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PDL 3324

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3324



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal ministro per i rapporti con il parlamento e le riforme istituzionali
(CHITI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

Presentato il 31 dicembre 2007


      

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Onorevoli Deputati! - Con il presente decreto-legge si ovvia all'esigenza urgente di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario.

      Sezione I - (Difesa) - Articolo 1 - (Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali). - La disposizione è volta a prorogare al 31 gennaio 2008 - in analogia a quanto previsto per il 2007 dall'articolo 1, comma 1241, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) - le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali in atto. Ciò al fine di consentire al Ministero della difesa e agli altri Dicasteri interessati (affari esteri, interno, giustizia ed economia e finanze) di disporre tempestivamente dei fondi necessari per affrontare le spese indilazionabili per la prosecuzione delle missioni internazionali in atto, nelle more dell'emanazione del provvedimento di proroga annuale delle autorizzazioni di spesa per le missioni stesse.
      Tali spese riguardano, in particolare, quelle per l'assicurazione del personale e i trasporti strategici, necessariamente correlate a contratti annuali, che si rende

 

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possibile sostenere mediante anticipazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sul fondo assegnato per il 2008 dall'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006.
      Non v'è necessità di porre ulteriormente in evidenza la delicatezza del problema della copertura assicurativa del personale impegnato nelle missioni, che altrimenti potrebbe non essere garantita all'inizio dell'anno.

      Articolo 2 - (Proroga di termini in materia di difesa) - Le disposizioni di cui al presente articolo sono intese a prorogare i termini relativi all'applicazione di talune disposizioni transitorie in materia di personale militare.
      Il comma 1 è volto a consentire il completamento delle procedure per il transito nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, prorogando di un anno, fino al 2008, l'autorizzazione al citato transito prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni. Tale autorizzazione, originariamente prevista fino al 2005, è stata già prorogata al 2007 con il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51. Ciò nonostante non è risultato ancora possibile ultimare il transito di 22 ufficiali (dei complessivi 149 previsti dalla disposizione), in ragione della necessità di raccordare tale transito con il progetto di ulteriore riduzione delle Forze armate in fase avanzata di definizione. In relazione a tale progetto risulta necessaria la permanenza della disposizione per un ulteriore anno, tenuto conto, altresì, che il ruolo tecnico-logistico dell'Arma presenta una situazione deficitaria, soprattutto con riferimento al personale di grado più elevato ed esperienza maggiore.
      Il comma 2 è inteso a prorogare fino all'anno 2012 le disposizioni transitorie previste, fino all'anno 2007, dall'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo n. 298 del 2000. Tali disposizioni consentono di modificare, con decreto del Ministro della difesa, il numero delle promozioni al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione, le permanenze minime nei gradi, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, fermi restando i volumi organici complessivi; ciò al fine di garantire l'armonico sviluppo dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. L'esigenza di prorogare tale regime transitorio fino al 2012 è stata già riconosciuta nell'ambito del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di personale militare delle Forze armate, istituti di formazione e onorificenze», deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 novembre 2007 e in corso di presentazione al Parlamento; infatti, la norma ripropone il contenuto dell'articolo 6, comma 1, lettera g), numero 6), di tale disegno di legge.
      L'imminente scadenza del termine rende necessario un intervento urgente di proroga, che non può che essere ragguagliata al periodo previsto dal citato disegno di legge, per l'incidenza che le valutazioni annuali effettuate in sede di avanzamento hanno sull'ordinato sviluppo dei ruoli nel tempo e la conseguente necessità per le commissioni di conoscere preventivamente l'ambito temporale di vigenza del sistema di avanzamento nell'ambito del quale devono operare negli anni futuri.
      Il comma 3 è diretto a prorogare fino all'anno 2012 l'applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 60-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Tali disposizioni transitorie riguardano la ripartizione tra i ruoli di provenienza del numero delle promozioni annuali ai vari gradi dei ruoli unificati, la determinazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali con decreto ministeriale, l'aliquota unica di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli normali, in luogo delle tre aliquote previste a regime formate sulla base dell'anzianità di grado, le promozioni cicliche e le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo speciale delle armi dell'arma aeronautica.

 

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Anche tale proroga è inserita, perché necessaria, nel menzionato disegno di legge in materia di personale militare delle Forze armate, istituti di formazione e onorificenze [articolo 5, comma 1, lettera g)]. L'urgenza dell'intervento risiede nel fatto che, pur essendo fissato al 2009 il termine di scadenza delle disposizioni transitorie indicate dall'articolo 60-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 490 del 1997, anche per le commissioni di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica si rende necessario sapere con certezza, per le ragioni sopra esposte con riguardo alla disciplina sull'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, già a partire dalle valutazioni effettuate all'inizio del 2008, quale sarà la normativa da applicare almeno nel prossimo triennio.
      Il comma 4 è finalizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2009 il termine entro cui le unità produttive e industriali della difesa, gestite unitariamente dall'Agenzia industrie difesa e tutte dotate di adeguati strumenti ordinamentali, devono raggiungere gli obiettivi di economica gestione per il conseguimento dei quali è stata istituita l'Agenzia stessa.

      Sezione II - (Beni culturali e turismo) - Articolo 3 - (Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere) - Il termine di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato di sei mesi al fine di consentire agli imprenditori di completare i lavori già avviati e di predisporre la documentazione tecnica a supporto delle domande di rilascio del certificato di prevenzione incendi.

      Articolo 4 - (Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico) - Con il comma 389 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Le modalità, i limiti e i criteri per l'attribuzione dei contributi avrebbero dovuto essere definiti con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge finanziaria 2007. Tale decreto però non è stato ancora adottato e di conseguenza il disposto normativo di fatto non ha trovato attuazione. La proposta è volta pertanto a prorogare al 31 dicembre 2008 lo spazio temporale di riferimento per le spese sostenute da parte dei gestori di attività commerciali al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche, rendendo così possibile il raggiungimento dell'obiettivo fissato dal legislatore.

      Articolo 5 - (Proroga termini in materia di beni e attività culturali) - Il comma 1 contiene norme urgenti per consentire l'attività di fondazioni e di imprese operanti nel settore delle attività culturali. La norma riguarda gli organi di gestione di tutte le fondazioni sottoposte alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali operanti sia nel settore musicale che, in genere, nelle attività culturali, in scadenza nel corso del 2008. Data l'esigenza di continuità di gestione in un delicato momento di adeguamento alle nuove norme introdotte dalla legge finanziaria per l'anno 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), si dispone una breve proroga (fino al 31 dicembre 2008) della durata degli organi in scadenza nel corso del 2008.
      Quanto al comma 2, difficoltà operative, di carattere oggettivo, connesse alla predisposizione delle gare per l'affidamento in concessione, secondo il nuovo metodo integrato su scala regionale, dei servizi aggiuntivi presso i musei e gli istituti di cultura, determinano la necessità di prorogare il termine finale previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 1o ottobre 2007,

 

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n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dal 28 febbraio al 30 aprile 2008.

      Sezione III - (Lavoro e previdenza) - Articolo 6 - (Proroghe in materia previdenziale) - Il comma 1 dell'articolo dispone la proroga del termine di scadenza degli organi sociali degli enti previdenziali. Per quanto riguarda il comma 2, la disposizione è finalizzata a consentire l'adozione, da parte dei competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali, dei progetti di unificazione delle Casse medesime in considerazione della soppressione, a far data del 1o gennaio 2008, degli Ordini dei dottori commercialisti e dei Collegi dei ragionieri e dei periti commerciali e della contestuale istituzione, a decorrere dalla medesima data, di un unico Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

      Articolo 7 - (Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative) - Le lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, hanno sostituito i commi 3 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. A seguito di tali modifiche, vigenti dal 12 agosto 2006, data di entrata in vigore della citata legge di conversione n. 248 del 2006:

          a) la sanzione per l'utilizzo di lavoro irregolare non è più determinata in relazione al costo del lavoro calcolato «per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione», ma è quantificata in una somma che varia «da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo»;

          b) l'organo deputato all'irrogazione della sanzione non è più l'Agenzia delle entrate, ma «la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».

      Considerato che le predette disposizioni non hanno disciplinato il regime transitorio finalizzato a regolamentare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, con riguardo all'organo competente all'irrogazione delle sanzioni per le violazioni constatate prima della data di entrata in vigore della nuova normativa si è espressa l'Avvocatura generale dello Stato individuando lo stesso nella Direzione provinciale del lavoro.
      Con l'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 («Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»), è stato disposto che la competenza ad adottare i provvedimenti sanzionatori in argomento nei casi in cui la constatazione delle violazioni sia avvenuta prima delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sia attribuita all'Agenzia delle entrate e che l'adozione dei provvedimenti relativi alle medesime violazioni sia soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16 dello stesso decreto legislativo.
      In base all'articolo 1, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 («Fatto salvo quanto previsto ai commi 86 e 92, la presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2008»), a decorrere dal 1o gennaio 2008, gli uffici dell'Agenzia dovranno, pertanto, procedere al perfezionamento dell'iter di applicazione della sanzione anche con riguardo alle violazioni constatate nel 2002 sulla base delle richiamate disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 472 del 1997.
      Considerato che le norme in materia di termini per la notifica dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni recate dall'articolo 20 del citato decreto prevedono che tali atti debbano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre

 

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del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, con la presente disposizione si intende garantire il perfezionamento, da parte degli uffici dell'Agenzia, del procedimento di irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, procedimento che, in conseguenza dell'approvazione della disposizione di cui al comma 7-bis, inserito nel cosiddetto «Protocollo welfare» collegato alla manovra finanziaria, rischierebbe, in alcuni casi, di non poter essere concluso.

