Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato

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PDL 2428

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2428



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro della giustizia
(MASTELLA)

di concerto con il ministro della difesa
(PARISI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Riforma dell'ordinamento giudiziario

Presentato il 21 marzo 2007


      

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Onorevoli Deputati! - 1. La legge 25 luglio 2005, n. 150, è una legge di delegazione la cui parte principale era destinata a realizzare i presupposti per l'emanazione di una nuova disciplina dell'ordinamento giudiziario mediante la redazione di un testo unico nel quale, una volta completata l'emanazione dei decreti legislativi da essa previsti, sarebbero stati riuniti i relativi testi, e tutte le altre disposizioni legislative relative alla materia che fossero a quel momento vigenti (articolo 2, commi 19-21). L'operazione avrebbe portato all'adozione di una nuova legge generale sull'ordinamento giudiziario che avrebbe dovuto sostituire il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le leggi che l'hanno successivamente modificato e integrato, in attuazione della VII disposizione transitoria della Costituzione (il cui primo comma stabilisce che «fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente»).
      La legge n. 150 del 2005 ha trovato parziale attuazione mediante l'approvazione dei decreti delegati da parte del Governo. Essa ha avuto un iter molto tormentato, tanto che è stata promulgata dopo che il precedente testo legislativo, approvato il 1o dicembre 2004, era stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, il quale vi aveva ravvisato disposizioni in contrasto con la Costituzione; la normativa aveva inoltre suscitato
 

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reazioni di contrasto sia tra le forze politiche dell'opposizione dell'epoca, sia dell'intera magistratura associata, che vi vedevano il riferimento ad una disciplina di stampo burocratico caratterizzata da una tipica conformazione gerarchica dell'assetto della magistratura, condizionabile dall'esecutivo, quale era quella disegnata dall'ordinamento del 1941.
      Alcuni dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega prevista dalla legge citata sono stati quindi oggetto di integrazioni e modifiche già con la legge 24 ottobre 2006, n. 269, in particolare quello sul sistema disciplinare dei magistrati e quello relativo all'assetto dell'ufficio del pubblico ministero, mentre il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, relativo alla nuova disciplina dell'accesso in magistratura e in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, poiché era caratterizzato da una struttura di difficile emendabilità, è stato oggetto del provvedimento di sospensione attuato con la medesima legge 24 ottobre 2006, n. 269, proprio in vista di un suo strutturale ripensamento.
      2. Con il disegno di legge in esame si opera un intervento di carattere complessivo, volto a modificare profondamente il decreto legislativo sospeso e a riformulare altresì alcuni degli altri decreti legislativi nonché altre disposizioni dell'ordinamento giudiziario proprio in ragione della necessità di valorizzare l'aspetto sistematico della normativa anche per l'insoddisfacente prospettiva di un semplice ritorno allo status quo ante.
      Per chiarire il senso di tutta la vicenda legislativa, che ha portato poi alla presentazione del presente disegno di legge, appare peraltro opportuno ripercorrere, seppur necessariamente in modo sommario, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia e gli orientamenti che si sono succeduti circa i princìpi cui la sua disciplina dovrebbe uniformarsi.
      Con riferimento agli aspetti relativi ai provvedimenti in materia di ordinamento giudiziario susseguitisi nel tempo e alle decisioni della giurisprudenza occorre innanzi tutto ricordare che l'«ordinamento vigente», menzionato nella VII disposizione transitoria della Costituzione, era quello che risultava dal regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (detto anche «decreto Grandi», dal nome del Ministro della giustizia dell'epoca), il quale aveva disciplinato in modo generale l'ordinamento giudiziario, proseguendo la tradizione instaurata con le precedenti normative del 1865 - regolamento di cui al regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 - e del 1923 - testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 -. Dopo la caduta del regime fascista, alcune modificazioni ritenute urgenti erano state ad esso apportate, in attesa della più compiuta riforma che sarebbe stata impostata dall'Assemblea costituente che stava per essere eletta, soprattutto con il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (avente come titolo «Guarentigie della magistratura»).
      Nei confronti del decreto Grandi, la VII disposizione transitoria della Costituzione esprimeva un esplicito giudizio di non conformità alla Costituzione e, per evitare che in attesa dell'emanazione della «nuova legge sull'ordinamento giudiziario» si determinasse un vuoto legislativo, stabiliva che nel frattempo continuassero ad essere osservate «le norme dell'ordinamento vigente», escludendo cioè che il regio decreto n. 12 del 1941 potesse essere ritenuto abrogato in toto per il semplice fatto della sua incompatibilità con i nuovi princìpi costituzionali.
      Negli anni successivi, in assenza della legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, vennero adottate leggi modificative o integrative del citato regio decreto n. 12 del 1941, che ne trasformarono in gran parte il contenuto normativo, oppure dettero attuazione in modo autonomo ai princìpi e alle regole contenuti nel titolo IV della Parte seconda della Costituzione, anche perché una serie di decisioni della Corte di cassazione, tra cui possono essere ricordate quelle delle sezioni unite, 17 novembre 1953, n. 3524, e 20 aprile 1960, n. 896, ma soprattutto le sentenze della
 

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Corte costituzionale 13 dicembre 1963, n. 156, 28 dicembre 1970, n. 194, e 3 giugno 1970, n. 80, contribuirono a modificare il diritto vigente e anche la giurisprudenza ordinaria e amministrativa relativa alla materia, ad esempio, sul giudice naturale, in materia di applicazione e di supplenze, sulla distinzione dei magistrati per funzioni e sull'organizzazione del lavoro giudiziario, adeguandosi progressivamente ai princìpi del nuovo ordinamento costituzionale. L'opera di modernizzazione dell'ordinamento giudiziario ha tratto linfa poi anche dall'istituzione del Consiglio superiore della magistratura che, mediante atti interpretativi, ha suggerito soluzioni attraverso le quali era possibile rendere direttamente applicabili i princìpi e le regole costituzionali, o risolvere i conflitti che si determinavano fra le norme desumibili dalla legislazione anteriore alla Costituzione e quelle derivanti dai princìpi cui essa si era ispirata.
      Negli anni successivi al dibattito intenso che si sviluppò sulle caratteristiche dell'ordinamento da dare alla magistratura e sull'inadeguatezza e sull'incostituzionalità delle norme vigenti, seguirono tuttavia poche iniziative tese a dare attuazione alla previsione della VII disposizione transitoria della Costituzione, che comunque non vennero mai approvate.
      Tuttavia, pur in mancanza di un disegno sistematico della materia per effetto delle riforme legislative parziali sopra ricordate, delle sentenze della Corte costituzionale intervenute e delle interpretazioni affermatesi nel periodo intercorso dal 1948 in poi, non può certamente dirsi che l'ordinamento giudiziario vigente in Italia fino al 2005 fosse ancora quello che i redattori della Costituzione avevano giudicato non conforme ad essa; l'assetto della magistratura italiana infatti era profondamente cambiato, pur rimanendo in vigore alcune parti residue dell'ordinamento del 1941, anche se non tutte le innovazioni introdotte potevano ritenersi pienamente coronate da successo.
      La valutazione dell'attuale intervento normativo non può dunque prescindere da alcune considerazioni relative al percorso che ha caratterizzato l'approccio alla realizzazione del sistema dell'ordinamento giudiziario dal 1860 ai nostri giorni.

      3. Da una impostazione di fondo, che in base allo Statuto albertino si occupava dell'ordine giudiziario con pochi princìpi derogabili attraverso l'utilizzazione della legge ordinaria, in considerazione del carattere flessibile di tale Costituzione, e che prefigurava una magistratura composta da funzionari nominati dall'esecutivo, reclutati soltanto parzialmente tramite concorso, con una quota di nomine politiche, si passò poi con la riforma Zanardelli del 1890 - regio decreto 30 giugno 1889, n. 6133 - alla previsione di un unico metodo di selezione tramite concorso, salva la ridotta previsione di nomine politiche per «meriti insigni».
      Il primo testo che disciplinò compiutamente l'«ordinamento giudiziario» fu dunque il regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, in base al quale veniva costituito un corpo di magistrati di carriera nominati dall'esecutivo e dotati di uno status che solo nominalmente ne garantiva l'indipendenza, esclusi peraltro i magistrati del pubblico ministero che erano posti alle dipendenze del Ministro della giustizia, legame istituzionale che fu sciolto soltanto nel 1946.
      Questa architettura ordinamentale si ispirava al modello francese realizzato da Napoleone con la legge del 1810 sull'ordinamento giudiziario.
      Le prime modifiche alle caratteristiche «imperiali» dell'ordinamento giudiziario del 1865 intervennero con la riforma Orlando del 1907 - legge 7 marzo 1907, subito trasfusa nel testo unico di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 638, e relativo regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 641 - in cui cominciarono ad essere introdotte caratteristiche ordinamentali, coerenti con i princìpi del costituzionalismo, particolarmente sensibili al rafforzamento dell'indipendenza dei magistrati e del loro status professionale. L'avvento del fascismo al potere riportò la situazione sostanzialmente allo statu quo ante; la disciplina della magistratura

 

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venne cristallizzata con il regio decreto n. 12 del 1941 che prefigurò la magistratura come corpo di pubblici dipendenti aventi uno status professionale largamente simile a quello dei funzionari amministrativi e quindi indipendenti solo formalmente. Espressione di questa articolazione dell'ordine giudiziario, al di là delle intrinseche caratteristiche autoritarie di tutto l'assetto costituzionale del tempo, fu soprattutto l'inquadramento gerarchico di ispirazione transalpina, che aveva i suoi vertici nei capi dei singoli uffici giudiziari, nella Corte di cassazione e nel Ministero della giustizia.
      L'inserimento, poi, della vita professionale dei magistrati in uno schema organizzativo predefinito secondo carriere con caratteristiche burocratiche, attraverso la previsione di una progressione vincolata ai giudizi espressi dai superiori gerarchici, in occasione dei vari concorsi in cui essa era articolata, costituiva uno stretto reticolo di vincoli al sistema dell'indipendenza «interna» proprio a causa dei forti legami che i vertici della magistratura, nominati dal Consiglio dei ministri, mantenevano con il potere esecutivo e della disponibilità da parte degli stessi di pervasivi strumenti di controllo dei magistrati subordinati.
      L'Assemblea costituente abbandonò l'idea del giudice-funzionario, disegnando uno «statuto» del magistrato che rafforzava e garantiva la sua indipendenza, valorizzandone il ruolo professionale.
      Una delle pietre miliari della realizzazione del sistema costituzionale fu l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura che permise di concretizzare l'«autogoverno» del potere giudiziario e quindi di rendere effettiva una condizione essenziale dell'indipendenza dei magistrati; successivamente intervenne una serie di leggi che ridimensionò la «carriera» giudiziaria, attuando il principio secondo il quale i magistrati si distinguono tra loro soltanto per le funzioni esercitate e non per i gradi o gli incarichi di cui sono titolari. Questo sistema fu rafforzato dall'applicazione rigorosa del principio del «giudice naturale» che, prevedendo l'attuazione della disciplina relativa al sistema della precostituzione del giudice, impedì per chiunque la possibilità di operare in modo tale da scegliersi il magistrato da cui farsi giudicare. L'indipendenza dei magistrati del pubblico ministero fu rafforzata nei limiti compatibili sia con le funzioni esercitate sia con la struttura, comunque piramidale, dell'ufficio di procura.
      L'evoluzione descritta ridisegnava nel momento finale, prima delle riforme su cui si intende intervenire, un modello di ordinamento giudiziario che si ispirava tuttavia ad un insieme di princìpi - quelli enunciati nel titolo IV della parte seconda della Costituzione del 1947 - che costituivano l'espressione di una linea profondamente difforme e in molti casi assolutamente antitetica a quella che aveva ispirato il decreto Grandi del 1941.
      La legge n. 150 del 2005 per molti versi rimodella il sistema secondo i canoni di uno schema obiettivamente dissonante rispetto al sistema costituzionale vigente. In questo senso appare oggettivamente improprio affermare che la legge n. 150 del 2005 costituirebbe attuazione della VII disposizione transitoria della Costituzione, e anzi, secondo molti commentatori, l'impianto complessivo della stessa sarebbe afflitto da un intrinseco vizio di costituzionalità.
      Ovviamente, nulla esclude che alcune specifiche soluzioni adottate dalla legge n. 150 del 2005 possano essere utilizzate in un diverso quadro normativo, e questo è stato il metodo utilizzato con il presente disegno di legge. È stato però necessario dare un chiaro segno di discontinuità nei confronti di una disciplina che non assicurava alla magistratura, in particolare con il sistema di accesso e di progressione nelle funzioni, un'adeguata condizione di indipendenza.

      4. Il presente disegno di legge viene dunque adottato per modificare, secondo criteri modulati all'interno di un coerente sistema di riforma, i decreti legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 150 del 2005; in quest'ottica, l'intervento si muove nella prospettiva di una

 

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riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario sulla linea tracciata dalla VII disposizione transitoria della Costituzione e al fine di creare una disciplina che garantisca maggiore funzionalità ed efficienza all'intero sistema giustizia.

      5. Per quanto riguarda l'intervento di modifica relativo al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, lo stesso è dettato dalla necessità di cambiare le regole in materia di accesso alla magistratura; si è così inteso definire una serie di questioni rimaste irrisolte anche dopo l'approvazione del suddetto decreto. È stato ritenuto necessario apportare alcune innovazioni al sistema dell'accesso, affrontando adeguatamente due antiche questioni; così gli interventi sono stati finalizzati a superare gli inconvenienti legati alla eccessiva lunghezza delle procedure concorsuali, rallentate dall'elevato numero dei partecipanti, e alla scarsa adeguatezza di prove scritte di taglio prevalentemente teorico, con l'introduzione anche di una prova di carattere pratico. Si è ritenuto poi importante potenziare la commissione perché solo così si può ragionevolmente pensare a un contenimento dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali.
      L'ulteriore obiettivo perseguito, attraverso l'abrogazione della relativa disciplina, è stato quello di superare le potenziali disfunzioni create dall'obbligatorietà dell'indicazione dell'area funzionale, giudicante o requirente, cui essere assegnati dopo il concorso, e dalla previsione del colloquio psico-attitudinale nell'ambito delle prove orali.
      Nella proposta di riforma si è configurata, così, una tipologia di accesso strutturata in gran parte sulla falsariga di un concorso di secondo grado tendenzialmente omogenea a quella stabilita per le altre magistrature; è stata prevista l'ammissione al concorso ordinario, oltre che in ragione dell'appartenenza ai ruoli dei procuratori dello Stato, anche per la partecipazione ai corsi delle scuole di specializzazione cosiddette Bassanini, e a seguito del pregresso esercizio, per un congruo periodo, di funzioni giudiziarie onorarie; si è ritenuto opportuno riconoscere un valore di ammissione al concorso anche ad esperienze, se pur in parte eterogenee rispetto alla professione di magistrato, comunque caratterizzate dall'esercizio di specifiche pubbliche funzioni, come per i funzionari della carriera direttiva della pubblica amministrazione e per i docenti in materie giuridiche tra il personale di ruolo delle università; la considerazione della presenza di una comune humus culturale è stata ritenuta condizione necessaria e sufficiente per una previsione analoga in favore degli avvocati con almeno tre anni di iscrizione all'albo professionale. È stata poi prevista una tipologia di ammissione al concorso, rispondente alla finalità di reclutare i migliori fra i neo-laureati; è stata così disciplinata per coloro che si sono laureati con un punteggio non inferiore a centosette su centodieci, come voto finale di laurea, e con una media di ventotto trentesimi, rispetto ai voti degli esami sostenuti, la possibilità di partecipare immediatamente al concorso per l'accesso in magistratura. Questa scelta, che appare eccentrica rispetto alla tipologia di un concorso di secondo grado, in realtà trova la sua giustificazione, oltre che nel già ricordato obiettivo di reclutare i migliori fra i laureati, anche nel fatto che il corso di laurea in giurisprudenza è ormai strutturato su cinque anni e che, tra le prove del concorso, è stata introdotta anche una quarta prova pratica che indubbiamente obbliga qualsiasi partecipante ad una preparazione in ogni caso non esclusivamente teorica. Il metodo prescelto è sembrato quello più idoneo per evitare irragionevoli disparità di trattamento, ipotizzabili con l'esclusivo riferimento al voto di laurea, in considerazione dell'elevato numero delle facoltà universitarie e della disomogeneità di valutazione e determinazione del punteggio finale di laurea; sono stati così presi in considerazione anche altri fattori, quali la media dei voti ottenuti nella carriera universitaria nelle materie oggetto del piano di studio, in modo da ridurre al massimo il rischio di iniquità.

 

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      6. Vengono introdotte modifiche anche per quanto concerne la disciplina in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati. Il decreto legislativo n. 160 del 2006 prevede una netta ripartizione delle funzioni di merito e di legittimità e una rigida distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti: la farraginosità del sistema, la scelta di una costruzione piramidale della carriera dei magistrati, la scelta di fatto operata per una distinzione delle funzioni assimilabile ad una separazione delle carriere, il sistema di valutazione per titoli ed esami, scollegato da un reale obiettivo di valutazione della professionalità funzionalizzato all'efficienza, hanno reso necessario abolire quel quadro normativo in quanto intrinsecamente non emendabile. Nel configurare la nuova disciplina si è partiti dalla constatazione che il sistema di valutazioni della professionalità anteriore alla legge n. 150 del 2005 deve essere considerato non più adeguato, e quindi da riformare, per due prevalenti ragioni:

          a) la professionalità del magistrato, nella sua ricchezza di conoscenza tecnica, di capacità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e giurisdizionali, di consapevolezza del ruolo e di responsabilità professionale, non può più essere affermata per presunzioni e solo in occasione dei passaggi di qualifica troppo distanziati o di incarichi specifici;

          b) il meccanismo è insufficiente ad attuare un reale vaglio delle specifiche capacità, delle doti e delle attitudini richieste per l'esercizio delle diverse funzioni che possono essere svolte nella sua vita professionale.

      Si è dunque prefigurata una nuova struttura delle valutazioni, con verifiche ogni quattro anni, con riferimento ai tempi, alle fonti di conoscenza, ai parametri, alla legittimazione e alle conseguenze in caso di riscontrata inadeguatezza.
      Si è disegnato un sistema che sgancia la progressione economica da quella delle funzioni (prevedendo una progressione economica condizionata esclusivamente dal superamento delle valutazioni di professionalità) perché solo in questo modo si può stimolare la permanenza di magistrati esperti e specializzati nelle funzioni di primo grado. È stata conservata la possibilità di transitare dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa prevedendo che il cambio di funzioni è possibile solo mutando distretto ed è subordinato ad una reale verifica delle attitudini. Saranno oggetto di valutazioni periodiche anche le capacità organizzative e le attitudini agli incarichi direttivi prevedendosi la temporaneità delle funzioni direttive. È stata introdotta, inoltre, la temporaneità di tutte le funzioni (con una forbice compresa tra gli 8 e i 15 anni).
      Nel sistema che si propone sono ben delineati i parametri di valutazione delle attitudini, delle capacità e dell'impegno del magistrato secondo ben precisi indicatori sulla qualità e sulla quantità del lavoro giudiziario, con conseguenti vagli professionali più approfonditi e rigorosi nel passaggio da una funzione a un'altra. In questa prospettiva anche l'analisi delle capacità organizzative e dell'attitudine agli incarichi direttivi è diventata elemento costante della valutazione periodica, da riprendere e da approfondire in occasione della valutazione specifica richiesta per il conferimento di un incarico direttivo, nella prospettiva ormai acquisita della temporaneità delle funzioni direttive. In tal senso si sono ridotti il peso e il valore specifico da attribuire all'anzianità, trasformata sostanzialmente da criterio di valutazione unicamente in criterio di legittimazione per concorrere a determinati posti direttivi.
      In attuazione delle sentenze della Corte costituzionale del 10 maggio 1982, n. 86 e n. 87, le funzioni di legittimità, per essere distinte nella Costituzione da quelle di merito, saranno conferite non solo in base al criterio di anzianità, bensì mediante l'accertata sussistenza di specifiche attitudini ad esercitarle. Sono stati, infine, previsti interventi in caso di riscontrata inadeguatezza professionale del magistrato valutato, modulati in modo differenziato,

 

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con ripercussioni, nelle ipotesi più gravi, anche sulla progressione economica.
      In modo analogo si è prevista una procedura urgente da attivare in caso di revoca dei dirigenti che si rivelano inadeguati, prevedendosi, accanto alla valutazione ordinaria, una procedura speciale di accertamento tempestivo per le valutazioni di criticità nello svolgimento dell'attività direttiva per pervenire alla revoca dei dirigenti dimostratisi in concreto del tutto inadeguati.

