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PDL 3092

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3092



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CARDANO, FOLENA, DE SIMONE, SASSO, GIULIETTI, SAMPERI, CASSOLA, ASTORE, CORDONI, DEIANA, DIOGUARDI, GIOVANELLI, IACOMINO, JANNONE, LOCATELLI, SINISCALCHI

Organizzazione delle biblioteche scolastiche-centri di risorse educative multimediali e istituzione della figura professionale del bibliotecario documentalista scolastico

Presentata il 27 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghe e Colleghi! - Il Manifesto IFLA/UNESCO sulle biblioteche scolastiche «La biblioteca scolastica nelle attività di insegnamento e apprendimento per tutti» (IFLA/UNESCO school library manifesto. «The school library in teaching and learning for all»), pubblicato in traduzione italiana nel 1999 (rivista poi nel 2003) a cura dell'Associazione italiana biblioteche (AIB), costituisce il riferimento principale della presente proposta di legge, la cui finalità è essenzialmente la realizzazione di una biblioteca in ogni istituzione scolastica, cercando di adattare lo spirito del suddetto Manifesto al contesto italiano, anche in vista del raggiungimento degli obiettivi relativi all'istruzione previsti nella Strategia di Lisbona, adottata dall'Unione europea. Il Manifesto si conclude infatti con l'invito ai governi affinché, mediante i Ministri dell'istruzione, sviluppino strategie, politiche e piani che ne attuino i princìpi, perché «la biblioteca scolastica è essenziale in ogni strategia a lungo termine per l'alfabetizzazione, l'educazione, la fornitura di informazione e lo sviluppo economico, sociale e culturale. Essa deve essere sostenuta, in base alle responsabilità delle autorità locali, regionali e nazionali, da una specifica legislazione e da politiche adeguate. Deve disporre di convenienti finanziamenti per il
 

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personale qualificato, per i materiali, le tecnologie e le attrezzature e i suoi servizi devono essere gratuiti».
      Per la situazione italiana si tratta di una sfida di notevole entità: è noto infatti che, rispetto ad altri Paesi, in Italia anche la rete dei servizi di biblioteche pubbliche è ancora carente, ed estremamente differenziata a livello territoriale. Per quanto riguarda le biblioteche scolastiche, nonostante i tentativi finora effettuati di affrontare il problema, la legislazione è carente: non esiste una definizione di biblioteca scolastica, né è istituita la figura professionale del bibliotecario documentalista scolastico, né sono assicurati i necessari finanziamenti, come avviene invece nella maggior parte dei Paesi europei, limitandosi piuttosto a interventi che in realtà non garantiscono la continuità del servizio.
      Di fatto la legislazione è ancora ferma al regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, con il quale si distingueva la biblioteca degli insegnanti da quella degli alunni e si incaricava un professore di curare il prestito dei libri. Alcune leggi e circolari del Ministero della pubblica istruzione sono intervenute negli ultimi decenni ma non sono riuscite a incidere in modo significativo e strutturale sulla situazione (decreto-legge n. 323 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 426 del 1988, circolari ministeriali n. 228 del 5 ottobre 1999, n. 229 del 16 ottobre 2000, n. 80 del 20 marzo 2000); lo stesso dicasi per il «Progetto Biblioteche» avviato nel settembre 2004 per l'intero territorio nazionale. È ovvio che alla base di tutte le carenze c'è la mancata definizione del ruolo professionale del bibliotecario documentalista scolastico. Durante la IX legislatura era stata discussa, senza peraltro arrivare ad un'approvazione, la proposta di legge Bosi Maramotti e altri, recante «Organizzazione delle biblioteche scolastiche nella scuola dell'obbligo e negli istituti di istruzione secondaria» (atto Camera n. 555). Oggi dunque il quadro generale a livello normativo è insufficiente, antiquato e contraddittorio.
      Al contrario sul territorio europeo esempi significativi di definizione della figura professionale del bibliotecario scolastico, il cui ruolo è riconosciuto per legge, ci vengono offerti dalla Francia (professeur documentaliste, con una laurea specialistica presso gli Instituts universitaires de formation des maîtres), dalla Danimarca (una formazione presso l'Istituto superiore di studi pedagogici), dalla Croazia e dalla Slovenia.
      In Italia sono molti i bibliotecari scolastici formati, per iniziativa del Ministero della pubblica istruzione (oltre alle circolari citate, si veda la circolare n. 131 del 2001): il progetto «Biblioteche nelle scuole» ha previsto l'inclusione di 117 reti di biblioteche scolastiche nel Servizio bibliotecario nazionale, e ha visto impegnati circa tremila docenti, ma il futuro del servizio, nelle varie scuole che ne hanno potuto usufruire, resta incerto. Ci sono al momento bibliotecari scolastici che provengono dalle esperienze di alcune province, quali ad esempio quella di Roma o la provincia autonoma di Bolzano (dotatasi di un'apposita legge, la n. 17 del 7 agosto 1990), altri sono docenti collocati fuori ruolo per motivi di salute, altri ancora sono diventati bibliotecari scolastici, in quanto docenti soprannumerari, per un periodo limitato di tempo, ai sensi del decreto-legge n. 323 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 426 del 1988. Un gruppo consistente è poi quello dei docenti che, oltre al normale orario, sono responsabili della gestione della biblioteca scolastica. Si tratta insomma di un panorama assai variegato, sintomo dell'insufficienza dell'attuale sistema.
      In conformità con le prime parole del citato Manifesto, si è dunque convinti che la «biblioteca scolastica fornisce informazioni e idee fondamentali alla piena realizzazione di ciascun individuo nell'attuale società dell'informazione e conoscenza. La biblioteca scolastica offre agli studenti la possibilità di acquisire le abilità necessarie per l'apprendimento lungo l'arco della vita, di sviluppare l'immaginazione, e li fa diventare cittadini responsabili».
      La consuetudine con la letteratura (piacere della lettura) e la padronanza degli strumenti necessari a imparare ad imparare (information literacy; information
 