      Sezione IV - (Salute) - Articolo 8 - (Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici) - I commi 1 e 2 sono finalizzati a consentire da parte delle regioni una più forte gestione dei piani di attività concordati, attraverso la stipula degli appositi accordi, previsti dall'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con gli erogatori privati accreditati.
      In particolare, si chiarisce che in caso di modificazioni in corso d'anno degli importi tariffari, se non intervengono appositi accordi integrativi, il limite di remunerazione massimo già fissato nei confronti delle strutture erogatrici rimane comunque invariato con corrispondente variazione dei volumi delle prestazioni.
      I due commi non comportano oneri a carico dello Stato, ma, anzi, inducono economie in quanto idonei ad evitare possibili contenziosi legati a modificazioni tariffarie non previste.
      Con il comma 3 si intende, ai fini di una più completa istruttoria che possa tenere conto anche delle disposizioni regionali in tema di tariffe, differire in prima applicazione al 31 dicembre 2008 il termine per l'adozione del decreto di aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), e prevederne il successivo aggiornamento triennale.

      Articolo 9 - (Proroghe e disposizioni in materia di farmaci) - Le disposizioni previste dall'articolo in esame sono dirette ad assicurare il protrarsi nel tempo di situazioni determinate da norme di prossima scadenza.
      Il comma 1 prevede la proroga della vigenza del meccanismo del pay back previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale disposizione, come è noto, ha dato alle aziende farmaceutiche la possibilità di veder sospesa, nei confronti dei propri farmaci, la misura di riduzione del 5 per cento dei prezzi al pubblico disposta dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con delibera n. 26 del 27 settembre 2006, previo impegno al versamento, da parte delle stesse aziende, a favore delle regioni interessate, di importi equivalenti al risparmio atteso dalla riduzione dei prezzi. Tenuto conto che il predetto meccanismo è stato previsto dalla norma soltanto per il periodo 1o marzo 2007-29 febbraio 2008, mentre l'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha confermato per il 2008 i prezzi risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate dall'AIFA nel 2006 e ribadite dalla legge finanziaria per il 2007, occorre introdurre una disposizione che proroghi il sistema del pay back a tutto l'anno 2008.
      Il comma 2 introduce una disposizione per garantire al Ministero della salute e all'AIFA di continuare ad avere sufficienti elementi di conoscenza del mercato dei medicinali vendibili senza prescrizione medica. Come è noto, per effetto dell'articolo 1, comma 801, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal 1o gennaio 2007 il prezzo al pubblico dei medicinali vendibili senza prescrizione medica è fissato dal venditore al dettaglio e non deve essere più obbligatoriamente indicato in etichetta, ma in virtù del comma 802 dello stesso articolo, per l'anno 2007 i prezzi di vendita al pubblico di tali medicinali non possono essere superiori ai prezzi massimi in vigore al 31 dicembre 2006. Quest'ultima norma (in scadenza al 31 dicembre 2007) ha consentito all'Amministrazione di

 

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avere ancora, per l'anno in corso, una sufficiente conoscenza del mercato dei predetti farmaci. Per il futuro, appare necessario un diverso meccanismo che, senza contraddire la scelta di liberalizzazione dei prezzi al dettaglio, non faccia comunque venir meno la possibilità del Ministero della salute e dell'AIFA di conoscere le dinamiche dei prezzi di questo specifico settore. A tale fine, il comma in questione impone alle aziende produttrici dei farmaci vendibili senza prescrizione medica di comunicare ad entrambe le predette autorità sanitarie il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita.

      Articolo 10 - (Prosecuzione dell'attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia) - La misura proposta riveste carattere di particolare necessità e urgenza per le rilevanti finalità ad essa sottese.
      Infatti, le motivazioni a sostegno di tale iniziativa risiedono nell'esigenza di consentire tramite una nuova autorizzazione di spesa di 6 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010, alla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME) la prosecuzione del progetto internazionale per la formazione, la ricerca, la condivisione e l'interscambio del patrimonio di conoscenze, per la cura della talassemia e delle malattie ematologiche, ad altissima incidenza epidemiologica nei Paesi del bacino mediterraneo e mediorientale, con una conseguente ricaduta positiva per l'Italia, anche in termini di immagine.
      Ciò perché, come è noto, il finanziamento in origine autorizzato a favore dell'IME, per essere riferito soltanto ad un triennio, è già scaduto e non permetterebbe alla Fondazione, quindi, ove non fosse rinnovato, di condurre a termine il progetto di ricerca richiamato.
      L'IME è una Fondazione nazionale, nata su iniziativa del Ministero della salute, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e delle finanze e della regione Lazio. Essa ha, tra i propri obiettivi quello di realizzare un progetto internazionale concernente la cura, la ricerca, la formazione e la condivisione del patrimonio di conoscenze nel campo delle malattie ematologiche e della talassemia, patologie diffuse principalmente nell'area mediterranea.
      Il comma 2 disciplina la copertura finanziaria degli oneri necessari per l'attuazione di quanto disposto nel comma 1, attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58. La somma stanziata sarà destinata sia al consolidamento della stessa struttura della Fondazione sia all'espletamento di tutte le attività necessarie per consentire alla stessa di ottenere prossimamente il riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

      Articolo 11 - (Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare) - In adempimento all'ordine del giorno accolto dal Governo in sede di approvazione della legge finanziaria 2008 alla Camera dei deputati, si provvede con il primo provvedimento utile a trasformare, senza oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato, l'Autorità nazionale per la sicurezza nazionale in «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare».

      Sezione V - (Università) - Articolo 12 - (Disposizioni in materia di università) - Le disposizioni del comma 1 differiscono ulteriormente i termini previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. L'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone che le spese fisse ed obbligatorie delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo di finanziamento ordinario. Di tale limitazione si tiene conto anche in sede di verifica delle spese di personale sulla base della programmazione del fabbisogno effettuata dagli atenei (procedura Proper). L'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i cui effetti sono già stati

 

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prorogati al 31 dicembre 2007, consente, ai fini della valutazione del limite del 90 per cento:

          a) di non tener conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico e amministrativo a decorrere dall'anno 2002;

          b) che le spese per il personale universitario, docente e non docente, che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale siano ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

      La disposizione in parola mira, dunque, a correggere le distorsioni provocate dall'incidenza del personale universitario sanitario sul rapporto tra assegni fissi e fondo di finanziamento ordinario e delle rivalutazioni degli incrementi retributivi definite a livello centrale e senza oneri aggiuntivi per lo Stato (a carico dei bilanci universitari). Con la presente proposta di proroga si intende, pertanto, prorogare ancora per un anno gli effetti del citato articolo 5 del decreto-legge n. 97 del 2004.
      La proroga è peraltro ancora più necessaria tenuto conto che, da un lato, i costi del personale lievitano per effetto degli incrementi ordinari e per i passaggi di classe e che, dall'altro, molti atenei hanno già superato senza gli sconti sopra citati il predetto rapporto.

      Articolo 13 - (Termini per la conferma di ricercatori) - La disposizione è finalizzata a consentire la proroga al 31 dicembre 2009 del termine relativo alle procedure concorsuali previste dal decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, salvaguardando, comunque, la facoltà dei ricercatori abilitati a concorrere alle stesse di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica.

      Sezione VI - (Giustizia) - Articolo 14 - (Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari) - Il 31 dicembre 2007 scadrà il mandato di un elevato numero di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari (circa 1.200), già confermati nell'incarico una volta ai sensi dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e perciò non più prorogabili. L'articolo è finalizzato a consentire all'amministrazione giudiziaria di continuare ad avvalersi - in deroga al citato articolo 42-quinquies e per la durata di altri sei mesi - dell'apporto di tale categoria di magistrati onorari (assolutamente indispensabili tenuto conto delle attuali vacanze di magistrati ordinari, come gli uffici, specie di Procura, insistentemente segnalano), in vista della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale di cui all'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. La norma non comporta spese, in quanto i modesti compensi che la legge prevede per questa categoria di magistrati onorari sono già dotati di copertura finanziaria.

