Frontespizio Relazione Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Analisi tecnico-normativa Relazione Tecnica Allegato Disegno di Conversione Decreto Legge

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PDL 3325

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3325



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

dal ministro dell'interno
(AMATO)

e dal ministro della giustizia
(MASTELLA)

di concerto con il ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249, recante misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza

Presentato il 2 gennaio 2008
 

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Onorevoli Deputati! - Il presente intervento normativo d'urgenza mira a perfezionare e completare la disciplina dell'ipotesi di espulsione amministrativa per motivi di prevenzione del terrorismo introdotta nell'ordinamento dall'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, che può essere disposta dal Ministro dell'interno, o, su sua delega, dal prefetto, nei confronti dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.
      La necessità e l'urgenza del provvedimento si fondano sulla presenza, all'interno del citato articolo 3, di disposizioni la cui validità è limitata nel tempo (al 31 dicembre 2007). Le disposizioni consentono l'esecuzione immediata, con accompagnamento alla frontiera, del decreto di espulsione da parte dal questore, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle norme del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», che prevedono il nulla osta dell'autorità giudiziaria per lo straniero sottoposto a procedimento penale, ma non in stato di custodia cautelare in carcere (articolo 13, comma 3, del testo unico), e la convalida, da parte del giudice di pace, del provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso dal questore (articolo 13, comma 5-bis, del testo unico). Il medesimo articolo 3 prevede che si proceda nello stesso modo, ossia in deroga alle citate disposizioni su nulla osta e convalida, nei casi di espulsione adottata dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, previsti dall'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico.
      L'imminente scadenza del termine di efficacia delle disposizioni in parola, che attengono alla immediata esecutività del provvedimento di espulsione di cui si tratta, impone la necessità di colmare il vuoto di disciplina che ne consegue, nel rispetto delle garanzie costituzionali che accompagnano l'esecuzione di provvedimenti, per le limitazioni provvisorie della libertà personale connesse a tali esecuzioni, assicurando, al contempo l'effettività dell'espulsione.
      I motivi di espulsione per prevenzione del terrorismo descritti dal decreto-legge n. 144 del 2005 vengono, peraltro, estesi alle misure di allontanamento adottabili nei confronti di cittadini dell'Unione europea o di loro familiari, aggiungendosi alle ipotesi di allontanamento dei cittadini comunitari per motivi di ordine e di sicurezza pubbliga già disciplinate dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
      Al fine di delineare un quadro normativo complessivo e unitario, oltre che rispettoso delle garanzie costituzionali, della disciplina dell'esecuzione immediata degli allontanamenti di cittadini comunitari, si rende necessario e urgente disciplinare
 

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compiutamente anche gli allontanamenti immediati di cittadini comunitari, o di loro familiari, giustificati da esigenze imperative di pubblica sicurezza, fornendo, al contempo, una definizione dei motivi che ne legittimano l'adozione.
      Ha natura, infatti, straordinaria e urgente la perdurante esigenza di garantire in maniera continuativa la sicurezza dei cittadini di fronte a coloro, stranieri o comunitari, che si rendano responsabili di comportamenti che compromettono la civile e sicura convivenza e per i quali, pertanto, si rende necessario e indifferibile l'allontanamento dal territorio nazionale.
      Il provvedimento si compone di nove articoli che, di seguito, si illustrano.

      Articolo 1

      Il comma 1 dell'articolo 1 novella l'articolo 3 del citato decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, riformulandone il comma 2 e introducendovi un nuovo comma 2-bis.
      In particolare, il comma 2 del predetto articolo 3 viene riformulato, in conseguenza della decadenza delle disposizioni derogatorie già illustrate, prevedendo, nel rispetto dei princìpi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 222 del 2004, la convalida del tribunale in composizione monocratica sull'esecuzione immediata dell'espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo prevista dal medesimo articolo, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato prevista dall'articolo 13, comma 1, del testo unico, con un rinvio alla disposizione del comma 5-bis del medesimo articolo 13 che prevede tale convalida. Per l'ipotesi in cui il destinatario del provvedimento sia sottoposto a procedimento penale, nel nuovo comma 2-bis si prevede la necessità del rilascio del nulla osta del giudice competente per il procedimento penale, anche in questo caso con un rinvio alla disciplina del testo unico. Sono, poi, abrogate le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 3. Tali disposizioni contengono la limitazione temporale della disciplina derogatoria sostituita e la disciplina, anch'essa a termine, che prevede una specifica causa di sospensione del ricorso al tribunale amministrativo regionale, esperibile avverso il decreto di espulsione quando la decisione dipenda dalla cognizione di atti coperti dal segreto di indagine o dal segreto di Stato.

