X Commissione - Resoconto di marted́ 27 giugno 2006


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 giugno 2006. - Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 14.20.

Legge comunitaria 2006.
C. 1042 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2005.
Doc. LXXXVII, n. 1.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione la relazione sul disegno di legge comunitaria 2006 ed il parere sulla relazione annuale entro mercoledì 5 luglio 2006. Pertanto, propone che la Commissione concluda l'esame preliminare congiunto dei due provvedimenti nella giornata di martedì 4 luglio. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per giovedì 29 giugno, alle ore 18,00.
Circa i criteri di ammissibilità degli emendamenti, ricorda che l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, ed in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005.
In particolare, saranno considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio della legge comunitaria gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi recanti


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modifiche di vigenti discipline attuative di direttive (anche se si tratta di precedenti leggi comunitarie) non incluse nel disegno di legge, salvo siano riferiti a norme che siano oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.
Ricorda ancora che, secondo i criteri che sono stati messi a punto nel corso dell'esame dei precedenti disegni di legge comunitaria - e che saranno seguiti anche quest'anno per l'esame degli emendamenti al disegno di legge comunitaria 2006 - gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni non saranno inclusi automaticamente nel testo base da licenziare per l'Assemblea; sarà invece necessaria la loro approvazione da parte della XIV Commissione. I suddetti emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, secondo quanto prescrive l'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento.
In caso di reiezione di emendamenti da parte delle Commissioni di settore nella fase dell'esame delle parti di competenza del disegno di legge, invece, gli eventuali identici emendamenti successivamente ripresentati presso la XIV Commissione dovranno considerarsi irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di merito potranno, tuttavia, essere ripresentati in Assemblea.

Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, inizia il suo intervento partendo dalla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in quanto tratta temi più interessanti dal punto di vista delle materie di competenza della X Commissione. Tra le questioni affrontate e da segnalare in particolare quelle relative:
al grave fenomeno della contraffazione, che a livello europeo determina perdite finanziarie valutate in 5 miliardi di euro;
al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'ambito del diritto di stabilimento e di libera circolazione dei servizi nel Mercato interno; ricorda a tale proposito l'attività svolta nella scorsa legislatura dalla Commissione in merito alla cosiddetta direttiva Bolkenstein;
agli aiuti di Stato, in merito ai quali nel 2005 l'UE ha operato nel senso di una loro riduzione e di un riorientamento, con conseguente ricerca e definizione di posizioni nazionali sulla questione, da parte degli Stati membri;
alla politica industriale, in riferimento alla quale nella Relazione si segnala la Comunicazione COM(2005)474, adottata dalla Commissione europea in data 5 ottobre 2005, nella quale si affrontano le questioni e le sfide, sia a livello orizzontale che a livello settoriale, per la competitività industriale europea;
alla tutela dei consumatori, che a livello comunitario ha visto l'adozione del regolamento 2006/2004 concernente la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela gli interessi dei consumatori;
al potenziamento dell'attività di ricerca in ambito comunitario. Tra le azioni intraprese da parte italiana, oltre al contributo da parte del MIUR all'elaborazione del 7o programma quadro di ricerca e sviluppo e della presentazione di una serie di emendamenti a programmi specifici di ricerca della Commissione, nella Relazione si segnala la predisposizione della candidatura italiana per il 2006-2008 alla presidenza Eureka.

Passa quindi all'illustrazione del disegno di legge comunitaria per il 2006 all'attenzione della Commissione, che riproduce l'analogo provvedimento presentato nella XIV legislatura dal Governo precedente. Il disegno di legge si compone di 18 articoli e tre allegati (A, B e C) con i quali si prevedono, rispettivamente, l'adozione di 20 direttive tramite decreti legislativi (4 dei quali sottoposti al parere parlamentare) e di 2 tramite regolamento governativo (ancora previo parere parlamentare). Nella relazione al disegno di legge si indicano le direttive


