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PDL 3325-A

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3325-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

dal ministro dell'interno
(AMATO)

e dal ministro della giustizia
(MASTELLA)

di concerto con il ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249, recante misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza

Presentato il 2 gennaio 2008

(Relatore: ZACCARIA)


NOTA:  La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 24 gennaio 2008, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3325 e rilevato che:

                  reca un contenuto omogeneo, volto a disciplinare determinate fattispecie di espulsione amministrativa o di allontanamento dal territorio nazionale, rispettivamente, dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, nonché dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari;

                  presenta disposizioni che, con formulazione diversa e con talune innovazioni, appaiono riprendere il contenuto di norme già presenti nel decreto-legge n. 181 del 2007 ed in particolare delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 (cui appaiono corrispondere le disposizioni del presente decreto di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, ed all'articolo 5, comma 1) nonché all'articolo 1, commi 2 e 4 (corrispondenti a quanto disposto dal presente decreto all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, commi 1, 3 e 4, ed all'articolo 7, comma 5); peraltro sono presenti anche disposizioni pressoché identiche a norme inserite durante l'esame presso il Senato nel testo di detto decreto (a titolo esemplificativo vedi l'articolo 1-ter, introdotto dal Senato, corrispondente all'articolo 2 del decreto in esame); la circostanza sopra descritta - sul presupposto che «il divieto di reiterare l'intero testo o singole disposizioni di decreti legge non convertiti costituisce un limite di contenuto dei provvedimenti d'urgenza» (esplicitamente richiamato nella lettera del Presidente della Camera al Presidente del Comitato per la legislazione del 20 febbraio 1998) - assume rilievo ai fini della valutazione della Commissione di merito circa l'eventuale sussistenza di nuovi e autonomi motivi di necessità e urgenza per quelle disposizioni che riprendano il contenuto di norme presenti nel testo originario del decreto-legge n. 181 del 2007, motivi che ne possano dunque giustificare la reiterazione stessa, in ossequio a quanto affermato nella sentenza n. 360 del 1996 della Corte costituzionale (secondo cui i decreti-legge «che abbiano perso efficacia a seguito della mancata conversione» non potranno essere riprodotti - neanche parzialmente - in successivi decreti-legge, salvo che questi siano caratterizzati da «contenuti normativi sostanzialmente diversi» o si fondino su «presupposti giustificativi nuovi di natura straordinaria», peraltro non riconducibili «al solo fatto del ritardo conseguente dalla mancata conversione del precedente decreto»);

 

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                  interviene sulla previgente disciplina mediante la novellazione espressa ovvero l'implicita modifica (agli articoli da 3 a 7) delle relative disposizioni ed, in particolare, del decreto legislativo n. 30 del 2007, emanato in attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; al riguardo si segnala che è tuttora aperta, fino al 10 ottobre 2008, la delega per l'adozione di interventi integrativi e correttivi al citato decreto legislativo n. 30, e che nella riunione del 28 dicembre 2007 del Consiglio dei ministri, contestualmente al presente decreto-legge, risulta approvato anche uno schema di decreto legislativo di modifica del medesimo decreto legislativo n. 30;

                  è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                  è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

              sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

                  sia considerata, alla luce della verifica della sussistenza o meno di «autonomi (e, pur sempre, straordinari) motivi di necessità ed urgenza» che ne fondano la riproposizione in un nuovo decreto-legge, la soppressione delle disposizioni meramente riproduttive di norme già contenute nel precedente decreto-legge n. 181 del 2007, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali, ed in particolare di quelle di cui agli articoli 4, commi 2 e 4, all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, commi 1, 3 e 4, ed all'articolo 7, comma 5.

          Il Comitato osserva altresì quanto segue:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                  dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le disposizioni contenute negli articoli da 3 a 7 del decreto-legge in termini di novella al decreto legislativo n. 30 del 2007.

          Il Comitato raccomanda infine:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                  abbia cura il Governo di utilizzare in modo coordinato, ove possibile, gli strumenti normativi a sua disposizione nella disciplina della materia oggetto del presente provvedimento, con particolare riguardo all'esercizio della potestà legislativa delegata di tipo integrativo e correttivo afferente il decreto legislativo n. 30 del 2007».

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La Commissione Giustizia,

              esaminato il disegno di legge in oggetto;

              osservato che il decreto legge ha per oggetto la materia dell'espulsione di stranieri e dell'allontanamento di cittadini dell'Unione europea per motivi di prevenzione del terrorismo (articoli 1 e 3) e per motivi imperativi di pubblica sicurezza (articolo 4), la cui disciplina risponde a diverse esigenze, che si basano su differenti motivi di gravità e urgenza di natura temporanea,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre un limite temporale alla vigenza delle disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto-legge e di prevedere, all'articolo 1 del decreto-legge, la modifica, anziché l'abrogazione, del comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, con la previsione di un termine.


