I Commissione - Resoconto di marted́ 27 giugno 2006


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 giugno 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.

La seduta comincia alle 10.30.

Sui lavori della Commissione.

Luciano VIOLANTE, presidente, rappresenta alla Commissione l'opportunità di convocare una apposita riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, nella giornata di martedì 4 luglio, al fine di avviare un confronto sulle varie posizioni politiche in seguito all'esito del referendum costituzionale svoltosi domenica 25 e lunedì 26 giugno 2006 e di prevedere, altresì, la data per lo svolgimento dell'audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali al fine di acquisire gli intendimenti del Governo sulla materia delle riforme costituzionali.

Legge comunitaria 2006.
C.1042 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2005.
Doc. LXXXVII, n. 1.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).


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La Commissione inizia l'esame congiunto.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, secondo quanto previsto dall'articolo 126-ter del regolamento, la Commissione avvierà nella seduta odierna la discussione di carattere generale congiunta del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Una volta concluso l'esame preliminare, i due procedimenti proseguiranno in forma disgiunta. Per quanto riguarda il disegno di legge comunitaria, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare esclusivamente le parti di propria competenza; l'esame si dovrà concludere con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Ricorda, inoltre, che potranno essere presentati e votati emendamenti alle parti del disegno di legge di competenza della I Commissione. Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 14 di lunedì 3 luglio. Da quindi conto dei criteri di ammissibilità degli emendamenti, ricordando che sono da considerare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, ed in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005. Avverte infine che, dopo la conclusione dell'esame del disegno di legge comunitaria, la Commissione proseguirà l'esame della relazione annuale, che si dovrà concludere con l'approvazione di un parere. Ricorda che la Commissione dovrà concludere i propri lavori entro mercoledì 5 luglio 2006. Invita pertanto i relatori, Zaccaria e Stucchi, ad illustrare, rispettivamente, i contenuti del disegno di legge comunitaria per il 2006 e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2005.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), relatore sul disegno di legge comunitaria 2006, osserva che il disegno di legge comunitaria per il 2006 si compone di diciotto articoli e di tre allegati (A, B e C) con i quali si prevede il recepimento di ventidue direttive, di cui sedici con l'allegato A, quattro con l'allegato B e due con l'Allegato C. Osserva che quello in esame è il secondo disegno di legge comunitaria presentato dopo l'entrata in vigore della legge di riforma della cd. legge «La Pergola», (legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»), che ha sensibilmente ampliato i contenuti della legge comunitaria in modo da adeguarli alle nuove esigenze emerse, soprattutto a quelle derivanti dalla riforma del Titolo V della Costituzione.
La struttura e il contenuto della legge comunitaria 2006 riprendono in larga misura le precedenti leggi comunitarie, pur contenendo alcuni elementi di novità, volti a dare attuazione alla riforma citata. In particolare, l'articolo 1 contiene - come di consueto - la delega per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B. La distinzione tra i due allegati è nel fatto che il procedimento per l'attuazione delle direttive incluse nell'allegato B prevede l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari; il parere è richiesto anche per i decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali. Per gli schemi di decreti legislativi recanti attuazione di direttive che comportano conseguenze finanziarie, si prevede che venga altresì acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari; è inoltre previsto un doppio parere parlamentare nel caso in cui il Governo non si conformi alle condizioni relative all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione. Il doppio parere parlamentare è stato altresì introdotto per l'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari relativi a sanzioni penali.
Segnala che il testo in esame non ripropone una norma contenuta nelle ultime due leggi comunitarie, con la quale si prevedeva che il Ministro per le politiche comunitarie