      Articolo 2

      L'articolo 2 attribuisce la competenza sulla convalida dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento al tribunale ordinario in composizione monocratica in luogo del giudice di pace attualmente competente. Il trasferimento di competenza, realizzato attraverso la modifica delle corrispondenti disposizioni del testo unico, è effettuato anche con riguardo alle ulteriori competenze dell'autorità giudiziaria in materia di trattenimento e di ricorso avverso i decreti di espulsione.

      Articolo 3

      L'articolo 3 estende alle misure di allontanamento dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari i motivi di prevenzione del terrorismo già previsti dal citato decreto-legge n. 144 del 2005.
      In armonia con la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si stabilisce che il provvedimento deve essere motivato con riferimento ai comportamenti individuali dell'interessato e che l'esistenza di condanne penali non è sufficiente ai fini dell'adozione del provvedimento stesso.
      Il provvedimento notificato deve riportare le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso, che non può essere inferiore a cinque anni né superiore a dieci. Nell'eventualità in cui il destinatario non comprenda la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una sintesi del contenuto, anche contenuta in appositi formulari redatti in una lingua a lui comprensibile o comunque in una delle lingue francese, inglese, tedesca o

 

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spagnola, secondo la preferenza indicata dal destinatario.
      L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si procede alla convalida del provvedimento esecutivo ai sensi dell'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico.
      Può essere chiesta, motivatamente, la revoca del divieto di reingresso quando è trascorsa almeno la metà del periodo di durata del divieto medesimo o comunque dopo tre anni.

      Articolo 4

      L'articolo 4 disciplina l'allontanamento dei cittadini comunitari o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza, di competenza del prefetto, salvo che i destinatari siano minorenni ovvero abbiano soggiornato nel territorio dello Stato nei dieci anni precedenti: in tali casi, infatti, la competenza è attribuita al Ministro dell'interno.
      L'articolo definisce, inoltre, i motivi imperativi di pubblica sicurezza che rendono urgente l'allontanamento del cittadino comunitario dal territorio nazionale poiché la sua permanenza è incompatibile con la civile e sicura convivenza, giustificando l'immediatezza dell'esecuzione del provvedimento.
      Premesso che l'esistenza di condanne penali, conformemente alla direttiva europea che disciplina le condizioni di esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini comunitari, non giustifica automaticamente l'adozione di provvedimenti di allontanamento, l'articolo individua alcune ipotesi di condanne penali (si tratta di condanne per delitti corrispondenti a quelli per i quali si procede alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, anche a prescindere dalla doppia incriminazione), anche adottate da un giudice straniero, che possono valere ad orientare il giudizio di pericolosità per la pubblica sicurezza del cittadino comunitario, i cui comportamenti debbono rappresentare una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ugualmente, può valere ad orientare il giudizio di pericolosità in questione l'appartenenza alle categorie di persone individuate dalla normativa nazionale in materia di misure di prevenzione personale, semplici o antimafia, così come l'esistenza di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.
      Anche in questa ipotesi, il provvedimento di allontanamento è immediatamente esecutivo e dunque assistito dalla garanzia della convalida dell'esecuzione da parte dell'autorità giudiziaria. Ad esso consegue un divieto di reingresso nel territorio nazionale fino a cinque anni, di cui, tuttavia, può essere chiesta, motivatamente, la revoca quando è trascorsa almeno la metà del periodo di durata del divieto o comunque dopo tre anni.

      Articolo 5

      L'articolo 5 stabilisce le sanzioni in caso di violazione del divieto di reingresso. Il trasgressore è punito con la reclusione fino a tre anni ed è nuovamente allontanato con esecuzione immediata, anch'essa, naturalmente, assistita dalla convalida dell'autorità giudiziaria. La sanzione è quella della reclusione fino a quattro anni per la violazione del divieto di reingresso collegato al provvedimento di allontanamento per motivi di prevenzione del terrorismo.

