V Commissione - Resoconto di mercoledì 5 luglio 2006


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 luglio 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 10.

Decreto-legge 173/2006: Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa.
C. 1222-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lino DUILIO, presidente, scusandosi del ritardo con cui inizia la seduta della Commissione, auspica per il futuro una maggiore puntualità con riguardo agli orari di svolgimento dei lavori.

Andrea RICCI (RC-SE), relatore, ricorda che il testo del provvedimento recante la proroga di termini per l'adozione di atti di natura regolamentare e ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione, è stato esaminato dalla Commissione bilancio, nella seduta del 4 luglio 2006. In quella occasione, la Commissione ha espresso, sul testo trasmesso dalla Commissione di merito, identico a quello approvato dal Senato, un parere favorevole con numerosi presupposti. La Commissione affari costituzionali, nella seduta del 4 luglio 2006, ha


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concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche al testo.
Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, rileva, in relazione agli emendamenti all'articolo 1-bis.6 Bocchino e 200 Misuraca, che tali proposte emendative differiscono dal 15 ottobre, rispettivamente, al 31 ottobre 2006 e al 31 dicembre 2006, la sospensione dei giudizi pendenti e del recupero dei crediti contributivi, senza tuttavia modificare l'entità dell'onere che resta determinato in 2,5 milioni di euro per il 2006 e provvedere ad alcuna quantificazione dell'onere. Con riguardo all'emendamento 1-octies.0200 Raiti, rileva che la proposta emendativa proroga i termini per i versamenti tributari e contributivi per le popolazioni colpite da calamità naturali della provincia di Catania, senza prevedere alcuna quantificazione dell'onere e relativa copertura finanziaria.
Con riguardo agli emendamenti per i quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, in relazione agli emendamenti all'articolo 1-bis. 4 Cota, 10 Boscetto e 15 La Loggia rileva che tali emendamenti sopprimono il comma 1 dell'articolo 1-bis, concernente la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2006 della sospensione dei giudizi pendenti e delle procedure di riscossione e recupero dei debiti contributivi dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli, senza, tuttavia, sopprimere contestualmente la clausola di copertura. Con riguardo all'emendamento all'articolo 1-ter.5 Cota, rileva che esso prevede che l'individuazione del nuovo gestore del fondo per le attività cinematografiche avvenga mediante l'indizione, entro il 31 ottobre 2006, di una gara pubblica da parte del Ministero per i beni culturali. Al riguardo, chiede di acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dalla previsione dell'obbligatorio ricorso alla procedura della gara pubblica. Con riguardo all'emendamento all'articolo 1-sexies. 4 La Loggia, rileva che esso sostituisce il comma 1-sexies, in termini che appaiono suscettibili di ampliare l'ambito di applicazione delle relative disposizioni per quanto concerne la copertura degli insegnamenti mediante l'affidamento o supplenze. Al riguardo, chiede di acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari che potrebbero derivare dall'attuazione della proposta emendativa a carico della finanza pubblica. Con riguardo agli emendamenti all'articolo 1-octies.6 e 9 Stucchi, rileva che essi sopprimono la proroga al 1o febbraio 2007 dei termini per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatari di poter acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso alle centrali di committenza, di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (recante il codice degli appalti). Al riguardo, chiede di acquisire l'avviso del Governo sulle eventuali conseguenze finanziarie dell'emendamento, considerato che la documentazione consegnata dal rappresentante del Governo presso la Commissione bilancio afferma che la proroga si rende necessaria per conformare l'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario, anche al fine di evitare la procedura di infrazione. Con riguardo agli emendamenti 1-octies.17 Stucchi, 1-octies.18 Bocchino e 1-octies.23 Boscetto, rileva che essi dispongono la soppressione del comma 2 recante la disciplina transitoria applicabile nel periodo compreso tra il 1o luglio 2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Al riguardo, chiede di acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari che potrebbero derivare dalla soppressione della suddetta disciplina transitoria. Con riguardo all'emendamento all'articolo 1 del disegno di legge di conversione 1.55 Cota, rileva che esso amplia la platea dei soggetti che possono essere iscritti anticipatamente alla scuola primaria, posponendo il termine di nascita dei soggetti interessati dal 30 aprile al 30 novembre. Al riguardo, rammentando che la disposizione originaria prevedeva un limite massimo di spesa, chiede di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla praticabilità della suddetta modifica in rapporto alle risorse finanziarie previste


