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PDL 3434

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3434



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per le politiche europee
(BONINO)

di concerto con il ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008

Presentato il 26 febbraio 2008


      

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Onorevoli Deputati! - Con il presente disegno di legge il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione del testo legislativo che la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cosiddetta «legge Buttiglione»), recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ha individuato come lo strumento cardine, ancorché non esclusivo, per l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario.
      Al riguardo, si fa presente che la legge comunitaria 2007, approvata dalle Camere e attualmente in attesa di promulgazione (atto Camera n. 3062), contiene diverse modifiche alla legge n. 11 del 2005, alcune delle quali sono state tenute in considerazione ai fini della predisposizione del presente disegno di legge. A seguito dell'entrata in vigore della legge comunitaria 2007, sarà pertanto necessario provvedere al coordinamento delle disposizioni del presente disegno di legge con le nuove norme approvate.
      La struttura del disegno di legge in esame segue lo schema indicato all'articolo 9 della citata legge n. 11 del 2005.
      Il capo I contiene le disposizioni che conferiscono al Governo la delega legislativa per l'attuazione di direttive (elencate
 

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negli allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse.
      Viene anche conferita delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.
      L'articolo 1 regola il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi; la responsabilità dello stesso è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee al quale, nel rispetto delle competenze dei Ministri di settore, spetta operare per assicurare la conformità dei decreti legislativi all'obbligo comunitario da assolvere.
      Al pari della legge comunitaria 2007, il presente disegno di legge prevede, al comma 1, che il termine per l'esercizio della delega coincide, in via generale, con la scadenza del termine di recepimento della direttiva. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Per le direttive il cui termine di recepimento non è previsto in sede comunitaria, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Oggetto della delega legislativa sono le direttive comprese nell'allegato A e nell'allegato B; quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto individua le direttive per il cui recepimento occorre osservare una procedura aggravata dalla sottoposizione del relativo schema di provvedimento attuativo al parere dei competenti organi parlamentari, derogandosi, per tale aspetto, alla disciplina generale della delega legislativa contenuta nella legge 23 agosto 1988, n. 400 (articolo 14, comma 4), che contempla l'intervento consultivo delle Commissioni parlamentari solo per le deleghe ultrabiennali.
      Si sottolinea, altresì, che il passaggio per le Commissioni parlamentari è previsto anche per i decreti legislativi di cui all'allegato A i quali prevedano l'eventuale ricorso allo strumento della sanzione penale ai fini della repressione della violazione degli obblighi comunitari.
      Il comma 6 contiene una previsione che, in seguito all'approvazione definitiva della legge comunitaria 2007, è stata inserita nella legge n. 11 del 2005; la norma autorizza il Governo a recepire le disposizioni di attuazione di direttive con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.
      Il comma 7 prevede la cosiddetta «clausola di cedevolezza», già inserita nei vari decreti legislativi di recepimento in materie di competenza regionale in conformità alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e prevista anche nella legge comunitaria 2007. La disposizione è stata riformulata al fine di rendere il testo più chiaro, eliminando i numerosi riferimenti normativi presenti nella precedente versione.
      Questa disposizione prevede che i decreti legislativi a tale fine eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrino in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.
      Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e degli altri Stati membri, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome nelle materie di rispettiva competenza legislativa, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non
 

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trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da fatti positivi od omissivi dei soggetti dotati di autonomia costituzionale.
      L'ammissibilità di un intervento suppletivo anticipato e cedevole è corroborata, oltre che dal dettato della citata legge n. 11 del 2005, anche da analoghe norme contenute nelle precedenti leggi comunitarie.
      Segnatamente, tale anticipazione del meccanismo sostitutivo fa sì che la supplenza, pur se concepita anticipatamente, sortisca il suo risultato nel momento stesso dell'inadempimento, così evitando ritardi tali da esporre l'Italia a sistematiche procedure di infrazione.
      La disposizione è volta ad evitare l'inadempimento nell'attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome, prevedendo una procedura sostitutiva e, se necessario, anticipata: i decreti legislativi sostitutivi entrano comunque in vigore solo alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e si caratterizzano per il fatto di essere cedevoli, nel senso che perdono efficacia con riferimento alle regioni e alle province autonome che, anche dopo la scadenza del termine, provvedano al recepimento delle direttive nel rispetto dei vincoli comunitari e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. L'utilizzo di tale forma di sostituzione preventiva è stato già favorevolmente valutato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», in numerose occasioni.
      Sotto il profilo di una più efficace attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome, va ricordata anche la recente previsione in base alla quale è stato introdotto il meccanismo dell'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei soggetti che violino la normativa comunitaria. Questi ultimi, infatti, qualora responsabili di infrazioni produttive di danni allo Stato, dovranno sostenere il peso di tali violazioni in termini finanziari. Attualmente, la disposizione è contenuta all'articolo 1, commi da 1217 a 1222, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria del 2007), ma a seguito di quanto disposto dell'articolo 6 della legge comunitaria 2007 sarà trasposta nell'articolo 16-bis della legge n. 11 del 2005.
      L'articolo 2 detta princìpi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe legislative di cui all'articolo 1 al fine dell'attuazione delle direttive comunitarie, in gran parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie. In aggiunta ai citati criteri, si ritiene altresì opportuno l'inserimento di un principio di semplificazione amministrativa, coerentemente con l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi posto anche dalla Commissione europea e indicato dal Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione (PAS) per il 2007.
      L'articolo 3 conferisce al Governo una delega legislativa biennale al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti comunitari non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti comunitari, direttamente applicabili.
      Come è noto, infatti, non esiste una normazione comunitaria per le sanzioni in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri il compito di disciplinare le conseguenze della loro inosservanza.
      L'articolo 4 rinvia alla disposizione contenuta nell'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie.
      L'articolo 5 delega il Governo all'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe qui contemplate per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. In particolare, si fa riferimento ai princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 20
 