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problem solving
) fin dai primi gradi scolastici, la capacità autonoma di trovare e utilizzare le fonti della conoscenza con consapevolezza critica sono i requisiti necessari affinché ciascun cittadino possa vivere in modo pieno e responsabile nella società della conoscenza e nella società in generale. In questo senso la biblioteca scolastica è parte integrante del processo educativo e caratterizza la scuola di qualità, è cioè parte fondante di un'istituzione scolastica e deve avere norme certe di riferimento su tutto il territorio nazionale, non essere il frutto volontaristico dell'impegno di qualche docente.
      Come è noto, gli studenti italiani quindicenni sono in fondo alla graduatoria nella capacità di «leggere» (comprensione, recupero dell'informazione, riflessione e interpretazione) secondo le ricerche PISA (Programme for International Student Assessment) del 2000, 2003 e 2006, promosse a livello internazionale dall'OCSE-Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, mentre le ricerche IEA-PIRLS (International Association for the Evaluation of Educational Achievement - Progress in International Reading Literacy Study) del 2001 (l'elaborazione dei dati di quella del 2006 è ancora in corso) sulle abilità di lettura dei bambini di 9-10 anni, mettono in evidenza una buona abilità nel leggere nei nostri scolari di quarta elementare, che andrebbe dunque mantenuta e potenziata. Una diffusione capillare delle biblioteche scolastiche può contribuire ad affrontare i livelli insufficienti riscontrati nelle suddette analisi.
      Infatti, riprendendo ancora le parole del manifesto: «La biblioteca scolastica fornisce servizi, libri e risorse per l'apprendimento che consentono a tutti i membri della comunità scolastica di acquisire capacità di pensiero critico e di uso efficace dell'informazione in qualsiasi forma e mezzo (...). È dimostrato che, quando bibliotecari e insegnanti lavorano insieme, gli studenti raggiungono livelli più alti di alfabetismo, nella lettura, nell'apprendimento, nella capacità di risolvere problemi e nelle abilità relative alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I servizi della biblioteca scolastica devono essere forniti equamente a tutti i membri della comunità scolastica, senza distinzioni di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua, condizione professionale o sociale. Servizi e materiali speciali devono essere forniti a coloro che non sono in grado di utilizzare i principali servizi e materiali della biblioteca. L'accesso ai servizi e alle collezioni deve fondarsi sulla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e non deve essere soggetto ad alcuna forma di censura ideologica, politica, religiosa o a pressioni commerciali».
      Ma quali sono le caratteristiche della biblioteca scolastica, e quindi le conseguenti competenze del bibliotecario scolastico nell'era di internet? Si è convinti, anche in base a studi prodotti dallo stesso Ministero della pubblica istruzione e dalla Commissione biblioteche scolastiche dell'AIB, che la biblioteca scolastica non debba essere una copia in formato minore della biblioteca pubblica, né un elemento accessorio alla vita della scuola, ma piuttosto uno strumento funzionale al processo di apprendimento/insegnamento in una situazione molto diversa rispetto al passato, in cui occorre superare il monopolio del manuale scolastico, e tenere conto della presenza e delle potenzialità dei nuovi media, accanto al libro. In questo senso essa è vista come un laboratorio di apprendimento, che abitui alla consuetudine con le fonti, al rapporto tra studio e risoluzione di problemi, alla sperimentazione di opportunità informative diversificate e di nuove metodologie. Infatti, come sostenuto dalla Commissione biblioteche scolastiche dell'AIB: «L'ambiente che si viene a creare nella biblioteca scolastica è quello della comunità di lettori e di "apprendenti": gli allievi cooperano nella discussione su/di opere della letteratura per l'infanzia e collaborano nell'affinare strategie per la soluzione del problema informativo (definizione e scelta degli argomenti da analizzare, strategie di ricerca da adottare, localizzazione-scelta-accesso alle fonti, uso delle informazioni, valutazione e autovalutazione riguardo al
 

