VIII Commissione - Marted́ 13 giugno 2006


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ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti (C. 17 Realacci, C. 39 Boato, C. 51 Paolo Russo, C. 397 Foti, C. 472 Pezzella).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse con le seguenti: sulle attività illecite nel ciclo dei rifiuti.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse con le seguenti: sulle attività illecite nel ciclo dei rifiuti.
1. 1.Misiti.

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire le seguenti:
f-bis) verificare, alla luce del lavoro svolto nella XIII e nella XIV legislatura dalle Commissioni parlamentari di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, lo stato di attuazione della messa a regime complessiva del ciclo di smaltimento dei rifiuti;
f-ter) verificare l'efficacia degli interventi sino ad oggi svolti per la bonifica dei siti inquinati anche alla luce dell'attuazione dei piani regionali di bonifica.
1. 2.Giuditta, Picano.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti).

1. La Commissione adotta le deliberazioni aventi ad oggetto i provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti a maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
2. In caso di necessità e di urgenza, le deliberazioni di cui al comma 1 possono essere adottate dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con il consenso dei presidenti di gruppo la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Commissione, e devono essere convalidate dalla Commissione, con la maggioranza di cui al medesimo comma 1, entro le quarantotto ore successive.
3. 01.Il Relatore.

ART. 6.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di euro 75.000 per l'anno 2006, e di euro 150.000 per ciascuno degli anni successivi, e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con propria determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. 1.Il Relatore.