      7. È stato poi ritenuto necessario un intervento innovativo sulla Scuola superiore della magistratura. Il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, ha istituito una struttura stabile incaricata di occuparsi in maniera continuativa delle esigenze formative e di aggiornamento per il personale di magistratura e, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, anche di una parte del tirocinio dei magistrati in attesa del conferimento delle funzioni giurisdizionali. Tale distinzione deve essere osservata trattandosi di un'attività intimamente connessa con la valutazione da operarsi per la conferma in ruolo dei vincitori di concorso e, come tale, riservata al solo Consiglio superiore. È una scelta che si condivide, ma le modalità di realizzazione non appaiono adeguate al raggiungimento di questi obiettivi, anche perché alla Scuola sono stati attribuiti funzioni e compiti anche di carattere formativo e valutativo, in relazione alla partecipazione dei magistrati ai corsi di aggiornamento, che rischiano di snaturare l'attività della formazione, orientandola piuttosto verso la progressione in carriera e la preparazione e lo svolgimento dei concorsi. Con l'intervento proposto si è ricollocata l'attività della Scuola nell'ambito suo proprio dell'attività della formazione iniziale, complementare e permanente e di riconversione a seguito del passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa, prevedendo altresì una struttura più agile per il perseguimento degli obiettivi formativi. A tal fine è stata prevista una ubicazione decentrata, in tre sedi, nord, centro e sud, ove verranno svolte le attività di formazione; è stato poi organizzato un meccanismo procedurale al servizio dell'attività di formazione che sia comunque in grado di recepire tutte le istanze e i bisogni formativi del corpo dei magistrati e, al contempo, di fornire una risposta tempestiva e adeguata.
      Sono stati introdotti alcuni elementi di novità anche nella prospettiva di una integrazione delle varie realtà giurisdizionali in ambito europeo e per rimanere in linea con le prospettive di modifica dei decreti relativi alle modalità di accesso in magistratura e di progressione in carriera, cui l'attività della Scuola è stata prevista come necessariamente funzionale. E poiché è maturata una opzione verso l'obbligatorietà della formazione, il disegno di legge prevede che tutti i magistrati frequentino almeno un corso di formazione ogni quattro anni. Una particolare attenzione è stata rivolta ai magistrati nei primi anni di servizio per i quali si è, invece, previsto un obbligo di frequentare almeno un corso di formazione-aggiornamento ogni anno per i primi quattro anni dopo il conferimento delle funzioni.

      8. Il presente disegno di legge apporta modifiche anche al sistema dell'autogoverno della magistratura, sistema nel quale sono ormai strutturalmente inseriti i consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, modificando il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, oltre che alcuni aspetti dell'organizzazione dello stesso Consiglio superiore della magistratura, con la modifica della legge 24 marzo 1958, n. 195. Per quanto riguarda i consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, i punti del decreto legislativo oggetto dell'intervento di riforma, riguardano: il sistema elettorale; la semplificazione delle procedure di funzionamento attraverso l'eliminazione della qualità di collegi perfetti, con la consequenziale eliminazione della figura dei supplenti; l'aumento del numero dei componenti; la possibilità di deliberare a maggioranza dei presenti computando anche i membri di diritto; l'introduzione di

 

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una percentuale analoga a quella prevista per il Consiglio superiore della magistratura nel rapporto laici-togati (2/3-1/3), per tutte le tipologie di composizione dei consigli giudiziari pur numericamente diverse in relazione alla dimensione dei distretti.
      È stata inoltre configurata un'apposita sezione del consiglio giudiziario preposta alla trattazione dei pareri e dei provvedimenti organizzativi concernenti i giudici di pace e gli uffici dei giudici di pace e composta, oltre che dai membri di diritto, da giudici di pace eletti nel distretto, magistrati e avvocati.
      Per quanto riguarda l'elettorato passivo è stata confermata la ripartizione dei candidati con riferimento alle funzioni ricoperte, mentre è stata eliminata la previsione della figura del vice presidente, non compatibile con la possibilità di delega da parte del presidente della corte d'appello.
      Sono stati individuati nuovi criteri di formulazione dei pareri: il sistema della progressione in carriera è stato orientato verso una griglia di passaggi idonei ad operare un vaglio di professionalità, nelle sue dimensioni del merito, dell'attitudine, dell'impegno soggettivo e della capacità organizzativa. È stata, tra l'altro, espressamente prevista l'acquisizione di motivate e dettagliate indicazioni oggettive del consiglio dell'ordine degli avvocati. Interventi sostanzialmente analoghi sono stati previsti per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, dove peraltro l'elettorato passivo è stato riconosciuto in favore di tutti i magistrati in servizio presso la Corte medesima, compresi i magistrati di merito destinati all'Ufficio del ruolo e del massimario.

      9. Si è poi intervenuti sulla legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura ricostituendo il numero dei componenti eletti in trenta unità, venti togati e dieci laici, secondo le proporzioni esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 2002, n. 44, e si è ridisciplinata la composizione della segreteria e dell'Ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura, prevedendo che il Consiglio continui ad avvalersi dell'opera di magistrati per la segreteria e per l'Ufficio studi, mantenendo l'indispensabile supporto tecnico-professionale specifico, la cui necessità era affermata dalla sua stessa legge istitutiva, al fine di renderne più efficiente l'attività, anche in considerazione del rilevante aumento delle sue competenze in materia di valutazione di professionalità.
      L'esigenza di procedere all'aumento del numero dei componenti è stata confermata dalla disfunzionalità delle modalità con le quali era stata determinata la composizione della sezione disciplinare, con particolare riguardo all'individuazione dei membri supplenti. Il meccanismo delle incompatibilità, infatti, si è rivelato insuperabile, giacché il numero di supplenti previsto, con riferimento alle diverse categorie, ha dimostrato presto la sua inadeguatezza. Solo grazie all'intervento della Corte costituzionale è stato possibile nominare altri supplenti.
      Con sentenza 22 luglio 2003, n. 262, la Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 28 marzo 2002 n. 44, nella parte in cui non prevedeva l'elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura di ulteriori membri supplenti della Sezione disciplinare «in modo da consentire la costituzione, per numero e categoria di appartenenza, di un collegio giudicante diverso da quello che abbia pronunciato una decisione successivamente annullata con rinvio dalle Sezioni unite della Cassazione».
      La stessa Corte ha sottolineato che l'attribuzione del potere disciplinare a «una composizione più ristretta costitutiva della Sezione disciplinare (...) non dà vita ad un organo autonomo dal Consiglio stesso, né a forme di frazionamento del potere, di cui il Consiglio è e resta unico titolare», e ha concluso che «sussiste un interesse costituzionalmente protetto a che il procedimento stesso, comunque configurato dal legislatore ordinario, si svolga in modo tale da non ostacolare l'indefettibilità

 

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e la continuità della funzione disciplinare attribuita dalla Costituzione direttamente al Consiglio superiore». Il Consiglio superiore della magistratura ha dovuto integrare il numero dei supplenti con una sua delibera, applicativa della sentenza della Corte appena citata.

      10. L'intervento sul decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sull'individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché sul decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, nasce dall'esigenza di apportare una serie di modificazioni alle previsioni di attuazione della legge delega 25 luglio 2005, n. 150, in base alla quale erano prefigurate:

          a) la creazione di strutture amministrative regionali o interregionali quali organi decentrati del Ministero;

          b) la creazione dell'ufficio del direttore tecnico presso 4 dei 26 distretti;

          c) la definizione delle specifiche attribuzioni del dirigente amministrativo e il suo rapporto con il magistrato preposto all'ufficio giudiziario.

      Si è ritenuto opportuno precisare, con maggiore attenzione, i compiti e le funzioni attribuiti, rispettivamente, al capo dell'ufficio giudiziario e al dirigente amministrativo presso il medesimo ufficio.
      La puntuale ricognizione dei compiti attribuiti ha, da un canto, lo scopo di chiarire gli ambiti di competenza spettanti a ciascuno di essi, al fine di evitare possibili sovrapposizioni o conflitti e, dall'altro, di garantire la direzione unitaria dell'ufficio giudiziario, nella persona del suo capo, anche rispetto all'attività di amministrazione dei servizi strumentali rispetto all'esercizio della giurisdizione.
      Particolare importanza ha la fissazione del termine del 30 giugno di ciascun anno entro il quale i titolari degli uffici giudiziari dovranno elaborare, d'intesa con il dirigente preposto all'ufficio delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, il programma delle attività annuali.
      La trasmissione del programma al Ministero della giustizia entro tale termine consentirà, infatti, al Ministro di quantificare preventivamente gli oneri finanziari relativi agli stanziamenti necessari per ciascun ufficio giudiziario, nell'anno di riferimento della legge finanziaria in corso di approvazione, con un generale potere di intervento a cascata dei dirigenti degli uffici a competenza nazionale o del distretto nei casi in cui, rispettivamente, i secondi o i dirigenti degli uffici circondariali non provvedano ad adottare tempestivamente il programma annuale o le necessarie modifiche.
      La nuova soluzione proposta individua nel coinvolgimento e nella motivazione di tutti gli operatori nell'individuazione degli obiettivi, nonché nella definizione del bud- get e delle soluzioni più adeguate al raggiungimento del risultato il modello organizzativo più adeguato tendente, tra l'altro, a rendere residuale la ricorrenza di conflitti, pur confermando la responsabilità del capo dell'ufficio. Solo di fronte alla perseveranza del conflitto si è previsto di affidare al presidente della corte d'appello o al procuratore generale presso la medesima corte un potere sostituivo residuale di intervento, sentiti il titolare dell'ufficio e il dirigente.
      In presenza di sopravvenute esigenze, il programma annuale può essere modificato dal titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i magistrati titolari di funzioni semidirettive e il dirigente. Di tale programma e del sottostante modello organizzativo il capo dell'ufficio tiene conto anche ai fini della predisposizione del progetto tabellare.
      Si è ritenuto opportuno procedere alla soppressione dell'ufficio del direttore tecnico che costituiva una duplicazione della struttura decentrata. Allo stesso modo si sono superate con la nuova formulazione le incertezze relative alla ripartizione di competenze tra amministrazione centrale e strutture decentrate, cercando di assicurare il miglior risultato dell'azione amministrativa.

 

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      11. Sono previsti, inoltre, vari interventi sulla disciplina del collocamento fuori ruolo e sul ricollocamento in ruolo dei magistrati; sull'ordinamento giudiziario per coordinare la nuova disciplina con quella vigente; sulla nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari e su altre disposizioni di legge con riformulazioni e abrogazioni, sempre al fine di attuare una armonizzazione del sistema nel suo complesso.

      12. In particolare, per quanto riguarda la nomina alle funzioni direttive si è ritenuto necessario provvedere ad adeguare le scarne norme del regio decreto n. 12 del 1941, rimaste ancorate a un modello professionale di magistrato segnato da una sostanziale indifferenza per le capacità organizzative, essendo negli anni maturata la consapevolezza circa la necessità di riservare una particolare e spiccata attenzione per il profilo organizzativo-funzionale degli uffici giudiziari, e quindi circa l'importanza strategica della figura dei dirigenti in un disegno complessivo di buon funzionamento del servizio giustizia.
      Rispetto alle regole legislative sulla nomina dei dirigenti che si limitavano a prevedere i tradizionali, e poco significativi, parametri dell'attitudine, del merito e dell'anzianità, si è predisposto un quadro normativo nel quale, pur conservando un valore al criterio dell'anzianità, si sono notevolmente accentuati quegli aspetti capaci di legare la scelta al possesso di specifici elementi di professionalità nella gestione e nell'organizzazione.
      Si è, infatti, prevista la frequenza di specifici corsi di formazione presso la Scuola superiore della magistratura in vista dell'assunzione di incarichi direttivi, di cui è stata conservata la natura temporanea, di modo che il titolare non solo venga valutato al termine di ciascun periodo ma che, alla scadenza dello stesso, non vi sia una conferma dell'incarico bensì si passi sempre attraverso una nuova selezione al fine di procedere ad una valutazione di tutti i candidati per assegnare l'incarico solo al migliore di essi.
      Le procedure di selezione dei dirigenti sono state dunque disegnate nella consapevolezza che il «mestiere di dirigente» non può essere improvvisato e non deve essere appreso solo «sul campo», come per molti anni è avvenuto, ma attraverso momenti di un impegno organizzativo, e che tale mestiere, pur partecipando della natura giudiziaria delle funzioni, ha peculiarità che richiedono una preparazione di tipo attitudinale.
      È stata così restituita al Consiglio superiore della magistratura la pienezza della valutazione sulle attitudini direttive, eliminando il pletorico sistema di concorsi e di commissioni esaminatrici e prevedendo che le valutazioni possano dispiegarsi soprattutto nella verifica delle pregresse esperienze organizzative, che si possono sostanziare sia nel precedente svolgimento di funzioni direttive o semidirettive sia nello stesso impegno di organizzazione del proprio ufficio, che caratterizza il ruolo di ciascun magistrato.
      Sono stati poi predisposti strumenti di controllo da parte del Consiglio superiore della magistratura sullo svolgimento delle funzioni direttive, prevedendo specificamente che il Consiglio superiore della magistratura possa, se del caso, rimuovere dall'incarico il magistrato che abbia dato prova di inadeguatezze dirigenziali, superando scelte selettive del dirigente rivelatesi errate, anche prima della scadenza del termine a seguito di specifici controlli sulla gestione.

      13. Altro punto oggetto di intervento è stato quello relativo alla temporaneità delle funzioni. La temporaneità nelle funzioni è un problema storico e scottante che ha visto prime controverse applicazioni fino ai primi anni Novanta. Alla fine di quegli anni il legislatore ha modificato l'articolo 7-bis, comma 2-ter, del regio decreto n. 12 del 1941, recante l'ordinamento giudiziario, ed è intervenuto in termini di temporaneità con malcelati intenti punitivi nei confronti dei giudici per le indagini preliminari (GIP) prevedendo una permanenza massima di sei anni. La norma, poi ampliata a dieci anni dallo

 

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stesso legislatore, nulla ha apportato alla professionalità dei GIP rivelandosi un mero fattore di rigidità. D'altro canto, il Consiglio superiore della magistratura, a partire dalla circolare per la formazione delle tabelle del 1991, aveva introdotto un termine decennale di permanenza nella stessa posizione tabellare per motivi del tutto condivisibili: evitare perdite di motivazione, assuefazioni, possibili incrostazioni di potere. La norma ha cominciato a trovare effettiva applicazione dagli anni 1996-1997 per alcune tipologie di sezioni (distaccate, fallimentari, societarie) e, per effetto imitativo e di parità di trattamento, la temporaneità è stata poi applicata in modo sempre più massiccio. Tuttavia questa scelta che doveva costituire la spinta verso la creazione di percorsi professionali che valorizzassero specializzazioni e capacità per diffonderle in altri settori e uffici e che incoraggiassero un ricambio graduale e ragionato è stata vista troppo spesso come una mannaia che provoca perdita di saperi e di competenze, più da eludere che da rispettare. È stato, pertanto, necessario trovare un contemperamento tra l'esigenza di specializzazione come accentuazione della professionalità e la necessità di evitare il formarsi di incrostazioni che possano appannare l'apparenza di terzietà e indipendenza della funzione giudiziaria.
      Il principio della temporaneità è stato inserito all'interno di percorsi professionali in modo da renderlo congruo ed eventualmente differenziato a seconda delle specializzazioni per far sì che sia praticabile prevedendo la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di individuare la durata più adeguata in relazione a ciascuna funzione nel quadro di una previsione normativa che ha individuato un minimo (otto anni) e un massimo (quindici anni). Si sono così favoriti i percorsi professionali multivalenti in modo da poter passare da un settore all'altro.

      14. La riforma, inoltre, ha inteso dare piena attuazione al principio costituzionale secondo cui la magistratura è unica sia nel concorso di ammissione, sia nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, e si distingue solo per le funzioni esercitate. È stato così abolito il sistema delle qualifiche in cui si articolava la carriera del magistrato, che non ha più corrispondenza nella realtà, e nel contempo è stato realizzato un sistema che sganci la progressione economica da quella delle funzioni (prefigurando una progressione economica condizionata esclusivamente dal superamento delle valutazioni di professionalità), soluzione che consente anche di stimolare la permanenza di magistrati esperti e specializzati nelle funzioni di primo grado. A tal fine si è agito sui tempi di verifica della professionalità, sui parametri attraverso i quali misurare il contenuto della professionalità, sulle fonti e sulle modalità di conoscenza per stabilire da dove e come attingere le informazioni utili da far confluire nella procedura di valutazione.
      È stata prevista una costante formazione professionale, nei suoi diversi momenti, iniziale e permanente, e comunque obbligatoria in occasione della riconversione ad altra funzione, realizzata attraverso la «scuola della magistratura» per rendere la giurisdizione caratterizzata in ogni suo aspetto da quella dignità che la Costituzione le assegna. In attuazione delle citate sentenze della Corte costituzionale 10 maggio 1982, n. 86 e n. 87, è stato previsto che le funzioni di legittimità, per essere distinte nella Costituzione da quelle di merito, siano conferite non in base al criterio di anzianità, bensì mediante l'accertata sussistenza, oltre che degli altri criteri di professionalità, di specifiche attitudini ad esercitarle. Sono stati previsti interventi in caso di riscontrata inadeguatezza professionale del magistrato valutato con ripercussioni sulla progressione economica e, nelle ipotesi più gravi, sulla prosecuzione stessa del rapporto di impiego.
      In questo contesto la differenziazione «interna» delle funzioni in giudicanti e requirenti, in funzioni di primo grado, di secondo grado e di legittimità, nonché in semidirettive, direttive, direttive superiori e direttive apicali, perde ogni connotazione

 

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gerarchica e assume un carattere meramente descrittivo e funzionale, utile a definire i requisiti di accesso ai diversi posti e funzioni.
      Per quanto riguarda l'attribuzione delle funzioni e il passaggio da quelle giudicanti a quelle requirenti e viceversa, è previsto che di norma, al termine del tirocinio e anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità, i magistrati di tribunale non possano essere destinati a svolgere le funzioni requirenti e quelle di giudice presso la sezione dei giudici per le indagini preliminari, essendo fondamentale una preventiva esperienza professionale prima dello svolgimento di tali funzioni. Eccezioni a tale principio sono possibili solo in base a delibera motivata del Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario che deve specificatamente motivare l'attitudine per l'una o per l'altra funzione o per entrambe.
      La normativa che più direttamente concerne il passaggio, a domanda dell'interessato, da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, nella prima parte prevede che:

          a) il passaggio può essere richiesto dopo almeno cinque anni di servizio in ciascuna funzione;

          b) il passaggio può essere disposto, a seguito di frequenza di un corso di qualificazione professionale organizzato dal Consiglio superiore della magistratura, subordinatamente a un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore su parere del consiglio giudiziario; per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire il parere del presidente della corte d'appello o, rispettivamente, del procuratore generale della Repubblica presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti; il presidente della corte d'appello o il procuratore generale possono acquisire anche le valutazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità; per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni periodiche. È prevista la richiesta facoltativa di osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati da parte dei vertici del distretto ai fini della formulazione del loro parere.