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da recepire in via amministrativa (56) numero che conferma la tendenza all'aumento di tale modalità di recepimento. Per quanto di competenza della X Commissione, si deve fare riferimento all'articolo 16 del disegno di legge, relativo a disposizioni per la tutela dei consumatori; con tale articolo viene operata una novella al codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), inserendo l'articolo 144-bis, Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori, dove, in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, viene individuata nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità pubblica nazionale competente per tale cooperazione. Il regolamento CE, a cui la norma in esame dà attuazione, prevede l'istituzione di una rete di autorità competenti per il controllo dell'applicazione della normativa riguardante i consumatori, allo scopo di garantire l'osservanza della normativa ed il buon funzionamento del mercato interno. Il campo di applicazione delle disposizioni del regolamento è circoscritto unicamente alle infrazioni intracomunitarie.
Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento ogni Stato membro designa le autorità competenti che sono dotate dei poteri di indagine ed esecutivi necessari ai fini dell'applicazione del regolamento stesso, nonché l'ufficio di collegamento, unico responsabile di detta applicazione. Le autorità designate, che esercitano i poteri loro conferiti in conformità alla legislazione nazionale, sono tenute ad intervenire tempestivamente in caso di constatazione di infrazioni al fine di porvi termine, utilizzando lo strumento giuridico appropriato. Nella maggior parte dei casi dovrà trattarsi di un'azione inibitoria in grado di consentire una rapida cessazione dell'azione illecita ovvero di vietarla.
Le disposizioni del capitolo II del regolamento (articoli 6-10) stabiliscono un quadro giuridico per l'assistenza reciproca, riguardante, in particolare, lo scambio di informazioni, le richieste di misure esecutive, nonché il coordinamento delle attività di sorveglianza del mercato e di applicazione della normativa. Infatti ogni autorità competente a conoscenza di un'infrazione intracomunitaria è tenuta ad informarne non solo le autorità degli altri Stati membri ma anche la Commissione che, da parte sua, dovrà provvedere all'adozione delle misure necessarie per farla cessare o vietare.
La Commissione dovrà, altresì, essere informata dalle singole autorità competenti circa le infrazioni intercomunitarie, i provvedimenti adottati e i relativi effetti, nonché del coordinamento delle loro attività. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate unicamente a garanzia del rispetto delle leggi che tutelano gli interessi dei consumatori.
La Commissione provvederà a registrare e a trattare in una base di dati elettronica le informazioni ricevute.
Ai sensi di quanto specificato nell'articolo 16 in esame, l'esercizio da parte del Ministero dello sviluppo economico delle funzioni di autorità pubblica nazionale, ai sensi dell'articolo 3, lettera c) del citato regolamento CE, concerne, in particolare, le seguenti materie:
servizi turistici;
clausole abusive nei contratti;
garanzie nella vendita di beni di consumo;
credito al consumo;
commercio elettronico.

Come ricorda la relazione di accompagnamento al disegno di legge comunitaria 2006, si tratta di materie per le quali, in sede di recepimento delle direttive di riferimento e di elaborazione dello stesso codice di consumo, non sono state indicate le autorità di riferimento ossia le autorità competenti per l'esecuzione della normativa per la protezione degli dei consumatori. In proposito la relazione richiama espressamente il decreto legislativo 17


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marzo 1995, n. 111, la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24.
Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 144-bis l'operativita dei poteri del Ministero dello sviluppo, di cui al citato regolamento CE, viene estesa anche alle infrazioni nazionali lesive degli interessi collettivi dei consumatori. Lo scopo, come si osserva nella relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge comunitaria, è quello di «evitare un diverso e discriminatorio livello di tutela dei consumatori nelle medesime materie, in caso di infrazioni nazionali rispetto alle infrazioni infracomunitarie».
Per l'esercizio delle funzioni assegnategli dal comma 1 dell'articolo 144-bis il Ministero dello sviluppo economico - conformemente a quanto previsto dal regolamento CE, articolo 4, paragrafo 2 - può avvalersi della collaborazione delle camere di commercio, nonché di altre pubbliche amministrazioni. Al Ministero è consentito, altresì, di avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, limitatamente alle azioni inibitorie di cui all'articolo 139 dello stesso codice. L'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 137 del codice del consumo, istituito presso il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) che provvede al relativo aggiornamento annuale, è stato previsto e disciplinato dall'articolo 5 della legge n. 281 del 1998 che ha altresì fissato i requisiti richiesti per l'iscrizione.
Quanto alle azioni inibitorie di cui all'articolo 139 del codice, si ricorda che il riconoscimento della legittimazione delle associazioni di consumatori ad agire in giudizio per la tutela dei diritti collettivi dei consumatori e degli utenti, ivi prevista, costituisce una tra le disposizioni più innovative dalla stessa legge n. 281 (articolo 3). L'azione a tutela degli interessi collettivi è finalizzata all'emanazione dei provvedimenti inibitori. Infatti, le associazioni possono richiedere al giudice:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale, nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate (articolo 140).

