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PDL 3317

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3317



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUFFO

Introduzione dell'articolo 01 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di soggetti titolari del diritto di asilo e di concessione dell'asilo politico alle donne vittime di violenza

Presentata il 18 dicembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Sono moltissimi i casi di violenza fisica e psicologica a cui sono sottoposte le donne in molte parti del mondo. A mostrarlo sono gli autorevoli rapporti delle Nazioni Unite sullo stato della popolazione, dai quali emerge un panorama di sopraffazioni che stupisce per i numeri, per le modalità e per la geografia, poiché anche i Paesi occidentali non risultano esserne immuni.
      Oggi che la «gobalizzazione» è sempre più visibile, l'affermazione di una piena cittadinanza per milioni di donne nel mondo deve essere una priorità.
      Conosciamo la realtà dei Paesi sotto l'influenza dell'integralismo religioso e la condizione di grave limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali cui sono sottoposte le donne in numerosi Paesi del mondo, come pure il drammatico fenomeno delle mutilazioni genitali, che i rapporti delle Nazioni Unite ci aiutano a definire con precisione. Abbiamo inoltre conosciuto la sconcertante violenza sulle donne durante i conflitti che hanno coinvolto e che continuano a coinvolgere molte donne del mondo, a partire da uno degli esempi a noi più vicini, quale quello dei Balcani.
      Per questo si considera necessario estendere il diritto di asilo alle «vittime di violenza fisica o psicologica o sessuale per la loro appartenenza al genere femminile, o per le quali sussiste il pericolo di subire tali violenze». La politica deve essere un agente di trasformazione della realtà, ma all'auspicata modifica in questo senso delle legislazioni nazionali nulla di concreto è seguito. Eppure il nostro Parlamento si è mostrato consapevole della
 

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condizione drammatica delle donne in molte aree del mondo, quando ha invitato le autorevoli protagoniste di battaglie per i diritti del proprio sesso Khalida Messaoudi, Yolande Mukagasana e Jacqueline Mukansonera, Mercedes Meroño e Elsa Manzotti, Esther Kamatari.
      Nell'attuale disciplina in materia di diritto di asilo il caso delle donne vittime di violenza non è contemplato. Occorre dunque prevedere uno specifico istituto che consenta di affrontare i numerosi e drammatici casi che si presentano continuamente.
      È bene dunque che la norma nazionale fornisca a questo riguardo un riferimento preciso. Non si tratta di immettere nella legislazione sull'asilo una specificità «aggiuntiva». Normare l'asilo politico senza considerare il caso delle donne perseguitate in quanto tali, significa continuare ad occultare la dolorosa realtà di violenza sul genere femminile esistente in numerose aree del mondo.
      Nella consapevolezza che una legge da sola non è in grado di modificare la condizione delle donne nel mondo, si ritiene doveroso adeguare la nostra legislazione sul diritto di asilo al principio della dignità e dell'integrità della persona.
      Bisogna in proposito ricordare che anche l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha sostenuto che le donne vittime di questo tipo di violenze devono essere considerate sotto la tutela della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722.
      Le donne italiane in questi anni sono più volte, e in varie forme, intervenute a proposito della variegata collocazione femminile nel mondo. Ben sapendo che occorre tessere una tela costruita sull'incontro tra culture, tradizioni, coscienza e strumenti istituzionali oltre che sociali ed economici. Ciò che è chiaro è che questo paziente lavoro non può prescindere dalla decostruzione degli assetti patriarcali nel mondo intero.
      Circa l'onere delle disposizioni introdotte da questo provvedimento si possono valutare l'incremento delle domande di asilo politico in circa il 10 per cento di quelle attualmente presentate e un incremento proporzionale delle spese relative. Questa considerazione porta a stimare l'onere del provvedimento proposto in 1,5 milioni di euro su base annua. Tale onere è posto a carico del Fondo di cui al comma 1262 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), destinato alle spese «connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 01 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39).

      1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è premesso il seguente:

      «Art. 01. - (Titolari del diritto di asilo). - 1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:

          a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo dalla legge 14 febbraio 1970, n. 95, e che, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

          b) alle donne straniere o apolidi che sono state vittime di violenza fisica o psicologica o sessuale per la loro appartenenza al genere femminile, o per le quali sussiste il pericolo di subire tali violenze;

          c) agli stranieri o agli apolidi che sono stati vittime di violenza fisica o psicologica o sessuale a motivo del loro orientamento sessuale, o per i quali sussiste il pericolo di subire tali violenze;

          d) allo straniero o all'apolide che non può o non vuole avvalersi della protezione

 

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del Paese del quale è, rispettivamente, cittadino o residente abituale, in quanto effettivamente impedito nell'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ed esposto a pericolo attuale per la vita propria o dei propri familiari ovvero a restrizioni gravi della libertà personale.

      2. Ai fini di cui al presente decreto, con il termine di "rifugiato" si intende qualsiasi straniero o apolide cui è stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1,5 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, utilizzando per un pari importo lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1262, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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