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PDL 3227

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3227



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROMAGNOLI

Contributi per la pubblicazione di prodotti editoriali elettronici
diretti alle comunità degli italiani all'estero

Presentata l'8 novembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel settore della carta stampata, in modo particolare in quello dei quotidiani, le innovazioni tecnologiche, in modo particolare con la diffusione dei quotidiani elettronici, hanno apportato significative modifiche nel mondo delle comunicazioni.
      La rete telematica di internet ha contribuito a sviluppare in modo realmente indipendente la notizia giornalistica. Questo significa che il lettore on line usufruisce di un servizio che è dato dal lavoro intellettuale del giornalista, come da quello tecnico dei programmatori e dei sistemisti. Questo è un settore che, qualora incentivato, può creare lavoro stabile e di alta professionalità.
      La presente proposta di legge vuole altresì promuovere in modo sostanziale e non più formale la salvaguardia della democrazia nel nostro Paese e porre un freno all'intreccio tra i poteri bancari e industriali possessori di grandi testate giornalistiche, che da oltre cinquant'anni condizionano in modo rilevante la politica nazionale.
      In questa prospettiva il testo presentato va visto come un momento centrale della riforma, non solo per i contenuti, ma soprattutto per l'opportunità che si offre al Parlamento di discutere su un tema di sua esclusiva competenza.
      La legislazione vigente risente del tempo, in quanto risale a circa venticinque anni fa; anzi, si potrebbe risalire ancora più addietro, fino alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, che prende il nome di «legge sulla stampa». Tale legge si preoccupava di rimuovere i limiti alla manifestazione del pensiero che in particolare avevano permesso le censure del periodo fascista.
      La successiva legge 5 agosto 1981, n. 416, si configurava come una risposta alla crisi intervenuta nel settore agli inizi
 

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degli anni '80 dello scorso secolo, causata dall'innovazione tecnologica. I punti fondamentali erano:

          i provvedimenti anticoncentrazione;

          l'abolizione del prezzo amministrato e la conseguente liberalizzazione del prezzo dei giornali;

          il sostegno economico alle imprese editrici di particolare valore; più precisamente, iniziano ad essere abbandonati i sostegni economici diretti alle imprese editrici a tutto vantaggio dei sostegni economici indiretti (tramite fondi speciali): questa secondo la volontà del legislatore doveva essere la vera novità.

      La legge 7 marzo 2001, n. 62, si è preoccupata di ridefinire, estendendola, la nozione di «prodotto editoriale». Come «prodotto editoriale» la legge ha individuato il prodotto realizzato su supporto cartaceo (giornali, libri eccetera) o su supporto informatico per la diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo. Stando alla lettera di tale norma, vi è una corrente di pensiero che ritiene che il mondo dell'informazione elettronica rientri pienamente nella norma con una larga concezione della nozione di pubblicazione elettronica, con l'importante conseguenza che ogni sito internet a ciò destinato dovrebbe avere un direttore iscritto all'albo dei giornalisti o dei pubblicisti.
      Le tipologie di editoria elettronica sono fondamentalmente due:

          1) trasposizione elettronica di pubblicazioni su carta;

          2) pubblicazioni eseguite esclusivamente in forma elettronica (editoria telematica).

      Appare evidente che il legislatore, pur avendo dimostrato una chiara lungimiranza, non aveva previsto l'impetuoso e qualificato sviluppo nel mondo delle comunicazioni, in particolare modo sulla rete telematica oggi identificata come internet. Lo stesso articolo 21 della Costituzione, al quinto comma, recita: «La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica».
      Gli aiuti economici in favore dell'attività editoriale si distinguono in aiuti diretti e indiretti. Gli aiuti diretti hanno una storia che inizia già negli anni '30 con l'istituzione dell'Ente nazionale cellulosa e carta. Con la citata legge n. 416 del 1981 è stato limitato questo tipo di aiuti, riservati a categorie specifiche d'imprese:

          imprese editrici di particolare valore;

          stampa italiana all'estero.

      Gli aiuti indiretti si riassumono in tre tipologie:

          riduzioni tariffarie (telefoniche e postali);

          agevolazioni fiscali (riduzione della base imponibile per il calcolo dell'IVA);

          finanziamenti agevolati (legge n. 62 del 2001) con l'istituzione di un Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese editoriali, per progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva di durata massima di dieci anni.

