Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3347

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3347


 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MURA

Modifica dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rimborsi per i permessi retribuiti spettanti ai componenti dei consigli e delle giunte degli enti locali, e disposizioni per la verifica dei relativi oneri

Presentata il 23 gennaio 2008

      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La riduzione dei costi della politica costituisce una priorità assoluta che la classe politica non può eludere ulteriormente se vuole arrestare la crisi di credibilità e di fiducia che la separa sempre più dalla pubblica opinione.
      In alcuni casi sprechi e privilegi sono la conseguenza di norme e di regolamenti appositamente creati per produrre tali effetti. In altri casi, invece, essi derivano da un'interpretazione forzata delle norme e da un utilizzo delle stesse che produce atti che, se comunque sono al limite della legalità, sono certamente criticabili da un punto di vista morale.
      Questo è il caso degli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Infatti, tale normativa stabilisce che chi si trova a ricoprire una serie di cariche elettive negli enti locali ha diritto di assentarsi dal posto di lavoro per svolgere la propria attività politica e che tali assenze debbano essere retribuite dal datore di lavoro, il quale ha poi diritto ad essere rimborsato dall'ente nel quale esercita il suo mandato politico.
      Tale normativa rischia di dare vita a comportamenti eticamente riprovevoli, ma che, soprattutto, si traducono in un notevole aggravio di costi sostenuti dai cittadini contribuenti, come da ultimo ha dimostrato il caso di alcuni consiglieri della provincia di Roma.
      La presente proposta di legge ha come finalità quelle di prevenire e di impedire lo spreco
 

Pag. 2

di denaro pubblico: a tale fine, oltre a utilizzare come tetto per i rimborsi per i permessi retribuiti spettanti ai componenti dei consigli e delle giunte degli enti locali i relativi contratti nazionali di categoria, si considera truffa ai danni dello Stato e si puniscono coloro che risultino aver alterato i propri emolumenti al solo scopo di ottenere maggiori rimborsi dall'ente locale nel quale ricoprono la propria carica elettiva.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge sostituisce l'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, considerando come limite della retribuzione lorda oraria e giornaliera quella stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore di riferimento.
      Si stabilisce inoltre che gli oneri assicurativi e previdenziali restano a carico del datore di lavoro.
      Il comma 2 del novellato articolo 80 stabilisce che ogni abuso alle norme del comma 1 costituisce truffa ai danni dello Stato, prevedendo l'applicazione delle relative pene previste dal codice penale.
      L'articolo 2 della presente proposta di legge stabilisce che il Ministero dell'interno provvede a verificare se negli ultimi cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge si sono determinati abusi nella corresponsione dei rimborsi per permessi retribuiti erogati agli aventi diritto, e, qualora tali abusi siano stati commessi, darne comunicazione alla Corte dei conti e all'autorità giudiziaria.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di oneri per permessi retribuiti).

      1. L'articolo 80 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 80. - (Oneri per permessi retribuiti). - 1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto a titolo di retribuzione, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore nel limite della retribuzione lorda oraria e giornaliera stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore di riferimento. Restano a carico del datore di lavoro gli oneri assicurativi e previdenziali. Il rimborso è effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
      2. Ogni violazione alle disposizioni di cui al comma 1 costituisce truffa ai danni dello Stato, ai sensi dell'articolo 640 del codice penale, e comporta l'applicazione delle relative pene».

Art. 2.
(Azione di verifica).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero

 

Pag. 4

dell'interno avvia una verifica sull'andamento nell'ultimo quinquennio degli oneri per rimborsi per permessi retribuiti erogati ai componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, al fine di verificare eventuali anomalie e abusi, di cui è data tempestiva comunicazione alla Corte dei conti e all'autorità giudiziaria.
Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su