      Articolo 15 - (Disposizioni in materia di arbitrati) - I vincoli in materia di arbitrati previsti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 144, si applicano dal 1o luglio 2008 per consentire l'attribuzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

      Articolo 16 - (Attività di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano) - Questo articolo reca limitate modifiche all'impianto legislativo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano (FOM), che si rendono, però, indispensabili e urgenti al fine di attribuire tempi certi a quella che è l'attività più qualificante e complessa tra i

 

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compiti attribuiti al commissario e all'organo di vigilanza e la predisposizione, cioè, del piano di liquidazione dei beni della FOM, fatta esclusione per quelli di interesse storico-artistico dichiarati inalienabili.
      In tale contesto, nel testo vigente, la locuzione «in via d'urgenza» di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 159 del 2007, appare di contenuto troppo generico, mentre è necessario, nell'interesse degli stessi creditori della Fondazione, che sia individuato un arco temporale ben definito per l'assolvimento dei compiti in parola.
      Si è ritenuto, altresì, necessario - considerata la particolare delicatezza della materia - che fosse lo stesso legislatore a indicare modalità e criteri per la determinazione del compenso da attribuire, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, agli organi della FOM.
      La norma non reca alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

      Sezione VII - (Infrastrutture e trasporti) - Articolo 17 - (Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario) - Il vigente comma 10 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, prevede che fino al 30 giugno 2006 i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 e 22 marzo 2000.
      Per stabilire i nuovi canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale lo stesso articolo 17, al comma 1, prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da predisporre sulla base di una motivata relazione del gestore dell'infrastruttura ferroviaria Rete ferroviaria italiana Spa (RFI Spa) e da adottare previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      Allo stato attuale, pur essendo completata l'istruttoria per la predisposizione della proposta di decreto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 188 del 2003, che deve stabilire i nuovi canoni, non è ancora pervenuta la relazione finale da parte di RFI Spa. L'istruttoria stessa ha richiesto un approfondito esame della questione, anche in relazione all'impatto che una nuova formulazione dei canoni di accesso all'infrastruttura può avere sui costi dei servizi ferroviari, con particolare riferimento a quelli soggetti ad obbligo di servizio pubblico sotto il controllo e a spese delle regioni.
      In considerazione di quanto descritto, poiché l'equilibrio di bilancio di RFI Spa dipende da due questioni connesse, ovvero il montante complessivo dei canoni e i livelli di contribuzione previsti nel contratto di programma di competenza del Ministero delle infrastrutture, va evidenziato che con il nuovo assetto dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, in base al quale al primo compete la definizione dei livelli di contribuzione nell'ambito del contratto di programma, mentre al Ministero dei trasporti è attribuita la competenza in materia di canoni di accesso alla rete, sarà necessario un preventivo coinvolgimento di entrambi i Ministeri.
      Pertanto, pur prevedendo di presentare nei primi mesi del 2008 la proposta di decreto per stabilire i nuovi canoni, tenuto conto dei tempi tecnici per l'acquisizione del parere del CIPE e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si rende indispensabile differire il termine di adozione del decreto stesso al 31 dicembre 2008. Ciò al fine di consentire la prosecuzione della validità degli attuali canoni nelle more della conclusione dell'iter di approvazione e adozione del nuovo decreto.
      In data 3 dicembre 2007 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea due regolamenti:

          a) il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su

 

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strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;

          b) il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

      Tali regolamenti, che entreranno in vigore nel dicembre 2009, impattano in modo sostanziale sul quadro normativo di riferimento del trasporto ferroviario sulla media e lunga percorrenza.
      Alla luce di quanto descritto si rende necessario differire l'applicazione del comma 253 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, almeno di un anno al fine di verificare, anche con la Commissione europea, l'effettiva portata delle nuove norme e adeguare pertanto gli argomenti e i contenuti attinenti alla materia dell'indagine conoscitiva da effettuare da parte del Ministero dei trasporti.
      Effettuare l'indagine nel corso dell'anno 2009, quindi, consentirà di definire i nuovi assetti del settore - liberalizzazione, obblighi di servizio pubblico - in tempi congruenti con l'entrata in vigore delle nuove norme comunitarie e quindi di evitare un disallineamento dell'Italia rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea.

      Articolo 18 - (Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96) - L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, reca una disposizione transitoria intesa, in applicazione del principio tempus regit actum, a non pregiudicare i diritti acquisiti dai concessionari delle gestioni aeroportuali.
      La proroga del termine si rende necessaria per consentire entro una data certa la definizione dei procedimenti, soggetti alla disciplina transitoria, e non ancora conclusi in ragione dell'evidente complessità sottesa alle maggiori iniziative di gestione aeroportuale.
      Al fine di dirimere alcune incertezze interpretative che hanno contribuito a impedire la tempestiva conclusione dei procedimenti, è altresì chiarito che nell'ambito di applicazione del regime transitorio, come prorogato, sono ricomprese anche le fattispecie di delocalizzazione funzionale delle concessioni in parola.

      Articolo 19 - (Contratti pubblici) - La proposta normativa in esame ha lo scopo di assicurare l'applicazione di alcune disposizioni previste agli articoli da 351 a 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, in materia di lavori pubblici relative ai soggetti creditori di appaltatori di opere pubbliche a garanzia delle stazioni appaltanti.

      Articolo 20 - (Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) - Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto n. 74 reso nelle sedute del 13 e 27 luglio 2007, ha espresso parere favorevole sul nuovo testo delle «Norme tecniche per le costruzioni», che costituisce revisione organica e generale del precedente testo emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005 per il quale, l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ha previsto una fase sperimentale di applicazione per un periodo di diciotto mesi.
      In considerazione del carattere organico e generale della nuova normativa tecnica, emerge la necessità che anche l'entrata in vigore delle nuove Norme tecniche per le costruzioni sia accompagnata da un adeguato periodo transitorio nel quale sia consentita la possibilità di applicazione in alternativa della normativa precedentemente in vigore.

      Articolo 21 - (Proroga utilizzo disponibilità ENAC per interventi aeroportuali) - L'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha autorizzato l'ENAC a utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005 disponibili nel proprio bilancio,

 

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ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
      Con l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, l'autorizzazione in questione è stata prorogata all'anno 2006 per fare fronte ad ulteriori spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali individuate con decreto del Ministro dei trasporti.
      Con le risorse messe a disposizione dall'ENAC si è provveduto ad ottemperare in parte agli obblighi derivanti da impegni assunti dall'Ente medesimo nelle convenzioni stipulate con le società di gestione aeroportuale.
      L'articolo proposto consente di rispettare integralmente gli impegni assunti dall'ENAC.

      Articolo 22 - (Disposizioni in materia di limitazioni alla guida) - L'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, ha escluso per i neopatentati di categoria B, per il primo anno dal conseguimento della patente, la possibilità di condurre autoveicoli con un rapporto potenza/tara superiore a 50 kw/t.
      Il comma 2 dell'articolo sopracitato prevede che la disposizione è efficace nei confronti dei titolari di patente B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo.
      Sono stati effettuati approfondimenti sulla coerenza del limite imposto con l'obiettivo di un approccio graduale alla guida dei veicoli con più elevate prestazioni che la norma si prefigge, in analogia con quanto già avviene per la guida dei veicoli a due ruote.
      Da una verifica effettuata sulle auto presenti sul mercato, la soglia imposta appare:

          a) da un lato restrittiva in quanto esclude alcune vetture «piccole» tipicamente ritenute adatte a neopatentati;

          b) dall'altro permissiva in quanto non esclude alcune vetture (più grandi e più pesanti) con prestazioni ragguardevoli e, in particolare, con velocità massima maggiore di 180 km/h.
      In effetti, l'aver espresso il limite attraverso un valore massimo della potenza riferita alla tara, se può rispondere alle esigenze di agevole comprensione ed applicazione della norma, rappresenta pur sempre, nell'ampio campo di applicazione costituito dai veicoli che possono essere condotti con la patente B (veicoli fino a 3,5 t), un compromesso che in alcuni casi può non consentire di raggiungere pienamente l'obiettivo.
      Alla luce di quanto descritto, per superare il problema di cui alla lettera a) sono state eseguite alcune verifiche sugli autoveicoli in commercio per valutare gli effetti di un eventuale innalzamento del limite, dagli attuali 50 kw/t a 55 kw/t.
      Dalla verifica è risultato che un diverso valore tarato sui 55 kw/t nel campo delle autovetture piccole consente con buona approssimazione il superamento della problematica di cui alla lettera a): sarebbero infatti riacquisite al parco veicoli conducibili dai neopatentati vetture quali, ad esempio, la FIAT 500, la Toyota Yaris ed altre.
      Tuttavia, tale limite lascerebbe la possibilità di condurre alcune autovetture di varie categorie (medio piccole, medio grandi, SUV, monovolume medi e grandi) con prestazioni di velocità al di sopra dei 180 km/h. In ragione di ciò è stata esplorata l'ipotesi di introdurre per le sole autovetture (categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al conducente) un ulteriore limite alla potenza massima. In particolare, sono stati verificati i vari scenari parametrati a diversi limiti di potenza massima.

 

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      In relazione agli approfondimenti effettuati ne è risultato che l'abbinamento tra il valore limite del rapporto potenza/tara fissato a 55 kw/t e l'imposizione di un limite alla potenza massima di 70 kw per le autovetture (categoria M1) può rappresentare l'ipotesi che meglio consente di raggiungere gli obiettivi della norma: la combinazione del limite di rapporto potenza/tara pari a 55 kw/t, unitamente a quello di potenza massima pari a 70 condurrebbe infatti a una situazione di soli 5 modelli «consentiti» con velocità di costruzione lievemente superiore ai 180 km/h, ampliando al contempo adeguatamente lo spettro dei veicoli «permessi».
      L'individuazione dei suddetti limiti comporterebbe, inoltre, l'ulteriore beneficio di consentire alle famiglie con neopatentati di non dovere necessariamente sostituire il veicolo di cui dispongono con altro, conforme a limiti eventualmente più restrittivi, per permettere la guida al neopatentato.
      Una modifica così articolata è stata dunque proposta in seno al disegno di legge, attualmente in seconda lettura alla Camera dei deputati (atto Camera 2480-B), recante «Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
      Peraltro, non essendovi certezza che il disegno di legge completi il suo iter in tempo utile, e cioè prima del 31 gennaio 2008, data di efficacia della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 117 del 2007, si ritiene necessario il ricorso allo strumento normativo del cosiddetto «decreto mille proroghe» al fine di impedire che entri in vigore un regime destinato a mutare, nel senso esposto, nel lasso di un breve periodo: il che determinerebbe indesiderabili effetti di discriminazione e incertezza tra gli utenti.