Il comma 5 dell'articolo 144-bis in analisi rinvia ad un successivo decreto dello stesso Ministro dello sviluppo economico la disciplina delle procedure istruttorie per l'esercizio dei poteri da parte dell'autorità competente.
Da ultimo il comma 6 demanda al Ministero dello sviluppo economico la designazione dell'Ufficio unico di collegamento cui è affidata la responsabilità dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2005, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Come già preannunciato, nell'ambito dell'intero disegno di legge comunitaria per il 2006 questa novella al codice del consumo è l'unica parte di competenza della Commissione.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 giugno 2006. - Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. - Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Alfonso Gianni.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di partecipazioni in società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale.
C. 1041 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.


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Ruggero RUGGERI (Ulivo), relatore, precisa che la questione in esame, nonostante l'esiguità del provvedimento, composto di un unico articolo, è piuttosto complicata. Il disegno di legge in esame prevede l'abrogazione di due provvedimenti normativi in tema di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas; si tratta del decreto- legge 25 maggio 2001, n. 192, recante Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, e del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas, convertito dalla legge 13 luglio 2005, n. 131.
Cercherà di illustrare il contesto di nascita di questi decreti-legge che rispondevano a problematiche reali e sui quali si è negativamente espressa la Corte di giustizia europea.
Il Governo di centro-sinistra, nel 2001, si trovò ad affrontare una questione epocale, a gestire il passaggio da un'economia «protetta» ad un'economia di mercato e, per quanto riguarda il settore dell'energia elettrica e il gas, con l'ulteriore problema di privatizzare imprese pubbliche. In seguito, il medesimo problema è stato affrontato, nella legislatura da poco conclusa, dal Governo di centro-destra. Tornando al 2001, si verificò da un lato l'inizio del «dimagrimento» delle imprese pubbliche italiane e dall'altro, nel maggio 2001, l'assunzione, da parte del colosso francese dell'energia Electricité de France (EdF)- mediante l'acquisizione del 20 per cento di Montedison Spa e dell'OPA di Italenergia Spa su Montedison Spa ed Edison Spa - di una partecipazione pari al 18,03 per cento in Italenergia bis Spa, la holding che controlla Edison Spa, il secondo produttore italiano di energia elettrica. Questo è il punto di partenza: mentre l'Italia liberalizza il mercato si verifica un'asimettria, poiché la Francia non opera il medesimo sforzo, con il risultato di fare entrare un colosso monopolista nel mercato italiano.
Per tutelare i processi di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas in corso, a fronte di comportamenti ostativi di imprese pubbliche titolari di una posizione dominante sul proprio mercato nazionale, il Governo italiano ha emanato il primo dei due decreti-legge in questione, il n. 192 del 2001 (noto anche come «decreto Edf» o «legge anti-Edf») con il quale ha nei fatti «congelato» i diritti di voto di EdF sia in Italenergia bis Spa, sia in Edison Spa, al 2 per cento, introducendo a tal fine delle limitazioni alla gestione e al controllo delle imprese italiane operanti nel mercato energetico da parte di società per le quali si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
mantengano una posizione dominante in uno dei settori in questione, nel proprio mercato nazionale;
siano controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altre amministrazioni pubbliche;
non risultino quotate su mercati finanziari regolamentati.

