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PDL 3398

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3398



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FARINONE, MOTTA

Norme per favorire il reinserimento dei lavoratori con qualifica di dirigente o quadro espulsi precocemente dal mondo del lavoro

Presentata il 1o febbraio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - «Troppo giovani per la pensione, troppo anziani per il lavoro»: potrebbe essere questa, in sintesi, la situazione paradossale in cui si trovano centinaia di migliaia di lavoratori nel nostro Paese.
      La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di offrire a questi soggetti, espulsi ancora giovani dal mondo del lavoro, una possibilità di reinserimento.
      Ogni anno sono migliaia i lavoratori precocemente espulsi dal lavoro (fra i quarantacinque e i sessantacinque anni di età) a cui non viene riconosciuto il diritto alla pensione.
      Dai dati della Confindustria si ricava che solo uno su quattro di questi lavoratori possiede qualche reale possibilità di ritrovare un'occupazione. Per queste persone è necessario prevedere un intervento particolare, stante proprio la difficoltà del loro reinserimento nel circuito del mercato del lavoro.
      Nel corso della passata legislatura, la 11a Commissione (Lavoro e previdenza sociale) del Senato della Repubblica ha svolto un'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia.
      Nel documento conclusivo, approvato il 6 luglio 2005 (Doc. XVII, n. 21), si legge: «In complesso si può affermare che, per quanto riguarda le politiche di invecchiamento attivo, in Italia solo negli anni '90 il rapporto tra invecchiamento e lavoro ha iniziato a configurarsi come uno specifico problema, bisognoso di interventi che andassero oltre la rimodulazione dell'età pensionabile e dei requisiti di accesso al trattamento di anzianità (oggetto, dal 1992 in avanti, di continue revisioni). Le misure poste in essere, peraltro, sono state caratterizzate per l'attenzione prevalente rivolta
 

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al profilo previdenziale, mentre minore attenzione è stata rivolta alle misure per attivare o riattivare i lavoratori appartenenti alle fasce di età più elevata. Lo stesso sistema di incentivazioni economiche è stato rivolto quasi esclusivamente ai lavoratori, mentre non altrettanto è stato fatto per stimolare l'interesse delle imprese a mantenere in attività personale esperto, capace ed affidabile, anche se più costoso dei dipendenti più giovani».
      Occorre ricordare poi che, secondo le stime effettuate dalla Commissione europea, entro il 2030 in Europa ci saranno 110 milioni di ultrasessantacinquenni e la popolazione in età attiva sarà di circa 280 milioni rispetto agli attuali 303 milioni. Tutto ciò avrà un impatto diretto sulla capacità di sostenere la crescita economica a lungo termine.
      Si segnala, inoltre, un dato significativo dal punto di vista politico: mentre da più parti, ai fini del risparmio della spesa pensionistica, si intendono adottare iniziative per prolungare la vita lavorativa, l'80 per cento dei dirigenti industriali - negli ultimi anni - è ricorso alla pensione d'anzianità, come risulta dai dati dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI). In venti anni l'INPDAI è passato da un rapporto da 6 a 1 fra lavoratori e pensionati a un rapporto da 0,8 a 1.
      Rispetto a questo fenomeno di espulsione dall'attività lavorativa in crescita così rapida e con caratteristiche preoccupanti, visto anche l'aumento dell'aspettativa media di vita (fra le più alte del mondo), è necessario ricercare una soluzione in una prospettiva a medio e a lungo termine, considerato che l'età a rischio di allontanamento dalle aziende - in particolare per le professioni della fascia medio-alta - si sta progressivamente abbassando.
      Nel frattempo, occorre riflettere e agire anche sulla condizione di quelle migliaia di ex lavoratori che si trovano privati di qualsiasi forma di reddito, dovendo attendere anni per raggiungere il diritto alla pensione.
      Siamo peraltro coscienti che il problema della disoccupazione in età matura è oggi un aspetto inquietante in tutto il mondo occidentale. Da una ricerca dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) dal titolo «Prolungamento della vita attiva e politiche del lavoro», che fornisce dati e analisi approfonditi sulla gravità di questo fenomeno in Europa e in Italia, si ricava che un terzo dei disoccupati nell'Unione europea sono cittadini in età matura.
      Si tratta, quindi, di un fenomeno che riguarda molti Paesi e che non è riconducibile solo a motivazioni legate al costo del lavoro o alla flessibilità. Un fattore determinante, all'origine di questo trend, va ricercato nella diversa organizzazione delle attività produttive, indotta da un crescente livello di automazione, che porta a sminuire il valore dell'esperienza lavorativa e dei criteri di responsabilizzazione delle risorse; né va, infine, dimenticata l'applicazione, acritica, di teorie dell'organizzazione del lavoro (young-in, old-out), importate in Europa dai modelli di sviluppo industriale del Far East e degli Stati Uniti d'America.
      Oltre a ciò, questa categoria di lavoratori si trova fortemente penalizzata a causa dell'attuale organizzazione del mercato del lavoro italiano, che non consente loro un reinserimento nel mondo lavorativo. Il problema è soprattutto di natura generazionale, in quanto per i lavoratori ultraquarantacinquenni le prospettive di occupazione sono ridotte a causa anche degli scarsi incentivi e delle attuali tipologie contrattuali che minano continuamente la loro quota di mercato, continuando a farli soffrire di una difficile condizione di accesso e di permanenza sul mercato del lavoro.
      La presente proposta di legge intende quindi proporre soluzioni «a ventaglio», che consentano il rientro di queste persone nel mondo del lavoro, attraverso una serie di possibilità: incentivi per le assunzioni, percorsi formativi specifici, previsioni di favore per l'affidamento di appalti da parte delle pubbliche amministrazioni e benefìci per favorire la formazione di imprese individuali o societarie e cooperative, con l'estensione a questi soggetti
 