      Tali limitazioni non operano per il conferimento delle funzioni direttive giudicanti e requirenti di primo grado e per tutte quelle direttive di secondo grado che comportino il mutamento di funzioni da giudicante a requirente e viceversa in un diverso circondario dello stesso distretto di corte d'appello, e per il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa, comprese quelle direttive, presso la Corte di cassazione.

      15. Il disegno di legge prevede una più completa e articolata procedimentalizzazione triennale della formulazione e dell'approvazione dei progetti organizzativi degli uffici di procura, compreso quello presso la Corte di cassazione, con la previsione dei pareri dei consigli giudiziari e del Comitato direttivo della Corte di cassazione, nonché della delibera finale del Consiglio superiore della magistratura e del decreto del Ministro della giustizia, su delibera conforme del Consiglio superiore, restituendo all'ufficio di procura un modello di ufficio organizzato in modo razionale.

      16. Infine il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario con l'emanazione di un unico codice, nonché, entro un anno dalla data di entrata in vigore del citato codice, di un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.
      Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, anche uno o più

 

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decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, adeguandole alle disposizioni contenute nella legge di delega, tenendo conto della specificità e delle esigenze organizzative della giustizia militare, e rimodulando la distribuzione dei relativi uffici sul territorio, tenendo conto della diminuita domanda di giustizia militare per effetto dell'avvenuta sospensione della leva e della contestuale professionalizzazione della struttura militare, nel rispetto dell'attuale quadro costituzionale dettato dall'articolo 103 della Costituzione.

      17. Passando ora ad esaminare le singole disposizioni, si fa presente che il disegno di legge si compone di 9 articoli e di tre tabelle allegate.
      L'articolo 1 apporta modifiche agli articoli da 1 a 9 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante la disciplina dell'accesso in magistratura. Nel comma 1 è stabilito che la parola «uditorato», termine fino ad oggi utilizzato per identificare il periodo posto tra il superamento del concorso di accesso e la presa di funzioni, sia sostituita con la parola «tirocinio».
      Il comma 2, che sostituisce l'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006, prevede che la nomina a magistrato ordinario si consegua mediante un concorso per esami. Il concorso sarà bandito con cadenza almeno annuale, in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo. Il concorso per esami è stato configurato sostanzialmente come concorso di secondo grado e vi sono ammessi (comma 3 dell'articolo in esame) candidati, che non siano incorsi in sanzioni disciplinari, appartenenti alle seguenti categorie:

          1) procuratori dello Stato;

          2) dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro-comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità anche complessiva nella qualifica posseduta;

          3) personale di ruolo delle università docente nelle cattedre di materie giuridiche in possesso di laurea in giurisprudenza;

          4) dipendenti della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica dirigenziale (o appartenenti all'ex area direttiva) che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso nel quale era richiesto il possesso del titolo di laurea e che abbiano maturato nelle predette carriere almeno cinque anni di anzianità;

          5) avvocati iscritti all'albo che hanno esercitato la professione per almeno tre anni;

          6) giudici di pace, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari che abbiano completato almeno il primo incarico e siano stati confermati dal Consiglio superiore della magistratura a seguito di valutazione positiva della attività svolta;

          7) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e hanno conseguito il diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

          8) per consentire l'accesso in magistratura ai laureati più meritevoli, è previsto che possano partecipare al concorso per esami coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero la laurea magistrale, con il nuovo ordinamento universitario, con un corso di durata quinquennale riportando una votazione media complessiva degli esami sostenuti pari ad almeno 28/30, e un punteggio di laurea finale pari ad almeno 107/110.

 

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      18. Il concorso per esami (comma 2 del nuovo articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006) si articola su prove scritte, effettuate con le procedure previste per garantire l'anonimato dei concorrenti (articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860) e orali. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici vertenti su diritto civile, penale e amministrativo e di uno pratico, quest'ultimo su una materia scelta dalla commissione, attraverso l'estrazione a sorte operata la mattina della prova, consistente nella redazione di un provvedimento in materia di diritto e procedura civile ovvero di diritto e procedura penale. Sono poi indicati (comma 4) le materie su cui verte la prova orale e i criteri per individuare il superamento della prova (comma 5). Il candidato dovrà indicare nella domanda una lingua straniera sulla quale verterà un esame orale.
      Nulla è innovato quanto agli specifici requisiti necessari per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano; per partecipare ai concorsi per l'accesso in magistratura nella provincia di Bolzano i candidati dovranno indicare una lingua straniera diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego (comma 7).
      Quali ulteriori requisiti per l'accesso è richiesto che il candidato sia di condotta incensurabile e (riproducendo una disposizione già presente nell'attuale normativa) che non sia stato dichiarato non idoneo per tre volte in precedenti concorsi per l'accesso alla magistratura.
      Il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge, oltre ad apportare modifiche al fine di coordinare il vigente testo dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 160 del 2006 (disposizioni contenute anche nel comma 5), prevede che il concorso per l'accesso alla magistratura si svolga con cadenza almeno annuale nelle sedi stabilite nel decreto che indice il concorso, ferma restando la disposizione che ove la prova abbia luogo contemporaneamente in più sedi la commissione esaminatrice espleterà presso una di esse, individuata con decreto ministeriale, le operazioni di scelta e di sorteggio delle prove. Nelle altre sedi le funzioni della commissione, per il regolare espletamento della prova, saranno attribuite a un comitato di vigilanza.

      19. È stato ridisciplinato (comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge, che apporta modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006) il funzionamento della commissione esaminatrice in un'ottica di maggiore funzionalità. La commissione del concorso per esami è composta da un presidente e da venti magistrati e otto professori universitari. Per garantire la rapida conclusione delle prove, è previsto l'esonero dalle funzioni giudiziarie per il tempo necessario all'espletamento delle stesse. Finalità acceleratorie ha la previsione della formazione di due sottocommissioni (suddivise in quattro collegi), nell'ipotesi in cui siano più di trecento i candidati che abbiano portato a termine le prove scritte (articolo 1, comma 6). Al fine di garantire omogeneità nei criteri di valutazione delle prove, è previsto che la commissione definisca i criteri per la valutazione degli elaborati scritti prima della loro correzione. Per le modalità di svolgimento delle prove scritte e orali sono richiamate le norme del citato regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
      I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 1 del disegno di legge contengono disposizioni di coordinamento del testo di legge emendato con la nuova disciplina. L'ultima parte del comma 9, alla lettera c), prevede che con il conseguimento della prima valutazione di professionalità, decorsi quattro anni dalla data della nomina con giudizio positivo sull'attività svolta, si venga abilitati all'esercizio della professione di avvocato, mentre con il conseguimento della quarta valutazione di professionalità si consegua l'abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori.

      20. L'articolo 2 del disegno di legge sostituisce gli articoli 10, 11, 12, 13, 35, 45, 46, 51 e 52, modifica gli articoli 19 e 36, e introduce l'articolo 34-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di progressione economica e di funzioni

 

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dei magistrati. Il comma 1 sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo citato, disponendo che la magistratura sia unica nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, e prevedendo distinzioni solo quanto alle funzioni esercitate. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo, di secondo grado e di legittimità, nonché in semidirettive, semidirettive elevate, direttive, direttive elevate, direttive superiori e direttive apicali. Sono quindi elencate, nella nuova formulazione dell'articolo 10, nei commi da 3 a 14, tutte le funzioni.
      Il comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge - sostituendo l'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006 - detta i criteri e le modalità per le periodiche valutazioni di professionalità. Sono stati previsti momenti di verifica della professionalità ad intervalli di quattro anni per tutta la vita professionale del magistrato, al fine di mantenere standard medi di professionalità e nel contempo di favorire l'acquisizione di dati e informazioni che consentiranno un più adeguato giudizio in occasione delle valutazioni periodiche e di quelle connesse al conferimento di incarichi o di funzioni semidirettive o direttive. Sono stati identificati specifici parametri per verificare l'adeguatezza della professionalità delle diverse funzioni dei magistrati (la competenza tecnico-giuridica, l'efficienza e la produttività, l'adeguatezza e la tempestività della risposta, il rapporto tra i mezzi utilizzati e i risultati raggiunti, la capacità di utilizzare il lavoro di gruppo, la capacità di autorganizzazione e di utilizzazione delle risorse materiali e umane, la capacità di rapportarsi alla complessità delle relazioni interpersonali che la funzione svolta richiede). Sono stati, dunque, definiti parametri di valutazione idonei a fornire un quadro reale delle attitudini, delle capacità e dell'impegno del magistrato (con indicatori affidabili sulla qualità e sulla quantità del lavoro giudiziario), con conseguenti vagli professionali più approfonditi e rigorosi nel passaggio da una funzione a un'altra (e non solo tra giudicante e requirente e viceversa). All'organo di autogoverno della magistratura è stato attribuito un rilevante ruolo quanto alla individuazione degli standard di rendimento, nonché alla specificazione degli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte del consiglio giudiziario, organo che formula, acquisita la documentazione, parere motivato da trasmettere al Consiglio superiore della magistratura che procede alla valutazione di professionalità. Per assicurare omogeneità nelle valutazioni è stabilito (articolo 2, comma 2, capoverso Art. 11, comma 19) che il Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, disciplini con propria delibera: i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali di udienza; i dati statistici da raccogliere; le modalità di redazione dei pareri dei consigli giudiziari; i criteri di valutazione, in relazione ai parametri indicati nella norma, con specifica indicazione degli elementi da considerare; l'individuazione degli standard medi di definizione dei procedimenti, secondo parametri sia qualitativi sia quantitativi.
      Anche l'analisi delle capacità organizzative e dell'attitudine agli incarichi direttivi è divenuto elemento costante della valutazione periodica, da riprendere e da approfondire in occasione della valutazione specifica richiesta per il conferimento di un incarico direttivo, nella prospettiva ormai acquisita della temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive (quattro anni rinnovabili, come previsto dall'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 10, commi 9 e 10). In tal senso sono stati ridotti fortemente il peso e il valore specifico da attribuire all'anzianità, che sono stati trasformati da criteri di valutazione, unicamente a criteri di legittimazione per concorrere a posti direttivi e semidirettivi (limite massimo di 72 anni di età, con l'eccezione degli incarichi direttivi superiori e apicali come quelli di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, di Presidente aggiunto della Corte di cassazione, di Procuratore generale aggiunto, di Primo presidente
 

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della Corte di cassazione e di Procuratore generale presso la medesima Corte, per i quali non è previsto il limite massimo di età - articolo 2, commi 6, 7 e 8).
      Sono state ampliate anche le fonti e le modalità di conoscenza, perché uno dei difetti del sistema di progressione in carriera antecedente alla riforma del 2005 stava nel fatto che le prassi applicative avevano visto la prevalenza di documenti valutativi che si alimentavano reciprocamente. Sono stati valorizzati le fonti e gli strumenti diretti all'acquisizione di elementi fattuali di conoscenza (articolo 2, comma 2, del disegno di legge che sostituisce l'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006), anche attraverso l'autorelazione del magistrato; l'esame di provvedimenti, verbali di udienze, incarichi svolti, segnalazioni e rapporti dei capi degli uffici, statistiche comparate, rinnovate e precisate; l'acquisizione di provvedimenti a campione; la documentazione delle esperienze organizzative svolte; l'acquisizione di notizie su fatti rilevanti penalmente e disciplinarmente e di contributi conoscitivi (elementi e non valutazioni) provenienti da organi istituzionali, quali il consiglio dell'ordine degli avvocati. Si è riservato ai consigli giudiziari e al Consiglio superiore della magistratura il compito di esprimere valutazioni sui dati oggettivi, concreti e attendibili acquisiti. È stata attribuita attenzione alla verifica di produttività, in relazione a sistemi di rilevamento che facciano riferimento al carico di lavoro degli uffici, alla loro dimensione qualitativa, alla loro produttività complessiva e alla produttività dei singoli magistrati addetti.
      Gli interventi previsti in caso di riscontrata inadeguatezza professionale del magistrato valutato sono di diversa entità (articolo 2, comma 2, che sostituisce l'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006), con ripercussioni anche sulla progressione economica nelle ipotesi più gravi, attuati con due distinte procedure di accertamento. La prima, che possiamo definire fisiologica, già illustrata, connessa ai tempi delle ordinarie verifiche quadriennali con conseguenze di diversa entità (previsione di corsi di aggiornamento e formazione, mutamento delle funzioni esercitate, divieto di conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi, impossibilità di svolgere incarichi extragiudiziari, ripercussioni sulla progressione economica diversamente modulati qualora il giudizio sia non positivo o negativo), fino a giungere alla dispensa dal servizio nel caso di secondo giudizio negativo. Sono dettate specifiche regole per la valutazione di professionalità dei magistrati fuori ruolo per i quali il giudizio è comunque espresso dall'organo di autogoverno previa acquisizione di parere (espresso dal Ministero della giustizia se il magistrato presta servizio presso tale struttura o dal consiglio giudiziario presso la corte d'appello di Roma negli altri casi) da formulare sulla base della relazione dell'autorità presso la quale viene prestato il servizio nonché della documentazione prodotta dall'interessato.
      È stata prevista, altresì, una procedura, da attivare ogni biennio, di controllo di gestione sull'attività dei dirigenti, che può portare sino alla revoca dell'incarico per coloro che si rivelino inadeguati. Non solo, ma la durata dell'incarico direttivo è stata, come detto, limitata a un quadriennio, prevedendo la possibilità del rinnovo dell'incarico per una sola volta nella stessa sede, subordinandola comunque ad una nuova procedura concorsuale, sicché l'attribuzione dell'incarico del nuovo quadriennio non sarà solo conseguenza della valutazione positiva dell'attività svolta, ma anche della valutazione comparativa della capacità di altri aspiranti (articolo 2, commi 9 e 10).
      Il comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge, che sostituisce l'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006, stabilisce quali sono i requisiti e i criteri per il conferimento delle funzioni, prevedendo che il conferimento delle funzioni avvenga a domanda degli interessati, attraverso una procedura concorsuale per titoli alla quale sono ammessi a partecipare i magistrati che abbiano conseguito la valutazione di professionalità richiesta (o d'ufficio solo in caso di esito negativo della
 

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procedura concorsuale e in presenza di ragioni di urgenza). Quindi, solo a titolo esemplificativo, rimandando per la disciplina dettagliata all'articolo in esame, mentre per il conferimento della funzione di giudice presso il tribunale ordinario è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio, per il conferimento della funzione di consigliere presso la corte d'appello è richiesta almeno la seconda valutazione di professionalità, mentre per il conferimento della funzione di presidente del tribunale ordinario è richiesto, oltre alla specifica valutazione della capacità di organizzazione e direzione, il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità, fino a giungere alla settima valutazione di professionalità richiesta per il conseguimento delle funzioni di Primo presidente della Corte di cassazione e di Procuratore generale presso la medesima Corte. Quanto alle funzioni di legittimità, è previsto che le stesse siano conferite non solo in base al criterio di anzianità, ma anche previo accertamento di specifiche attitudini. In tal senso è stata prevista (articolo 2, comma 3, capoverso Art. 12, comma 12) l'istituzione di una commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura che avrà il compito di accertare le attitudini dei candidati e di riferire all'organo di autogoverno l'esito delle proprie verifiche. La commissione, costituita da cinque componenti nominati dal Consiglio superiore della magistratura, di cui tre scelti fra magistrati che abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità, e due scelti tra professori universitari di ruolo, avrà, in particolare, il compito di fornire una prima valutazione sulle specifiche attitudini del magistrato ad esercitare le funzioni di legittimità e non si occuperà del parametro del merito, la cui verifica è affidata in via esclusiva alla commissione consiliare referente e al Consiglio superiore della magistratura ai quali spetterà, comunque, di esprimere la definitiva valutazione sul conferimento delle funzioni, tenendo conto di tutti gli aspetti, anche in relazione alla specifica attitudine del magistrato ad esercitare le funzioni di legittimità, nel rispetto della norma della Costituzione. È stato, tuttavia, previsto che il Consiglio superiore, se intenda discostarsi dal parere espresso dalla commissione per la valutazione dell'attitudine allo svolgimento di funzioni di legittimità, sia libero di farlo, salvo motivare sul punto. Ovviamente tale motivazione si atteggia come aggiuntiva all'ordinaria motivazione richiesta per il provvedimento di conferimento delle funzioni.
      Il comma 4 dell'articolo 2, che sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006, dispone che i magistrati, al termine del tirocinio, non siano destinati a svolgere funzioni requirenti e quelle di giudice per le indagini preliminari, e ciò in considerazione della particolare delicatezza di tali funzioni per l'esercizio delle quali è necessario avere svolto in concreto la funzione giurisdizionale. È tuttavia previsto che il Consiglio superiore della magistratura possa, anche per far fronte a situazioni particolari, derogare a tale regola previo parere del consiglio giudiziario. In tale caso dovrà essere specificamente motivata l'attitudine del giovane magistrato per l'una o l'altra funzione o per entrambe. Quanto al passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, mentre è stata conservata la possibilità di transitare dall'una all'altra funzione, si è introdotto, come detto, un limite geografico costituito dal distretto di corte d'appello, nel senso che il cambiamento di funzioni è possibile soltanto trasferendosi da un distretto a un altro, con l'ulteriore limite del divieto di trasferimento nel capoluogo di distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, in relazione al distretto in cui il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Inoltre, il cambio di funzioni è stato subordinato ad altre condizioni tra le quali: una non formale verifica delle attitudini, anche a seguito di frequenza di un apposito corso di qualificazione professionale e subordinatamente a un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore
 

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della magistratura su parere del consiglio giudiziario, formulato previa acquisizione, oltre che degli elementi forniti dal capo dell'ufficio, anche, se del caso, delle osservazioni del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati. Nel caso di conferimento di uffici direttivi è possibile il mutamento dalla funzione giudicante a quella requirente, e viceversa, con il limite geografico del cambiamento del circondario, mentre tali limitazioni non si applicano, anche in considerazione della peculiare natura delle funzioni svolte, agli uffici di legittimità.
      È stata prevista la temporaneità di tutte le funzioni, compresa in una forbice che va da otto a quindici anni (articolo 2, comma 5), con attribuzione al Consiglio superiore della magistratura del compito di definire limiti specifici in relazione alle diverse esigenze delle singole attività.
      I commi 6 e 7 dell'articolo 2 che inseriscono, rispettivamente, l'articolo 34-bis e sostituiscono l'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006 prevedono, come detto, limiti di età per il conferimento delle funzioni semidirettive, direttive, direttive superiori e direttive apicali, fissate in 72 anni per il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive, senza limiti di età per le sole funzioni direttive superiori e apicali.
      Il comma 8, modificando l'articolo 36 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, prevede che per i magistrati che siano stati riammessi in servizio a seguito di conclusione del procedimento penale con pronuncia di sentenza definitiva di proscioglimento, la possibilità di recuperare il tempo della sospensione non possa spingersi oltre il limite massimo di 75 anni di età previsto per il definitivo collocamento in quiescenza, essendo già prevista la restituzione dell'integrale salario in relazione al periodo trascorso in posizione di sospensione dal servizio in caso di assoluzione.
      I commi 9 e 10 dell'articolo 2 del disegno di legge, che sostituiscono gli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006, concernono, come già detto, la disciplina della temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive prevista per il periodo di quattro anni; alla scadenza del termine in caso di funzioni direttive, le stesse possono essere conferite nuovamente allo stesso titolare previo concorso, con preferenza per lo stesso, in caso di parità di valutazione rispetto ad un altro concorrente; le funzioni semidirettive possono essere confermate in capo allo stesso magistrato previa valutazione positiva dell'attività svolta da parte del Consiglio superiore della magistratura. In caso contrario, nell'ipotesi di funzioni direttive, il magistrato rimane provvisoriamente assegnato allo stesso ufficio, con funzioni né direttive né semidirettive; nell'ipotesi di funzioni semidirettive torna a svolgere le funzioni precedentemente svolte, ferma restando la possibilità di partecipare ad altri concorsi.
      Il comma 11 sostituisce la tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, con la tabella A allegata al presente disegno di legge.
      Il comma 12 dell'articolo 2, che sostituisce l'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006, disciplina il trattamento economico. Viene precisato che il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina verrà corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità sia stata positiva e sia stato maturato il periodo di servizio previsto, e che nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento competerà solo dopo la nuova valutazione positiva con decorrenza da tale parere.
      Il comma 13 dell'articolo 2 sostituisce l'articolo 52 del decreto legislativo n. 160 del 2006, disponendo che lo stesso decreto si applica anche alla magistratura militare in quanto compatibile, con la sola ed espressa esclusione delle disposizioni contenute nel capo I, relative alle modalità di accesso, specifiche per i magistrati militari.

