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PDL 3345

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3345



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BALDUCCI, BURTONE, MELLANO, SERVODIO, VILLARI, ZANELLA

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di disposizioni penali a protezione del diritto d'autore

Presentata il 22 gennaio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge vuole correggere, con alcuni ritocchi mirati, le disposizioni penali contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633, al fine di circoscrivere la portata applicativa delle ipotesi ivi contemplate ai fatti realmente offensivi degli interessi tutelati. Va subito rilevato che la condivisione delle opere multimediali tra gli utenti, se realizzata al di fuori di un'attività lucrativa connessa alla vendita o alla diffusione delle opere medesime, rappresenta un momento di libera espressione dell'individuo e anche un fatto culturale che l'ordinamento non può ovviamente perseguire.
      Per questo è necessario intervenire sulle disposizioni penali in vigore al fine di porre al riparo gli utenti da incriminazioni facili o indiscriminate.
      Il testo tiene conto della proposta modificata di direttiva (cosiddetta IPRED2) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in modo da tenere fuori dalla portata delle fattispecie penali, ad esempio, il semplice utente di internet che scarica file per uso personale.
      In particolare, il riferimento va agli emendamenti proposti dal relatore Nicola Zingaretti: «Gli Stati membri provvedono a che l'uso equo di un'opera protetta, inclusa la riproduzione in copie o su supporto audio o con qualsiasi altro mezzo, a fini di critica, recensione, informazione, insegnamento (compresa la produzione di copie multiple per l'uso in classe), studio o ricerca, non sia qualificato come reato» (emendamento 16 riferito all'articolo 3, comma 1-ter - nuovo). Di estremo rilievo è la specificazione riguardante la «violazione commessa su scala commerciale», cioè alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale effettuata per ottenere vantaggi commerciali, con esclusione degli atti realizzati dagli
 

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utenti privati per finalità personali e non lucrative, nonché quella relativa alla «violazione intenzionale di un diritto di proprietà intellettuale», ossia a una violazione deliberata e consapevole di detto diritto, effettuata al fine di trarne un profitto economico su scala commerciale (emendamento 13 riferito all'articolo 2).
      Di tali precise indicazioni a livello comunitario non può, per ovvie ragioni, non tenersi conto.
      La prima modifica recata dalla presente proposta di legge riguarda il primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ed è diretta a sopprimere le parole: «a qualsiasi scopo e», trattandosi di espressione eccessivamente ampia. Subito dopo le parole: «in qualsiasi forma» sono, invece, inserite le parole: «e a fini di lucro», in modo da chiarire che le condotte elencate nelle successive lettere da a) a f) sono rilevanti penalmente solo ove sia accertato il dolo specifico.
      Per quanto riguarda l'articolo 171-ter della citata legge n. 633 del 1941, si introduce un nuovo comma con il quale si trasformano le ipotesi di reato contemplate nello stesso articolo 171-ter in illeciti penali perseguibili a querela della persona offesa. In questo caso, la previsione della querela risponde non solo a esigenze deflattive, ma attribuisce più correttamente ai legittimi titolari del bene protetto la scelta di richiedere o meno l'attivazione del procedimento penale.
      Si interviene anche sul comma 4 del citato articolo 171-ter, con una modifica volta a limitare il raggio d'applicazione delle pene accessorie nei soli confronti di coloro che abbiano commesso il fatto nell'ambito di attività produttive o commerciali. Oltretutto, nel caso della pubblicazione della sentenza penale di condanna, occorre constatare come essa riguardi, in molti casi, cittadini extracomunitari privi di reddito, nei confronti dei quali non è sempre praticabile il recupero delle spese per la pubblicazione (con conseguente inutile aggravio per il bilancio della giustizia italiana).
      È poi introdotta una norma interpretativa nell'articolo 173 della legge n. 633 del 1941, in modo da chiarire che il fine di lucro o di profitto di tutti i reati previsti nella sezione II del capo III del titolo III della legge n. 633 del 1941 presuppone la finalità di ricavare «un diretto profitto economico derivante dalla vendita in qualsiasi forma, o di ottenere un corrispettivo economico diretto, per effetto dell'accesso a contenuti o a seguito dell'abusiva distribuzione di materiali protetti». Tale disposizione si rende necessaria per superare i problemi interpretativi legati alla delimitazione del significato delle finalità di lucro e di profitto nelle diverse fattispecie di reato.
      Un ultimo intervento concerne l'illecito amministrativo di cui all'articolo 174-bis della legge n. 633 del 1941, che attualmente è destinato ad applicarsi congiuntamente alle sanzioni penali, quando un fatto già costituisca reato. Si propone perciò di sostituire l'inciso: «Ferme le sanzioni penali applicabili,» con le parole: «Ove il fatto non costituisca reato e nel caso di illecita concorrenza posta in essere per effetto dell'accesso a contenuti o a seguito dell'abusiva distribuzione di materiali protetti ai sensi della presente legge,».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633).

      1. All'articolo 171, primo comma, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «a qualsiasi scopo e» sono soppresse e dopo le parole: «in qualsiasi forma» sono inserite le seguenti: «e a fini di lucro».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633).

      1. All'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Si procede a querela della persona offesa»;

          b) al comma 4, alinea, dopo le parole: «nel comma 1» sono inserite le seguenti: «, se accertati nell'ambito di attività produttive o commerciali,».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 173 della legge 22 aprile 1941, n. 633).

      1. All'articolo 173 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Ai fini dell'applicazione delle norme di cui alla presente sezione, i fini di lucro o di profitto sussistono quando il fatto è commesso con l'intenzione di ricavare un

 

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diretto profitto economico derivante dalla vendita in qualsiasi forma, o di ottenere un corrispettivo economico diretto, per effetto dell'accesso a contenuti o a seguito dell'abusiva distribuzione di materiali protetti ai sensi della presente legge».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633).

      1. All'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «Ferme le sanzioni penali applicabili,» sono sostituite dalle seguenti: «Ove il fatto non costituisca reato e nel caso di illecita concorrenza posta in essere per effetto dell'accesso a contenuti o a seguito dell'abusiva distribuzione di materiali protetti ai sensi della presente legge,».


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