|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 2513 |
Onorevoli Colleghi! - La felice posizione geografica di Verona, situata tra la pianura padana e le Prealpi, all'incrocio tra due importanti direttrici di collegamento, quella verso il nord Europa e quella verso i Paesi dell'est, ha determinato il peso commerciale, culturale e strategico che la città ha mantenuto attraverso i secoli.
Le mura e i forti: tre sistemi architettonici e ambientali.
A compimento di una secolare evoluzione storica, dall'età romana al XIX secolo, Verona assume, in epoca asburgica
1) la Cinta magistrale o Mura magistrali urbane, a destra e a sinistra dell'Adige;
2) i Forti collinari, a sinistra dell'Adige;
3) i Forti di pianura, a destra dell'Adige.
Ancor oggi, con non trascurabile incidenza figurativa, le fortificazioni imprimono al paesaggio della città un carattere originale, precostituendo, nello stesso tempo, una cospicua riserva di spazi verdi, di speciale connotazione storico-monumentale, disponibili a molteplici utilità di ordine collettivo.
I tre sistemi di opere fortificate si individuano per la continuità spaziale delle loro strutture, persistenti nell'organismo urbano attuale, nonché per l'omogeneità delle situazioni fisiche e ambientali nelle quali sono inseriti.
I tre sistemi possono essere così descritti:
1) Mura magistrali: si tratta della cerchia muraria urbana vera e propria, agganciata alle opposte rive dell'Adige, che delimita il centro storico. Venne restaurata e riedificata, conservando le preesistenze scaligere e venete, dall'Impero d'Austria dopo lo smantellamento napoleonico. L'insieme delle sue opere è ragguardevole per la complessità del sito d'impianto (pianura, fiume, collina), per l'evidenza paesistica e per la varietà architettonica. Qui si raccolgono opere murarie, opere di terra e vuoti prospettici dilatati sugli ampi spazi di pertinenza esterni e interni: opere originate dalle ferree leggi della guerra, oggi divenute un continuum spaziale di «architetture del verde»;
2) Forti collinari: la complessa e suggestiva orografia collinare a settentrione della città (a sinistra dell'Adige) è costellata da una originale disposizione di piccole opere fortificate (torri casamattate circolari, forti), isolate su posizioni dominanti, in reciproca relazione prospettica e a visibilità illimitata da grande distanza. A oriente della Valpantena il sistema si completa con le due fortificazioni del crinale di Montorio. Il quadro ambientale, naturalistico e fortificatorio appare relativamente poco trasformato rispetto alla condizione originaria;
3) Forti di pianura: una duplice schiera arcuata di Forti esterni si protendeva nella campagna, da meridione ad occidente della città, sulla riva destra dell'Adige; furono edificati a partire dalla prima metà dell'ottocento. Le architetture fortificate, in sito campestre pianeggiante, erano adattate al terreno con studiati accorgimenti di mimetismo naturalistico e di defilamento balistico. A esclusione del settore nord-occidentale, questo sistema di opere fortificate è stato quasi completamente investito dalla crescita novecentesca della città, che ha assimilato nel tessuto urbano le preesistenze fortificate. I grandi Forti di pianura, con le loro vaste pertinenze demaniali, configurano gli ultimi capisaldi di una «cintura di verde», preziosa per la città, ricomponibile con i frammenti e i lacerti della campagna superstite.
Nel disegno dei grandi parchi urbani e delle zone ambientali protette, delineato dagli strumenti urbanistici, i tre sistemi delle fortificazioni, qui descritti, simultaneamente spazi verdi e luoghi di speciale suggestione storica e monumentale, si collocano come insostituibili strutture di continuità e di congiunzione tra i distinti ambiti di pregio naturalistico.
L'istituzione del Parco nazionale delle Mura e dei Forti di Verona potrà salvare dalla distruzione un quadro paesistico irripetibile. Le fortificazioni di Verona, infatti, non sono da osservare come singoli monumenti, oggetti da museo, ma come
L'ambiente dell'Adige.
L'Adige scorre fino a Verona con forza e velocità cingendo la città in una doppia ansa. Prima di perdere energia tocca le colline in un solo punto all'altezza di un antico guado, punto di collegamento tra le due direttrici est-ovest e nord-sud e quindi nodo strategico del sistema delle comunicazioni e cuore della città. Luogo oggi diventato simbolo di Verona con un paesaggio che in pochissimo spazio la riassume nei suoi aspetti più spettacolari: la collina, il fiume e la pianura.
Nelle sue millenarie evoluzioni l'Adige ha cambiato molte volte l'alveo, ha esondato trascinando con sé materiali alluvionali provenienti dalle alte valli trentine e altoatesine, ha modellato il territorio veronese con ampi terrazzamenti di sabbie, ghiaie e ciottoli, materiali che sono stati e sono tuttora indispensabili alla costruzione della città.