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della legge 15 marzo 1997, n. 59, come da ultimo modificato dalla legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione per l'anno 2005).
      La previsione di tale delega rappresenta uno strumento utile per operare un'azione periodica di coordinamento e di riordino del sistema normativo, movendo dalle conseguenze ordinamentali indotte dall'intervento delle norme comunitarie. Come la legge comunitaria 2007, il presente disegno di legge contiene la previsione dello strumento dei codici di settore accanto a quello dei testi unici, al fine di operare un assestamento della materia dando luogo, in singole materie, a un complesso di norme stabili e armonizzate.
      Infine, il comma 2 introduce una norma, già prevista dalla legge comunitaria 2007, in base alla quale le disposizioni contenute nei testi unici (e ora anche nei codici di settore) non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
      L'articolo 6 reca modifiche all'articolo 9 e all'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. L'articolo 9 prevede che la legge comunitaria annuale deve contenere, tra le altre, le disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Durante la fase di predisposizione del disegno di legge comunitaria 2007 e, in particolare, in sede di esame del testo da parte della Conferenza Stato-regioni, in sessione comunitaria, è emersa la difficoltà dell'individuazione dei predetti princìpi fondamentali e si è ritenuto preferibile non indicarli espressamente nel disegno di legge, considerato che, in ogni caso, essi possono essere desunti dal complesso della vigente normativa statale concernente la materia. L'articolo 6 del presente disegno di legge, pertanto, provvede a espungere dai contenuti della legge comunitaria l'indicazione dei princìpi fondamentali con riferimento sia all'articolo 9 che all'articolo 16 della legge n. 11 del 2005.
      Il capo II reca modificazioni e abrogazioni di disposizioni vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, criteri specifici di delega e di autorizzazione nonché disposizioni particolari.
      Con l'articolo 7 si prevede l'adozione, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un testo unico delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA). La predisposizione di tale testo unico appare infatti indifferibile, dopo che la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, ha di fatto recato una sorta di «testo unico comunitario» dell'IVA.
      Come prevede il comma 1, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2 del disegno di legge, tra i princìpi e criteri direttivi specifici, di cui il legislatore delegato deve tenere conto ai fini della predisposizione del testo unico sull'IVA, vi è l'esigenza di provvedere - anche in chiave di miglior adesione alla legislazione comunitaria - alla razionalizzazione e alla semplificazione delle disposizioni in materia di: presupposti soggettivi e oggettivi, momento di effettuazione delle operazioni e di esigibilità dell'imposta, territorialità, esenzioni, base imponibile, debitore dell'imposta, detrazione e rettifica della detrazione, rimborsi, regimi speciali, gruppi societari, adempimenti e obblighi dei contribuenti, accertamento e riscossione.
      Si applicano, per il resto, come chiarisce il comma 1, le procedure previste dall'articolo 1 del disegno di legge.
      Il comma 2 prevede, con un coordinato intervento, l'adozione di un decreto legislativo recante il riordino del sistema sanzionatorio relativo all'IVA, in conformità al principio di proporzionalità enucleato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Nella determinazione della sanzione pecuniaria dovrà tenersi conto in particolare della gravità della violazione e dell'opera prestata
 

