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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3325 |
Articolo 1
Il comma 1 dell'articolo 1 novella l'articolo 3 del citato decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, riformulandone il comma 2 e introducendovi un nuovo comma 2-bis.
In particolare, il comma 2 del predetto articolo 3 viene riformulato, in conseguenza della decadenza delle disposizioni derogatorie già illustrate, prevedendo, nel rispetto dei princìpi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 222 del 2004, la convalida del tribunale in composizione monocratica sull'esecuzione immediata dell'espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo prevista dal medesimo articolo, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato prevista dall'articolo 13, comma 1, del testo unico, con un rinvio alla disposizione del comma 5-bis del medesimo articolo 13 che prevede tale convalida. Per l'ipotesi in cui il destinatario del provvedimento sia sottoposto a procedimento penale, nel nuovo comma 2-bis si prevede la necessità del rilascio del nulla osta del giudice competente per il procedimento penale, anche in questo caso con un rinvio alla disciplina del testo unico. Sono, poi, abrogate le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 3. Tali disposizioni contengono la limitazione temporale della disciplina derogatoria sostituita e la disciplina, anch'essa a termine, che prevede una specifica causa di sospensione del ricorso al tribunale amministrativo regionale, esperibile avverso il decreto di espulsione quando la decisione dipenda dalla cognizione di atti coperti dal segreto di indagine o dal segreto di Stato.
Articolo 2
L'articolo 2 attribuisce la competenza sulla convalida dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento al tribunale ordinario in composizione monocratica in luogo del giudice di pace attualmente competente. Il trasferimento di competenza, realizzato attraverso la modifica delle corrispondenti disposizioni del testo unico, è effettuato anche con riguardo alle ulteriori competenze dell'autorità giudiziaria in materia di trattenimento e di ricorso avverso i decreti di espulsione.
Articolo 3
L'articolo 3 estende alle misure di allontanamento dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari i motivi di prevenzione del terrorismo già previsti dal citato decreto-legge n. 144 del 2005.
In armonia con la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si stabilisce che il provvedimento deve essere motivato con riferimento ai comportamenti individuali dell'interessato e che l'esistenza di condanne penali non è sufficiente ai fini dell'adozione del provvedimento stesso.
Il provvedimento notificato deve riportare le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso, che non può essere inferiore a cinque anni né superiore a dieci. Nell'eventualità in cui il destinatario non comprenda la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una sintesi del contenuto, anche contenuta in appositi formulari redatti in una lingua a lui comprensibile o comunque in una delle lingue francese, inglese, tedesca o
Articolo 4
L'articolo 4 disciplina l'allontanamento dei cittadini comunitari o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza, di competenza del prefetto, salvo che i destinatari siano minorenni ovvero abbiano soggiornato nel territorio dello Stato nei dieci anni precedenti: in tali casi, infatti, la competenza è attribuita al Ministro dell'interno.
L'articolo definisce, inoltre, i motivi imperativi di pubblica sicurezza che rendono urgente l'allontanamento del cittadino comunitario dal territorio nazionale poiché la sua permanenza è incompatibile con la civile e sicura convivenza, giustificando l'immediatezza dell'esecuzione del provvedimento.
Premesso che l'esistenza di condanne penali, conformemente alla direttiva europea che disciplina le condizioni di esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini comunitari, non giustifica automaticamente l'adozione di provvedimenti di allontanamento, l'articolo individua alcune ipotesi di condanne penali (si tratta di condanne per delitti corrispondenti a quelli per i quali si procede alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, anche a prescindere dalla doppia incriminazione), anche adottate da un giudice straniero, che possono valere ad orientare il giudizio di pericolosità per la pubblica sicurezza del cittadino comunitario, i cui comportamenti debbono rappresentare una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ugualmente, può valere ad orientare il giudizio di pericolosità in questione l'appartenenza alle categorie di persone individuate dalla normativa nazionale in materia di misure di prevenzione personale, semplici o antimafia, così come l'esistenza di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.
