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PDL 3431

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3431



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal ministro dell'interno
(AMATO)

di concerto con il ministro per i rapporti con il parlamento
e le riforme istituzionali
(CHITI)

con il ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

con il ministro della giustizia
(SCOTTI)

con il ministro della difesa
(PARISI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008

Presentato il 16 febbraio 2008
 

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Onorevoli Deputati! - Il presente provvedimento d'urgenza è volto a superare gli inconvenienti emersi in occasione delle precedenti consultazioni politiche del 2006 e a disciplinare lo svolgimento contestuale delle elezioni politiche con il turno annuale ordinario delle elezioni amministrative del 2008.
      In particolare, vengono introdotte misure per migliorare la funzionalità del procedimento elettorale, anche per ciò che concerne il procedimento di scrutinio del voto degli italiani residenti all'estero, nonché per garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per missioni internazionali.
      Vengono inoltre disciplinate le modalità di accesso presso gli uffici elettorali di sezione da parte di osservatori elettorali dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
      L'articolo 1 reca modifiche alle disposizioni concernenti l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero al fine di eliminare le anomalie contenute nella legge 27 dicembre 2001, n. 459, sia in relazione al corretto esercizio del diritto di voto, sia in relazione alle operazioni di scrutinio.
      In particolare, è modificata la composizione dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero elevando il numero dei magistrati da tre a sei.
      È introdotta una specifica modalità di spedizione del plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e le relative buste a mezzo di posta raccomandata o con altro mezzo di pari affidabilità da parte degli uffici elettorali.
      Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori anziché per ogni cinquemila elettori come attualmente previsto.
      Si interviene, altresì, sulla composizione dell'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio, introducendo specificamente la figura del segretario, in aggiunta ai quattro scrutatori e al presidente originariamente previsti. Il presidente ha la possibilità di scegliere il segretario di seggio tra gli elettori in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, al fine di assicurare un più qualificato supporto per lo svolgimento delle operazioni di spoglio e di scrutinio.
      Inoltre, viene eliminata sul retro delle scheda la dicitura «firma dello scrutatore».
      L'articolo 2 regolamenta l'esercizio del diritto di voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali.
      Tale possibilità viene concessa:

          a) al personale appartenente ai reparti organici ovvero facenti parte di equipaggio di navi delle Forze armate e delle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

          b) ai dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a sei mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, ai loro familiari conviventi;

          c) ai professori universitari, ordinari e associati, ai ricercatori e ai professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi.

 

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      Gli elettori di cui alla lettera a), appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se già effettivi sul territorio nazionale a grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera a), compresi gli appartenenti alle Forze di polizia, nonché quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione della Camera dei deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma.
      L'articolo in esame, al comma 3, prevede che i soggetti testé indicati sotto le lettere a) e b) possano partecipare al voto per corrispondenza, presentando domanda al comando o all'amministrazione di appartenenza entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, indicando il proprio nome e cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo della propria dimora all'estero e, ove possibile, i relativi recapiti telefonici e informatici. Inoltre, per i familiari conviventi è prevista una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare del dipendente. Il comando o l'amministrazione di appartenenza, entro il trentesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei richiedenti mediante elenchi distinti per comune di residenza.
      Il comma 4 prevede che, per quanto riguarda i soggetti testé menzionati sotto la lettera c), essi potranno direttamente far pervenire le loro domande all'ufficio consolare specificando gli elementi sopra elencati.
      Gli uffici consolari, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data delle votazioni in Italia, trasmettono, secondo quanto disposto dal comma 5, a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l'elenco dei nomi di coloro che hanno fatto pervenire la domanda per l'ammissione al voto per corrispondenza all'estero. Entro le successive ventiquattro ore i comuni, con le stesse modalità, inviano all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficio elettorale con la quale si accoglie la domanda, accertata la mancanza di cause ostative. Inoltre, gli elenchi elettorali sono trasmessi alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero, in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione, ad iscrivere apposita annotazione sulle medesime liste.
      Il successivo comma 6 prevede, per i soggetti dianzi indicati sotto le lettere a), b) e c), la possibilità di revocare la domanda di voto per corrispondenza mediante un'espressa dichiarazione, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare.
      Il Ministero dell'interno, entro il ventiseiesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, consegna, come stabilisce il comma 8, al Ministero degli affari esteri le liste di candidati e i modelli delle schede elettorali relativi alla circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati e alla circoscrizione per l'elezione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma.
      Il comma 11 prevede, inoltre, che le schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero ammessi al voto per corrispondenza siano scrutinate negli uffici elettorali di sezione individuati, entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, dalla commissione elettorale circondariale dei comuni interessati, venendo peraltro istituiti, nei comuni medesimi, seggi speciali fino ad un massimo di tre.
      Altre disposizioni attinenti ad aspetti meramente procedurali delle operazioni elettorali sono contenute nei commi 7, 9, 10 e da 12 a 16.

