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PDL 3284

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3284



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro della solidarietà sociale
(FERRERO)

dal ministro delle politiche per la famiglia
(BINDI)

e dal ministro della salute
(TURCO)

di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro per i diritti e le pari opportunità
(POLLASTRINI)

con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
(NICOLAIS)

con il ministro del lavoro e della previdenza sociale
(DAMIANO)

e con il ministro per i rapporti con il parlamento e le riforme istituzionali
(CHITI)

Delega al Governo a definire un sistema di protezione sociale per persone non autosufficienti e di sostegno alla famiglia. Disposizioni in materia di politiche sociali

Presentato il 3 dicembre 2007


      

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Onorevoli Deputati! - L'articolo 1 del presente disegno di legge conferisce al Governo una delega legislativa in materia di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti.
      Alla crescente presenza di persone non autosufficienti tra la popolazione italiana non corrisponde un'adeguata risposta da parte delle politiche pubbliche. È opinione comune - e la recente letteratura in
 

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materia lo conferma - che in questo campo esista un profondo divario tra la gamma dei bisogni e la dimensione dello sforzo pubblico. Su queste basi poggia la convinzione che la costruzione di un sistema completo di protezione sociale e di cura in favore delle persone non autosufficienti sia una delle riforme più urgenti di cui necessiti il complessivo sistema di welfare del nostro Paese. Osservando i molti Paesi europei che, negli ultimi anni, hanno predisposto riforme in tale settore e l'Unione europea che, dal suo canto, pone questa tra le priorità di intervento future, si coglie ancora di più il preoccupante ritardo del nostro Paese, atteso anche l'invecchiamento demografico della popolazione.
      Peraltro, gli interventi esistenti mostrano troppo spesso un'eccessiva eterogeneità a livello territoriale, chiamando in causa il ruolo dello Stato che dovrebbe definire regole chiare e princìpi di base cui ancorare i diritti delle persone non autosufficienti.
      Alla luce di situazioni tanto differenziate e tenuto conto dell'attuale assetto costituzionale, è evidente che il percorso per assicurare ai cittadini, indipendentemente dal territorio in cui si trovano a vivere, livelli delle prestazioni in grado di soddisfare la più ampia gamma di esigenze e bisogni sociali passa attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
      La presente delega al Governo si muove lungo le direttrici seguite dalle recenti esperienze comunitarie e internazionali da un lato e da quelle nazionali a livello regionale dall'altro, che hanno cercato di dare risposte al fenomeno della non autosufficienza che rischia di espandersi con il progressivo aumento della popolazione anziana.
      La materia dei livelli essenziali delle prestazioni, con riferimento alle persone non autosufficienti, è fino ad oggi disciplinata solo in ambito sanitario, con la definizione dei livelli essenziali di assistenza per la componente sanitaria delle prestazioni socio-sanitarie. Restano, invece, da definire i livelli essenziali per le prestazioni sociali, che in questo ambito sono tutte di rilevanza sanitaria.
      L'approccio seguìto dalla proposta di delegazione legislativa è quello della piena integrazione, in maniera che congiuntamente siano rivisti i livelli essenziali per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e definiti quelli per le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, definendo standard quantitativi e qualitativi per le stesse e rideterminando - in base ai diversi livelli di gravità della condizione di non autosufficienza e all'intensità del contenuto sanitario delle prestazioni - anche i costi a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli relativi alla componente sociale delle prestazioni, questi ultimi a carico del comune ed eventualmente dell'assistito mediante il meccanismo della compartecipazione.
      Passando ad esaminare in dettaglio l'articolo 1 recante la delega al Governo, si rileva che il comma 1 illustra le finalità e l'oggetto della delega, prevedendo la definizione di un sistema di protezione sociale e cura per le persone non autosufficienti nell'ottica della piena integrazione socio-sanitaria e attraverso l'adozione di interventi personalizzati che possano consentire alla persona non autosufficiente, ove possibile, di rimanere presso il suo domicilio. Le finalità della legge sono ricondotte ai princìpi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 2000, n. 328.
      Il comma 2 detta i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega conferita al Governo.
      Il primo principio della delega [lettera a)] mira a definire i criteri e le modalità attraverso cui accertare e valutare la condizione di non autosufficienza. In attuazione di tale principio, si intende giungere a una definizione uniforme sul territorio nazionale, considerato che in assenza dei livelli essenziali si sono venute sviluppando esperienze diverse in ambito regionale.
      La definizione della condizione di non autosufficienza [numero 1)] andrà riferita alla perdita permanente di abilità, qualunque
 

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ne sia l'origine, tale da incidere sulla capacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone.
      Una volta accertata la condizione di non autosufficienza, la stessa andrà articolata [numero 2)] in diversi livelli di gravità, collegando ad essi l'intensità e la durata delle prestazioni di aiuto personale, di tutela e di cura necessarie a compensare la mancanza di autonomia e a promuovere e sostenere la piena espressione della capacità della persona non autosufficiente.
      Al fine di una maggiore omogeneità ed efficacia delle procedure di accertamento, si prevede [numero 3)] di adottare un approccio multidisciplinare di valutazione, richiedendo la classificazione della condizione di non autosufficienza in livelli secondo la gravità accertata e ispirandosi ai princìpi generali - che intervengono sulle diverse dimensioni bio-psico-sociali - della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità.
      Il secondo principio direttivo [lettera b)] attiene alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
      I criteri rivolti alla realizzazione di tale principio sono molteplici. In primo luogo [numero 1)] si prevede di istituire punti unici di accesso che dovranno garantire - mediante l'accoglienza, l'informazione e l'indirizzo - il diritto alla facilità di accesso al complesso delle prestazioni disponibili per la persona non autosufficiente, qualunque sia l'organizzazione amministrativa che le fornisce.
      In secondo luogo [numero 2)] andranno definite le modalità di presa in carico della persona non autosufficiente, attraverso un piano personalizzato di assistenza, che definisca in maniera partecipata con l'assistito e i suoi familiari, nonché con i soggetti del Terzo settore coinvolti nell'attuazione del piano, le prestazioni sociali, sanitarie e socio-sanitarie necessarie per la presa in carico dei bisogni accertati.
      Sono garantiti dal piano i percorsi previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, con riferimento alle persone con disabilità e agli anziani non autosufficienti [numero 3)].
      Inoltre, si prevede [numero 4)] di determinare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ricognizione delle risorse destinate a tali fini dalle regioni, dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale in via aggiuntiva rispetto alle risorse del Fondo per le non autosufficienze, con il concerto di tutte le amministrazioni coinvolte a livello nazionale, regionale e locale, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei pensionati e il Forum del Terzo settore, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti, al fine di favorirne l'autonomia e la permanenza al domicilio, nonché le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale articolate in base all'intensità, alla complessità e alla durata dell'assistenza. Con il medesimo provvedimento saranno determinati, per ciascuna prestazione, i costi posti a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli posti a carico del comune con la partecipazione dell'assistito. Restano escluse da tale determinazione le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria, che rimangono interamente a carico del Servizio sanitario nazionale.
      Al numero 5) si prevede di definire standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale in relazione alle specifiche caratteristiche dell'assistenza richiesta dalla persona non autosufficiente, tenuto anche conto della composizione del nucleo familiare, e degli standard quantitativi dell'offerta di servizi in ambito territoriale.
      Tali standard andranno integrati e recepiti [numero 6)] sia nei criteri di autorizzazione e di accreditamento dei servizi e delle strutture di assistenza e cura sia
 

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nella definizione dei profili professionali delle professioni sociali.
      L'ultimo numero della lettera b) [numero 7)] prevede la compensazione tra regioni e autonomie locali relativamente ai costi sostenuti per l'assistenza semiresidenziale e residenziale nell'ipotesi di mobilità interregionale.
      Il terzo principio direttivo [lettera c)] riguarda la definizione delle modalità di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e dei criteri di riparto del citato Fondo per le non autosufficienze di cui al comma 1264 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      In attuazione di tale principio si prevede [numero 1)] l'adozione di un piano biennale 2008-2009 per la protezione sociale delle persone non autosufficienti, che definisca il graduale raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire su tutto il territorio nazionale nel limite delle risorse complessivamente ed effettivamente disponibili, come identificate a seguito della ricognizione del quadro finanziario, prevista dal numero 4) della lettera c). Limitatamente alla fase di graduale raggiungimento dei livelli essenziali si individuano [numero 2)] criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria come definite nel piano personalizzato, anche in considerazione della gravità della condizione di non autosufficienza e delle condizioni economiche dell'assistito.
      Sempre limitatamente alla fase di graduale raggiungimento dei livelli essenziali, potranno compartecipare al costo della componente sociale delle prestazioni, nei soli casi di prestazioni residenziali per persone in condizione di non autosufficienza non particolarmente grave, oltre all'assistito, anche il coniuge e i parenti in linea retta di primo grado, entro limiti definiti rispetto al loro reddito, ai loro carichi familiari e alla quota di compartecipazione richiesta [numero 3)].
      Relativamente al Fondo per le non autosufficienze, lo stesso andrà ripartito [numero 4)] d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sulla base della distribuzione regionale delle persone non autosufficienti e di indicatori demografici e socio-economici territoriali. Nella fase di graduale raggiungimento dei livelli essenziali saranno individuate [numero 5)] quote destinate a garantire un'offerta di servizi uniforme su tutto il territorio nazionale, tenuto conto delle diverse situazioni regionali, e quote destinate al raggiungimento di obiettivi specifici da parte di ciascuna regione e provincia autonoma nell'ambito dei livelli essenziali di cui alla lettera b). Il piano biennale, inoltre, sarà coerente [numero 6)] con misure volte a favorire l'assunzione di addetti all'assistenza personale o familiare da parte dei soggetti non autosufficienti o dei loro familiari, stabilite nell'ambito delle politiche coordinate dalla cabina di regia nazionale di cui all'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
      A questo proposito le risorse del citato Fondo si intendono aggiuntive [numero 7)] rispetto a quelle già destinate in ambito regionale e locale agli interventi oggetto del provvedimento di delega. Il numero 8) richiama la possibilità di forme di accompagnamento, supporto e partenariato delle diverse realtà territoriali che consentano di raggiungere una maggiore uniformità quantitativa e qualitativa nelle prestazioni erogate in favore delle persone non autosufficienti.
      Al numero 9) si prevede che le risorse del Fondo per le non autosufficienze, le quali non siano state utilizzate, vengano recuperate in base alle risultanze del monitoraggio effettuato ai sensi della lettera e). Il quarto principio direttivo [lettera d)] conferma l'impiego dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) come strumento per determinare la partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni per la componente sociale. A questo proposito, va rilevato che la materia è attualmente disciplinata in modo incompiuto, poiché il legislatore delegato, nel definire le norme sull'ISEE con riferimento alla non autosufficienza, rinviò ad
 

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una successiva disciplina regolamentare che non è stata ancora emanata.
      In attuazione del principio richiamato alla lettera d), si intende rivedere l'indicatore nelle componenti di calcolo e nella composizione del nucleo familiare [numero 2)] facendo valere le sole condizioni economiche dell'assistito, al fine della compartecipazione alla componente sociale del costo della prestazione, fatto salvo quanto diversamente stabilito nel periodo di graduale raggiungimento dei livelli essenziali.
      Sono previste [numero 3)] soglie nazionali di ISEE al di sotto delle quali non può essere richiesta una compartecipazione o, per una soglia più alta, non può essere richiesto di partecipare per l'intero costo della prestazione.
      All'assistito potrebbero aggiungersi, ai fini della compartecipazione, le persone beneficiarie di donazione da parte della persona non autosufficiente nei cinque anni antecedenti l'accertamento della condizione di non autosufficienza [numero 4)]. Al tempo stesso, la disciplina è completata con la revisione delle disposizioni relative all'azione di rivalsa nei confronti delle persone tenute agli alimenti, in coerenza con i criteri direttivi di identificazione delle persone tenute a partecipare al costo della componente sociale delle prestazioni.
      Il quinto principio direttivo [lettera e)] prevede la definizione di un sistema di monitoraggio e valutazione degli interventi sociali e socio-sanitari.
      In particolare [numero 1)] si prevede, con riferimento agli interventi contenuti nel piano biennale, la predisposizione di un sistema informativo che sia in grado di rilevare gli interventi di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti, le persone prese in carico, l'offerta e il costo dei servizi; il trattamento dei dati è assicurato nel rispetto delle disposizioni del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche e di sicurezza del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
      Tale sistema dovrà integrarsi [numeri 2) e 3)] con il sistema informativo dei servizi sociali, con il nuovo sistema informativo sanitario e con il sistema informativo dell'ISEE. Al termine del biennio è prevista una relazione annuale, con la quale saranno illustrati al Parlamento i dati raccolti attraverso il processo di monitoraggio e valutazione [numero 4)].
      Si prevede, infine [numero 6)], che siano introdotte modalità di valutazione dell'attuazione degli interventi e dei risultati ai diversi livelli territoriali, in forma partecipata dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dalle associazioni di tutela dei cittadini non autosufficienti.
      I commi 3 e 4 dell'articolo 1 prevedono, rispettivamente, l'iter procedurale da osservare per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, con il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari, nonché sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei pensionati e il Forum del Terzo settore, e la possibilità di adottare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi entro ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore.
      L'articolo 2 reca una delega legislativa al Governo, diretta ad adeguare, attraverso l'opportuno coordinamento, il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
      In particolare, si provvederà:

          a) al riordino della disciplina dei congedi per i cosiddetti «lavoratori atipici»;

          b) alla piena attuazione dei princìpi costituzionali di eguaglianza tra uomini e donne nella materia dei congedi parentali;

          c) all'introduzione di meccanismi di flessibilità nella fruizione dei congedi parentali, anche con riferimento ai soggetti che ne possono usufruire e alle motivazioni familiari che ne possono giustificare la fruizione;

 

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          d) ad una più incisiva disciplina a tutela delle lavoratrici madri per quanto attiene alle modalità di articolazione della prestazione lavorativa e alla possibilità di carriera con particolare riferimento al rapporto di lavoro a tempo parziale.