      Articolo 6

      L'articolo 6 disciplina l'ipotesi in cui il destinatario del provvedimento di allontanamento immediato per motivi di prevenzione del terrorismo o per motivi imperativi di pubblica sicurezza è sottoposto a procedimento penale, rinviando alle disposizioni del testo unico che disciplinano il rilascio del nulla osta da parte del giudice competente per il procedimento penale, con esclusione, tuttavia, della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere (ex articolo 13-quater del testo unico) quando si tratti di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'articolo 380 del codice di

 

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procedura penale. Negli stessi casi non si procede all'allontanamento se il destinatario è sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.
      In attesa del rilascio del nulla osta, il questore può disporre il trattenimento del destinatario del provvedimento in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea.
      Infine, viene previsto e disciplinato il reingresso, in deroga al relativo divieto, del sogetto comunitario, o del suo familiare, già allontanato, per partecipare al processo penale a suo carico ovvero a quello in cui è parte offesa, per il tempo strettamente necessario a tali fini. La relativa autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, salvo che il suo reingresso possa provocare gravi turbative dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica.

      Articolo 7

      L'articolo 7 disciplina il procedimento di ricorso avverso il provvedimento di allontanamento adottato dal Ministro dell'interno per motivi di prevenzione del terrorismo (in tal caso, il ricorso è proponibile innanzi al tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma) e avverso il provvedimento adottato per motivi imperativi di pubblica sicurezza (in tal caso, il ricorso è proponibile al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente).
      Contestualmente alla presentazione del ricorso può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento che, tuttavia, non ne sospende l'efficacia fino all'esito della decisione del giudice sull'istanza cautelare.
      Il cittadino comunitario, o il suo familiare, allontanato, che non abbia ottenuto dal giudice la sospensione degli effetti del provvedimento, può essere autorizzato dal questore a rientrare per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa provocare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.

      Articolo 8

      L'articolo 8 contiene la disposizione finanziaria, per la quale si rinvia alla relazione tecnica.

      Articolo 9

      L'articolo 9 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Destinatari diretti e indiretti.

        I destinatari del provvedimento sono i cittadini extracomunitari destinatari di decreti di espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo nonché i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e i loro familiari destinatari di misure di allontanamento per motivi di prevenzione del terrorismo nonché per motivi imperativi di pubblica sicurezza, nonché le amministrazioni che intervengono nei relativi procedimenti.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        La ratio dell'intervento è quella di integrare la disciplina dell'espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo in considerazione della perdita di efficacia, al 31 dicembre 2007, delle disposizioni che ne disciplinano l'esecuzione e di disciplinare l'immediata esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari quando tali provvedimenti sono adottati per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

C) Finalità del provvedimento, ambito dell'intervento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il perseguimento degli obiettivi.

        Il provvedimento modifica l'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo. Estende, poi, i motivi di prevenzione del terrorismo agli allontanamenti di cittadini comunitari, che si aggiungono a quelli già previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il decreto disciplina altresì l'allontanamento immediato dei cittadini comunitari e dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Infine, incide sul decreto legislativo n. 286 del 1998 (recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), trasferendo la competenza sulla convalida dell'esecuzione coatta dei decreti di espulsione nonché del trattenimento e sul ricorso avverso il decreto di espulsione dal giudice di pace al tribunale ordinario in composizione monocratica.

D) Verifica dell'esistenza di oneri finanziari.

        Si rinvia alla relazione tecnica.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.

        L'articolo 1 del decreto-legge modifica l'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, che prevede un'ipotesi di espulsione disposta dal Ministro dell'interno, o, su sua delega, dal prefetto, per motivi di prevenzione del terrorismo, sostituendo alla disciplina, con validità temporale limitata al 31 dicembre 2007, dell'esecuzione immediata di tali provvedimenti una nuova disciplina assistita da garanzie analoghe a quelle previste per le espulsioni disciplinate dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). L'articolo 3 del decreto in esame estende all'allontanamento dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari i motivi di prevenzione del terrorismo, aggiungendo una nuova ipotesi di allontanamento a quelle già previste e disciplinate dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Viene, altresì, fornita, all'articolo 4, la definizione dei motivi imperativi di pubblica sicurezza che giustificano l'esecuzione immediata dei provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari, dettando la disciplina di tale esecuzione, del divieto di reingresso che consegue all'allontanamento e del procedimento di ricorso giurisdizionale. Il decreto-legge modifica, all'articolo 2, il citato decreto legislativo n. 286 del 1998 trasferendo dal giudice di pace al tribunale ordinario in composizione monocratica la competenza in materia di convalida dell'esecuzione coatta dei provvedimenti di espulsione nonché di trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza e di ricorso avverso i decreti di espulsione.

B) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza nella materia oggetto di intervento di riserva assoluta o relativa di legge o di precedenti norme di delegificazione.

        L'intervento normativo mira a completare la disciplina dell'espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo, nella parte in cui essa è disciplinata da norme con validità temporalmente limitata, la cui efficacia è di imminente scadenza, nel rispetto delle garanzie costituzionali in materia di provvedimenti limitativi della libertà personale. Le medesime garanzie sono estese ai provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

 

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C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

         L'intervento normativo è conforme alla normativa europea.

D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Le disposizioni del provvedimento non inficiano l'autonomia degli enti locali né si pongono in contrasto con le fonti primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo.

A) Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei tempi e mezzi individuati per il perseguimento.

        Obiettivo dell'intervento è l'integrazione immediata della normativa sull'esecuzione delle espulsioni per motivi di prevenzione del terrorismo e la disciplina dell'esecuzione immediata degli allontanamenti di cittadini comunitari o loro familiari al fine di garantire l'effettività dei relativi provvedimenti nel rispetto dei princìpi costituzionali, in conformità alla direttiva europea che prevede le condizioni di esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno degli stessi.

B) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.

        Il provvedimento non comporta nuovi oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.

C) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative.

        Non è prevista la creazione di nuove strutture amministrative.

D) Verifica dell'esistenza a carico di cittadini e imprese di oneri finanziari o organizzativi e di adempimenti burocratici.

        Il provvedimento non comporta oneri a carico dei cittadini o delle imprese.

3. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

        Il provvedimento contiene riferimenti legislativi corretti, introduce la definizione normativa di motivi imperativi di pubblica sicurezza e non reca abrogazioni implicite di norme vigenti.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        Si illustrano di seguito le norme del decreto-legge suscettibili di apportare nuovi o ulteriori oneri finanziari.
        Il nuovo comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, prevede che per le espulsioni per motivi di prevenzione del terrorismo e per quelle di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito denominato «testo unico»), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 3 a 3-quinquies e 5-bis del testo unico.
        Tali disposizioni prevedono che, nel caso di espulsione di un soggetto sottoposto a procedimento penale, l'espulsione è sospesa fino al nulla osta dell'autorità giudiziaria, che deve provvedere entro quindici giorni dalla richiesta del questore; in caso contrario il nulla osta si intende concesso (comma 3 dell'articolo 13). Nelle more lo straniero è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui all'articolo 14 del testo unico per un periodo massimo di 15 giorni.
        Si precisa, inoltre, che il comma 5-bis dell'articolo 13 del testo unico prevede che in caso di accompagnamento coattivo alla frontiera il questore chiede entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di pace (ora tribunale in composizione monocratica), che provvede nelle successive 48 ore. Nelle more della decisione, il soggetto da espellere è trattenuto in un centro di permanenza temporanea e assistenza, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento, come spesso avviene.
        Si tratta quindi sostanzialmente di nuove ipotesi di trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza non precedentemente disciplinate.
        Per queste ipotesi è quindi ipotizzabile un onere ulteriore per l'accoglienza presso i centri di permanenza temporanea e assistenza per 4 giorni per la convalida e per 15 giorni per il nulla osta.
        Le espulsioni per terrorismo e quelle di cui all'articolo 13, comma 1, del testo unico, riguardando comunque casi eccezionali e straordinari, si possono quantificare complessivamente in poche unità l'anno, che possono stimarsi prudentemente per eccesso in 20 l'anno.
        Per la convalida, i giorni di trattenimento nei centri sarebbero pertanto pari a 80 (20 x 4).
        Per quanto concerne il trattenimento ai fini del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria procedente, sempre secondo una stima prudenziale per eccesso, si possono indicare nel medesimo numero indicato per la convalida (20) i soggetti eventualmente interessati. In questo caso i giorni in trattenimento sarebbero pari a 300 (20 x 15)