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trasmettesse una relazione al Parlamento qualora una o più deleghe conferite dalla legge comunitaria non risultasse esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione ed un'informativa periodica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle Regioni e delle Province autonome.
Il comma 6 dell'articolo 1 reca una novità rispetto ai contenuti consueti, autorizzando il Governo - entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare norme di attuazione - a recepire tali disposizioni attuative, allorché effettivamente adottate, con regolamenti governativi anziché con ulteriori decreti legislativi, come prevedeva la legge comunitaria 2005. Il comma 7 dell'articolo, tenendo conto delle competenze legislative di Stato e Regioni come definite dal vigente Titolo V della Parte II della Costituzione, opera un rinvio all'articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005, ove si prevede - in attuazione del nuovo quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione - un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza.
L'articolo 2 contiene i principi e criteri direttivi delle deleghe, mentre l'articolo 3 reca l'usuale delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria della violazione di disposizioni comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa.
Segnala al riguardo che sia la legge comunitaria per il 2004 (Legge n. 62 del 2005, articolo 3) sia quella per il 2005 (Legge n. 29 del 2006, articolo 5) recano deleghe legislative formulate in termini del tutto analoghi a quella contenuta dall'articolo 3, ma con princìpi e criteri direttivi in parte diversi (stante la diversa formulazione del richiamato articolo 2, comma 1, lettera c), rispetto alle analoghe disposizioni recate dalle precedenti leggi comunitarie). Poiché i termini per l'esercizio di tali deleghe non sono ancora trascorsi, sembra opportuno un coordinamento tra l'articolo 3 in commento e le due disposizioni citate. L'articolo 4 riguarda gli oneri per prestazioni e controlli, mentre l'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie. Il comma 2 dell'articolo non ripropone una norma contenuta nelle precedenti leggi comunitarie, in base alla quale le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate o sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
Segnala, inoltre, l'articolo 6, con il quale si autorizza il Governo a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti di delegificazione. Gli schemi di regolamento dovranno essere sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Di particolare rilievo appare l'introduzione di un nuovo Capo, il Capo II, che ha dato per la prima volta attuazione all'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 11 del 2005, in base al quale la legge comunitaria deve individuare i princìpi fondamentali per le regioni e le province autonome ai fini dell'attuazione di atti comunitari nelle materie di competenza concorrente. L'articolo 7 del disegno di legge in esame individua infatti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali regioni e province autonome possono attuare il diritto comunitario relativamente ai settori di tutela e sicurezza del lavoro, tutela della salute e professioni. Con riguardo alla materia «professioni», peraltro, il comma 3 dell'articolo si astiene dal precisare, come negli altri due commi, che i princìpi fondamentali ivi enunziati sono finalizzati a dare attuazione o ad assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla legge comunitaria in materia, per l'appunto, di «professioni». Dalla formulazione adottata risulta dunque una disposizione dalla portata assai ampia, che va al di là del contenuto tipico della legge comunitaria. Va inoltre considerato il fatto


