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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3436 |
Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di autorizzare il Presidente della Repubblica alla ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.
a) dignità, autonomia e indipendenza delle persone con disabilità;
b) non discriminazione;
c) piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
d) rispetto delle differenze delle persone con disabilità;
e) pari opportunità;
f) accessibilità;
g) parità di genere;
h) rispetto per lo sviluppo e per l'identità dei bambini con disabilità.
Gli Stati Parte si impegnano ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura che si rendano necessarie per realizzare i diritti riconosciuti dalla Convenzione. A tale fine viene richiamato l'impegno degli Stati ad assicurare la consultazione delle persone con disabilità, compresi i bambini con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative. È altresì previsto che nessuna disposizione della Convenzione potrà modificare o limitare la portata di disposizioni normative già in vigore nei singoli Stati, ovvero contenute nella legislazione internazionale, che siano più efficaci per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità (articolo 4).
Particolare attenzione viene riservata alle donne e ai bambini con disabilità, in considerazione della condizione di maggiore vulnerabilità in cui vengono a trovarsi.
In considerazione delle discriminazioni multiple che possono subire le donne con disabilità, viene richiesto agli Stati di adottare ogni misura appropriata per assicurare il pieno sviluppo, l'avanzamento e il rafforzamento della condizione delle donne con disabilità (articolo 6).
Analoghi sforzi sono richiesti agli Stati per assicurare il pieno godimento di tutti diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di uguaglianza con gli altri bambini tenendo in considerazione il superiore interesse del bambino (articolo 7).
Il principio dell'accessibilità viene richiamato in relazione al diritto delle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita. A tale fine gli Stati sono tenuti ad adottare tutte le necessarie misure per assicurare l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione e ad altre attrezzature a servizi aperti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali (articolo 9).
In tema di tutela giuridica, si richiede che le misure relative all'esercizio della capacità legale rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di un organo giudiziario (articolo 12).
Gli Stati dovranno assicurare, altresì, alle persone con disabilità l'effettivo accesso alla giustizia e la tutela dei diritti di libertà e di sicurezza anche attraverso la previsione di adattamenti connessi alla specifica condizione di disabilità (articoli 13 e 14).
In tema di partecipazione alla vita della comunità e di mobilità, la Convenzione sancisce il diritto delle persone con disabilità alla libertà di cittadinanza e di residenza, anche attraverso adeguate misure che assicurino la massima indipendenza e mobilità delle persone con disabilità (articoli 18, 19 e 20).
Gli Stati prenderanno tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la libertà di cercare, ricevere e impartire informazioni su base di uguaglianza con gli altri (articolo 21).
La Convenzione assegna un ruolo centrale all'istruzione e alla formazione professionale per lo sviluppo delle persone con disabilità. In tale senso il sistema
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il disegno di legge presentato si ravvisa necessario al fine di provvedere alla ratifica e all'esecuzione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
B) Analisi del quadro normativo.
Il provvedimento in esame si inquadra all'interno della Costituzione e nell'ambito delle finalità delle seguenti leggi:
legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, concernente il regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
legge 8 novembre 2000, n. 328, recante la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità;
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
legge 9 gennaio 2004, n. 6, recante l'introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno, e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di
legge 1o marzo 2006, n. 67, recante le misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Con il presente disegno di legge non si incide su leggi e su regolamenti vigenti.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Non vi sono elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale e verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
L'intervento è effettuato nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione.
F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
L'iniziativa prevede l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione, per la quale si rivela indispensabile l'utilizzo dello strumento normativo.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Non sono state introdotte nuove definizioni normative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
La verifica è stata effettuata con esito positivo.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Il disegno di legge non incide su norme vigenti, per cui non è stata adottata la tecnica della novella.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Non si abroga esplicitamente né implicitamente nessuna norma.
3. Ulteriori elementi da allegare alla relazione.
A) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non vi sono giudizi in corso, né sulla materia sono sorte questioni di natura giurisprudenziale in genere.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
All'esame del Parlamento non pendono progetti di legge vertenti su materia analoga.
A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.
Confini oggettivi.
Descrizione della attività richiesta, vietata o modificata dallo strumento-tecnico normativo prescelto.
Il presente disegno di legge ha come obiettivo la procedura di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006.
Ambito territoriale di riferimento dell'intervento.
L'ambito di intervento è rappresentato dalla Repubblica italiana.
Confini soggettivi.
Destinatari diretti.
a) I destinatari diretti, menzionati direttamente nella norma sono le persone con disabilità;
b) il destinatario indiretto è la collettività.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Finalità del presente disegno di legge è quella di provvedere alla ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, nella prospettiva della piena affermazione dei diritti e delle opportunità per le persone con disabilità all'interno del più ampio contesto della tutela e della promozione dei diritti umani.
C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.
Per la predisposizione del presente disegno di legge si è utilizzata la procedura classica per la ratifica ed esecuzione delle convenzioni internazionali.
D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.
Il disegno di legge prevede l'impatto sui settori presi in considerazione dalla Convenzione che si intende così ratificare.
E) Impatto sui destinatari diretti e indiretti.
I destinatari diretti (le persone con disabilità) e il destinatario indiretto (la collettività) trarranno beneficio dalle disposizioni del presente disegno di legge.
L'approvazione del presente disegno di legge non comporterà la creazione di nuove strutture amministrative o il ricorso a speciali procedimenti.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 45 della Convenzione e dall'articolo 13 del Protocollo.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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