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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2615 |
a) competizioni sportive (articolo 9);
b) definizione di veicolo di interesse storico o collezionistico (articolo 60);
c) revisioni (articolo 80);
d) formalità di immatricolazione e reimmatricolazione (articolo 93).
L'articolo 3 provvede a equiparare i veicoli in questione ai veicoli «Euro 4» ai fini delle limitazioni della circolazione disposte per motivi ambientali.
L'articolo 4 risolve due profili tributari rimasti aperti:
a) l'estensione delle agevolazioni in materia di tassa di circolazione e di imposta provinciale di trascrizione a tutti i veicoli di interesse storico o collezionistico, quali definiti nel novellato articolo 60;
b) l'esclusione dal «redditometro» sia dei veicoli di interesse storico o collezionistico, sia dei veicoli d'epoca, al fine di superare le pregiudizievoli oscillazioni giurisprudenziali finora riscontrate (da ultimo, la sentenza n. 1294 del 22 gennaio 2007 della sezione tributaria della Corte di cassazione).
L'articolo 5 reca, infine, la copertura finanziaria.
1. La presente legge ha la finalità di favorire la conservazione e il corretto stato di funzionamento dei veicoli a propulsione meccanica di interesse storico o collezionistico.
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle competizioni riservate ai veicoli di interesse storico o collezionistico, per le quali è prevista una velocità media inferiore a 50 kmh»;
b) al comma 1 dell'articolo 47 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«n-bis) veicoli di interesse storico o collezionistico;
n-ter) veicoli d'epoca»;
c) il comma 5 dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:
«5. Sono veicoli di interesse storico o collezionistico quelli costruiti da oltre venticinque anni e come tali certificati dall'ASI e dai registri storici dell'Alfa Romeo, della Fiat e della Lancia, in quanto delegati dalle rispettive case costruttrici, nonché, per i soli motoveicoli, dalla FMI. La certificazione di cui al
d) dopo il comma 4 dell'articolo 80 è inserito il seguente:
«4-bis. Per i veicoli di interesse storico o collezionistico, la revisione deve essere effettuata ogni quattro anni nel rispetto delle norme in vigore all'epoca della loro costruzione»;
e) dopo il comma 6 dell'articolo 93 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Per i veicoli di interesse storico o collezionistico l'immatricolazione e la reimmatricolazione sono effettuate dietro presentazione del titolo, anche autocertificato, di proprietà e della certificazione delle caratteristiche tecniche rilasciata dalla casa costruttrice o da uno degli enti di cui all'articolo 60, comma 5.
6-ter. In caso di reimmatricolazione dei veicoli di cui al comma 6-bis già iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o su richiesta dell'ultimo proprietario iscritto, ad esclusione di quelli che risultano demoliti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contributi statali alla rottamazione, al richiedente sono rilasciati le targhe e il libretto di prima immatricolazione al P.R.A.».
1. Con riferimento alle limitazioni della circolazione disposte per motivi di compatibilità ambientale, i veicoli di interesse storico o collezionistico sono equiparati ai veicoli omologati ai sensi della normativa comunitaria «Euro-4».
1. Le disposizioni dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, salvo che nel caso di utilizzazione sulla pubblica strada, e di determinazione forfetaria dell'imposta provinciale di trascrizione si applicano a tutti i veicoli di cui alle lettere n-bis) e n-ter) del comma 1 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotte dall'articolo 2 della presente legge, come tali certificati dall'Automotoclub storico italiano o, per i motoveicoli, dalla Federazione motociclistica italiana.
2. La proprietà di un veicolo di cui al comma 1 del presente articolo non costituisce elemento indicativo di capacità contributiva ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento scritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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