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che tra le direttive contemplate dal disegno di legge comunitaria nessuna sembra avere quale precipuo oggetto la materia «professioni». Sul punto ritiene pertanto opportuno un chiarimento del Governo.
Oltre agli articoli illustrati, osserva che risultano di più diretto interesse della Commissione affari costituzionali due tra le direttive recate dall'allegato A. La prima è la direttiva 2005/71/CE del Consiglio del 12 ottobre 2005, recante norme procedurali volte a favorire l'ammissione e la mobilità dei ricercatori di Paesi terzi nel territorio dell'Unione. La direttiva si colloca nel quadro delle decisioni assunte nel marzo 2000 dal Consiglio europeo di Lisbona, che, con l'obiettivo di rilanciare la competitività dell'economia europea, ha approvato, tra l'altro, la realizzazione di uno Spazio europeo della ricerca. La direttiva definisce una specifica procedura di ammissione per i ricercatori di Paesi terzi selezionati da un istituto di ricerca in uno degli Stati membri allo scopo di realizzare un progetto di ricerca scientifica, e che a tal fine necessitino di un periodo di soggiorno di durata superiore a tre mesi.
La seconda è la direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1o dicembre 2005, che definisce un quadro minimo di norme, valide per tutti i Paesi dell'Unione europea, relative a due aspetti della disciplina in materia di asilo: il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato. Gli obiettivi della direttiva sono sostanzialmente quelli di limitare il fenomeno degli spostamenti di richiedenti asilo tra Paesi membri dovuti ai diversi sistemi normativi in essi vigenti in materia e di favorire l'adozione di procedure efficienti e rapide per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.
La direttiva si articola in sei capi. Il Capo I è relativo alle disposizioni generali, in cui si definisce l'oggetto e il campo di applicazione della direttiva, e si prevede la designazione da parte di ciascun Paese membro di una autorità competente per l'esame delle domande di asilo; il capo II disciplina principi fondamentali e garanzie; i relativi articoli recano una serie di disposizioni in ordine alla tutela dei diritti dei richiedenti asilo. Con il Capo III sono previste le procedure di primo grado, stabilendosi, tra l'altro, la possibilità per gli Stati membri di istituire due tipi di procedure: una ordinaria per la generalità dei casi e una accelerata per una serie tassativamente individuata di situazioni specifiche (ivi incluse le domande le cui modalità o circostanze di presentazione destano sospetti sulla loro fondatezza). Sono tra l'altro considerate infondate le domande di asilo presentate da coloro che provengono da un Paese di origine ritenuto «sicuro», salvo che il richiedente «invochi gravi motivi» per ritenere che esso non sia tale nelle specifiche circostanze che lo riguardano. Ricorda che spetta al Consiglio, su proposta della Commissione e con il parere del Parlamento europeo, definire l'elenco dei «Paesi di origine sicuri», sottolineando al riguardo la delicatezza di tale elenco alla luce degli effetti che ne derivano circa gli esiti delle domande di asilo presentate. Le procedure di revoca dello status di rifugiato sono disciplinate dal Capo IV, mentre le procedure di impugnazione sono oggetto del Capo V, ai sensi del quale tutti i richiedenti asilo devono poter presentare ricorso contro qualsiasi decisione; spetta a ciascuno Stato membro stabilire se l'atto di impugnazione comporti o meno un effetto sospensivo sulla decisione di allontanamento. Evidenzia come, qualora si dovesse ritenere di non prevedere l'effetto sospensivo di questa decisione, potrebbe derivarne la conseguenza che il soggetto interessato decida di permanere illegalmente sul territorio dello Stato oppure di ritornare nel Paese di origine, rischiando così di mettere a repentaglio la propria incolumità. Le disposizioni generali e finali sono contenute nel Capo VI, che individua tra l'altro i termini per il recepimento della direttiva, fissato al 1o dicembre 2007 per la massima parte delle sue disposizioni. Ricorda che la direttiva prevede comunque un livello minimo di tutela dei richiedenti in relazione alle procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status in questione. A questo proposito, infatti,


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l'articolo 5 della direttiva consente agli Stati di introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli rispetto a quelli di cui alla direttiva stessa.
Ricorda che entrambe le direttive sono incluse nell'allegato A: ritiene invece opportuno un trasferimento nell'ambito dell'allegato B, in modo che le Camere possano esprimersi su materie di grande rilevanza e delicatezza quali, in particolare, la disciplina in materia di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato, di cui alla direttiva 2005/85/CE. Ribadisce che non va dimenticato che il Parlamento, e segnatamente la I Commissione, ha a lungo affrontato il tema nel corso della passata legislatura, nell'ambito dell'esame di un progetto di riforma volto a definire una disciplina organica del diritto di asilo. Con riguardo a quest'ultima direttiva rimette alla valutazione della Commissione l'eventualità di integrare la delega legislativa con quegli ulteriori, specifici princìpi e criteri direttivi che la Commissione medesima ritenesse opportuno introdurre.