      La necessità del riordino è suggerita dall'evoluzione del quadro normativo d'insieme (si pensi al decreto legislativo n. 276 del 2003) e dagli interventi della giurisprudenza costituzionale (si pensi alla sentenza della Corte costituzionale n. 385 del 2005).
      Con l'articolo 3 viene sostituito l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, come già sostituito dall'articolo 1, comma 1254, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nuova formulazione si rende necessaria al fine di aggiornare lo strumento in modo da renderlo corrispondente alle esigenze dell'utenza.
      La nuova rubrica - in luogo di «Misure a sostegno della flessibilità di orario» - sottolinea il diverso punto di vista sotteso al recente spostamento delle competenze dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Dipartimento per le politiche della famiglia.
      Per quanto riguarda i soggetti finanziabili di cui al comma 1, si intende estenderne il novero, includendovi, oltre alle aziende, anche altri datori di lavoro privati; rientrano fra i soggetti finanziabili, per determinate azioni, anche i titolari di impresa o i lavoratori autonomi o i liberi professionisti (prima contemplati nella lettera c) del comma 1, e ora considerati in un comma a parte - comma 3).
      Per quanto riguarda i soggetti destinatari delle azioni positive, si provvede alla loro individuazione in un comma apposito (comma 2) - e non più dopo ciascuno dei tipi di azioni finanziabili contemplati - rendendo uniformi le condizioni di accesso alle misure previste nelle diverse lettere del comma 1.
      Per quanto riguarda le azioni finanziabili (comma 1 del testo vigente), esse sono riformulate secondo quanto segue:

          1) comma 1:

              lettera a): le azioni rimangono sostanzialmente invariate, con la sola introduzione di un particolare interesse nei confronti dei progetti che introducano sistemi innovativi per la valutazione della produttività, con la finalità di promuovere meccanismi che evitino la marginalizzazione dei soggetti i quali, per esigenze di conciliazione, utilizzino misure di flessibilità dell'articolazione della prestazione lavorativa;

              lettera b): si contemplano programmi e azioni - e non più solo programmi di formazione - volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo; la norma intende, da un lato, rinunciare alla focalizzazione sulle attività di formazione - che non sempre sono risultate utili a raggiungere lo scopo del reinserimento - e, dall'altro, consentire eventuali nuove attività che contribuiscano a evitare la discriminazione dei soggetti con esigenze di conciliazione;

              lettera c): assolve lo scopo di esplicitare quanto già in nuce contenuto nella precedente lettera b). La norma prevede la possibilità di finanziare interventi e servizi innovativi che favoriscano le esigenze di conciliazione che rimarrebbero insoddisfatte dalla realizzazione di azioni legate alla sola riorganizzazione del lavoro o alla flessibilità di orario ovvero alla formazione; si incoraggia, inoltre, da un lato, la costituzione di reti territoriali e, dall'altro lato, l'accesso ai finanziamenti da parte di soggetti compositi, in quanto entrambi ritenuti essenziali per l'integrazione tra strumenti di conciliazione e servizi territoriali, anche attraverso un'armonizzazione con i piani per i tempi delle città;

          2) comma 3: specifica quanto già contenuto nella lettera c) del comma 1, a proposito di soggetti titolari di impresa o di lavoratori autonomi o di liberi professionisti. La norma è tesa a circoscrivere la possibilità di richiedere contributi ai soli casi in cui esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori limitino, in tutto o in parte, la prosecuzione dell'attività lavorativa; tuttavia, risultano ampliati tanto le modalità di realizzazione dell'azione,

 

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per il fatto di consentire forme di collaborazione diverse dalla sostituzione, quanto il novero dei soggetti con i quali è possibile instaurare la collaborazione stessa.

      Infine, si rende necessario far confluire all'interno dell'articolo 9 della citata legge n. 53 del 2000 quanto previsto nei commi 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, a proposito del decreto interministeriale di attuazione e delle risorse per le attività di promozione e monitoraggio, da effettuare anche attraverso la realizzazione di reti territoriali.
      L'articolo 4 intende offrire una serie di agevolazioni economiche, attraverso la previsione di una specifica Carta della famiglia destinata, analogamente a quanto accade in tema di assegni familiari, ai nuclei con almeno tre figli minori, secondo una duplice direttrice, già utilizzata, ad esempio, dall'ordinamento francese:

          1) sconti sull'acquisto di beni e di servizi;

          2) riduzioni tariffarie.

      Tali agevolazioni, che dovranno essere di misura superiore a quelle praticate ordinariamente sul mercato, daranno la possibilità, per i soggetti che le praticheranno, di pubblicizzare le iniziative adottate.
      La disposizione, che non reca oneri per l'erario, ha, nel consentire alle famiglie di meglio fronteggiare le proprie esigenze economiche, il vantaggio di innescare un circolo virtuoso costituito dalla relazione tra agevolazioni, aumento dei consumi, maggiori introiti per le imprese, maggiore occupazione e maggior gettito fiscale.
      L'articolo 5 dispone l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, allo scopo di promuovere la piena integrazione di tali persone.
      L'istituzione del predetto Osservatorio rappresenta una prioritaria esigenza nei processi di sviluppo delle politiche di inclusione sociale, tenuto conto della mancanza, ancora oggi, di organismi di coordinamento interistituzionale e di strumenti adeguati alla partecipazione delle formazioni sociali alla programmazione e all'attuazione delle politiche per la disabilità.
      Tale grave lacuna appare oggi ancora più evidente a tre anni dall'Anno europeo delle persone con disabilità, iniziativa che ha sollecitato i governi nazionali ad adottare adeguate misure per:

          a) assicurare un'efficace integrazione delle politiche per la disabilità nel quadro complessivo delle politiche pubbliche (ancora poco si tiene conto, infatti, dell'impatto che scelte politiche adottate in altri ambiti hanno sulla condizione delle persone con disabilità) e nel rispetto del principio di sussidiarietà tra i livelli di governo;

          b) garantire la partecipazione attiva delle persone con disabilità, attraverso le proprie rappresentanze, alla programmazione, all'attuazione e al controllo dell'efficacia delle politiche e dei programmi adottati, secondo il principio del «niente su di noi senza di noi» adottato dalle organizzazioni di rappresentanza e riconosciuto a livello internazionale ed europeo.

      L'Italia, che si è dotata da tempo di strumenti legislativi all'avanguardia nel contesto internazionale, fondati sul pieno riconoscimento dell'eguaglianza dei diritti e delle opportunità, sui princìpi di non discriminazione e di garanzia dell'accesso a tutti per tutto, tanto da ricevere nel 2003 il più alto riconoscimento a livello internazionale - il premio della Fondazione Roosevelt legata all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) - per i traguardi conseguiti nell'attuazione delle Regole standard definite dall'ONU nel 1993, non dispone ancora di un organismo unitario che assicuri l'integrazione nel raggiungimento degli obiettivi indicati nel quadro normativo di riferimento. Tali esigenze appaiono oggi ulteriormente rafforzate alla luce della recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e

 

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sottoscritta dal Governo italiano il 30 marzo 2007.
      Questo importante strumento internazionale individua nuovi percorsi per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità per accrescere, in particolare, l'inclusione sociale e la diretta partecipazione di tutte le persone con disabilità in relazione alle abilità di ciascuno.
      Alla luce di quanto esposto e tenuto conto di quanto già previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con il comma 1 dell'articolo 5 del presente disegno di legge si dispone l'istituzione dell'Osservatorio. Ad esso partecipano i rappresentanti delle amministrazioni centrali, regionali, delle autonomie locali e delle formazioni sociali.
      Al comma 3 è previsto che, con regolamento del Ministro della solidarietà sociale, si determinino la composizione e il funzionamento dell'organismo nel limite massimo di quaranta componenti, destinando (comma 6) risorse finanziarie nella misura di 500.000 euro all'anno, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000 n. 328, che ne assicura la copertura finanziaria. Si precisa che è stabilito un importo sensibilmente inferiore a quanto attualmente previsto per il funzionamento di analoghi organismi, avendo cura di considerare, peraltro, che le sedute di un organismo collegiale che riunisce anche persone con disabilità richiedono l'utilizzo di tecnologie e ausili specifici (ad esempio, traduzione nella lingua dei segni; sottotitolazione in diretta a mezzo di stenotipia).
      L'Osservatorio potrà assicurare al Ministro della solidarietà sociale un efficace supporto per la realizzazione di una serie di impegni previsti in particolare dalla citata legge n. 104 del 1992, quali la realizzazione della Conferenza triennale sulla disabilità e la predisposizione della relazione sullo stato di attuazione delle relative politiche, e dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
      A tale fine il comma 5 indica i compiti che la norma in esame assegna all'Osservatorio:

          a) predisporre un programma d'azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;

          b) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità ai sensi dell'articolo 41, comma 8, della citata legge n. 104 del 1992;

          c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

          d) promuovere l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione;

          e) promuovere la realizzazione di studi e di ricerche che possano contribuire a individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

      L'articolo 6 reca l'istituzione del Fondo per la lotta contro le povertà estreme.
      In particolare, si fa presente che il potenziamento degli interventi di assistenza in favore delle persone che vivono in condizioni di estrema marginalità rappresenta un'urgenza primaria nel quadro delle politiche per la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, atteso il crescente numero di persone che si trovano a vivere, particolarmente nelle aree metropolitane, in gravi condizioni di marginalità e registrata la scarsa attenzione riservata fino ad oggi a tale fenomeno.
      Pertanto, nuove azioni in quest'ambito sono assolutamente necessarie per rispondere all'impegno assunto dal Governo di ripristinare maggiore equità e giustizia sociale - particolarmente nei confronti dei più svantaggiati - e perché la promozione

 

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di interventi di presa in carico delle persone in posizione di grave emarginazione risulta strategica anche nel quadro degli interventi di prevenzione e di sicurezza per rimuovere le cause di caduta delle persone estremamente emarginate nei circuiti dell'illegalità. L'intervento si rende necessario anche al fine di attuare, con riferimento alle persone che vivono in condizione di povertà estrema, le prescrizioni costituzionali in materia di livelli essenziali delle prestazioni sociali.
      La povertà è un fenomeno complesso e multidimensionale; le rapide trasformazioni della struttura sociale, con l'aggravarsi delle condizioni di fragilità per chi vive ai limiti del tessuto sociale, richiedono oggi nuove forme di intervento, caratterizzate da forte sperimentalità sul territorio e da un approccio integrato e multidisciplinare che tenga conto di tutti gli aspetti: da quello più strettamente assistenziale a quelli non meno rilevanti legati alla salute, al lavoro e alla prevenzione delle condizioni di illegalità in cui la persona fortemente emarginata può facilmente cadere.
      Di particolare rilievo sono da considerare gli interventi nelle grandi aree metropolitane del Paese e a questo scopo alle città già individuate dalla legge n. 285 del 1997 è riservata metà degli stanziamenti del Fondo. Occorre, infatti, garantire un profondo rilancio in questo ambito per promuovere programmi finalizzati a evitare forme di degrado nelle periferie e nei quartieri sensibili delle grandi città, affinché attraverso la prevenzione si costruisca una nuova sicurezza, articolata in azioni di controllo del territorio e di percorsi di inclusione sociale e sostenuta da adeguate risorse finanziarie.
      La dimensione del Fondo, che comunque si integra con risorse regionali e locali, è da considerare solo un primo intervento necessario, ma appena sufficiente, a stimolare risposte innovative ai bisogni. Si tenga conto che l'Italia è il Paese che spende meno nell'Unione europea per misure di lotta contro l'esclusione sociale - neanche lo 0,1 per cento del prodotto interno lordo (PIL) - e si ricordi che per i soli interventi urgenti a favore delle situazioni di povertà estrema la legge 8 novembre 2000, n. 328, all'articolo 28, aveva individuato uno stanziamento dell'ammontare di 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
      La scarsa attenzione al fenomeno è dimostrata anche dalla mancanza di dati. Ad esempio, quanto al numero di persone senza fissa dimora, gli unici dati disponibili risalgono al 2000 e sono contenuti in una ricerca quantitativa svolta a livello nazionale, che stimava in circa 20.000 le persone in condizioni di disagio più acuto, presenti in Italia, con una forte concentrazione nei comuni di dimensioni più grandi, una presenza prevalente di uomini (80 per cento), relativamente giovani (70 per cento con età inferiore a 48 anni), egualmente suddivisi tra italiani e stranieri. Si tratta, evidentemente, di stime assolutamente inattendibili oggi e appare quindi necessario prevedere, nell'ambito del programma di nuovi interventi, anche un'azione di indagine per disporre di dati più certi. È inoltre necessario un monitoraggio continuo degli interventi, al fine della valutazione della loro efficacia, ma anche per l'attivazione di un coordinamento tra le diverse esperienze locali attraverso la diffusione delle conoscenze e lo scambio delle buone prassi finalizzate al miglioramento della qualità degli interventi. Per facilitare questo coordinamento istituzionale e per migliorare la conoscenza delle situazioni di povertà estrema è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico.
      L'articolo 7 concerne l'istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui destinati all'acquisto della prima casa. Si fa presente, infatti, che la grave situazione dei mutui per l'acquisto della prima casa, che sta creando a molte famiglie problemi insolubili, rende indispensabile l'istituzione di uno strumento che serva ad aiutare le famiglie in difficoltà.
      Si propone, pertanto, l'istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui destinati all'acquisto della prima casa, al fine di
 