      Articolo 23 - (Programmi integrati ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203) - La proposta è volta a differire al 1o gennaio 2009 il termine relativo all'impiego delle risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in modo che le stesse siano da subito utilizzate nel corso dell'anno 2008, qualora non impegnate alla scadenza del 31 dicembre 2007, per finalità riconducibili alla risoluzione della problematica del disagio abitativo.

      Sezione VIII - (Personale delle pubbliche amministrazioni) - Articolo 24 - (Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute) - L'articolo 2 della legge 31 marzo 2005, n. 56, prevede l'assunzione di personale a tempo determinato (un biennio) appartenente all'area funzionale C (C1 e C2) per le finalità della legge entro il limite massimo dello stanziamento pari a 2 milioni di euro. Si segnala che su tali risorse sono imputate anche le spese per missioni del suddetto personale. Mediante procedure concorsuali sono stati assunti 13 appartenenti alla posizione economica C1 e 6 appartenenti alla posizione economica C2, per complessive 19 unità. L'immissione in servizio decorre rispettivamente dal 1o novembre 2006 e dal 1o dicembre 2006; i contratti, quindi, scadranno nel corso del 2008. L'assoluta e nota carenza di personale e l'esperienza maturata dai giovani funzionari assunti in virtù della predetta norma suggeriscono l'opportunità di consentire loro di proseguire l'esperienza maturata, nel mutuo interesse dell'Amministrazione e dei singoli funzionari. Ciò consentirebbe di risolvere una parte dei problemi causati dall'assenza presso l'Amministrazione di personale giovane e qualificato. L'onere è determinato in 100.000 euro per il 2008 e in 1 milione di euro per ciascuno degli anni del biennio 2009-2010 e si provvede, nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2008 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009, rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, mediante riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica» di cui all'articolo 10, comma 5, del

 

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decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a euro 1 milione per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      La proposta normativa contenuta nei commi 3 e 4 dell'articolo in esame si rende necessaria e indispensabile, in quanto tutte le previsioni normative già intervenute, nonché quelle in corso di definizione, relative alle procedure di stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, non possono estendersi al personale medico del Ministero della salute, costituito da 16 unità di elevata professionalità (con un costo unitario annuo di 72.816 euro, per un onere complessivo annuo arrotondato di 1,2 milioni di euro), di cui il Ministero della salute si avvale, per assolvere ai propri compiti istituzionali, sin dal 1999 a seguito della legge 16 dicembre 1999, n. 494, adottata per far fronte alle necessità connesse al grande Giubileo dell'anno 2000.
      La mancata proroga dei relativi rapporti di lavoro, che scadranno al 31 dicembre 2007, oltre che pregiudicare gli interessati, inficerebbe il proseguimento della specifica attività svolta dagli stessi che, nel tempo, hanno acquisito una elevata professionalità, nell'interesse del Ministero della salute per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

      Articolo 25 - (Divieto di estensione del giudicato) - L'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede, per il triennio 2005-2007, il divieto di estensione di decisioni giurisdizionali per il personale delle pubbliche amministrazioni. Stante la scadenza ormai prossima della citata norma e considerato che l'articolo 78 dell'atto Senato n. 1817 (che prevedeva la reiterazione del divieto per il triennio 2008-2010) è stato stralciato in sede di approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea del Senato, si rappresenta l'assoluta necessità di inserire nel decreto-legge in oggetto un apposito articolo inteso a prorogare per l'anno 2008 il suddetto divieto di estensione di giudicato.
      Al riguardo si considera che, diversamente, dal 1o gennaio 2008 verrebbe meno l'unico strumento normativo grazie al quale è stato sinora possibile precludere alle amministrazioni pubbliche - peraltro particolarmente sensibili alle istanze del personale non ricorrente - l'estensione generalizzata degli effetti di decisioni giurisdizionali definitive in materia di personale.
      Ciò posto, si fa presente che ove il divieto in questione non fosse prorogato si verificherebbe certamente un aggravio di spesa particolarmente rilevante per la generalità della finanza pubblica, ancorché non quantificabile, tenuto conto dell'entità del fenomeno del contenzioso riguardante il personale delle amministrazioni.
      A tale riguardo si richiama l'attenzione sul numero dei contenziosi già definiti in tema di procedure di mobilità collettiva o sulle progressioni di carriera oppure su quelli che presumibilmente si avvieranno a seguito delle procedure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro flessibile prevista dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      A titolo meramente esemplificativo si fa presente che la sola estensione del giudicato relativo all'attribuzione del trattamento economico del personale dei ruoli ad esaurimento ai dipendenti inquadrati nella posizione C3 (contenzioso che riguarda la totalità del comparto Ministeri) comporterebbe un aggravio di spesa di oltre 100 milioni di euro in ragione d'anno, oltre quella ancor più elevata per competenze arretrate.

      Sezione IX - (Agricoltura) - Articolo 26 - (Disposizioni in materia di agricoltura) - Con l'intervento proposto nei commi da 1 a 5 vengono prorogati i seguenti termini:

          comma 1: il termine per la chiusura delle liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari, nonché il termine per l'adeguamento degli statuti da parte dei consorzi in bonis;

 

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          comma 2: il termine di operatività del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura;

          comma 3: il termine per l'esercizio dei compiti del Commissario straordinario per le emergenze zootecniche;

          comma 4: il termine per l'inclusione di ulteriori garanzie nell'elenco di quelle ammissibili ai benefìci di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993, limitatamente ai soci garanti delle cooperative che sono stati a suo tempo esclusi a causa della presentazione delle domande in ritardo rispetto ai termini stabiliti;

          comma 5: il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'inquadramento presso regioni ed enti locali del personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilità collettiva è differito al 31 dicembre 2007.

      Al comma 6 viene differito il termine per la definizione del piano di rientro dai debiti dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, previa rideterminazione della tariffa da applicarsi alle forniture idriche ad opera del Comitato previsto dall'accordo 5 agosto 1999 tra le regioni Puglia e Basilicata. Ai fini del risanamento dell'Ente è anche previsto l'utilizzo degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere irrigue realizzate. Tali disposizioni sono necessarie per consentire il successivo trasferimento del suddetto Ente irriguo alle regioni competenti.
      Con il comma 7 si autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nell'anno 2006.

      Articolo 27 - (Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica) - La norma consente alle regioni di procedere, entro il 30 giugno 2008, al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario secondo criteri da definire, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture, facendo salvi i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse.

      Sezione X - (Sviluppo economico) - Articolo 28 - (Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.) - Si propone di prorogare fino al 30 giugno 2008 il termine previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge n. 296 del 2006, per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione, limitatamente alla cessione alle regioni delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa.
      Infatti, le trattative intercorse con le regioni hanno fatto emergere diversi problemi la cui soluzione è ritenuta pregiudiziale e imprescindibile da parte delle stesse amministrazioni regionali per poter effettuare il suddetto trasferimento.
      In particolare, è stato richiesto dalle regioni, come condizione per l'acquisizione delle società regionali, il contestuale trasferimento di funzioni e risorse tali da garantire che anche in futuro tali società conservino l'attuale fatturato e, conseguentemente, l'equilibrio economico e finanziario.

      Articolo 29 - (Incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati) - Il comma 1 della disposizione in commento prevede la proroga, per tutto il 2008, degli ecoincentivi per la rottamazione senza sostituzione di vetture, previsti dai commi 224 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 296

 

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del 2006 (legge finanziaria per il 2007), con la possibilità di rottamare anche veicoli appartenenti alla categoria «euro 2», purché immatricolati prima del 1o gennaio 1999; è stato inoltre, aumentato, da ultimo, a tre annualità il contributo per abbonamenti per trasporto locale (ulteriore costo stimato in circa 2,5 milioni di euro).
      Inoltre, con il comma 2 viene parimenti prorogato di un anno l'incentivo per l'acquisto di motocicli non inquinanti di cui al comma 236 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
      Per tutto l'anno 2008 sono prorogati gli ecoincentivi per l'acquisto di veicoli e piccoli autocarri previsti dalla legge finanziaria per il 2007, con alcune differenze.
      Per quanto riguarda le vetture, al comma 3, infatti, viene previsto che, al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del 1o gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di anidride carbonica per chilometro oppure non oltre 130 grammi di anidride carbonica per chilometro se alimentati a diesel, è concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità, estesa per ulteriori due annualità se il veicolo rottamato appartiene alla categoria «euro 0». Detto contributo è elevato di ulteriori 100 euro se i veicoli nuovi acquistati emettono non oltre 120 grammi di anidride carbonica per chilometro ovvero si tratta di autovetture nuove alimentate con sistemi ibridi, ad emissioni 0 di anidride carbonica, riferita all'alimentazione ecologica. L'ultimo periodo del comma 3 aumenta di euro 500 il contributo nel caso di rottamazione di due veicoli appartenenti allo stesso nucleo familiare.
      La norma, al comma 4, prevede anche il rinnovo dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (autoveicoli a trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli ad uso speciale e autocaravan) di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» immatricolati prima del 1o gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, con la concessione di un contributo:

          a) di euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3.000 chilogrammi;

          b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3.000 e fino a 3.500 chilogrammi.

