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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3431 |
a) al personale appartenente ai reparti organici ovvero facenti parte di equipaggio di navi delle Forze armate e delle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;
b) ai dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a sei mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, ai loro familiari conviventi;
c) ai professori universitari, ordinari e associati, ai ricercatori e ai professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi.
Gli elettori di cui alla lettera a), appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se già effettivi sul territorio nazionale a grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera a), compresi gli appartenenti alle Forze di polizia, nonché quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione della Camera dei deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma.
L'articolo in esame, al comma 3, prevede che i soggetti testé indicati sotto le lettere a) e b) possano partecipare al voto per corrispondenza, presentando domanda al comando o all'amministrazione di appartenenza entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, indicando il proprio nome e cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo della propria dimora all'estero e, ove possibile, i relativi recapiti telefonici e informatici. Inoltre, per i familiari conviventi è prevista una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare del dipendente. Il comando o l'amministrazione di appartenenza, entro il trentesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei richiedenti mediante elenchi distinti per comune di residenza.
Il comma 4 prevede che, per quanto riguarda i soggetti testé menzionati sotto la lettera c), essi potranno direttamente far pervenire le loro domande all'ufficio consolare specificando gli elementi sopra elencati.
Gli uffici consolari, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data delle votazioni in Italia, trasmettono, secondo quanto disposto dal comma 5, a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l'elenco dei nomi di coloro che hanno fatto pervenire la domanda per l'ammissione al voto per corrispondenza all'estero. Entro le successive ventiquattro ore i comuni, con le stesse modalità, inviano all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficio elettorale con la quale si accoglie la domanda, accertata la mancanza di cause ostative. Inoltre, gli elenchi elettorali sono trasmessi alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero, in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione, ad iscrivere apposita annotazione sulle medesime liste.
Il successivo comma 6 prevede, per i soggetti dianzi indicati sotto le lettere a), b) e c), la possibilità di revocare la domanda di voto per corrispondenza mediante un'espressa dichiarazione, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare.
Il Ministero dell'interno, entro il ventiseiesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, consegna, come stabilisce il comma 8, al Ministero degli affari esteri le liste di candidati e i modelli delle schede elettorali relativi alla circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati e alla circoscrizione per l'elezione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma.
Il comma 11 prevede, inoltre, che le schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero ammessi al voto per corrispondenza siano scrutinate negli uffici elettorali di sezione individuati, entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, dalla commissione elettorale circondariale dei comuni interessati, venendo peraltro istituiti, nei comuni medesimi, seggi speciali fino ad un massimo di tre.
Altre disposizioni attinenti ad aspetti meramente procedurali delle operazioni elettorali sono contenute nei commi 7, 9, 10 e da 12 a 16.
L'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente provvedimento d'urgenza ammonta complessivamente a euro 3.932.881,10 euro, pari alla somma degli importi contraddistinti dalle lettere A+B+C+D-E+F+G, secondo le valutazioni e gli importi di seguito specificati.
Per quanto di competenza del Ministero della giustizia, la diversa composizione dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, con l'incremento del numero di magistrati da tre a sei, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), determina i seguenti oneri:
Indennità ai componenti per ciascuna seduta: 37,19 euro
Numero aggiuntivo di componenti: 3
Numero delle sedute previste: 30
A) Totale maggior onere (euro 37,19x3x30): 3.347,10 euro
Per quanto di competenza del Ministero dell'interno, il maggior costo derivante dall'istituzione dei nuovi seggi presso la circoscrizione Estero [lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 1], e di quelli speciali istituiti nei comuni interessati presso le circoscrizioni nazionali (articolo 2, comma 11), è stato quantificato secondo gli importi di seguito riportati, tenendo presente come parametro-base il numero di circa 3 milioni di elettori residenti all'estero e che il costo, nelle elezioni politiche del 2006, per circa 670 seggi elettorali (costo unitario per seggio - 1 presidente e 4 scrutatori - 767,00 euro) ammonta a 513.890,00 euro:
n. 630 nuovi seggi costituiti al fine di giungere ai complessivi n. 1.300 seggi elettorali [articolo 1, lettera b)] (costo unitario per seggio - 1 presidente, 4 scrutatori e 1 segretario - 912,00):
574.560,00 euro
n. 670 nuovi segretari al costo unitario di 145,00 euro [articolo 1, lettera d)]: 97.150,00 euro
n. 52 seggi speciali (articolo 2, comma 11) calcolati sulla base di una media di 2 seggi per le 26 circoscrizioni (costo unitario per seggio - 1 presidente e 2 scrutatori - 212,00 euro): 11.024,00 euro
B) Totale maggior onere: 682.734,00 euro
Per quanto di competenza del Ministero della difesa, si evidenzia che l'articolo 2 del provvedimento in questione disciplina l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali, in occasione del rinnovo della Camera dei
in relazione alle modalità di esercizio del diritto di voto, prevedendo il voto per le circoscrizioni nazionali in luogo della circoscrizione estero;
in relazione agli adempimenti, esclusivamente per ciò che attiene al recapito, presso gli uffici centrali circoscrizionali (individuati dalla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957), dei plichi contenenti le schede elettorali votate all'estero (comma 10).
Considerato che il precedente decreto-legge non ha comportato oneri a carico del bilancio dello Stato, con il provvedimento in questione sono stati valutati i costi afferenti esclusivamente all'attività di trasporto sul territorio nazionale delle schede votate all'estero, al fine di recapitarle presso i competenti uffici centrali circoscrizionali, che presumibilmente possono individuarsi in 14.