 

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(sempre calcolando per ognuno il tempo massimo di 15 giorni previsto per il rilascio del nulla osta).
        Il costo medio, pro capite pro die, per il trattenimento in un centro risulta essere, sulla base delle recenti elaborazioni, pari a euro 61,4 (vi è stata quindi una diminuzione dei costi rispetto ai 66,11 euro pro die pro capite stabilita nella relazione tecnica alla legge 30 luglio 2002, n. 189).
        Il costo complessivo risulta dai giorni di accoglienza sopraindicati (80 + 300, arrotondati prudenzialmente a 400) per la spesa pro die pro capite (euro 61,4, arrotondato prudenzialmente a 62), pari complessivamente a euro 23.560, arrotondati a euro 30.000.
        Per quanto concerne gli allontanamenti per motivi di terrorismo per i cittadini comunitari, previsti all'articolo 3, i cui numeri sono da presumere assolutamente trascurabili, si rinvia a quanto si dirà a seguito degli allontanamenti per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
        L'articolo 4 del decreto-legge prevede che gli allontanamenti dei cittadini comunitari per motivi imperativi di pubblica sicurezza sono immediatamente eseguiti dal questore e ne prevede la convalida da parte del tribunale in composizione monocratica, con eventuale trattenimento in un centro di permanenza temporanea e assistenza del destinatario del provvedimento in attesa della convalida, secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico, a cui il decreto-legge fa espresso rinvio.
        Al riguardo, come già osservato, il soggetto da allontanare è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea e assistenza per un periodo massimo di 4 giorni, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento, come spesso avviene.
        Dai dati pubblicati nel rapporto sulla criminalità del Ministero dell'interno, presentato nel giugno 2007, si evidenzia che fino al 2006 al primo posto nella graduatoria delle nazionalità degli espulsi per irregolarità del soggiorno vi erano i cittadini della Romania. Tale Stato, come è noto, è entrato a far parte dell'Unione europea a decorrere dal 1o gennaio 2007, unitamente alla Bulgaria.
        I dati indicano che nel 2004 i romeni espulsi sono stati 11.628, nel 2005 sono stati 10.702 e nel 2006 sono stati 7.926. Tra questi risultano transitati nei centri di permanenza temporanea e assistenza 3.554 persone nel 2004, 4.980 nel 2005 e 4.175 nel 2006.
        I cittadini bulgari espulsi nell'ultimo triennio risultano essere 841 nel 2004, 514 nel 2005 e 329 nel 2006. Tra questi risultano transitati nei centri 343 persone nel 2004, 273 nel 2005 e 223 nel 2006.
        Si sottolinea che il numero delle esecuzioni degli allontanamenti dei cittadini dell'Unione è da stimarsi in misura notevolmente inferiore rispetto ai numeri di espulsioni precedentemente indicate, essendo diverse le condizioni che giustificano i provvedimenti di allontanamento da quelle che giustificano le espulsioni. Gli allontanamenti per motivi imperativi di pubblica sicurezza sono immediatamente esecutivi, mentre le espulsioni di cittadini extracomunitari sono di regola eseguite con accompagnamento coattivo alla frontiera nei meri casi di irregolarità del soggiorno.
 

