I Commissione - Resoconto di mercoledì 5 luglio 2006

TESTO AGGIORNATO AL 6 LUGLIO 2006


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AUDIZIONI

Mercoledì 5 luglio 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta.

La seduta comincia alle 9.05.

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta sulle linee programmatiche del suo dicastero.
(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Luciano VIOLANTE, presidente, introduce il seguito dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti i deputati Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo), Michaela BIANCOFIORE (FI), Franco RUSSO (RC-SE), Karl ZELLER (Misto-Min.ling), Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) e Antonio LA FORGIA (Ulivo).

Replica quindi il Ministro Linda LANZILLOTTA, rispondendo ai quesiti formulati.

Luciano VIOLANTE, presidente, ringrazia il Ministro Linda LANZILLOTTA per il


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suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 5 luglio 2006.

Decreto-legge 173/2006: Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare.
C. 1222 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 10.45 alle 11.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 luglio 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.

La seduta comincia alle 11.10.

Legge comunitaria 2006.
C. 1042 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2006.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che nella seduta di ieri si era convenuto di accantonare la votazione dell'articolo aggiuntivo 8.01 al fine di individuare una formulazione che potesse trovare un consenso più ampio.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), relatore, al fine di venire incontro alle esigenze prospettate negli interventi svolti nel corso della seduta di ieri, propone una riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 8.0, volta a prevedere che il Governo possa, in sede di predisposizione del decreto legislativo, in coerenza con i principi della direttiva, stabilire la natura della decisione giurisdizionale cui collegare l'effetto sospensivo dell'efficacia della decisione di rigetto della domanda di asilo nonchè termini certi per i ricorsi e le decisioni. In tal modo il Governo potrebbe stabilire che la decisione del giudice che consente al richiedente asilo di rimanere nel territorio nazionale possa essere anche di natura cautelare.
Con riferimento alla questione sollevata nella seduta di ieri dal deputato Bocchino, concernente la situazione del richiedente asilo nelle more della decisione giurisdizionale, osserva che la direttiva in esame già indica tutte le garanzie e gli obblighi in capo a questo previsti, senza prevedere tuttavia la possibilità di trattenerlo all'interno dei centri di accoglienza temporanea o di identificazione.

Italo BOCCHINO (AN), dopo aver ringraziato il presidente Violante per la sensibilità dimostrata in ordine all'opportunità di consentire un approfondimento del problema da lui sollevato nella precedente seduta ed il relatore Zaccaria per l'impegno profuso al fine di individuare una soluzione soddisfacente, ritiene che la proposta da quest'ultimo formulata non risolva tuttavia la questione posta. Sottolinea infatti come l'esigenza da lui prospettata sia quella di evitare che la proposizione di una domanda di asilo possa essere utilizzata strumentalmente da coloro che intendono rendersi di fatto irreperibili, aumentando così il bacino dell'immigrazione clandestina.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), relatore, osserva, a suffragio della proposta da lui formulata, che non esiste il rischio di utilizzo strumentale del diritto di asilo prospettato dal deputato Bocchino in quanto l'Italia è il paese con il più basso numero di accoglimento di domande di asilo.