      Il comma 5 disciplina l'efficacia temporale della normativa di cui ai commi 2, 3 e 4, stabilendo che dette disposizioni riguardano i contratti di acquisto dei veicoli stipulati a partire dal 1o gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2008, con possibilità di immatricolazione dei suddetti veicoli sino al termine ultimo del 31 marzo, margine temporale volto a consentire il completamento delle pratiche di immatricolazione.

      Il comma 6 contiene un richiamo a quanto già stabilito dai commi 229, primo periodo, 230, 231, 232, 233 e 234 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, riguardanti il rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato e in particolare l'applicazione della disciplina de minimis; gli oneri di carattere documentale e procedurale a carico del venditore e delle imprese costruttrici, anche ai fini di recuperare il contributo anticipato all'acquirente, attraverso la compensazione di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; la negazione del contributo per l'acquisto di veicoli al cui scambio o produzione è diretta l'attività di impresa e la concessione del contributo anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.
      Il comma 7 tende ad evitare l'applicazione del limite economico di cui all'articolo 1, comma 53, della legge finanziaria

 

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2008, alle fattispecie previste nell'articolo in esame.
      Il comma 8 dispone, per l'anno 2009, un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, di 50 milioni di euro.
      Il comma 9 determina le misure dell'incentivo per l'installazione sui veicoli di impianti a GPL e a metano pari, rispettivamente, ad euro 350 e ad euro 500.
      La modifica apportata dal comma 10 al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, con la soppressione delle parole da: «effettuata entro» fino alla fine del periodo, dispone l'applicazione a regime delle norme sugli incentivi per la realizzazione degli impianti ecologici sugli autoveicoli.
      Infine, il comma 11 prevede che la dotazione del Fondo per la competitività e lo sviluppo, di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 90,5 milioni di euro per l'anno 2008 e incrementata della stessa cifra per l'anno 2009.

      Sezione XI - (Ambiente) - Articolo 30 - (Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) - La proroga è relativa all'obbligo dei distributori, disposto all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 151 del 2005, di ritirare gratuitamente l'apparecchiatura usata, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) destinata ad un nucleo domestico, e di trasportare quelle valutate non suscettibili di reimpiego, che si configurano come rifiuti, presso i centri di raccolta comunali od organizzati dai produttori di AEE. I distributori, tenuti per legge al sopra descritto adempimento, dovrebbero pertanto dotarsi di tutte le complesse autorizzazioni previste dalla normativa nazionale per la gestione dei rifiuti, con oneri, in termini materiali e finanziari, eccessivi per la categoria che obiettivamente svolge un'attività di altra natura.
      La proroga, di cui al comma 2, riguarda l'applicazione del sistema di responsabilità individuale del produttore per i RAEE provenienti dai nuclei domestici, in quanto tale sistema implica la possibilità di identificare il produttore di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica nel momento in cui questa giunge a fine vita. Non è, quindi, possibile attuare tale regime senza che sia stata preventivamente definita a livello europeo una specifica normativa tecnica che disciplini le modalità di apposizione della marcatura identificante il produttore. La proroga inoltre deve essere estesa anche ai RAEE professionali, interessati dalla stessa problematica. Tale proroga fa sì che le modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche continuino ad essere quelle previste dagli articoli 10 e 12 per i RAEE «storici». Tale disposizione, quindi, non prevede nuovi ed ulteriori oneri a carico degli enti locali, visto che a partire dal 1o gennaio 2008 i costi di gestione dei RAEE «storici» sono a carico dei produttori.

      Articolo 31 - (Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza) - La norma proposta è finalizzata a prorogare al 30 settembre 2008 la verifica dell'esclusione di fenomeni di subsidenza per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, effettuabili nel golfo di Venezia, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995.

      Articolo 32 - (Proroga per emissioni da impianti) - Il decreto legislativo n. 152 del 2006, all'articolo 281 (Disposizioni transitorie e finali), comma 2, stabilisce che i gestori di impianti e attività che ricadono nel campo di applicazione del titolo I, e che erano esclusi dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, devono adeguarsi, entro il

 

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29 aprile 2009, alle disposizioni in materia di riduzione e limitazione delle emissioni nell'atmosfera. Contemporaneamente indica il 29 ottobre 2007 come termine perentorio per la presentazione delle domande per gli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi degli articoli 269 e 272 del medesimo decreto. Poiché la mancata emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 ha dato luogo ad incertezze interpretative presso gli operatori di settore, si chiede di prorogare di due anni i termini di presentazione delle domande per gli impianti sopra citati.

      Articolo 33 - (Disposizioni in materia di rifiuti) - La disposizione è volta ad assicurare che la progressiva copertura dei costi dello smaltimento dei rifiuti per il tramite della relativa tassa avvenga in maniera e con tempistica uniforme sull'intero territorio nazionale.

      Sezione XII - (Interno) - Articolo 34 - (Disposizioni in materia di contrasto al terrorismo internazionale) - Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, ha introdotto una serie di misure di carattere temporaneo finalizzate a potenziare gli strumenti di prevenzione del terrorismo internazionale.
      Si tratta di disposizioni rivelatesi efficaci, che è necessario mantenere in ragione del persistere della minaccia terroristica, come testimoniato dall' allarmante situazione internazionale, nonché dalle recenti operazioni di polizia effettuate sul territorio nazionale che confermano il pericolo derivante dalla presenza di cellule collegate a strutture terroristiche internazionali.
      Pertanto, nell'imminenza della scadenza del termine del 31 dicembre 2007, si propone una proroga dell'applicazione delle relative disposizioni.
      In particolare, per quanto riguarda la lettera a), senza la proroga proposta, alla scadenza del citato termine, troverebbe applicazione la disciplina prevista dall'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che consente il mantenimento per ventiquattro mesi dei dati relativi al traffico telefonico e per sei mesi di quelli concernenti il traffico telematico, prorogabili, qualora si proceda per gravi reati, rispettivamente di ulteriori ventiquattro e sei mesi.
      La lettera b) riguarda invece la licenza, rilasciata dal questore, per i soggetti che intendono aprire un pubblico esercizio o un circolo privato ove sono disponibili apparecchi utilizzabili anche per comunicazioni telematiche (per esempio i cosiddetti «internet point»). Si tratta di una previsione estremamente importante ai fini della prevenzione in materia di terrorismo, in relazione al diffuso utilizzo del mezzo telematico anche per tali finalità criminose, come testimoniato dalle risultanze di stringenti misure di controllo e dall'attenzione allo specifico strumento, posta da altri Paesi europei.

      Articolo 35 - (Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi) - La disposizione di proroga del termine di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, deriva dalla necessità di consentire l'accesso ai servizi in rete anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, nelle more della piena attuazione e diffusione dello strumento della carta d'identità elettronica.
      In sede di Conferenza unificata, le regioni hanno condizionato l'intesa sulle regole tecniche relative alla carta d'identità elettronica, già pubblicate nel supplemento ordinario n. 229 alla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007, alla proroga del termine di cui al citato articolo 64, comma 3, al fine della conseguente proroga del termine della validità della carta nazionale dei servizi.

      Capo II - (Disposizioni finanziarie urgenti) - Articolo 36 - (Disposizioni in

 

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materia di riscossione) - Con le modifiche che si propongono si prevede, al comma 1, la soppressione dell'obbligo di anticipazione che gli agenti della riscossione erano tenuti ad effettuare sulle riscossioni erariali conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. La norma appare in linea con l'esigenza di prevedere l'eliminazione del predetto obbligo di anticipazione, nel mutato contesto di riferimento che vede l'attività di riscossione gestita direttamente da una società a proprietà pubblica.
      La disposizione recata dal comma 2, invece, definisce puntualmente gli strumenti a disposizione dei vari soggetti che provvedono alla riscossione coattiva degli enti locali.
      Più in particolare, nel caso in cui l'attività in argomento è svolta direttamente dagli enti locali stessi ovvero dai soggetti indicati nell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, lo strumento da utilizzare è quello dell'ingiunzione fiscale, disciplinato dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
      Nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali venga effettuata dagli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, lo strumento da questi utilizzato è la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
      Al comma 3 si prevede, poi, una maggiore gradualità degli istituti della rateazione prima dell'iscrizione a ruolo, con l'obiettivo, al crescere dell'importo, di consentire al debitore un tempo più ampio per restituire all'erario le somme dovute.
      Contestualmente, al comma 4, si prevede la soppressione della possibilità di sospendere la riscossione, in presenza di istanza di rateazione a seguito di iscrizione a ruolo, al fine di assicurare con immediatezza all'erario il primo pagamento dell'importo rateizzato dall'ufficio.

      Articolo 37 - (Abolizione tassa sui contratti di borsa) - La disposizione abroga la tassa sui contratti di borsa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435.
      Il presente intervento rende conforme il regime tributario italiano al disposto della direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID), in modo da garantire pari condizioni concorrenziali tra le varie possibili sedi di negoziazione. La norma è volta a rimuovere misure fiscali distorsive della concorrenza, in conformità alle citate norme comunitarie.
      Per tali ragioni il provvedimento risulta particolarmente atteso dai soggetti che operano sui mercati finanziari.
      L'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, ha disposto l'esenzione dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, per i contratti di borsa conclusi nei mercati regolamentati e, di conseguenza, in mancanza dell'intervento ora proposto, sarebbe disincentivata l'esecuzione delle negoziazioni al di fuori dei mercati.
      La perdita di gettito derivante dall'abrogazione della tassa sui contratti di borsa è stata stimata in circa 2,7 milioni di euro.