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sostenere i cittadini in difficoltà temporanea nel pagamento delle rate di mutuo per la prima casa.
      In base ai dati della Banca d'Italia si evince che il numero probabile delle famiglie in difficoltà nel pagamento del mutuo sia attorno alle 10.000 unità. Poiché i costi di «sospensione» del contratto di mutuo sono pari a circa 500 euro per pratica, tra commissioni bancarie e atti notarili, ne discende la necessità di determinare la capienza del Fondo in 5 milioni di euro.
      L'articolo 8 reca ulteriori norme in materia di politiche sociali.
      In particolare, il comma 1 è volto a risolvere un delicato problema di ambiguità normativa e a rendere più efficiente e tempestiva la gestione dei finanziamenti ai comuni, migliorando la qualità della spesa pubblica.
      L'articolo 1, comma 1258, della legge n. 296 del 2006, infatti, ha stabilito che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza sia determinata annualmente dalla legge finanziaria. Ai sensi della legge n. 285 del 1978 (articolo 1, comma 2), il 70 per cento del Fondo viene ripartito fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 30 per cento è destinato a quindici città cosiddette «riservatarie». Ancora nel 2007 (non essendo stata data attuazione al citato comma 1258 con la previsione di uno specifico stanziamento) i finanziamenti per l'infanzia e l'adolescenza sono risultati inseriti nel Fondo nazionale per le politiche sociali: la parte regionale è rimasta indistinta, dunque commista ai finanziamenti relativi agli altri interventi sociali; la parte relativa alle città riservatarie, invece, è stata fissata in circa 44,5 milioni di euro. Il disegno di legge finanziaria 2008 ha identificato come dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza solo i suddetti 44,5 milioni di euro, separandoli dal Fondo nazionale per le politiche sociali. Risulta, dunque, indispensabile intervenire sulla norma contenuta nell'articolo 1, comma 1258, della legge n. 296 del 2006, precisando che solo la parte destinata alle città riservatarie è effettivamente scissa dal Fondo nazionale per le politiche sociali, altrimenti diventerebbe ambiguo a quali enti debbano essere destinati i 44,5 milioni di euro identificati per l'anno 2008.
      Il comma 2 è rivolto a rendere più efficiente e tempestiva la gestione dei finanziamenti al Ministero della solidarietà sociale, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
      La norma, infatti, prevede la possibilità di anticipare ai citati soggetti una quota pari al 50 per cento degli stanziamenti del Fondo nazionale per le politiche sociali relativi all'anno precedente, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi.
      Anche questo intervento mira ad ovviare allo strutturale ritardo con il quale vengono trasferiti i fondi, ritardo indipendente dalla volontà dell'amministrazione, ma causato dalla necessità di attivare meccanismi di intesa e procedure di bilancio che fanno sì che gli enti non riescano ad ottenere i finanziamenti per l'anno in corso prima dell'autunno inoltrato, con conseguente necessità di impegnare rapidamente le somme negli ultimi mesi dell'anno, difficoltà di programmare e conseguente caduta dell'efficacia e dell'efficienza della spesa pubblica.
      Con l'integrazione proposta, il Ministero della solidarietà sociale è autorizzato ad anticipare una quota massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi.
      Gli interventi proposti nei commi 1 e 2 non necessitano, dunque, di risorse aggiuntive, ma mirano esclusivamente a meglio allocare le attuali, migliorando così grandemente la qualità della spesa pubblica. Il meccanismo e la percentuale di anticipo identificati assicurano la capienza e garantiscono che, in fase di conguaglio, nessun ente si troverà in posizione debitoria.
      Il comma 5 riguarda la tassa mensile sulle concessioni governative per le utenze in abbonamento della telefonia mobile prevista dalla nota 3 dell'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente
 

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della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995. Attualmente, la tassa è esclusa per le «licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti». Il 22 marzo 2007 il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 9/2201/35, presentato alla Camera dei deputati dall'onorevole Pottino, con il quale si impegna a estendere la deroga anche alle persone sorde. La norma proposta provvede, appunto, all'estensione dell'esenzione ai sordi.
      Il comma 6 riguarda uno stanziamento di 1,5 milioni di euro necessario per il rilancio delle attività dell'Istituto italiano di medicina sociale, uno dei tre enti strumentali dell'ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali (gli altri sono l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e la società Italia lavoro Spa, passati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e finanziati nel disegno di legge finanziaria 2008), la vigilanza sul quale è attribuita al Ministero della solidarietà sociale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2007, che ha provveduto alla ripartizione delle competenze fra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarietà sociale, e del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il cui schema è attualmente sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari.
      L'articolo 9 concerne la copertura finanziaria delle misure di spesa per l'attuazione degli articoli 6, 7 e 8, mediante corrispondente riduzione dell'importo da iscrivere nel Fondo speciale destinato alle spese correnti di cui alla tabella A della legge finanziaria 2008 per il finanziamento di provvedimenti legislativi previsti con riguardo al Ministero della solidarietà sociale.
      In fine si precisa che il presente disegno di legge costituisce provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 2008.
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        1. L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame fissa i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio di una delega al Governo in materia di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti. Il disegno di legge prevede che con successivi decreti legislativi attuativi si proceda a:

            a) definire i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione della condizione di non autosufficienza;

            b) definire i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, alle persone non autosufficienti;

            c) definire le modalità di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e l'utilizzo del Fondo per le non autosufficienze;

            d) definire i princìpi e le modalità di compartecipazione da parte degli assistiti al costo delle prestazioni per la componente sociale;

            e) definire il sistema di monitoraggio e di valutazione degli interventi sociali e socio-sanitari in favore delle persone non autosufficienti.

        Con riferimento alla lettera a), al numero 3) si prevede che l'accertamento della condizione di non autosufficienza avvenga attraverso strumenti di valutazione multidimensionale e sia effettuato da unità di valutazione multidisciplinari. A questo proposito si sottolinea che il suddetto accertamento ad opera di gruppi multidisciplinari costituisce già un obbligo per le aziende sanitarie locali ai fini della definizione del percorso assistenziale di anziani e disabili e che tutte le regioni hanno adottato atti normativi per disciplinare la loro costituzione e le modalità di funzionamento. In particolare, l'articolo 52, comma 4, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede che tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini dell'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, sia ricompresa anche «l'adozione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio dell'appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse». L'Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 1o luglio 2004 (Repertorio atti n. 2035), in attuazione della suddetta disposizione, include tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni «l'adozione di strumenti formali di valutazione multidimensionale

 

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dell'anziano e del disabile». Gli oneri conseguenti a tale adempimento sono a carico delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale. Solo una preliminare valutazione multidimensionale dei bisogni sanitari e assistenziali degli assistiti consente di attivare interventi appropriati (in termini di complessità, intensità e durata) rispetto alle effettive necessità e di evitare diseconomie nell'impiego delle risorse. La quasi totalità delle regioni ha provveduto a dare adempimento all'accordo con delibera della giunta regionale. Peraltro, fin dal 2005, in sede di verifica dell'effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza ai fini dell'accesso al maggior finanziamento di cui all'articolo 1, comma 173, della legge n. 311 del 2004 e all'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza accerta che le regioni abbiano adempiuto all'obbligo di istituire le suddette unità di valutazione e trasmette le relative certificazioni al Ministero dell'economia e delle finanze.
        Alla lettera b), vengono definiti i livelli essenziali delle prestazioni. Si prevede in particolare: la costituzione di punti unici di accesso che agevolino e semplifichino l'accesso alle diverse prestazioni disponibili per le persone non autosufficienti sul territorio; la definizione di modalità di presa in carico attraverso piani personalizzati di assistenza; la determinazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, per le quali è prevista la ripartizione dei costi tra il Servizio sanitario nazionale e i comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'assistito; la definizione di standard qualitativi e quantitativi, da recepire anche nei criteri di autorizzazione e di accreditamento e nei profili professionali delle figure professionali sociali.
        Va a questo proposito precisato che le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale trovano già oggi, a differenza di tutti gli altri livelli essenziali qui individuati, una loro definizione nell'ordinamento nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza sanitaria indicati nella tabella di cui all'allegato 1.C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, che definisce, oltre alle prestazioni ad elevata integrazione socio-sanitaria, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, anche le prestazioni i cui costi sono sostenuti dal Servizio sanitario nazionale solo per una quota parte, convenzionalmente definita in relazione all'impegno medio di risorse sanitarie impegnate. La loro ridefinizione in base all'intensità, complessità e durata dell'assistenza rappresenta quindi solo una diversa modalità di rappresentazione dell'attività attualmente svolta dai servizi e dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, utile a evidenziare le diverse caratteristiche dell'attività stessa e a consentire, per un verso, di indirizzare i pazienti verso il percorso assistenziale più appropriato rispetto ai loro bisogni assistenziali e, per altro verso, a rilevare più puntualmente le prestazioni erogate. Tale diversa modalità di rappresentazione dell'attività sarà assunta, peraltro, nel provvedimento di revisione dei livelli essenziali di assistenza, di prossima emanazione, destinato ad essere sostituito, in futuro, dal
 

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decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi del presente disegno di legge.
        Quanto ai livelli essenziali diversi dalle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, inclusi i punti unici di accesso e la presa in carico con piani personalizzati di assistenza, la previsione dei decreti attuativi non troverà immediata applicazione nella sua pienezza, ma verrà individuato un percorso di graduale raggiungimento di tali livelli. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 2, lettera b), numero 4), che definisce contestualmente le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e quelle sanitarie a rilevanza sociale, andrà comunque adottato previa ricognizione delle risorse che le regioni, gli enti locali e il Servizio sanitario nazionale destinano a tali fini in via aggiuntiva rispetto al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il complesso di tali risorse costituisce la cornice finanziaria all'interno della quale potrà essere adottato il piano biennale, di cui alla lettera c), numero 1), che individua la progressione graduale nel raggiungimento dei livelli essenziali diversi dalle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale. In altri termini, quanto previsto nell'esercizio della delega con riferimento alla lettera b) costituirà un obiettivo da raggiungere in un percorso programmato, mentre i livelli che potranno essere garantiti in ciascun anno dipenderanno dalle risorse complessivamente ed effettivamente disponibili, come previsto alla lettera c). Si può cioè dire che i livelli essenziali per la parte non sanitaria sono definiti a regime secondo le indicazioni di cui alla lettera b), ma vanno attuati secondo le indicazioni di cui alla lettera c) e cioè in maniera graduale e nell'ambito della copertura finanziaria stabilita dalla dotazione del Fondo per le non autosufficienze determinata con la legge finanziaria oltre che dalla ricognizione delle risorse che risultano allo scopo destinate dalle regioni e dai comuni.
        Va anche sottolineato che, data la diversa situazione di partenza delle regioni nella realizzazione di servizi e interventi a favore delle persone non autosufficienti, potranno essere previste velocità diverse nel raggiungimento dei livelli nell'ambito del quadro definito alla lettera b), con riferimento alle prestazioni diverse da quelle sanitarie a rilevanza sociale. Alla lettera c), numero 5), infatti, si prevede che nel riparto del Fondo si tenga conto di quote dello stesso da destinare al fine di garantire l'uniformità sul territorio data la diversa situazione regionale di partenza; in altri termini, risorse destinate a far crescere più velocemente chi sta più indietro, e allo stesso tempo di quote del Fondo da destinare al raggiungimento di obiettivi specifici regionali, sempre nell'ambito del quadro definito alla lettera b).

        Ai sensi della lettera c), numero 4), il Fondo finanzierà anche la costituzione di un sistema informativo degli interventi di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti (SINA), di cui alla lettera e), numero 1), mediante opportuna individuazione delle risorse in sede di riparto. La costituzione di un sistema informativo nazionale è intimamente connessa alla stessa definizione dei livelli essenziali, essendo l'unica modalità di verifica a livello dello Stato centrale circa l'attuazione dei livelli essenziali. Come è noto, infatti, nell'attuale quadro costituzionale, allo Stato compete solo definire i livelli, mentre l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni spettano alla competenza
 

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delle regioni e delle autonomie locali. Sistemi informativi regionali sono già andati sviluppandosi negli anni; anche in questo caso, quindi, sarà opportuna una ricognizione dei sistemi informativi esistenti, dovendosi stabilire modalità di colloquio tra il sistema regionale e il costituendo sistema nazionale. I costi per la predisposizione del SINA sono necessari, oltre che per far fronte alla suddetta ricognizione dei sistemi informativi regionali e delle informazioni da essi raccolte, per gli adeguamenti infrastrutturali relativamente alle componenti software e hardware necessarie per rendere operativo il sistema, per l'identificazione e la realizzazione delle modalità di colloquio e di trasmissione dei dati con i sistemi informativi regionali stessi, oltre che con il sistema informativo dell'ISEE, con il Nuovo sistema informativo sanitario e con il sistema informativo dei servizi sociali ai sensi della lettera e), numeri 2) e 3), per l'elaborazione dei dati elementari raccolti ai fini del monitoraggio e della valutazione ai sensi della medesima lettera e), numeri 4) e 5). Proprio per l'esistenza di sistemi già operativi a livello regionale e nazionale è presumibile che i costi per il funzionamento del SINA possano essere contenuti inizialmente entro la cifra di 1 milione di euro l'anno, come peraltro già stabilito in sede di primo riparto del Fondo per le non autosufficienze nel 2007, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Inoltre, una volta attivate le modalità di colloquio tra i sistemi e istituito un regolare flusso di informazioni per via telematica, i costi in breve tempo potranno ridursi sensibilmente, visto che con ogni probabilità le informazioni da trasmettere sono già raccolte al livello locale. Va rilevato in ogni caso che i costi relativi al SINA sono limitati allo stato agli anni 2008 e 2009, poiché il sistema informativo è riferito [lettera c), numero 1)] agli interventi previsti nel piano biennale e non sono previsti quindi oneri con riguardo agli anni successivi.

