XII Commissione - Resoconto di giovedì 29 giugno 2006


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 giugno 2006. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ.

La seduta comincia alle 14.10.

Legge comunitaria 2006.
C. 1042 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2005.
Doc. LXXXVII, n. 1.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 28 giugno 2006.

Elisabetta GARDINI (FI), prendendo in esame gli articoli del disegno di legge comunitaria che riguardano la Commissione, sottolinea come, tra i diversi diritti sociali che la Costituzione riconosce, caratterizzando il nostro ordinamento come quello di uno Stato democratico sociale, il diritto alla tutela della salute emerga chiaramente, per molteplici ragioni.
In primo luogo, per la sfera che le disposizioni costituzionali intendono tutelare, ovvero un bene assolutamente primario; in secondo luogo, per le vicende istituzionali e legislative che ne hanno interessato il riconoscimento; infine perché forse l'unico, e comunque sicuramente il primo, ad aver ricevuto un sistema compiuto ed organizzato di attuazione nel più ampio circuito sociale dei servizi alla persona ed alla comunità.
La tutela della salute viene oggi modernamente definita a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità come «uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solamente l'assenza di malattia o di inabilità», ovvero una condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell'organismo dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale.
Si tratta di una definizione dalla quale si evince che il benessere fisico non è mai solamente una condizione statica, ma estremamente mutevole a seconda dei suoi rapporti con l'ambiente naturale e sociale.


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Ma prima di giungere all'affermazione di un concetto pieno come quello sopra riportato, che comprende anche l'intervento pubblico nel momento della prevenzione, e di arrivare ad un assetto normativo ed istituzionale ben definito, la disposizione contenuta nell'articolo 32 della Costituzione ha subito una lenta evoluzione e diverse tappe ne hanno contraddistinto l'attuazione in sede legislativa e giurisprudenziale e l'inquadramento scientifico.
Si è trattato di un'evoluzione continua, che ha fatto sì che la materia sanitaria giungesse poi ad essere il terreno di sempre più avanzata sperimentazione degli istituti e dei modelli pubblicistici, che dopo essere estati introdotti nel settore in interesse, sono stati estesi ad altri campi del diritto amministrativo.
Nell'articolo 32 della Costituzione, possono dirsi racchiusi una molteplicità di significati e contenuti: non solo infatti il diritto all'integrità psico-fisica ed a vivere in un ambiente salubre, ma anche un diritto alle prestazioni sanitaria, alle cure gratuite per gli indigenti e finanche a non ricevere trattamenti sanitari, se non quelli di carattere obbligatorio, volti a tutelare non già solo il destinatario, ma soprattutto la collettività.
Il diritto alla tutela della salute è inteso come diritto all'integrità psico-fisica e soprattutto come diritto alle prestazioni sanitarie. L'onere per le istituzioni è quello di assicurare prestazioni sanitarie assistenziali e di prevenzione, coerentemente con il mandato sociale caratterizzante il nostro ordinamento.
I due aspetti della tutela della salute hanno visto entrambi la loro affermazione variamente condizionata dall'intervento della giurisprudenza costituzionale ed ordinaria e pertanto la loro ricostruzione sarà brevemente accompagnata al percorso di interpretazione che di esse hanno fornito nel tempo le principali sentenze della Consulta. Il riconoscimento graduale, controverso e differito del diritto alla tutela della salute è dovuto peraltro al fatto che la norma costituzionale costituisce, perlomeno al tempo in cui venne emanata, una disposizione all'avanguardia, sconosciuta negli ordinamenti costituzionali contemporanei od anche di poco successivi (Francia, Germania), che verrà inserita solo nelle Costituzioni scritte di ultima generazione, come quelle del Portogallo, della Spagna e della Grecia. In una prima fondamentale accezione, la norma contenuta nell'articolo 32 della Costituzione è volta a tutelare, immediatamente e senza alcuna necessità dell'interpositio legislatoris, il diritto all'integrità psico-fisica di ogni individuo: si tratta di un diritto inviolabile ed assoluto, che comprende un bene primario oggetto di un diritto fondamentale della persona, immediatamente (rectius, processualemente) tutelabile ed azionabile sia nell'ambito dei rapporti con i poteri pubblici che nei confronti dei privati.
Per quanto riguarda poi, nello specifico, l'immissione sul mercato di biocidi, occorre avere il coraggio di adeguare la procedura al progresso tecnico e scientifico in materia di microbiologia e biotecnologia, allo scopo di semplificare le procedure per la richiesta nonché l'attività delle autorità degli Stati membri che devono esaminare le istanze. In particolare, le modifiche devono integrare negli allegati alcuni principi attivi, quali i microrganismi, compresi funghi e virus.
Il biocida, perché ne sia autorizzata l'immissione sul mercato, non deve essere classificato come tossico, cancerogeno, mutageno. Al tempo stesso, occorre sia dimostrato che esso è efficace e privo di ripercussioni negative sull'organismo bersaglio, sulla salute umana o degli animali o sulle acque di superficie o sotterranee, e sull'ambiente in generale. La natura e la quantità dei principi attivi possono essere determinati in base ai requisiti di cui agli allegati della direttiva e le sue proprietà fisiche e chimiche sono enunciate nella direttiva 98/8/CE e recepite in Italia con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.
Stesso discorso, ossia l'esigenza di un maggiore controllo sulla loro applicazione, vale per i prodotti fitosanitari.