 

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      Infine, il comma 17 prevede che i comandanti dei reparti militari e di polizia, impegnati nello svolgimento di missioni internazionali, e i titolari degli uffici diplomatici e consolari o loro delegati adottino ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto
      L'articolo 3 ammette la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, degli osservatori elettorali internazionali in conformità agli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
      Gli osservatori sono accreditati dal Ministero degli affari esteri, che ne trasmette al Ministero dell'interno, almeno venti giorni prima della data delle elezioni, l'elenco nominativo.
      Tale elenco viene successivamente inviato ai prefetti di ciascuna provincia e ai sindaci.
      È preclusa agli osservatori internazionali qualsiasi interferenza nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.
      L'articolo 4 stabilisce, esclusivamente per le elezioni politiche del 2008, che nessuna sottoscrizione venga richiesta per le liste presentate da partiti o gruppi politici presenti in una delle Camere o al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale previsione di deroga alla disciplina vigente è motivata dal contestuale svolgimento delle elezioni politiche e delle elezioni amministrative, dall'avvenuto scioglimento anticipato delle Camere e dal conseguente incremento di adempimenti connessi ai procedimenti elettorali che i partiti politici o gruppi politici sono chiamati ad espletare.
      L'articolo 5, comma 1, prevede lo svolgimento contestuale delle elezioni politiche con il turno annuale ordinario delle elezioni amministrative del 2008, stabilendo che queste possano svolgersi tra il 1o aprile e il 15 giugno 2008. Inoltre, al fine di evitare che la gestione commissariale di enti locali, lo scioglimento dei cui organi avvenga in prossimità del turno elettorale, si prolunghi fino al turno elettorale ordinario del 2009, sono apportate modifiche a taluni termini del procedimento elettorale.
      In particolare, il comma 2 posticipa al 27 febbraio 2008 il termine attualmente fissato al 24 febbraio dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e stabilisce che le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia presentate al consiglio nei sette giorni successivi allo scioglimento delle Camere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, divengono efficaci e irrevocabili il 26 febbraio 2008.
      Il comma 3 precisa che le dimissioni presentate anteriormente al predetto periodo e non ancora efficaci e irrevocabili diventano efficaci e irrevocabili il 26 febbraio 2008.
      Il comma 4 prevede che i comuni sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso siano inseriti nel turno elettorale ordinario del 2008 qualora il periodo di commissariamento si concluda entro il termine antecedente a quello fissato per la votazione.
      Al fine di consentire un migliore funzionamento delle commissioni elettorali circondariali, l'articolo 6 prevede che il prefetto invii al presidente della corte di appello, per assicurare comunque il quorum funzionale alle medesime commissioni, la designazione di funzionari statali da nominare componenti aggiunti che possano partecipare ai lavori in caso di assenza o impedimento degli altri componenti titolari o supplenti.
      L'articolo 7 contiene la copertura finanziaria, provvedendosi mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».
      L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore del decreto.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        L'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente provvedimento d'urgenza ammonta complessivamente a euro 3.932.881,10 euro, pari alla somma degli importi contraddistinti dalle lettere A+B+C+D-E+F+G, secondo le valutazioni e gli importi di seguito specificati.
        Per quanto di competenza del Ministero della giustizia, la diversa composizione dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, con l'incremento del numero di magistrati da tre a sei, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), determina i seguenti oneri:

        Indennità ai componenti per ciascuna seduta: 37,19 euro

        Numero aggiuntivo di componenti: 3

        Numero delle sedute previste: 30

        A) Totale maggior onere (euro 37,19x3x30): 3.347,10 euro

        Per quanto di competenza del Ministero dell'interno, il maggior costo derivante dall'istituzione dei nuovi seggi presso la circoscrizione Estero [lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 1], e di quelli speciali istituiti nei comuni interessati presso le circoscrizioni nazionali (articolo 2, comma 11), è stato quantificato secondo gli importi di seguito riportati, tenendo presente come parametro-base il numero di circa 3 milioni di elettori residenti all'estero e che il costo, nelle elezioni politiche del 2006, per circa 670 seggi elettorali (costo unitario per seggio - 1 presidente e 4 scrutatori - 767,00 euro) ammonta a 513.890,00 euro:

