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PDL 2313

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2313



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LEONE, GIANFRANCO CONTE

Modifica all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356. Confisca dei valori di cui il condannato per il reato di abuso di ufficio non possa giustificare la provenienza

Presentata il 1o marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha previsto all'articolo 1, comma 220, che modifica l'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il sequestro e la confisca obbligatori dei beni per i reati contro la pubblica amministrazione ovvero una particolare forma di confisca dei valori ingiustificati di cui al citato articolo 12-sexies. È, però, significativo evidenziare che tale norma, nel comprendere i delitti contro la pubblica amministrazione alla cui condanna o patteggiamento consegue la confisca obbligatoria, non prevede, nel suo testo vigente, il riferimento all'abuso di ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale, mentre nel testo della legge finanziaria 2007 approvato in prima lettura alla Camera dei deputati il riferimento al reato di abuso di ufficio era presente. Questo perché, nel maxiemendamento su cui, al Senato della Repubblica, è stata posta la questione di fiducia sulla legge finanziaria 2007, il riferimento all'articolo 323 del codice penale è improvvisamente scomparso senza motivazione alcuna. Forse c'era qualcuno da tutelare e da proteggere da possibili confische.
      Data la gravità del reato di abuso di ufficio e il suo elevato disvalore sociale, è necessario prevedere la particolare ipotesi della confisca obbligatoria dei valori di cui
 

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il condannato per reato di abuso di ufficio non possa giustificare la provenienza. La mancata introduzione di tale ipotesi nel citato articolo 12-sexies è senza dubbio una grave omissione del legislatore, che va corretta alla luce di fatti moralmente disdicevoli e sanzionati dal codice penale con pene anche gravi per rispettare il principio di legalità, ma anche il principio costituzionale dell'imparzialità dell'amministrazione. Oggi, infatti, molte volte ci troviamo di fronte a gravi forme di malcostume che determinano allarme nella collettività e, allo stesso tempo, necessitano di una reazione pronta ed efficace dello Stato. Quindi, per tutelare il principio di legalità nella pubblica amministrazione, per ridare credibilità al nostro apparato amministrativo e affinché i funzionari e gli amministratori pubblici svolgano il loro ruolo nel migliore dei modi e in ossequio al principio richiamato di imparzialità dell'agire pubblico e dei doveri propri del pubblico funzionario e dell'amministrazione pubblica, presentiamo oggi questa proposta di legge, anche al fine di richiamare l'attenzione su un reato grave che offende la credibilità e il prestigio della pubblica amministrazione centrale, regionale e locale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «322-bis,» è inserita la seguente: «323,»;

          b) al comma 2-bis, dopo la parola: «322-bis» è inserita la seguente: «, 323».


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