VI Commissione - Mercoledì 14 giugno 2006


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00019 Leo: Esclusione dell'applicazione di sanzioni per insufficiente versamento nel caso di applicazione del meccanismo di maggiorazione automatica delle aliquote IRPEF ed IRAP nell'ipotesi di mancato rispetto dell'equilibrio finanziario della spesa sanitaria regionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione dell'onorevole Leo sottolinea una serie di incertezze sull'attuazione dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, modificata dall'articolo 1, comma 277, della legge n. 266 del 2005, relativo all'applicazione delle maggiorazioni e addizionali regionali IRAP e IRPEF nella misura massima prevista in caso di mancato rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria e in assenza, entro il 31 maggio, da parte delle Regioni interessate, dei necessari provvedimenti.
Dobbiamo convenire che in quella normativa, così formulata in esito a specifiche modifiche apportate dalla legge n. 266 del 2005, figurano elementi di difficoltà interpretativa che un testo più puntuale avrebbe potuto evitare.
Va comunque ricordato che l'indicazione delle Regioni tenute all'applicazione di tale norma è emersa in maniera puntuale nel corso della riunione del tavolo di verifica delle certificazioni di accompagnamento al conto economico - IV trimestre 2005 - svoltasi il 7 giugno scorso, come risulta dal verbale della riunione. Ricordiamo che tali Regioni risultano essere Liguria, Sicilia, Abruzzo, Molise, Campania e Lazio.
Ne consegue che i contribuenti soggetti all'IRAP che realizzano il valore della produzione netta in tali Regioni devono effettuare il versamento degli acconti dovuti per il periodo di imposta 2006 - escludendo, quindi (per rispondere a un altro dei quesiti posti dall'interrogazione) il saldo relativo al 2005 - sulla base della misura massima delle maggiorazioni di aliquota. L'aliquota massima IRAP che detti contribuenti devono applicare ai fini del calcolo degli acconti per il 2006 è dunque pari al 5,25 per cento, a prescindere dall'esistenza di eventuali disposizioni regionali dirette ad incrementare o diminuire l'aliquota base. Detta aliquota massima è determinata applicando alla aliquota base del 4,25 per cento, la maggiorazione massima, pari all'1 per cento, applicabile dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Va tuttavia segnalato che, qualora si verifichino situazioni nelle quali una o più delle Regioni interessate, siano esentate dal novero di quelle tenute ad applicare la maggiorazione massima automatica, i contribuenti che avranno versato il primo acconto includendo tale maggiorazione, potranno recuperare quanto versato in più rispetto al dovuto dettandone l'ammontare dal secondo acconto.
L'interrogante chiede infine precisazioni sull'applicazione delle addizionali IRPEF. A questo proposito l'Agenzia delle entrate ritiene che, nonostante l'articolo 1, comma 174, preveda che «i contribuenti liquidano e versano gli acconti di imposta dovuti nel medesimo anno (il 2006) sulla base della misura massima dell'addizionale (all'IRPEF) e delle maggiorazioni di aliquota di tali imposte (l'IRAP)», la norma possa trovare applicazione con riferimento all'addizionale regionale all'IRPEF,