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lavoro svolto). Dette attività favoriscono non solo la conquista di abilità (estetico-letterarie, ermeneutiche, cognitive e metacognitive), ma consentono anche a ciascun componente dei gruppi di lavoro di esercitare la propria collaborazione in dimensione affettivo-emozionale e relazionale, nel rapporto tra pari, col docente bibliotecario e con i docenti di disciplina».
      È evidente dunque che, per tutte queste ragioni, la biblioteca scolastica deve essere presente in tutti i livelli scolastici, a partire dalla scuola d'infanzia, e che la figura del bibliotecario scolastico è quella di un docente specializzato che collabora con gli insegnanti di tutte le discipline, fa parte del collegio docenti e cura che le attività della biblioteca scolastica si inseriscano nel curricolo.
      La presente proposta di legge, dopo aver illustrato finalità, attività e funzioni della biblioteca scolastica (articoli 1 e 2), delinea il ruolo del bibliotecario scolastico, la sua formazione e le forme di reclutamento (articoli 3, 4 e 5), prevedendo norme transitorie per chi attualmente opera a tempo pieno nelle biblioteche scolastiche.
      L'articolo 6 è relativo alle caratteristiche edilizie della biblioteca scolastica e alle competenze concernenti gli arredi.
      L'articolo 7 prevede un percorso di graduale attuazione della legge, nella consapevolezza dei vincoli finanziari da considerare.
      L'articolo 8 prevede la possibilità di consorziarsi da parte di più istituzioni scolastiche per condurre un servizio scolastico comune, mentre l'articolo 9 è relativo a forme di collaborazione con gli enti locali, nella convinzione che le relazioni tra scuola e territorio debbano essere intense, collaborative e reciprocamente arricchenti.
      Con l'articolo 10, nel rispetto dell'autonomia scolastica, si prevedono forme partecipate alla gestione della biblioteca.
      Il tema della formazione di dirigenti scolastici e di docenti di tutte le discipline all'utilizzo della biblioteca, come laboratorio di apprendimento e come strumento di autoaggiornamento professionale, è affrontato con l'articolo 11.
      All'articolo 12 sono previste le opportune disposizioni finanziarie.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado si dotano, in forma autonoma o consorziata, di una biblioteca scolastica-centro di risorse educative multimediali, di seguito denominata «biblioteca scolastica», in accordo con le indicazioni contenute nel Manifesto IFLA-UNESCO sulle biblioteche scolastiche e nelle linee guida IFLA-UNESCO per le biblioteche scolastiche e sulle competenze dei bibliotecari scolastici, al fine di rispondere alle seguenti finalità:

          a) concorrere alla realizzazione del diritto allo studio e alla formazione dei giovani;

          b) favorire il diritto a un'informazione libera e consapevole quale premessa indispensabile per l'esercizio effettivo della cittadinanza;

          c) sviluppare le abilità e le strategie di ricerca, di studio autonomo e di uso dell'informazione attraverso la loro integrazione nel curricolo;

          d) rispondere ai bisogni di crescita professionale dei docenti;

          e) sostenere l'autonomia di ricerca e di sperimentazione organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche;

          f) favorire lo sviluppo culturale complessivo delle istituzioni scolastiche;

          g) stabilire rapporti di collaborazione e di interscambio con istituzioni culturali ed enti locali che operano sul territorio;

          h) garantire il diritto all'educazione permanente fornendo servizi anche per l'utenza esterna alla scuola;

 

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          i) sostenere la pluralità delle espressioni culturali e favorire il dialogo interculturale.

      2. Le biblioteche scolastiche esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono riorganizzate e aperte all'uso secondo le modalità previste nella medesima legge.

Art. 2.
(Definizione, attività e funzioni della biblioteca scolastica).