Tali oneri sono quantificati in 16.800,00 euro (C) secondo i criteri indicati nella seguente tabella:
Le spese sono state conteggiate presumendo, per il trasporto, l'impiego di n. 14 automezzi militari, dotati ciascuno di 3 militari di equipaggio (con grado inferiore a tenente colonnello), per complessivi n. 42 militari impegnati.
Giorni
| Unità
| Totale
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Diaria di missione | euro 8,18 al giorno (ridotta al 40 %) | 3 | 42 militari | 1.031,00 |
Spese di pernottamento | euro 100,00 al giorno | 2 | 42 militari | 8.400,00 |
Spese di vitto | euro 44,26 al giorno | 2 (4 pasti complessivi) | 42 militari | 3.718,00 |
Spese di benzina per gli automezzi | 1.30/litro x 10km/litro | 1.500 km/media | 14 automezzi | 2.730,00 |
Spese di autostrada | 66,00 euro/automezzo | 14 automezzi | 924,00 | |
Totale complessivo | 16.800,00 circa |
Per quanto di competenza del Ministero degli affari esteri, si rappresenta che, in relazione alla modifica della legge n. 459 del 2001, prevista dall'articolo 1 del provvedimento d'urgenza, l'unica voce che comporta maggiori oneri riguarda l'introduzione ove possibile dell'invio del plico per raccomandata. Tale maggiore onere può stimarsi
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Legge 27 dicembre 2001, n. 459. Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.
1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.
3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.
4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio
1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente e uno quelle di segretario.
1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.
2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.
3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:
a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;
b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;
c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;
2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;
3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;
4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;
d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:
1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;
2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;
3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.
4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.
5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.
1. È convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2008 (*).
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 19, recante scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, recante convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la normativa vigente in materia elettorale;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire lo svolgimento del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell'anno 2008 contestualmente alle elezioni politiche, nonché di garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o di missioni internazionali;
Ritenuta, inoltre, la necessità ed urgenza di adottare misure per la funzionalità del procedimento elettorale, anche per quanto concerne il procedimento di scrutinio del voto degli elettori italiani residenti all'estero, nonché di consentire l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 15 febbraio 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, degli affari esteri, della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;
1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello.» sono sostituite dalle seguenti: «composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.»;
b) all'articolo 12, comma 3, dopo le parole: «gli uffici consolari inviano» sono inserite le seguenti: «, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità,»; al medesimo comma 3 sono soppresse le seguenti parole: «, il testo della presente legge»;
c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori» sono sostituite dalle seguenti: «un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori»;
d) all'articolo 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.»;
e) all'articolo 14, comma 3, lettera d), numero 2), le parole: «appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed» sono soppresse. Conseguentemente, le tabelle B e D allegate alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono sostituite dalle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto.
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il
a) personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;
b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a sei mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi.
2. Gli elettori di cui alla lettera a) del comma 1, appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se già effettivi sul territorio nazionale a grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera a), compresi gli appartenenti alle Forze di polizia, nonché quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione della Camera dei deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano apposita domanda, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo della propria dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, fanno pervenire la domanda all'Amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale congiunto di consegna dei plichi;
b) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
1) accerta che la busta esterna contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la busta interna nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;
2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso nell'elenco consolare degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza;
3) accerta che la busta interna, contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;
4) annulla le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato più di una volta, o di un elettore non inserito nell'elenco consolare, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda o le schede annullate in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;
5) forma plichi sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, contenenti ciascuno centocinquanta buste interne validamente inviate dagli elettori.
14. Delle operazioni descritte al comma 13 il presidente del seggio speciale redige apposito verbale. I plichi contenenti le buste con le schede di cui al comma 13, lettera b), numero 5), formati dal
a) il presidente procede all'apertura del plico formato dal seggio speciale, previa verifica dell'integrità del medesimo, accertando che il numero delle buste contenute nel plico sia corrispondente a quello indicato nel verbale di accompagnamento; procede successivamente all'apertura delle singole buste, imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;
b) uno scrutatore, individuato dal presidente, appone la propria firma sul retro di ciascuna scheda e la inserisce nell'urna, una per la Camera dei deputati ed una per il Senato della Repubblica, in uso presso l'ufficio elettorale di sezione anche per contenere le schede votate presso il medesimo ufficio;
c) procede, per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati, allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate per la medesima elezione presso l'ufficio elettorale di sezione;
d) procede, per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati, alla verbalizzazione unica del risultato dello scrutinio delle schede votate presso il medesimo ufficio e delle schede votate all'estero.
16. Alle operazioni di scrutinio delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza si applicano le disposizioni in vigore per lo scrutinio delle schede votate nel territorio nazionale, in quanto non diversamente disposto dal comma 15. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero e dello svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificata dall'articolo 1 del presente decreto, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
17. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.
1. In occasione delle elezioni politiche nell'anno 2008, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione
1. Per le elezioni politiche nell'anno 2008, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti in una delle due Camere con almeno due componenti di essa, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.
1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2008, tra il 1o aprile ed il 15 giugno.
2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, è posticipato al 27 febbraio 2008 e le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia presentate al consiglio nei sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento delle Camere diventano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008.
1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni elettorali circondariali, da svolgere entro tempi determinati e previsti dai procedimenti elettorali connessi alle consultazioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, il prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum funzionale alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte di appello funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza ed impedimento degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Dato a Roma, addì 15 febbraio 2008.
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Amato, Ministro dell'interno.
Chiti, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali.
D'Alema, Ministro degli affari esteri.
Scotti, Ministro della giustizia.
Parisi, Ministro della difesa.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Scotti.
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