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PDL 3326

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3326



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal ministro del lavoro e della previdenza sociale
(DAMIANO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

e con il ministro per i beni e le attività culturali
(RUTELLI)

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 250, recante disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva

Presentato il 2 gennaio 2008


      

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Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto, che viene presentato in Parlamento ai fini della sua conversione in legge, interviene su alcuni specifici profili in tema di contrattazione collettiva e integrativa, per i quali è necessario un intervento legislativo urgente.
      L'articolo 1 recepisce l'impegno assunto dal Governo, in data 19 dicembre 2007, nei confronti delle confederazioni datoriali e dei lavoratori delle cooperative, che consente la stipula del contratto collettivo nazionale del settore. L'urgenza di tale disciplina deriva dalla necessità di introdurre un regime transitorio in attesa della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in società che svolgono attività di servizi di pulizia e al fine di favorire la piena occupazione, di rendere più fluido il meccanismo di assorbimento del personale da parte delle imprese subentranti, nonché di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori. In particolare, la disposizione mira a specificare la disciplina degli appalti di servizi attraverso la previsione
 

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di deroghe alla normativa in tema di licenziamenti collettivi, fatta salva la permanenza, nei confronti dei lavoratori riassunti dalle aziende subentranti, della parità di condizioni economiche e normative.
      L'articolo 2 introduce una disciplina urgente da adottare nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche, per assicurare il buon funzionamento di questi soggetti anche in questa fase. In particolare, si prevede che i consigli di amministrazione delle fondazioni individuino, con apposita delibera sottoposta a controllo da parte dei competenti organi, le risorse finanziarie necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio.
      A regime, si prevede che la contrattazione integrativa in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge possa essere rinnovata solo a seguito della stipula del nuovo contratto collettivo nazionale. In via transitoria, nelle more dell'approvazione del contratto collettivo, è prevista la possibilità di concessione, da parte di fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario, di anticipazioni, negoziate tra le parti, da riassorbire a seguito della stipula dei contratti integrativi, correlate ad accertati e rilevanti aumenti di produttività.
      Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non viene redatta la relazione tecnica.

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Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalle legge 31 marzo 2005, n. 43.

        Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti.

(omissis)

Art. 3-ter.
(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche).

(omissis)

        5. Ai fini della stipulazione dei contratti integrativi aziendali non possono essere utilizzate da ciascuna fondazione risorse finanziarie superiori al 20 per cento delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collettivo nazionale di lavoro, fermo restando il reperimento delle risorse occorrenti nel rispetto del principio di pareggio del bilancio. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i princìpi di cui al comma 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono ricontrattati tra le parti. Sono comunque nulli e non possono essere applicati preaccordi od intese, stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2004, non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali. I preaccordi o le intese stipulati anteriormente alla data del 1o gennaio 2004 sono validi esclusivamente fino alla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

(omissis)
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 250, recante disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 250, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2008.

Disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire con norme transitorie su alcuni specifici profili in tema di contrattazione collettiva, relativi ai dipendenti di società che svolgono servizi di pulizia ed alle anticipazioni economiche per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Disposizioni in tema di contrattazione collettiva).

        1. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in società che svolgono attività di servizi di pulizia ed al fine di favorire la piena occupazione e garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Articolo 2.
(Contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche).

        1. All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        «5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalità di cui al presente articolo, con apposita delibera

 

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del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività. La delibera di cui al precedente periodo è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità economica e la validità. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità con il conto economico ed il rispetto dei princìpi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze».

Articolo 3.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 29 dicembre 2007.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.
Rutelli, Ministro per i beni e le attività culturali.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.


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