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Per quanto poi attiene alle problematiche principali connesse alla sicurezza trasfusionale, è necessario prestare attenzione all'approvvigionamento e all'appropriatezza della richiesta, individuando tra i principali obiettivi il conseguimento dell'autosufficienza e della sicurezza trasfusionale e, insieme con essi, la razionalizzazione del modello organizzativo, lo sviluppo scientifico e tecnologico, la qualità, l'efficienza e l'economicità di gestione delle strutture trasfusionali, la politica sociale in campo trasfusionale.
Il precedente Governo ha garantito questi obiettivi attraverso il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191 e la legge 21 ottobre 2005, n. 219.
In riferimento alla direttiva 2005/94/CE dell'allegato A, sottolinea come il Ministero della Salute, nella precedente legislatura, abbia emanato una serie di provvedimenti in linea con la direttiva e come questi siano stati tenuti presenti anche da altri Paesi.
In particolare, per quanto riguarda i principali provvedimenti nazionali di carattere legislativo ed amministrativo per la lotta all'influenza aviaria, ricorda che il decreto-legge n. 202 del 2005 prevede:
l'istituzione del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
la creazione presso il Ministero della salute di un nuovo Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, con l'incremento di tre unità della dotazione organica di dirigente di prima fascia;
la stipula da parte del Ministero della salute di contratti a tempo determinato per alcune figure professionali operanti nel campo della prevenzione e controllo sanitario;
l'attribuzione al Ministro della sanità della facoltà di sospendere la caccia, con propria ordinanza, per un periodo massimo di sei mesi;
la costituzione di scorte di vaccini e farmaci antivirali;
il potenziamento degli organici del Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri;
l'acquisto di carni congelate da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura al fine di sostenere il mercato avicolo.

Ricorda infine come il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, abbia previsto un indennizzo per gli avicoltori che hanno subito dei danni.
Il suo gruppo si riserva di presentare una proposta alternativa di relazione sulla legge comunitaria e una proposta di parere relativamente alla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2005. Preannuncia inoltre l'intenzione di presentare emendamenti alla legge comunitaria.

Chiara MORONI (FI) si riallaccia all'intervento del deputato Gardini, soffermandosi in particolare sull'articolo 9 del disegno di legge comunitaria, concernente l'acquisizione a titolo di successione della partecipazione in una società titolare di farmacia privata.
Nel ricordare che la disciplina italiana in materia di titolarità di farmacie è stata oggetto di una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea nei confronti dell'Italia, chiarisce che, in base alla disciplina attualmente vigente, quanti acquisiscano, in qualità di eredi, la proprietà di farmacie o la partecipazione nelle suddette società, senza essere in possesso del titolo di farmacista, devono cederla nel termine di dieci anni, variamente prorogabile.
Il disegno di legge comunitaria all'esame della Commissione, invece, modificando l'articolo 7, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, riduce tale termine a tre anni e non prevede alcuna possibilità di proroga. Pur condividendo in linea di principio tale riduzione del termine, segnala come, probabilmente a causa di una svista occorsa nella predisposizione del disegno di legge, l'articolo 9, comma 1, lettera b) del disegno di legge, abrogando il comma 10 del citato articolo 7, che equipara tra loro eredi di titolari singoli ed eredi di titolari di partecipazioni


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in società, renda nuovamente applicabile la disposizione, contenuta nella legge 2 aprile del 1968, n. 475, articolo 12, in base alla quale gli eredi di titolari singoli hanno soltanto un anno di tempo per acquisire il titolo di farmacista ovvero per cedere la proprietà.
In questo modo verrebbero a crearsi due regimi diversi per gli eredi dei titolari singoli, che quindi disporrebbero di un solo anno di tempo, e per gli eredi di partecipazioni in società, che avrebbero a disposizione un tempo più lungo, pari a tre anni. Ciò costituisce a suo avviso una irragionevole discriminazione tra situazioni simili, anche alla luce del fatto che un anno non è palesemente un tempo congruo per cedere, senza «svenderla», la proprietà di una farmacia privata.
Chiede pertanto che la Commissione valuti attentamente l'opportunità di modificare tale disposizione, al fine di evitare un trattamento irragionevolmente differenziato, giungendo se possibile ad assumere una posizione comune.

Dorina BIANCHI (Ulivo), premesso che tutti gli emendamenti eventualmente approvati da questa Commissione dovranno essere successivamente esaminati dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, dichiara comunque di concordare sulle considerazioni svolte dal deputato Moroni, in quanto effettivamente la disposizione in questione pone in essere una discriminazione immotivata tra situazioni simili. Invita pertanto il relatore ad approfondire la questione e se del caso a presentare, all'esito dell'approfondimento, un emendamento al riguardo.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (Ulivo), relatore, ringrazia i deputati intervenuti in precedenza per gli importanti contributi alla discussione. Sottolinea quindi come il disegno di legge comunitaria rechi disposizioni che incidono su settori particolarmente delicati. Pur riconoscendo che anche nella precedente legislatura alcune delle materie su cui interviene il disegno di legge comunitaria ad esempio l'attività trasfusionale sono state oggetto di vari provvedimenti, ritiene che il disegno di legge in esame non sia privo di contenuti fortemente innovativi. Per quanto riguarda, nello specifico, l'articolo 9 del disegno di legge, intende farsi carico di uno scrupoloso approfondimento, al fine di valutare se si renda necessaria la presentazione di un emendamento. Auspica comunque che al termine dell'esame si possa su questo punto addivenire ad una posizione ampiamente condivisa.

Mimmo LUCÀ, presidente, dopo aver ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge comunitaria è fissato a lunedì 3 luglio, alle ore 13, dichiara concluso l'esame preliminare.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.