II Commissione - Mercoledì 14 giugno 2006


Pag. 58


ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e su altre associazioni criminali. (C. 40 Boato ed abb.)

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto,
rilevato che l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, prevede che il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati nominino i componenti la Commissione tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione, pur rispondendo alla condivisibile esigenza che la Commissione d'inchiesta sia composta da parlamentari che abbiano una specifica competenza nelle delicate materie che alla Commissione sono attribuite, suscita alcune perplessità, in quanto, da un lato, sono previsti per legge ordinaria parametri ai quali i Presidenti delle Camere devono attenersi nella nomina dei componenti di organi costituzionali, dall'altro, si prevede una sorta di «status» di componente della Commissione d'inchiesta, che non trova alcun fondamento nella Costituzione, considerato che ogni parlamentare in quanto tale è legittimato ad essere componente di una Commissione d'inchiesta;
condivisa la scelta della Commissione di merito di introdurre nel testo unificato una procedura aggravata da applicare in caso di emanazione di provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, considerato che per tali atti la Costituzione non consente di prevedere, come avviene per gli atti di medesima natura emanati dall'autorità giudiziaria, un sistema di controllo affidato ad un organo terzo rispetto all'organo che procede nelle indagini;
rilevato che al comma 2, dell'articolo 4, si prevede che in caso di necessità ed urgenza i provvedimenti limitativi della libertà costituzionalmente garantite possano essere adottati dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppo, con il consenso dei rappresentanti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti della Commissione, salvo successiva convalida dalla Commissione, entro le 48 ore successive, per cui sostanzialmente si prevede la possibilità che i provvedimenti limitativi della libertà costituzionalmente garantite possano essere adottati in prima battuta da un organo diverso dalla Commissione d'inchiesta, sia pure interno ad essa;
ritenuto che la disposizione di cui sopra risponde all'esigenza condivisibile di prevedere uno strumento agile nel caso di urgenza, ma che, tuttavia, da una lettura rigorosa dell'articolo 82 della Costituzione, sembrerebbe derivare che i poteri dell'autorità giudiziaria siano attribuiti esclusivamente alla Commissione d'inchiesta nella sua composizione plenaria;
ritenuto che la circostanza che la procedura d'urgenza prevista dal comma 2 stabilisca che la deliberazione dell'Ufficio di presidenza sia comunque soggetta alla convalida della Commissione riduce comunque sensibilmente il rischio di un contrasto con l'articolo 82 della Costituzione, ma non lo elimina del tutto, in quanto nelle more della convalida i provvedimenti dell'Ufficio di presidenza producono effetti direttamente incidenti sui diritti costituzionalmente garantiti dei destinatari;


Pag. 59


esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sia soppresso l'ultimo periodo;
b) all'articolo 4, comma 2, sia individuata una procedura speciale per l'adozione in caso di necessità ed urgenza dei provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, salvaguardando comunque la competenza esclusiva della Commissione di inchiesta nell'adozione di tali provvedimenti.


