|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 1249-ter-1639-1819-1901-2033-2066-ter-2101-ter-2169-ter-2781-A |
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 1249-ter e abbinate, recante «Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale»,
ritenuto che le disposizioni dallo stesso recate siano riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale
esprime
La Commissione Affari sociali,
esaminato, per le parti competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 1249-ter Bianchi e abbinate, recante «Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale»;
considerato che il provvedimento reca disposizioni necessarie a garantire una tutela efficace delle persone sottoposte a reiterate persecuzioni e molestie, nonché a colmare una lacuna dell'ordinamento giuridico in ordine alle discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere;
esprime
con le seguenti osservazioni:
all'articolo 3, comma 5, capoverso «Art. 282-ter», valuti la Commissione di merito l'opportunità di potenziare la partecipazione e il coinvolgimento dei servizi socio-assistenziali e sanitari, in particolare nelle situazioni che presentano aspetti di rilevante gravità anche a causa di possibili disturbi comportamentali di tipo psicopatologico;
valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, nell'ambito delle funzioni attribuite al questore ai sensi dell'articolo 2, quella relativa alla verifica dell'eventuale possesso di armi e munizioni.
1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente minaccia o molesta taluno suscitando in lui una sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria o di una persona ad esso legata da relazione affettiva ovvero arrecando un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini di vita è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona che sia stata legata da stabile relazione affettiva.
La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.
Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».
2. All'articolo 577 del codice penale, primo comma, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:
«4-bis) dall'autore degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e in conseguenza dei medesimi».
1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona che si ritiene offesa da condotta che le appare integrare il suddetto reato può presentare al questore la richiesta di provvedimento di avviso orale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
2. Il questore, assunte se necessario le opportune informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, avvisa oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, ammonendolo ai sensi dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, redigendo processo verbale. Al richiedente è rilasciata copia del processo verbale.
3. Se risulta che la persona avvisata ai sensi dei commi 1 e 2 commette successivamente, nei confronti del soggetto istante, uno o più atti indicati nel primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale, si procede d'ufficio in ordine a tale reato.
1. All'articolo 266, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».
2. Dopo l'articolo 282-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di man
3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».
4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
b) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
c) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
d) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti:
Pag. 10
5. All'articolo 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
b) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».
6. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
«a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6 mila euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;
a-bis) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6 mila euro chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati su opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
2) alla lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sulle opinioni politiche,
b) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dalle opinioni politiche, dalle condizioni personali o sociali ovvero dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».
4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-bis del codice penale,».
|