        n. 630 nuovi seggi costituiti al fine di giungere ai complessivi n. 1.300 seggi elettorali [articolo 1, lettera b)] (costo unitario per seggio - 1 presidente, 4 scrutatori e 1 segretario - 912,00):
574.560,00  euro

        n. 670 nuovi segretari al costo unitario di 145,00 euro [articolo 1, lettera d)]: 97.150,00  euro

        n. 52 seggi speciali (articolo 2, comma 11) calcolati sulla base di una media di 2 seggi per le 26 circoscrizioni (costo unitario per seggio - 1 presidente e 2 scrutatori - 212,00 euro): 11.024,00  euro

        B) Totale maggior onere: 682.734,00  euro

        Per quanto di competenza del Ministero della difesa, si evidenzia che l'articolo 2 del provvedimento in questione disciplina l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali, in occasione del rinnovo della Camera dei

 

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deputati e del Senato della Repubblica, prevedendo, per gli aventi diritto, il voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale.
        Tale disciplina si discosta da quella dell'articolo 3-sexies del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22:

            in relazione alle modalità di esercizio del diritto di voto, prevedendo il voto per le circoscrizioni nazionali in luogo della circoscrizione estero;

            in relazione agli adempimenti, esclusivamente per ciò che attiene al recapito, presso gli uffici centrali circoscrizionali (individuati dalla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957), dei plichi contenenti le schede elettorali votate all'estero (comma 10).

        Considerato che il precedente decreto-legge non ha comportato oneri a carico del bilancio dello Stato, con il provvedimento in questione sono stati valutati i costi afferenti esclusivamente all'attività di trasporto sul territorio nazionale delle schede votate all'estero, al fine di recapitarle presso i competenti uffici centrali circoscrizionali, che presumibilmente possono individuarsi in 14.
        Tali oneri sono quantificati in 16.800,00 euro (C) secondo i criteri indicati nella seguente tabella:

Spese presunte per il trasporto dei plichi elettorali (contenenti le schede elettorali votate dai militari temporaneamente all'estero) da Roma a varie località capoluogo di circoscrizione (n. 14).

Le spese sono state conteggiate presumendo, per il trasporto, l'impiego di n. 14 automezzi militari, dotati ciascuno di 3 militari di equipaggio (con grado inferiore a tenente colonnello), per complessivi n. 42 militari impegnati.

    Giorni
presunti
Unità
preposte
al trasporto
Totale
parziale
in euro
Diaria di missione euro 8,18 al giorno (ridotta al 40 %) 3 42 militari   1.031,00
Spese di pernottamento euro 100,00 al giorno 2 42 militari   8.400,00
Spese di vitto euro 44,26 al giorno 2 (4 pasti complessivi) 42 militari 3.718,00
Spese di benzina per gli automezzi 1.30/litro x 10km/litro 1.500 km/media 14 automezzi   2.730,00
Spese di autostrada 66,00 euro/automezzo   14 automezzi 924,00
Totale complessivo       16.800,00 circa

        Per quanto di competenza del Ministero degli affari esteri, si rappresenta che, in relazione alla modifica della legge n. 459 del 2001, prevista dall'articolo 1 del provvedimento d'urgenza, l'unica voce che comporta maggiori oneri riguarda l'introduzione ove possibile dell'invio del plico per raccomandata. Tale maggiore onere può stimarsi

 

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nell'ordine di 4 milioni di euro (D) rispetto alla spesa di 6 milioni di euro per oneri postali preventivati in occasione delle elezioni politiche 2006. Il maggiore onere di 4 milioni di spese postali è stato calcolato sulla base di un costo unitario maggiore di 2 euro per plico rispetto ad un invio per posta ordinaria. Tale aumento si applica tuttavia ad un numero minore del totale di plichi da inviare (presumibilmente 2.800.000) perché una parte di questi viene trasmessa per corriere privato, dove non si applica la tipologia di posta raccomandata. Le modifiche di cui alla lettera b) dell'articolo 1 del presente decreto, concernente l'alleggerimento del plico elettorale, in ragione del mancato invio del testo della normativa in materia elettorale, può per altro verso determinare una diminuzione di spesa nell'ordine di 1 milione di euro (E).
      Per quanto riguarda l'articolo 2 del provvedimento, relativo al voto dei cittadini italiani temporaneamente all'estero, è preventivabile una maggiore spesa nell'ordine di 30.000,00 euro (F) - rispetto all'onere assunto in occasione delle elezioni 2006, allorché i predetti cittadini votarono per la circoscrizione Estero - conseguente alla stampa del materiale elettorale nonché per le attività di riscontro degli uffici consolari con i comuni di iscrizione elettorale. Per quanto attiene, invece, alle spese riguardanti l'invio e la ricezione dei plichi elettorali, nonché il trasporto degli stessi in Italia tramite corriere diplomatico accompagnato, si stima una maggiore spesa di 200.000,00 euro (G).