Giacomo STUCCHI (LNP), relatore sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2005, osserva che l'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 configura la Relazione annuale al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea quale strumento con il quale il Governo dà conto alle Camere del processo di integrazione europea e del ruolo che l'Italia vi ha svolto nel corso dell'anno precedente a quello della sua presentazione e degli orientamenti che esso intende assumere per l'anno in corso, con particolare riferimento ad alcuni aspetti.
Si tratta, in primo luogo, degli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. Ulteriori aspetti concernono la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale; l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia; i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati e, infine, l'elenco e i motivi delle impugnazioni deliberate dal Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o che comportano rilevanti oneri di esecuzione.
Per quanto concerne la Relazione per l'anno 2005, all'esame della I Commissione in sede consultiva limitatamente agli aspetti di competenza, rileva come fra le questioni oggetto della Relazione che più direttamente afferiscono a materie di competenza della I Commissione siano da segnalano innanzitutto gli sviluppi della politica europea in materia di cooperazione nel settore degli affari interni.
In questa materia la relazione si sofferma dapprima sulle questioni dell'immigrazione, sottolineando le situazioni di emergenza, segnalate in sede comunitaria, che si verificano nel Mar Mediterraneo e il prevedibile aumento dei flussi di immigrazione illegale verso l'Europa provenienti


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dal continente africano. A questo proposito la relazione dà conto che il Consiglio GAI del 14 aprile 2005 ha riconosciuto l' urgenza di avviare forme di dialogo e collaborazione con i Paesi africani di origine e transito dei flussi e, in particolare, con la Libia. In proposito è stato proposto, inoltre, di avviare un dialogo strutturato tra l'Unione Europea e i Paesi del bacino mediterraneo, che comprenda anche le modalità di impiego delle risorse finanziarie stanziate per far fronte alle questioni migratorie.
La Relazione affronta poi la materia dell'immigrazione legale, limitandosi a ricordare che l'attività in questo settore è stata legata alla partecipazione al dibattito avviato dalla Commissione a seguito della pubblicazione del Libro verde sulla migrazione economica, in vista della preparazione di una serie di proposte che la Commissione renderà pubbliche entro la fine dell'anno.
Per quanto concerne le procedure di asilo, dopo avere dichiarato di condividere la proposta formulata dal relatore Zaccaria di spostare la relativa direttiva all'interno dell'Allegato B al fine di consentire l'espressione del parere parlamentare, osserva come la Relazione evidenzi il fatto che sono stati seguìti tutti i gruppi di lavoro del Consiglio e della Commissione in cui è stato affrontato il tema dell'asilo, con particolare riguardo agli sviluppi della direttiva recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, definitivamente approvata il 1o dicembre 2005 (2005/85/CE), e per la cui attuazione il disegno di legge comunitaria 2006 prevede il conferimento di apposita delega al Governo.
La relazione affronta quindi il tema della lotta al terrorismo, sottolineando ed enumerando alcune significative iniziative assunte a livello europeo. Per quanto riguarda i contributi forniti al riguardo dall'Italia, la Relazione dà conto, in particolare, delle iniziative riferite alla necessità di avviare forme di dialogo interculturale ed interreligioso con i Paesi interessati, nonché una serie di nuove proposte, confluite in un apposito documento comunitario (JAI 291). Tra queste sono segnalate quelle concernenti l'espulsione per i sospetti terroristi, l'individuazione di agevolazioni per gli stranieri che collaborano in indagini antiterrorismo e la possibilità di assicurare forme di finanziamento comunitario delle squadre investigative comuni, alcune delle quali già sperimentate a livello nazionale.
La Relazione segnala inoltre come in ambito comunitario sia stata evidenziata la necessità di ampliare ed armonizzare il quadro delle disposizioni penali con riferimento ai reati di incitamento a commettere atti terroristici e di reclutamento a scopo di terrorismo.
L'ultimo aspetto trattato dalla Relazione nell"ambito della cooperazione negli affari interni riguarda la strategìa delle relazioni esterne, adottata nel mese di novembre 2005 come già stabilito dal Programma di L'Aja. Tale strategia evidenzia la necessità di impostare l'azione europea in questo settore secondo un approccio interpilastro, nonché l'esigenza di instaurare un dialogo a carattere regionale tra l'Unione europea e altri organismi, quali l'Unione Africana o il Consiglio di cooperazione del Golfo.
Si riserva di formulare una proposta di parere sulla Relazione alla luce del successivo dibattito.