        Alla lettera d) del comma 2 sono stabiliti i princìpi e le modalità per la richiesta dell'eventuale compartecipazione al costo delle prestazioni, con riferimento alla loro componente sociale. Quanto previsto a questa lettera va considerato congiuntamente alla previsione di cui alla lettera c), numero 3), in quanto nella fase di graduale raggiungimento dei livelli essenziali anche le regole della compartecipazione potranno progressivamente adeguarsi a quanto previsto nella situazione a regime. Si riafferma comunque un principio generale stabilito con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è lo strumento con cui si effettua la prova dei mezzi qualora sia prevista una compartecipazione al costo delle prestazioni socio-assistenziali. La disciplina istitutiva dell'ISEE, come modificata dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, prevede all'articolo 3, comma 2-ter, che le disposizioni generali sull'ISEE trovino un limite proprio nelle prestazioni rivolte a persone non autosufficienti, rimandando a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina di tale limite da adottare «al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito». Tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non
 

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è stato mai adottato, e da ciò è derivato un significativo contenzioso in sede giurisdizionale, essendovi state pronunce non univoche sull'applicabilità del riferimento al solo assistito in assenza della norma secondaria prevista dalla legge. Vi sono state sentenze che hanno previsto la possibilità, mediante il meccanismo della rivalsa ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, di estendere anche oltre il nucleo ISEE standard il novero delle persone chiamate a partecipare alla spesa, ricomprendendo nell'obbligo l'insieme delle persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. Sentenze più recenti, invece, hanno ritenuto immediatamente applicabile il principio dell'evidenziazione della situazione economica del solo assistito, restringendo quindi il nucleo al singolo beneficiario della prestazione e generando confusione sulle modalità di partecipazione alla spesa da parte degli utenti delle prestazioni oggetto del provvedimento in esame. La delega chiarisce questo aspetto indicando, alla lettera d), numero 2), che l'ISEE, possibilmente rivisto anche nelle sue componenti economiche, deve fare riferimento alla situazione del solo assistito. Introduce inoltre un nuovo principio, per cui nel caso di donazioni da parte della persona non autosufficiente nei cinque anni antecedenti l'accertamento della condizione di non autosufficienza, queste rilevino nella determinazione della compartecipazione [lettera d), numero 4)]. Tale previsione appare più equa rispetto al meccanismo di rivalsa sopra illustrato - la cui ammissibilità è, si ripete, comunque controversa in questo campo - il punto essendo l'identificazione effettiva delle risorse economiche a cui il beneficiario può far riferimento. Inoltre, la previsione che le donazioni in prossimità dell'accertamento della condizione di non autosufficienza possano rilevare nella compartecipazione pone un freno a comportamenti opportunistici di cui vi è evidenza aneddotica. Ad ogni modo va segnalato che, nel periodo di graduale raggiungimento dei livelli essenziali, è previsto, ai sensi della lettera c), numero 4), che per le prestazioni residenziali non rivolte a disabili particolarmente gravi possano rilevare anche le condizioni economiche del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado, entro limiti definiti rispetto al loro reddito, ai loro carichi familiari e alla quota di compartecipazione richiesta. Tale previsione permette di mantenere la partecipazione alla spesa con riferimento ai parenti più stretti, ricomprendendo comunque la gran parte delle fattispecie oggi in vigore a livello locale, ma evitando che anche parenti più lontani siano chiamati a partecipare. L'insieme delle disposizioni permette di identificare chiaramente le persone tenute a partecipare alla spesa, direttamente o indirettamente, con riferimento alla componente sociale delle prestazioni qui disciplinate e pertanto andranno in coerenza modificate le previsioni di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580.
        Inoltre, con queste previsioni aggiuntive si concilia l'evidenziazione della situazione economica del solo assistito con l'altra finalità, già prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, del favorire la permanenza dell'assistito nel suo nucleo familiare, con notevoli risparmi rispetto alla presa in carico di carattere residenziale. Tali criteri non comportano di per sé oneri per la finanza pubblica, corrispondendo più che altro ad
 

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una razionalizzazione e ad una riconduzione a maggiore uniformità di pratiche molto differenziate sul territorio. In ogni caso, gli interventi di cui alla lettera d) sono anch'essi da ricomprendere nell'ambito della copertura finanziaria definita dal piano biennale, di cui alla lettera c), numero 1).

        2. L'articolo 2 (Delega al Governo per l'adeguamento del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) non reca oneri per l'erario. In particolare:

            1) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 esprimono una norma di riordino e coordinamento;

            2) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 comportano sostanzialmente la rimodulazione delle modalità di fruizione dei congedi, la cui durata complessiva resta invariata;

            3) le disposizioni di cui alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 hanno natura eminentemente ordinamentale, considerato che attribuiscono al lavoratore e alla lavoratrice prerogative inerenti agli aspetti giuridici e non economici del rapporto di lavoro (ripresa anticipata dell'attività lavorativa, possibilità di partecipazione a procedure concorsuali, divieto di licenziamento, possibilità di conversione del rapporto di lavoro).

        3. L'articolo 3 (Conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
        Difatti, con la disposizione in esame ci si propone, solo ed esclusivamente, di incidere sulle modalità con cui assegnare le risorse che sono già stanziate nell'ambito del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
        In sostanza, si tratta solo di aggiornare lo strumento di finanziamento adeguandolo alle esigenze dell'utenza, a parità di stanziamento. Anche qualora il numero di progetti finanziabili fosse tale da esaurire le risorse stanziate, una graduatoria degli stessi consentirebbe di soddisfare le richieste fino a concorrenza della somma messa in bilancio. Inoltre, e a conferma di ciò, la norma prevede che con normazione di fonte secondaria venga stabilito l'importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali.

        4. Come riportato nella relazione illustrativa, l'articolo 4 (Carta della famiglia) non reca oneri per l'erario per quanto attiene all'istituzione e al rilascio della carta. Difatti, la carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento dei costi di emissione.
        Per quanto attiene, invece, all'attività di promozione e diffusione, può stimarsi una spesa di 400.000 euro da reperire sul Fondo per le politiche della famiglia, che presenta la necessaria disponibilità, la cui ripartizione avviene, annualmente, con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia.

 

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        5. L'articolo 5 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, che rappresenta un'esigenza prioritaria connessa alla definizione e allo sviluppo di politiche di inclusione sociale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.
        Già la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) aveva previsto, nella sua originaria formulazione, che il coordinamento delle amministrazioni coinvolte nell'attuazione dei princìpi in essa richiamati andasse attuato mediante un comitato nazionale che riunisse i rappresentanti dei Ministeri, delle regioni e delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di promozione e tutela delle persone con disabilità.
        In tal senso l'Italia, benché sia unanimemente annoverata tra i Paesi più avanzati nel campo della produzione normativa diretta all'affermazione dei diritti delle persone con disabilità, sconta tuttora la mancanza di un organismo istituzionale che possa assicurare con la necessaria continuità il confronto tra i diversi attori che, a tutti i livelli decisionali, sono chiamati ad elaborare e dare attuazione alle politiche in favore delle persone con disabilità. Un organismo che possa anche dare concreta ed effettiva attuazione al principio dell'integrazione di tutte le politiche e i provvedimenti che possano riguardare la condizione di disabilità.
        Tali esigenze appaiono oggi ulteriormente rafforzate alla luce della recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e sottoscritta dal Governo italiano il 30 marzo 2007.
        Questo importante strumento internazionale individua nuovi percorsi per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità per accrescere, in particolare, l'inclusione sociale e la diretta partecipazione di tutte le persone con disabilità in relazione alle abilità di ciascuno. Dal recepimento della Convenzione deriva, in particolare, l'obbligo di garantire il monitoraggio dell'applicazione della stessa: si prevede che gli Stati istituiscano un organismo che sia in grado di facilitare le azioni occorrenti all'applicazione dei singoli princìpi sanciti dalla Convenzione. Inoltre, per espressa previsione, è richiesto che le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative siano pienamente coinvolte nel processo di monitoraggio (articolo 33). La norma in esame dispone che l'Osservatorio assolva a questo compito.
        Inoltre, tra le attività che dovranno essere assicurate dall'Osservatorio, va evidenziata quella relativa alla raccolta dei dati statistici e di ricerca che la Convenzione (articolo 31) espressamente richiede agli Stati allo scopo di poter formulare e attuare più efficacemente politiche e interventi a sostegno delle persone con disabilità.
        Sulla base delle considerazioni innanzi esposte, la norma attribuisce all'Osservatorio i seguenti compiti:

            a) predisporre un programma d'azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;

 

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            b) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità ai sensi dell'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

            c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

            d) promuovere l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione;

            e) promuovere la realizzazione di studi e di ricerche che possano contribuire a individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

        Relativamente al numero massimo di componenti, va considerato che la disabilità rappresenta una condizione che interessa, in modo assolutamente trasversale, le competenze di numerose amministrazioni operanti su diversi livelli territoriali. Ad esse devono aggiungersi gli istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni operanti nel Terzo settore. In ragione di tale ampio coinvolgimento degli attori in gioco si ritiene coerente fissare in quaranta il numero massimo dei componenti, compresi cinque esperti di comprovata competenza nel settore della disabilità nominati dal Ministro della solidarietà sociale. Peraltro, non sono previsti compensi per i componenti dell'Osservatorio.
        In relazione agli oneri finanziari derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio, si fa presente che essi risultano essere sensibilmente inferiori a quelli attualmente previsti per analoghi organismi collegiali e che appaiono il minimo necessario per assicurare i compiti che gli sono assegnati dalla norma in esame. Si tenga conto che esistono intere aree di indagine - ad esempio, il numero dei minori disabili oppure il numero di persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - attualmente scoperte dalla rilevazione statistica e di cui andrà promossa la raccolta. Peraltro, nel caso di specie, occorre considerare che le attività di un organismo che riunisce persone con disabilità richiedono necessariamente l'utilizzo di tecnologie e ausili specifici per consentire la piena partecipazione di tutti i componenti in relazione alle prevedibili limitate abilità (ad esempio, traduzione nella lingua dei segni, sottotitolazione in diretta a mezzo di stenotipia eccetera).
        Al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

        6. L'articolo 6 reca l'istituzione del Fondo per la lotta contro le povertà estreme.

 

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        La finalità della norma è il potenziamento degli interventi di assistenza in favore delle persone che vivono in condizioni di estrema marginalità. È questa un'urgenza primaria nel quadro delle politiche per la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, atteso il crescente numero di persone che si trovano a vivere, particolarmente nelle aree metropolitane, in gravi condizioni di marginalità e registrata la scarsa attenzione riservata fino ad oggi a tale fenomeno. Gli interventi che potranno essere attuati mediante le risorse del Fondo permettono di fornire una prima risposta alla necessità di garantire una presa in carico delle persone in posizione di grave emarginazione al fine di garantire i loro diritti sociali - e quindi di attuare le prescrizioni costituzionali in materia di livelli essenziali delle prestazioni (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione) - allo stesso tempo agendo per la prevenzione di possibili percorsi di caduta nei circuiti dell'illegalità.
        Le risorse attualmente disponibili per queste finalità sono estremamente limitate. Si ricordi che per i soli interventi urgenti a favore delle situazioni di povertà estrema la legge 8 novembre 2000, n. 328, all'articolo 28, aveva individuato uno stanziamento dell'ammontare di 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002. La mancata definizione di livelli essenziali in materia ha impedito, nel mutato quadro di competenze istituzionali con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, il rifinanziamento di tali interventi in un quadro di programmazione che uscisse dall'urgenza, che comunque è rimasta tale. Un confronto con la situazione comunitaria è da questo punto di vista indicativo del ritardo del nostro Paese: l'Italia è il Paese che spende meno di tutti nell'Unione europea per misure di lotta all'esclusione sociale - nemmeno lo 0,1 per cento del prodotto interno lordo (PIL) - a fronte di una media comunitaria che è pari allo 0,4 per cento del PIL. È evidente quindi che il Fondo, nella sua dimensione attuale, non può che essere solo una prima risposta alle esigenze più pressanti con riferimento alla prima accoglienza, al ripristino di condizioni primarie di dignità della persona, all'accompagnamento e al reinserimento sociale delle persone in condizione di grave emarginazione, interventi che a regime richiederanno un investimento ben più consistente per poter raggiungere adeguatamente un maggior numero di beneficiari.
        Il Fondo è distribuito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. È comunque prevista, data la particolare rilevanza degli interventi in esame nelle grandi aree metropolitane del Paese, una riserva pari a metà degli stanziamenti del Fondo a favore delle città già individuate dalla legge n. 285 del 1997. In tali aree occorre garantire un profondo rilancio in particolare per promuovere programmi finalizzati ad evitare forme di degrado nelle periferie e nei quartieri sensibili, affinché attraverso la prevenzione si costruisca una nuova sicurezza, articolata in azioni di controllo del territorio e in percorsi di inclusione sociale, e sostenuta da adeguate risorse finanziarie.
        La scarsa attenzione al fenomeno è dimostrata anche dall'assenza di dati. Ad esempio, quanto al numero di persone senza fissa dimora, gli unici dati disponibili risalgono al 2000 e sono contenuti in una ricerca quantitativa svolta a livello nazionale, che stimava in circa
 