Pag. 60

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
(C. 17 Realacci ed abb.)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminata la proposta di legge C. 17 come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
ravvisata la necessità di richiamare all'articolo 3, comma 1 anche l'articolo 384-bis del codice penale, relativo alla fattispecie del collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero;
condivisa l'opportunità di una più efficace tutela dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti attraverso la previsione una procedura aggravata, così come previsto all'articolo 3-bis;
condivisa la scelta della Commissione di merito di introdurre nel testo unificato una procedura aggravata da applicare in caso di emanazione di provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, considerato che per tali atti la Costituzione non consente di prevedere, come avviene per gli atti di medesima natura emanati dall'autorità giudiziaria, un sistema di controllo affidato ad un organo terzo rispetto all'organo che procede nelle indagini;
rilevato che al comma 2, dell'articolo 3-bis, si prevede che in caso di necessità ed urgenza i provvedimenti limitativi della libertà costituzionalmente garantite possano essere adottati dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppo, con il consenso dei rappresentanti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti della Commissione, salvo successiva convalida dalla Commissione, entro le 48 ore successive, per cui sostanzialmente si prevede la possibilità che i provvedimenti limitativi della libertà costituzionalmente garantite possano essere adottati in prima battuta da un organo diverso dalla Commissione d'inchiesta, sia pure interno ad essa;
ritenuto che la disposizione di cui sopra risponde all'esigenza condivisibile di prevedere uno strumento agile nel caso di urgenza, ma che, tuttavia, da una lettura rigorosa dell'articolo 82 della Costituzione, sembrerebbe derivare che i poteri dell'autorità giudiziaria siano attribuiti esclusivamente alla Commissione d'inchiesta nella sua composizione plenaria;
ritenuto che la circostanza che la procedura d'urgenza prevista dal comma 2 stabilisca che la deliberazione dell'Ufficio di presidenza sia comunque soggetta alla convalida della Commissione riduce comunque sensibilmente il rischio di un contrasto con l'articolo 82 della Costituzione, ma non lo elimina del tutto, in quanto nelle more della convalida i provvedimenti dell'Ufficio di presidenza producono effetti direttamente incidenti sui diritti costituzionalmente garantiti dei destinatari;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 3, comma 1, siano sostituite le parole «articoli da 366 a 384 del codice penale» con le parole «articoli da 366 a 384-bis del codice penale»;
b) all'articolo 3-bis, sostituire il comma 2 con il seguente: «In caso di necessità e di urgenza, le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate a maggioranza assoluta».


Pag. 61

ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
(C. 17 Realacci ed abb.)

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminata la proposta di legge in oggetto,
ravvisata la necessità di richiamare all'articolo 3, comma 1 anche l'articolo 384-bis del codice penale, relativo alla fattispecie del collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero;
condivisa l'opportunità di una più efficace tutela dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti attraverso la previsione una procedura aggravata, così come previsto all'articolo 3-bis;
condivisa la scelta della Commissione di merito di introdurre nel testo unificato una procedura aggravata da applicare in caso di emanazione di provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, considerato che per tali atti la Costituzione non consente di prevedere, come avviene per gli atti di medesima natura emanati dall'autorità giudiziaria, un sistema di controllo affidato ad un organo terzo rispetto all'organo che procede nelle indagini;
rilevato che al comma 2, dell'articolo 3-bis, si prevede che in caso di necessità ed urgenza i provvedimenti limitativi della libertà costituzionalmente garantite possano essere adottati dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppo, con il consenso dei rappresentanti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti della Commissione, salvo successiva convalida dalla Commissione, entro le 48 ore successive, per cui sostanzialmente si prevede la possibilità che i provvedimenti limitativi della libertà costituzionalmente garantite possano essere adottati in prima battuta da un organo diverso dalla Commissione d'inchiesta, sia pure interno ad essa;
ritenuto che la disposizione di cui sopra risponde all'esigenza condivisibile di prevedere uno strumento agile nel caso di urgenza, ma che, tuttavia, da una lettura rigorosa dell'articolo 82 della Costituzione, sembrerebbe derivare che i poteri dell'autorità giudiziaria siano attribuiti esclusivamente alla Commissione d'inchiesta nella sua composizione plenaria;
ritenuto che la circostanza che la procedura d'urgenza prevista dal comma 2 stabilisca che la deliberazione dell'Ufficio di presidenza sia comunque soggetta alla convalida della Commissione riduce comunque sensibilmente il rischio di un contrasto con l'articolo 82 della Costituzione, ma non lo elimina del tutto, in quanto nelle more della convalida i provvedimenti dell'Ufficio di presidenza producono effetti direttamente incidenti sui diritti costituzionalmente garantiti dei destinatari;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 3, comma 1, siano sostituite le parole «articoli da 366 a 384 del


Pag. 62

codice penale» con le parole «articoli da 366 a 384-bis del codice penale»;
b) all'articolo 3-bis, comma 2, sia individuata una procedura speciale per l'adozione in caso di necessità ed urgenza dei provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionale garantiti, salvaguardando comunque la competenza esclusiva della Commissione di inchiesta nell'adozione di tali provvedimenti.