Nel tratto urbano si sono attestate le fortificazioni della cinta magistrale formando un formidabile sistema di protezione integrato fiume - mura che costituisce l'emblema di Verona fortificata.
L'Adige è interessato da due siti di interesse comunitario (aree SIC): il primo SIC IT3210042 «Fiume Adige tra Verona est e Legnago» si colloca nella zona sud-orientale della città. Il secondo SIC IT3210043 «Fiume Adige tra Belluno veronese e Verona ovest» si trova nel tratto di fiume nord-occidentale a monte del territorio comunale.
Nel 2005 il consiglio comunale ha istituito ufficialmente il Parco dell'Adige
L'ambiente delle colline.
Le colline a nord di Verona appartengono al più ampio complesso delle Prealpi venete che nel veronese prendono il nome di Monti Lessini e qui ne costituiscono la parte più meridionale. Le dolci ondulazioni delle dorsali terrazzate e coltivate a vigne e a ulivi disseminate di ville storiche e di corti rurali segnate dai cipressi si alternano alle praterie aride e a profondi solchi vallivi (vaj) di fondovalle incisi nella roccia e circondati da boschi e da forre.
La varietà dei panorami, il clima dolce e la presenza di componenti paesaggistiche «minori» (capitelli, lavatoi, orti recintati, muri a secco eccetera) sono percepibili percorrendo una fitta rete di sentieri, alcuni dei quali di antica provenienza. Tra questi occorre menzionare la «Dorsale delle frazioni» che collega le principali località collinari con andamento est-ovest e, più importante ancora, il sentiero europeo E5 che, partendo dal Lago di Costanza con andamento nord ovest- sud est, dopo un percorso di circa 600 chilometri termina a Verona nella frazione di Avesa.
Tra le aree boscate si trovano ampie zone coltivate, anche se da diversi anni in regresso. Le opere di sistemazione dei versanti, con la costruzione di muri a secco (le marogne), alternate alle coltivazioni di ulivi e, in quantità minore, di vigne e di ciliegi, costituiscono una delle caratteristiche peculiari del paesaggio collinare.
Le unità ecosistemiche dei vaj di Quinzano, Borago e Galina.
Nell'ambito di questa unità ecosistemica si trova il SIC IT3210012 denominato «Val Galina e Progno Borago», uno dei territori che, per la presenza di specie florofaunistiche di elevato pregio ambientale, l'Unione europea ha ritenuto meritevole di tutela. L'area si estende per 989 ettari nei comuni di Verona, Negrar e Grezzana.
All'interno dell'area del SIC è stata istituita nel 1993 l'«Oasi naturale del Vajo Galina». In essa vigono tutte le norme di salvaguardia previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, per il rifugio, la riproduzione e la sosta della fauna selvatica.
1. È istituito il Parco nazionale storico-naturalistico delle Mura e dei Forti di Verona, di seguito denominato «Parco».
2. Costituiscono il Parco i beni e le aree demaniali della Cinta magistrale di Verona e dei Forti Parona, Lugagnano, San Procolo, Tomba, Santa Caterina, Preara, Sofia e Torri Massimiliane n. 1-2-3-4.
3. Il comune di Verona può autonomamente conferire al Parco la gestione dei tratti di sua proprietà della Cinta magistrale e dei Forti Chievo, Dossobuono, Azzano e San Mattia.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comune di Verona, sono definiti i confini del Parco.
5. La perimetrazione del Parco, individuata ai sensi del comma 4, può essere modificata, con le modalità disciplinate nello statuto e nel regolamento attuativo del Parco, su proposta degli enti locali interessati sulla base di oggettive valutazioni di ordine storico e naturalistico.
6. Il Parco è posto sotto la vigilanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali.
1. Il Parco:
a) garantisce la tutela e la salvaguardia delle aree verdi, dei beni monumentali
b) favorisce la connessione tra le aree di pregio naturalistico individuate come siti di interesse comunitario dell'Adige nord, dell'Adige sud e delle colline veronesi;
c) promuove azioni di valorizzazione ambientale, di restauro monumentale e di recupero e adeguamento delle infrastrutture turistiche comprese nel Parco o funzionali alle sue attività;
d) promuove il recupero e la conservazione delle opere di fortificazione in muratura e in terra e ne favorisce l'utilizzo per fini ambientali, culturali, formativi e turistici;
e) promuove e favorisce lo studio, la ricerca e la divulgazione delle conoscenze relative ai beni storici, monumentali e naturalistici;
f) promuove e sostiene attività educative, ricreative, sportive e artistico-culturali nonché uno sviluppo socio-economico dell'area compatibili con i valori da tutelare, con particolare riguardo alle iniziative delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
g) promuove il recupero e la conservazione, in particolari strutture museali e archivistiche, del patrimonio documentale, librario, fotografico e multimediale di interesse conoscitivo della storia e della cultura della fortificazione.