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dalla legislazione vigente. Con riguardo agli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge di conversione 1.56, 1.57, 1. 58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62 Cota, rileva che essi prevedono che le istituzioni scolastiche, i centri di formazione professionale e le agenzie formative procedano all'avvio di progetti formativi sperimentali e di percorsi triennali di qualifica. Al riguardo, chiede di acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari che potrebbero derivare dall'attuazione delle proposte emendative a carico della finanza pubblica.
Osserva infine che i restanti emendamenti trasmessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Mario LETTIERI esprime il parere contrario del Governo sugli emendamenti segnalati dal relatore. In particolare, con riguardo all'emendamento 1-ter.5 Cota, rileva che l'individuazione del nuovo gestore del fondo per le attività cinematografiche mediante l'indizione di una gara pubblica da parte del Ministero per i beni culturali potrebbe comportare oneri per l'amministrazione derivanti dall'espletamento della stessa gara. Con riguardo all'emendamento 1-sexies.4 La Loggia, fa presente che non si è in grado di prevederne gli effetti finanziari. Con riguardo agli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge di conversione 1.56, 1.57, 1. 58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62 Cota, rileva che servirebbe apposita copertura in quanto appaiono suscettibili di comportare oneri.

Alberto GIORGETTI (AN) con riferimento all'emendamento 1-bis.6 Bocchino chiede se il differimento del termine di soli 15 giorni possa comportare conseguenze finanziarie tali da determinare un danno significativo all'erario e la conseguente necessità di una precisa quantificazione dei maggiori oneri.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, rispondendo all'onorevole Giorgetti, osserva che anche un differimento di quindici giorni può comportare una variazione degli oneri finanziari da sostenere e conferma, pertanto, il parere contrario del Governo sull'emendamento.

Gaspare GIUDICE (FI) osserva, con riguardo alle modalità di esame parlamentare del provvedimento, che il modo di procedere del Governo, consistente nel presentare i disegni di legge al Senato dove vengono inseriti i più diversi emendamenti, ponendo poi la questione di fiducia, tende a soffocare il confronto che dovrebbe svolgersi in Parlamento e, in particolare, presso la Camera dei deputati. Tutto ciò può indurre i deputati a rinunciare alla inutile presentazione di proposte emendative volte a migliorare i testi in presenza di una volontà politica della maggioranza di non accogliere alcuna modificazione. Chiede pertanto al Governo se possa esservi spazio, in futuro, per un'azione emendativa tesa al miglioramento dei testi all'esame.

Michele VENTURA (DS-U) ricorda all'onorevole Giudice che, considerando l'imminente scadenza del termine per la conversione del decreto-legge in esame, non vi sarebbe in ogni caso tempo per sottoporre nuovamente il testo all'esame del Senato. Ritiene comunque che debba in futuro essere evitata l'eccezionalità della situazione relativa ai tempi ristretti concessi alla Camera per l'esame del decreto-legge.

Andrea RICCI (RC-SE), relatore, ricorda che come relatore ha formulato una proposta di parere contrario solo su pochi emendamenti: da ciò si può evincere che almeno presso la Commissione bilancio non è certo prevalsa la volontà della maggioranza di prevaricare l'opposizione.

Lino DUILIO, presidente, sottolineando che andrebbe sempre perseguita la finalità


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di migliorare il testo dei provvedimenti sia in sede di esame in Commissione sia in sede di esame in Assemblea, ricorda che la Commissione bilancio deve procedere ad un esame sui profili di carattere finanziario. Al riguardo, rispondendo all'onorevole Giorgetti, osserva che la Commissione bilancio deve ispirarsi ad un principio di precauzione e di cautela finalizzato alla tutela della finanza pubblica, in virtù del quale, con riferimento alla questione specifica dell'emendamento da lui sollecitato, può rilevare anche un differimento di soli quindici giorni del termine.

Andrea RICCI (RC-SE), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

sul testo del provvedimento:
preso atto dei chiarimenti del Governo per cui:

all'esercizio di alcune deleghe il cui termine è oggetto di differimento ovvero relativamente alle quali si prevede la facoltà di adottare provvedimenti integrativi e correttivi dei decreti legislativi già vigenti si provvederà nel rispetto dei criteri dei principi direttivi previsti e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate a legislazione vigente;
in particolare, per quanto concerne la disciplina di cui al comma 2, dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato in quanto la normativa vigente in materia di volontaria giurisdizione già consente di ricorrere all'istituto del patrocinio a spese dello Stato;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che:
i provvedimenti attuativi delle deleghe per le quali si dispone un differimento del termine di esercizio ovvero quelli correttivi o integrativi siano posti in essere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
relativamente alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis, del decreto-legge, il differimento dell'entrata in vigore dell'obbligo di presentare il documento unico di regolarità contributiva non comporta il mancato adempimento degli obblighi contributivi;

relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge, non si differisca ulteriormente il termine previsto per l'individuazione del soggetto cui dovrà affidarsi la gestione del fondo per le attività cinematografiche;

le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies devono intendersi nel senso che l'applicazione, per il prossimo anno accademico, delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge n. 341 del 1990, costituisce una facoltà per le università da esercitarsi comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5, 1-bis.4, 1-bis.6, 1-bis-10, 1-bis-200, 1-ter.5, 1-sexies.4, 1-octies.6, 1-octies.9, 1-octies.17, 1-octies.18, 1-octies.23 e sull'articolo aggiuntivo 1-octies.0200, nonché sugli emendamenti Dis. 1.55, Dis. 1.56, Dis. 1.57, Dis.1.58, Dis. 1.59, Dis. 1.60, Dis. 1.61, Dis. 1.62, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.».