      21. L'articolo 3 del testo in esame apporta modificazioni al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, istitutivo della Scuola superiore della magistratura.

 

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      Il comma 1 (modificando l'articolo 1 del citato decreto legislativo) dispone che vengano individuate tre sedi della Scuola, di cui una in cui si riunisce il comitato direttivo preposto all'attività di direzione e di coordinamento.
      Il comma 2, modificando l'articolo 2 del decreto legislativo n. 26 del 2006, elenca le finalità della Scuola che sarà preposta, tra l'altro, alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari di prima nomina dopo il conferimento delle funzioni; all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati ed eventualmente degli altri operatori della giustizia; alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria; alla formazione dei magistrati dirigenti degli uffici giudiziari; alla formazione dei magistrati incaricati della formazione; al coordinamento delle attività di formazione decentrata; alla collaborazione per le attività connesse con lo svolgimento del tirocinio su richiesta del Consiglio superiore della magistratura; alla formazione, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura o del Ministro della giustizia, di magistrati stranieri o alla collaborazione con altri Paesi nell'organizzazione del servizio giustizia. L'organizzazione della Scuola verrà disciplinata dallo statuto.
      Gli organi della Scuola sono, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del disegno di legge, che sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo n. 26 del 2006: il comitato direttivo, il presidente e il segretario generale. Nella previsione della composizione interna della struttura si sono tenuti presenti i limiti derivanti dalle competenze del Consiglio superiore della magistratura, fissate nell'articolo 105 della Costituzione. Per questo motivo il comitato direttivo è composto da dodici membri, di cui sette scelti tra magistrati, tre tra docenti universitari e due tra avvocati (comma 6 del disegno di legge che apporta modificazioni all'articolo 6 del decreto legislativo n. 26 del 2006), le cui nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura in ragione di cinque magistrati e un professore universitario e dal Ministro della giustizia in ragione di due magistrati, due professori universitari e due avvocati, d'intesa tra loro. Il comitato direttivo è chiamato ad occuparsi (articolo 3, comma 5 del disegno di legge, che sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2006), oltre che delle attività di gestione della Scuola: della programmazione e della gestione dell'attività didattica; delle nomine dei docenti; dell'ammissione ai corsi dei magistrati che ne abbiano fatto richiesta.
      I commi da 7 a 9 del disegno di legge disciplinano le modalità di funzionamento del comitato e le funzioni dei componenti che svolgono anche compiti di responsabili di settore.
      Il segretario generale della Scuola, nominato dal comitato direttivo scegliendo tra quattro candidati, indicati due dal Consiglio superiore della magistratura e due dal Ministro della giustizia, tra i magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità (articolo 3, comma 10, che inserisce l'articolo 10-bis nel decreto legislativo n. 26 del 2006), è responsabile della gestione amministrativa, provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se rientrino nella competenza di altro organo, predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola. Il segretario generale dura in carica cinque anni, durante i quali è collocato fuori ruolo organico della magistratura, e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni.
      I commi dall'11 al 15 dell'articolo 3 modificano le disposizioni in tema di tirocinio dei magistrati ordinari. In particolare è previsto che il tirocinio dei magistrati nominati a seguito del concorso per esami abbia durata di diciotto mesi e si articoli in sessioni una delle quali, della durata di sei mesi, anche non consecutivi, da effettuare presso la Scuola e una di dodici mesi da effettuare presso gli uffici giudiziari. È demandata al Consiglio superiore della magistratura la definizione delle modalità del tirocinio in quanto lo
 

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stesso determina il consolidamento del rapporto di impiego la cui valutazione è riservata al solo organo di autogoverno della magistratura. Al termine delle sessioni presso la Scuola, durante le quali i magistrati in tirocinio frequentano corsi teorico-pratici di approfondimento, sono trasmesse (articolo 3, comma 13, che sostituisce l'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006), al Consiglio superiore della magistratura, le schede concernenti il programma di attività cui ha partecipato ogni magistrato nonché le indicazioni circa la puntualità nella frequenza, gli eventuali elaborati prodotti e i comportamenti rilevanti sotto il profilo deontologico. Il comma 14 dell'articolo 3, modificando l'articolo 21 del decreto legislativo n. 26 del 2006, detta disposizioni per coordinare le disposizioni vigenti alle nuove previsioni. Il Consiglio superiore della magistratura (articolo 3, comma 15, che apporta modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 26 del 2006) opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni, tenendo conto delle schede di valutazione trasmesse dal comitato direttivo della Scuola, del parere del consiglio giudiziario, e di ogni altro elemento utile; giudizio che, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.
      Il comma 16 dell'articolo 3, sostituendo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dispone che il comitato direttivo approvi annualmente il piano dei corsi da svolgere ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché del passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa, e per lo svolgimento di funzioni direttive.
      Il comma 17 dell'articolo 3, che modifica l'articolo 24 del citato decreto legislativo, prevede che lo statuto determini il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti, stabilendo inoltre che il comitato direttivo usufruisca delle strutture per la formazione decentrata esistenti presso i vari distretti di corte d'appello, ciò al fine di valorizzare le esperienze virtuose sviluppatesi all'interno della magistratura, senza rinunciare al confronto pluralista tra le diverse realtà giudiziarie anche attraverso l'apporto del mondo accademico e di quello forense, in base ad una costruzione dialogica delle conoscenze.
      È previsto (articolo 3, comma 18, che sostituisce l'articolo 25 del citato decreto legislativo) che tutti i magistrati in servizio abbiano l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad un corso di formazione e di aggiornamento professionale.

      22. L'articolo 4 del presente disegno di legge apporta modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, concernente l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e la composizione dei consigli giudiziari.
      Il comma 1, che sostituisce l'articolo 1 del citato decreto legislativo, prevede che venga istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione; modifiche sono invece previste quanto alla composizione dell'organo che avrà come suoi membri il primo Presidente, il Procuratore generale presso la stessa Corte, otto magistrati, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e presso la Procura generale, compresi i magistrati di tribunale destinati all'Ufficio del massimario e del ruolo, due professori universitari ordinari in materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e due avvocati con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, nominati dal Consiglio nazionale forense. È stata eliminata la figura dei supplenti (articolo 4, comma 2), nonché del vice presidente (articolo 4, comma 3). Sono state disciplinate (articolo 4, comma 4) le modalità di presentazione delle liste e quelle per le elezioni dei componenti togati. Sono state altresì disciplinate le modalità dell'assegnazione dei seggi con l'introduzione del sistema proporzionale con liste contrapposte. Le competenze del Consiglio direttivo sono state in parte modificate dal comma 5, attribuendo a tale organo, oltre alle competenze già indicate nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 25 del 2006, anche la competenza sulla formulazione del

 

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parere sulla tabella della Procura generale presso la Corte di cassazione nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei sostituti impediti; sono state abrogate le parti dell'originaria formulazione della norma che attribuivano diversi compiti al Consiglio direttivo della Corte di cassazione quali l'acquisizione di motivate e dettagliate valutazioni del Consiglio nazionale forense; l'esercizio della vigilanza sul comportamento dei magistrati e sull'andamento degli uffici; l'adozione di provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico dei magistrati; la formulazione di pareri sull'adozione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, di provvedimenti relativi a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura dei magistrati; la formulazione di proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura. Il comma 6 dell'articolo 4 sostituisce parti dell'originario testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 25 del 2006, per motivi di coordinamento con le nuove disposizioni, mentre il comma 7 introduce l'articolo 8-bis, che indica il quorum per l'adozione delle deliberazioni del Comitato direttivo, che devono essere adottate a maggioranza dei presenti.
      I commi 8 e seguenti dell'articolo 4 dettano disposizioni che modificano la composizione, la modalità di elezione e la durata dei consigli giudiziari. In particolare, con il comma 8 dell'articolo 4 è soppressa la previsione che indicava il presidente dell'ordine degli avvocati come membro di diritto del consiglio giudiziario, ed è stata in parte modificata la composizione dell'organo, prevedendo che la consistenza numerica dei consigli giudiziari vari a seconda della dimensione del distretto; è stato, inoltre, aumentato il numero dei componenti dell'organo nel caso di distretti nei quali prestino servizio oltre seicento magistrati. È stato indicato il quorum deliberativo (comma 9) ed è stata prevista l'eliminazione delle figure dei supplenti e del vice presidente (comma 11).
      Con il comma 10 dell'articolo 4, che apporta modifica all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006, viene istituita una sezione autonoma del consiglio giudiziario, competente per l'espressione dei pareri sui giudici di pace e sui provvedimenti organizzativi proposti dai loro uffici, in cui è prevista anche la presenza da due a quattro giudici di pace, a seconda della consistenza numerica degli uffici. Il comma 12 dell'articolo 4, che sostituisce l'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2006 e aggiunge gli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater, disciplina le regole per la presentazione delle liste per l'elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari; sono state indicate le modalità per l'assegnazione dei seggi con introduzione del sistema proporzionale con liste contrapposte. Sono state apportate (comma 13) modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2006, che individua le competenze del consiglio giudiziario, prevedendo che, oltre alle competenze già determinate, tale organo formuli il parere sulla tabella degli uffici requirenti nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e per la sostituzione dei sostituti procuratori impediti, verificando il rispetto dei criteri generali. È stato previsto, inoltre, che formuli i pareri per la valutazione della professionalità dei magistrati, ai sensi delle nuove regole dettate in materia di progressione in carriera; sono state invece soppresse le disposizioni che attribuivano ai consigli giudiziari compiti in merito: alla vigilanza sul comportamento dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto; alla vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto; all'adozione di provvedimenti relativi allo status dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, per la possibile incidenza sulle prerogative costituzionali previste dall'articolo 105 della Costituzione in favore del Consiglio superiore della magistratura, riguardanti, tra l'altro, la formulazione di pareri in ordine all'adozione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, di provvedimenti inerenti al collocamento a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni
 

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di titoli onorifici, riammissione in magistratura di magistrati già in servizio nel distretto. Con il comma 14 dell'articolo 4 sono state apportate modificazioni alle disposizioni vigenti dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 25 del 2006 per ragioni di coerenza sistematica. È stata prevista l'emanazione (comma 15 che inserisce l'articolo 18-bis nel decreto legislativo n. 25 del 2006) di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per dettare disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per la votazione e alla disciplina del procedimento elettorale.

      23. Con il testo dell'articolo 5 il presente disegno di legge apporta modifiche agli articoli 1, 2, 3, 8 e 9, sostituisce gli articoli 4 e 7 e abroga l'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante norme sulla individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché sul decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia. Le modificazioni recate agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, precisano i compiti e le funzioni attribuiti, rispettivamente, al magistrato capo dell'ufficio giudiziario e al dirigente amministrativo presso il medesimo ufficio. La puntuale ricognizione dei compiti attribuiti ha, da un canto, lo scopo di chiarire gli ambiti di competenza spettanti a ciascuno di essi, al fine di evitare possibili sovrapposizioni o conflitti e, dall'altro, di garantire la direzione unitaria dell'ufficio giudiziario, nella persona del suo capo, anche riguardo all'attività di amministrazione dei servizi strumentali rispetto all'esercizio della giurisdizione. In tale ottica, si chiarisce che il dirigente amministrativo dirige un'articolazione di esso, costituita dalle cancellerie e segreterie giudiziarie, posto che l'articolo 1 attribuisce la titolarità dell'ufficio giudiziario, nel suo complesso, al magistrato nominato capo dello stesso, che è competente per l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ufficio verso l'esterno.
      Il comma 1 dell'articolo 5, inserendo due commi all'articolo 1 del decreto legislativo n. 240 del 2006, individua i compiti del magistrato capo dell'ufficio giudiziario che lo dirige, attraverso l'adozione degli atti relativi all'organizzazione interna, alla distribuzione del lavoro, alla vigilanza sul comportamento deontologico dei magistrati, alla formulazione di proposte all'amministrazione centrale, al controllo dell'andamento generale dell'ufficio. È previsto che, almeno una volta l'anno, il capo dell'ufficio, insieme con il dirigente amministrativo e con i magistrati titolari di funzioni semidirettive, consulti i magistrati in servizio e i funzionari preposti alle cancellerie e alle segreterie giudiziarie per elaborare il programma dell'attività, consultando altresì il Consiglio dell'ordine forense e le rappresentanze sindacali unitarie per illustrare il progetto di organizzazione dell'ufficio. Il comma 2 prevede che il dirigente amministrativo è il responsabile della gestione del personale amministrativo attuata in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale. È prevista, con l'introduzione del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 240 del 2006, l'emanazione, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un regolamento per la razionalizzazione della determinazione dei posti di dirigenti di seconda fascia, anche attraverso l'istituzione di un unico posto per più uffici giudiziari, nel rispetto della dotazione organica complessiva.
      Viene inoltre sostituito, al comma 4, l'articolo 4 del decreto legislativo n. 240 del 2006, e fissato il termine del 30 giugno di ciascun anno, entro il quale i titolari degli uffici giudiziari dovranno elaborare, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di incarichi semidirettivi e del dirigente amministrativo, il programma delle attività annuali. La trasmissione del programma al Ministero della giustizia consentirà al Ministro di quantificare preventivamente gli oneri finanziari relativi agli

 

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stanziamenti necessari per ciascun ufficio giudiziario, nell'anno di riferimento della legge finanziaria in corso di approvazione. Il vigente articolo 4 attribuisce al presidente della corte d'appello o al procuratore generale presso la medesima corte il potere di intervento nei casi in cui i dirigenti di un ufficio non provvedano ad adottare tempestivamente il programma annuale. La nuova soluzione proposta individua nel coinvolgimento e nella motivazione di tutti gli operatori nell'individuazione degli obiettivi, nonché nella definizione del budget e delle soluzioni più adeguate al raggiungimento del risultato, il modello organizzativo più adeguato tendente, tra l'altro, a rendere residuale la ricorrenza di conflitti, pur confermando la responsabilità del capo dell'ufficio. Solo di fronte alla perseveranza del conflitto si è previsto di affidare al presidente della corte d'appello o al procuratore generale presso la medesima corte un potere sostituivo residuale di intervento, sentiti il titolare dell'ufficio e il dirigente.
      In presenza di sopravvenute esigenze, il programma annuale può essere modificato dal titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i magistrati titolari di funzioni semidirettive e il dirigente. Di tale programma e del sottostante modello organizzativo il capo dell'ufficio tiene conto anche ai fini della predisposizione del progetto tabellare.
      Si è ritenuto opportuno procedere alla soppressione dell'ufficio del direttore tecnico che costituiva una duplicazione della struttura decentrata. Allo stesso modo, si sono superate, con la nuova formulazione, le incertezze relative alla ripartizione di competenze tra amministrazione centrale e strutture decentrate, cercando di assicurare il miglior risultato dell'azione amministrativa.
      Il nuovo articolo 7 del decreto legislativo n. 240 del 2006 (comma 6 dell'articolo 5 del disegno di legge) determina le competenze delle direzioni generali regionali ed interregionali circoscrizionali che esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, le attribuzioni riguardanti il personale, le risorse materiali, le spese di giustizia, oltre ad avere competenza per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziari (secondo direttive emanate dagli organi centrali del Ministero della giustizia). La norma in esame elenca, inoltre, quali sono le competenze che permangono in capo agli organi centrali dell'amministrazione. L'abrogazione (comma 7 dell'articolo in esame) del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 240 del 2006 è conseguente alla soppressione della prevista istituzione dell'ufficio del direttore tecnico nei distretti di Roma, Napoli, Milano e Palermo; è inoltre abrogato il comma 5 dello stesso articolo che prevedeva la nomina, presso ciascuna direzione regionale o interregionale, di un funzionario delegato e di un funzionario per il riscontro contabile.