Anche in questa ipotesi, il provvedimento di allontanamento è immediatamente esecutivo e dunque assistito dalla garanzia della convalida dell'esecuzione da parte dell'autorità giudiziaria. Ad esso consegue un divieto di reingresso nel territorio nazionale fino a cinque anni, di cui, tuttavia, può essere chiesta, motivatamente, la revoca quando è trascorsa almeno la metà del periodo di durata del divieto o comunque dopo tre anni.
Articolo 5
L'articolo 5 stabilisce le sanzioni in caso di violazione del divieto di reingresso. Il trasgressore è punito con la reclusione fino a tre anni ed è nuovamente allontanato con esecuzione immediata, anch'essa, naturalmente, assistita dalla convalida dell'autorità giudiziaria. La sanzione è quella della reclusione fino a quattro anni per la violazione del divieto di reingresso collegato al provvedimento di allontanamento per motivi di prevenzione del terrorismo.
Articolo 6
L'articolo 6 disciplina l'ipotesi in cui il destinatario del provvedimento di allontanamento immediato per motivi di prevenzione del terrorismo o per motivi imperativi di pubblica sicurezza è sottoposto a procedimento penale, rinviando alle disposizioni del testo unico che disciplinano il rilascio del nulla osta da parte del giudice competente per il procedimento penale, con esclusione, tuttavia, della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere (ex articolo 13-quater del testo unico) quando si tratti di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'articolo 380 del codice di
Articolo 7
L'articolo 7 disciplina il procedimento di ricorso avverso il provvedimento di allontanamento adottato dal Ministro dell'interno per motivi di prevenzione del terrorismo (in tal caso, il ricorso è proponibile innanzi al tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma) e avverso il provvedimento adottato per motivi imperativi di pubblica sicurezza (in tal caso, il ricorso è proponibile al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente).
Contestualmente alla presentazione del ricorso può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento che, tuttavia, non ne sospende l'efficacia fino all'esito della decisione del giudice sull'istanza cautelare.
Il cittadino comunitario, o il suo familiare, allontanato, che non abbia ottenuto dal giudice la sospensione degli effetti del provvedimento, può essere autorizzato dal questore a rientrare per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa provocare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.
Articolo 8
L'articolo 8 contiene la disposizione finanziaria, per la quale si rinvia alla relazione tecnica.
Articolo 9
L'articolo 9 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A) Destinatari diretti e indiretti.
I destinatari del provvedimento sono i cittadini extracomunitari destinatari di decreti di espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo nonché i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e i loro familiari destinatari di misure di allontanamento per motivi di prevenzione del terrorismo nonché per motivi imperativi di pubblica sicurezza, nonché le amministrazioni che intervengono nei relativi procedimenti.
B) Obiettivi e risultati attesi.
La ratio dell'intervento è quella di integrare la disciplina dell'espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo in considerazione della perdita di efficacia, al 31 dicembre 2007, delle disposizioni che ne disciplinano l'esecuzione e di disciplinare l'immediata esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari quando tali provvedimenti sono adottati per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
C) Finalità del provvedimento, ambito dell'intervento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il perseguimento degli obiettivi.
Il provvedimento modifica l'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo. Estende, poi, i motivi di prevenzione del terrorismo agli allontanamenti di cittadini comunitari, che si aggiungono a quelli già previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il decreto disciplina altresì l'allontanamento immediato dei cittadini comunitari e dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Infine, incide sul decreto legislativo n. 286 del 1998 (recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), trasferendo la competenza sulla convalida dell'esecuzione coatta dei decreti di espulsione nonché del trattenimento e sul ricorso avverso il decreto di espulsione dal giudice di pace al tribunale ordinario in composizione monocratica.
D) Verifica dell'esistenza di oneri finanziari.
Si rinvia alla relazione tecnica.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.
