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PDL 2728

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2728



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale
(DAMIANO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Disposizioni modificative dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili

Presentato il 4 giugno 2007


      

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Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge intende dare soluzione, attraverso la modifica del comma 1156 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ad alcune specifiche e urgenti problematiche rilevate nei processi di stabilizzazione del lavoro precario.
      L'articolo 1 è volto a fronteggiare la grave emergenza occupazionale rappresentata dai lavoratori collocati in attività socialmente utili e di pubblica utilità della regione Calabria. Il provvedimento rappresenta la diretta attuazione del piano di stabilizzazione concordato tra Governo, regione e organizzazioni sindacali nella riunione svoltasi il 7 febbraio 2007.
      L'intervento, mirato allo svuotamento del bacino di precariato delle categorie dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori di pubblica utilità (LPU) calabresi, prevede l'erogazione alla regione Calabria, previa apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un contributo di 60 milioni di euro per l'anno 2007, finalizzato, attraverso il rinvio alla lettera f) del medesimo comma 1156, alla concessione di incentivi all'assunzione a tempo pieno e indeterminato, presso i comuni con meno di 5.000 abitanti, dei LSU, ai quali sono equiparati dalla norma in questione i LPU.
      Per le predette assunzioni non si applicano, in sede di attuazione della predetta
 

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lettera f) e della lettera f-bis), le previsioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge finanziaria medesima, ovverosia i limiti di spesa per il personale degli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità, ai quali appartengono appunto i comuni sotto i 5.000 abitanti.
      L'onere dell'intervento è messo a carico del Fondo per l'occupazione, che a tale fine è integrato per 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni)

      Articolo 1 - La norma stabilisce l'erogazione di un contributo, per l'anno 2007, di 60 milioni di euro, al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità della regione Calabria.
      L'onere è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del suddetto importo mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

          «f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria è concesso un contributo di 60 milioni di euro per l'anno 2007, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i lavoratori facenti parte del bacino di cui al citato articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280 del 1997 della regione Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 della medesima regione;

          f-ter) le disposizioni del comma 562 non si applicano in sede di attuazione delle assunzioni di cui alle lettere f) e f-bis) del presente comma».

      2. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1156 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotte dal comma 1 del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione

 

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di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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