Franco RUSSO (RC-SE) sottolinea preliminarmente la propria perplessità sulla scelta, operata dal Governo in carica di ripresentare integralmente il testo del disegno di legge comunitaria, con l'annessa relazione introduttiva, predisposto dal precedente governo.
Soffermandosi sulla relazione di accompagnamento al disegno di legge comunitaria, dichiara di non condividere la definizione, in esso contenuta, che descrive l'Unione europea come un'unione di Stati. Ritiene infatti che questo riferimento, pur se consono alla visione che ha improntato la politica europea del precedente governo, non corrisponda al vero. Osserva infatti che, ove fosse in vigore un regime internazionalistico, non sarebbe neppure configurabile


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la fonte del regolamento comunitario, che spiega efficacia immediata negli Stati membri, e sarebbe invece utilizzabile solamente lo strumento della direttiva, impone ai singoli Stati un obbligo di recepimento. L'Unione europea, come sottolinea parte della dottrina, rappresenta, a suo avviso, un imperium mixtum, che va al di là della mera Unione di Stati.
Osserva inoltre come la pervasività. del diritto e della giurisprudenza comunitaria costringa i giudici nazionali a sottoporre sempre più spesso alla Corte di giustizia le questioni attinenti alle conformità delle norme nazionali al diritto comunitario.
Si sofferma quindi sul sistema delle fonti comunitarie, ed in particolare sulle direttive, e del loro recepimento nell'ordinamento nazionale, osservando come la loro predisposizione venga definita tra il Parlamento europeo ed il Consiglio, a sua volta composto da rappresentanze nazionali degli esecutivi. Successivamente, a livello di attuazione nazionale, il Governo viene delegato dal Parlamento a provvedere alla loro attuazione. La cosiddetta fase discendente, in sostanza, vede il ruolo prevalente del Governo con una sostanziale emarginazione di quello del Parlamento, dando così luogo ad un processo che definisce di «deparlamentarizzazione della legge».
Dopo aver ricordato la posizione contraria del proprio gruppo sul trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, sottolinea l'esigenza di prevedere un ruolo più incisivo dei Parlamenti nazionali, che non dovrebbe essere interpretato come un argine nei confronti della legislazione europea, ma come un modo uno strumento per limitare il peso eccessivo raggiunto dai governi nazionali nell'ambito della definizione delle norme comunitarie, che rappresentano, oramai, circa l'ottanta per cento della normativa nazionale.
Si dichiara poi favorevole sulla proposta, già avanzata dal relatore Zaccaria, di spostare alcune direttive dall'allegato A all'allegato B al disegno di legge comunitaria, al fine di consentire l'espressione del parere parlamentare, preannunciando la presentazione di alcuni emendamenti al riguardo. Osserva che il problema non è solo quello di consentire la verifica del rispetto da parte del Governo dei principi e criteri direttivi di delega, ma, più in generale, quello di predisporre adeguate forme di interrelazione tra il Parlamento europeo ed i Parlamenti nazionali. Ricorda che, con riferimento a questa specifica questione, il recente Consiglio europeo del 15 e 16 giugno scorsi ha preso atto della necessità di migliorare il generale processo di elaborazione delle politiche comunitarie, migliorando ed accrescendo il ruolo dei Parlamenti nazionali.
Si sofferma inoltre sui ritardi nell'attuazione delle direttive e sull'elevato numero di procedure di infrazione che riguardano l'Italia. Ritiene che sia proprio lo strumento della delega a rappresentare una delle principali cause del ritardo nell'attuazione delle direttive. Dichiara al riguardo di condividere in linea di principio la proposta del ministro pro tempore La Malfa di prevedere apposite procedure che consentano di accrescere il ruolo del Parlamento in sede di attuazione della disciplina comunitaria con uno specifico coinvolgimento delle Commissioni permanenti. Ritiene altresì necessario prevedere un più incisivo ruolo del Parlamento nella fase ascendente atteso che, mentre il Governo può fare uso di un apparato come il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, gli strumenti posti a disposizione del Parlamento appaiono insufficienti per consentire a questo di svolgere un ruolo realmente determinante nel processo di formazione della normativa comunitaria.