      Articolo 38 - (Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale) - La disposizione intende prorogare, fino al 31 dicembre 2008, l'agevolazione riconosciuta agli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, in virtù della quale l'aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per usi industriali viene ridotta del 40 per cento laddove si verifichino consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.
      In mancanza di tale proroga ai predetti impieghi tornerebbe ad essere applicata l'aliquota prevista per gli usi industriali.

      Articolo 39 - (Proroghe in materia radiotelevisiva) - I servizi forniti dalla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a. di cui al

 

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presente articolo sono oggetto della Convenzione sottoscritta dalla RAI con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzata al miglior espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo nella Repubblica di San Marino; per parte sua, San Marino concede la collaborazione in esclusiva alla RAI, quale società italiana concessionaria del servizio pubblico televisivo.
      La Convenzione discende dagli obblighi assunti nell'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato a Roma il 23 ottobre 1987, ratificato ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 99, ed è stata stipulata il 30 dicembre 1991, con scadenza 31 dicembre 2006.
      Il Ministero degli affari esteri, la Repubblica di San Marino e la RAI hanno ritenuto che l'Accordo e la Convenzione siano rimasti in vigore fino all'11 giugno 2007. Sulla base di tale assunto la RAI ha continuato fino ad oggi a fornire i servizi oggetto della Convenzione. Attualmente il Ministero degli affari esteri si sta attivando per rinnovare l'Accordo.
      Nelle more, pertanto, della ridefinizione dell'Accordo internazionale, e in considerazione dell'interesse nazionale dell'Italia a non procurare soluzione di continuità nella fornitura dei servizi da parte della RAI, quale società italiana concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, si ravvisa l'interesse pubblico a non venir meno agli obblighi finanziari assunti in sostegno dell'emittente della Repubblica di San Marino.
      A tale scopo è finalizzato il comma 1 del presente articolo, che comporta una spesa, riferita ai servizi forniti dalla RAI, pari a 3.099.000 euro all'anno. Tale spesa trova copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità sussistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Centro di responsabilità n. 9 - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
      Per quanto riguarda il comma 2, si osserva che l'articolo 1, comma 1247, della legge finanziaria 2007 prevede, tra l'altro, al secondo periodo, che i canali tematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso. Si è inteso pertanto limitare il periodo transitorio fino all'anno presumibilmente successivo a quello di entrata in vigore del disegno di legge recante «Nuova disciplina dell'editoria», già approvato dal Consiglio dei Ministri. Ciò in quanto l'estensione ai predetti canali tematici satellitari dei contributi per gli organi di partito politico ha rivelato una profonda disparità di trattamento rispetto ad altri mezzi di comunicazione. L'estensione del periodo transitorio di percezione dei contributi fino a quelli relativi all'anno 2008 si configura come un sostegno all'avvio delle imprese satellitari interessate, che permette alle stesse di assestare i propri bilanci. Dal punto di vista finanziario, alla luce dei più recenti dati riferiti all'anno 2006, il risparmio è quantificato in circa 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

      Articolo 40 - (Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali) - La disposizione legislativa contenuta nell'articolo 24 del decreto-legge n. 159 del 2007 ha messo a disposizione degli enti che abbiano deliberato il dissesto finanziario dopo il 31 dicembre 2002 la somma di 150 milioni di euro per il pagamento dei debiti ammessi alla massa passiva, prevedendone l'effettuazione entro il 31 dicembre 2007.
      La disposizione è entrata in vigore il 2 ottobre 2007 e il termine assegnato del 31 dicembre si è rivelato eccessivamente ravvicinato, considerata la complessità degli adempimenti che gli enti locali dissestati devono porre in essere per definire l'ammissione dei crediti e le transazioni, per poter poi procedere alla liquidazione e al pagamento.
      Si rende pertanto necessario prorogare al 31 dicembre 2008 la disposizione di cui al richiamato articolo 24, per dare agli organi straordinari di liquidazione un termine

 

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congruo per la definizione della massa passiva e il suo pagamento.

      Articolo 41 - (Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223) - La disposizione chiarisce che il termine indicato nel comma 26-quater dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, comma introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, è quello del 1o gennaio 2005, data di entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2005.
      Con l'occasione si è precisato che la norma interpretativa recata dal medesimo comma non si applica agli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria.

      Articolo 42 - (Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 39, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) - Si stabilisce che le modifiche apportate dalla legge finanziaria 2008 all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico si applicano a decorrere dal parere favorevole della Banca centrale europea . Viene inoltre inserito l'obbligo del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti per quanto attiene ai controlli sulla spesa.

      Articolo 43 - (Accantonamenti) - L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dispone che, al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nell'elenco 1 della medesima legge, sia consentito, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all'80 per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.
      La disposizione in esame stabilisce che la restante quota accantonata delle autorizzazioni di spesa viene mantenuta in bilancio per essere utilizzata nell'esercizio finanziario 2008.
      Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, si rileva che dall'utilizzazione delle risorse in parola nel 2008 non derivano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
      A tale fine vengono riportate le autorizzazioni di spesa oggetto della normativa con la distinta indicazione della quota accantonata ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge n. 296 del 2006, della quota disaccantonata per effetto della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007 e dell'ulteriore importo reso disponibile e conservato nel conto dei residui in base alla presente disposizione.

      Articolo 44 - (Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche) - La presente disposizione ha l'obiettivo di completare e razionalizzare la disciplina legislativa in materia di accertamento della violazione dell'obbligo di fornire i dati richiesti per lo svolgimento delle rilevazioni statistiche ufficiali (cosiddetto «obbligo di risposta»).
      Con essa si intende conseguire una sostanziale semplificazione delle attività che i soggetti del Sistema statistico nazionale devono porre in essere per individuare in maniera certa - a fronte delle centinaia di migliaia di mancate risposte che si registrano annualmente - quelle che, per la volontarietà della condotta, configurano una effettiva violazione dell'obbligo di risposta. Allo stesso tempo si mira a ridurre l'onerosità di dette attività e più in generale il forte impatto che esse determinano sul complessivo funzionamento del Sistema statistico nazionale, fino a mettere a rischio la stessa qualità della statistica ufficiale.

      Capo III - (Disposizioni varie) - Articolo 45 - (5 per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche) - La norma costituisce proroga del beneficio già concesso per gli anni 2006-2007 ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 1o ottobre

 

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2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, che ammetteva, infatti, al riparto del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, coerentemente con quanto già operato per gli anni 2006 e 2007. Le ragioni dell'intervento devono rinvenirsi nella circostanza che le associazioni sportive dilettantistiche rappresentano un elemento fondamentale per la formazione e l'educazione dei giovani che accedono alla pratica sportiva; i servizi offerti dalle suddette associazioni sono infatti da considerarsi un patrimonio prezioso per le famiglie e l'intera comunità sociale. La possibilità da parte dei contribuenti di decidere a chi destinare una quota del 5 per mille si è rilevata a livello nazionale una misura utile per molti settori e lo sarà in misura rilevante pure per il settore sportivo, così come lo è stata per le associazioni senza scopo di lucro, gli enti dediti alla ricerca scientifica, l'università e la ricerca sanitaria.
      La norma non comporta oneri finanziari perché si limita ad estendere la platea dei beneficiari di una possibile destinazione - su base volontaristica - di una percentuale predeterminata dell'imposta dovuta all'erario dal contribuente, entro il limite massimo fissato dal legislatore.

      Articolo 46 - (Disposizioni in favore di inabili) - La disposizione è diretta a riconoscere il diritto alla pensione di reversibilità per i figli riconosciuti inabili che svolgano attività lavorativa con finalità terapeutica.
      Attualmente, infatti, la pensione di reversibilità a figli maggiorenni viene revocata nel caso in cui il soggetto svolga attività lavorativa.
      La predetta norma di carattere generale trova però un'eccezione, nell'ordinamento, costituita da chi svolge attività lavorativa presso le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381). L'INPS, con circolare n. 137 del 10 luglio 2001, ha chiarito che in questo caso non si perde il diritto alla pensione di reversibilità.
      La modifica è finalizzata a generalizzare tale disposizione a tutti gli inabili che svolgono attività lavorativa con finalità terapeutica.

      Articolo 47 - (Modifiche all'articolo 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) - La norma è finalizzata a limitare la concessione di contributi statali, a decorrere dal 1o aprile 2008, per interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali ed a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, consentendola per i soli impegni di spesa assunti entro il 31 marzo 2008.

      Articolo 48 - (Utilizzo delle sanzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato) - L'intervento normativo si propone di ovviare alle problematiche sottese alla concreta applicazione della disciplina di cui all'articolo 148 della legge n. 388 del 2000 e che sono emerse fin dal primo anno di applicazione della citata disposizione. Considerati infatti i tempi tecnici con i quali viene disposta la riassegnazione delle somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze che coincidono con il mese di dicembre del corrente anno, e quelli necessari per l'utile progettazione degli interventi in favore dei consumatori, risulta non agevole pervenire, per la fine del 2007, ad un'adeguata predisposizione delle concrete misure di intervento e alla formalizzazione dei necessari impegni di spesa, anche in ragione del particolare iter del provvedimento ministeriale di individuazione delle specifiche iniziative, che prevede la sottoposizione di questo al parere delle Commissioni parlamentari competenti. A tale proposito, fermo restando l'impianto complessivo dell'articolo 148 della legge n. 388 del 2000, l'integrazione proposta assicura la permanenza delle somme riassegnate nell'anno 2007 dal Ministero dell'economia e delle finanze nella disponibilità del fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori anche

 

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per l'anno 2008. Sotto il profilo finanziario è da tener presente che la gestione dei fondi in questione non comporta ulteriori oneri sul bilancio dello Stato.