1. Sono organi del Parco:
a) il presidente;
b) il consiglio di gestione;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) il comitato storico-scientifico.
2. Il presidente del Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del sindaco del comune di Verona.
3. Il consiglio di gestione è composto da:
a) il presidente del Parco;
b) tre rappresentanti del comune di Verona;
c) un rappresentante della provincia di Verona;
d) un rappresentante della regione Veneto;
e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
f) un rappresentante della competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali;
g) un rappresentante delle associazioni di tutela ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, procede alla nomina dei componenti di cui al comma 3, sulla base delle indicazioni fornite, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai soggetti competenti.
5. Il consiglio di gestione dura in carica cinque anni. I singoli componenti possono essere rinnovati per un solo ulteriore mandato.
6. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri che durano in carica cinque anni, di cui:
a) un membro, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
b) un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali.
7. Il comitato storico-scientifico è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, su indicazione del consiglio di gestione. È composto da cinque membri, ivi compreso il presidente del Parco che lo presiede, scelti tra docenti universitari ed esperti di sperimentata competenza nelle seguenti aree disciplinari:
a) un esperto in materie ambientali e naturalistiche;
b) un esperto in architettura e storia delle fortificazioni;
c) un esperto in materia di pianificazione territoriale;
d) un esperto in materie storico-archeologiche e museali.
8. Il comitato storico-scientifico esprime il proprio parere su ogni questione afferente la gestione del Parco sottopostagli dal presidente o dal direttore generale del Parco di cui all'articolo 4.
1. La gestione amministrativa del Parco è affidata a un direttore generale che è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di una terna di nominativi, proposta dal consiglio di gestione, di soggetti aventi specifiche capacità tecnico-amministrative maturate in enti di salvaguardia, di valorizzazione e di promozione del patrimonio ambientale, storico e culturale.
1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 2, il comitato di gestione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta il piano ambientale del Parco, di seguito denominato «piano», volto a:
a) disciplinare l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o in parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela, con particolare riferimento alla sua funzione di connessione ecologica tra i siti di interesse comunitario;
b) stabilire gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere;
c) stabilire gli indirizzi e i criteri per il restauro, il ripristino, l'uso e la manutenzione delle opere di fortificazione in muratura e in terra;
d) disciplinare i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo a percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili e agli anziani;
e) disciplinare i sistemi di attrezzature e di servizi per la gestione e la funzione sociale del Parco, quali punti di ristoro, servizi per l'infanzia, centri di aggregazione per anziani, spazi culturali o di spettacolo;
f) disciplinare i sistemi di attrezzature e di servizi per la promozione culturale e turistica, quali musei, centri visite e uffici informativi;
g) stabilire gli indirizzi e i criteri per concessioni in uso, comodati o convenzioni per la gestione e la manutenzione di aree, strutture e manufatti del Parco.
2. Il piano è predisposto e adottato dal consiglio di gestione entro sei mesi dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 3. Esso è depositato per un mese presso la sede del Parco e chiunque può prenderne visione. Entro il mese successivo chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali il consiglio di gestione esprime il proprio parere entro un mese.
3. Il piano è approvato dalla regione Veneto entro i due mesi successivi alla scadenza del termine per l'espressione del parere del consiglio di gestione di cui al comma 2, terzo periodo, ovvero, in mancanza di osservazioni, alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi del medesimo terzo periodo, sentiti gli enti locali interessati. Il piano è modificato con le stesse procedure necessarie per la sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.
4. Qualora il piano non sia approvato entro i termini previsti dal comma 3, alla regione Veneto inadempiente subentra un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, al quale è affidato il compito di procedere all'approvazione.
5. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale nonché di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione vigente.
6. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui all'articolo 2 nonché per l'attuazione delle indicazioni del piano
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le competenze e le disposizioni stabilite dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del piano, ogni intervento nell'area del Parco deve essere espressamente motivato e approvato dal consiglio di gestione.
1. Lo statuto del Parco è deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di gestione ed è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. Esso definisce l'organizzazione interna e le competenze degli organi previsti dall'articolo 3 in relazione alle esigenze di amministrazione; indica inoltre i princìpi relativi all'organizzazione e al funzionamento
1. Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del medesimo Parco.
2. Il regolamento del Parco è deliberato dal consiglio di gestione a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è trasmesso alla regione Veneto per il successivo invio al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il regolamento del Parco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
1. Le risorse finanziarie del Parco sono costituite da:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi ordinari e straordinari dell'Unione europea, di fondazioni, di enti e di organismi internazionali, della regione Veneto, della provincia e del comune di Verona nonché di altri enti pubblici nazionali e locali;
c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro;
d) i contributi e i finanziamenti a specifici progetti;
e) gli eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previsti dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
h) gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 6 e 7;
i) tutti gli altri proventi acquisiti in relazione all'attività del Parco.
1. Per la copertura delle spese di istituzione del Parco è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di Parchi nazionali.
|