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per l'eliminazione o l'attenuazione delle sue conseguenze. Le modifiche saranno apportate direttamente nel corpus del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Si applicano, per l'adozione del decreto legislativo di cui trattasi, le procedure e i termini previsti per l'adozione del testo unico sull'IVA.
      Con il comma 3, infine, si prevede un termine più breve - sei mesi - per il recepimento delle disposizioni della direttiva 2006/112/CE per le quali l'articolo 412 della stessa prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni di recepimento entro il 1o gennaio 2008. Si prevede altresì il recepimento, con il medesimo strumento normativo, delle disposizioni di cui agli articoli 72 e 171, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, secondo comma, della predetta direttiva, che ripropongono le disposizioni di cui all'articolo 1, numeri 3) e 4), della direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, per le quali tale ultima direttiva pure prevedeva il recepimento entro il 1o gennaio 2008.
      L'articolo 8 contiene norme che mirano a porre un primo rimedio ai rilievi formulati dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora dell'11 dicembre 2007, relativamente alle procedure di infrazione n. 2007/2110, n. 2005/2240 e n. 2004/4303 relative alla trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, cosiddetta «televisione senza frontiere» (TVSF).
      In particolare, tali misure servono a rendere più incisivo il sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme derivanti dalla citata direttiva 89/552/CEE e a recepire le osservazioni della Commissione europea che ha evidenziato che «le more tra la contestazione e l'assunzione della decisione sanzionatoria da parte dell'Autorità [per le garanzie nelle comunicazioni], nonché gli importi delle ammende comminate agli autori delle infrazioni non risultano essere di natura tale da prevenire in futuro altri casi di infrazione» in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, in base al quale «gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva».
      Gli strumenti prescelti dalla norma sono di tre tipi:

          al comma 1, elevazione dei limiti edittali, anche in coordinamento con le previsioni introdotte dall'articolo 2, comma 302, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nell'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

          al comma 2, esclusione dal beneficio del pagamento in misura ridotta;

          al comma 3, eliminazione della fase procedimentale della diffida.

      Essi riguardano tutti gli ambiti toccati dalla direttiva, ovvero tutela dei minori per la parte relativa alla propaganda di servizi audiotex e videotex, pubblicità, sponsorizzazioni e televendite, tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente, diritto di rettifica e divieto di incitamento all'odio. Tale modifica si pone, peraltro, in perfetta coerenza con la segnalazione al Governo da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 16 luglio 2006, che ha individuato proprio nello scarso ammontare delle sanzioni e nella presenza degli istituti della diffida e dell'oblazione i principali fattori di inefficacia dei procedimenti sanzionatori previsti dalla normativa italiana.
      Con l'articolo 9 si intende risolvere una procedura di infrazione, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo della Comunità europea (CE), che la Commissione europea ha avviato per il non corretto recepimento della direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla

 

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custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Ad avviso della Commissione le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, con il quale è stata recepita la citata direttiva, comporterebbero «l'esclusione dalla normativa sulla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici di tutte quelle strutture che non perseguono finalità di salvaguardia e potenziamento della biodiversità e protezione della fauna selvatica», mentre, ai sensi della direttiva, «tutte le strutture che hanno determinate caratteristiche oggettive, indipendentemente dalle finalità che perseguono, vanno sempre sottoposte al regime di controllo previsto dalla direttiva, fatte salve le esclusioni dell'articolo 2».
      L'articolo 10 apporta una modifica all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine», al fine di chiarire che nella zona riservata al vino «Chianti classico» non si possono impiantare e iscrivere vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG né produrre vini Chianti DOCG. Con tale norma si intende addivenire a una migliore definizione della produzione dei due vini «Chianti» e «Chianti classico», i cui disciplinari di produzione fin dal 1996 sono autonomi e separati.
      Il capo III, infine, reca - al pari della legge comunitaria 2007 - l'inserimento nel presente disegno di legge delle disposizioni occorrenti per dare attuazione, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, alle decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il cosiddetto «terzo pilastro» dell'Unione europea), ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

          Viene conferita la delega al Governo per dare attuazione:

          alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

          alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

      Tale capo si compone di tre articoli.
      L'articolo 11, oltre a conferire la delega al Governo per l'attuazione degli strumenti sopra indicati e a prevederne il termine di esercizio, stabilito in dodici mesi, disciplina il procedimento per la formazione dei relativi decreti legislativi.
      In particolare, il decreto legislativo che recepisce la decisione quadro 2006/783/GAI è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno e con gli altri Ministri interessati.
      Il decreto legislativo che recepisce la decisione quadro 2006/960/GAI è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
      Tenuto conto del carattere sensibile della materia della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, sono stati sempre previsti la sottoposizione dello schema di decreto legislativo al parere dei competenti organi parlamentari e l'obbligo, per il Governo, nell'ipotesi in cui non intenda conformarsi a tali atti consultivi, di ritrasmettere i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni. Nel presente disegno di legge, peraltro, è stata accolta l'istanza delle Camere - già contenuta nella legge comunitaria 2007 - volta a conferire un termine più lungo, sessanta giorni invece che quaranta, alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere; resta ferma la previsione in base alla quale, ove il citato termine spiri

 