      1. La biblioteca scolastica è il centro di documentazione culturale e didattico in cui i materiali librari, documentari, multimediali e le altre risorse per l'apprendimento e l'insegnamento sono raccolti, ordinati e resi fruibili; essa costituisce, con i suoi spazi, arredi, attrezzature, collezioni e personale, il laboratorio di apprendimento in cui si realizzano attività didattiche di promozione della lettura e di apprendimento delle abilità di ricerca e uso dell'informazione.
      2. La biblioteca scolastica è ubicata in locali idonei, accessibili e opportunamente arredati, secondo i parametri previsti dalle indicazioni internazionali di riferimento e si avvale di personale specializzato, addetto a tempo pieno al servizio, per garantire un servizio continuativo ed efficace.
      3. I servizi forniti dalla biblioteca scolastica consentono a tutti i componenti della comunità scolastica di acquisire e di migliorare le proprie capacità di pensiero critico e di accedere all'informazione e di apprendere a usarla, in qualsiasi forma e mezzo essa si presenti, avvalendosi anche di apposite dotazioni documentarie, tecnologiche e informatiche, in modo efficace, consapevole e creativo.
      4. Le attività di promozione della lettura e della ricerca che la biblioteca scolastica realizza hanno carattere di trasversalità rispetto alle diverse discipline, nella prospettiva del rafforzamento delle abilità

 

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di base e dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.
      5. Le funzioni svolte dalla biblioteca scolastica sono di servizio alla didattica, all'aggiornamento professionale del personale docente e non docente e al miglioramento dell'offerta formativa, in relazione alle diverse tipologie di istituzioni scolastiche. Esse possono anche essere rivolte al territorio e all'utenza adulta nel quadro dell'educazione permanente.

Art. 3.
(Istituzione del ruolo del bibliotecario documentalista scolastico).

      1. Al fine di raggiungere gli obiettivi della presente legge è istituito il ruolo del bibliotecario documentalista scolastico, di seguito denominato: «bibliotecario scolastico», al quale si accede a seguito di superamento di pubblico concorso per titoli ed esami.
      2. Il bibliotecario scolastico è il professionista qualificato responsabile della pianificazione, dell'organizzazione e della gestione della biblioteca scolastica e delle attività culturali e didattiche da essa organizzate.
      3. Il bibliotecario scolastico collabora con tutte le componenti della comunità scolastica e opera al fine di mettere in relazione la biblioteca scolastica con le biblioteche pubbliche e con le altre istituzioni culturali presenti sul territorio.
      4. Il bibliotecario scolastico fa parte del collegio dei docenti, partecipa alla programmazione didattica di istituto per ciò che concerne la gestione della biblioteca, l'inserimento delle sue attività nel piano dell'offerta formativa, l'educazione alla lettura, la promozione dell'apprendimento delle abilità di ricerca e uso dell'informazione.
      5. Il bibliotecario scolastico collabora allo sviluppo coordinato delle collezioni, dei servizi e delle attività con le altre biblioteche scolastiche e pubbliche, nell'ambito di protocolli e di accordi di rete, per costituire nel territorio una rete informativa

 

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e culturale integrata al fine di ampliare l'offerta di lettura e di facilitare l'accesso all'informazione.
      6. Il servizio espletato nel ruolo di bibliotecario scolastico è valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo docente.

Art. 4.
(Competenze e titolo di studio del bibliotecario scolastico).

      1. La funzione educativa del bibliotecario scolastico si esplica attraverso: competenze didattiche nell'educazione alla lettura e alla ricerca; competenze organizzative, gestionali e amministrative; competenze biblioteconomiche e documentalistiche; competenze nell'ambito della ricerca, con particolare riferimento alla ricerca bibliografica, alla ricerca di informazioni e alla ricerca nell'ambito della documentazione didattica; competenze informatiche e multimediali.
      2. Per ottenere la qualifica di bibliotecario scolastico occorre il possesso di una laurea specialistica o magistrale in qualsiasi disciplina e di un titolo conseguito a seguito della frequentazione di una scuola di specializzazione universitaria biennale finalizzata alla formazione di tale figura specifica.

Art. 5.
(Reclutamento).

      1. Ai concorsi pubblici di bibliotecario scolastico, da indire entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono accedere coloro che sono in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4.
      2. La formazione conseguita dai docenti attraverso corsi di perfezionamento o master del Ministero dell'università e della ricerca o nei progetti «B1» e «B2» del Ministero della pubblica istruzione e nel progetto «Biblioteche nelle scuole» del medesimo Ministero della pubblica istruzione, svoltisi prima della data di entrata

 

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in vigore della presente legge, è equiparata al titolo previsto all'articolo 4, comma 2.
      3. In sede di prima attuazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali, adotta norme transitorie particolari relative ai docenti già utilizzati, alla data di entrata in vigore della medesima legge, come bibliotecari scolastici a tempo pieno e ai bibliotecari, compresi quelli con la qualifica di assistente amministrativo, impegnati nella biblioteca scolastica, previo accertamento delle competenze previste all'articolo 4, comma 1.

