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PDL 3444

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3444



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile

Presentato il 9 aprile 2008


      

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Onorevoli Deputati! - Le disposizioni dell'articolo 1 dell'unito decreto-legge perseguono lo scopo di finanziare ulteriormente le attività di protezione civile, mediante assegnazione di nuove risorse in aggiunta a quelle determinate nella tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prelevandole da appositi accantonamenti. Esse hanno, dunque, un contenuto meramente contabile.
      Relativamente all'articolo 2, che riguarda gli eventi sismici del settembre 1997 nell'Umbria e nelle Marche, si precisa che l'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone per i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini per i versamenti tributari e per i pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi previste dalle ordinanze emanate dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997, n. 2728 del 22 dicembre 1997 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, la possibilità di definire la propria posizione corrispondendo l'ammontare dovuto nella misura e con le modalità da stabilire mediante apposito decreto del
 

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Presidente del Consiglio dei ministri. A tale fine è stato previsto uno stanziamento di euro 50 milioni a decorrere dal 2008.
      Al riguardo, si evidenzia che al fine di garantire una adeguata percentuale di abbattimento, in analogia con altre situazioni emergenziali già definite (vedasi, da ultimo, l'articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla definizione delle posizioni tributarie e contributive per i soggetti residenti in provincia di Catania interessati dagli eventi sismici e vulcanici del 2002), le risorse stanziate non risultano sufficienti.
      Pertanto, l'articolo 2 del decreto-legge prevede un abbattimento del debito nella misura del 60 per cento e la restituzione, da parte dei contribuenti, del restante 40 per cento in dieci anni, senza l'applicazione di interessi e sanzioni. La relativa copertura finanziaria è garantita mediante nuove risorse.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        L'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), dispone l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dei criteri e delle modalità di restituzione dei tributi e dei contributi sospesi per effetto degli eventi sismici del mese di settembre 1997 nell'Umbria e nelle Marche, autorizzando la spesa di euro 50 milioni annui a decorrere dal 2008.
        Rispetto alla proposta originaria, si prevede di concedere l'agevolazione di cui alla citata norma con restituzione, in misura ridotta al 40 per cento senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione in 120 rate mensili, dei tributi e dei contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'articolo 2 dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni.
        I maggiori oneri, che necessitano di copertura e che si manifesteranno negli anni 2008, 2009 e 2010, sono indicati nella seguente tabella:

  Anni di riferimento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  Perdita gettito contributi
12,96   19,44 19,44 19,44 19,44 19,44        
  Perdita gettito fiscale
54,86   82,29 70,07   8,98   8,98   8,98   8,98   8,98   8,98   0
  Onere
67,82 101,73 89,51 28,42 28,42 28,42   8,98   8,98   8,98   0
  Copertura già esistente in legge finanziaria   2008, articolo 2, comma 109
50       50     50     50     50     50     50     50     50     50
  Onere da coprire
17,82   51,73 39,51              
  Risorse residue dell'articolo 2, comma 109,   della legge finanziaria 2008
  0         0       0     21,58 21,58 21,58 41,02 41,02 41,02 50

        Alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

  Anni di riferimento 2008 2009 2010
  Ministero della giustizia
  3.616.000 29.959.000 20.429.000
  Ministero della pubblica istruzione 10.900.000               0               0
  Ministero per i beni e le attività culturali   1.116.000 10.190.000 13.287.000
  Ministero dei trasporti     486.000   4.768.000   4.107.000
  Ministero dell'università e della ricerca   1.702.000   6.813.000   1.687.000
  Totale 17.820.000 51.730.000 39.510.000

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008.

Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di consentire la continuazione delle attività e degli interventi di protezione civile e di determinare la misura dell'abbattimento fiscale per i contribuenti colpiti dal terremoto in Marche ed Umbria;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1o aprile 2008;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

        1. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di euro 9.903.000 per il Ministero della giustizia, euro 29.850.000 per il Ministero della pubblica istruzione, euro 3.057.000 per il Ministero per i beni e le attività culturali, euro 1.331.000 per il Ministero dei trasporti, euro 4.659.000 per il Ministero dell'università e della ricerca.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

        1. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007,

 

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n. 244, per la restituzione, in misura ridotta al quaranta per cento senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione per 120 rate mensili, dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'articolo 2 dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, emanate dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 17.820.000 per l'anno 2008, euro 51.730.000 per l'anno 2009 ed euro 39.510.000 per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti secondo la seguente tabella:

  Anni di riferimento 2008 2009 2010
  Ministero della giustizia   3.616.000 29.959.000 20.429.000
  Ministero della pubblica istruzione 10.900.000               0               0
  Ministero per i beni e le attività culturali   1.116.000 10.190.000 13.287.000
  Ministero dei trasporti     486.000   4.768.000   4.107.000
  Ministero dell'università e della ricerca   1.702.000   6.813.000   1.687.000

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 8 aprile 2008.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Scotti.


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