      24. L'articolo 6 del presente disegno di legge contiene disposizioni varie tese a riformulare articoli dell'ordinamento giudiziario per renderli omogenei con la nuova disciplina, a dettare regole per la disciplina transitoria, a disciplinare l'abrogazione di norme incompatibili, a dettare specifici interventi sulla composizione del Consiglio superiore della magistratura, sulla segreteria e sull'Ufficio studi dell'organo di autogoverno, oltre a prevedere specifici interventi relativamente alla magistratura militare e a individuare, infine, il numero di laureati da ammettere alle scuole di specializzazione.
      Il comma 1 dell'articolo 6, modificando l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, prevede una diversa disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi dell'organo di autogoverno della magistratura, confermando la disposizione già presente che prevedeva il rientro in ruolo dei magistrati, anche in soprannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate, e prevedendo che qualora i magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura esercitassero, all'atto del collocamento fuori ruolo, funzioni direttive o semidirettive e il

 

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relativo posto non sia vacante, si procede al ricollocamento in ruolo anche in soprannumero mediante concorso virtuale con funzioni non direttive né semidirettive.
      Il comma 2 dell'articolo 6 dispone, fermo restando quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali deve continuare ad essere determinato in misura non superiore a dieci volte il numero dei posti considerati negli ultimi due bandi di concorso per l'accesso in magistratura.
      I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 disciplinano il periodo transitorio, disponendo (comma 3) la data di inizio dell'operatività delle valutazioni periodiche, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario. Tale corrispondenza regolerà anche la misura delle retribuzioni. I magistrati che ricoprono incarichi direttivi e semidirettivi da oltre otto anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di diciotto mesi (articolo 6, comma 4); decorso tale periodo è stata prevista la decadenza dall'incarico per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge, ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, se non hanno ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni. In questo caso resteranno assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero (da riassorbire con le successive vacanze). È inoltre dettata una specifica disciplina per i magistrati che alla data di entrata in vigore della legge ricoprono incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo compreso tra sette anni e sette anni e sei mesi.
      Negli altri casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicheranno alla scadenza del primo periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge.
      In deroga a quanto previsto nella nuova disciplina, per il triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della legge, i magistrati che esercitano funzioni giudicanti o requirenti possono chiedere di essere assegnati a funzioni rispettivamente requirenti o giudicanti in un diverso circondario (articolo 6, comma 6).
      La disposizione di cui al comma 6 non si applica ai magistrati ordinari limitatamente al primo tramutamento dalla sede assegnata al termine del tirocinio (articolo 6, comma  7).
      Con il comma 8 le disposizioni in vigore vengono adattate alla nuova disciplina normativa.
      I commi dal 9 al 27 dell'articolo 6 (con l'esclusione del comma 21 che prevede norme di coordinamento per il trattamento economico dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della legge rispetto alle scadenze previste per le nuove valutazioni di professionalità) contengono varie disposizioni tese ad armonizzare il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante l'ordinamento giudiziario, con la nuova disciplina. È stato modificato (articolo 6, comma 9) l'articolo 5 del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con la previsione che le piante organiche degli uffici giudiziari sono adottate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura; la ripartizione dei posti all'interno delle sezioni o dei gruppi di lavoro è operata con i provvedimenti di cui ai successivi articoli 7-bis e 7-ter del medesimo regio decreto, che prevedono l'adozione di tabelle con scadenza triennale. Il comma 10 dell'articolo 6 stabilisce che il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari sono determinati dalle tabelle allegate al citato regio decreto n. 12 del 1941.
      Modificando l'articolo 7-bis del regio decreto n. 12 del 1941, il comma 11 dell'articolo 6 prevede che le tabelle degli uffici giudicanti sono adottate per un triennio e non ogni biennio come in precedenza stabilito; che la violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina
 

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in nessun caso la nullità dei provvedimenti emessi, e sono previste altre disposizioni necessarie per armonizzare la precedente disciplina con l'attuale. Si segnala l'introduzione del comma 2-bis dell'articolo 7-ter (comma 12) dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, disciplinante l'individuazione dei criteri per l'assegnazione degli affari negli uffici requirenti di primo e secondo grado: la nuova norma, al fine di assicurare criteri predeterminati nell'organizzazione del lavoro delle procure, prevede che ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, in conformità con le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura (assunte su proposta dei procuratori generali sentiti i consigli giudiziari o il Comitato direttivo della Corte di cassazione), siano individuati i criteri per la formazione negli uffici di procura di gruppi di lavoro per materie omogenee; per l'assegnazione dei magistrati ai singoli gruppi di lavoro; per l'individuazione dei procuratori aggiunti cui affidare il coordinamento dei gruppi; per l'individuazione dei criteri per l'assegnazione degli affari ai singoli sostituti. Il comma 13 dell'articolo 6, sostituendo l'articolo 11 del regio decreto n. 12 del 1941, dispone che il magistrato il quale non assuma le funzioni nel termine stabilito decada dall'impiego e non possa essere riassunto.

      25. È previsto (articolo 6, comma 14) che il magistrato abbia l'obbligo di fissare il proprio domicilio nel comune dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni o comunque ad una distanza non superiore a 40 chilometri dal centro della città in cui ha sede l'ufficio, ed è fatta salva la possibilità di ottenere l'autorizzazione a fissare il domicilio anche ad una distanza maggiore dalla sede a condizione che non vi sia pregiudizio per il servizio.
      Il comma 15 dell'articolo 6 sostituisce nel comma 1 dell'articolo 46 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «può essere» con le parole: «è normalmente» e nel comma 2 la parola: «biennalmente» con la parola: «triennalmente». Il comma 16 detta disposizioni ai fini del coordinamento tra le norme.

      26. Il ruolo del procuratore aggiunto è descritto nel comma 17 dell'articolo 6 che, modificando l'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevede che il procuratore aggiunto, oltre a svolgere l'ordinario lavoro giudiziario, coordina il gruppo di lavoro cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi delle segreterie e degli ausiliari, vigila sull'attività dei sostituti, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno del gruppo di lavoro; collabora con il procuratore della Repubblica nell'attività di direzione dell'ufficio. Al procuratore aggiunto, con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-ter del medesimo regio decreto, può essere attribuito l'incarico di coordinare più gruppi di lavoro che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio.
      I commi 18, 19, 20 e 21 dell'articolo 6 armonizzano le disposizioni del regio decreto n. 12 del 1941 con quelle della legge. Il comma 20 dispone che la destinazione dei magistrati ordinari al termine del tirocinio è operata con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura. Il comma 21 detta, come si è esposto, disposizioni di coordinamento quanto al trattamento economico dovuto rispetto alle nuove regole sulla progressione in carriera.

      27. Per l'assegnazione delle sedi per tramutamento ai sensi dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è stato previsto (comma 22 dell'articolo 6) che l'individuazione dei posti vacanti da ricoprire presso gli uffici giudiziari sia operata dal Consiglio superiore della magistratura con delibera trasmessa agli uffici giudiziari e al Ministero della giustizia, per tutti i magistrati, anche per quelli fuori del ruolo organico. Nella delibera è indicata la data

 

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entro la quale ciascun magistrato può presentare la domanda di tramutamento. Le domande non accolte in relazione alla vacanza per la quale sono state presentate conservano validità sino alla revoca. Il Consiglio superiore della magistratura valuterà le domande tenendo conto delle attitudini, dell'impegno, della diligenza, delle capacità direttive, della laboriosità di ciascuno degli aspiranti, come desunte dalle valutazioni di professionalità, nonché delle eventuali situazioni particolari relative alla famiglia, alla salute e all'anzianità. Se il tramutamento comporta il passaggio da funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa si applica, inoltre, l'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dalla legge. Il Consiglio superiore della magistratura regolerà con proprie delibere le modalità e i tempi della pubblicazione dei posti vacanti da mettere a concorso, la modalità di presentazione delle domande e il numero e la revocabilità delle stesse.
      Il comma 23 dell'articolo 6 modifica l'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo che i magistrati assegnati a domanda ad una sezione o ad un gruppo di lavoro con i provvedimenti tabellari, adottati ai sensi degli articoli 7-bis e 7-ter, non possono ottenere una diversa assegnazione, all'interno dello stesso ufficio, prima del decorso di tre anni dall'effettivo possesso, salve gravi ragioni di salute o gravi ragioni di servizio.

      28. I commi dal 24 al 26 sostituiscono il capo X del titolo V (articoli da 196 a 200) del regio decreto n. 12 del 1941 dettando regole per il collocamento fuori ruolo e il ricollocamento in ruolo dei magistrati ordinari.
      Il nuovo testo dell'articolo 196 del regio decreto n. 12 del 1941 prevede che i magistrati possono essere collocati fuori ruolo per ricoprire incarichi elettivi o funzioni diverse da quelle giudiziarie nei casi previsti dalle leggi, entro il numero massimo di 230 unità. Il collocamento fuori ruolo è adottato con decreto del Ministro della giustizia, su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura. Nel numero dei magistrati collocati fuori ruolo non viene computato il numero dei magistrati eletti e in servizio presso il Consiglio superiore della magistratura e presso la Corte costituzionale, nonché di quelli destinati presso organi o istituzioni di carattere internazionale. Quanto al ricollocamento in ruolo, l'articolo 196-bis prevede che il collocamento fuori ruolo non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni con esclusione del periodo di aspettativa per mandato elettivo e fatta eccezione per gli incarichi apicali di diretta collaborazione. Conformemente alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, adottata nella fase transitoria di vigenza dei decreti legislativi di attuazione della legge delega 25 luglio 2005, n. 150, il periodo trascorso fuori ruolo, antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge, non verrà computato. È stato stabilito, altresì, che non possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati che non abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità e che il periodo trascorso dal magistrato fuori del ruolo organico è equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie o giurisdizionali svolte. Sono state inoltre previste specifiche modalità per il rientro in ruolo:

          a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettivo, per i quali è previsto il ricollocamento in ruolo mediante concorso virtuale in una sede vacante appartenente a un distretto sito in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, era ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto, con l'unica eccezione di funzioni precedentemente svolte presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia;

          b) per i magistrati collocati fuori ruolo da meno di tre anni che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, per i quali è previsto il rientro nella sede occupata prima del collocamento fuori ruolo, anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza;

 

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          c) per i magistrati collocati fuori ruolo da più di tre anni che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, per i quali è previsto o il collocamento nella sede precedentemente occupata o il concorso virtuale;

          d) per i magistrati che ricoprivano incarichi direttivi o semidirettivi, che rientreranno in ruolo mediante concorso virtuale in un ufficio giudiziario con funzioni né semidirettive né direttive né di legittimità, anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza.

      Il concorso virtuale, fuori dai casi previsti, non è consentito per il tramutamento di sede, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza o di servizio, o nel caso in cui non sia possibile l'assegnazione di sede entro due mesi dalla messa a disposizione o dalla richiesta di ricollocamento in ruolo.
      Il comma 26 sostituisce l'articolo 199 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relativo alla disciplina applicabile ai magistrati addetti al Ministero della giustizia. Il nuovo articolo 199 dispone che le norme dell'ordinamento del citato dicastero ne determinano il numero e le attribuzioni.
      Il comma 27 dell'articolo 6 adegua il testo dell'articolo 201 del regio decreto n. 12 del 1941 alle nuove disposizioni.
      I commi 28 e 29 dell'articolo 6 modificano la legge 4 maggio 1998, n. 133, relativa agli incentivi ai magistrati trasferiti in sedi disagiate, abrogando la disposizione che prevedeva il diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti ove la permanenza in servizio presso la sede disagiata fosse stata superiore ai cinque anni. Per ragioni di equità, in conformità alla disciplina secondaria dettata dal Consiglio superiore della magistratura, è stato previsto che la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, continui ad applicarsi nei confronti dei magistrati assegnati a sedi disagiate prima della data di entrata in vigore della legge.

      29. I commi da 30 a 35 dell'articolo 6 modificano la legge 24 marzo 1958, n. 195, istitutiva del Consiglio superiore della magistratura. È aumentato il numero dei componenti dell'organo di autogoverno della magistratura elevandolo a venti, dagli attuali sedici, per i componenti togati, e a dieci, dagli attuali otto, per i componenti laici (comma 30 dell'articolo 6). Sono state modificate le norme che prevedevano la composizione della segreteria e dell'ufficio studi costituiti presso il Consiglio superiore della magistratura. La nuova disciplina ha modificato (comma 31 dell'articolo 6, che sostituisce l'articolo 7 della legge n. 195 del 1958) la composizione della segreteria prevedendo la presenza di sedici magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura, posti fuori del ruolo organico della magistratura per un periodo non superiore a sei anni. È prevista la nomina del segretario generale, che dirige la segreteria coadiuvato dal vice segretario. Anche per l'Ufficio studi e contenzioso (comma 32 dell'articolo 6, che sostituisce l'articolo 7-bis della legge n. 195 del 1958), al quale sono attribuiti compiti di studio, ricerca, documentazione e predisposizione degli atti relativi al contenzioso, è stata prevista la presenza di otto magistrati in luogo dei funzionari. Quanto alla predisposizione delle tabelle degli uffici giudiziari è stato stabilito (comma 34 dell'articolo 6) che le stesse siano elaborate ogni triennio e non ogni biennio come nel passato. Il comma 33 dell'articolo in esame detta disposizioni di coordinamento.
      In considerazione delle aumentate attività dell'organo di autogoverno della magistratura, con il comma 35 dell'articolo 6 il Consiglio superiore della magistratura è autorizzato ad avvalersi di tredici unità di personale amministrativo dipendente dalla pubblica amministrazione in posizione di comando, con l'esplicita previsione che non vi saranno nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato né saranno superati i limiti della dotazione finanziaria dello stesso Consiglio.

      30. Il comma 36 dell'articolo 6 indica i criteri per individuare il numero di magistrati collocabili fuori ruolo, precisando

 

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le ipotesi in cui magistrati fuori ruolo non vengono computati in tale quota (ad esempio quelli in servizio presso organismi internazionali e quelli addetti al Consiglio superiore della magistratura).

      31. Il comma 37 dell'articolo 6 sopprime il riferimento alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 2, contenuto nel comma 2 del medesimo articolo del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, per coordinare la norma alla modifica intervenuta con la legge 24 ottobre 2006, n. 269, che aveva abrogato tale lettera nel comma 1 dello stesso articolo.
      È previsto (comma 38 dell'articolo 6) che al magistrato sospeso dal servizio sia corrisposto un assegno alimentare di importo compreso tra un terzo e due terzi dello stipendio percepito, somma determinata tenendo conto del nucleo familiare e dell'entità della retribuzione.
      I commi dal 39 al 43 introducono marginali modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 che disciplina gli illeciti disciplinari dei magistrati, come (comma 39 dell'articolo 6) l'abrogazione, nell'articolo 12, comma 1, della legge citata, della lettera f), che prevede l'applicazione della sanzione disciplinare nel caso di «perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia», al fine di operare una rettifica meramente formale in conseguenza dell'avvenuta abrogazione della relativa ipotesi e constatando che solo per un difetto di coordinamento è rimasta la relativa lettera in un richiamo operato in una diversa norma. Nell'articolo 14 di tale legge, viene chiarito (comma 40 dell'articolo 6) che il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare entro un anno dalla notizia del fatto, mentre nella originaria formulazione in tale norma non era specificamente previsto alcun termine, peraltro ricostruibile in sede interpretativa e indicato solo nel successivo articolo 15. Nel comma 41 dell'articolo 6, relativo ai termini dell'azione disciplinare, è fatta salva l'ipotesi in cui l'azione disciplinare debba essere estesa ad altri fatti nel corso delle indagini. Con la modifica dell'articolo 18, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 109 del 2006 (comma 42 dell'articolo 6) è soppressa la parte che permetteva alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura di consentire l'esibizione di documenti da parte del delegato del Ministro della giustizia, essendo stata soppressa la relativa figura in tutte le altre disposizioni. Con la modifica dell'articolo 24 (comma 43 dell'articolo 6) è previsto che contro i provvedimenti in materia di sospensione e contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa essere proposto ricorso per cassazione nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura civile, più coerentemente rispetto a quanto prima indicato, trattandosi di provvedimenti disciplinari, con le forme del codice di procedura penale.

      32. Il comma 44 dell'articolo 6 sostituisce il primo comma dell'articolo 2 del regio decreto n. 511 del 1946 in modo da adeguarne il contenuto alle nuove disposizioni, prevedendo che i magistrati cui siano state conferite le funzioni non possono essere trasferiti o destinati ad altre funzioni se non con il loro consenso.
      I commi 45 e 46 contengono modifiche alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, in materia di compiti e destinazione alle funzioni dei magistrati distrettuali, prevedendo l'introduzione di ulteriori ipotesi di utilizzazione dei magistrati distrettuali quando vi sia assenza del magistrato titolare esonerato dalle funzioni giudiziarie perché membro delle commissioni di concorso per l'accesso in magistratura e quando si realizzi una vacanza del posto da più di tre mesi senza che sia stata attivata la procedura di copertura, stabilendo che non si procede alla copertura dei posti vacanti destinati ai magistrati distrettuali quando i posti vacanti complessivamente esistenti negli organici degli uffici del distretto eccedono il 15 per cento.

      33. Il comma 47 conferma la previsione contenuta nell'articolo 1 della legge 7 maggio

 

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1981, n. 180, secondo cui lo stato giuridico, le garanzie di indipendenza e le funzioni dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili, e introduce i conseguenti adeguamenti alle disposizioni introdotte, quanto all'unicità nell'accesso e alla distinzione delle funzioni esercitate. Con l'introduzione dell'articolo 1-bis della legge 7 maggio 1981, n. 180, recante disposizioni in materia di ordinamento giudiziario militare di pace (comma 48 dell'articolo in esame) le disposizioni vigenti sono adeguate alle modifiche normative introdotte per i magistrati ordinari in materia di valutazioni di professionalità e conferimento di funzioni. L'articolo 1-ter detta le regole per il mutamento delle funzioni da giudicante a requirente nell'ambito della magistratura militare, prevedendo che per mutare funzione sarà necessario mutare circoscrizione territoriale. Le attività svolte per la magistratura ordinaria dai consigli giudiziari saranno svolte dal Consiglio della magistratura militare utilizzando le risorse disponibili.
      Il comma 49 definisce i livelli retributivi dei magistrati militari in corrispondenza alle nuove qualifiche introdotte dalla legge e in analogia a quanto effettuato per la magistratura ordinaria, a tale fine prevedendo la sostituzione della tabella allegata alla legge n. 180 del 1981, con la tabella B allegata alla legge.

      34. Il comma 50 adegua le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme in materia di accesso al pubblico impiego nella provincia di Bolzano, al presente intervento normativo.
      Il comma 51 modifica la tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, sostituendo le originarie denominazioni delle funzioni dei magistrati ordinari e militari con le nuove che fanno riferimento alle diverse valutazioni di professionalità.
      Il comma 52 dell'articolo 6 dispone che si applica al personale della magistratura ordinaria e militare, dal conseguimento della seconda valutazione di professionalità in poi, l'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
      È prevista l'abrogazione di alcune norme già riconosciute incompatibili, come dettagliatamente indicato nel comma 53 dell'articolo 6.

      35. Fermo restando che il fuori ruolo non crea disponibilità di nuovi posti nell'organico della magistratura, il comma 54 stabilisce che le disposizioni della legge, che prevedono ipotesi di collocamento fuori ruolo di magistrati, non devono comunque comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
      Il comma 55 dell'articolo 6 prevede che i magistrati ordinari transitati nelle magistrature speciali (amministrativa, contabile) possono, a domanda, essere riammessi nella magistratura ordinaria con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, e sono inquadrati agli effetti della valutazione di professionalità tenendo conto anche del servizio maturato nelle altre magistrature.
      Il comma 56 dell'articolo 6 prevede la possibilità di istituire o di sopprimere posti negli uffici giudiziari con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei limiti della dotazione organica complessiva. Ovviamente tale facoltà non si estende ai posti relativi alle funzioni direttive superiori o apicali di legittimità, per i quali l'attribuzione del posto e della relativa funzione comporta l'attribuzione di uno specifico trattamento economico, per la cui modifica è necessario il ricorso allo strumento legislativo determinando anche un problema di copertura finanziaria.
      Il comma 57 sostituisce la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, con una nuova tabella, allegata al presente disegno di legge, relativa al ruolo organico della magistratura determinato con riferimento esclusivo alle funzioni individuate con il presente intervento normativo e senza alcuna

 

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influenza sulla progressione economica dei magistrati.

