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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3265 |
a) identità della disciplina processuale per tutti i più gravi reati contro la vita e l'incolumità individuale, e, dunque, per l'omicidio e le lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti, sia dolosi che colposi e ovunque commessi (articolo 1);
b) istituzione della fattispecie delle lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti e sua punibilità nei termini previsti per l'omicidio (articoli 2 e 4);
c) eliminazione dell'aggravante per i reati colposi di omicidio e lesioni personali sulla strada e sul lavoro e aumento delle pene base per gli stessi reati sino ai limiti previsti ora per l'aggravante dalla legge n. 102 del 2006 (articolo 4);
d) aumento dei termini di sospensione delle abilitazioni, autorizzazioni, permessi, licenze e patenti relativi alle attività nell'ambito delle quali sono stati consumati i reati dolosi di omicidio e lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti ed estensione della sospensione anche a quelli colposi a prescindere dalla pena applicata (articolo 5);
e) per i reati sia dolosi che colposi di omicidio e lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti, corsia processuale concretamente preferenziale (articolo 6), procedibilità delle richieste di patteggiamento solo a condizioni rispettose degli interessi esistenziali ed economici delle vittime (articolo 7), subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno e alla prestazione di attività sociale non retribuita (articolo 8), raddoppio dei termini di prescrizione (articolo 9);
f) determinazione tabellare del danno biologico sviluppando fino a cento il calcolo dei valori legalmente previsto per le micropermanenze e liquidazione del danno non patrimoniale da morte in cifra unica pari al doppio del danno biologico
g) agevolazioni per i crediti da risarcimento del danno in ordine ai reati dolosi e colposi di omicidio e lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti (articolo 11);
h) istituzione di un Fondo di garanzia, alimentato da contributi statali, per il risarcimento del danno alle vittime degli stessi reati, quando il responsabile risulti ignoto, incerto, insolvibile o inadempiente (articolo 12).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, salvo diversa espressa previsione, a chiunque commette atti costituenti i reati di omicidio doloso o colposo e lesioni personali dolose o colpose esitate in patologia totalmente e permanentemente inabilitante.
1. All'articolo 583 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La lesione personale è totalmente e permanentemente inabilitante e si applica la reclusione non inferiore ad anni diciotto, quando cagiona la perdita totale e permanente della capacità di movimento autonomo della persona offesa».
1. Il primo comma dell'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da due a cinque anni».
2. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è abrogato.
1. Il secondo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 248 a euro 620; se è gravissima, della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da euro 620 a euro 1.240; se è totalmente e permanentemente inabilitante, della reclusione da due a cinque anni».
2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è abrogato.
3. Il quinto comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi di lesioni totalmente e permanentemente inabilitanti di cui al secondo comma».
1. Salve le maggiori sanzioni di legge nei confronti del responsabile dei reati previsti e puniti dagli articoli 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, 583, terzo comma, 584, 586, 589 e 590, secondo comma, limitatamente alle lesioni totalmente e permanentemente inabilitanti, del codice penale, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da uno a cinque anni delle abilitazioni, autorizzazioni, permessi, licenze e patenti amministrative relativi alle attività nell'ambito delle quali il reato è stato consumato.
2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 del presente articolo
«Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria, salvo che si tratti di omicidio o lesioni totalmente e permanentemente inabilitanti».
4. Il comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è sostituito dal seguente:
«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti o di omicidio colposo la sospensione della patente è da uno a cinque anni».
5. Il comma 2-bis dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è sostituito dal seguente:
«2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a cinque anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438 e seguenti e 444 e seguenti del codice di procedura penale».
1. Nell'istruzione, trattazione e decisione delle cause penali e civili è assicurata priorità assoluta a quelle comunque
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Per le fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, 583, terzo comma, 584, 586, 589 e 590, secondo comma, limitatamente alle lesioni totalmente e permanentemente inabilitanti, del codice penale, la richiesta è procedibile a condizione che prima di ogni altro atto e decisione le persone offese dal reato ne siano avvertite e, ove esse lo chiedano, sia promosso dal giudice e attuato nei termini da lui stabiliti, comportando improcedibilità il rifiuto comunque motivato dell'indagato o imputato, il suo confronto con loro dinanzi allo stesso giudice.