L'articolo 1 del decreto-legge modifica l'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, che prevede un'ipotesi di espulsione disposta dal Ministro dell'interno, o, su sua delega, dal prefetto, per motivi di prevenzione del terrorismo, sostituendo alla disciplina, con validità temporale limitata al 31 dicembre 2007, dell'esecuzione immediata di tali provvedimenti una nuova disciplina assistita da garanzie analoghe a quelle previste per le espulsioni disciplinate dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). L'articolo 3 del decreto in esame estende all'allontanamento dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari i motivi di prevenzione del terrorismo, aggiungendo una nuova ipotesi di allontanamento a quelle già previste e disciplinate dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Viene, altresì, fornita, all'articolo 4, la definizione dei motivi imperativi di pubblica sicurezza che giustificano l'esecuzione immediata dei provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari, dettando la disciplina di tale esecuzione, del divieto di reingresso che consegue all'allontanamento e del procedimento di ricorso giurisdizionale. Il decreto-legge modifica, all'articolo 2, il citato decreto legislativo n. 286 del 1998 trasferendo dal giudice di pace al tribunale ordinario in composizione monocratica la competenza in materia di convalida dell'esecuzione coatta dei provvedimenti di espulsione nonché di trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza e di ricorso avverso i decreti di espulsione.
B) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza nella materia oggetto di intervento di riserva assoluta o relativa di legge o di precedenti norme di delegificazione.
L'intervento normativo mira a completare la disciplina dell'espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo, nella parte in cui essa è disciplinata da norme con validità temporalmente limitata, la cui efficacia è di imminente scadenza, nel rispetto delle garanzie costituzionali in materia di provvedimenti limitativi della libertà personale. Le medesime garanzie sono estese ai provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
L'intervento normativo è conforme alla normativa europea.
D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.
E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
Le disposizioni del provvedimento non inficiano l'autonomia degli enti locali né si pongono in contrasto con le fonti primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
2. Valutazione dell'impatto amministrativo.
A) Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei tempi e mezzi individuati per il perseguimento.
Obiettivo dell'intervento è l'integrazione immediata della normativa sull'esecuzione delle espulsioni per motivi di prevenzione del terrorismo e la disciplina dell'esecuzione immediata degli allontanamenti di cittadini comunitari o loro familiari al fine di garantire l'effettività dei relativi provvedimenti nel rispetto dei princìpi costituzionali, in conformità alla direttiva europea che prevede le condizioni di esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno degli stessi.
B) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.
Il provvedimento non comporta nuovi oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.
C) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative.
Non è prevista la creazione di nuove strutture amministrative.
D) Verifica dell'esistenza a carico di cittadini e imprese di oneri finanziari o organizzativi e di adempimenti burocratici.
Il provvedimento non comporta oneri a carico dei cittadini o delle imprese.
3. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
Il provvedimento contiene riferimenti legislativi corretti, introduce la definizione normativa di motivi imperativi di pubblica sicurezza e non reca abrogazioni implicite di norme vigenti.
Si illustrano di seguito le norme del decreto-legge suscettibili di apportare nuovi o ulteriori oneri finanziari.
Il nuovo comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, prevede che per le espulsioni per motivi di prevenzione del terrorismo e per quelle di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito denominato «testo unico»), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 3 a 3-quinquies e 5-bis del testo unico.
Tali disposizioni prevedono che, nel caso di espulsione di un soggetto sottoposto a procedimento penale, l'espulsione è sospesa fino al nulla osta dell'autorità giudiziaria, che deve provvedere entro quindici giorni dalla richiesta del questore; in caso contrario il nulla osta si intende concesso (comma 3 dell'articolo 13). Nelle more lo straniero è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui all'articolo 14 del testo unico per un periodo massimo di 15 giorni.
Si precisa, inoltre, che il comma 5-bis dell'articolo 13 del testo unico prevede che in caso di accompagnamento coattivo alla frontiera il questore chiede entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di pace (ora tribunale in composizione monocratica), che provvede nelle successive 48 ore. Nelle more della decisione, il soggetto da espellere è trattenuto in un centro di permanenza temporanea e assistenza, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento, come spesso avviene.
Si tratta quindi sostanzialmente di nuove ipotesi di trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza non precedentemente disciplinate.
Per queste ipotesi è quindi ipotizzabile un onere ulteriore per l'accoglienza presso i centri di permanenza temporanea e assistenza per 4 giorni per la convalida e per 15 giorni per il nulla osta.