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Italo BOCCHINO (AN) ribadisce che il problema non è legato alla legittima presentazione della domanda di asilo, ma è rappresentato dalla necessità di definire la situazione in cui viene a trovarsi il richiedente asilo tra la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego della domanda di asilo e la sua decisione nel merito, ritenendo che debbano essere previste idonee misure atte ad evitare che costui possa rendersi irreperibile non essendo sottoposto a controlli subito dopo aver presentato il ricorso in questione. Propone pertanto di stabilire che il giudizio sul ricorso intervenga nel termine di quarantotto ore, durante le quali il soggetto richiedente resta trattenuto nei centri di identificazione. Sottolinea che tale termine è mutuato dalla vigente legislazione in materia di immigrazione e che la sua brevità lo rende ragionevole.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che le questioni poste nella seduta di ieri erano due. La prima, sollevata dal deputato Marone, riguarda la sospensione automatica del provvedimento amministrativo di diniego della domanda di asilo, prodotta dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso di essa prevista dall'articolo aggiuntivo 8.01 del relatore, che comporterebbe una presunzione ex-lege della sussistenza dei presupposti per la concessione di un provvedimento cautelare. La seconda, sollevata dai deputati Bocchino e Stucchi, è volta ad impedire che, proprio per effetto della sospensione cautelare del provvedimento amministrativo di diniego del diritto di asilo, si finisca per creare un incentivo alla clandestinità. Dopo aver osservato che l'accoglimento delle domande di asilo sia stato di gran lunga inferiore rispetto alle domande presentate, sottolinea come sia evidente che una eventuale modifica della disciplina sul riconoscimento del diritto di asilo potrebbe produrre una crescita delle domande stesse. Conclude evidenziando come il termine di quarantotto ore a cui si è riferito il deputato Bocchino è quello per la convalida e non per la definizione del giudizio nel merito.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), relatore, ritiene che il termine di quarantotto ore, se può considerarsi congruo per una decisione di convalida, non lo è per una decisione di natura giurisdizionale alla luce dei numerosi problemi di natura tecnica che sorgono nel corso del procedimento, soprattutto per assicurare il godimento da parte del ricorrente di tutte le garanzie. Osserva inoltre che la valutazione del giudice non può esaurirsi in un arco di tempo così breve. Sottolinea quindi che in questa sede la Commissione è chiamata a definire solo principi e criteri direttivi, quali sicuramente sono quelli da lui precedentemente illustrati ed in particolare la previsione di termini certi per la definizione dei ricorsi. Ricorda che nella direttiva in esame sono già previsti specifici obblighi per il richiedente asilo, il quale è un soggetto già identificato che non può essere equiparato ad un clandestino per il solo fatto di aver presentato un ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di diniego di asilo.

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva che potrebbe prevedersi per il legislatore delegato il compito di stabilire misure idonee per prevenire il rischio che specifici soggetti si rendano irreperibili.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), relatore, ritiene che sia comunque da prevedere il principio per il quale le garanzie di tutela del richiedente asilo nelle more della definizione del ricorso giurisdizionale siano le stesse che sono attribuite ai cittadini italiani. Ritiene pertanto opportuno operare un rinvio ai principi già contenuti nella direttiva evitando così di anticipare in questa sede la legislazione in materia di asilo, sulla quale questa Commissione potrebbe ritenere di intervenire.

Italo BOCCHINO (AN) ritiene che si dovrebbero chiarire le modalità mediante le quali evitare che chi presenti il ricorso giurisdizionale possa poi rendersi irreperibile,


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non essendo sottoposto a forme di controllo.

Pierangelo FERRARI (Ulivo) condivide le osservazioni svolte dal relatore e, rivolto al deputato Bocchino, sottolinea come il problema da lui posto, rispetto al quale si registra una sostanziale condivisione, potrebbe essere risolto mediante l'approvazione di un apposito ordine del giorno.

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva che l'articolo 11 della direttiva in esame stabilisce che gli Stati membri possano prevedere una serie di obblighi per i richiedenti asilo consistenti, tra l'altro, in obblighi di comparizione e di informazioni e di consegna di documenti, per la cui violazione potrebbero essere stabilite delle specifiche sanzioni.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ricorda che in questa sede la Commissione non è chiamata a definire una disciplina compiuta in maniera di asilo, ma solo a prevedere princìpi e criteri direttivi al legislatore delegato in sede di attuazione della direttiva in esame. Osserva che l'esame sull'articolo aggiuntivo 8.01 da lui presentato, volto a prevedere specifici principi e criteri direttivi per il legislatore delegato, è finalizzato a riconoscere al Parlamento un ruolo significativo nell'attuazione della direttiva, evitando così che il Governo possa emanare il decreto legislativo limitandosi a rispettare i soli principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge comunitaria, di natura generale. Ricorda in proposito che l'articolato originario del disegno di legge non contemplava neppure l'espressione del parere parlamentare, come invece previsto dagli emendamenti identici Franco Russo 1.1 e 1.2 del relatore, approvati nella seduta di ieri.