1-quater. Il confronto di cui al comma 1-ter deve comprendere la presentazione personale dell'indagato o imputato, il riconoscimento della propria colpa e il risarcimento del danno».
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Nelle fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, 583, terzo comma, 584, 586, 589
1. Per i reati di cui agli articoli 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, 583, secondo comma, numero 3), 584, 586, 589 e 590, secondo comma, limitatamente alle lesioni totalmente e permanentemente inabilitanti, del codice penale, i termini della prescrizione stabiliti a sensi dell'articolo 157 del medesimo codice penale sono raddoppiati.
1. Al libro quarto, titolo IX, del codice civile, dopo l'articolo 2059, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 2059-bis. - (Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesioni personali). - Il danno biologico derivante da lesioni personali è risarcito, anche ove il fatto non costituisca reato, attribuendo al punteggio riconosciuto il valore previsto dalla tabella unica nazionale prevista dall'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
Art. 2059-ter. - (Risarcimento del danno non patrimoniale da morte). - Il danno non patrimoniale da morte è risarcito, anche ove il fatto non costituisca reato e anche in caso di morte immediata, nella misura del doppio del danno biologico del 100 per cento da riconoscere alla vittima ove sopravvissuta.
Il risarcimento di cui al primo comma è assorbito da quello eventualmente riconosciuto o erogato alla vittima prima della morte.
Hanno diritto al risarcimento di cui al primo comma i familiari superstiti, se parenti anche adottivi entro il terzo grado compresi i concepiti al momento dell'evento se poi nati, il coniuge anche separato, il convivente more uxorio, nonché i terzi che provino di essere stati legati alla vittima da profondi e duraturi vincoli affettivi.
La quota di ciascun superstite è liquidata in percentuale sul totale secondo i criteri seguenti:
1) un solo superstite: 100 per cento;
2) più superstiti: divisione in parti uguali salvo le seguenti preventive riserve:
a) in favore della madre e del padre anche adottivi e anche non conviventi di figlio unico senza prole: 20 per cento ciascuno;
b) in favore della madre e del padre anche adottivi e anche non conviventi di figlio unico con prole o di altri figli viventi: 15 per cento ciascuno;
c) in favore del coniuge non separato legalmente o del convivente more uxorio: 20 per cento;
d) in favore del figlio o dei figli anche adottivi compresi i concepiti se poi nati: 15 per cento complessivamente;
e) in favore del germano o dei germani: 15 per cento complessivamente».
2. La tabella prevista dal secondo comma dell'articolo 2059-bis del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è approvata con decreto del Ministro della giustizia da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Dopo l'articolo 175 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 175-bis. - (Agevolazioni per i crediti in materia di risarcimento dei danni da reati di omicidio e di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti). - Alle azioni relative al risarcimento dei danni nelle ipotesi di cui agli articoli 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, 583, terzo comma, 584, 586, 589 e 590, secondo comma, limitatamente alle lesioni totalmente e permanentemente inabilitanti, del codice penale, si applicano le esenzioni di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, anche in ordine alle procedure
1. Per il risarcimento dei danni derivanti dai reati previsti dall'articolo 1 della presente legge e per i quali non si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è istituito presso il Ministero della giustizia il Fondo di garanzia per le vittime dei reati di omicidio colposo e di lesioni personali, di seguito denominato «Fondo».
2. Le modalità di funzionamento del Fondo sono individuate con decreto del Ministro della giustizia.
3. Il Fondo provvede al pagamento, in favore delle persone danneggiate dai reati di cui all'articolo 1 della presente legge, delle somme loro assegnate ai sensi dell'articolo 175-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, con le sentenze anche non definitive di condanna a risarcimento, tutte le volte che il responsabile risulti ignoto, incerto, insolvibile o, comunque, non adempiente.
4. Ai danneggiati incombe l'onere di dare prova della liquidazione giudiziale ai sensi del comma 3 e della tempestiva
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