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        Analoghe considerazioni valgono per gli oneri collegati al trattenimento in attesa del nulla osta da parte del giudice previsto per il cittadino dell'Unione da allontanare sottoposto a procedimento penale (articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del testo unico).
        Tali disposizioni, come già detto, prevedono che, nel caso di espulsione di un soggetto sottoposto a procedimento penale, l'espulsione è sospesa fino al nulla osta dell'autorità giudiziaria, che deve provvedere entro 15 giorni dalla richiesta del questore; in caso contrario il nulla osta si intende concesso (comma 3 dell'articolo 13). Nelle more lo straniero è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea e assistenza per un periodo massimo di 15 giorni. Anche per questa ipotesi valgono le considerazioni sopra riportate in ordine alla diminuzione del numero di allontanamenti (e quindi della percentuale di esso che può riguardare persone con procedimenti penali in corso), conseguente alla nuova condizione giuridica di una parte consistente dei cittadini stranieri espulsi per irregolarità del soggiorno fino al 1o gennaio 2006, atteso che la procedura, in caso di pendenza di procedimento penale a carico del cittadino comunitario, è analoga a quella valevole per il cittadino extracomunitario a cui il decreto fa espresso rinvio.
        L'articolo 5 prevede, inoltre, che l'allontanamento è immediatamente eseguito anche nei casi di violazione del divieto di reingresso. Per queste ipotesi è prevista la convalida del provvedimento di esecuzione del questore con possibilità di trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza per il solito periodo massimo di 4 giorni.
        Il numero di questi casi è trascurabile e può ritenersi compreso negli arrotondamenti che si andranno ad effettuare nella stima degli allontanamenti annui.
        A conferma che gli oneri del provvedimento in questione trovano copertura negli stanziamenti già utilizzati per le espulsioni degli extracomunitari si rileva, infine, che il periodo massimo di trattenimento di un cittadino extracomunitario, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del testo unico, è stabilito in 30 giorni, prorogabili dal giudice su richiesta del questore per ulteriori 30 giorni, quando «l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà». Gli stanziamenti in parola, pertanto, sono stati dimensionati in relazione a tale periodo massimo di trattenimento, laddove per i cittadini comunitari il termine massimo non può superare i 19 giorni (15 per il nulla osta, se richiesto, più 4 per la convalida dell'esecuzione), atteso che l'allontanamento ai sensi del decreto in esame non può che presupporre la certezza dell'identità e della nazionalità comunitaria della persona da allontanare.
        Si fa presente infatti che gli allontanamenti per motivi imperativi di pubblica sicurezza adottati in applicazione del decreto-legge 1o novembre 2007, n. 181, sono stati 181 in circa due mesi di attuazione della disciplina.
        È presumibile quindi, secondo una stima prudenziale per eccesso, che in un anno tali allontanamenti potranno essere circa 1.200.
 

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        Le risorse destinate ai rimpatri e al trattenimento sono imputabili al piano gestione rimpatri, che ora è il 2536/25 (precedente 2624/25 del centro di responsabilità Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza) e 2351.2 del centro di responsabilità Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, la cui dotazione per l'anno 2007 è stata pari, rispettivamente, a euro 10.439.009 e a euro 122.226.553.
        In merito a tali dotazioni si fa presente che lo stanziamento relativo alla gestione dei centri di permanenza ha avuto uguale dotazione anche nell'anno 2006 e identico stanziamento è previsto per l'anno 2008.
        Per i rimpatri, invece, lo stanziamento è stato nell'anno 2006 di 12.456.000 euro, nell'anno 2007 di euro 10.439.000 e nell'anno 2008, a seguito di nota variazione di bilancio, è previsto nella misura di euro 8.490.350. Nonostante tale diminuzione prevista per l'anno 2008, lo stanziamento è sufficiente alla copertura delle spese per gli allontanamenti dei cittadini comunitari.
        Come precedentemente osservato, infatti, le espulsioni nel 2006 dei cittadini degli Stati che hanno fatto ingresso nell'Unione europea nel 2007 (rumeni 7.926, bulgari 329 = totale 8.255) hanno rappresentato, in percentuale, il 36,25 per cento del numero complessivo degli espulsi, che è stato pari a 22.770.
        La stima dei cittadini comunitari allontanati con esecuzione immediata è pari a 1.200. Tale numero rappresenta meno del 15 per cento del numero delle espulsioni precedentemente eseguite nei confronti dei soggetti delle medesime nazionalità.
        Si sottolinea, inoltre, che eventuali maggiori occorrenze per i rimpatri potranno comunque essere fronteggiate mediante variazioni compensative da effettuarsi all'interno dello stesso capitolo 2356, che presenta uno stanziamento di competenza 229.738.404 euro.
        Rimane quindi confermata la sufficienza degli attuali stanziamenti.
        È da ribadire, infatti, che il numero degli allontanamenti con esecuzione immediata dei cittadini dell'Unione (motivi di terrorismo e imperativi di pubblica sicurezza), considerati i gravi motivi che ne consentono l'adozione, non può che essere stimato, infatti, in un numero notevolmente inferiore rispetto al passato.
        Il medesimo articolo 3 obbliga l'amministrazione a predisporre formulari che contengono i contenuti essenziali del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi almeno nelle 23 lingue ufficiali della Unione europea. Detti formulari dovranno comunque essere completati per gli elementi essenziali con riferimento al singolo caso. Nel caso di mancanza di interpreti al momento disponibili per la lingua compresa dal destinatario sarà comunque necessario comunicare il modulo in una delle 4 lingue indicate (francese, inglese, tedesco, spagnolo).
        La spesa che si stima è calcolata sui seguenti elementi.
        In applicazione del citato decreto-legge n. 181 del 2007, come sopra evidenziato, sono stati adottati, in due mesi di operatività della sua disciplina,  181 allontanamenti. Pertanto, secondo una stima prudenziale per eccesso, si calcola che ogni anno verranno adottati circa 1.200 provvedimenti.
 