Luciano VIOLANTE, presidente, ringrazia il deputato Franco Russo per l'intervento svolto, del quale sottolinea la significatività soprattutto per quanto attiene alla delicata questione del sistema delle fonti comunitarie, incentrato essenzialmente negli esecutivi a discapito degli organi della rappresentanza democratica, nonché per quanto riguarda il profilo dei rapporti tra Unione europea, Stati membri e regioni.

Sandro GOZI (Ulivo) si dichiara favorevole a prevedere appositi meccanismi che consentano ai Parlamenti nazionali di conoscere


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i progetti normativi comunitari con adeguato anticipo al fine di apportare un efficace contributo alla loro elaborazione. Sottolinea quindi la difficoltà che incontra lo Stato italiano nella fase di attuazione delle direttive comunitarie, ed in particolare in materia ambientale, ritenendo necessario predisporre forme procedurali dirette a snellire e semplificare la cosiddetta fase discendente. Ritiene poi importante individuare un ruolo significativo per i Parlamenti nazionali nell'ambito del dibattito che si svolgerà, tra il marzo 2007 ed il 2008, sulle riforme costituzionali comunitarie per evitare che esso si esaurisca all'interno della Conferenza intergovernativa.
Si sofferma quindi sulle direttive oggetto del disegno di legge comunitaria 2006 di più diretta competenza della I Commissione. Per quanto concerne quella in materia di ricercatori, ritiene opportuno che venga prevista la possibilità di presentare la domanda anche per i ricercatori che siano già presenti sul territorio dello Stato. Con riferimento invece alla direttiva in materia di asilo, sottolinea l'importanza di prevedere un coordinato complesso di norme, prevedendo tra l'altro l'efficacia sospensiva dell'allontanamento ai ricorsi avverso le decisioni di rigetto della domanda di asilo e definendo una ponderata elencazione dei cosiddetti «Paesi sicuri».
Conclude sottolineando l'importanza di trovare un'adeguata configurazione giuridica del Centro di informazione della documentazione europea.

Luciano VIOLANTE, presidente, ringrazia il deputato Gozi per l'intervento svolto, condividendo l'opportunità di prevedere un adeguato ruolo dei Parlamenti nazionali nell'ambito del prossimo riavvio del dibattito sulle riforme «costituzionali» comunitarie. A questo riguardo, preso atto delle iniziative già adottate del Ministro per gli Affari esteri in vista dell'imminente inizio del semestre di presidenza tedesca, ritiene che sia opportuno avviare contatti con l'omologa Commissione permanente del Bundestag, al fine di individuare forme di coordinamento delle iniziative parlamentari in materia.

Maurizio TURCO (RosanelPugno) dichiara preliminarmente di non condividere i contenuti dell'intervento del deputato Franco Russo, sottolineando come l'Unione europea sia una unione di stati; rileva in proposito come il punto nevralgico del sistema delle fonti europee sia rinvenibile nel fatto che esso è tuttora nel dominio di un'assise che opera a porte chiuse: a questo riguardo ritiene opportuno che ai Parlamenti nazionali siano riconosciuti spazi maggiori all'interno del procedimento decisionale comunitario e che lo Stato italiano affianchi la sua azione a quella degli altri Stati impegnati a contrastare il ruolo eccessivo rivestito attualmente dal Consiglio.
Si sofferma quindi sulla direttiva in materia di asilo, sottolineando la necessità di stabilire un criterio per l'individuazione dei «Paesi sicuri», prevedendo, ad esempio che siano considerati tali i Paesi che godono degli aiuti comunitari e la sospensione dell'erogazione degli aiuti a quei Paesi che per la loro situazione politica non possono essere ritenuti sicuri.
Conclude sottolineando l'esigenza di mantenere separati le questioni precipuamente attinenti al disegno di legge comunitaria da quelle relative al ruolo spettante al Parlamento nel processo di normazione comunitaria.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