Dopo questo primo intervento con la legge n. 239 del 2004 (legge Marzano) si cerca di proseguire in questa operazione di liberalizzazione e insieme di «difesa»: si introduce infatti in questa legge una disposizione che prevede che fino alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione di imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell'Unione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione all'Autorità garante della


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concorrenza e del mercato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli enti degli Stati membri interessati allo scopo di tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia ovvero la concorrenza nei mercati. Nel giugno 2005, quindi, viene adottata la sentenza della Corte di giustizia n. 54 nella quale, con riferimento alla sopra richiamata legge n. 301 del 2001, il giudice comunitario ritiene che la previsione della sospensione automatica dei diritti di voto inerenti a partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas, quando queste partecipazioni erano detenute da imprese pubbliche straniere non quotate in mercati finanziari regolamentati e che beneficiano nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante, costituisca una violazione dell'articolo 56 del Trattato. La risposta dell'Italia è il decreto-legge n. 81 del 2005 recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas, volto ad inserire all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 192 del 2001 un nuovo comma 3-bis che esclude l'applicazione delle suddette previsioni limitative dell'esercizio del diritto di voto nelle deliberazioni assembleari e dei diritti di acquisto e sottoscrizione a termine o differita, qualora si verifichino, congiuntamente, i seguenti presupposti:
le competenti Autorità degli Stati interessati abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le procedure per la privatizzazione dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione europea (o dalle sue amministrazioni pubbliche e titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante; fra tali procedure sono specificamente menzionate la quotazione nei mercati finanziari regolamentati o altre procedure equivalenti);
siano state definite con il Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato; tali intese dovrebbero in particolare promuovere l'effettivo esercizio, in condizioni di reciprocità, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato istitutivo della Comunità europea nell'accesso ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.

In data 4 aprile 2006, infine, la Commissione europea ha chiesto allo Stato italiano di conformarsi alla sentenza del 2 giugno 2005 n. 54 della Corte di giustizia, pena l'applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie, ritenendo insufficiente la nuova disciplina a superare il contrasto con i principi richiamati nella citata sentenza della Corte di giustizia in relazione alla violazione dell'articolo 56 del Trattato in materia di libera circolazione di capitali.
Oggi dunque ci troviamo da un lato a dover rispondere alle istanze mosseci dalla Commissione, ma dall'altro a difendere la condizione di reciprocità che, al momento, non appare rispettata da altri Paesi europei. La Commissione solleva dunque un problema vero, ma altrettanto vera è l'esigenza di risolvere una evidente asimmetria di comportamenti.
C'è da dire comunque che, a seguito della modifica operata con il decreto-legge n. 81 del 2005, in data 31 maggio 2005 è stato siglato un accordo di collaborazione energetica tra ENEL e EDF, il quale ha anticipato il Protocollo d'accordo sulla cooperazione nel settore dell'energia tra il Governo italiano e quello francese, firmato a Genova l'11 giugno 2005. Inoltre, in relazione al requisito dell'avvio delle procedure di privatizzazione, si segnala che EDF, in data 21 novembre 2005, è stata quotata in borsa. Chiede quindi al Governo se vi sono altri elementi di conoscenza che la Commissione possa acquisire per valutare più compiutamente se il processo di integrazione a livello europeo continui nella direzione della liberalizzazione e quindi deliberare con cognizione sul disegno di legge.

Erminio Angelo QUARTIANI (Ulivo) sottolinea che l'abrogazione dei due decreti-legge non elimina la possibilità di


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riconoscere importanza al concetto di reciprocità, dato che il provvedimento in esame non abroga la disposizione del comma 29 della legge n. 239 del 2004, che permette al Presidente del Consiglio dei ministri di intervenire su operazioni di concentrazione nei settori dell'energia elettrica e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell'Unione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità.