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Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 27 dicembre 2001, n. 459. Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

(omissis)

Art. 7.

        1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.

(omissis)

Art. 12.

        1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
        2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.
        3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.
        4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
        5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio

 

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domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.
        6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
        7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.
        8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

Art. 13.

        1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
        2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
        3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente e uno quelle di segretario.

 

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Art. 14.

        1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.
        2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.
        3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

            a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;

            b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;

            c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

                1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

                2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;

                3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;

                4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

            d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:

                1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

 

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                2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;

                3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.

        4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.
        5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2008 (*).

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 19, recante scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, recante convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

        Vista la normativa vigente in materia elettorale;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire lo svolgimento del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell'anno 2008 contestualmente alle elezioni politiche, nonché di garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o di missioni internazionali;

        Ritenuta, inoltre, la necessità ed urgenza di adottare misure per la funzionalità del procedimento elettorale, anche per quanto concerne il procedimento di scrutinio del voto degli elettori italiani residenti all'estero, nonché di consentire l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

        Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 15 febbraio 2008;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, degli affari esteri, della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;


(*)  Si veda altresì l'Errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008.
 

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emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero).

        1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello.» sono sostituite dalle seguenti: «composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.»;

            b) all'articolo 12, comma 3, dopo le parole: «gli uffici consolari inviano» sono inserite le seguenti: «, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità,»; al medesimo comma 3 sono soppresse le seguenti parole: «, il testo della presente legge»;

            c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori» sono sostituite dalle seguenti: «un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori»;

            d) all'articolo 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.»;

            e) all'articolo 14, comma 3, lettera d), numero 2), le parole: «appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed» sono soppresse. Conseguentemente, le tabelle B e D allegate alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono sostituite dalle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto.

Articolo 2.
(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

        1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il

 

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rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'anno 2008, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

            a) personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

            b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a sei mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

            c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi.

        2. Gli elettori di cui alla lettera a) del comma 1, appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se già effettivi sul territorio nazionale a grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera a), compresi gli appartenenti alle Forze di polizia, nonché quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione della Camera dei deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma.
        3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano apposita domanda, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo della propria dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, fanno pervenire la domanda all'Amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

 

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2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei richiedenti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo del presente comma, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive domande entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.
        4. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e la presenza, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, all'estero da almeno tre mesi.
        5. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che, ai sensi del presente articolo, hanno fatto pervenire la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero, in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalità del voto per corrispondenza, a provvedere ad apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. Gli uffici consolari iscrivono i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in un apposito elenco, distinto per circoscrizioni elettorali della Camera dei deputati.
        6. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza
 

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all'estero, possono revocarla mediante espressa dichiarazione, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.
        7. Gli elettori che hanno revocato la domanda ai sensi del comma 6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire la domanda nei termini e con le modalità previsti dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per le circoscrizioni del territorio nazionale in cui è compresa la sezione di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza che non hanno revocato la domanda nei termini e con le modalità previsti al comma 6, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 2, primo periodo, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del Comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.
        8. Il Ministero dell'interno, non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, consegna, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per le circoscrizioni di Roma, al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali relative alla circoscrizione della Camera dei deputati e alla circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali delle circoscrizioni indicate al primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copiativa, nonché una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
 

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        9. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al delegato del sindaco del comune di Roma le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 5, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.
        10. Per gli elettori che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella di Roma di cui al comma 2, primo periodo, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai delegati dei sindaci dei comuni interessati. Si intendono per comuni interessati quelli in cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale della Camera dei deputati di cui alla tabella A allegata al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Per i reparti aventi sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano i comuni interessati sono quelli di Trento e di Bolzano. Le intese di cui al presente comma sono effettuate anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera a), che votano per corrispondenza per le circoscrizioni in cui è compreso il comune di Roma, nonché agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai lori familiari conviventi, anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.
        11. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente all'estero sono scrutinate negli uffici elettorali di sezione individuati, entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, in un elenco approvato dalla Commissione elettorale circondariale dei comuni interessati, su proposta dell'ufficiale elettorale dei rispettivi comuni. Con le stesse modalità ed entro il medesimo termine, vengono istituiti fino ad un massimo di tre seggi speciali nei comuni interessati, ciascuno dei quali è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio. I plichi contenenti le schede votate, pervenuti ai delegati dei sindaci dei comuni interessati, sono dai medesimi delegati proporzionalmente distribuiti ai seggi speciali. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale congiunto da parte dei delegati e dei presidenti dei seggi speciali. Successivamente, i seggi speciali procedono al compimento delle operazioni preliminari allo
 