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infruttuosamente, i decreti sono emanati anche in mancanza di parere.
      Non trovano, infine, riscontro, nel presente articolo, alcune disposizioni concernenti la delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie. Ciò si giustifica, quanto alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, del presente disegno di legge, in quanto non sono previsti, nell'ambito del terzo pilastro, strumenti per i quali la Commissione europea si riservi di adottare disposizioni di attuazione, né lo strumento del regolamento parrebbe, in ogni caso, idoneo, tenuto conto della materia che qui interessa, a recepirle; quanto alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, in quanto l'estraneità delle materie rientranti nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia rispetto alla competenza legislativa regionale esclude, con la competenza regionale, anche la necessità dell'inserimento nei decreti legislativi della cosiddetta «clausola di cedevolezza».
      I successivi articoli dettano i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, in relazione all'attuazione di ciascuna decisione.
      L'articolo 12 reca i princìpi e criteri direttivi di delega per il recepimento della citata decisione quadro 2006/783/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; consente di armonizzare l'ordinamento italiano con quello europeo, realizzando un sistema compiuto unitamente al recepimento delle decisioni quadro in materia di poteri estesi di confisca e di mutuo riconoscimento delle decisioni di sequestro e di blocco dei beni.
      Le disposizioni interne devono essere attuate entro il 24 novembre 2008.
      In particolare, la decisione quadro prevede il mutuo riconoscimento delle decisioni di confisca disposte in esito a un procedimento penale; avvalendosi della facoltà riconosciuta dalla decisione, si è ritenuto di applicare la disciplina del mutuo riconoscimento anche alla confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992 (che costituisce un ibrido tra la confisca penale e quella di prevenzione), la cui disciplina ricalca, o meglio anticipa, i contenuti della cosiddetta «confisca estesa» di cui all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, il cui recepimento è stato previsto nella legge comunitaria 2007.
      Il principio che ispira la normativa (così come quella relativa al mutuo riconoscimento delle decisioni di sequestro e di blocco dei beni di cui alla decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, inclusa nella legge comunitaria 2007) è quello secondo cui il procedimento di riconoscimento avviene tramite il contatto diretto tra le autorità giudiziarie competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione, in evidente analogia con la disciplina attualmente vigente tra gli Stati aderenti al Trattato di Schengen, per quanto concerne l'assistenza giudiziaria in materia penale, e a quanto previsto dalla Convenzione (cosiddetta «MAP») relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e del Protocollo alla stessa Convenzione MAP, firmato a Lussemburgo il 16 ottobre 2001, parimenti in corso di recepimento.
      Si sono tuttavia previste forme di comunicazione al Ministero della giustizia, anche a fini di monitoraggio statistico, così come lo stesso dicastero è stato indicato quale «autorità centrale» ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro.
      Si è altresì ritenuto di disciplinare le modalità di esecuzione della confisca, attualmente prive di idonea disciplina, e di estendere tali modalità all'esecuzione di tutte le confische penali, per evidenti finalità di omogeneità normativa. Tale previsione, del resto, appare in linea con quanto previsto per le confische di prevenzione dal disegno di legge governativo recante lo schema di legge delega per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione, approvato dal Consiglio dei ministri il 30 ottobre 2007 e presentato alla Camera dei deputati il 13
 

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novembre 2007 come atto Camera n. 3242.
      Altri princìpi e criteri direttivi di delega concernono la predisposizione di un sistema di impugnazioni in favore del soggetto colpito dal provvedimento di confisca, che tuttavia non possono toccare il merito della controversia a seguito della quale è stata disposta la confisca, nonché una serie di ipotesi, tutte previste dalla decisione quadro, in cui l'autorità giudiziaria italiana, quale Stato di esecuzione, possa rifiutare o sospendere l'esecuzione della procedura di riconoscimento.
      L'articolo 13 contiene la delega per il recepimento della citata decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.
      Inoltre, sono stati individuati i princìpi e criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere, relativi, tra l'altro, alle modalità procedurali di comunicazione nonché alle modalità di richiesta alle autorità competenti degli altri Stati membri, anche con riferimento alle misure volte ad assicurare le esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine.
      Sono stati, altresì, stabiliti princìpi e criteri direttivi con riferimento ai casi di rigetto delle richieste provenienti dalle autorità di altri Stati membri.
      Completano il presente disegno di legge gli allegati A e B.
      I suddetti allegati contengono l'elencazione delle direttive da recepire con decreto legislativo e, come per gli anni precedenti, la differenza è data dall'iter di approvazione parzialmente diverso, dal momento che per le sole direttive contenute nell'allegato B è previsto l'esame degli schemi di decreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
      Va ricordato che l'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005 impone l'obbligo, da soddisfare mediante la relazione al disegno di legge comunitaria:

          a) di riferire sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

          b) di fornire l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

          c) di dare partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

          d) di fornire l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge n. 11 del 2005, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

          e) di fornire l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.
      In relazione a tali obblighi si segnala quanto segue.
      In relazione a quanto richiesto alla lettera a), risultano in corso alla data del 31 dicembre 2007:

          procedure ufficialmente aperte: 198,

          di cui:

              per violazione del diritto comunitario: 165;

              per mancata trasposizione delle direttive: 33.
 