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di norme già esistenti, come, ad esempio, quelle per le cooperative sociali e per i contratti di formazione e lavoro.
      In particolare, l'articolo 1 in primo luogo definisce la platea dei lavoratori oggetto del provvedimento e prevede un'elencazione delle misure volte al loro reinserimento, attraverso la possibilità per i datori di lavoro e per i lavoratori di utilizzare apposite incentivazioni all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, forme d'imposizione negativa sul reddito, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito e deduzioni dal reddito imponibile.
      L'articolo 2 stabilisce il divieto di prevedere espressamente limiti di età nell'assunzione dei lavoratori e negli annunci pubblicitari di assunzione.
      L'articolo 3 prevede l'istituzione di appositi servizi dedicati a tali lavoratori, finalizzati all'organizzazione di banche dati per l'incontro di domanda e offerta di lavoro, nonché alla predisposizione di percorsi formativi e di ricollocazione professionale dei medesimi.
      L'articolo 4 stabilisce che alle cooperative e alle società di persone costituite da lavoratori ultraquarantacinquenni disoccupati di lunga durata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le cooperative sociali dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.
      L'articolo 5 detta misure finalizzate alla ricollocazione professionale. A tale fine le amministrazioni pubbliche possono promuovere convenzioni con cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani e società di persone a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, da lavoratori ultraquarantacinquenni, per l'affidamento all'esterno di attività e di servizi.
      L'articolo 6 prevede, in coerenza con le analoghe disposizioni della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), che nelle aree depresse delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise sia riconosciuto un credito d'imposta nel caso di assunzione di dirigenti e di quadri ultraquarantacinquenni.
      L'articolo 7 prevede la possibilità, per le cooperative di produzione e lavoro composte esclusivamente o prevalentemente da soggetti di età compresa tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, di usufruire dei benefìci di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (recante incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego).
      L'articolo 8 prevede l'ulteriore beneficio della decurtazione degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro in caso di assunzione di dirigenti e di quadri.
      Gli articoli 9 e 10 prevedono, rispettivamente, disposizioni per favorire la prosecuzione volontaria da parte dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ai fini del conseguimento del requisito contributivo per il diritto alla pensione a carico di tali forme, e la possibilità, per i lavoratori ultracinquantacinquenni licenziati e senza diritto all'indennità di mobilità, di vedersi accreditati contributi figurativi nel periodo di non occupazione.
      L'articolo 11 prevede che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuova, per l'anno 2009, un programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego di 5.000 lavoratori disoccupati di lunga durata di età superiore a quarantacinque anni.
      L'articolo 12, infine, individua le forme di copertura finanziaria degli oneri relativi all'attuazione delle diverse misure.
      La presente proposta di legge dà quindi una risposta concreta al grave problema dei lavoratori in età matura espulsi precocemente dal lavoro che si trovano soli ad affrontare il dramma della disoccupazione. Tale problema, poi, si pone in modo più accentuato per i lavoratori espulsi individualmente rispetto a quelli che hanno subìto la stessa sorte in grandi gruppi industriali. Questi ultimi, infatti, grazie all'attenzione dei media riescono a ottenere condizioni di uscita maggiormente protette. I primi, invece, sono
 

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totalmente indifesi e soggetti spesso a condizioni di uscita non tutelate o fortemente «concordate». Per questi si vengono a creare ulteriori disagi a causa del mancato riconoscimento della condizione di disoccupati, che preclude l'accesso alle varie forme di protezione sociale.
      È dunque ora di compiere un primo passo: la presente proposta di legge intende fornire soluzioni - anche se parziali - alle difficoltà vissute da una parte importante del mondo del lavoro, che rappresenta una risorsa dimenticata per il nostro Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e all'autoimpiego).

      1. Al fine di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi, con lavoratori con qualifica di dirigente o quadro di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati di lunga durata, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, riconoscono ai datori di lavoro e ai lavoratori apposite incentivazioni all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, forme d'imposizione negativa sul reddito, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito e deduzioni dal reddito imponibile.
      2. Le disposizioni di incentivazione all'occupazione e allo sviluppo adottate con leggi e con regolamenti regionali, nell'ambito della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono adottate nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti o desumibili dalla legislazione statale vigente, delle competenze legislative statali in materia di immigrazione, di tutela della concorrenza e di perequazione delle risorse finanziarie, nonché nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 120 della Costituzione.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di abolizione dei limiti di età per l'accesso al mercato del lavoro).