VIOLANTE Luciano, presidente, comunica che nella riunione della Conferenza dei Presidenti di Commissione dello scorso 20 giugno sono stati individuati alcuni criteri concernenti l'organizzazione dei tempi dei lavori delle Commissioni, che saranno sottoposti all'esame della Conferenza dei Presidenti di gruppo. In particolare si è convenuto di proporre alla Conferenza dei Presidenti di gruppo di prevedere una organizzazione dei lavori dell'Assemblea che consenta alle Commissioni di riunirsi le


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mattine del martedì e del giovedì, nonchè il mercoledì tra le ore 14 e le ore 16.

La seduta termina alle 11.35.

AUDIZIONI

Martedì 27 giugno 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il Ministro dell'interno Giuliano AMATO.

La seduta comincia alle 11.40.

Audizione del Ministro dell'interno Giuliano Amato sulle linee programmatiche del suo dicastero.
(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi il seguito dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti i deputati Roberto COTA (LNP), Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo), Michaela BIANCOFIORE (FI), Maurizio TURCO (RosanelPugno), Jole SANTELLI (FI), Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE), Maria Rosaria CARFAGNA (FI), Carlo GIOVANARDI (UDC), Angelo PIAZZA (RosanelPugno) e Sandro GOZI (Ulivo).

Luciano VIOLANTE, presidente, avendo il Ministro preannunciato di non poter prolungare la propria partecipazione oltre le ore 13,15, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 giugno 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alessandro PAJNO.

La seduta comincia alle 13.15.

Sui lavori della Commissione.

Enrico LA LOGGIA (FI) ritiene che sia opportuno, prima di avviare l'esame sulla proposta di legge C. 27, recante distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, approfondire la questione relativa alla eventuale necessità di approvare una proposta di legge costituzionale anziché una ordinaria.

Luciano VIOLANTE, presidente, assicura il deputato La Loggia che la questione da lui rappresentata sarà sottoposta al relatore del provvedimento in questione e sarà oggetto di adeguata riflessione.

Esercizio del diritto di voto da parte dei non vedenti
C. 26 Casini.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carlo GIOVANARDI (UDC), relatore, osserva che la proposta di legge, composta da un solo articolo, ha lo scopo di consentire agli elettori non vedenti la possibilità di esercitare il diritto di voto autonomamente, senza cioè avvalersi dell'aiuto di un accompagnatore, come previsto dalla normativa vigente.
Ricorda in proposito che l'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il cui contenuto è identico a quello dei primi sei commi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli


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organi delle amministrazioni comunali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, stabilisce al primo comma, in via generale, che gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto. Il successivo secondo comma dispone una deroga in quanto consente che i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore. L'accompagnatore deve essere «iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica». Si prevede inoltre che nessun elettore possa esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. A tal fine, sul certificato elettorale dell'accompagnatore, oggi sostituito dalla tessera elettorale, è fatta apposita annotazione da parte del presidente del seggio nel quale abbia assolto tale compito; i presidenti di seggio richiedono agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se abbiano già in precedenza esercitato la funzione predetta. L'accompagnatore è tenuto a consegnare il certificato, oggi definito tessera, dell'elettore accompagnato e il presidente del seggio deve accertare, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, registrando nel verbale il modo di votazione, indicando il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore; il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale. L'annotazione del diritto al voto assistito è peraltro inserita, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, nella tessera elettorale personale. A ciò provvede il comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale.
Ai sensi dei commi 1 e 2, gli elettori non vedenti sono ammessi a esprimere il loro voto su schede appositamente predisposte, redatte con l'alfabeto «Braille». In tali schede sono riportati, in luogo dei contrassegni, i nominativi delle liste o dei candidati, nel medesimo ordine stabilito dalla normativa vigente per ciascuna consultazione elettorale.
Le caratteristiche essenziali delle schede elettorali saranno definite dal regolamento di attuazione della legge che dovrà essere adottato, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge n. 400 del 1988, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Secondo il comma 1, la nuova disciplina trova applicazione in occasione delle elezioni politiche, regionali e amministrative, nonché nei referendum previsti dagli articoli 75 (referendum abrogativo di leggi o atti aventi valore di legge) e 138 (referendum su leggi di revisione costituzionale o altre leggi costituzionali) della Costituzione. Non risultano menzionate le elezioni dei membri del Parlamento europeo eletti in Italia, né le consultazioni referendarie diverse da quelle di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 hanno lo scopo di salvaguardare il principio costituzionale della segretezza del voto. Tale segretezza - come osserva la relazione illustrativa - potrebbe venir meno per il diverso aspetto fisico delle schede elettorali redatte in Braille, qualora alle operazioni di scrutinio si provvedesse nelle singole sezioni elettorali. Il numero degli elettori non vedenti in ciascuna sezione è infatti presumibilmente assai ridotto. Il testo dispone pertanto che lo scrutinio di tali schede si svolga in modo aggregato, presso: gli uffici centrali circoscrizionali e gli uffici elettorali regionali, nelle elezioni rispettivamente della Camera e del Senato; l'ufficio centrale circoscrizionale (istituito a livello provinciale), nelle elezioni regionali; gli uffici elettorali circoscrizionali, nelle elezioni provinciali; gli uffici centrali, nelle elezioni comunali; gli uffici provinciali per il referendum,