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20.000 le persone senza dimora. Si tratta, evidentemente, di stime assolutamente inattendibili oggi e appare, quindi, necessario prevedere nell'ambito del programma di nuovi interventi, anche un'azione di indagine per disporre di dati più certi. È, inoltre, necessario un monitoraggio continuo degli interventi, al fine della valutazione della loro efficacia, ma anche per l'attivazione di un coordinamento tra le diverse esperienze locali attraverso la diffusione delle conoscenze e lo scambio delle buone prassi finalizzate al miglioramento della qualità degli interventi. Per facilitare questo coordinamento istituzionale e per migliorare la conoscenza delle situazioni di povertà estreme è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico. Le risorse attribuite a tale servizio ammontano a 500.000 euro. Tenuto conto della difficoltà dell'indagine statistica in questo settore, della necessità di costruire una banca dati nazionale per facilitare la raccolta omogenea delle informazioni sugli interventi realizzati al fine del monitoraggio e della valutazione oltre che dello scambio delle buone prassi, e tenuto conto anche della necessità di rafforzare la formazione degli operatori, data la peculiarità degli interventi, con programmi di supporto tecnico gestiti a livello centrale, le risorse previste dalla norma appaiono il minimo indispensabile per garantire apprezzabili funzioni in tali campi. Da questo punto di vista si possono prevedere, anche considerando solo il compenso per l'utilizzo delle risorse umane, non meno di 200.000 euro per le attività di analisi statistica e documentazione (corrispondenti in media al costo del lavoro annuale di due tecnici e di un quadro, oltre che di un dirigente per almeno una mensilità e un operatore per un semestre) e, analogamente, non meno di 200.000 euro per le attività di formazione e almeno 100.000 euro per le attività accessorie di fornitura di beni e servizi e per l'utilizzo di risorse materiali, nonché per eventuali attività editoriali di diffusione e promozione degli interventi. Per analoghe strutture la legge ha previsto in passato risorse molto superiori - ad esempio, 3 miliardi di lire per il servizio di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

        7. L'articolo 7 concerne l'istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui destinati all'acquisto della prima casa, al fine di sostenere i cittadini in difficoltà temporanea nel pagamento delle rate di mutuo per la prima casa.
        In base ai dati della Banca d'Italia si evince che il numero probabile delle famiglie in difficoltà nel pagamento del mutuo sia attorno alle 10.000 unità. Poiché i costi di sospensione del contratto di mutuo sono pari a circa 500 euro per pratica, tra commissioni bancarie e atti notarili, ne discende la capienza del Fondo richiesta, indicata in 5 milioni di euro.

        8. L'articolo 8 prevede ulteriori norme in materia di politiche sociali.
        Il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, perché si limita a chiarire un'ambiguità normativa, precisando che solo la parte del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza destinata alle città riservatarie è effettivamente scissa

 

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dal Fondo nazionale per le politiche sociali, altrimenti diventerebbe ambiguo a quali enti debbano essere destinati i 44,5 milioni di euro stanziati per l'anno 2008.
        Neanche il comma 2 (e i commi 3 e 4 collegati) comporta oneri aggiuntivi, perché si limita a prevedere la possibilità di anticipare una quota degli stanziamenti del Fondo nazionale delle politiche sociali, nell'ambito dello stesso anno di competenza, allo scopo di rendere più efficiente e tempestiva la gestione dei finanziamenti al Ministero della solidarietà sociale, alle regioni e alle province autonome.
        L'intervento serve, infatti, ad ovviare allo strutturale ritardo con il quale vengono trasferiti i fondi, ritardo indipendente dalla volontà dell'amministrazione, ma causato dalla necessità di attivare meccanismi di intesa e procedure di bilancio che fanno sì che gli enti non riescano ad ottenere i finanziamenti per l'anno in corso prima dell'autunno inoltrato, con conseguente urgenza d'impegnare le somme negli ultimi mesi dell'anno, difficoltà di programmare e conseguente caduta dell'efficacia e dell'efficienza della spesa pubblica.
        Il comma 5, modificando la tariffa della tassa sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, come sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, prevede in favore delle persone sorde una specifica esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa di euro 5,16 mensili per le utenze telefoniche cosiddette residenziali (family) e di euro 12,91 mensili per i contratti «affari». Il provvedimento in oggetto, pertanto, dispone un allargamento della platea dei beneficiari dell'esenzione ai sordi oltre che ai disabili invalidi in seguito alla perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori e ai non vedenti.
        Per ragioni prudenziali, si considerano, ai fini della stima, i soggetti sordi prelinguali o sordomuti. Per la legge italiana, si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura strettamente psichica o da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
        Da indagini ISTAT i sordi prelinguali (sordomuti) risultano circa 92.000. Poiché il dato è riferito a tutte le classi di età, non escludendo quindi i bambini in età prescolare, si è ritenuto di considerare possibili fruitori dell'agevolazione l'80 per cento dei soggetti sopra indicati, ovvero circa 73.000 (fonte: ISTAT - Annuario statistico 2006).
        Considerando che la quasi totalità fruisca di contratti «family», si ritiene che il provvedimento possa generare una contrazione potenziale pari a circa 4,5 milioni di euro annui (73.000 x euro 5,16 x 12).
        Di tale ammontare, tuttavia, in base a dati forniti dagli operatori del settore, si considera soltanto il 10 per cento, dato che negli ultimi anni le schede prepagate hanno di fatto soppiantato quasi completamente i contratti «family».
        Pertanto, la contrazione di gettito, in termini di cassa e competenza, per le minori concessioni governative, sarà pari a circa 0,5 milioni di euro annui.
 

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        L'onere va coperto, ai sensi dell'articolo 9, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
        Il comma 6 prevede uno stanziamento di 1,5 milioni di euro necessario per il rilancio delle attività dell'Istituto italiano di medicina sociale, uno dei tre enti strumentali dell'ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali (gli altri sono l'ISFOL e la società Italia lavoro Spa passati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e finanziati nel disegno di legge finanziaria 2008), la cui vigilanza è attribuita al Ministero della solidarietà sociale.
        Trattandosi dell'unico ente strumentale attribuito a tale Ministero è necessario un potenziamento delle risorse economiche al fine di consentire all'ente di provvedere, in modo ben più ampio rispetto all'attuale gestione, in considerazione della nuova funzione assunta, all'attività di ricerca, di consulenza strategica, di assistenza tecnica e di formazione in materia di politiche sociali, nonché di politiche formative e del lavoro di specifico interesse per il comparto sociale.

        L'ente, infatti, nella sua rinnovata funzione dovrà svolgere ricerche sui fenomeni sociali e istituzionali di particolare rilevanza per quanto attiene alle problematiche emergenti nei settori socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-lavorativo, effettuare analisi e valutazioni sull'impatto delle politiche pubbliche, nonché sull'attività del volontariato, del settore privato e privato-sociale nel campo del welfare, con particolare riguardo ai temi della responsabilità sociale d'impresa e dell'impresa sociale, compiere studi e analisi in materia di filiere formative, professionali e mercato del lavoro di interesse per il comparto sociale, fornire assistenza tecnica e consulenza strategica al Ministero della solidarietà sociale e alle pubbliche amministrazioni di livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, collaborare con istituzioni ed enti pubblici, con le rappresentanze sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, con le università, con altre istituzioni scientifiche, enti, organismi e associazioni pubblici e privati (profit e non profit), su temi concernenti i propri compiti istituzionali, promuovere il trasferimento delle conoscenze anche attraverso l'organizzazione di convegni e seminari sui temi dell'inclusione sociale, del welfare, delle professioni e del lavoro sociale e, mediante la realizzazione di strumenti divulgativi di interesse sociale, svolgere e promuovere la formazione degli operatori sociali anche attraverso il conferimento di borse di studio e perfezionamento, favorire la produzione scientifica in campo sociale con proprie pubblicazioni, anche periodiche eccetera.
        Per tali nuove funzioni occorrerebbe un finanziamento ben più ampio di quello proposto, e la somma di 1,5 milioni di euro è appena sufficiente a coprire le spese per un numero minimo di ricerche, di pubblicazioni e di convegni.

        9. L'articolo 9 indica la copertura finanziaria delle misure di spesa per l'attuazione degli articoli 6, 7 e 8, pari a euro 17 milioni per

 

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ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e a euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2011, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA.

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti, l'intervento normativo si ritiene necessario al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone non autosufficienti.
        Con riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, l'intervento normativo appare necessario al fine di adeguare, attraverso l'opportuno coordinamento, il medesimo testo unico.
        Con riferimento all'articolo 3, recante la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, si fa presente che la materia oggetto dell'atto normativo è già disciplinata dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. L'intervento normativo appare necessario al fine di aggiornare lo strumento di finanziamento di azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, in modo da renderlo maggiormente corrispondente alle esigenze dell'utenza.
        Con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, l'intervento normativo appare necessario al fine di disciplinare con norme di rango primario le attività di incentivazione e sostegno legate all'istituzione della carta della famiglia.
        Con riferimento all'articolo 5, recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, l'intervento normativo si rende necessario allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità.
        Con riferimento all'articolo 6, recante l'istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme, l'intervento normativo si rende necessario per favorire il rilancio e la promozione di iniziative di contrasto alle più gravi forme di disagio sociale, nonché di assistenza e presa in carico delle persone che versano in stato di grave emarginazione e delle persone senza fissa dimora.
        Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa, l'intervento normativo si rende necessario al fine di sostenere i cittadini in difficoltà temporanea nel pagamento delle rate di mutuo per la prima casa.
        Con riferimento all'articolo 8, recante ulteriori norme in materia di politiche sociali, gli interventi normativi si rendono necessari al fine di migliorare la qualità della spesa pubblica.

 

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B) Analisi del quadro normativo.

      Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e cura delle persone non autosufficienti, si fa riferimento alla Costituzione che all'articolo 117 enuncia i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nel quadro del decreto legislativo n. 502 del 1992 e della legge n. 328 del 2000.
        Con riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'adeguamento del decreto legislativo n. 151 del 2001, la materia oggetto dell'atto normativo è in gran parte, ma non solo, disciplinata dal medesimo testo unico. Varie e diverse disposizioni si riscontrano nella legge 8 marzo 2000, n. 53, e nelle ultime leggi finanziarie.
        Con riferimento all'articolo 3, recante la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, si fa presente che la materia oggetto dell'atto normativo è già disciplinata dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. L'intervento normativo appare necessario al fine di aggiornare lo strumento di finanziamento di azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, in modo da renderlo maggiormente rispondente alle esigenze dell'utenza.
        Con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, la materia oggetto dell'atto normativo non è specificamente disciplinata.
        Con riferimento all'articolo 5, recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, l'intervento si inquadra nei princìpi della legge n. 104 del 1992 e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006.
        Con riferimento all'articolo 6, recante l'istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme, la materia oggetto dell'atto normativo non è specificamente disciplinata.
        Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa, la materia oggetto dell'atto normativo non è specificamente disciplinata.
        Con riferimento all'articolo 8, recante ulteriori norme in materia di politiche sociali, in particolare, si subentra nella normativa inerente il Fondo nazionale per le politiche sociali.

C) Incidenza delle norme proposte sulle norme e sui regolamenti vigenti.

        Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti, si coordinerà l'intervento con la legge n. 104 del 1992 e con la disciplina in materia sanitaria.
        Con riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la disciplina che sarà dettata dal legislatore delegato riordinerà ex novo la materia attraverso la tecnica della novellazione del testo unico vigente.

 

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        Con riferimento all'articolo 3, recante la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, la disciplina incide sulla normativa vigente sostituendo l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e abrogando i commi 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che riguardano il citato articolo 9 della legge n. 53 del 2000, sostituito dal comma 1254 del medesimo articolo 1.
        Con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, l'istituzione della carta della famiglia impatterà sulla normativa di incentivazione e sostegno alla famiglia, e con questa dovrà, se necessario, essere coordinata.
        Con riferimento all'articolo 5, recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, la nuova normativa andrà coordinata con la legge n. 104 del 1992, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
        Con riferimento all'articolo 6, recante l'istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme, la nuova normativa non incide sulle disposizioni vigenti.
        Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa, la nuova normativa non incide sulle disposizioni vigenti.
        Con riferimento all'articolo 8, recante ulteriori norme in materia di politiche sociali, si incide, in particolare, sulla disciplina del Fondo nazionale per le politiche sociali.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti, non si ravvisano incompatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, in quanto si tratta di determinazione dei livelli essenziali.
        Con riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la materia concerne l'«ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I princìpi e criteri direttivi di delega dettati non contrastano con le competenze locali e regionali.
        Con riferimento all'articolo 3, recante la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, la norma non tocca materie di competenza delle regioni, né si ravvisano elementi di contrasto con l'attuale riparto delle competenze normative tra Stato e regioni.
        Con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, la disposizione non contrasta con le competenze locali e regionali in materia.
        Con riferimento all'articolo 5, recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, la disposizione non impatta con le competenze regionali, in quanto si tratta di un organismo nazionale di coordinamento. Si prevede,

 

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comunque, che nella sua composizione siano inseriti anche rappresentanti delle regioni e delle province autonome.
        Con riferimento all'articolo 6, recante l'istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme, la disposizione non contrasta con le competenze locali e regionali in materia, in quanto si tratta di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
        Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa, la disposizione non impatta con le competenze regionali. Si prevede, comunque, l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
        Con riferimento all'articolo 8, recante ulteriori norme in materia di politiche sociali, le disposizioni ivi contenute non impattano con le competenze regionali.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Verifica effettuata positivamente con riferimento a tutti gli articoli.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione.