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        Il costo stimato per l'attività interpretativa relativa alla predisposizione dei formulari e dell'inserimento, con traduzione, degli elementi specifici e particolari relativi al singolo caso è stimato in 100 euro a documento. Tale costo è basato sull'attività attualmente svolta anche per la traduzione di documenti in materia di asilo, come indicato nella relazione tecnica al decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/85/CE, in corso di pubblicazione.
        La spesa stimata è pari a 120.000 euro (1.200 x 100).
        Per gli anni successivi si ritiene che i formulari dovranno essere predisposti anche per alcune lingue, quelle maggiormente diffuse, non dell'Unione europea. Ciò per estendere la norma anche ai familiari non cittadini dell'Unione. Si ritiene, comunque, che il numero dei modelli di formulari da predisporre possa subire negli anni successivi una diminuzione, rimanendo, comunque, invece invariata l'attività di traduzione per quelle parti specifiche, non inserite nel formulario, relative al caso concreto che giustificano l'allontanamento. La spesa per singolo provvedimento potrebbe, quindi, ridursi negli anni successivi, tenendo presente anche la rivalutazione monetaria, in meno 10 euro l'anno, rimanendo fissato a regime al terzo anno un costo medio stimato prudentemente in euro 80 a documento.
        Per l'anno 2009 pertanto la spesa stimata è pari a euro 108.000 (1.200 x 90) e a decorrere dal 2010 è pari a 96.000 (1.200 x 80).

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Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

        Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.

(omissis)

Art. 3.
(Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo).

(omissis)

        2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione è eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

(omissis)

        5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998 la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo può fissare un termine entro il quale l'amministrazione è tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.
        6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.

(omissis)
 

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Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

        Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

(omissis)

Art. 13.
(Espulsione amministrativa. Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 11).

        1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.
        2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

              a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;

              b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;

              c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

        2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
        3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di

 

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ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14.
        3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.
        3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.
        3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
        3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
        3-sexies. (abrogato).
        4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
        5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
        5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di
 

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cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
        5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.
        6. (abrogato).
        7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
        8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.
 

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        9. (abrogato).
        10. (abrogato).
        11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
        12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
        13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.
        13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
        13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
        14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.
        15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
        16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Art. 13-bis.
(Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio).

        1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento.

 

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        2. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.
        3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
        4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione.

Art. 14.
(Esecuzione dell'espulsione. Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 12).

        1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
        2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
        3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
        4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
        5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità

 

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e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.
        5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.
        5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
        5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni.
        5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.
        6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
        7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.
        8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.
        9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni
 

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e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

(omissis)
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249, recante misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2008.

Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale, con particolare riguardo a quelli di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge, introducendo disposizioni finalizzate sia ad assicurare l'effettività delle espulsioni ivi previste, nel rispetto delle garanzie costituzionali, sia a disciplinare, con i medesimi obiettivi di effettività e di rafforzamento delle garanzie, l'allontanamento dei cittadini comunitari per motivi di prevenzione del terrorismo;

        Ritenuta, altresì, la necessità e l'urgenza di disciplinare parimenti l'immediata esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini dell'Unione europea adottati per motivi imperativi di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alla specifica individuazione dei motivi che ne legittimano l'adozione, considerando che il recente ampliamento dello spazio di applicazione degli accordi di Schengen rafforza l'esigenza di una immediata risposta operativa nei casi di particolare gravità;

        Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di realizzare un quadro normativo volto a dare completa e puntuale applicazione ai meccanismi di tutela per le limitazioni alla libertà personale conseguenti all'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento, così da assicurare un più intenso e complessivo sistema di garanzie giurisdizionali, con la specifica individuazione del giudice competente, fin dalla fase di immediata applicazione dei provvedimenti;

        Tenuto conto che le disposizioni del presente provvedimento innovano sostanzialmente quelle del decreto-legge 1o novembre 2007, n. 181, e sono fondate su autonomi presupposti di necessità e urgenza;

 

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        Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Misure in tema di espulsione dal territorio nazionale per motivi di prevenzione del terrorismo).

        1. All'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

        «2. Nei casi di cui al comma 1, il decreto di espulsione è immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. L'esecuzione del provvedimento è disposta dal questore ed è sottoposta alla convalida da parte del tribunale in composizione monocratica secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
        2-bis. Se il destinatario del provvedimento è sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del decreto legislativo n. 286 del 1998»;

            b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

Articolo 2.
(Autorità giudiziaria competente in tema di espulsione di stranieri e di allontanamento di cittadini dell'Unione europea).

        1. Agli articoli 13, 13-bis e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», le parole: «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tribunale ordinario in composizione monocratica».

 

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Articolo 3.
(Allontanamento dei cittadini dell'Unione europea per motivi di prevenzione del terrorismo).

        1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, il Ministro dell'interno può disporre, con atto motivato, l'allontanamento del cittadino dell'Unione europea o dei suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, nelle circostanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Il provvedimento è adottato nel rispetto del principio di proporzionalità e non può essere motivato da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato. L'esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.
        2. Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnolo o tedesco, secondo la preferenza indicata dall'interessato. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
        3. Il destinatario del provvedimento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietare il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.

Articolo 4.
(Allontanamento immediato dei cittadini dell'Unione europea per motivi imperativi di pubblica sicurezza).

        1. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi imperativi di pubblica sicurezza nei confronti del cittadino dell'Unione europea o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, è adottato nel rispetto del principio di proporzionalità e non può essere motivato da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.

 

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        2. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare, sia essa cittadino dell'Unione europea o familiare di cittadino dell'Unione europea che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza.
        3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione disposte da autorità straniere o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.
        4. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, ovvero dal Ministro dell'interno qualora il destinatario abbia soggiornato nel territorio nazionale nei dieci anni precedenti o sia minorenne. Per le modalità di adozione del provvedimento e di comunicazione al destinatario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, ma il divieto di reingresso non può avere durata superiore ai cinque anni.
        5. Per la revoca del divieto di reingresso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3.

Articolo 5.
(Sanzioni per la violazione del divieto di reingresso conseguente all'allontanamento).

        1. Il destinatario del provvedimento di allontanamento, adottato per motivi imperativi di pubblica sicurezza, che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è punito con la reclusione fino a tre anni ed è nuovamente allontanato con esecuzione immediata, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
        2. Si applica la pena della reclusione fino a quattro anni, se il fatto avviene in violazione del provvedimento di allontanamento emesso a norma dell'articolo 3.

 

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Articolo 6.
(Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento).

        1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
        2. Nei casi di cui al comma 1, il questore può disporre il trattenimento in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea.
        3. Non si dà luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.
        4. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, si può procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.
        5. In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, può essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali è necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore.

Articolo 7.
(Tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti di allontanamento).

        1. Avverso i provvedimenti di allontanamento adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 3, può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.
        2. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza può essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità, al tribunale in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
        3. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione

 

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della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all'autorità consolare presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
        4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento; la presentazione dell'istanza non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
        5. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana su documentata richiesta dell'interessato.

Articolo 8.
(Disposizione finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 30.000 annui a decorrere dal 2008, e dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2, valutati in euro 120.000 per l'anno 2008, euro 108.000 per l'anno 2009 ed euro 96.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
        2. Il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Articolo 9.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 2007.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Amato, Ministro dell'interno.
Mastella, Ministro della giustizia.
D'Alema, Ministro degli affari esteri.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.


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