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solo per il versamento a saldo dovuto nella dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2006, da effettuarsi entro il 20 giugno 2007.
Infatti, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha istituito la predetta addizionale IRPEF, l'imposta «...è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituto ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi».
Per quanto riguarda l'applicazione dell'addizionale regionale all'IRPEF in caso di cessazione di rapporto di lavoro, l'Agenzia delle entrate ritiene corretto che, nel caso in cui il sostituto di imposta abbia già effettuato il conguaglio con l'applicazione delle aliquote ordinariamente in vigore, non sia il sostituto a dover effettuare nuovamente tale conguaglio, ma che sia il dipendente cessato a regolarizzare la propria posizione in sede di dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2006, ovvero chiedendo al nuovo datore di lavoro di regolarizzare la sua posizione in sede di conguaglio delle imposte dovute per l'intero anno.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00020 Gioacchino Alfano: Deducibilità delle minusvalenze derivanti da operazioni di ristrutturazione societaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata l'onorevole Alfano chiede di conoscere se le minusvalenze derivanti dalle operazioni di ristrutturazione societaria che conseguono alla realizzazione di operazioni di offerta pubblica di acquisto su mercati regolamentati italiani od esteri, siano deducibili dalla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono realizzate.
Tale richiesta prende spunto dalla circostanza che nei casi di operazioni di offerta pubblica di acquisto non è possibile verificare il regime fiscale del primo cliente cedente.
La problematica evidenziata nell'interrogazione nasce per effetto delle disposizioni contenute nei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi (introdotto dall'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), che reca una disciplina volta a contrastare le pratiche di arbitraggio fiscale poste in essere tramite operazioni di cessione di partecipazioni cosiddette «utili compresi».
Infatti, il predetto comma 3-bis, dell'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi prevede l'indeducibilità, a determinate condizioni, delle «minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87...» nonché delle «differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi».
Come può evincersi, il legislatore ha definito in modo particolarmente ampio l'ambito di applicazione della norma antielusiva in questione.
Da ciò consegue che, in mancanza di previsioni di esclusione che ne limitino il campo di operatività, la norma deve essere applicata a tutte le cessioni di titoli partecipativi (comprese quelle effettuate nell'ambito di attività di trading di partecipazioni), a nulla rilevando le circostanze che queste ultime abbiano o meno ad oggetto titoli negoziati in mercati regolamentati e che l'acquisto avvenga da controparti estranee o con le quali sussiste un rapporto di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile. Nella versione definitiva della disposizione di cui trattasi non è stata, infatti, riproposta la previsione (contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge «sulla competitività», A.S. 3533 del 2005) che ne limitava l'applicazione alle sole operazioni di acquisto di titoli effettuate tra soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Alla luce di tali considerazioni l'Agenzia delle entrate ritiene che anche le minusvalenze e le differenze negative scaturenti da operazioni aventi ad oggetto titoli quotati (ivi comprese le offerte pubbliche d'acquisto rientrino nell'ambito applicativo della norma, volta a contrastare il cosiddetto dividend washing. Ne deriva che le minusvalenze o le differenze negative potranno essere dedotte dal reddito di impresa esclusivamente qualora non ricorrano i presupposti per l'applicazione della norma antielusiva di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi.


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In proposito va ricordato che la normativa relativa al dividend washing è diretta a negare la deducibilità delle minusvalenze che derivano dall'acquisto di partecipazioni avente il solo scopo di stacco della cedola presente nella misura del 95 per cento dalle imposte sul reddito, quale dividendo e successiva cessione delle stesse partecipazioni.
Tale manovra elusiva si realizza, prevalentemente, sui titoli quotati nei mercati regolamentati: ed invero, il risparmio di imposta si ottiene sia quando il venditore abbia usufruito della partecipation exemption (pex) sia quando abbia scontato un regime di imposta sostitutiva (12,5 per cento). Il diverso livello di tassazione (12,5 per cento sulla plusvalenza, esenzione al 95 per cento del dividendo, deduzione al 37,25 per cento della minusvalenza) rende quindi conveniente per gli operatori l'operazione di dividend washing.
È stato stimato che la maggior parte del recupero di gettito avvenga proprio contrastando le politiche di dividend washing effettuate sui titoli quotati.
Il Dipartimento per le politiche fiscali rileva che, in considerazione degli elevati volumi di partecipazioni scambiati in presenza di offerte pubbliche di acquisto e di vendita, l'interpretazione alternativa adombrata nell'interrogazione possa comportare una perdita di gettito significativa, tenuto altresì conto che il recupero di gettito annuo attribuito alla norma antielusiva per le operazioni svolte in borsa ammonta a circa 480 milioni di euro.


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ALLEGATO 3

DL 206/06: Disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi. C. 1005 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. La norma di cui al comma 1 non si applica relativamente all'incremento della misura dei versamenti in acconto derivante dall'applicazione del meccanismo di maggiorazione dell'aliquota IRAP previsto dal comma 174 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il ripianamento del disavanzo di gestione del Servizio sanitario regionale.
1. 1. Gioacchino Alfano, Conte, Leo, Campa, Filippi, Galletti, Germontani.

ART. 2.

Sostituire le parole: 30 settembre 2006 con le seguenti: 31 gennaio 2007.
2. 1.Borghesi.

Sostituire le parole: 30 settembre 2006 con le seguenti: 15 dicembre 2006.
2. 2.Gioacchino Alfano, Campa.