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        Suddivisione - per stadio - delle 198 procedure:

  Violazione
dir. com.
Mancata
attuazione
TOTALE
Messe in mora   57 16   73
Messe in mora complementari   12 -   12
Pareri motivati   37 10   47
Pareri motivati complementari     2 -     2
Decisioni di ricorso     8   1     9
Ricorsi   26   4   30
Sentenze   14   1   15
Messe in mora ex articolo 228     3 -     3
Messe in mora complementari ex articolo 228     1 -     1
Pareri motivati ex articolo 228     3   1     4
Ricorsi ex articolo 228     2 -     2
Totale 165 33 198

      Suddivisione delle procedure per settore:

          Affari economici e finanziari: 7;

          Affari esteri: 3;

          Affari interni: 4;

          Agricoltura: 4;

          Ambiente: 59;

          Appalti: 24;

          Comunicazioni: 4;

          Concorrenza e aiuti di Stato: 3;

          Energia: 5;

          Fiscalità e dogane: 21;

          Giustizia: 1;

          Istruzione, università e ricerca: 1;

          Lavoro e affari sociali: 13;

          Libera circolazione dei capitali: 1;

          Libera circolazione delle merci: 11;

          Libera circolazione delle persone: 2;

          Libera prestazione dei servizi e stabilimento: 12;

          Pesca: 4;

          Salute: 12;

          Trasporti: 6;

          Tutela dei consumatori: 1.

      Per quanto riguarda la lettera b), si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive - pubblicate nel 2007 - da attuare in via amministrativa e non ancora attuate, alla data del 5 gennaio 2008:

          2007/3/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007, che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile;

          2007/4/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a

 

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taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili;

          2007/13/CE della Commissione, del 7 marzo 2007, che modifica l'allegato II della direttiva 71/316/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;

          2007/15/CE della Commissione, del 14 marzo 2007, che modifica, ai fini del suo adattamento al progresso tecnico, l'allegato I della direttiva 74/483/CEE del Consiglio relativa alle sporgenze esterne dei veicoli a motore;

          2007/17/CE della Commissione, del 22 marzo 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati III e VI;

          2007/19/CE della Commissione, del 2 aprile 2007, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

          2007/22/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati IV e VI;

          2007/27/CE della Commissione, del 15 maggio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi dei residui di etoxazolo, indoxacarb, mesosulfurone, 1-metilciclopropene, MCPA e MCPB, tolilfluanide e triticonazolo;

          2007/32/CE della Commissione, del 1o giugno 2007, che modifica l'allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e l'allegato VI della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

          2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE;

          2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno 2007, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore;

          2007/35/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

          2007/37/CE della Commissione, del 21 giugno 2007, con la quale si modificano gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

          2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità;

          2007/39/CE della Commissione, del 26 giugno 2007, che modifica l'allegato II della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di diazinon;

          2007/40/CE della Commissione, del 28 giugno 2007, che modifica la direttiva 2001/32/CE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

 

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          2007/41/CE della Commissione, del 28 giugno 2007, che modifica alcuni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

          2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("direttiva quadro");

          2007/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio;

          2007/53/CE della Commissione, del 29 agosto 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;

          2007/54/CE della Commissione, del 29 agosto 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III;

          2007/55/CE della Commissione, del 17 settembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azinfos-metile;

          2007/56/CE della Commissione, del 17 settembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di azossistrobina, clorotalonil, deltametrina, esaclorobenzene, ioxinil, oxamil e quinoxifen;

          2007/57/CE della Commissione, del 17 settembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di ditiocarbammati;

          2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;

          2007/62/CE della Commissione, del 4 ottobre 2007, che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di bifenazato, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron;

          2007/67/CE della Commissione, del 22 novembre 2007, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo Allegato III;

          2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica l'allegato III-bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari;

          2007/69/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difetialone come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

          2007/70/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il biossido di carbonio come principio attivo nell'allegato I A della direttiva;

          2007/71/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per

 

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i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;

          2007/72/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa all'inserimento della specie Galega orientalis Lam;

          2007/73/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio riguardo alle quantità massime di residui delle sostanze acetamiprid, atrazina, deltametrina, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina;

          2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi;

          2007/76/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per comprendere il fludioxonil, il clomazone e il prosulfocarb tra le sostanze attive.

      Di seguito si fornisce l'elenco delle direttive - pubblicate nel 2007 - che risultano essere già attuate in via amministrativa, alla data del 5 gennaio 2008:

          2007/1/CE della Commissione, del 29 gennaio 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato II;

          2007/5/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive captan, folpet, formetanato e metiocarb;

          2007/6/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per l'iscrizione delle sostanze attive metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad e tiametoxam;

          2007/7/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di atrazina, lambda-cialotrina, femmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin e abamectina;

          2007/8/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fosfamidone e mevinfos;

          2007/9/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007, che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di aldicarb;

          2007/10/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che modifica l'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure da adottare nell'ambito di una zona di protezione a seguito della presenza di un focolaio di malattia vescicolare dei suini;

          2007/11/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor, milbemectin e tribenuron;

