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PDL 2514-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2514-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro delle politiche per la famiglia
(BINDI)

dal ministro della giustizia
(MASTELLA)

e dal ministro per i diritti e le pari opportunità
(POLLASTRINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(AMATO)

e con il ministro della solidarietà sociale
(FERRERO)

Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione

Presentato il 12 aprile 2007


NOTA:  La II Commissione permanente (Giustizia), il 20 dicembre 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2514. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2514, nel testo trasmesso dalla Commissione come risultante dagli emendamenti approvati, e rilevato che:

                esso reca una delega legislativa al Governo per la modifica delle norme di cui al titolo VII del libro primo del codice civile, nonché delle disposizioni ad esse connesse, al fine di eliminare disparità di trattamento tra i figli nati nel matrimonio e i figli nati fuori del matrimonio o da matrimonio putativo; a tale delega si connette (all'articolo 3) l'autorizzazione al Governo a modificare il regolamento di delegificazione in materia di ordinamento dello stato civile (decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000);

                è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

                alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 2, comma 1, lettera d) - che indica tra i princìpi e criteri direttivi quello della «estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio», cui si connette quello della «ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare in che termini si intenda intervenire sulla esperibilità dell'azione di disconoscimento della paternità, atteso che la formulazione della disposizione sembra legittimare sia interventi estensivi che restrittivi;

            al medesimo articolo 2, comma 1, lettera e), numero  3 - ove si indica tra i princìpi e criteri direttivi la previsione dell'autorizzazione giudiziale ai fini del riconoscimento del figlio incestuoso definendone i presupposti - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare i profili innovativi del principio di delega in esame rispetto alla disciplina vigente, atteso che la medesima prescrizione è già contenuta nell'articolo 251 del codice civile;

            all'articolo 3, ove si autorizza il Governo ad apportare le necessarie e conseguenti modifiche al regolamento n. 396 del 2000, in materia di ordinamento dello stato civile «con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni», dovrebbe valutarsi l'idoneità del regolamento di attuazione ivi previsto - tenuto conto anche delle funzioni

 

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di mero coordinamento con la nuova disciplina ad esso attribuite - ad incidere sul citato decreto n. 396, che ha natura di regolamento di delegificazione, adottato dunque ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero  4 - ove si indica tra i princìpi e criteri direttivi della delega l'adeguamento della «disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore (...) alla disciplina in materia di affidamento condiviso, prevedendo il consenso dell'altro coniuge e l'ascolto degli altri figli conviventi» - dovrebbe verificarsi la congruità del richiamo alla normativa in materia di affidamento condiviso, atteso che nella legge n. 54 del 2006, recante «disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli» non appaiono esservi disposizioni immediatamente riferibili all'inserimento dei figli nella famiglia.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2514 Governo recante «Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione», come risultante dall'esame degli emendamenti in Commissione di merito;

            rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, prevalentemente, alla materia «ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ed alla materia «tutela della salute», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;

            rilevato che l'articolo 2 reca una delega legislativa al Governo per la modifica della vigente disciplina in materia di filiazione nel senso del superamento di ogni residua discriminazione tra i figli nati nel matrimonio ed i figli nati fuori del matrimonio o da matrimonio putativo;

            osservato che, tra i princìpi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega legislativa, il provvedimento prevede, tra l'altro - alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 - l'adattamento e il riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34 e 35 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione,

 

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nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessarie in attuazione, oltre che dei princìpi dettati dalla legge di delega, di quelli affermati nella giurisprudenza civile e costituzionale;

            ritenuto che la disposizione di cui alla predetta lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 sia in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione nella parte in cui si limita, genericamente, a richiamare i principi «affermati nella giurisprudenza civile e costituzionale», senza specificarne il contenuto;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 sia riformulata individuando espressamente i princìpi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega legislativa.

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione.
Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione.
Art. 1.
(Diritti e doveri dei figli).
Art. 1.
(Diritti e doveri dei figli).

       1. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Dei diritti e dei doveri dei figli e delle relazioni tra genitori e figli».

      Identico.