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

              esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge n. 3325, recante Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamento per terrorismo e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

              manifestata preoccupazione per le conseguenze che la decretazione d'urgenza ha comportato sul piano delle relazioni internazionali dell'Italia;

              sottolineato che il diritto di libera circolazione costituisce uno dei principi-cardine del processo di integrazione europea;

              rammentato lo spirito di apertura del nostro Paese nel rispetto dell'ordinamento europeo ed internazionale e l'impegno dell'Italia per l'attuazione di politiche tese all'integrazione sociale e professionale dei cittadini immigrati in Italia, nonché volte a favorire migliori condizioni abitative;

 

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              rilevate con soddisfazione le modifiche apportate dal disegno di legge in esame al decreto legge n. 144 del 2005, il cosiddetto «decreto Pisanu», recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, al fine di assicurare che il procedimento di adozione di provvedimenti di espulsione e di allontanamento si svolga nel pieno rispetto di un quadro di diritti e di garanzie fondamentali per i destinatari di tali misure;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo sia per quanto concerne i periodi di trattenimento nei CPTA di cittadini extracomunitari nei casi di espulsioni per motivi di terrorismo, sia riguardo alla quantificazione degli oneri relativi alla predisposizione dei documenti di sintesi del provvedimento di allontanamento, nonché alla disponibilità, nell'ambito dello stanziamento iscritto nel capitolo 2536 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di risorse adeguate a sostenere gli eventuali oneri derivanti dagli articoli da 3 a 5;

            rilevata l'opportunità di riformulare la clausola di copertura di cui al comma 1 dell'articolo 8, in modo tale che risulti inequivoco il riferimento al Fondo speciale di parte corrente;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole da: «nell'unità previsionale di base» fino a: «per l'anno 2008,» con le seguenti: «nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,».

 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge n. 3325 Governo recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249, recante misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza»,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 4 comma 4, una disposizione al fine di prevedere che il Ministro dell'interno, tenuto conto della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dallo Stato italiano con la legge 27 maggio 1991, n. 176, al momento dell'allontanamento del minore concordi con il Paese destinatario del decreto di allontanamento un progetto individualizzato nei confronti del minore medesimo, in grado di intervenire socialmente sulle cause di disagio o di emarginazione che caratterizzano il suo stato anche familiare.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

              esaminato il disegno di legge n. 3325 di conversione in legge del DL 249/2007, recante misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti osservazioni:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di formulare il comma 1 dell'articolo 3 nel senso di evidenziare che il provvedimento di allontanamento del familiare del cittadino dell'Unione europea non può essere inteso in termini di responsabilità oggettiva del familiare stesso, ma deve essere giustificato da esigenze di prevenzione del

 

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terrorismo, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, ed è sottoposto al rispetto dei princìpi, ai criteri ed alle garanzie in materia di limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza fissati dalla direttiva 2004/38/CE, ora recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

              valuti la Commissione di merito l'esigenza di formulare il comma 2 dell'articolo 3 nel senso di uniformarlo maggiormente al disposto dell'articolo 30, par. 1, della direttiva 2008/34/CE, prevedendo espressamente che il provvedimento di allontanamento sia adottato secondo modalità che consentano all'interessato di comprenderne effettivamente il contenuto e le conseguenze;

              valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di precisare, secondo quanto indicato nella premessa n. 31 della direttiva 2004/38/CE, che le misure di espulsione e di allontanamento previste dagli articoli 3 e 4 debbano comunque rispettare il principio di non discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, da ultimo proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 13 dicembre 2007.

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249, recante misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249, recante misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Art. 1.
Art. 1.
      1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249, recante misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.       1. Il decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249, recante misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
        2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1o novembre 2007, n. 181.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       3. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1, al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

            «a-bis) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

        "4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione di cui al comma 1 l'autorità giudiziaria, su istanza dell'interessato, sospende l'esecuzione del provvedimento soltanto in presenza di circostanziati e documentati motivi attinenti alla sussistenza di una delle condizioni che giustificano l'applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero l'attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251"».

        All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

        All'articolo 3:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Al cittadino dell'Unione europea o ai suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, per i quali sussistono le circostanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 4 e 5»;

            il comma 2 è soppresso;

            il comma 3 è soppresso.

        All'articolo 4:

            al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «non può essere motivato» sono inserite le seguenti: «da ragioni di ordine economico, né»;

            al comma 2, le parole: «alla dignità umana o» sono soppresse e le parole: «permanenza sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «permanenza nel territorio nazionale»;

            il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, ovvero dal Ministro dell'interno per

 

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i motivi di cui all'articolo 3 o qualora il destinatario abbia soggiornato nel territorio nazionale nei dieci anni precedenti o sia minorenne. Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso nel territorio nazionale, che non può essere superiore a dieci anni nei casi di cui all'articolo 3 e a cinque anni negli altri casi. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati e redatti in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

            il comma 5 è sostituito dal seguente:

        «5. Il destinatario del provvedimento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietare il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale».

