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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3444 |
L'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), dispone l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dei criteri e delle modalità di restituzione dei tributi e dei contributi sospesi per effetto degli eventi sismici del mese di settembre 1997 nell'Umbria e nelle Marche, autorizzando la spesa di euro 50 milioni annui a decorrere dal 2008.
Rispetto alla proposta originaria, si prevede di concedere l'agevolazione di cui alla citata norma con restituzione, in misura ridotta al 40 per cento senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione in 120 rate mensili, dei tributi e dei contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'articolo 2 dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni.
I maggiori oneri, che necessitano di copertura e che si manifesteranno negli anni 2008, 2009 e 2010, sono indicati nella seguente tabella:
Anni di riferimento | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Perdita gettito contributi
| 12,96 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | ||||
Perdita gettito fiscale
| 54,86 | 82,29 | 70,07 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 0 |
Onere
| 67,82 | 101,73 | 89,51 | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 0 |
Copertura già esistente in legge finanziaria 2008, articolo 2, comma 109
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Onere da coprire
| 17,82 | 51,73 | 39,51 | |||||||
Risorse residue dell'articolo 2, comma 109, della legge finanziaria 2008
| 0 | 0 | 0 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 41,02 | 41,02 | 41,02 | 50 |
Alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
Anni di riferimento | 2008 | 2009 | 2010 |
Ministero della giustizia
| 3.616.000 | 29.959.000 | 20.429.000 |
Ministero della pubblica istruzione | 10.900.000 | 0 | 0 |
Ministero per i beni e le attività culturali | 1.116.000 | 10.190.000 | 13.287.000 |
Ministero dei trasporti | 486.000 | 4.768.000 | 4.107.000 |
Ministero dell'università e della ricerca | 1.702.000 | 6.813.000 | 1.687.000 |
Totale | 17.820.000 | 51.730.000 | 39.510.000 |
1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008.
Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di consentire la continuazione delle attività e degli interventi di protezione civile e di determinare la misura dell'abbattimento fiscale per i contribuenti colpiti dal terremoto in Marche ed Umbria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1o aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
1. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di euro 9.903.000 per il Ministero della giustizia, euro 29.850.000 per il Ministero della pubblica istruzione, euro 3.057.000 per il Ministero per i beni e le attività culturali, euro 1.331.000 per il Ministero dei trasporti, euro 4.659.000 per il Ministero dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007,
Anni di riferimento | 2008 | 2009 | 2010 |
Ministero della giustizia | 3.616.000 | 29.959.000 | 20.429.000 |
Ministero della pubblica istruzione | 10.900.000 | 0 | 0 |
Ministero per i beni e le attività culturali | 1.116.000 | 10.190.000 | 13.287.000 |
Ministero dei trasporti | 486.000 | 4.768.000 | 4.107.000 |
Ministero dell'università e della ricerca | 1.702.000 | 6.813.000 | 1.687.000 |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 aprile 2008.
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Scotti.
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