      Articolo 49 - (Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali) - La norma si rende necessaria per assicurare l'utilizzabilità dei mezzi di copertura finanziaria iscritti nell'elenco degli accantonamenti slittati del 2006 per la quota pari a euro 125.059.000, da utilizzare nell'esercizio 2007, in applicazione dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, per fronteggiare l'onere relativo all'anno 2006 recato dal provvedimento legislativo concernente «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali», per l'importo suindicato. Infatti, ai sensi del suddetto articolo 11-bis, la citata copertura finanziaria resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio 2006, a condizione che il provvedimento cui fa riferimento sia stato presentato alle Camere entro l'anno medesimo ed entri in vigore nell'esercizio successivo (nella fattispecie l'anno 2007). Poiché la legge in questione - approvata dal Parlamento il 13 dicembre 2007 - non può che entrare in vigore nel mese di gennaio 2008 occorre prevedere espressamente l'efficacia della stessa entro la conclusione dell'esercizio 2007 al fine di rendere esecutiva la predetta copertura finanziaria.

      Articolo 50 - (Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali) - La norma in questione è volta a consentire la prosecuzione degli interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175, anche per gli anni 2008 e 2009.
      I commi da 3 a 7 assicurano benefìci previdenziali agli internati nei campi di concentramento nazisti.

      Articolo 51 - (Trattamento di fine rapporto) - La norma dispone il versamento da parte dell'INPS all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accertate sul Fondo previsto dall'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile), prevedendo l'iscrizione in bilancio di maggiori introiti correlati alle risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge finanziaria 2007.

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Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

        Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

(omissis)

TITOLO V
DELL'ASSESTAMENTO DEI RUOLI

Capo I
DEL RUOLO TECNICO-LOGISTICO

Sezione I
COSTITUZIONE INIZIALE

Art. 26.
(Transiti dai ruoli dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica).

        1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2007, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unità, di ufficiali provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati.

(omissis)

Art. 31.
(Disciplina del regime transitorio dell'avanzamento).
(omissis)

        14. Sino all'anno 2007 compreso, in relazione ad eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonché alle esigenze di

 

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mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi.
(omissis)

Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.

        Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(omissis)

Art. 60-bis.
(Avanzamento. Modifiche del regime transitorio).

        1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno 2009.
      1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare è pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità.

(omissis)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Art. 1.
(omissis)

        389. Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007

 

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per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma.
(omissis)

        1192. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del comma 1193.

(omissis)

Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

        Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Art. 1.
(omissis)

        170. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione e all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale. Con la medesima modalità e i medesimi criteri si procede all'aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere dall'anno 2005, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate.

(omissis)

Decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

        Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

(omissis)

 

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Art. 30.
(Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano).
(omissis)

        4. Il commissario predispone in via d'urgenza un piano di soddisfazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano è sottoposto al comitato di vigilanza. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicità e ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di prelazione e di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Il commissario può avvalersi di esperti, nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.
      4-bis. I compensi spettanti al commissario e ai componenti del comitato di vigilanza per le procedure di cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico, della finanza pubblica.

(omissis)

Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

        Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria.

(omissis)

Art. 17.
(Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria).
(omissis)

        10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, della conseguente determinazione dei canoni da parte del gestore dell'infrastruttura e del recepimento delle modalità e termini di calcolo dei canoni nel prospetto informativo della rete, e comunque non oltre il 30 giugno 2006, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dal decreto ministeriale 21 marzo 2000 e dal decreto ministeriale 22 marzo 2000 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni.

(omissis)

 

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Decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96.

        Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265.

(omissis)

Art. 3.
(omissis)

        2. Indipendentemente dall'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell'articolo 698 del codice della navigazione, da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 del Ministro dei trasporti e della navigazione. Detti procedimenti devono concludersi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Decorso inutilmente il detto termine le società istanti possono chiedere, con oneri a carico delle medesime, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un Commissario ad acta, il quale nei successivi sessanta giorni provvede sull'istanza, provvedendo al rilascio della concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti.

(omissis)

Decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

        Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

(omissis)

Art. 2.
(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida).
(omissis)

        2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(omissis)

 

Pag. 45

Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

        Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

(omissis)

Art. 26.
(Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura).

        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

(omissis)

Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

        Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse.

(omissis)

Art. 2.
(Disposizioni in materia di agricoltura e di pesca).
(omissis)

        4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

(omissis)

Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.

        Ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione.

Art. 1.
(Incentivi per la rottamazione).
(omissis)

        2. A decorrere dal 1o ottobre 1997, il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è

 

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riconosciuto, per gli autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000. Nei limiti di importo di lire 30 miliardi a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni a partire dal 1o agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL). Tale decreto dovrà determinare altresì agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro i tre anni successivi alla data di immatricolazione dell'autoveicolo purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1o agosto 1997.
(omissis)

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

        Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

(omissis)

Art. 20.
(Disposizioni transitorie e finali).
(omissis)

        4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2007, il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 11, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 1.

(omissis)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

        Norme in materia ambientale.

(omissis)

Art. 281.
(Disposizioni transitorie e finali).
(omissis)

        2. I gestori degli impianti e delle attività in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono

 

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nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro tre anni da tale data e, nel caso in cui siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni, presentano la relativa domanda, ai sensi dell'articolo 269, ovvero ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, almeno diciotto mesi prima del termine di adeguamento. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la domanda è presentata nel termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti dall'articolo 269, comma 3, l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo. Per gli impianti l'autorizzazione stabilisce i valori limite e le prescrizioni:

           a) ai sensi dell'articolo 271, commi 6 e 9, se l'impianto è stato realizzato prima del 1988 in conformità alla normativa all'epoca vigente;

          b) ai sensi dell'articolo 271, commi 8 e 9, se l'impianto deve essere realizzato ai sensi dell'articolo 269, commi 10 o 12, o è stato realizzato tra il 1988 e l'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto in conformità alla normativa all'epoca vigente.

(omissis)

Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

        Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.

(omissis)

Art. 6.
(Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi, debbono essere conservati fino al 31 dicembre 2007 dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo cli conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti

 

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previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.
(omissis)

Art. 7.
(Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet).

        1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

(omissis)

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

        Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(omissis)

Art. 3-bis.
(Rateazione delle somme dovute).

        1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore,

 

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ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
(omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

        Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(omissis)

Art. 19.
(Dilazione del pagamento).

        1. L'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefìci è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

(omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

        Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

(omissis)

Tabella
ATTI PER I QUALI NON VI È OBBLIGO
DI CHIEDERE LA REGISTRAZIONE
(omissis)

 

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Art. 8.

        1. Azioni, obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa e relative girate.
        2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel comma 1 si applicano rispettivamente gli articoli 8 e 11 della parte prima e l'articolo 2 della parte seconda della tariffa.

Art. 9.

        1. Atti propri delle società ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente.

(omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

        Disciplina dell'imposta di bollo.

(omissis)

Allegato B

Tabella
ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI ESENTI
DALL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO ASSOLUTO
(omissis)

        7. Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonché le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SpA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al

 

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debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.
        Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.
        Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.
(omissis)

        15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.
        Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.
        Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione.
        Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.
        Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE.

(omissis)

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006. n. 248.

        Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

(omissis)

Art. 35.
(omissis)

        26-quater. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilità

 

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amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:

            a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;

            b) alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004.

(omissis)

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

(omissis)

Art. 3.
(omissis)

        45. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti la legge di riforma delle stesse autorità disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nonché le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 44.

(omissis)

        24. I commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati. Le risorse non impegnate sono riversate all'entrata dello Stato.

(omissis)

Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

        Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

(omissis)

Art. 148.
(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

        1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

 

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        2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
        2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.
(omissis)

Legge 17 agosto 2005, n. 175.

        Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia.

Art. 1.

        1. Per interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

(omissis)
 

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torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 (*).

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

CAPO I
PROROGHE DI TERMINI

Sezione I
Difesa

Articolo 1.
(Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali).

        1. È prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in bilancio nell'esercizio 2007


(*)  Si veda altresì l'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008.
 

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e comunque entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A questi fini, su richiesta delle citate amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento, nell'ambito del programma «Missioni militari di pace». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.
        2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilità nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa il programma «Missioni militari di pace», sul quale Fondo confluiscono le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni confluite sulla predetta missione.

Articolo 2.
(Proroga di termini in materia di difesa).

        1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al 2007» sono sostituite dalle seguenti: «al 2008».
        2. All'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «Sino all'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2012».
        3. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2012».
        4. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, è prorogato fino al 31 dicembre 2009 e per lo stesso periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13 dello stesso decreto.

Sezione II
Beni culturali e turismo

Articolo 3.
(Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere).

        1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

 

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febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 30 giugno 2008.
        2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Articolo 4.
(Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico).

        1. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008».

Articolo 5.
(Proroga termini in materia di beni e attività culturali).

        1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.
        2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è prorogato al 30 aprile 2008.

Sezione III
Lavoro e previdenza

Articolo 6.
(Proroghe in materia previdenziale).