Sesa AMICI (Ulivo) ricorda che i problemi di cui si sta dibattendo sono gli stessi che la Commissione ha affrontato durante la scorsa legislatura in sede di esame di proposte di legge vertenti sul diritto di asilo. Osserva che se da un lato il diritto soggettivo all'asilo è riconosciuto dalla Costituzione, il riconoscimento di tale diritto può interferire con altre questioni anche legate al tema del contrasto dell'immigrazione clandestina, sulle quali non si registra una unità di vedute. Ritiene non sia condivisibile l'opinione per cui la presentazione delle domande di asilo produca automaticamente situazioni di clandestinità in quanto la procedura prevista per il suo esame è articolata e complessa, lasciando poco spazio alla possibilità di rendersi irreperibile. Dopo aver espresso il proprio orientamento favorevole sulla proposta formulata dal relatore, sostiene comunque l'opportunità che questa Commissione esamini compiutamente, in una apposita sede, la disciplina in materia di asilo.

Italo BOCCHINO (AN) osserva che il problema, da lui sollevato, si pone in una prospettiva futura. Pertanto assume scarsa importanza l'esame di statistiche o di mere considerazioni sulle procedure vigenti che non tengono in alcun modo conto degli effetti che le norme che si intende approvare potrebbero produrre sull'immigrazione clandestina.

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva che l'articolo 18 della direttiva prevede che gli Stati membri non possono trattenere in arresto una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente asilo.

Italo BOCCHINO (AN), suggerisce di integrare il principio direttivo elaborato dal relatore prevedendo che il Governo definisca misure idonee ad evitare che il richiedente asilo, nelle more della decisione giurisdizionale, si renda irreperibile.

Giacomo STUCCHI (LNP) condivide le opinioni espresse dal deputato Bocchino, ritenendo opportuno rimettere al legislatore delegato l'individuazione di apposite misure volte ad evitare che il richiedente asilo, nelle more del giudizio giurisdizionale, si renda irreperibile.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) osserva che il richiamo all'articolo 11 della


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direttiva, che prevede obblighi stringenti per i richiedenti asilo nelle more della decisione sul ricorso giurisdizionale, sia sufficiente per evitare l'effetto temuto dai deputati Bocchino e Stucchi. Sottolinea quindi l'importanza di evitare che si crei una sorta di equiparazione tra lo status del richiedente asilo e di quello clandestino.

Sandro GOZI (Ulivo) dichiara di comprendere le perplessità manifestate dal deputato Bocchino, osservando che le stesse questioni di cui si sta dibattendo in questa sede hanno condotto ad una formulazione dell'articolo 11 della direttiva finalizzata ad evitare forme di strumentalizzazione della domanda di asilo. Ritiene eventualmente possibile prevedere la predisposizione di strumenti idonei a dare effettività alle finalità di cui all'articolo 11 della direttiva. Dichiara comunque il proprio orientamento favorevole sulla proposta del relatore Zaccaria e la propria contrarietà ad inserire il termine «clandestino» nella disposizione in esame.

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva come il dibattito in corso stia consentendo alla Commissione di avvicinarsi ad una soluzione più condivisa. Tuttavia, essendo imminente l'inizio della chiama dei deputati per l'elezione, da parte del Parlamento in seduta comune, di un giudice della Corte costituzionale, sospende la seduta avvertendo che essa riprenderà al termine della seconda chiama dei deputati.