Il sottosegretario Alfonso GIANNI nel concordare con la ricostruzione delle origini del provvedimento effettuata dal relatore, ricorda che il provvedimento in esame era in origine inserito nel disegno di legge approvato recentemente dal Consiglio dei ministri e riguardante la liberalizzazione del settore dell'energia elettrica e del gas e che esso è stato scorporato da quest'ultimo e ha assunto un iter autonomo in considerazione della necessità di adempiere alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, onde evitare l'applicazione delle pesanti sanzioni pecuniarie previste in caso di mancato adeguamento alla sentenza in questione. Sottolinea in particolare che l'adozione del provvedimento è avvenuta entro i termini previsti dall'ordinamento comunitario.

Stefano SAGLIA (AN) ritiene utile lasciare al Governo, in vista del proseguimento del dibattito, qualche elemento di riflessione. Il provvedimento, anche se è necessario al fine di evitare le sanzioni previste dall'ordinamento comunitario, non è «neutro», ha un impatto rilevante su una situazione nata nel 2001 e che sono anni che si cerca di affrontare. Le domande che pone al Governo sono dunque: qual è lo stato dei rapporti fra Italia e Francia per quanto riguarda l'applicazione del protocollo di collaborazione e se la decisione assunta dal Governo con il disegno di legge in esame sia stata determinata da una valutazione reale di questi rapporti ovvero sia soltanto un «atto di buona volontà».

Maurizio ZIPPONI (RC-SE) ricordando che il Governo francese ha assunto recentemente atteggiamenti di chiusura riguardo alla possibilità da parte di imprese estere di acquisire partecipazioni di società francesi operanti nel settore dell'energia (si riferisce in particolare al caso ENEL-SUEZ), pone in rilievo l'importanza di sviluppare approfondite riflessioni sul concetto di reciprocità e di valutare l'effettiva necessità di abrogare i decreti-legge in questione sulla base della definizione che si sta dando in concreto al concetto di reciprocità.

Andrea LULLI (Ulivo) approva l'impostazione tendente ad annettere centralità al tema della reciprocità. Sottolinea tuttavia che il provvedimento in questione è necessario al fine di evitare le pesanti sanzioni previste e ricorda che la legge n. 239 del 2004 garantisce comunque la possibilità di garantire tale reciprocità. Sottolinea infine che affrontare in modo approfondito i temi della politica energetica è di fondamentale importanza al fine di incrementare la competitività delle imprese che sono costrette oggi a sopportare costi energetici troppo alti.

Luigi LAZZARI (FI) riconosce la necessità di adempiere sollecitamente agli obblighi comunitari. Ritiene peraltro importante capire se l'adeguamento agli obblighi comunitari non possa essere operato attraverso una strada diversa da quella che prevede l'abrogazione di due decreti-legge, attraverso un percorso più «morbido», anche in considerazione del fatto che lo Stato francese ha recentemente optato per soluzioni meno drastiche al fine di adeguarsi all'ordinamento comunitario.

Marilde PROVERA (RC-SE) osserva che il processo di liberalizzazione nel settore energetico è stato attuato in Italia in modo molto più penetrante rispetto a quanto è avvenuto in altri Paesi europei ed a suo parere l'abrogazione delle norme dei decreti-legge in questione continua ad andare nella direzione sbagliata. Sottolinea che accanto alle esigenze di rispetto delle


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norme comunitarie devono anche essere tenute in considerazione le esigenze di salvaguardare gli interessi nazionali in materia energetica.

Ludovico VICO (Ulivo) ricorda che il problema della reciprocità deve comunque essere contemperato con l'articolo 56 del Trattato dell'Unione europea che garantisce la libera circolazione di capitali. Sottolinea inoltre che il problema della reciprocità riguarda non solo il settore energetico ma anche altri settori. Pone infine accento sul fatto che da una parte è importante evitare le sanzioni della Comunità europea, dall'altro è importante anche difendere gli interessi delle imprese pubbliche.

Il sottosegretario Alfonso GIANNI ricorda che il provvedimento è necessario alla luce del fatto che entrambi i provvedimenti sono stati ritenuti illegittimi dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. Rinvia per la discussione relativa alle liberalizzazioni nel settore energetico al dibattito che si svolgerà in sede di esame del disegno di legge che il Governo presenterà prossimamente al Parlamento.

Daniele CAPEZZONE, presidente, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.