        1. In attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su «Previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi e della presentazione, a tale fine, da parte del Governo, di un Piano

 

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industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) è prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo restando la possibilità di procedere al loro rinnovo in base alle disposizioni vigenti, ovvero di adottare provvedimenti funzionali alla celere definizione del processo di riordino.
        2. Il termine per l'adozione dei progetti di unificazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34, tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, è fissato al 31 dicembre 2008.

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative).

        1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, è prorogato al 30 giugno 2008.
        2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2008».
        3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attività fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attività del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2007.
        4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

 

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Sezione IV
Salute

Articolo 8.
(Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici).

        1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, all'art. 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

            «e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato».

        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente già sottoscritti per l'anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla previsione normativa di cui al comma 1.
        3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate».

Articolo 9.
(Proroghe e disposizioni in materia di farmaci).

        1. Gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget

 

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assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica. Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti finanziari da parte delle singole aziende alle regioni, secondo la procedura prevista dalla predetta lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date di scadenza per l'invio degli atti che attestano il versamento alle singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre 2008.
        2. Al fine di consentire alle competenti autorità dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita. La comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.

Articolo 10.
(Prosecuzione dell'attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia).

        1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

Articolo 11.
(Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare).

        1. A decorrere dal 15 gennaio 2008 l'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare assume la denominazione di «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare», ha sede in Foggia ed è posta sotto la

 

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vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia.

Sezione V
Università

Articolo 12.
(Disposizioni in materia di università).

        1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente prorogati fino all'adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
        2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; gli organi accademici delle università, nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.
        3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.

Articolo 13.
(Termini per la conferma di ricercatori).

        1. Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la facoltà degli stessi di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica.

 

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Sezione VI
Giustizia

Articolo 14.
(Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari).

        1. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008.

Articolo 15.
(Disposizioni in materia di arbitrati).

        1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1o luglio 2008.

Articolo 16.
(Attività di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano).

        1. All'articolo 30 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione è sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»;

            b) al comma 4-bis sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il compenso spettante al commissario è determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione

 

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dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente il rimborso delle spese, è corrisposto un compenso non superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese».

Sezione VII
Infrastrutture e trasporti

Articolo 17.
(Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario).

        1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «e comunque non oltre il 30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008».
        2. Il termine di entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 15 dicembre 2008.

Articolo 18.
(Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96).

        1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nel primo periodo, dopo le parole: «legge speciale,» sono inserite le seguenti: «e in ipotesi di delocalizzazione funzionale,»;

            b) nel secondo periodo, le parole: «un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008».

Articolo 19.
(Contratti pubblici).

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

 

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Articolo 20.
(Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni).

        1. Le revisioni generali delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

Articolo 21.
(Proroga utilizzo disponibilità Enac per interventi aeroportuali).

        1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008, l'ENAC comunica l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

Articolo 22.
(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida).

        1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: «dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o luglio 2008».

 

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Articolo 23.
(Programmi integrati per la riduzione del disagio abitativo).

        1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Sezione VIII
Personale delle pubbliche amministrazioni

Articolo 24.
(Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute).

        1. Per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuità all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attività rivolte alla promozione del «made in Italy» sui mercati mondiali, il Ministero del commercio internazionale è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 100.000 (centomila) per l'anno 2008 e di euro 1 (uno) milione a decorrere dall'anno 2009, si provvede rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, mediante riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica» di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a euro 1 (uno) milione per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
        3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.
        4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

 

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Articolo 25.
(Divieto di estensione del giudicato).

        1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogata al 31 dicembre 2008.

Sezione IX
Agricoltura

Articolo 26.
(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura).

        1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis è inserito il seguente: «In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa». Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari è prorogato al 31 dicembre 2008. Le disposizioni del presente comma non debbono comportare oneri per il bilancio dello Stato.
        2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
        3. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
        4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2

 

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gennaio 1996, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.
        5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilità collettiva è differito al 31 dicembre 2007.
        6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario è altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso.
        7. Per assicurare la continuità nel funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma è versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalità di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
 

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Articolo 27.
(Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica).

        1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Devono essere fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sezione X
Sviluppo economico

Articolo 28.
(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.).

        1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo.

 

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Articolo 29.
(Incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati).

        1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria «euro 2», immatricolati prima del 1o gennaio 1999. Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale è concesso per tre annualità e il contributo per la rottamazione di cui al citato comma 224 è incrementato a 150 euro, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che effettuano la rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del presente comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari di veicoli già registrati, possono richiedere in alternativa al contributo di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contributo di euro 800, nei limiti di euro 2 milioni, per aderire alla fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (car sharing), secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
        2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008.
        3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del 1o gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a diesel, è concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità, estesa per ulteriori due annualità se il veicolo rottamato appartiene alla categoria «euro 0». Il contributo di cui al primo periodo è aumentato di euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 120 grammi di CO2 per chilometro. Il contributo di cui al presente comma è aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purché conviventi.

 

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        4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 0» o «euro 1» immatricolati prima del 1o gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, è concesso un contributo:

            a) di euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi;

            b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi.

        5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1o gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.
        6. Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
        8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009.
        9. La misura dell'incentivo è determinata nella misura di euro 350 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per l'installazione degli impianti a metano.
        10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono soppresse le parole da: «effettuata entro» fino alla fine del periodo.
        11. La dotazione del fondo per la competitività e per lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta, per l'anno 2008, di 90,5 milioni di euro; la predetta dotazione è incrementata per l'anno 2009 di 90,5 milioni di euro.

Sezione XI
Ambiente

Articolo 30.
(Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

        1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo

 

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economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b). L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto».

        2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2008» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2».

Articolo 31.
(Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza).

        1. L'attività della Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita per le finalità di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è prorogata fino al 30 settembre 2008. Fino alla stessa data permangono le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, purché la valutazione di compatibilità ambientale di cui al citato articolo non escluda fenomeni di subsidenza.

Articolo 32.
(Proroga per emissioni da impianti).

        1. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».

Articolo 33.
(Disposizione in materia di rifiuti).

        1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è prorogato al 31 dicembre 2008.

 

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Sezione XII
Interno

Articolo 34.
(Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale).

        1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 6, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008»;

            b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008».

Articolo 35.
(Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi).

        1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008.

CAPO II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Articolo 36.
(Disposizioni in materia di riscossione).

        1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, è soppresso.
        2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:

            a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

            b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è

 

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affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

        3. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, introdotto dal comma 144 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «se superiori a cinquemila euro,» sono inserite le seguenti: «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, nonché, se superiori a cinquantamila euro,».
        4. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono soppresse le parole: «fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento».

Articolo 37.
(Abolizione tassa sui contratti di borsa).

        1. La tassa sui contratti di borsa è soppressa.
        2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nell'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda»;

            b) nell'articolo 9, comma 1, le parole «; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente» sono soppresse.

        3. Alla Tabella dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole: «titoli obbligazionari emessi» sono inserite le seguenti: «o garantiti»;

            b) nell'articolo 7, secondo comma, le parole: «o la negoziazione» sono sostituite dalle seguenti: «, la negoziazione o la compravendita»;

            c) nell'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe».

 

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        4. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni modificative e integrative, nonché l'articolo 34, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati.

Articolo 38.
(Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale).

        1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

Articolo 39.
(Proroghe in materia radiotelevisiva).

        1. Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.
        2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente è prorogato all'annualità 2008.

Articolo 40.
(Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali).

        1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008.
        2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008.
        3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per l'effettuazione

 

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di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150 milioni di euro.
        4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 41.
(Modifica all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

        1. Alla lettera b) dell'articolo 35, comma 26-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «prima della data del 1o gennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

Articolo 42.
(Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 39, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea.
        2. All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «sulla spesa,» sono inserite le seguenti: « nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,».

Articolo 43.
(Accantonamenti).

        1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

 

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Articolo 44.
(Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche).

        1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 45.
(Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche).

        1. Anche per l'anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito di imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti di imposta spettanti, è destinata, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, in base alla scelta del contribuente, oltre alle finalità previste dalla legge vigente, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

Articolo 46.
(Disposizioni in favore di inabili).

        1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        «1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.
        1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore

 

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al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.
        1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.
        1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 400.000 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e quanto a euro 800.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

Articolo 47.
(Modifiche all'art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

        1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: «a decorrere dal 1o aprile 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico».
        2. Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.
        3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

 

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Articolo 48.
(Utilizzo delle sanzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

        1. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «sono riassegnate» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo».

Articolo 49.
(Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali).

        1. Le disposizioni relative alla legge 27 dicembre 2007, n. 246, concernente «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali», entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima.

Articolo 50.
(Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali).

        1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: «per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009»;

            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

        2. All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
        3. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

 

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        4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15 settembre 2007.
        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 1.750.000 euro per l'anno 2007, in 5.000.000 di euro per l'anno 2008 ed in 4.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

            a) per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

            b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 utilizzando quanto a 2,4 milioni di euro la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando, per l'importo di euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero della solidarietà sociale e al Ministero della salute e, per l'importo di euro 866.000, la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

            c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando, per l'importo di euro 903.000 e di euro 1.215.000, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'università e della ricerca e, per l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e al Ministero della solidarietà sociale.

        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

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Articolo 51.
(Trattamento di fine rapporto).

        1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge, sono versate dall'I.N.P.S. all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 52.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 31 dicembre 2007.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Chiti, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.


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