La seduta, sospesa alle 11.40, riprende alle 13.35.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), relatore, presenta una nuova formulazione del proprio articolo aggiuntivo 8.01 (vedi allegato 1) volto a stabilire che il Governo, nell'attuazione della direttiva in esame, preveda che il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento con il quale viene adottata la decisione sulla domanda di asilo consenta al richiedente asilo di rimanere nel territorio nazionale in attesa di una decisione del giudice, stabilendo, in coerenza con i principi della direttiva, il tipo di decisione giurisdizionale cui collegare tale effetto e preveda, altresì, termini certi per la presentazione del ricorso e per le relative decisioni e gli strumenti per dare effettività ai principi di cui all'articolo 11 della direttiva.

Italo BOCCHINO (AN) prende atto degli sforzi compiuti dal relatore nella predisposizione della nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 8.01 che, seppure ha prodotto un miglioramento del testo inizialmente proposto, non ha però risolto il problema da lui posto, volto ad individuare strumenti atti ad impedire che i richiedenti asilo che presentano il ricorso giurisdizionale possano rendersi irreperibili. Ritiene che il richiamo, contenuto nella nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo, ai princìpi contenuti nella direttiva rappresenti solo un modo per eludere il problema. Dichiara quindi la propria contrarietà sul contenuto della lettera b) dell'articolo aggiuntivo 8.01, che stabilisce che qualora il richiedente asilo si dichiari apolide, ovvero abbia in precedenza soggiornato abitualmente in un paese sicuro, la dichiarazione di infondatezza della domanda proposta non possa basarsi esclusivamente su tali motivi, in quanto ritiene che tale previsione agevolerebbe un uso strumentale della domanda di asilo, al fine di aggirare le norme vigenti in materia di immigrazione. Preannuncia pertanto il voto contrario da parte del proprio gruppo sull'articolo aggiuntivo 8.01 del relatore, nella nuova formulazione, nonché sulla proposta di relazione favorevole alla XIV Commissione. Fa presente che l'eventuale approvazione di quest'articolo aggiuntivo pregiudicherebbe la possibilità di trovare una condivisione sui contenuti complessivi del disegno di legge comunitaria rispetto al quale il gruppo di Alleanza nazionale assumerà un atteggiamento di contrarietà.

Giacomo STUCCHI (LNP) apprezza lo sforzo compiuto dal relatore, ma condivide l'opinione espressa dal deputato Bocchino sulla scarsa corrispondenza della nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 8.01


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alle osservazioni formulate dai gruppi di opposizione. Dichiara pertanto il voto contrario del proprio gruppo sia sull'articolo aggiuntivo 8.01 che sulla proposta di relazione favorevole alla XIV Commissione.

Gabriele BOSCETTO (FI) condivide le considerazioni espresse dal deputato Bocchino sui contenuti dell'articolo aggiuntivo 8.01. Osserva al riguardo come la vigente legislazione in materia di immigrazione preveda che il ricorso avverso il provvedimento di diniego della concessione di asilo non produca automaticamente la sospensione del relativo provvedimento, ritenendo pertanto inopportuna la previsione, contenuta nell'articolo aggiuntivo 8.01, di ricondurre alla presentazione del ricorso giurisdizionale l'efficacia sospensiva del provvedimento stesso. Si dichiara perplesso sui contenuti della lettera b) dello stesso articolo aggiuntivo 8.01 ritenendo invece sufficiente, ai fini della valutazione della domanda di asilo, la provenienza del richiedente da un paese sicuro o meno. Si dichiara inoltre perplesso anche sull'articolo aggiuntivo 8.02, approvato nella seduta di ieri, con riferimento alla possibilità, per il legislatore delegato, di prevedere che la domanda di ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica possa essere accettata anche quando il cittadino del paese terzo si trova già sul territorio dello Stato italiano. A questo riguardo osserva infatti che questa possibilità rappresenti un pericoloso precedente che potrebbe in futuro consentire nuove forme di immigrazione in deroga a quanto previsto dalla legislazione ordinaria.

