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PDL 2503

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2503


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GHIZZONI, DE BRASI

Istituzione dell'insegnamento di repertorio vocale negli istituti superiori di studi musicali (conservatori di musica e istituti musicali pareggiati)

Presentata il 4 aprile 2007

      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di modificare il ruolo e la funzione degli attuali accompagnatori al pianoforte che già appartengono all'area della funzione docente. Si deve tenere presente che la selezione degli accompagnatori al pianoforte (attualmente sono in servizio circa 240 unità) è sempre avvenuta in base agli stessi criteri di valutazione artistica e didattica degli altri docenti e che il loro orario settimanale di cattedra è lo stesso degli altri docenti. Essi svolgono attività autonoma di docenza nei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, occupandosi dell'insegnamento della parte più specificatamente musicale dello studio del canto, come ad esempio l'intonazione, il ritmo o la lettura a prima vista; sono regolarmente convocati come membri interni delle commissioni d'esame; sono componenti del collegio dei professori e del consiglio accademico; usufruiscono, come tutti i colleghi, di permessi artistici; sono utilizzati in attività didattica nel caso di assenza del docente di canto sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 maggio 1999 del comparto scuola (accordo sulla sequenza
 

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contrattuale prevista dall'articolo 44 del citato contratto collettivo), che avrebbe dovuto segnare il primo passo per l'equiparazione degli accompagnatori al pianoforte con gli altri docenti.
      Ciò nonostante l'attuale condizione di servizio dei suddetti accompagnatori presenta una duplice anomalia, sia sotto il profilo dell'inquadramento giuridico ed economico sia sotto il profilo della loro utilizzazione didattica. Infatti, nonostante svolgano le stesse mansioni del restante corpo docente, non sono titolari di cattedra ma di «posto» e sono inquadrati ad un livello inferiore rispetto agli altri docenti. Proprio per superare queste anomalie si propone di istituire negli istituti superiori di studi musicali l'insegnamento di repertorio vocale. Titolari della cattedra saranno gli ex accompagnatori al pianoforte, che pertanto dovranno essere inquadrati, come il resto del corpo docente, nella prima fascia di docenza. Nella realtà della vita musicale, nei teatri, il pianista non è solamente colui il quale accompagna suonando la riduzione orchestrale: è un maestro, il maestro di spartito e il maestro sostituto. È necessario dunque che gli allievi delle classi di canto studino il repertorio e imparino a gestire il complesso dei rapporti che avranno in futuro con i maestri sostituti nei teatri. Ciò permette, infine, di avvicinare l'istruzione musicale italiana a quanto già avviene nei conservatori e nelle accademie musicali europei e dei Paesi più avanzati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Negli istituti superiori di studi musicali è istituito l'insegnamento di repertorio vocale ed è contestualmente soppresso il posto di accompagnatore al pianoforte.
      2. L'insegnamento di repertorio vocale si svolge in parte in codocenza con il docente di canto, in parte come attività didattica autonoma destinata agli allievi e ai tirocinanti cantanti per l'approfondimento e l'ampliamento della parte musicale del repertorio lirico, cameristico, liederistico e sacro.
      3. L'organico dell'insegnamento di repertorio vocale comprende inizialmente un numero di posti pari a quello dei soppressi posti di accompagnatore al pianoforte. Nei posti in organico sono immessi gli accompagnatori al pianoforte in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali assumono il titolo di docente di repertorio vocale.
      4. Ai docenti di repertorio vocale compete l'inserimento nell'area docente, nella prima fascia di docenza.
      5. L'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di

 

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previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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