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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3032 |
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge qui illustrata intende sterilizzare le maggiori imposte sul reddito gravanti sui soggetti che godono dell'applicazione della aliquota ridotta dell'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
società partecipata Alfa
reddito imponibile euro 1.000,00
IRPEG 33 per cento euro 330,00
reddito distribuibile euro 670,00
Ipotizzando, per semplificare l'esempio, che la società Alfa avesse avuto come unico socio una fondazione legittimata ad applicare l'aliquota IRPEG ridotta alla metà, ai sensi della normativa citata, il carico fiscale sui dividendi percepiti dalla fondazione era così determinato:
fondazione Beta
dividendi percepiti euro 670,00
+ credito d'imposta euro 330,00
imponibile IRPEG euro 1.000,00
IRPEG 16,5 per cento euro 165,00
- credito d'imposta euro 330,00
imposta a credito euro 165,00
Come si evince chiaramente dall'esempio, il credito d'imposta consentiva di annullare l'incidenza dell'IRPEG assolta dalla società sugli utili distribuiti e di sottoporre gli stessi a tassazione in capo ai soci secondo le rispettive aliquote.
L'IRPEG assolta dalla società costituiva, quindi, un acconto dell'imposta che avrebbero dovuto versare i soci. E nel caso in cui l'aliquota del socio fosse stata inferiore a quella della società, come per le fondazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, si aveva diritto al rimborso, o al riporto a nuovo, della maggiore somma pagata a titolo di acconto dalla società partecipata.
Con l'introduzione dell'IRES, a decorrere dal 1o gennaio 2004, è stato soppresso il credito d'imposta per la partecipazione in società di capitali, e, al fine di evitare la doppia tassazione degli utili societari, prima in capo alla società partecipata e successivamente in capo al socio, ed è stato inserito il regime dell'esenzione dei dividendi e delle plusvalenze (cosiddetta «participation exemption»).
L'adozione di questo nuovo sistema di tassazione ha comportato che il prelievo fiscale sui redditi prodotti dalla società partecipata è rimasto svincolato dalla situazione soggettiva del soggetto partecipante, con inevitabili conseguenze negative per quest'ultimo che ha, in concreto, perso la possibilità di godere dell'applicazione di una eventuale aliquota agevolata sui redditi derivanti da dividendi.
Vi è da aggiungere che il carico fiscale per il soggetto partecipante (qualora sia una persona fisica o un ente non commerciale) è ulteriormente aggravato per effetto della prevista imponibilità, a titolo di reddito di capitale, del 40 per cento degli utili percepiti.
Nel caso specifico dei soggetti che godono della riduzione alla metà dell'aliquota IRES, come le fondazioni con personalità giuridica che operano nel settore culturale, l'aggravio d'imposta può essere così rappresentato:
società partecipata Alfa
reddito imponibile euro 1.000,00
IRES 33 per cento euro 330,00
reddito distribuibile euro 670,00
Ipotizzando che la società Alfa abbia come unico socio una fondazione legittimata ad applicare l'aliquota IRES ridotta alla metà, il carico fiscale sui dividendi percepiti dalla fondazione è così determinato:
fondazione Beta
dividendi percepiti euro 670,00
dividendi imponibili
40 per cento euro 268,00
IRES 16,5 per cento euro 44,22
Appare evidente dall'esempio che, a parità di utili percepiti (euro 670), la fondazione subisce un aggravio fiscale, rispetto al precedente regime, pari all'IRES che oggi deve versare, cioè euro 44,22, e alla perdita dell'imposta a credito di euro 165.
1. All'articolo 143 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito del seguente:
«2-bis. Per i soggetti ammessi a godere della riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle società, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del presente testo unico, in società ed enti soggetti all'imposta non concorrono alla formazione del reddito».
1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i soggetti ammessi a godere della riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento prevista dai commi 1 e
1. I soggetti ammessi a godere della riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, possono usufruire di un credito d'imposta per la partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società. Il credito d'imposta è stabilito nella misura del 25 per cento dell'ammontare degli utili percepiti, sui quali il soggetto che li ha distribuiti abbia corrisposto l'imposta sul reddito con aliquota ordinaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Le disposizioni della presente legge, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data della sua entrata in vigore.
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