Art. 6.
(Edilizia scolastica, arredi e attrezzature).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione aggiorna le norme tecniche-quadro sull'edilizia scolastica di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, prevedendo che tra gli indici minimi di funzionalità didattica per le scuole di ogni ordine e grado vi siano spazi progettati e adeguati per essere adibiti a biblioteca scolastica, secondo i parametri previsti dalle indicazioni internazionali di riferimento.
      2. La fornitura degli arredi e delle attrezzature per le biblioteche scolastiche è di competenza delle province e dei comuni.

Art. 7.
(Programma di interventi).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche possono presentare al Ministero della pubblica istruzione il proprio piano di sviluppo del servizio bibliotecario, corredato da apposito progetto, ai fini del suo accoglimento e finanziamento.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, acquisiti i pareri del Ministero per i beni e le attività

 

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culturali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone il piano triennale di intervento per l'organizzazione delle biblioteche scolastiche, per l'acquisto del materiale e per l'assegnazione dei bibliotecari scolastici, di seguito denominato: «piano». Il piano riguarda le istituzioni scolastiche che hanno presentato i progetti previsti al comma 1, e tiene conto dei seguenti criteri:

          a) consistenza del numero degli allievi e delle classi coinvolte;

          b) equilibrio nella distribuzione geografica;

          c) particolari problematiche sociali e ambientali;

          d) valorizzazione di raccolte archivistiche, documentali e librarie di importanza storica e culturale;

          e) qualità e innovatività dei progetti di educazione alla lettura e alla ricerca, con particolare attenzione all'integrazione delle abilità di ricerca e all'uso dell'informazione nel curricolo e nel piano dell'offerta formativa, all'educazione degli adulti e all'educazione interculturale, realizzati attraverso le risorse informative e documentarie scolastiche;

          f) modalità di apertura del servizio bibliotecario in orario scolastico ed extrascolastico;

          g) accordi con altre istituzioni scolastiche;

          h) accordi di rete con enti locali e istituzioni culturali locali, nazionali e internazionali, con particolare riferimento a biblioteche pubbliche, centri di documentazione, associazioni e istituti culturali;

          i) partecipazione a progetti europei inerenti alla competenza informativa e alla lettura.

      3. Il piano è destinato alle singole istituzioni scolastiche o a consorzi tra le stesse con almeno 30 classi o 500 allievi.

 

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Le istituzioni scolastiche con almeno 800 allievi possono ottenere l'assegnazione di due bibliotecari scolastici.
      4. Ogni tre anni il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 8.
(Scuole consorziate per la conduzione della biblioteca scolastica).

      1. Più istituzioni scolastiche possono consorziarsi per la conduzione di un servizio bibliotecario comune, ubicato presso una delle sedi, garantendo la piena fruibilità dei materiali, la disponibilità del personale, l'adeguatezza dell'orario di apertura per le scuole aderenti e un'adeguata agibilità della biblioteca scolastica.

Art. 9.
(Convenzioni con gli enti locali).

      1. Al fine di assicurare un più funzionale ed esteso uso della biblioteca scolastica le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni con gli enti locali interessati.
      2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono riferirsi sia all'uso delle biblioteche scolastiche da parte della comunità locale, soprattutto se priva di altre strutture bibliotecarie, sia all'eventuale utilizzo di personale fornito di specifica qualificazione professionale in ruolo presso l'ente locale interessato, per periodi di tempo o fasce orarie stabiliti dalla convenzione.

Art. 10.
(Gestione partecipata della biblioteca scolastica).

      1. L'istituzione scolastica garantisce la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica, ivi compresi studenti e genitori, alla gestione della biblioteca

 

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scolastica, con modalità e con strumenti definiti nell'ambito della propria autonomia.

Art. 11.
(Formazione di dirigenti scolastici e docenti).

      1. Nella formazione dei dirigenti scolastici e dei docenti di tutte le discipline sono inseriti moduli di educazione all'utilizzo della biblioteca scolastica come laboratorio didattico e come strumento di aggiornamento professionale.

Art. 12.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge è istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per il funzionamento delle biblioteche scolastiche, con una dotazione annua di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      2. All'onere di cui al comma 1, pari a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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