PDL 3007
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3007
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BRIGUGLIO
Riduzione al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa a prestazioni, servizi e prodotti di natura turistico-alberghiera
Presentata il 2 agosto 2007
Onorevoli Colleghi! - Vi è una contraddizione profonda che deve essere risolta al più presto: il turismo per l'Italia è un comparto produttivo trainante del sistema economico nazionale e una risorsa che caratterizza l'identità italiana, ma lo Stato non è conseguente perché non assicura a questo segmento della nostra economia adeguate agevolazioni di natura fiscale.
A questa dicotomia si devono le oscillazioni del turismo italiano rispetto agli omologhi settori produttivi di altri Paesi (Germania, Spagna, Stati Uniti e così via) che, rispetto al passato, oggi riescono ad attrarre maggiori flussi di visitatori anche grazie a iniziative di sostegno e di promozione che in Italia mancano o sono insufficienti.
Con la presente proposta di legge si intende dare un contributo in questa direzione, intervenendo in materia di imposta sul valore aggiunto, le cui aliquote in Europa, per quel che concerne il comparto turistico-alberghiero, sono in stragrande maggioranza inferiori rispetto a quelle vigenti nel nostro Paese.
Nel concreto l'iniziativa si propone di abbassare l'aliquota su prestazioni, servizi e prodotti del turismo dal 10 al 4 per cento. Ci sembra una via lineare e concreta per dotare gli imprenditori e gli operatori economici «dell'industria del sole» di uno strumento molto solido ed efficace per far loro riguadagnare spazio nella competizione che in questo campo è veramente globale e si caratterizza come una competizione senza confini.
Siamo certi che il Parlamento vorrà aderire concretamente a un'iniziativa legislativa che propone un provvedimento snello, coerente e atteso dalle categorie interessate.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le prestazioni, i servizi e i prodotti di natura turistico-alberghiera sono soggetti a un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento.
Art. 2.
1. L'aliquota di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.