      36. L'articolo 7 delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi compilativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario emanando un codice nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di adeguamento delle norme alle nuove disposizioni, di armonizzazione e coordinamento delle stesse e di espressa abrogazione di quelle incompatibili. Inoltre il Governo dovrà adottare (comma 3), entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di riassetto della materia, un codice delle disposizioni regolamentari in tema di ordinamento giudiziario.
      Il comma 4 delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, adeguandole alle disposizioni contenute nella stessa legge, tenendo conto della specificità e delle esigenze organizzative della giustizia militare.
      Il comma 5 contiene la clausola di invarianza della spesa relativamente all'adozione dei decreti legislativi delegati di cui al comma 4.
      Il comma 6 introduce una delega, da esercitare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, finalizzata a riorganizzare la presenza degli uffici giudiziari militari sul territorio in conseguenza delle modificazioni intervenute nella domanda di giustizia militare per effetto dell'avvenuta sospensione della leva e della contestuale professionalizzazione della struttura militare, nel rispetto dell'attuale quadro costituzionale dettato dall'articolo 103 della Costituzione.
      Per l'articolo 8 relativo alla copertura finanziaria si rimanda alla relazione tecnica allegata.
      L'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore della legge, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        L'intervento normativo proposto si prefigge di realizzare una riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario sulla linea tracciata dalla VII disposizione transitoria della Costituzione, al fine di creare una disciplina che garantisca maggiore funzionalità ed efficienza al sistema giustizia.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'intervento incide sulle disposizioni dei seguenti provvedimenti normativi:

            a) decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati;

            b) decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;

            c) decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari;

            d) decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia;

            e) decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, recante disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie;

            f) regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante ordinamento giudiziario;

            g) legge 4 maggio 1998, n. 133, recante incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali;

            h) legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;

 

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            i) decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, recante istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura;

            l) decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

            m) decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati;

            n) regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, recante guarentigie della magistratura;

            o) legge 13 febbraio 2001, n. 48, recante aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura;

            p) legge 7 maggio 1981, n. 180, recante modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace;

            q) decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

            r) legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali;

            s) legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

            t) legge 9 agosto 1993, n. 295, recante aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale della magistratura;

            u) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, recante norme per le elezioni dei Consigli giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e della Corte disciplinare;

            v) regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, recante approvazione del Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario;

            z) legge 5 agosto 1978 n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

            aa) legge 25 luglio 2007, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico.

 

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C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia riservata alla potestà legislativa dello Stato.
        Nel rispetto delle autonomie regionali è esplicitamente previsto che nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano quanto alla obbligatoria conoscenza della lingua per il conseguimento dell'impiego.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        Il disegno di legge, come già evidenziato, non interferisce con funzioni trasferite alle regioni ed agli enti locali.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Il disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione. Tuttavia è stata prevista l'emanazione di regolamenti ministeriali per disciplinare aspetti esecutivi e di dettaglio.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Nel nuovo testo viene inserita la nuova definizione normativa di «magistrato ordinario in tirocinio» in sostituzione della precedente definizione di «uditore giudiziario» per indicare i magistrati che abbiano superato il concorso per l'accesso in magistratura. L'introduzione della nuova definizione si è resa necessaria a causa dell'introduzione di modalità di accesso diverse da quelle previste nella precedente normativa.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi che figurano nel disegno di legge sono corretti.

 

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C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Le modifiche alla legislazione vigente, dettagliatamente indicata nel punto 1, lettera B), sono state introdotte con la tecnica della novella legislativa, ad eccezione dell'articolo 7 (Delega per l'emanazione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento giudiziario ordinario e militare) con il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ordinario e militare nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi dettagliatamente indicati nella norma.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Abrogazioni espresse sono contenute nell'articolo 4 con riferimento ad alcuni articoli del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. All'articolo 6, comma 53, si è disposta l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con il presente intervento normativo, ferme restando l'ulteriore opera di coordinamento delle disposizioni del disegno di legge con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili, che il legislatore delegato è chiamato a svolgere in forza della delega conferita con l'articolo 7.

3. Ulteriori elementi.

A) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        I progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento sono i seguenti:

            a) atto Senato n. 96, Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura;

            b) atto Camera n. 524, Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura;

            c) atto Senato n. 108, Delega al Governo per il riordino dell'ordinamento giudiziario militare;

            d) atto Camera n. 375, Delega al Governo per il riordino dell'ordinamento giudiziario militare;

            e) atto Camera n. 1660, Disposizioni in materia di accesso alla magistratura ordinaria;

            f) atto Senato n. 614, Modifiche alla legge 25 giugno 2005, n. 150, in materia di trattamento economico della magistratura ordinaria;

            g) atto Senato n. 585, Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133, in materia di incentivazione per i magistrati destinati a sedi disagiate.

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

        Soggetti destinatari e coinvolti dall'intervento normativo sono il Consiglio superiore della magistratura, l'ordinamento giudiziario ordinario e militare, il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari, i consigli giudiziari.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

        L'intervento normativo si propone di realizzare: il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, in particolare per quanto concerne l'accesso alla magistratura, la progressione economica e di funzioni dei magistrati ordinari e militari, l'aggiornamento e la formazione professionale dell'ordine giudiziario, l'individuazione delle competenze dei magistrati a capo degli uffici e dei dirigenti amministrativi conformemente ai princìpi costituzionali che regolano la materia, perseguendo il fine di garantire l'indipendenza della magistratura e una maggiore efficienza nell'erogazione del servizio.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

        Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa (punto 1, lettera A).

D) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

        Sussistono le condizioni necessarie per una corretta attuazione dell'intervento normativo da parte delle amministrazioni e dei soggetti destinatari. Quanto ai presupposti finanziari si rinvia alla specifica relazione.

E) Aree di criticità.

        Non si ravvisano al momento aspetti di criticità che, qualora dovessero emergere, in sede di attuazione della legge, potranno essere oggetto di interventi correttivi in attuazione della delega contenuta nell'articolo 7.

F) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie. Valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

        Premesso che la cosiddetta «opzione nulla» risulterebbe contrastante con la necessità dell'intervento, ampiamente evidenziata nella

 

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relazione illustrativa, non sono evidenziabili opzioni alternative alla regolazione.

G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

        Il disegno di legge è l'unico strumento tecnico-normativo possibile tenuto conto della materia oggetto dell'intervento, coperta da riserva di legge, nonché della presenza di una norma contenente delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario, ordinario e militare.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).

      1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la parola: «uditorato» è sostituita dalla seguente: «tirocinio».
      2. L'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Concorso per magistrato ordinario). - 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza almeno annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.
      2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.
      3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, e di un elaborato pratico, consistente nella redazione di un provvedimento in materia di diritto e procedura civile ovvero di diritto e procedura penale, individuato mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova. Con lo stesso sistema è determinato, giorno per giorno, l'ordine di svolgimento degli elaborati.
      4. La prova orale verte su:

          a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

          b) procedura civile;

          c) diritto penale;

 

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          d) procedura penale;

          e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

          f) diritto commerciale;

          g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

          h) diritto comunitario;

          i) diritto internazionale pubblico e privato;

          l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

          m) colloquio su una lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.

      5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nella materia di cui al comma 4, lettera m), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa quella di cui alla lettera m), non inferiore a centoventi punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".
      6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso la lingua straniera, scelta tra quelle ufficiali dell'Unione europea, sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori

 

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della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.
      7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego».

      3. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per l'ammissione al concorso per esami»;

          b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

          a) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

          b) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

          c) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea

 

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in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

          d) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

          e) gli avvocati iscritti all'albo che hanno esercitato la professione per almeno tre anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

          f) i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che hanno completato almeno il primo incarico e sono stati confermati per un periodo successivo a seguito di valutazione positiva della attività svolta e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

          g) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

          h) i laureati che hanno conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata complessivamente non inferiore a cinque anni, o la laurea in giurisprudenza al termine di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, con una votazione media, calcolata sulla votazione riportata in tutti gli esami sostenuti nell'intero corso di studi universitari necessario per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea, in caso di corso quadriennale, pari almeno a ventotto trentesimi e un punteggio della sola laurea

 

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magistrale o della laurea, nel caso di laureati all'esito di un corso quadriennale, non inferiore a centosette centodecimi»;

          c) al comma 2:

              1) all'alinea, dopo la parola: «concorso» sono inserite le seguenti: «per esami»;

              2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

          «b-bis) essere di condotta incensurabile;

          b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda».

      4. All'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Il concorso per esami di cui all'articolo 1 si svolge con cadenza almeno annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso una delle sedi, determinata con il decreto ministeriale di cui al comma 2, le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi e al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite a un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, su delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, e composto da almeno cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C,

 

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così come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano presente. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie e giurisdizionali limitatamente alla durata dell'attività del comitato».
      5. All'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «al concorso per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al concorso per esami per magistrato ordinario»;

          b) al comma 2, dopo la parola: «presentate» sono inserite le seguenti: «o spedite».

      6. All'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, scelti in un elenco di magistrati che abbiano espresso la propria disponibilità a fare parte della commissione e ad essere totalmente esonerati dalle funzioni giudiziarie e giurisdizionali per l'intera procedura concorsuale, e da otto professori universitari

 

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di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame»;

          c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi»;

          d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1»;

          e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che all'atto della cessazione dal servizio erano in possesso dei requisiti per la nomina»;

          f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative

 

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funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta»;

          g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in quattro collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato»;

          h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni»;

          i) il comma 9 è abrogato;

 

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          l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

      «10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, così come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso».

      7. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disciplina dei lavori della commissione»;

          b) al comma 2, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

          c) al comma 4, la parola: «vicepresidente» è sostituita dalle seguenti: «il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente»;

          d) al comma 5, le parole: «I componenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente e i componenti»;

          e) il comma 6 è abrogato;

          f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati»;

          g) al comma 8, le parole: «o del vicepresidente» sono soppresse.

      8. All'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nomina a magistrato ordinario»;

 

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          b) al comma 1, dopo la parola: «idonei» sono inserite le seguenti: «all'esito del concorso per esami» e le parole: «uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario»;

          c) il comma 2 è abrogato.

      9. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

          b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26»;

          c) al comma 2, le parole: «Il periodo di uditorato» sono sostituite dalle seguenti: «Il completamento del periodo di tirocinio», la parola: «ammissibilità» è sostituita dalla seguente: «ammissione» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il conseguimento della prima valutazione di professionalità, di cui all'articolo 11, abilita all'esercizio della professione di avvocato e all'iscrizione al relativo ordine in caso di cessazione dall'appartenenza all'ordine giudiziario. Il conseguimento della quarta valutazione di professionalità abilita al patrocinio innanzi alle magistrature superiori».

Art. 2.
(Modifiche agli articoli da 10 a 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).

      1. L'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

      «Art. 10. - (Funzioni). - 1. La magistratura ordinaria, unica nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di

 

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anzianità, è distinta secondo le funzioni esercitate.
      2. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo grado, di secondo grado e di legittimità, nonché in semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado, direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.
      3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza e di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.
      4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.
      5. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.
      6. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.
      7. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.
      8. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente
 

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di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.
      9. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario, di presidente del tribunale per i minorenni, di presidente del tribunale di sorveglianza; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
      10. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.
      11. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.
      12. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.
      13. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.
      14. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione».
 

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      2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

      «Art. 11. - (Valutazione della professionalità). - 1. I magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.
      2. La valutazione di professionalità deve riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza, l'impegno. In particolare:

          a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere e al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e padronanza delle tecniche di indagine ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

          b) la laboriosità è riferita al numero e alla qualità degli affari trattati secondo rapporti di reciproca coerenza adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio anche in relazione al tirocinio dei magistrati, ordinari od onorari, e alle modalità di assolvimento degli incarichi loro conferiti, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni, con i provvedimenti di cui al comma 19;

          c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque necessari per l'adeguato espletamento del servizio; è riferita inoltre al rispetto dei termini per l'emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni svolte ai sensi dell'articolo 47-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la

 

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discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, per l'esame dell'evoluzione della giurisprudenza e per lo scambio di informazioni;

          d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni, applicazioni e supplenze necessarie al funzionamento dell'ufficio e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rilevano, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico nonché la capacità di individuare soluzioni e prassi che consentano una maggiore efficienza del servizio giustizia.

      3. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla dirigenza, che è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semidirettive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti o degli obiettivi conseguiti in relazione agli incarichi svolti e alle esperienze anche precedenti all'ingresso nella magistratura, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza e di ogni altra esperienza che possa essere ritenuta significativa, ivi compresa l'organizzazione del proprio lavoro in relazione ai risultati conseguiti.
      4. Con i provvedimenti di cui al comma 19 sono specificati gli elementi in base ai

 

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quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari nonché i parametri per consentire la omogeneità delle valutazioni. La documentazione a campione, le statistiche comparate relative all'attività svolta e le informazioni in ordine agli incarichi ricoperti sono trasmesse a cura dei capi degli uffici al consiglio giudiziario entro il 31 gennaio di ciascun anno.
      5. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

          a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia;

          b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel quadriennio unitamente a quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

          c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, secondo i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 19;

          d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti;

          e) l'indicazione degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

          f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente

 

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della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.
      6. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.
      7. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 5 e 6, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.
      8. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.
      9. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.
      10. Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e 3; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri.
      11. Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso
 

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il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è positivo. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
      12. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
      13. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.
      14. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.
      15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.
      16. I parametri contenuti nei commi 2 e 3 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati
 

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fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.
      17. Nei confronti dei magistrati che svolgono funzioni direttive apicali, direttive superiori, direttive e semidirettive, di merito e di legittimità, è operato biennalmente il controllo sulla gestione, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dell'attività svolta, anche in relazione a quanto contenuto nel progetto tabellare, e all'utilizzazione dell'innovazione tecnologica disponibile.
      18. L'esito del controllo è comunicato al magistrato; se la valutazione è negativa, il Consiglio superiore della magistratura può indicare le modifiche da apportare alla organizzazione esistente. Nei casi più gravi può essere disposta la revoca dell'incarico direttivo apicale, direttivo superiore, direttivo o semidirettivo, di merito o di legittimità, ed il trasferimento del magistrato ad altra funzione non direttiva o semidirettiva. In questo caso, acquisito il parere del Consiglio direttivo della Corte di cassazione o del consiglio giudiziario a seconda dei casi, il Consiglio superiore della magistratura procede a valutazione straordinaria di professionalità nel corso della quale il magistrato ha facoltà, se ne fa richiesta, di essere sentito e di accedere agli atti del procedimento.
      19. Il Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla data di
 

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entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera:

          a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 5;

          b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

          c) le modalità per la redazione dei pareri dei consigli giudiziari secondo modelli standard;

          d) i criteri di valutazione in relazione ai parametri di cui ai commi 2 e 3; in particolare, per quanto attiene alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, devono essere precisati i criteri per l'enucleazione dai provvedimenti acquisiti delle questioni giuridiche affrontate e delle tecniche di argomentazione utilizzate, le tecniche di indagine utilizzate, le metodiche di conduzione dell'udienza e le soluzioni adottate per favorire e coordinare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari, nonché i corsi seguiti o tenuti, anche diversi da quelli organizzati dall'amministrazione, tenuto conto anche dell'eventuale correlazione con la funzione svolta; per quanto attiene alla laboriosità, devono essere precisati gli indici per la rilevazione e la comparabilità delle informazioni acquisite; per quanto attiene alla diligenza, devono essere precisati i criteri per la individuazione completa di tutte le informazioni relative alla attività del magistrato ritenute necessarie ai fini di una corretta comparazione tra le diverse funzioni; per quanto attiene all'impegno, oltre all'acquisizione delle informazioni concernenti l'attività svolta, devono essere precisati i criteri per la valutazione delle soluzioni individuate per un miglior funzionamento del servizio e i dati per valutare i concreti risultati ottenuti, in termini sia di qualità sia di quantità del servizio reso; per quanto attiene all'attitudine alla dirigenza, devono essere individuati, d'intesa con il Ministro della giustizia, gli indicatori da prendere in esame per una corretta e completa valutazione dell'attività svolta;

 

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          e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in ragione della tipologia dell'ufficio, della funzione e dell'ambito territoriale.

      20. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

      3. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. - (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). - 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo della procedura concorsuale per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.
      2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.
      3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
      4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 7, è richiesto il

 

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conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.
      5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 8 e 10, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.
      6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.
      7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 11 e 12, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.
      8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 13, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.
      9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 14, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.
      10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 6, 7, 8, 9 e 10, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 6, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati con esito positivo nonché ogni altro elemento, anche antecedente all'ingresso in magistratura, che evidenzi l'attitudine direttiva.
      11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 6, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.
 

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      12. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo e agli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di un'apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura e composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e due scelti tra professori universitari di ruolo.
      13. I componenti della commissione di cui al comma 12 durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.
      14. L'organizzazione della commissione di cui al comma 12, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.
      15. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 12 in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, è tenuta a motivare la sua decisione.
      16. Le spese per la commissione di cui al comma 12 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

      4. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a

 

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quelle requirenti e viceversa). - 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.
      2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non sono di norma destinati a svolgere le funzioni requirenti e quelle di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.
      3. Nei casi in cui, per particolari esigenze di servizio, non trova applicazione il comma 2, l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario che deve specificamente motivare l'attitudine per l'una o per l'altra funzione o per entrambe.
      4. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e può essere disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni
 

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giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità.
      5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.
      6. Le limitazioni di cui al comma 4 non operano per il conferimento delle funzioni direttive previste dall'articolo 10, commi da 9 a 11, che comporta il mutamento di funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa in un diverso circondario dello stesso distretto di corte di appello, e non si applicano alle funzioni di legittimità.
      7. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

      5. All'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di otto e un massimo di quindici anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino a: «fondata su» sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni per»;

          b) al comma 2, le parole: «, nonché nel corso del biennio di cui al comma 2,» sono soppresse;

 

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          c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».

      6. Dopo l'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è inserito il seguente:

      «Art. 34-bis. - (Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 6, 7 e 8, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.
      2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1».

      7. L'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

      «Art. 35. - (Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 12, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16,

 

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comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.
      2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell'articolo 45, comma 2».

      8. All'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».
      9. L'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

      «Art. 45. - (Temporaneità delle funzioni direttive). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 14, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni.
      2. Il Consiglio superiore della magistratura, alla scadenza del termine di cui al comma 1, può riattribuire per una sola volta le stesse funzioni al magistrato presso la medesima sede, previo concorso. In caso di parità tra i candidati all'esito della valutazione, è preferito il magistrato che ha ricoperto la funzione nello stesso ufficio nel quadriennio precedente.
      3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive o semidirettive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.
      4. All'atto della presa di possesso del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il

 

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medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».

      10. L'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

      «Art. 46. - (Temporaneità delle funzioni semidirettive). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 6, 7 e 8, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi.
      2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

      11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
      12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

      «Art. 51. - (Trattamento economico). - 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1o gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984,

 

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n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze termporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 11, 12 e 13, del presente decreto».

      13. L'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

      «Art. 52. - (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica esclusivamente alla magistratura ordinaria, nonché, in quanto compatibile e fatta eccezione per il capo I, alla magistratura militare».

Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26).

      1. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «in via esclusiva» sono soppresse;

          b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato

 

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direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi».

      2. L'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - (Finalità). - 1. La Scuola è preposta:

          a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;

          b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera o), di altri operatori della giustizia;

          c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;

          d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;

          e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;

          f) alla partecipazione alle attività di formazione decentrata;

          g) alla formazione, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura o del Ministro della giustizia, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;

          h) alla collaborazione, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura o del Ministro della giustizia, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri paesi;

 

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          i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;

          l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;

          m) all'organizzazione di conferenze, convegni, incontri e seminari di studio aventi ad oggetto il miglior funzionamento del sistema giustizia;

          n) allo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e consulenza in relazione al sistema giustizia;

          o) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;

          p) allo svolgimento delle altre attività che sono richieste dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia;

          q) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e dai consigli giudiziari.

      2. All'attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
      3. L'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2».

      3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».
      4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi della Scuola sono:

          a) il comitato direttivo;

          b) il presidente;

 

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          c) il segretario generale».

      5. L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - (Composizione e funzioni). - 1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.
      2. Il comitato direttivo adotta lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo».

      6. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Dei dodici componenti del comitato direttivo sette sono scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra docenti universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di cinque magistrati e di un docente universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di due magistrati, di due docenti universitari e di due avvocati, d'intesa tra loro»;

 

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          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico»;

          c) al comma 3, le parole: «fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1,» sono soppresse e le parole: «per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per magistrato ordinario».