          2007/12/CE della Commissione, del 26 febbraio 2007, che modifica alcuni allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di penconazolo, benomil e carbendazim;

          2007/20/CE della Commissione, del 3 aprile 2007, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il diclofluanide come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

 

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          2007/21/CE della Commissione, del 10 aprile 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le date di scadenza dell'iscrizione nell'allegato I delle sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir;

          2007/25/CE della Commissione, del 23 aprile 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb;

          2007/26/CE della Commissione, del 7 maggio 2007, che modifica la direttiva 2004/6/CE per prorogarne il periodo di applicazione;

          2007/28/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, lambdacialotrina, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina;

          2007/29/CE della Commissione, del 30 maggio 2007, che modifica la direttiva 96/8/CE per quanto riguarda l'etichettatura, la pubblicità o la presentazione di alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso;

          2007/31/CE della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda un'estensione dell'utilizzazione della sostanza attiva fostiazato;

          2007/48/CE della Commissione, del 26 luglio 2007, che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole;

          2007/49/CE della Commissione, del 26 luglio 2007, che modifica la direttiva 2003/91/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi;

          2007/50/CE della Commissione, del 2 agosto 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere tra le sostanze attive il beflubutamid e il virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua;

          2007/52/CE della Commissione, del 16 agosto 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive etoprofos, pirimifosmetile e fipronil.

      Per quanto concerne la lettera c), non risulta omessa alcuna direttiva pubblicata nell'anno 2007, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada entro il 31 dicembre 2008.
      Con riferimento a quanto richiesto dalla lettera d), non risultano nel 2007 direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
      Da ultimo, occorre trattare degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di rispettiva competenza.
      La legge 4 febbraio 2005, n. 11, all'articolo 8, comma 5, lettera e), prevede che l'elenco di tali atti normativi sia inserito nella relazione al disegno di legge comunitaria annuale e che sia fatto pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie da parte della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome entro il 25 gennaio di ciascun anno.

 

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      Alla scadenza sopra indicata, sono pervenute le seguenti comunicazioni:

Regione Abruzzo

 

Direttiva

Norma di recepimento

Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale.

Legge regionale 17 luglio 2007, n. 23, «Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo».

Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.

Legge regionale 25 giugno 2007, n. 17, «Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici».

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

Legge regionale 17 luglio 2007, n. 22, «Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli».

Direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.

Legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, «Norme per la gestione integrata dei rifiuti».

Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

 

Direttiva 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

 

Regione Emilia-Romagna

 
Direttiva
Norma di recepimento

Direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (cosiddetta «Seveso II»).

Legge regionale 6 marzo 2007, n. 4, «Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali».

Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

 

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Legge regionale 6 luglio 2007, n. 10, «Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione».

 

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Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Legge regionale 6 marzo 2007, n. 3, «Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE».

Regione Friuli Venezia Giulia

 

Direttiva

Norma di recepimento

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14.

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, «Norme in materia di risorse forestali».

Regione Lombardia

 

Direttiva

Norma di recepimento

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2, «Legge quadro sul prelievo in deroga».

  Legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3, «Legge quadro sulla cattura di richiami vivi».

Regione Valle d'Aosta

 

Direttiva

Norma di recepimento

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione

Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della

 

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degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2007)».

Articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34, «Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni».

Regione Veneto

 

Direttiva

Norma di recepimento

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Legge regionale 16 agosto 2007, n. 24, «Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13, "Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 'Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE'" e della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"».

Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

Legge regionale 16 agosto 2007, n. 26, «Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"».

Provincia autonoma di Trento

 

Direttiva

Norma di recepimento

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Legge provinciale 23 maggio 2007, n.11, «Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette».

 

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Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.  

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

 

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

 

      Sul testo è stato acquisito il parere, favorevole, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sessione comunitaria. Su richiesta delle regioni, è stata inserita una nuova disposizione (articolo 10).

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RELAZIONE TECNICA
(All'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        Il disegno di legge non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Peraltro l'esperienza degli anni passati dimostra che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare - prima dell'effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie - se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi, contenuti nelle singole direttive, possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi comunitarie non contenessero disposizioni volte a prevedere e a quantificare queste eventuali spese con puntuale indicazione della necessaria copertura finanziaria. Se da tale mancata previsione si volesse far derivare, come necessaria conseguenza, l'impossibilità di introdurre nei decreti legislativi di recepimento norme che, quantunque necessarie a garantire un completo e corretto adempimento degli obblighi comunitari, comportino spese per le quali mancano le disposizioni prima indicate, sussisterebbe un reale rischio di esporre l'erario al maggior danno ad esso derivante dall'apertura nei confronti dell'Italia di un contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, dal quale deriverebbe la condanna del nostro Paese al pagamento di rilevantissime sanzioni pecuniarie per ogni giorno in cui venisse mantenuto l'inadempimento a tali obblighi comunitari. Al fine di evitare questo rischio, si è anzitutto previsto - al comma 4 dell'articolo 1 - che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino oneri finanziari siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Inoltre, è stata predisposta la norma contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera d), che appare sufficiente a garantire sia una corretta gestione del bilancio dello Stato sia la possibilità di un puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Tale norma agisce come clausola di salvaguardia del sistema. Il testo prevede, infatti, che, nei casi in cui si tratti di spese strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva oggetto di recepimento e le stesse non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, il legislatore delegato potrà provvedere alla loro copertura a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        La legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», che ha abrogato e sostituito la legge 9 marzo 1989, n. 86, stabilisce una specifica procedura di recepimento della normativa comunitaria, che prevede la presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per le politiche comunitarie, di un disegno di legge annuale, con il quale viene assicurato l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.
        In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della citata legge n. 11 del 2005, è stato predisposto il disegno di legge comunitaria 2008.