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nelle consultazioni referendarie, uffici ai quali le singole sezioni elettorali invieranno le schede in oggetto.
Ritiene infine opportuno svolgere un approfondimento su alcune questioni questioni tecniche concernenti sia le garanzie della segretezza del voto con particolare riferimento ai comuni con meno di 15.000 abitanti, nei quali la sezione elettorale può essere unica, sia le modalità di redazione delle schede elettorali qualora sia prevista l'espressione di un voto di preferenza, sia gli oneri finanziari recati dalla proposta in esame. Ritiene inoltre che la normativa proposta dovrebbe affiancarsi e non sostituire quella vigente, atteso che non tutti coloro che sono privi della vista utilizzano l'alfabeto Braille.

Francesco ADENTI (Pop-Udeur), intervenendo a nome del proprio gruppo, ritiene apprezzabile il contenuto della proposta di legge in esame, condividendone la finalità ed evidenziando al contempo la possibilità di migliorarne taluni aspetti. Ritiene infatti che potrebbe essere opportuno estendere l'applicazione della disciplina anche alle elezioni per il Parlamento europeo nonché a quelle per le elezioni circoscrizionali, oltre che per quelle comunali.
Sottolinea inoltre l'opportunità che venga in qualche modo precisato se questa proposta di legge sia o meno sostitutiva della normativa vigente.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che si potrebbe dare corso ad un ciclo di audizioni informali delle associazioni rappresentative delle persone non vedenti diretto a chiarire alcune delle questioni tecniche legate all'applicazione della legge, individuate nel corso degli interventi svoltisi.

Giampiero D'ALIA (UDC) propone di inserire, nel novero dei soggetti da audire, anche i rappresentanti del Servizio elettorale del Ministero dell'interno al fine di comprendere meglio gli effetti dell'impatto della proposta di legge in esame sul complessivo sistema elettorale.

Il Sottosegretario Alessandro PAJNO dichiara di condividere sia il complessivo impianto della proposta di legge che le sue intrinseche finalità, nonchè la richiesta di approfondire le questioni sinora evidenziate mediante la previsione di un ciclo di audizioni, assicurando comunque l'apporto del Ministero dell'interno, per quanto riguarda, in particolare la possibile riconoscibilità del voto, le difficoltà tecniche nella materiale predisposizione della scheda elettorale e l'ambito dei soggetti interessati, da cui dipende in sostanza il complessivo onere finanziario del provvedimento.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 giugno 2006.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali.C. 40 Boato, C. 326 Lumia, C. 571 Forgione e C. 688 Angela Napoli-A.

Il Comitato si è riunito dalle 14,35 alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige.
C. 27 Boato.