Roberto ZACCARIA, relatore, ribadisce che il proprio articolo aggiuntivo 8.01 è finalizzato a prevedere principi e criteri direttivi rivolti al legislatore delegato per l'attuazione della direttiva in esame e che, in assenza di essi, il Governo potrebbe emanare i decreti legislativi limitandosi a rispettare i generali principi previsti dall'articolo 2 della legge comunitaria in esame. Soffermandosi poi sul contenuto di cui alla lettera b), sottolinea che essa è diretta solo a prevedere che la dichiarazione di infondatezza della domanda di asilo non si fondi solo sul paese di provenienza del richiedente, ma tenga conto della sua condizione complessiva. Infine, con riferimento all'articolo aggiuntivo 8.02, approvato nella seduta di ieri, sottolinea come la facoltà in esso contenuta sia espressamente prevista dalla relativa direttiva.

Gabriele BOSCETTO (FI) sostiene che, essendo la direttiva in questione sufficientemente dettagliata, non risulta necessario chiarire espressamente le varie questioni nei principi direttivi, essendo invece più opportuno rimettersi direttamente al legislatore delegato in sede di attuazione della delega.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che l'esame dell'articolo aggiuntivo 8.01 è stato accantonato nel corso della seduta di ieri per consentire al relatore di predisporre una nuova formulazione dello stesso, che tenesse conto delle diverse posizioni espresse nel corso dell'esame. Il relatore ha così elaborato un nuovo testo, cercando di venire incontro il più possibile alle questioni poste dall'opposizione. Ritiene pertanto che sarebbe più corretto, da parte dell'opposizione, un atteggiamento di apertura al confronto e non una posizione di netta chiusura, come quella testè preannunciata non solo sull'articolo aggiuntivo in esame, ma anche sull'intero disegno di legge.

Franco RUSSO (RC-SE) osserva che la contrarietà manifestata dai deputati dell'opposizione sull'articolo aggiuntivo 8.01 sembra trarre origine dalla contrarietà complessiva di questi gruppi verso qualsiasi modifica della legislazione vigente disciplina in materia di immigrazione. Dichiara il proprio orientamento favorevole sulla proposta del relatore, ritenendo comunque opportuno che la Commissione esamini in una sede apposita i progetti di legge in materia di asilo.

Graziella MASCIA (RC-SE) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo


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sull'articolo aggiuntivo 8.01 del relatore nella sua nuova formulazione. Dichiara di non comprendere l'atteggiamento dei deputati dell'opposizione, contrario a riconoscere un ruolo significativo al Parlamento in sede di attuazione delle direttive comunitarie, a prescindere da una valutazione sul merito delle stesse. Ricorda che nel corso della passata legislatura si era registrata una sostanziale condivisione in ordine alla possibilità per il richiedente asilo di presentare un ricorso giurisdizionale avverso il diniego della domanda di asilo. Condivide infine l'opportunità di valutare le domande individualmente, esaminando la complessiva situazione del richiedente senza fermarsi al criterio dello sicurezza o meno dello Stato di provenienza.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 8.01 del relatore (nuova formulazione).

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore (vedi allegato 2) e nomina il deputato Zaccaria relatore per riferire presso la XIV Commissione politiche dell'Unione europea.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2005.
Doc. LXXXVII, n. 1.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 giugno 2006.

Giacomo STUCCHI (LNP), relatore, presenta una proposta di parere (vedi allegato 3), sottolineando l'opportunità che le disposizioni recate dalla legge n. 11 del 2005 con riferimento alla relazione in esame siano concretamente attuate ed evidenziando la necessità che la relazione sia trasmessa dal Governo al Parlamento sempre nei termini previsti dalla legge.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 luglio 2006.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige.
C. 27 Boato.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 17 del 4 luglio 2006, a pagina 6, prima colonna, terza riga, alla riga 23, deve leggersi: «Paolo» in luogo di «Alessandro».