      1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

      «6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è

 

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soggetta a limiti di età, fatta eccezione per i soli concorsi pubblici indetti per il reclutamento di personale militare e di polizia».

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di prevedere espressamente limiti di età nell'assunzione dei lavoratori e negli annunci pubblicitari di assunzione.
      3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 è punita con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro, da determinare in ragione del numero delle assunzioni richieste, delle modalità e della diffusione degli organi di informazione.

Art. 3.
(Banche dati. Percorsi formativi e di ricollocazione professionale).

      1. Presso i servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono istituiti appositi servizi per i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, finalizzati all'organizzazione di banche dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché alla predisposizione di percorsi formativi e di ricollocazione professionale dei medesimi lavoratori.
      2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di accedere gratuitamente a puntuali informazioni in merito alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti e all'offerta formativa esistente sul territorio nazionale, regionale e locale. Essi hanno inoltre diritto a servizi gratuiti di orientamento e all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, nel corso della vita lavorativa, di percorsi, anche individuali, di apprendimento e formazione professionale.

Art. 4.
(Cooperative e società di persone).

      1. Alle cooperative e alle società di persone costituite dai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni

 

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previste per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

Art. 5.
(Ricollocazione professionale).

      1. Per la ricollocazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1 le amministrazioni pubbliche promuovono, in via prioritaria, convenzioni con cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani e società di persone, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dagli stessi lavoratori, per l'affidamento all'esterno di attività e di servizi.

Art. 6.
(Incentivi alle assunzioni).

      1. In caso di assunzione a tempo indeterminato di personale con qualifica di dirigente o di quadro in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della presente legge, il credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rispettivamente incrementato del 40 per cento e del 30 per cento. Per le imprese operanti nelle aree diverse da quelle indicate dal citato articolo 2, comma 539, della legge n. 244 del 2007, il suddetto credito d'imposta è riconosciuto con un incremento rispettivamente pari al 30 per cento e al 20 per cento.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 7.
(Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego).

      1. Possono essere ammesse ai benefìci in favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego

 

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di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, anche le società, comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte all'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, composte esclusivamente o prevalentemente da soggetti di età compresa tra quarantacinque e sessantacinque anni, che detengono la maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione, e che presentano progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 185 del 2000.

Art. 8.
(Agevolazioni contributive).

      1. Il datore di lavoro che procede all'assunzione dei lavoratori di cui all'articolo 1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni. Per la quota di contribuzione non corrisposta si provvede a carico del bilancio dello Stato.
      2. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, dopo le parole: «per i lavoratori di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «nonché per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati da più di un anno in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, e iscritti nelle liste di mobilità e negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego da più di un anno».

Art. 9.
(Prosecuzione volontaria per gli iscritti alla Gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto

 

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legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norme finalizzate a rendere più agevole il conseguimento del diritto alla pensione per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
      2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, in conformità alle disposizioni di cui ai commi 76 e 77 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si attiene al seguente principio e criterio direttivo: prevedere la possibilità per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo relativo alla medesima Gestione, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto alla pensione a carico delle forme stesse.
      3. Lo schema del decreto legislativo adottato ai sensi del presente articolo è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto.

Art. 10.
(Contribuzione figurativa).

      1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di ammortizzatori sociali, ai lavoratori subordinati ultracinquantacinquenni licenziati che non hanno diritto all'indennità di mobilità di cui all'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono accreditati, nel periodo di non occupazione, contributi figurativi utili ai fini del diritto e della misura della pensione, per un massimo di ventiquattro mesi.
      2. L'accredito previsto dal comma 1 è effettuato dopo che i soggetti destinatari

 

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hanno percepito l'indennità di disoccupazione, a decorrere dal mese successivo a quello dell'accredito della relativa contribuzione figurativa.
      3. I contributi figurativi sono accreditati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), su domanda del lavoratore interessato.
      4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 11.
(Programma sperimentale).

      1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di accordi sottoscritti tra il medesimo Ministero e le associazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, promuove, per l'anno 2009, un programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego di 5.000 lavoratori disoccupati di lunga durata di età superiore a quarantacinque anni.
      2. A decorrere dall'anno 2009 lo stanziamento complessivo delle somme destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 12.
(Copertura finanziaria).

      1. Ai fini dell'articolo 6, comma 1, della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede, quanto a 25 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle

 

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risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, quanto a 25 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      2. Al fine di favorire la copertura assicurativa previdenziale dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge, e all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, come da ultimo modificato dal citato articolo 8, comma 2, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso l'INPS un apposito fondo, alimentato per l'anno 2008, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2009 lo stanziamento complessivo delle somme destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 7, 8 e 11, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2008, di 150 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante l'aumento in misura corrispondente della ritenuta sulle vincite del gioco del Lotto, di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.


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