        L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

        «Art. 5. - (Sanzioni per la violazione del divieto di reingresso conseguente all'allontanamento). - 1. Il destinatario del provvedimento di allontanamento, che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino ad un anno, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, o fino a due anni, nell'ipotesi di cui all'articolo 3. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.
        2. Il termine per il divieto di reingresso decorre dalla data della pronuncia della sentenza.
        3. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura di allontanamento disposta ai sensi del comma 1, secondo periodo.
        4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 il soggetto è comunque allontanato dal territorio nazionale con provvedimento ad esecuzione immediata».

 

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        All'articolo 6:

            al comma 1, le parole: «di cui agli articoli 3 e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;

            il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta».

        All'articolo 7:

            al comma 1, le parole: «per il Lazio» sono sostituite dalle seguenti: «del Lazio»;

            al comma 2, primo periodo, le parole: «per motivi imperativi di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 4» e dopo le parole: «al tribunale» è inserita la seguente: «ordinario»;

            al comma 5, primo periodo, le parole: «è consentito» sono sostituite dalle seguenti: «sono consentiti».

        All'articolo 8:

            al comma 1, le parole: «nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008»;

            è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

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Decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2008.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale, con particolare riguardo a quelli di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge, introducendo disposizioni finalizzate sia ad assicurare l'effettività delle espulsioni ivi previste, nel rispetto delle garanzie costituzionali, sia a disciplinare, con i medesimi obiettivi di effettività e di rafforzamento delle garanzie, l'allontanamento dei cittadini comunitari per motivi di prevenzione del terrorismo;

        Ritenuta, altresì, la necessità e l'urgenza di disciplinare parimenti l'immediata esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini dell'Unione europea adottati per motivi imperativi di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alla specifica individuazione dei motivi che ne legittimano l'adozione, considerando che il recente ampliamento dello spazio di applicazione degli accordi di Schengen rafforza l'esigenza di una immediata risposta operativa nei casi di particolare gravità;

        Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di realizzare un quadro normativo volto a dare completa e puntuale applicazione ai meccanismi di tutela per le limitazioni alla libertà personale conseguenti all'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento, così da assicurare un più intenso e complessivo sistema di garanzie giurisdizionali, con la specifica individuazione del giudice competente, fin dalla fase di immediata applicazione dei provvedimenti;

        Tenuto conto che le disposizioni del presente provvedimento innovano sostanzialmente quelle del decreto-legge 1o novembre 2007, n. 181, e sono fondate su autonomi presupposti di necessità e urgenza;


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        Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Misure in tema di espulsione dal territorio nazionale per motivi di prevenzione del terrorismo).
Articolo 1.
(Misure in tema di espulsione dal territorio nazionale per motivi di prevenzione del terrorismo).

        1. All'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

            a) identica;

        «2. Nei casi di cui al comma 1, il decreto di espulsione è immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. L'esecuzione del provvedimento è disposta dal questore ed è sottoposta alla convalida da parte del tribunale in composizione monocratica secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

        2-bis. Se il destinatario del provvedimento è sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del decreto legislativo n. 286 del 1998»;
 

            a-bis) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

        «4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione di cui al comma 1 l'autorità giudiziaria, su istanza dell'interessato, sospende l'esecuzione del provvedimento soltanto in presenza di circostanziati e documentati motivi attinenti alla sussistenza di una delle condizioni che giustificano l'applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero l'attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251»;

            b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

            b) identica;


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Articolo 2.
(Autorità giudiziaria competente in tema di espulsione di stranieri e di allontanamento di cittadini dell'Unione europea).
Articolo 2.
(Autorità giudiziaria competente in tema di espulsione di stranieri e di allontanamento di cittadini dell'Unione europea).

        1. Agli articoli 13, 13-bis e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», le parole: «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tribunale ordinario in composizione monocratica».

        1. Agli articoli 13, 13-bis e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», le parole: «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tribunale ordinario in composizione monocratica».

Articolo 3.
(Allontanamento dei cittadini dell'Unione europea per motivi di prevenzione del terrorismo).
Articolo 3.
(Allontanamento dei cittadini dell'Unione europea per motivi di prevenzione del terrorismo).

        1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, il Ministro dell'interno può disporre, con atto motivato, l'allontanamento del cittadino dell'Unione europea o dei suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, nelle circostanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Il provvedimento è adottato nel rispetto del principio di proporzionalità e non può essere motivato da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato. L'esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.

        1. Al cittadino dell'Unione europea o ai suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, per i quali sussistono le circostanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 4 e 5.