      2. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 315. - (Diritti e doveri dei figli). - Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

      Il figlio ha altresì diritto di crescere in famiglia, di mantenere rapporti significativi con i parenti e, se capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
      Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

      3. Dopo l'articolo 315 del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 315-bis. - (Stato giuridico della filiazione). - Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.

      Le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli senza distinzioni, salvo che si tratti di disposizioni specificamente riferite ai figli nati nel matrimonio o a quelli nati fuori del matrimonio».

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Art. 2.
(Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione).

Art. 2.
(Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione per eliminare ogni residua discriminazione tra i figli nati nel matrimonio e i figli nati fuori del matrimonio o da matrimonio putativo, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre che i princìpi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

          a) unificazione dei capi I e II del titolo VII del libro primo del codice civile, con la sostituzione della rubrica del medesimo titolo VII con la seguente: «Dello stato di figlio» e apportando ad esso tutte le modificazioni conseguenti, tra cui, in particolare: trasposizione dei contenuti della sezione I del capo I in un nuovo capo I, avente la seguente rubrica: «Della presunzione di paternità»; trasposizione dei contenuti della sezione II del capo I in un nuovo capo II, avente la seguente rubrica: «Delle prove della filiazione»; trasposizione dei contenuti della sezione III del capo I in un nuovo capo III, avente la seguente rubrica: «Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio»; trasposizione dei contenuti del paragrafo 1 della sezione I del capo II in un nuovo capo IV, avente la seguente rubrica: «Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»; trasposizione dei contenuti del paragrafo 2 della sezione I del capo II in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica: «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità»; abrogazione della sezione II del capo II. Nell'esercizio della delega si provvede altresì all'abrogazione delle altre disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione;

          a) identica;


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           b) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli nati nel matrimonio» e ai «figli nati fuori del matrimonio» e dei riferimenti alla «filiazione legittima» e alla «filiazione naturale» con riferimenti alla «filiazione nel matrimonio» e alla «filiazione fuori del matrimonio», nei casi in cui la distinzione assume rilevanza; eliminazione di ogni distinzione non necessaria;           b) identica;

          c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato, della prova della filiazione e degli effetti anche verso i figli nati fuori del matrimonio;

          c) identica;

          d) estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei princìpi costituzionali;

          d) identica;

           e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, con la previsione che:

          e) identico:

              1) il riconoscimento produca effetti anche nei confronti dei parenti del genitore che lo effettua;

              1) identico;

              2) sia necessario l'assenso del figlio che ha compiuto i quattordici anni di età;

              2) identico;

              3) il riconoscimento dei figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta, all'infinito, o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, sia consentito solo previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio, e che la disciplina della dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità e quella del riconoscimento siano anche in tali casi adeguate ai princìpi costituzionali;

              3) identico;

              4) la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia

              4) la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia


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dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata alla disciplina in materia di affidamento condiviso, prevedendo il consenso dell'altro coniuge e l'ascolto degli altri figli conviventi; dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata alla disciplina in materia di affidamento condiviso, prevedendo il consenso dell'altro coniuge convivente e l'ascolto degli altri figli conviventi;

              5) il principio dell'inammissibilità del riconoscimento di cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o dichiarato da un'altra persona;

              5) identico;

           f) modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;

          f) identica;

           g) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio;

          g) identica;

           h) specificazione del contenuto dei diritti, dei poteri e dei doveri dei genitori con la valorizzazione del principio di responsabilità nei confronti dei figli;

          h) identica;

           i) conferma della previsione dell'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento nelle procedure previste dalla presente legge;

          i) identica;

           l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio;

          l) identica;

           m) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione dei princìpi della presente legge e di quelli affermati nella giurisprudenza civile e costituzionale.

           m) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34 e 35 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio di equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio.

      2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresì, ad effettuare il necessario coordinamento con le

      2. Identico.


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disposizioni da essi recate delle norme per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1.
      3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, del Ministro della giustizia e del Ministro per i diritti e le pari opportunità. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sei mesi.       3. Identico.
      4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 il Governo può adottare decreti correttivi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 e con la procedura prevista dal comma 3.       4. Identico.
Art. 3.
(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile).
Art. 3.
(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile).

      1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della presente legge sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni.

      Identico.


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