      7. All'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese».

      8. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «I responsabili di settore».
      9. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. - (Funzioni). - 1. I componenti del comitato direttivo in posizione di fuori ruolo presso la Scuola svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

          a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;

          b) l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;

 

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          c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;

          d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;

          e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

          f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;

          g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive».

      10. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è aggiunta la seguente:

«Sezione IV-bis
IL SEGRETARIO GENERALE

      Art. 17-bis. - (Segretario generale). - 1. Il segretario generale della Scuola:

          a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;

          b) provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;

          c) adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo;

          d) predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola;

          e) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;

          f) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

 

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      Art. 17-ter. - (Funzioni e durata). - 1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra quattro magistrati ordinari, due indicati dal Consiglio superiore della magistratura e due dal Ministro della giustizia, tenendo conto dei criteri di valutazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni; i magistrati ordinari indicati devono aver conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, ultima parte, e 4.
      2. Il segretario generale dura in carica cinque anni, durante i quali è collocato fuori del ruolo organico della magistratura.
      3. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

      11. La rubrica del titolo II del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio».
      12. L'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

      «Art. 18. - (Durata). - 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura.

 

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      2. Con la delibera di cui al comma 1 il Consiglio superiore della magistratura può ridurre la durata del tirocinio fino alla metà in presenza di particolare urgenza nella copertura di posti vacanti negli uffici giudiziari. In tal caso adotta i provvedimenti necessari per ottimizzare l'articolazione del tirocinio alla minore durata».

      13. L'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

      «Art. 20. - (Contenuto e modalità di svolgimento). - 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.
      2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.
      3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.
      4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una scheda concernente, per ogni magistrato, il programma delle attività cui ha partecipato, l'assiduità e la puntualità nella frequenza delle lezioni, le eventuali pubblicazioni o elaborati prodotti durante i corsi e i comportamenti specifici rilevanti sotto il profilo della deontologia professionale».

      14. All'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la parola: «uditore», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

 

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          b) al comma 1, dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»;

          c) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo» e le parole: «civile e penale» sono sostituite dalle seguenti: «civile, penale e dell'ordinamento giudiziario»;

          d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario»;

          e) al comma 4, le parole: «di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «direttivo ed al Consiglio superiore».

      15. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «l'uditore» e: «l'uditore giudiziario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

          b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le schede di valutazione redatte all'esito delle sessioni»;

          c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle schede di valutazione trasmesse dal comitato direttivo, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti»;

 

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          d) al comma 3, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

          e) al comma 4, dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «i tribunali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale» e le parole: «procure della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica».

      16. L'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

      «Art. 23. - (Tipologia dei corsi). - 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».

      17. All'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuati nell'albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e della onerosità. L'albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso»;

          b) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

          c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze,

 

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usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d'appello per la realizzazione dell'attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi».

      18. L'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

      «Art. 25. - (Obbligo di frequenza). - 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
      2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.
      3. Il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 2 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti.
      4. Nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale».

Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25).

      1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). - 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente e dal procuratore generale presso la stessa Corte, che ne sono membri di diritto, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, ivi compresi i magistrati con funzioni di merito addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, nonché da due

 

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professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da due avvocati con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritti da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominati dal Consiglio nazionale forense».
      2. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, il comma 1 è abrogato.
      3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed adotta le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'attività e la ripartizione degli affari».
      4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dai seguenti:

      «Art. 4. - (Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati). - 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.
      2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.
      3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

      Art. 4-bis. - (Assegnazione dei seggi). - 1. L'ufficio elettorale:

          a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi

 

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nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;

          b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

          c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

      5. All'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole: «direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150» sono soppresse;

          b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

          «a-bis) formula il parere sulla tabella della Procura generale presso la Corte di cassazione di cui all'articolo 7-ter, comma 2-bis, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei sostituti impediti, proposti dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali»;

          c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo

 

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5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

          d) le lettere c), d), e) ed f) sono abrogate;

          e) alla lettera g) la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

      6. All'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti, » sono soppresse e le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti: «e a-bis)».
      7. Al capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

      «Art. 8-bis. - (Quorum). - 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche i membri di diritto.
      2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

      8. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «e dal presidente dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto» sono soppresse;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali

 

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hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto»;

          d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

      «3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle

 

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quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.
      3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

      9. Dopo l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

      «Art. 9-bis. - (Quorum del consiglio giudiziario). - 1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.
      2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

      10. All'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace»;

          b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

      «1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

          a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;

 

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          b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;

          c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 4.

      1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

      11. All'articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e,» sono soppresse.
      12. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dai seguenti:

      «Art. 12. - (Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari). - 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.
      2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.
      3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

      Art. 12-bis. - (Assegnazione dei seggi). - 1. L'ufficio elettorale:

          a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi

 

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nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;

          b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

          c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

      Art. 12-ter. - (Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace). - 1. Concorrono all'elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.
      2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.
      3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

      Art. 12-quater. - (Assegnazione dei seggi per i giudici di pace). - 1. L'ufficio elettorale:

          a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi

 

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dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

          b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

          c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

      13. All'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

          «a-bis) formulano il parere sulla tabella degli uffici requirenti di cui all'articolo 7-ter, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei sostituti impediti, proposti dal procuratore generale presso la corte di appello, verificando il rispetto dei criteri generali»;

          b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

          c) le lettere c), d), f) e g) sono abrogate;

 

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          d) alla lettera h), la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

      14. All'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti nonché il componente rappresentante dei giudici di pace» e la parola: «, d)» sono soppresse;

          b) il comma 2 è abrogato.

      15. Dopo l'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

      «Art. 18-bis. - (Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale). - 1. Con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale».

Art. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240).

      1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

      «1-bis. Il magistrato titolare delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 9, 10, 11 e 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dirige l'ufficio, adotta gli atti relativi all'organizzazione interna, distribuisce il lavoro sulla base dei criteri indicati ed approvati dal Consiglio superiore della magistratura, vigila sul rispetto della deontologia professionale da parte dei magistrati, formula proposte all'amministrazione centrale e alle altre istituzioni, controlla l'andamento generale dell'ufficio con l'obiettivo di far funzionare la giustizia nel territorio di competenza con criteri di

 

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efficienza ed efficacia, ottimizzando le risorse e instaurando un rapporto di collaborazione e sinergia con gli altri uffici giudiziari e con le altre istituzioni.
      1-ter. Il capo dell'ufficio giudiziario, unitamente ai magistrati titolari di funzioni semidirettive e al dirigente amministrativo, consulta almeno una volta l'anno i magistrati dell'ufficio e i funzionari preposti alle cancellerie e segreterie giudiziarie, al fine di elaborare il programma di attività di cui all'articolo 4 e di acquisire osservazioni e proposte. Consulta, altresì, il Consiglio dell'ordine forense e le rappresentanze sindacali unitarie per illustrare il progetto di organizzazione dell'ufficio, gli obiettivi ipotizzati e i risultati raggiunti nell'anno precedente».

      2. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Il dirigente amministrativo è responsabile della gestione del personale amministrativo da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale di cui all'articolo 4»;

          b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari».

      3. All'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, il comma 3 è abrogato.

 

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      4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - (Programma delle attività annuali). - 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno i titolari degli uffici giudiziari non aventi competenza nazionale elaborano, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive e del dirigente amministrativo, un programma delle attività da svolgersi nell'anno successivo con la indicazione delle relative priorità, dell'analisi dei relativi costi e dei risultati ipotizzati. Il programma è inoltrato per il tramite delle direzioni regionali e interregionali al Ministero della giustizia che determina, sulla base di parametri definiti dal Ministro anche in base all'articolo 4, comma 1, lettera c), all'articolo 14, comma 1, lettera b), e all'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'entità dei relativi finanziamenti, per ciascun anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.
      2. Qualora il finanziamento accordato sia inferiore a quanto richiesto il titolare dell'ufficio, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive e del dirigente amministrativo, apporta le conseguenti modifiche. Se il nuovo programma non è adottato entro il mese di febbraio, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la medesima corte provvedono ad adottare il relativo atto entro il 15 marzo, sentito il titolare dell'ufficio ed il dirigente.
      3. Per gli uffici aventi competenza nazionale, il Primo presidente della Corte di cassazione, il Procuratore generale presso la Corte stessa e il Procuratore nazionale antimafia, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive e dei rispettivi dirigenti amministrativi, trasmettono il programma di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ma gli eventuali provvedimenti sono adottati dal Primo presidente della corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o dal Procuratore nazionale antimafia.
      4. I programmi di cui ai commi 1 e 3, nei limiti del finanziamento accordato,

 

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possono essere modificati nel corso dell'anno dal titolare dell'ufficio giudiziario in caso di sopravvenute nuove necessità, dopo aver acquisito le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 3, e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 1, nonché quelle del dirigente amministrativo.
      5. I programmi adottati e le eventuali modifiche successive, sono trasmessi al direttore generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria di cui all'articolo 8, al Ministro della giustizia, nell'ipotesi di cui al comma 3, e al Consiglio superiore della magistratura, e di essi si tiene conto nella predisposizione delle tabelle degli uffici giudiziari».

      5. L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 è abrogato.
      6. L'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 è sostituito dal seguente:

      «Art. 7. - (Competenza delle direzioni generali circoscrizionali). - 1. Le direzioni generali regionali e interregionali circoscrizionali esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, attribuzioni nelle aree funzionali riguardanti:

          a) il personale e la formazione, ivi compreso il reclutamento salvo quanto previsto al comma 3, lettere e) e f);

          b) le risorse materiali, i beni e i servizi, salvo quanto previsto al comma 3, lettera o);

          c) le spese di giustizia.

      2. Le direzioni generali regionali o interregionali hanno inoltre competenza, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziali, secondo le direttive emanate dagli organi centrali del Ministero della giustizia.
      3. Salve le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, rimangono

 

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nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione, oltre alla gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria:

          a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici;

          b) il servizio del casellario giudiziale centrale;

          c) l'emanazione di direttive anche sulle aree funzionali di cui ai commi 1 e 2, di circolari generali e la risoluzione di quesiti;

          d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole circoscrizioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

          e) le modalità dei bandi di concorso e la loro gestione per quanto concerne gli ambiti ultracircoscrizionali, nonché l'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi in ambito circoscrizionale;

          f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi aventi ambito circoscrizionale;

          g) il trasferimento del personale amministrativo al di fuori delle circoscrizioni di cui al comma 1, e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;

          h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro;

          i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

          l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura;

          m) i sistemi informativi automatizzati;

          n) le statistiche;

          o) la gestione delle risorse materiali, dei beni e dei servizi limitatamente:

              1) all'attività in materia di finanziamenti ai comuni concessi attraverso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per la

 

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costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, di programmazione degli interventi di edilizia demaniale su tutto il territorio nazionale e di gestione degli interventi sugli immobili demaniali aventi sede nel territorio del circondario del tribunale di Roma;

              2) alla locazione di immobili nel circondario del tribunale di Roma;

              3) alla gestione dei contributi ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392;

              4) alla programmazione e ripartizione dei relativi fondi di bilancio,

              5) agli acquisti di beni e servizi da operare attraverso gara europea quando la stessa riguardi forniture da eseguire in modo omogeneo in più circoscrizioni o servizi comuni a più circoscrizioni o la scelta di aderire a convenzioni finalizzate a forniture da acquisire attraverso acquisti centralizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

      4. Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, sono definite le funzioni e i compiti, inerenti alle aree funzionali di cui al comma 1, delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo, alla definizione di dette funzioni e compiti ed alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia operata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono individuate le unità dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali regionali ed interregionali e definiti i relativi compiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a

 

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legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

      7. All'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 i commi 3 e 5 sono abrogati.

Art. 6.
(Disposizioni varie).

      1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è abrogato;

          b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «funzioni precedentemente esercitate» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle direttive e semidirettive sia di merito che di legittimità se il relativo posto è vacante»;

          c) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Se i magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura esercitavano, all'atto del collocamento fuori ruolo, funzioni direttive o semidirettive ed il relativo posto non è vacante si procede al ricollocamento in ruolo anche in soprannumero in un ufficio giudiziario con funzioni non direttive nè semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, mediante concorso virtuale»;

          d) il quarto periodo è soppresso.

      2. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il numero dei posti considerati negli ultimi due bandi di concorso per la nomina a magistrato ordinario.
      3. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo

 

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utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.
      4. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all'articolo 10, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, da oltre otto anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di diciotto mesi. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive nè semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all'articolo 10, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, da un periodo compreso tra sette anni e sei mesi ed otto anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di un anno oltre la scadenza dell'ottavo anno. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all'articolo 10, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, da un periodo compreso tra sette anni e sette anni e sei mesi mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di sei mesi oltre la scadenza dell'ottavo anno. Decorso tale periodo senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive nè semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della
 

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magistratura. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla data di entrata in vigore della predetta legge.
      5. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dalla presente legge, il Consiglio superiore della magistratura provvede a pubblicare, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti direttivi e semidirettivi vacanti o che si renderanno disponibili entro i successivi sei mesi per effetto del raggiungimento dei termini di scadenza delle relative funzioni.
      6. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dalla presente legge, si applica a decorrere dal primo giorno del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data i magistrati che esercitano funzioni giudicanti o requirenti possono partecipare alle procedure concorsuali di tramutamento che comportano il mutamento delle funzioni esercitate relativamente a posti di un diverso circondario.
      7. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della presente legge, non si applica ai magistrati ordinari limitatamente al primo tramutamento dalla sede assegnata al termine del tirocinio.
      8. I rinvii all'articolo 124 dell'ordinamento giudiziazio di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si intendono operati all'articolo 2, comma 2, lettera b-bis), del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.
      9. All'articolo 5 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

      «Le piante organiche degli uffici giudiziari sono adottate con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura. La ripartizione

 

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dei posti all'interno delle sezioni o dei gruppi di lavoro è operata con i provvedimenti di cui ai successivi articoli 7-bis e 7-ter».

      10. L'articolo 6 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. - (Sedi, circoscrizioni e ruolo organico della magistratura). - 1. Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nelle lettere da c) a g) del comma 1 dell'articolo 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento».

      11. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;

          b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati»;

          c) al comma 2, la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;

          d) al comma 2-ter, le parole: «per più di dieci anni consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006»;

          e) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «sentito il Consiglio direttivo della Corte medesima».

      12. All'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. L'individuazione dei criteri per la ripartizione degli uffici requirenti di primo e secondo grado in gruppi di lavoro

 

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per materie omogenee, per l'assegnazione dei magistrati ai singoli gruppi di lavoro, per l'individuazione dei procuratori aggiunti cui affidare il coordinamento dei gruppi stessi, per l'attribuzione degli incarichi e per l'individuazione dei criteri per l'assegnazione degli affari ai singoli sostituti, nonché dei criteri per la organizzazione del lavoro nella Procura generale presso la corte di cassazione è operata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei procuratori generali, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari competenti e il Consiglio direttivo della corte di cassazione. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati».

      13. L'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è sostituito dal seguente:

      «Art. 11. - (Decadenza del magistrato). - 1. Il magistrato che non assume le funzioni nel termine stabilito o assegnato dall'articolo 10 decade dall'impiego e non può essere riassunto. La presente disposizione si applica anche in caso di mancata assunzione di servizio all'atto della nomina».

      14. Dopo l'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è aggiunto il seguente:

      «Art. 11-bis. - (Domicilio del magistrato). - 1. Il magistrato ha l'obbligo di fissare il proprio domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni o comunque ad una distanza non superiore ai quaranta chilometri dal centro della città in cui ha sede l'ufficio. Ai sensi dell'articolo 209-bis, comma 2, del presente regio decreto, può essere autorizzato a fissare il proprio domicilio anche ad una distanza maggiore dalla sede a condizione che non vi sia pregiudizio per il servizio».

 

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      15. All'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «può essere» sono sostituite dalle seguenti: «è normalmente»;

          b) al secondo comma, la parola: «biennalmente» è sostituita dalla seguente: «triennalmente».

      16. All'articolo 68 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è abrogato;

          b) al terzo comma, le parole: «, sentito il procuratore generale della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nel provvedimento tabellare di cui all'articolo 7-bis».

      17. All'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. Il procuratore aggiunto, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, coordina il gruppo di lavoro cui è assegnato e, in particolare, vigila sull'andamento dei servizi delle segreterie e degli ausiliari, e sull'attività dei sostituti e cura lo scambio di informazioni e di novità giurisprudenziali all'interno del gruppo di lavoro. Collabora, altresì, con il procuratore della Repubblica nell'attività di direzione dell'ufficio. Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-ter, al procuratore aggiunto può essere attribuito l'incarico di coordinare più gruppi di lavoro che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio».

      18. All'articolo 104 dell'ordianmento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, primo comma, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «, tenuto anche conto delle capacità organizzative e delle esperienze professionali. Il provvedimento di nomina del vicario,

 

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di durata triennale, se non contenuto nelle tabelle di cui all'articolo 7-bis del presente regio decreto, deve essere inviato al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione».
      19. All'articolo 108 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, la parola: «annualmente» è sostituita dalla seguente: «triennalmente»;

          b) al secondo comma, le parole: «del grado immediatamente inferiore,» sono soppresse.

      20. Dopo l'articolo 120 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è aggiunto il seguente:

      «Art. 120-bis. - (Destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio). - 1. La destinazione dei magistrati ordinari agli uffici giudiziari per svolgere il tirocinio è disposta con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura».

      21. Ai magistrati ordinari è attribuito, all'atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, come sostituita dall'articolo 2, comma 11, della presente legge.
      22. L'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è sostituito dal seguente:

      «Art. 192. - (Assegnazione delle sedi per tramutamento). - 1. L'individuazione di posti vacanti da ricoprire presso uffici giudiziari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura con delibera trasmessa agli uffici giudiziari ed al Ministero della giustizia per tutti i magistrati fuori del ruolo organico. Nella delibera è indicata la data entro la quale ciascun magistrato può presentare la domanda di tramutamento. Le domande non accolte in relazione alla vacanza per la quale sono

 

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state presentate conservano validità sino alla revoca.
      2. Nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, il Consiglio superiore della magistratura valuta le domande tenendo conto delle attitudini, dell'impegno, della laboriosità, della diligenza e delle capacità direttive di ciascuno degli aspiranti, come desunte dalle valutazioni di professionalità formulate e dalla documentazione prodotta dagli interessati, nonché delle eventuali situazioni particolari relative alla famiglia e alla salute. In caso di parità all'esito della valutazione prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. Si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
      3. Il Consiglio superiore della magistratura regola con proprie delibere le modalità e i tempi di pubblicazione dei posti vacanti da mettere a concorso, la modalità di presentazione delle domande ed il numero e la revocabilità delle stesse».

      23. All'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

      «I magistrati assegnati a domanda ad una sezione o ad un gruppo di lavoro ai sensi degli articoli 7-bis e 7-ter, non possono ottenere una diversa assegnazione all'interno dello stesso ufficio prima di tre anni dall'effettivo possesso, salve gravi ragioni di salute o gravi ragioni di servizio».