B) Analisi del quadro normativo.

        Il disegno di legge comunitaria 2008 contiene anzitutto, al capo I, la delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie contenute negli allegati A e B. Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo possa emanare disposizioni integrative e correttive.
        Inoltre, il comma 6 dell'articolo 1 prevede che, contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
        Il comma 7 dell'articolo 1, con il rinviare a disposizioni della legge n. 11 del 2005, prevede un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni e delle province autonome nell'attuazione delle direttive, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. La norma stabilisce inoltre la necessaria indicazione espressa della natura sostitutiva e cedevole dei provvedimenti statali suppletivi.
        L'articolo 2 reca i princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa.

 

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        Il capo II reca modificazioni e abrogazioni di disposizioni vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché criteri specifici di delega e di autorizzazione e disposizioni particolari.
        Il capo III, infine, reca - al pari della legge comunitaria 2007 - la previsione di disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge n. 11 del 2005.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

        Il disegno di legge comunitaria 2008 prevede alcuni interventi volti a rendere maggiormente coerente la normativa nazionale con quella comunitaria. A tale fine sono indicati al Governo princìpi e criteri direttivi per gli atti che esso dovrà in futuro adottare.

D)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Il disegno di legge stabilisce che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e degli altri Stati membri, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. A tale riguardo è stata introdotta nella legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) una modifica alla legge n. 11 del 2005, attraverso la previsione dell'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, nei casi in cui lo Stato venga condannato al risarcimento dei danni per violazione del diritto comunitario per responsabilità imputabili agli enti territoriali, nelle materie di rispettiva competenza.

E)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Non sussistono problemi di interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

 

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F)  Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        È stata verificata l'assenza di rilegificazioni.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.

B)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

      È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

C)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

D)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge. A tale riguardo, il comma 2 dell'articolo 5 prevede, anzi, il divieto di abrogazioni implicite delle disposizioni contenute nei testi unici e nei codici di settore che il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi del comma 1.

3. Ulteriori elementi.

A)  Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti le materie oggetto del provvedimento.

 

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B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Nella materia oggetto del disegno di legge è stata approvata dalle Camere ed è in attesa di promulgazione la legge comunitaria 2007 (atto Camera n. 3062) che reca modifiche alla legge n. 11 del 2005. In particolare si introduce l'articolo 11-bis recante norme in materia di attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante decreto legislativo.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

        Destinatari diretti e indiretti dell'intervento normativo in esame sono, con riferimento all'attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, tutti coloro che risulteranno coinvolti dalla disciplina della specifica materia trattata, nonché i soggetti indicati nei capi II e III del disegno di legge.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        Con il disegno di legge si intende realizzare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario e prevenire il contenzioso.

C)  Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

        Non appare possibile verificare in questa fase eventuali profili problematici di copertura amministrativa, in quanto solo all'atto della predisposizione degli schemi di decreto legislativo potrà essere verificata l'eventuale richiesta di potenziamento delle strutture amministrative coinvolte.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
      3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A,

 

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sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
      5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
      6. Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
 

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comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.
      7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione delle direttive, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
      8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B,
 

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ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

      1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

          a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

          b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

          c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse

 

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protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

          d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

 

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          e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

          f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

          g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

          h) quando non sono d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

      1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o

 

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amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
      2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
      3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.

Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

      1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.

 

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      2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Art. 6.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).

      1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9, comma 1, la lettera f) è abrogata;

          b) all'articolo 16, comma 1, il secondo periodo è soppresso.

Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E PRINCÌPI E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 7.
(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi da 3 a 9, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, anche al fine di procedere a un miglior adeguamento delle disposizioni nazionali a quelle contenute nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Nella redazione del testo unico, il Governo tiene conto, oltre che dei

 

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princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di individuazione dei presupposti soggettivi e oggettivi di imposizione;

          b) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di momento di effettuazione delle operazioni e di esigibilità dell'imposta;

          c) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di territorialità dell'imposta;

          d) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di esenzione dall'imposta;

          e) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di base imponibile e di previsione del valore normale nelle operazioni tra parti correlate;

          f) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di debitore dell'imposta, con particolare riferimento ai casi in cui il debitore dell'imposta è un soggetto diverso da quello che effettua l'operazione;

          g) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di detrazione e di rettifica della detrazione;

          h) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di rimborsi, compresi quelli effettuati mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con particolare riferimento ai requisiti cui la richiesta di rimborso è subordinata;

          i) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di regimi speciali;

          l) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni che disciplinano l'applicazione dell'imposta in relazione ai gruppi societari, anche al fine del recepimento della facoltà accordata dall'articolo 11 della citata direttiva 2006/112/CE;

 

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          m) razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti e degli obblighi dei contribuenti;

          n) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di accertamento e di riscossione.

      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi da 3 a 9, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante il riordino delle sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Nella redazione del decreto, che deve essere coordinato con il testo unico di cui al comma 1 e deve prevedere l'inserimento delle disposizioni modificative delle predette sanzioni direttamente nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, il Governo tiene conto, oltre che dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, del principio e criterio direttivo specifico della proporzionalità, prevedendo in particolare che nella determinazione della sanzione pecuniaria si tenga conto della gravità della violazione e dell'opera prestata per l'eliminazione o l'attenuazione delle sue conseguenze.
      3. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2, il Governo adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 1 e dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 72, all'articolo 171, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 412, paragrafo 1, della citata direttiva 2006/112/CE.
      4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

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Art. 8.
(Modifiche all'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177).

      1. Il comma 2 dell'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

      «2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

          a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

          b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);

          c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);

          d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);

          e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);

          f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media».

      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 del presente articolo è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della

 

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legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

      3. Il comma 3 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogato.
      4. Al comma 5 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «prevista dai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dai commi 1 e 2».

Art. 9.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici).

      1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, appartenenti, in particolare, ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, con le relative disposizioni di attuazione, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni».

Art. 10.
(Modifica all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine).

      1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti

 

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all'albo dei vigneti del Chianti DOCG né produrre vini Chianti DOCG».

Capo III
DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Art. 11.
(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro:

          a) 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

          b) 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno e con gli altri Ministri interessati.
      3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

 

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      4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
      5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere il testo, corredato dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
      6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1.
      7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
 

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Art. 12.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca).

      1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

          a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

          b) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;

          c) prevedere che la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iii), della decisione quadro;

          d) prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente;

          e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga

 

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nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità;

          f) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;

          g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere e) e f), adeguate forme di comunicazione e informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

          h) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;

          i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;

          l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità;

 

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          m) prevedere che possano essere esperiti i rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;

          n) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:

              1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem;

              2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;

              3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione;

              4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera m);

              5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;

 

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              6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;

          o) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorità centrale di cui alla lettera b);

          p) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:

              1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione;

              2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera m) e fino alla decisione definitiva;

              3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;

              4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso;

          q) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere

 

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il reato ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;

          r) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione, la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:

              1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;

              2) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

              3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese o con le modalità previste per i singoli beni sequestrati;

              4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

              5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;

          s) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera r), l'ufficiale giudiziario proceda all'apprensione materiale dei beni con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;

          t) prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale si eseguano nei modi previsti alle lettere q) e r);

 

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          u) prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;

          v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;

          z) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.

      2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge).

      1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e

 

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g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

          a) prevedere che:

              1) per «autorità competente incaricata dell'applicazione della legge» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera a), della decisione quadro;

              2) per «indagine penale» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera b), della decisione quadro;

              3) per «operazione di intelligence criminale» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera c), della decisione quadro;

              4) per «informazione e/o intelligence» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera d), della decisione quadro;

              5) per «reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo» debbano intendersi i reati previsti dalla legislazione nazionale che corrispondono o sono equivalenti a quelli enunciati nella suddetta disposizione;

          b) prevedere modalità procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione quadro;

          c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia motivo di fatto di ritenere che le informazioni e l'intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro, e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto nonché le finalità cui sono destinate l'informazione e l'intelligence nonché il nesso tra le finalità

 

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e la persona oggetto delle informazioni e dell'intelligence;

          d) prevedere i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro;

          e) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

          f) prevedere, fatti salvi i casi indicati all'articolo 10 della decisione quadro, modalità procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di intelligence;

          g) prevedere che, fatti salvi i casi indicati all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro, un'autorità competente possa rifiutarsi di fornire le informazioni e l'intelligence solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della medesima decisione quadro;

          h) prevedere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro, che quando le informazioni o l'intelligence richieste da altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale, la trasmissione delle stesse da parte dell'autorità nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente;

          i) prevedere che autorizzazione analoga a quella prevista dalla lettera h) sia richiesta nei casi in cui l'autorità nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di intelligence con le autorità competenti di altro Stato membro ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, quando esse siano correlate a un procedimento penale.

      2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

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Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni.

 

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Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.

2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.


Frontespizio Relazione Allegato Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato
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