        Non c'è utilizzo di rilegificazione o di delegificazione con riferimento a tutti gli articoli.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Il testo non contiene nuove definizioni con riferimento a tutti gli articoli.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi sono corretti con riferimento a tutti gli articoli. In particolare, con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, il testo non contiene nuove definizioni se non quella di «carta della famiglia», che indica il nuovo istituto disciplinato dall'atto normativo in oggetto.

 

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C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti, non c'è ricorso alla tecnica della novella.
        Con riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la disciplina che sarà dettata dal legislatore delegato riordinerà ex novo la materia attraverso la tecnica della novellazione del testo unico vigente.
        Con riferimento all'articolo 3, recante la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, c'è ricorso alla tecnica della novella.
        Con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, non c'è ricorso alla tecnica della novella.
        Con riferimento all'articolo 5, recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, non c'è ricorso alla tecnica della novella.
        Con riferimento all'articolo 6, recante l'istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme, non c'è ricorso alla tecnica della novella.
        Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa, non c'è ricorso alla tecnica della novella.
        Con riferimento all'articolo 8, recante ulteriori norme in materia di politiche sociali, si è utilizzata la tecnica della novella in ordine al comma 1258 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e in ordine all'articolo 21, nota 3, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, come sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e cura delle persone non autosufficienti, non si ravvisano effetti abrogativi impliciti.
        Con riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, è previsto il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, che sarà effettuato dal legislatore delegato.
        Con riferimento all'articolo 3, recante la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, la norma non reca abrogazioni implicite di norme vigenti mentre abroga espressamente i commi 1254, 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        Con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, non sono presenti effetti abrogativi.
        Con riferimento all'articolo 5 recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, non sono presenti effetti abrogativi.

 

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        Con riferimento all'articolo 6, recante l'istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme, non sono presenti effetti abrogativi.
        Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa, non sono presenti effetti abrogativi.
        Con riferimento all'articolo 8, recante ulteriori norme in materia di politiche sociali, non sono presenti effetti abrogativi.

3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.

        Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti, non risulta che le materie trattate abbiano mai dato origine a giudizi.
        Con riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, ci si limita a segnalare le pronunce costituzionali e di legittimità più significative:

            1) Corte costituzionale 8 maggio 2007, n. 158; 14 ottobre 2005, n. 385; 16 giugno 2005, n. 233; 23 dicembre 2003, n. 371; 1o aprile 2003, n. 104; 16 maggio 2002, n. 197;

            2) Cassazione civile, sezione lavoro, 15 settembre 2005, n. 18273; 10 giugno 2005, n. 12260; 18 maggio 2005, n. 10391; 21 dicembre 2004, n. 23684; 25 novembre 2004, n. 22244.

        Con riferimento all'articolo 3, recante la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, non risulta che le materie trattate abbiano mai dato origine a giudizi.
        Con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, non risulta che la materia trattata abbia dato origine a giudizi.
        Con riferimento all'articolo 5 recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, non risulta che la materia trattata abbia dato origine a giudizi.
        Con riferimento all'articolo 6, recante l'istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme, non risulta che la materia trattata abbia dato origine a giudizi.
        Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa, non risulta che la materia trattata abbia dato origine a giudizi.
        Con riferimento all'articolo 8, recante ulteriori norme in materia di politiche sociali, si segnala, in particolare, la sentenza della Corte costituzionale 16-29 dicembre 2004, n. 423, relativa al Fondo nazionale per le politiche sociali.

 

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B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento o relativo stato dell'iter.

        Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti, si segnalano in Parlamento i seguenti progetti di legge:

Atto Camera n. 1355 - onorevole Massimo Garavaglia (LNP) ed altri.
Disposizioni per favorire la qualità della vita delle persone non autosufficienti.
13 luglio 2006: presentato alla Camera dei deputati.
In corso di esame in Commissione.

Atto Camera n. 1348 - onorevole Carla Castellani (AN) ed altri.
Disposizioni in favore delle persone anziane non autosufficienti.
12 luglio 2006: presentato alla Camera dei deputati.
In corso di esame in Commissione.

Atto Camera n. 1248 - onorevole Katia Zanotti (Ulivo) ed altri.
Istituzione del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti.
29 giugno 2006: presentato alla Camera dei deputati.
In corso di esame in Commissione.

Atto Camera n. 422 - onorevole Katia Zanotti (Ulivo) ed altri.
Istituzione di un sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti.
3 maggio 2006: presentato alla Camera dei deputati.
In corso di esame in Commissione.

Atto Camera n. 290 - onorevole Rosy Bindi (Ulivo).
Istituzione del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti.
28 aprile 2006: presentato alla Camera dei deputati.
In corso di esame in Commissione.

Atto Camera n. 1228 - onorevole Cosimo Giuseppe Sgobio (Com. it.) ed altri.
Piano di interventi integrati per la non autosufficienza.
28 giugno 2006: presentato alla Camera dei deputati.
In corso di esame in Commissione.

Atto Senato n. 249 - senatrice Emanuela Baio (Ulivo) ed altri.
Misure a sostegno della condizione di non autosufficienza.
5 maggio 2006: presentato al Senato della Repubblica.
26 luglio 2006: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

Atto Camera n. 11 - Popolare.
Piano per interventi integrati sulla non autosufficienza finanziato da un Fondo nazionale.
17 gennaio 2006 e 28 aprile 2006: presentato alla Camera dei deputati.
In corso di esame in Commissione.

 

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        Con riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, in materia di riordino, totale o parziale, della normativa del medesimo testo unico, risultano le seguenti iniziative parlamentari:

Atto Camera n. 3126 - onorevole Giorgia Meloni (AN).
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e altre disposizioni in materia di tutela della maternità e per il sostegno della natalità.
8 dicembre 2007: presentato alla Camera dei deputati.
In corso di esame in Commissione.

Atto Camera n. 3097 - onorevole Stefania Prestigiacomo (FI) ed altri.
Modifica dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per l'ampliamento delle agevolazioni in materia di riposi e permessi in favore dei lavoratori con figli affetti da handicap grave.
28 settembre 2007: presentato alla Camera dei deputati.
In corso di esame in Commissione.

Atto Senato n. 1761 - senatrice Silvana Pisa (SDSE) ed altri.
Estensione al personale militare delle norme a sostegno della maternità e della paternità previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
1o agosto 2007: presentato al Senato della Repubblica.
In corso di esame in Commissione.

Atto Camera n. 2988 - onorevole Federica Rossi Gasparrini (Pop-Udeur).
Modifica all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per il sostegno della maternità delle donne casalinghe o disoccupate.
31 luglio 2007: presentato alla Camera dei deputati.
10 settembre 2007: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

Atto Camera n. 2672 - onorevole Alberto Burgio (RC-Sin. Eur.) ed altri.
Modifica all'articolo 20 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela dei diritti delle lavoratrici madri in caso di parto prematuro con ricovero del neonato.
17 maggio 2007: presentato alla Camera dei deputati.
18 giugno 2007: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

Atto Senato n. 1400 - senatore Amedeo Ciccanti (UDC).
Modifica all' articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di handicap in condizioni di gravità.
14 marzo 2007: presentato al Senato della Repubblica.
17 aprile 2007: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

 

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Atto Camera n. 2339 - onorevole Massimo Donadi (IdV) ed altri.
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e altre disposizioni a sostegno della maternità, istituzione dell'indennità di genitore ed elevazione dell'età pensionabile delle donne.
7 marzo 2007: presentato alla Camera dei deputati.
14 maggio 2007: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

Atto Camera n. 2236 - onorevole Katia Bellillo (Com. it.) ed altri.
Modifica all' articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di trattamento economico e normativo dei permessi biennali straordinari riconosciuti ai lavoratori con figli affetti da grave disabilità.
8 febbraio 2007: presentato alla Camera dei deputati.
26 febbraio 2007: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

Atto Camera n. 2208 - onorevole Antonio Satta (Pop-Udeur) ed altri.
Modifica all' articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il collocamento anticipato in quiescenza delle lavoratrici e dei lavoratori con figli affetti da handicap grave.
1o febbraio 2007: presentato alla Camera dei deputati.
In corso di esame in Commissione.

Atto Senato n. 1154 - senatrice Emanuela Baio (Ulivo) ed altri.
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell'istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri, gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap.
10 novembre 2006: presentato al Senato della Repubblica.
12 dicembre 2006: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

Atto Camera n. 1103 - onorevole Cesare Campa (FI).
Introduzione dell'articolo 42-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi parentali in presenza di figli affetti da patologie di particolare gravità.
13 giugno 2006: presentato alla Camera dei deputati.
17 luglio 2006: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

Atto Senato n. 474 - senatore Luigi Ramponi (AN) ed altri.
Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi per assistenza a congiunti portatori di handicap.
19 maggio 2006: presentato al Senato della Repubblica.
27 giugno 2006: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

Atto Camera n. 606 - onorevole Francesco Paolo Lucchese (UDC (CCD-CDU)) ed altri.
Modifiche all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di riposi e permessi per i familiari di soggetti con handicap grave.
10 maggio 2006: presentato alla Camera dei deputati.
15 giugno 2006: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

 

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Atto Senato n. 221 - senatrice Maria Burani Procaccini (FI).
Modifica all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di concessione dell'indennità di maternità alle braccianti agricole.
4 maggio 2006: presentato al Senato.
8 giugno 2006: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

Atto Camera n. 70 - onorevole Luca Volontè (UDC (CCD-CDU)) ed altri.
Modifica all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di concessione dell'indennità di maternità alle braccianti agricole.
28 aprile 2006: presentato alla Camera dei deputati.
6 giugno 2006: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

Atto Camera n. 114 - onorevole Elena Emma Cordoni (Ulivo) ed altri.
Modifica all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di riposi e permessi dei genitori adottivi e affidatari.
28 aprile 2006: presentato alla Camera dei deputati.
19 settembre 2006: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

Atto Camera n. 72 - onorevole Luca Volontè (UDC (CCD-CDU)) ed altri.
Disposizioni concernenti l'applicazione nelle piccole imprese e nelle cooperative sociali del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
28 aprile 2006: presentato alla Camera dei deputati.
27 giugno 2006: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

Atto Camera n. 71 - onorevole Luca Volontè (UDC (CCD-CDU)) ed altri.
Modifica all' articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di handicap in condizioni di gravità.
28 aprile 2006: presentato alla Camera dei deputati.
In corso di esame in Commissione.

        Con riferimento all'articolo 3, recante la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.
        Con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, in materia di incentivazione e sostegno economico alle famiglie si segnalano le seguenti iniziative legislative parlamentari:

Atto Camera n. 2874 (Sanza), Legge quadro sulla famiglia (assegnato il 27 luglio 2007, non ancora iniziato l'esame); Atto Senato n. 1633 (Pisanu), Disposizioni in materia di libertà economica della famiglia (all'esame della XI Commissione); Atto Senato n. 1515 (Bobba), Norme per la promozione del welfare familiare e generazionale (all'esame della XI Commissione); Atto Senato n. 1309 (Baldassarri),

 

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Provvedimenti a sostegno della famiglia (all'esame della VI Commissione); Atto Senato n. 1306 (Burani Procaccini), Legge quadro sulla famiglia (all'esame dell'XI Commissione); Atto Camera n. 747 (Napoli), Legge quadro sulla famiglia (assegnato il 27 luglio 2006, non ancora iniziato l'esame).

        Con riferimento all'articolo 5, recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.
        Con riferimento all'articolo 6, recante l'istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme, non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.
        Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa, si segnala la seguente proposta di legge all'esame del Parlamento:

Atto Camera n. 2462 - onorevole Federica Rossi Gasparrini (Pop-Udeur) ed altri.
Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.
28 marzo 2007: presentata alla Camera dei deputati.
2 maggio 2007: assegnata (non ancora iniziato l'esame).