      24. La rubrica del capo X e l'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 sono sostituiti dai seguenti:

«Capo X
COLLOCAMENTO FUORI RUOLO E RICOLLOCAMENTO IN RUOLO DEI MAGISTRATI ORDINARI

      Art. 196. - (Collocamento fuori ruolo). - 1. I magistrati possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura

 

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per svolgere incarichi elettivi o funzioni amministrative o presso organismi internazionali nei casi e nei limiti previsti dalla legge, entro il numero massimo di 230 unità, salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317.
      2. Nel limite di cui al comma 1, non si computano i collocamenti fuori ruolo disposti ai sensi degli articoli 1, 7 e 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, quelli disposti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quelli disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, quelli in servizio all'estero, per effetto dell'azione comune 96/277/GAI del Consiglio, del 22 aprile 1996, o in altri Stati o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria, quelli di cui all'articolo 210 del presente ordinamento, nonché quelli relativi ad incarichi presso organi costituzionali.
      3. Il collocamento fuori ruolo è sempre richiesto dal Ministro della giustizia ed è adottato con decreto dello stesso Ministro su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.
      4. La cessazione dal collocamento fuori ruolo può avvenire a domanda del magistrato o d'ufficio, a seguito della scadenza del mandato elettivo o dell'incarico conferito o della messa a disposizione da parte del Ministro.
      5. Per il ricollocamento in ruolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 196-bis.
      6. Nel periodo di servizio prestato fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato in quanto compatibili.
      7. Il servizio prestato fuori del ruolo organico della magistratura è equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato nell'ultima funzione giudiziaria o giurisdizionale svolta».
 

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      25. Dopo l'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, è inserito il seguente:

      «Art. 196-bis. - (Collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati). - 1. Il collocamento fuori ruolo dei magistrati, fatta eccezione per gli incarichi apicali di diretta collaborazione, non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. Ai soli fini del computo del periodo massimo non si tiene conto del periodo trascorso fuori ruolo antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e dei periodi di aspettativa per mandato elettivo.
      2. Non possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati che non abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità.
      3. Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, a domanda o d'ufficio, avviene, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

          a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettivo, mediante concorso virtuale in una sede vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto, salvo che lo stesso svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia;

          b) per i magistrati collocati fuori ruolo da meno di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza;

          c) per i magistrati collocati fuori ruolo da più di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche

 

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in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza o in altra sede mediante concorso virtuale;

          d) per i magistrati che ricoprivano incarichi direttivi o semidirettivi, mediante concorso virtuale in un ufficio giudiziario con funzioni nè semidirettive nè direttive nè di legittimità, anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza.

      4. Ai magistrati ricollocati in ruolo ai sensi del comma 3 del presente articolo e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, non si applica il termine di cui all'articolo 194.
      5. Fuori dai casi di cui al comma 3, lettere a), c) e d), non è consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute, di sicurezza o che non sia possibile l'assegnazione di sede entro due mesi dalla messa a disposizione o dalla richiesta di ricollocamento in ruolo».

      26. L'articolo 199 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è sostituito dal seguente:

      «Art. 199. - (Servizio dei magistrati addetti al Ministero della giustizia). - 1. Le norme dell'ordinamento del Ministero della giustizia determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati che vi prestano servizio».

      27. All'articolo 201 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «in ciascun grado» sono sostituite dalle seguenti: «a magistrato ordinario» e l'ultimo periodo è soppresso;

          b) al secondo comma, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari» e le parole: «a norma dell'articolo 127» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzata per la nomina»;

 

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          c) il terzo comma è abrogato.

      28. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è abrogato;

          b) al comma 3, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui al comma 1 non si applica».

      29. L'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, continua ad essere applicato nei confronti dei magistrati assegnati a sedi disagiate prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      30. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci».
      31. L'articolo 7 della citata legge n. 195 del 1958 è sostituito dal seguente:

      «Art. 7. - (Segreteria). - 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita dal segretario generale che la dirige, dal vice segretario generale che lo coadiuva, da sedici magistrati addetti alla segreteria nonché dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.
      2. Il segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
      3. Il vice segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.
      4. I sedici addetti alla segreteria sono nominati dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità tenendo

 

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in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.
      5. I magistrati di cui al comma 4 sono posti fuori del ruolo organico della magistratura per un periodo non superiore a sei anni, non rinnovabile, fatta eccezione per gli incarichi di cui ai commi 2 e 3. Il ricollocamento in ruolo avviene solo al momento dell'effettiva sostituzione.
      6. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del vice segretario generale e dei magistrati addetti alla segreteria sono definite dal regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura».

      32. L'articolo 7-bis della citata legge n. 195 del 1958, è sostituito dal seguente:

      «Art. 7-bis. - (Ufficio studi e contenzioso). - 1. Presso il Consiglio superiore della magistratura è istituito l'Ufficio studi e contenzioso con compiti di studio, ricerca, documentazione e predisposizione degli atti relativi al contenzioso, composto da otto magistrati scelti dal consiglio superiore della magistratura tra i magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, e dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37. L'Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Comitato di presidenza. I magistrati addetti all'Ufficio studi e contenzioso sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura.
      2. Il direttore dell'Ufficio studi è nominato dal Consiglio superiore della magistratura. Le modalità di nomina del direttore e dei magistrati addetti, la durata dei relativi incarichi, le competenze dell'Ufficio, anche in relazione all'assistenza ai componenti del Consiglio, sono definite dal regolamento interno del Consiglio».

      33. All'articolo 9, quinto comma, della citata legge n. 195 del 1958, le parole: «e per il personale addetto» sono sostituite dalla seguente: «addetti».
      34. All'articolo 10-bis, commi primo e terzo, della citata legge n. 195 del 1958, la

 

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parola: «biennio» è sostituita, ovunque ricorre, dalla seguente: «triennio».
      35. In relazione alle aumentate attività il Consiglio superiore della magistratura è autorizzato ad avvalersi di un ulteriore contingente di 13 unità di personale amministrativo dipendente dalla pubblica amministrazione in posizione di comando. A tali comandi si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e non possono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato nè oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.
      36. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Nel numero di cui al comma 1, non si considerano i magistrati di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, i capi dipartimento, i magistrati incaricati di funzioni all'estero ai sensi della legge 14 marzo 2005, n. 41, quelli in servizio all'estero per effetto dell'azione comune 96/277/GAI del Consiglio, del 22 aprile 1996, o in altri Paesi o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria nonché quelli di cui all'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Si applica quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317».

      37. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni, la parola: «i),» è soppressa.
      38. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Al magistrato sospeso dal servizio è corrisposto un assegno alimentare di importo compreso tra un terzo e due terzi dello stipendio percepito, determinato tenuto conto del nucleo familiare del magistrato e della entità della retribuzione stessa».

 

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      39. All'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, la lettera f) è abrogata.
      40. All'articolo 14, comma 2, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, dopo le parole: «ha facoltà di promuovere» sono aggiunte le seguenti: «, entro un anno dalla notizia del fatto,».
      41. All'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, dopo le parole: «azione disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3,».
      42. All'articolo 18, comma 3, lettera c), del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, le parole: «e del delegato del Ministro della giustizia» sono soppresse.
      43. All'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006 le parole: «procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «procedura civile».
      44. All'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «I magistrati cui sono state conferite funzioni non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni se non con il loro consenso».

      45. All'articolo 5, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

          «e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

          e-bis) vacanza del posto da più di tre mesi senza che sia stata attivata la procedura per la copertura».

      46. All'articolo 8 della citata legge n. 48 del 2001, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Non si procede alla copertura dei posti vacanti destinati ai magistrati distrettuali quando i posti vacanti complessivamente esistenti negli organici degli uffici del distretto eccedono il 15 per cento».

 

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      47. L'articolo 1 della legge 7 maggio 1981, n. 180, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. La magistratura militare, unica nell'accesso, si distingue secondo le funzioni esercitate. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e le funzioni dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili.
      2. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo grado, secondo grado e requirenti di legittimità, semidirettive giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, direttive di primo grado, direttive di secondo grado, sia giudicanti che requirenti e direttive requirenti di legittimità.
      3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale militare ed il tribunale militare di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale militare.
      4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte militare di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte militare di appello.
      5. Le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte di cassazione.
      6. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale militare; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il tribunale militare.
      7. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte militare di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale militare presso la corte militare di appello.
      8. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale militare e di presidente del tribunale militare di sorveglianza; le funzioni

 

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direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale militare.
      9. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte militare di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte militare di appello.
      10. Le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale militare presso la Corte di cassazione».

      48. Dopo l'articolo 1 della citata legge n. 180 del 1981, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 1-bis. - 1. I magistrati militari sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.
      2. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 avviene a domanda degli interessati mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta o d'ufficio, in caso di esito negativo della procedura concorsuale stessa per inidoneità dei candidati o mancanza di candidature, qualora il Consiglio della magistratura militare ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale.
      3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.
      4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.
      5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 8, è richiesto il conseguimento della terza valutazione di professionalità.
      6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, è richiesto il conseguimento della quarta valutazione di professionalità.

 

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      7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.
      8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 10, è richiesto il conseguimento della sesta valutazione di professionalità ed il possesso delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 9.

      Art. 1-ter. - 1. L'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, si applica nel senso che il limite territoriale per il mutamento di funzioni da giudicante a requirente e viceversa è costituito per i magistrati militari dalla circoscrizione territoriale in cui prestano servizio. Per la corte militare d'appello e la procura generale presso la stessa il riferimento si intende operato agli ambiti territoriali rispettivamente della sezione centrale e delle sezioni distaccate.
      2. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 12 a 15, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 non si applicano al conferimento delle funzioni di legittimità alla magistratura militare.
      3. Le attività svolte per la magistratura ordinaria dai consigli giudiziari rientrano nella competenza del Consiglio della magistratura militare che vi provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e sono regolate dallo stesso con proprio regolamento».

      49. La tabella allegata alla legge 7 maggio 1981, n. 180, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.
      50. All'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, le parole: «di categoria non inferiore a magistrato di corte di appello» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno conseguito la seconda valutazione di professionalità».
      51. Nella tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1), le parole: «Primo presidente della corte di cassazione; procuratore

 

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generale e presidente aggiunto della corte di cassazione; presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche» sono soppresse, e le parole: «presidente di sezione della corte di cassazione e procuratore generale militare» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrato ordinario dalla quinta valutazione di professionalità in poi»;

          b) al numero 2), le parole: «Consiglieri di corte di cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrati ordinari e militari alla terza e quarta valutazione di professionalità»;

          c) al numero 3), le parole: «Consiglieri di corte di appello» e le parole: «procuratori e vice procuratori militari» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrati ordinari dalla nomina alla seconda valutazione di professionalità»;

          d) al numero 4), le parole: «sostituti procuratori e giudici istruttori militari di prima e seconda classe» sono soppresse;

          e) al numero 5), le parole: «Aggiunti giudiziari; sostituti procuratori e giudici istruttori militari di III classe, sostituti procuratori dello Stato; uditori; uditori giudiziari militari» sono soppresse.

      52. L'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica al personale della magistratura ordinaria e militare dal conseguimento della seconda valutazione di professionalità in poi.
      53. Sono abrogati gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 44, da 47 a 50, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, l'articolo 7-bis, comma 2-quater, gli articoli 100, 106, 107, 119, 120, 129-bis, 129-ter, 130, 148, 175, 176, 179, 187, 193, 202, commi secondo e terzo, da 204 a 207 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gli articoli 73, 74, 75, 91, 103, da 142 a 148, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, l'articolo 3, commi 2 e 3, e

 

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l'articolo 7, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
      54. Le disposizioni della presente legge che prevedono ipotesi di collocamento fuori ruolo di magistrati non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
      55. I magistrati ordinari transitati nelle magistrature speciali, nelle quali abbiano prestato ininterrottamente servizio, possono essere riammessi nella magistratura ordinaria, a domanda, con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, e sono inquadrati, agli effetti delle valutazioni di professionalità, tenuto conto dell'anzianità di servizio effettivo complessivamente maturato nelle magistrature.
      56. Fatta eccezione per i posti di primo presidente della corte di cassazione, di procuratore generale presso la corte di cassazione, di presidente aggiunto e di procuratore aggiunto presso la corte stessa, di presidente del tribunale superiore per le acque pubbliche, e quelli relativi a funzioni direttive di merito e di legittimità, tutti i posti presso gli uffici giudiziari ordinari, nei limiti della dotazione organica complessiva, sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura.
      57. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella C allegata alla presente legge.

Art. 7.
(Delega per l'emanazione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento giudiziario ordinario e militare).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ordinario in un unico

 

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codice nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) procedere all'adeguamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge apportando le integrazioni e modificazioni strettamente necessarie per assicurarne il coordinamento o per consentirne la migliore attuazione;

          b) operare il riordino delle norme, al fine di predisporre la riunione delle stesse in uno strumento coordinato per facilitare la consultazione di tutte le disposizioni legislative vigenti;

          c) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della difesa, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque all'emanazione dei codici qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.
      3. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un codice delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.
      4. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare in un unico codice nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) adeguamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario militare

 

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alle disposizioni contenute nella presente legge e a quelle di ordinamento giudiziario ordinario prevedendo la individuazione specifica di quelle applicabili e apportando le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione tenuto conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze della organizzazione della giustizia militare;

          b) revisione delle materie e delle prove del concorso di accesso al fine di operare la selezione con specifico riferimento alla attività professionale riservata alla giustizia militare;

          c) revisione del tirocinio in relazione alla specificità della funzione della giurisdizione militare specie in relazione all'esercizio della stessa in sede internazionale o sopranazionale;

          d) armonizzazione e riordino delle norme, al fine di renderle strumento coordinato per la consultazione di tutte le disposizioni legislative vigenti;

          e) abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti.

      5. Dall'applicazione dei decreti legislativi di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
      6. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare il transito entro sei mesi nel ruolo organico della magistratura ordinaria di un numero compreso tra quaranta e cinquantacinque magistrati militari e per la conseguente riduzione del numero degli uffici della giustizia militare, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) l'ordine di scelta per il transito segue l'ordine di ruolo organico, mediante interpello degli interessati; ove residuino posti per il transito, provvederà d'ufficio il Consiglio della magistratura militare partendo dall'ultima posizione di ruolo organico;

 

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          b) il passaggio avviene con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, ma non del diritto al corrispondente ufficio semidirettivo o direttivo eventualmente ricoperto;

          c) riduzione della tabella relativa al ruolo organico della magistratura militare di un numero corrispondente di unità; nell'ambito della medesima, il numero dei magistrati con funzioni di legittimità e direttive di merito è ridotto anche in corrispondenza alla riduzione degli uffici;

          d) aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria dello stesso numero di unità;

          e) la Corte militare di appello non ha sezioni distaccate;

          f) i tribunali militari sono ridotti a un numero non superiore a tre, con possibilità dell'istituzione di fino a due complessive sezioni distaccate;

          g) la competenza per territorio dei tribunali militari è definita per riferimenti geografici regionali;

          h) per i magistrati militari che ricoprono funzioni di legittimità ovvero uffici direttivi in uffici giudiziari militari soppressi, si provvede tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 3, lettera a), dello stesso articolo;

          i) nell'ipotesi di istituzione di sezioni distaccate di tribunale militare, è assegnata, a domanda e secondo l'ordine di anzianità in una funzione direttiva o semidirettiva e quindi nella funzione corrispondente, la preferenza per la funzione semidirettiva nella sezione medesima. Similmente si provvede per gli uffici del pubblico ministero;

          l) previsione di norme transitorie, anche in ordine alla reversibilità delle funzioni in assenza di domanda dei magistrati perdenti posto e per la assegnazione dei magistrati militari transitati nella magistratura ordinaria, in occasione

 

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della prima applicazione dei decreti legislativi;

          m) contestualmente al transito in magistratura ordinaria di personale della magistratura militare e alla riduzione degli uffici della giustizia militare, un numero proporzionale di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, transita nei rispettivi ruoli del Ministero della giustizia, con conservazione di qualifica, anzianità e trattamento economico in godimento. In relazione a tale transito, il ruolo organico dei dirigenti e del personale del Ministero della giustizia è aumentato dello stesso numero di unità di cui è diminuito il ruolo organico dei dirigenti e del personale civile del Ministero della difesa. Alla modifica dei rispettivi ruoli organici si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il transito avviene a cura del Ministero della difesa di concerto con il Ministero della giustizia; l'ordine di scelta per il transito avviene seguendo l'ordine di ruolo organico, mediante interpello degli interessati; ove residuino posti per il transito, si provvede d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico per ciascuna area contrattuale e livello economico. Il personale stesso è assegnato a domanda ad un ufficio giudiziario secondo la normativa vigente in relazione ai posti vacanti con priorità per i posti vacanti esistenti negli uffici giudiziari aventi sede nella provincia ove è insediato l'ufficio giudiziario militare soppresso, o d'ufficio, in assenza di domanda o in caso di mancato accoglimento della stessa in un ufficio giudiziario della provincia. L'assegnazione d'ufficio è operata in un ufficio giudiziario della regione in cui aveva sede l'ufficio giudiziario militare soppresso;

          n) prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio trasferendo i fondi relativi al personale destinato a transitare nei ruoli del Ministero

 

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della giustizia dallo stato di previsione del Ministero della difesa a quello del Ministero della giustizia;

          o) prevedere che dai decreti legislativi di cui ai commi 4 e 6 non derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

      7. I decreti legislativi di cui ai commi 4 e 6 sono emanati su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Il Governo procede comunque all'emanazione dei decreti legislativi qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 8.
(Norma di copertura).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, è autorizzata la spesa di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2007.
      2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, la spesa prevista è determinata in euro 4.551.962 a decorrere dall'anno 2007.
      3. Per le finalità previste all'articolo 3, comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150, relativa al funzionamento del comitato direttivo, è incrementata di euro 46.000 a decorrere dall'anno 2007.
      4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, la previsione di spesa di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 25 luglio 2005, n. 150, per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), è incrementata di euro 5.680 a decorrere dall'anno 2007.
      5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 10, la spesa prevista è determinata

 

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in euro 418.118 a decorrere dall'anno 2007.
      6. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 47, la spesa prevista è determinata in euro 60.586 per l'anno 2007 e in euro 20.195 a decorrere dall'anno 2008.
      7. Agli oneri indicati nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, pari a euro 5.182.346 per l'anno 2007 e a euro 5.141.955 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 2, comma 12, dell'articolo 4, commi 1 e 10, nonché dell'articolo 6, comma 47, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Tabella A
(Articolo 2, comma 11)

«MAGISTRATURA ORDINARIA

QUALIFICA

STIPENDIO
ANNUO
LORDO
Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione) euro 78.474,39   

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)

euro 75.746,26   

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)

euro 73.018,13   

Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità

euro 66.470,60   

Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità

euro 56.713,83   

Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità

euro 50.521,10   

Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità

euro 44.328,37   

Magistrati ordinari

euro 31.940,23   

Magistrati ordinari in tirocinio

euro 22.766,71».
 

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Tabella B
(Articolo 6, comma 49)

«MAGISTRATURA MILITARE

QUALIFICA

STIPENDIO
ANNUO
LORDO

Magistrati militari dalla settima valutazione di professionalità in poi

euro 66.470,60   

Magistrati militari dalla quinta valutazione di professionalità

euro 56.713,83   

Magistrati militari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità

euro 50.521,10   

Magistrati militari dalla prima valutazione di professionalità

euro 44.328,37   

Magistrati militari

euro 31.940,23   

Magistrati militari in tirocinio

euro 22.766,71».

 

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Tabella C
(Articolo 6, comma 57)

«Tabella B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

PIANTA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo Presidente della Corte di cassazione).

1   

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione).

1   

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: Presidente aggiunto della Corte di cassazione (Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione).

2   

Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

1   

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità.

59   

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità.

368   

Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti.

53   

Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti.

24   

Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado.

393   

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado e semidirettive di primo e di secondo grado.

9.207   

Magistrati ordinari in tirocinio.

(Numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

Totale

10.109».


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato
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