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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3378-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3378 e rilevato che:
esso reca un contenuto omogeneo, volto unicamente a disciplinare l'istituto della reggenza di incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari nell'ipotesi in cui siano decorsi i termini massimi di esercizio delle relative funzioni fissati dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 111 del 2007, senza che si sia proceduto alla nomina di un nuovo titolare;
reca una deroga espressa, per un termine di sei mesi, alle disposizioni in materia di supplenza degli organi giudiziari previste agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario (di cui al regio decreto n. 12 del 1941);
estende alla magistratura ordinaria una analoga previsione già disposta, con esclusivo riguardo alla magistratura militare, dall'articolo 2, comma 610, della legge finanziaria per il 2008;
è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame appaiono riconducibili nell'ambito della materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
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