        Con riferimento all'articolo 8, recante ulteriori norme in materia di politiche sociali, non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

        Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti, destinatario diretto dell'intervento è il Governo, delegato ad adottare uno o più decreti legislativi. Destinatari indiretti sono tutti i soggetti non autosufficienti. Destinatari sono anche i servizi socio-assistenziali territoriali.
        Con riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, destinatario diretto dell'intervento è il Governo, delegato ad adottare uno o più decreti legislativi. Destinatari indiretti sono tutti i soggetti privati, i lavoratori, i datori di lavoro, gli enti previdenziali.
        Con riferimento all'articolo 3, recante la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, destinatari diretti sono i datori di lavoro privati, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere. Destinatari indiretti sono i lavoratori e le lavoratrici alle dipendenze dei soggetti privati o pubblici che presentano i progetti che verranno finanziati.
        Con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, destinatari diretti sono le famiglie con almeno tre figli minori. Destinatari indiretti sono le imprese e le aziende erogatrici di beni e servizi.
        Con riferimento all'articolo 5, recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, destinatario diretto è il Ministero della solidarietà sociale, che deve provvedere all'istituzione dell'Osservatorio. Destinatari indiretti sono le persone con disabilità.
        Con riferimento all'articolo 6, recante l'istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme, destinatari diretti sono le regioni, le province autonome e i comuni di cui al comma 3. Destinatari indiretti sono le persone che versano in stato di grave emarginazione e le persone senza fissa dimora.
        Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa, destinatari diretti sono le amministrazioni che ne dovranno disciplinare il funzionamento. Destinatari indiretti sono i cittadini in difficoltà temporanea nel pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto della prima casa.
        Con riferimento all'articolo 8, recante ulteriori norme in materia di politiche sociali, destinatari diretti sono le amministrazioni coinvolte. Destinatario indiretto è la collettività.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti,

 

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l'obiettivo è garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone non autosufficienti.
        Con riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, l'obiettivo è adeguare e riordinare la materia.
        Con riferimento all'articolo 3, recante la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, l'obiettivo è sostenere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro.
        Con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, l'obiettivo è sostenere e incentivare le famiglie con figli minori.
        Con riferimento all'articolo 5, recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, l'obiettivo è promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità.
        Con riferimento all'articolo 6, recante l'istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme, l'obiettivo è favorire il rilancio e la promozione di iniziative di contrasto alle più gravi forme di disagio sociale.
        Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa, l'obiettivo è sostenere i cittadini in difficoltà temporanea nel pagamento delle rate di acquisto della prima casa.
        Con riferimento all'articolo 8, recante ulteriori norme in materia di politiche sociali, in particolare, l'obiettivo è migliorare la qualità della spesa pubblica.

C) Impatto diretto e indiretto sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

        Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti, le disposizioni dei decreti legislativi attuativi stabiliranno, tra gli altri, punti unici di accesso volti a garantire l'accoglienza e l'informazione sulle opportunità e sulle tipologie di assistenza disponibili.
        Con riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, le modifiche normative che si introdurranno con i decreti delegati comporteranno specifiche attività da parte dei datori di lavoro pubblici e privati e degli enti previdenziali.
        Con riferimento all'articolo 3, recante la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, la norma, considerando che i progetti mirano ad una migliore organizzazione del lavoro in presenza di iniziative volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, può avere un impatto positivo sulla organizzazione del personale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere se e nella misura in cui tali soggetti presentano progetti di conciliazione che verranno finanziati.
        Con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, nessun impatto.
        Con riferimento all'articolo 5, recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, si

 

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prevede l'istituzione dell'organismo presso il Ministero della solidarietà sociale.
        Con riferimento all'articolo 6, recante l'istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme, si destinano le risorse alle regioni, alle province autonome e ai comuni di cui al comma 3.
        Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa, nessun impatto.
        Con riferimento all'articolo 8, recante ulteriori norme in materia di politiche sociali, si prevede di ottenere una migliore qualità della spesa sociale.

D) Impatto sui destinatari indiretti, stima degli effetti immediati e differiti della nuova normativa sulle varie categorie di soggetti interessati.

        Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti, a seguito dell'esercizio della delega si definirà il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti.
        Con riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, a seguito delle nuove disposizioni sarà migliorata l'attività di sostegno e tutela della maternità e della paternità.
        Con riferimento all'articolo 3, recante la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, i lavoratori e le lavoratrici che vogliano conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, saranno incentivati a farlo, in quanto non saranno né emarginati nel contesto lavorativo nel quale decidono di rimanere - utilizzando ad esempio misure di flessibilità dell'articolazione della prestazione lavorativa - né discriminati in fase di reinserimento al lavoro, una volta soddisfatta l'esigenza di conciliazione.
        Con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, nelle famiglie potrà aumentare la propensione al consumo e nelle imprese «virtuose» la produzione e l'occupazione dovute all'aumento della domanda.
        Con riferimento all'articolo 5, recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, saranno meglio promossi i diritti delle persone con disabilità.
        Con riferimento all'articolo 6, recante l'istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme, si contrasterà con più efficacia il fenomeno del disagio sociale.
        Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa, si combatterà la difficoltà temporanea nel pagamento delle rate di acquisto per la prima casa.
        Con riferimento all'articolo 8, recante ulteriori norme in materia di politiche sociali, si migliorerà la qualità della spesa sociale.

E) Aree di criticità.

        Non si evidenziano aree di criticità con riferimento ad alcun articolo.

 

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F) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

        Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti, l'opzione regolatoria alternativa sarebbe la predisposizione di un disegno di legge articolato con disposizioni che introducano la nuova disciplina dell'attività in oggetto. Si è ritenuto preferibile procedere con una delega in considerazione del numero delle disposizioni da modificare e della delicatezza della materia.
        Con riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, l'opzione regolatoria alternativa sarebbe la predisposizione di un disegno di legge articolato con disposizioni che introducano la nuova disciplina dell'attività in oggetto. Si è ritenuto preferibile procedere con una delega in considerazione del numero delle disposizioni da modificare e della delicatezza della materia.
        Con riferimento all'articolo 3, recante la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, l'individuazione dell'istituto con norma primaria appare l'unica opzione regolatoria possibile.
        Con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, l'individuazione dell'istituto con norma primaria appare l'unica opzione regolatoria possibile.
        Con riferimento all'articolo 5, recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, l'individuazione dell'istituto con norma primaria appare l'unica opzione regolatoria possibile.
        Con riferimento all'articolo 6, recante l'istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme, l'individuazione dell'istituto con norma primaria appare l'unica opzione regolatoria possibile.
        Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa, l'individuazione dell'istituto con norma primaria appare l'unica opzione regolatoria possibile.
        Con riferimento all'articolo 8, recante ulteriori norme in materia di politiche sociali, l'individuazione dell'istituto con norma primaria appare l'unica opzione regolatoria possibile.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo in materia di protezione sociale e cura delle persone non autosufficienti).

      1. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone non autosufficienti, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che definiscano un sistema di protezione sociale e cura per le persone non autosufficienti sulla base dei princìpi generali di universalità nell'accesso alle prestazioni, di integrazione delle politiche sociali e sanitarie, di presa in carico attraverso una progettualità personalizzata e partecipata, di sostegno alla scelta della persona non autosufficiente di rimanere nel proprio domicilio, nonché di coinvolgimento delle comunità locali e della società civile nella definizione, attuazione e valutazione degli interventi. I decreti legislativi assicurano che le finalità della presente legge siano conseguite in armonia con i princìpi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e alla legge 8 novembre 2000, n. 328.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definizione dei criteri e delle modalità di accertamento e di valutazione della condizione di non autosufficienza attraverso:

              1) la definizione della condizione di non autosufficienza con riferimento alla perdita permanente, totale o parziale, delle abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, da qualsiasi causa determinata, con conseguente incapacità

 

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di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone;

              2) l'articolazione della condizione di non autosufficienza in diversi livelli di gravità in rapporto all'entità e alla tipologia degli atti essenziali della vita quotidiana che la persona non è in grado di compiere, con particolare riguardo alla limitazione dell'autonomia cognitiva e della mobilità e alla complessità, intensità e durata delle prestazioni di aiuto personale, di tutela e di cura necessarie a compensare la mancanza di autonomia e a promuovere e sostenere la piena espressione delle capacità della persona non autosufficiente;

              3) l'accertamento della condizione di non autosufficienza attraverso strumenti di valutazione multidimensionale delle condizioni funzionali della persona, uniformi su tutto il territorio nazionale, rispondenti alle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e ispirati ai princìpi generali della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), tenuto conto della facilità di gestione e delle modalità di accertamento già sperimentate nei diversi ambiti regionali. L'accertamento è effettuato da unità di valutazione multidisciplinari in cui è assicurata la partecipazione, tra gli altri, del medico di medicina generale della persona non autosufficiente, di personale sanitario dell'area infermieristica e riabilitativa e delle figure professionali socio-assistenziali dei comuni. Agli adempimenti derivanti dall'attuazione del presente numero le amministrazioni competenti provvedono avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie nella disponibilità delle medesime amministrazioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

          b) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, alle persone non autosufficienti,

 

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con l'obiettivo di favorire la loro permanenza nel proprio domicilio o all'interno del proprio nucleo familiare, mediante:

              1) la previsione o il rafforzamento di punti unici di accesso che garantiscano l'accoglienza e l'informazione sulle opportunità e sulle tipologie di assistenza disponibili, anche in funzione della prevenzione dell'aggravamento della condizione di non autosufficienza, e che agevolino e semplifichino l'accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, incluso il percorso di ricovero o dimissione dall'ospedale ovvero da strutture residenziali, anche qualora il ricovero si renda necessario per ragioni di temporaneo sollievo dei familiari o dei conviventi;

              2) la definizione delle modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso la formulazione di un piano personalizzato di assistenza che individui le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sanitarie a cui la persona ha diritto in base ai bisogni accertati, assicurando la partecipazione dell'assistito e dei suoi familiari o conviventi alla definizione del piano, nonché dei soggetti del Terzo settore coinvolti nell'attuazione del piano, e favorendo il mantenimento e il recupero di condizioni di autonomia anche attraverso l'uso di ausili e di nuove tecnologie;

              3) la previsione che per le persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il piano personalizzato di cui al numero 2) della presente lettera sia predisposto, in conformità all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di realizzare la loro piena integrazione nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, e la previsione che per le persone anziane non autosufficienti il piano sia volto, in conformità all'articolo 15 della citata legge n. 328 del 2000, a sostenere e a favorire la loro autonomia e la loro permanenza nell'ambiente familiare;

 

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              4) la previsione, previa ricognizione delle risorse destinate a tali fini dalle regioni, dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale per quanto riguarda le componenti sociale e socio-sanitaria della spesa, in via aggiuntiva rispetto alle risorse di cui alla lettera c), numero 4), che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'atto, trascorsi i quali il decreto è emanato anche in assenza del parere, nonché sentiti le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei pensionati maggiormente rappresentative e il Forum del Terzo settore, siano contestualmente determinate:

                  4.1) le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire la loro autonomia e la loro permanenza nel proprio domicilio, con particolare riguardo all'assistenza tutelare, all'aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all'aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volte a favorire stili di vita attivi, nonché le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera;

                  4.2) le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base all'intensità, complessità e durata dell'assistenza;

                  4.3) i costi posti a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli relativi

 

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alla componente sociale posti a carico del comune, con l'eventuale compartecipazione dell'assistito ai sensi della lettera d), per ciascuna tipologia di prestazione, ad esclusione di quelle ad elevata integrazione sanitaria, comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria e interamente a carico del Servizio sanitario nazionale;

              5) la definizione di standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, in relazione alla complessità, intensità e durata dell'assistenza, al livello di non autosufficienza accertato ai sensi della lettera a) e alle caratteristiche del nucleo familiare o di convivenza dell'assistito, nonché di standard quantitativi dell'offerta di servizi in relazione alle caratteristiche della popolazione e del territorio;

              6) il recepimento e l'integrazione degli standard di cui al numero 5) nei criteri di autorizzazione e di accreditamento dei servizi e delle strutture concernenti il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti, nonché nella definizione dei profili professionali delle figure professionali sociali ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

              7) l'individuazione di idonee modalità di compensazione tra regioni e autonomie locali dei costi sostenuti per l'assistenza semi-residenziale e residenziale nell'ipotesi di beneficiari non residenti nel territorio di erogazione della prestazione, nonché per l'assistenza domiciliare, semi-residenziale e residenziale nel caso di cambio di residenza anagrafica;

          c) definizione delle modalità di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze (FNA) di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti della cornice finanziaria

 

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indicata dalla lettera b), numero 4), del presente comma, attraverso:

              1) la predisposizione di un piano biennale per gli anni 2008 e 2009 per la protezione sociale delle persone non autosufficienti, che individui una progressione graduale, nel raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, con riferimento ai livelli di cui alla lettera b), numeri 1), 2), 4) e 4.1), da garantire su tutto il territorio nazionale nei limiti delle risorse complessivamente ed effettivamente disponibili. Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'atto, trascorsi i quali il decreto è emanato anche in assenza del parere, nonché sentiti le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei pensionati maggiormente rappresentative e il Forum del Terzo settore;

              2) la previsione, limitatamente alla fase di graduale raggiungimento dei livelli essenziali, di criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria definite dal piano personalizzato di cui alla lettera b), numero 2), tenuto conto della gravità della condizione di non autosufficienza, del tipo di patologia o disabilità e delle condizioni economiche definite ai sensi della lettera d);

              3) la previsione, limitatamente alla fase di graduale raggiungimento dei livelli essenziali e per le sole prestazioni residenziali non rivolte a persone in condizione di non autosufficienza particolarmente grave, da definire con le modalità di cui alla lettera a), che nella determinazione dei criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni, di cui alla lettera

 

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d), possano rilevare le condizioni economiche del coniuge e dei soli parenti in linea retta di primo grado, entro limiti definiti rispetto al loro reddito, ai loro carichi familiari e alla quota di compartecipazione richiesta;

              4) la previsione che il FNA sia ripartito, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sulla base di indicatori che tengano conto della distribuzione regionale delle persone in condizione di non autosufficienza accertata ai sensi della lettera a), integrati da indicatori demografici e socio-economici su base territoriale, con l'individuazione delle risorse necessarie a finanziare il sistema informativo di cui alla lettera e), numero 1);