        2. Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnolo o tedesco, secondo la preferenza indicata dall'interessato. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.         2. Soppresso.
        3. Il destinatario del provvedimento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietare il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il         3. Soppresso.

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provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.
Articolo 4.
(Allontanamento immediato dei cittadini dell'Unione europea per motivi imperativi di pubblica sicurezza).
Articolo 4.
(Allontanamento immediato dei cittadini dell'Unione europea per motivi imperativi di pubblica sicurezza).

        1. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi imperativi di pubblica sicurezza nei confronti del cittadino dell'Unione europea o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, è adottato nel rispetto del principio di proporzionalità e non può essere motivato da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.

        1. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi imperativi di pubblica sicurezza nei confronti del cittadino dell'Unione europea o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, è adottato nel rispetto del principio di proporzionalità e non può essere motivato da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.

        2. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare, sia essa cittadino dell'Unione europea o familiare di cittadino dell'Unione europea che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza.         2. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare, sia essa cittadino dell'Unione europea o familiare di cittadino dell'Unione europea che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza nel territorio nazionale è incompatibile con la civile e sicura convivenza.
        3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione disposte da autorità straniere o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.         3. Identico.
        4. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, ovvero dal Ministro dell'interno qualora il destinatario abbia soggiornato nel territorio nazionale nei dieci anni precedenti o sia minorenne. Per le modalità di adozione del provvedimento e di comunicazione al destinatario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, ma il divieto di reingresso non può avere durata superiore ai cinque anni.         4. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, ovvero dal Ministro dell'interno per i motivi di cui all'articolo 3 o qualora il destinatario abbia soggiornato nel territorio nazionale nei dieci anni precedenti o sia minorenne. Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso nel territorio nazionale, che non può essere superiore a dieci anni nei casi di cui all'articolo 3 e a cinque anni

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  negli altri casi. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati e redatti in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
        5. Per la revoca del divieto di reingresso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3.         5. Il destinatario del provvedimento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietare il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.
Articolo 5.
(Sanzioni per la violazione del divieto di reingresso conseguente all'allontanamento).
Articolo 5.
(Sanzioni per la violazione del divieto di reingresso conseguente all'allontanamento).

        1. Il destinatario del provvedimento di allontanamento, adottato per motivi imperativi di pubblica sicurezza, che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino a tre anni ed è nuovamente allontanato con esecuzione immediata, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

        1. Il destinatario del provvedimento di allontanamento, che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino ad un anno, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, o fino a due anni, nell'ipotesi di cui all'articolo 3. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.

          2. Il termine per il divieto di reingresso decorre dalla data della pronuncia della sentenza.
          3. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura di allontanamento disposta ai sensi del comma 1, secondo periodo.
          4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 il soggetto è comunque allontanato dal territorio nazionale con provvedimento ad esecuzione immediata.
        2. Si applica la pena della reclusione fino a quattro anni, se il fatto avviene in violazione del provvedimento di allontanamento emesso a norma dell'articolo 3.         (Si veda il comma 1, primo periodo).

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Articolo 6.
(Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento).
Articolo 6.
(Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento).

        1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

        1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 4 del presente decreto sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

        2. Nei casi di cui al comma 1, il questore può disporre il trattenimento in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea.         2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta.
        3. Non si dà luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.         3. Identico.
        4. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, si può procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.         4. Identico.
        5. In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, può essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali è necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore.         5. Identico.
Articolo 7.
(Tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti di allontanamento).
Articolo 7.
(Tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti di allontanamento).

        1. Avverso i provvedimenti di allontanamento adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 3, può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.

        1. Avverso i provvedimenti di allontanamento adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 3, può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

        2. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza può essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità, al tribunale in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.         2. Avverso i provvedimenti di allontanamento di cui all'articolo 4 può essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità, al tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

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        3. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all'autorità consolare presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.         3. Identico.
        4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento; la presentazione dell'istanza non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.         4. Identico.
        5. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana su documentata richiesta dell'interessato.         5. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana su documentata richiesta dell'interessato.
Articolo 8.
(Disposizione finanziaria).
Articolo 8.
(Disposizione finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 30.000 annui a decorrere dal 2008, e dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2, valutati in euro 120.000 per l'anno 2008, euro 108.000 per l'anno 2009 ed euro 96.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 30.000 annui a decorrere dal 2008, e dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2, valutati in euro 120.000 per l'anno 2008, euro 108.000 per l'anno 2009 ed euro 96.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

        2. Il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai

        2. Identico.

sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
          2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Articolo 9.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

      

        Dato a Roma, addì 29 dicembre 2007.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Amato, Ministro dell'interno.
Mastella, Ministro della giustizia.
D'Alema, Ministro degli affari esteri.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.



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