      Alle grandi testate oggi vengono erogati finanziamenti che, se valutati in rapporto agli altri Paesi europei, ci sembrano un'assurdità, perché le stesse hanno nei loro consigli di amministrazione banche, assicurazioni e grande industria, le quali rispetto alle piccole e medie aziende, inclusi i giornali on line con diffusione tra i connazionali all'estero, possono permettersi investimenti che altri sul mercato non hanno. Con le modifiche qui proposte si tenta di venire in aiuto a quel settore che generalmente si ritiene essere la nuova frontiera dell'informazione (internet) e potrà in futuro essere il mercato per l'occupazione giornalistica.
      In quest'ottica è auspicabile, se non urgente - anche sulla scorta di utili indicazioni in materia che vengono da molti Paesi dell'Unione europea - procedere agli aggiustamenti degli aiuti sull'editoria, che potranno essere destinati alla nuova frontiera

 

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dell'informazione, in favore di quelli che possiamo definire soggetti deboli sotto il profilo della raccolta pubblicitaria, oppure legati ad un progetto determinato, oppure misti, cioè che combinano più elementi.
      Nessuno ha finora calcolato i costi sostenuti dalla collettività in riferimento alle leggi sull'editoria, dalla legge n. 47 del 1948 alla legge n. 416 del 1981 fino alla legge n. 62 del 2001, con particolare riguardo agli aiuti finanziari destinati alle grandi testate, le quali, a fronte della precarietà dei tanti giornalisti, non hanno inteso regolarizzarne il rapporto di lavoro.
      Una riforma della disciplina dell'editoria, alla luce delle innovazioni informatiche è auspicabile e necessaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione di prodotto editoriale
elettronico).

      1. Ai fini della presente legge, si intende per «prodotto editoriale elettronico» la pubblicazione quotidiana o periodica edita in forma elettronica mediante la rete internet.

Art. 2.
(Contributi per i prodotti editoriali elettronici diretti alle comunità degli italiani all'estero).

      1. Le imprese operanti nel settore editoriale, che pubblicano prodotti editoriali elettronici destinati alle comunità italiane all'estero, possono fruire dei contributi stabiliti dalle leggi 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e 7 marzo 2001, n. 62, e successive modificazioni.
      2. All'erogazione dei contributi in favore delle imprese di cui al comma 1, che pubblicano prodotti editoriali elettronici diretti alle comunità degli italiani all'estero, dedicati in misura prevalente all'informazione politica, economica e sociale, alla diffusione della lingua italiana fra le nuove generazioni e allo sviluppo del turismo in Italia, è riservata una quota non inferiore a 10 milioni di euro dell'ammontare complessivo dei contributi erogati ai sensi delle leggi 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e 7 marzo 2001, n. 62, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Contributi a carico del Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale).

      1. I contributi a carico del Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del

 

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settore editoriale, istituito dall'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, destinati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge alle imprese editrici di prodotti editoriali elettronici diretti alle comunità italiane all'estero, sono stabiliti, per ciascun progetto presentato, in misura pari al 50 per cento dell'importo ammesso al finanziamento.
      2. Per i prodotti editoriali elettronici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo del contributo di cui al comma 1 è determinato in base al numero dei contatti nell'ultimo anno, accertato mediante sistemi statistici certificati, secondo quanto stabilito con il regolamento previsto dall'articolo 4.
      3. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento ai sensi del comma 1 è stabilito annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il novantesimo giorno precedente alla scadenza del termine medesimo.
      4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati entro trenta giorni dal ricevimento del parere espresso sul piano di ripartizione dalle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 5.

Art. 4.
(Requisiti per l'ammissione
al finanziamento).

      1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'ammissione al finanziamento e i criteri di valutazione delle domande presentate dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, per la formazione del piano di ripartizione di cui all'articolo 5, secondo princìpi di qualità e di pluralismo dell'informazione. Lo schema di regolamento è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono

 

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entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Nell'adozione del regolamento previsto dal comma 1, devono essere osservati i seguenti princìpi:

          a) il prodotto editoriale elettronico deve essere pubblicato nella sola lingua italiana;

          b) il prodotto editoriale elettronico deve essere registrato presso il tribunale competente per territorio, secondo l'ordinamento dello Stato nel quale ha sede l'impresa editrice;

          c) deve essere assicurata l'osservanza della vigente legislazione italiana in materia di editoria.

Art. 5.
(Piano di ripartizione dei contributi).

      1. I contributi di cui all'articolo 3 sono erogati sulla base di un piano di ripartizione predisposto dal Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero, e sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.


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