Le espulsioni per terrorismo e quelle di cui all'articolo 13, comma 1, del testo unico, riguardando comunque casi eccezionali e straordinari, si possono quantificare complessivamente in poche unità l'anno, che possono stimarsi prudentemente per eccesso in 20 l'anno.
Per la convalida, i giorni di trattenimento nei centri sarebbero pertanto pari a 80 (20 x 4).
Per quanto concerne il trattenimento ai fini del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria procedente, sempre secondo una stima prudenziale per eccesso, si possono indicare nel medesimo numero indicato per la convalida (20) i soggetti eventualmente interessati. In questo caso i giorni in trattenimento sarebbero pari a 300 (20 x 15)
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione è eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998 la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo può fissare un termine entro il quale l'amministrazione è tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di
1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento.
1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità
1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249, recante misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2008.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale, con particolare riguardo a quelli di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge, introducendo disposizioni finalizzate sia ad assicurare l'effettività delle espulsioni ivi previste, nel rispetto delle garanzie costituzionali, sia a disciplinare, con i medesimi obiettivi di effettività e di rafforzamento delle garanzie, l'allontanamento dei cittadini comunitari per motivi di prevenzione del terrorismo;
Ritenuta, altresì, la necessità e l'urgenza di disciplinare parimenti l'immediata esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini dell'Unione europea adottati per motivi imperativi di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alla specifica individuazione dei motivi che ne legittimano l'adozione, considerando che il recente ampliamento dello spazio di applicazione degli accordi di Schengen rafforza l'esigenza di una immediata risposta operativa nei casi di particolare gravità;
Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di realizzare un quadro normativo volto a dare completa e puntuale applicazione ai meccanismi di tutela per le limitazioni alla libertà personale conseguenti all'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento, così da assicurare un più intenso e complessivo sistema di garanzie giurisdizionali, con la specifica individuazione del giudice competente, fin dalla fase di immediata applicazione dei provvedimenti;
Tenuto conto che le disposizioni del presente provvedimento innovano sostanzialmente quelle del decreto-legge 1o novembre 2007, n. 181, e sono fondate su autonomi presupposti di necessità e urgenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;
1. All'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Nei casi di cui al comma 1, il decreto di espulsione è immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. L'esecuzione del provvedimento è disposta dal questore ed è sottoposta alla convalida da parte del tribunale in composizione monocratica secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
2-bis. Se il destinatario del provvedimento è sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del decreto legislativo n. 286 del 1998»;
b) i commi 5 e 6 sono abrogati.
1. Agli articoli 13, 13-bis e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», le parole: «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tribunale ordinario in composizione monocratica».
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, il Ministro dell'interno può disporre, con atto motivato, l'allontanamento del cittadino dell'Unione europea o dei suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, nelle circostanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Il provvedimento è adottato nel rispetto del principio di proporzionalità e non può essere motivato da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato. L'esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.
2. Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnolo o tedesco, secondo la preferenza indicata dall'interessato. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Il destinatario del provvedimento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietare il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.
1. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi imperativi di pubblica sicurezza nei confronti del cittadino dell'Unione europea o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, è adottato nel rispetto del principio di proporzionalità e non può essere motivato da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.
1. Il destinatario del provvedimento di allontanamento, adottato per motivi imperativi di pubblica sicurezza, che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è punito con la reclusione fino a tre anni ed è nuovamente allontanato con esecuzione immediata, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Si applica la pena della reclusione fino a quattro anni, se il fatto avviene in violazione del provvedimento di allontanamento emesso a norma dell'articolo 3.
1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Nei casi di cui al comma 1, il questore può disporre il trattenimento in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea.
3. Non si dà luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.
4. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, si può procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.
5. In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, può essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali è necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore.
1. Avverso i provvedimenti di allontanamento adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 3, può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.
2. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza può essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità, al tribunale in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
3. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 30.000 annui a decorrere dal 2008, e dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2, valutati in euro 120.000 per l'anno 2008, euro 108.000 per l'anno 2009 ed euro 96.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 2007.
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Amato, Ministro dell'interno.
Mastella, Ministro della giustizia.
D'Alema, Ministro degli affari esteri.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Mastella.
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