              5) l'individuazione, limitatamente alla fase di graduale raggiungimento dei livelli essenziali, di quote destinate a garantire un'offerta di servizi uniforme su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle diverse situazioni regionali e di quote destinate al raggiungimento di obiettivi specifici da parte di ciascuna regione e provincia autonoma nell'ambito dei livelli essenziali di cui alla lettera b);

              6) la previsione che il piano biennale sia definito in coerenza con misure volte a favorire l'assunzione da parte delle persone non autosufficienti o dei loro familiari di addetti all'assistenza personale o familiare stabilite nell'ambito delle politiche coordinate dalla cabina di regia nazionale di cui all'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

              7) la previsione che le risorse del FNA siano finalizzate alla copertura dei costi della componente sociale delle prestazioni a favore delle persone non autosufficienti e siano aggiuntive rispetto alle risorse finalizzate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, incluse le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria, nonché alle risorse iscritte nei bilanci di competenza dell'esercizio finanziario 2007 già destinate da parte

 

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delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da parte delle autonomie locali. In particolare, sono fatti salvi i trattamenti di maggior favore eventualmente già riconosciuti da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da parte delle autonomie locali;

              8) la promozione di forme di accompagnamento, supporto e partenariato, in relazione alle specifiche situazioni regionali, finalizzate al raggiungimento di una maggiore uniformità nel sistema di protezione sociale e cura per le persone non autosufficienti;

              9) il recupero delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che, in base alle risultanze del monitoraggio effettuato ai sensi della lettera e), risultino non utilizzate; il recupero è disposto anche quando sia accertata una riduzione dell'ammontare di risorse proprie regionali e delle province autonome destinate ai servizi per la non autosufficienza;

          d) definizione dei princìpi e delle modalità sulla cui base può essere richiesta agli assistiti la compartecipazione al costo delle prestazioni per la componente sociale ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b), numero 4), in coerenza con la cornice finanziaria ivi prevista, mediante:

              1) l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

              2) con riferimento alla componente sociale delle prestazioni per le persone non autosufficienti, la revisione delle modalità di calcolo dell'ISEE relativamente alle componenti economiche con evidenziazione della situazione economica della sola persona assistita;

              3) la previsione di una soglia di ISEE al di sotto della quale non può essere richiesta alcuna compartecipazione al costo delle prestazioni e di una soglia al di

 

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sotto della quale la compartecipazione non può essere pari all'intero costo della prestazione, fatte salve le soglie più elevate definite a livello regionale e locale;

              4) l'individuazione di modalità con cui, nei casi di valori dell'ISEE inferiori alle soglie di cui al numero 3), possano rilevare nella compartecipazione al costo della componente sociale delle prestazioni anche le condizioni economiche delle persone beneficiarie di donazione da parte della persona assistita nei cinque anni antecedenti l'accertamento della condizione di non autosufficienza, entro limiti definiti rispetto al valore della donazione stessa;

              5) la previsione che l'articolo 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, sia modificato in coerenza con i criteri di identificazione delle persone tenute a partecipare, direttamente o indirettamente, al costo della componente sociale delle prestazioni ai sensi della lettera c), numero 3), e della presente lettera, numeri 2), 3) e 4), del presente comma;

              6) il rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE anche attraverso le misure di cui alla lettera e);

          e) definizione di un sistema di monitoraggio e di valutazione degli interventi sociali e socio-sanitari in favore delle persone non autosufficienti attraverso:

              1) la predisposizione di un sistema informativo sugli interventi di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti (SINA), che rilevi le persone prese in carico dal sistema, nonché l'offerta e i costi dei servizi, inclusi i punti unici di accesso di cui alla lettera b), numero 1), del presente comma, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza adottate ai sensi dell'articolo 71, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con riferimento agli interventi

 

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previsti nel piano biennale di cui alla lettera c), numero 1), del presente comma;

              2) le modalità di integrazione tra il SINA e il sistema informativo dell'ISEE di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

              3) le modalità di integrazione del SINA con il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con il Nuovo sistema informativo sanitario, nell'ambito del quadro tecnico-normativo del sistema pubblico di connettività previsto dagli articoli 72 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

              4) la previsione che gli esiti del processo di monitoraggio e di valutazione degli interventi collegato al piano biennale, sulla base delle risultanze del SINA, siano illustrati mediante la presentazione di una relazione al Parlamento alla fine del biennio;

              5) l'individuazione di modalità di valutazione della progettazione e dell'attuazione dei servizi previsti dalla presente legge a livello nazionale e regionale, con articolazione a livello locale, anche con riferimento all'efficacia degli standard di cui alla lettera b), numero 5), delle cui conclusioni dia conto la relazione di cui al numero 4) della presente lettera;

              6) la previsione che ad ogni articolazione territoriale corrispondano idonei strumenti volti ad assicurare la partecipazione attiva nella valutazione degli interventi da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni di tutela dei cittadini non autosufficienti, in armonia con i princìpi di partecipazione stabiliti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.

      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta dei Ministri della solidarietà sociale e della salute, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei pensionati

 

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maggiormente rappresentative e il Forum del Terzo settore. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione, e alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere.
      4. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dai commi 2 e 3.

Art. 2.
(Delega al Governo per l'adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

      1. Al fine di completare il sistema di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per l'adeguamento del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, tenendo conto delle esigenze organizzative e del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riordino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della disciplina dei congedi previsti dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, per tutti i lavoratori autonomi e subordinati,

 

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nonché per i soggetti ad essi equiparati;

          b) piena attuazione dei princìpi di eguaglianza di genere e di pari opportunità tra uomini e donne nella materia dei congedi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso meccanismi di rimodulazione o di alternanza tra lavoratrice e lavoratore;

          c) introduzione di meccanismi di flessibilità che consentano di usufruire dei congedi previsti dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, nei periodi di effettiva necessità personale o familiare, ferma restando la durata massima dei medesimi congedi;

          d) introduzione della fruizione oraria del congedo parentale nel limite massimo della metà dell'orario giornaliero, con esclusione della cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con altri permessi o riposi previsti dalla legge;

          e) facoltà per le lavoratrici madri, nel caso di decesso del bambino all'atto della nascita o durante il periodo di astensione obbligatoria, di riprendere anticipatamente l'attività lavorativa, previa presentazione di idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla loro salute;

          f) previsione della possibilità di partecipazione delle lavoratrici a concorsi pubblici, a procedure selettive interne, anche finalizzate alla progressione in carriera, a corsi di formazione professionale, nonché a corsi di riqualificazione per la progressione in carriera, comunque denominati, nel periodo del congedo di maternità, previa presentazione di idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla loro salute;

          g) previsione che il divieto di licenziamento previsto dal comma 9 dell'articolo 54 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applichi, oltre che nel caso di adozione e di affidamento, anche nel caso di affidamento

 

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preadottivo, e che abbia durata pari al periodo complessivamente previsto per i genitori biologici;

          h) previsione che la lavoratrice o il lavoratore, per la cura di ciascun figlio minore di età, anche nel caso di adozione o affidamento di minori, abbia diritto, alternandosi con l'altro genitore, su istanza e con preavviso di almeno tre mesi al datore di lavoro, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, verificando con il datore di lavoro le modalità di articolazione della prestazione, per un periodo della durata massima di dodici mesi, al termine del quale è prevista l'automatica trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;

          i) previsione che al rapporto di lavoro a tempo parziale di cui alla lettera h) del presente comma non si applichino le norme in materia di lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni.

      2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali maggiormente rappresentative, ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il loro parere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso il termine previsto dal periodo precedente, il decreto è emanato anche in mancanza dei suddetti pareri.
      3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere emanate, nel

 

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rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, ulteriori disposizioni integrative e correttive.

Art. 3.
(Conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro).

      1. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - (Misure per conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro). - 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota, individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, riservati almeno nella misura del 50 per cento a soggetti che impiegano fino a cinquanta lavoratrici o lavoratori, in favore di datori di lavoro privati iscritti in pubblici registri o albi professionali, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità di cui al presente comma e in particolare:

          a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali lavoro a tempo parziale, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità nei turni, orario concentrato, e in particolare progetti che prevedano di applicare, contestualmente, sistemi innovativi per la valutazione della produttività;

          b) programmi e azioni volti a favorire il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

 

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          c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, che insistono sullo stesso territorio e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle città e dei piani triennali per l'applicazione delle buone pratiche in materia di pari opportunità.

      2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 possono essere lavoratrici o lavoratori con figli minori, con priorità qualora si tratti di disabili ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero aventi a carico persone disabili o non autosufficienti ovvero soggetti affetti da documentata infermità grave.
      3. Le risorse di cui al comma 1 sono inoltre impiegate per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, laddove esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori limitino, in tutto o in parte, la prosecuzione dell'attività lavorativa, di avvalersi della collaborazione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.
      4. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste di contributi presentate da soggetti pubblici sono soddisfatte fino a concorrenza della somma

 

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che residua una volta esaurite le richieste di contributi presentate da soggetti privati.
      5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere in parte destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione e di monitoraggio delle azioni da effettuare anche attraverso reti territoriali».

      2. I commi 1254, 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

Art. 4.
(Carta della famiglia).

      1. È istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti sul territorio italiano, con almeno tre figli minori.
      2. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento dei soli costi di emissione, con i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. La carta dà diritto a sconti sull'acquisito di beni e di servizi ovvero a riduzioni tariffarie, concordati con i soggetti pubblici o privati che intendono aderire all'iniziativa. I soggetti convenzionati aderenti che concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone e aggiorna sul proprio sito internet istituzionale l'elenco dei soggetti convenzionati. Le attività di promozione e di diffusione dell'iniziativa poste in essere da parte del medesimo Dipartimento per le politiche della famiglia rientrano tra quelle previste, per il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19,

 

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comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 5.
(Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).

      1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei princìpi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nonché dei princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato «Osservatorio».
      2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della solidarietà sociale. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
      3. Il Ministro della solidarietà sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentati le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative

 

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del Terzo settore operanti nel campo della disabilità. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità, designati dal Ministro della solidarietà sociale in numero non superiore a cinque.
      4. L'Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro della solidarietà sociale, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
      5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

          a) predisporre un programma d'azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;

          b) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;

          c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

          d) promuovere l'attuazione della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione;

          e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire a individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la pro

 

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mozione dei diritti delle persone con disabilità.

      6. Al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      8. All'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «entro il 15 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni due anni, entro il 15 aprile».

Art. 6.
(Istituzione del Fondo per la lotta contro le povertà estreme).

      1. Per favorire il rilancio e la promozione di iniziative di contrasto alle più gravi forme di disagio sociale, di assistenza e presa in carico delle persone che versano in stato di grave emarginazione e delle persone senza fissa dimora, anche allo scopo di prevenire e di rimuovere le cause di caduta nei circuiti dell'illegalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale un fondo, denominato Fondo per la lotta contro le povertà estreme, finalizzato all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riferimento alle persone che vivono in condizione di povertà estrema.
      2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni e le province autonome

 

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di Trento e di Bolzano. Una quota delle risorse del Fondo, definita ai sensi del comma 6, è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari.
      4. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato in particolare alla realizzazione sul territorio di azioni e di progetti di carattere sperimentale e innovativo, fondati su un approccio multidimensionale, sulla costruzione di reti di partenariato tra soggetti pubblici e del privato sociale e finalizzati principalmente alla prima accoglienza, al ripristino di condizioni primarie di dignità della persona, all'accompagnamento e al reinserimento sociale. Nei comuni di cui al comma 3 il Fondo è destinato anche alla realizzazione di interventi per la lotta contro il degrado delle periferie e dei quartieri sensibili.
      5. Al fine di favorire il monitoraggio, la diffusione delle conoscenze, lo scambio delle buone prassi e la qualità degli interventi, il Ministero della solidarietà sociale costituisce un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità del presente articolo. Il servizio opera in raccordo con il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
      6. Al Fondo di cui al comma 1 è assegnata per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 la somma di 10 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro riservati ai comuni individuati dal comma 3 e 500.000 euro destinati al finanziamento del servizio di cui al comma 5.
      7. Previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, è erogata ai comuni di cui al comma 3 un'anticipazione nella misura del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per gli stessi
 

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comuni per l'anno in corso ai sensi del comma 6. Con lo stesso decreto sono disposte le occorrenti variazioni di bilancio. L'anticipazione è assegnata a ciascun comune sulla base della quota ad esso attribuita nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli stessi comuni.

Art. 7.
(Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui destinati all'acquisto della prima casa).

      1. Al fine di sostenere i cittadini in difficoltà temporanea nel pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto della prima casa, è istituito il Fondo di solidarietà per i mutui destinati all'acquisto della prima casa. Il funzionamento del Fondo è disciplinato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Art. 8.
(Ulteriori norme in materia di politiche sociali).

      1. Al comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «è determinata» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1,».
      2. Al fine di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, annualmente, con decreto del Ministro

 

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dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un'anticipazione sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi. Con lo stesso decreto sono disposte le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. L'anticipazione di cui al comma 2 è assegnata a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso attribuita nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli enti cui si applica la medesima anticipazione.
      4. Al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 21, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
      5. Alla nota 3 dell'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: «nonché a non vedenti» sono inserite le seguenti: «e a sordi».
      6. Per il potenziamento delle attività di indagine, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche in ambito sociale, è attribuito all'Istituto italiano di medicina sociale, di cui alla legge 10 febbraio 1961, n. 66, un finanziamento di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6, 7 e 8, pari a euro 17 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e a euro 2 milioni annui a decorrere

 

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dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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