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scrutinio, alle quali possono assistere i rappresentanti di lista designati presso ciascuno di essi. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista è presentato con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e comunque non oltre le ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale.
        12. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i delegati dei sindaci dei comuni interessati consegnano ai presidenti dei seggi speciali gli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5, quinto periodo.
        13. A partire dalle ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, il presidente del seggio speciale procede alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio dal delegato del sindaco. Coadiuvato dal segretario, il presidente:

            a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale congiunto di consegna dei plichi;

            b) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

                1) accerta che la busta esterna contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la busta interna nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

                2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso nell'elenco consolare degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza;

                3) accerta che la busta interna, contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;

                4) annulla le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato più di una volta, o di un elettore non inserito nell'elenco consolare, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda o le schede annullate in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

                5) forma plichi sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, contenenti ciascuno centocinquanta buste interne validamente inviate dagli elettori.

        14. Delle operazioni descritte al comma 13 il presidente del seggio speciale redige apposito verbale. I plichi contenenti le buste con le schede di cui al comma 13, lettera b), numero 5), formati dal

 

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presidente del seggio speciale unitamente a verbale di accompagnamento, sono presi in consegna dal delegato del sindaco che, anche a mezzo di propri incaricati, distribuisce un plico a ciascuno degli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del primo periodo del comma 11, fino ad esaurimento dei plichi stessi.
        15. Gli uffici elettorali di sezione, individuati ai sensi del primo periodo del comma 11, procedono alle operazioni di spoglio delle schede votate dagli elettori di cui al comma 1. A tale fine:

            a) il presidente procede all'apertura del plico formato dal seggio speciale, previa verifica dell'integrità del medesimo, accertando che il numero delle buste contenute nel plico sia corrispondente a quello indicato nel verbale di accompagnamento; procede successivamente all'apertura delle singole buste, imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

            b) uno scrutatore, individuato dal presidente, appone la propria firma sul retro di ciascuna scheda e la inserisce nell'urna, una per la Camera dei deputati ed una per il Senato della Repubblica, in uso presso l'ufficio elettorale di sezione anche per contenere le schede votate presso il medesimo ufficio;

            c) procede, per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati, allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate per la medesima elezione presso l'ufficio elettorale di sezione;

            d) procede, per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati, alla verbalizzazione unica del risultato dello scrutinio delle schede votate presso il medesimo ufficio e delle schede votate all'estero.

        16. Alle operazioni di scrutinio delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza si applicano le disposizioni in vigore per lo scrutinio delle schede votate nel territorio nazionale, in quanto non diversamente disposto dal comma 15. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero e dello svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificata dall'articolo 1 del presente decreto, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
        17. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

Articolo 3.
(Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE).

        1. In occasione delle elezioni politiche nell'anno 2008, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione

 

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per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Articolo 4.
(Esonero dalle sottoscrizioni delle liste).

        1. Per le elezioni politiche nell'anno 2008, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti in una delle due Camere con almeno due componenti di essa, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.

Articolo 5.
(Turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell'anno 2008).

        1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2008, tra il 1o aprile ed il 15 giugno.
        2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, è posticipato al 27 febbraio 2008 e le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia presentate al consiglio nei sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento delle Camere diventano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008.

 

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        3. Le dimissioni presentate anteriormente al periodo indicato nel comma 2 e non ancora efficaci ed irrevocabili diventano efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008.
        4. I comuni sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1, qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il termine antecedente a quello fissato per la votazione.

Articolo 6.
(Commissioni elettorali circondariali).

        1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni elettorali circondariali, da svolgere entro tempi determinati e previsti dai procedimenti elettorali connessi alle consultazioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, il prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum funzionale alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte di appello funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza ed impedimento degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Articolo 7.
(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».

Articolo 8.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 15 febbraio 2008.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Amato, Ministro dell'interno.
Chiti, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali.
D'Alema, Ministro degli affari esteri.
Scotti, Ministro della giustizia.
Parisi, Ministro della difesa.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Scotti.    



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