La Commissione approva la proposta di parere.


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Legge comunitaria 2006.
(C. 1042 Governo).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2005.
(Doc. LXXXVII, n. 1).
(Alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 4 luglio 2006.

Adriano MUSI (Ulivo), relatore, ricorda la richiesta di chiarimenti formulata nelle precedenti sedute nei confronti del Governo, osservando che si sono avute risposte solo parziali, ad esempio in materia di responsabilità civile derivanti dalla circolazione di autoveicoli. Sottolinea quindi l'esigenza di avere più puntuali e non contraddittori elementi di valutazione.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, rinviando alla documentazione consegnata, segnala che solo in sede di redazione dei decreti legislativi sarà possibile approntare apposite relazioni tecniche, alla luce delle disposizioni che saranno concretamente adottate, in quanto soltanto allora potrà rilevarsi la presenza di eventuali oneri (vedi allegato n. 1).

Lino DUILIO, presidente, ricorda che erano state poste ulteriori questioni e richieste di chiarimento, quali, ad esempio, quelle concernenti la disciplina dei flussi finanziari fra Stato italiano e Unione europea al fine di monitorare gli stessi nell'ambito dell'attuazione delle direttive e dei loro concreti utilizzi.

Adriano MUSI (Ulivo), relatore, ricorda, tra l'altro, che alcuni ministeri, quali il Ministero dell'interno e il Ministero della salute, hanno segnalato, nelle loro note, la possibile presenza di maggiori oneri finanziari.

Il sottosegretario Mario LETTIERI ricorda l'impegno del Governo a fornire al Parlamento una puntuale relazione informativa e si rifà per il resto alla documentazione consegnata.

Marino ZORZATO (FI) rileva che, essendoci ben due ministeri che affermano la sussistenza di oneri finanziari, discende da ciò l'opportunità che il disegno di legge comunitaria sia corredato da un'adeguata relazione tecnica.

Lino DUILIO, presidente, riconosce comunque che il Governo ha già fornito nel corso dell'esame del provvedimento una serie di chiarimenti, che dovrebbero essere peraltro completati con ulteriori elementi conoscitivi che rispondano in modo più puntuale alle richieste della Commissione. Osserva che la previsione di una relazione anche semestrale del Governo al Parlamento sarebbe positiva, considerando fra l'altro anche i riflessi negativi per l'Italia in termini di eventuali procedure di infrazione.

Giorgio LA MALFA (Misto) osserva, con riguardo all'esame della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2005, che l'Italia risulta ai primi posti fra i Paesi membri dell'Unione europea che si trovano a gestire una massa ingente di violazioni al diritto comunitario. Ciò può comportare, fra l'altro, oneri crescenti anche di carattere finanziario, in quanto la Commissione dell'Unione europea ha ottenuto dalla Corte di giustizia il potere di irrogare sanzioni determinate non in cifra fissa, bensì in misura proporzionale al numero dei giorni di ritardo rispetto al termine di attuazione della normativa comunitaria. Cita in questo senso l'esempio della Francia, condannata per quanto riguarda l'attuazione della direttiva sulla pesca con una multa che ha comportato un ingente onere finanziario. Rileva pertanto che devono essere considerati anche problemi di carattere finanziario che possono derivare dalle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia. Premessa poi la distinzione


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fra i due tipi di procedure di infrazione, a seconda cioè che derivino dalla mancata attuazione dei provvedimenti nei termini previsti ovvero dalla violazione del diritto comunitario, ricorda che, nel periodo in cui ebbe la responsabilità del dicastero per le politiche comunitarie, producendo uno sforzo notevole si provò a ridurre l'arretrato, facendo sì che l'Italia risalisse, nella classifica dei Paesi membri concernente l'attuazione dei provvedimenti comunitari, dal 25o al 15o posto. Rileva che, in conseguenza del cambio di legislatura e della fase iniziale dell'attività del nuovo Governo, l'Italia si trova nuovamente all'ultimo posto dei Paesi membri con riguardo al recepimento dei provvedimenti comunitari. Paradossalmente, osserva che sono i Paesi di recente ingresso nell'Unione europea che si trovano invece avvantaggiati, poiché con una sola legge hanno potuto recepire in blocco tutto l'acquis comunitario. Rileva pertanto che il meccanismo configurato dalla legge La Pergola non pare più funzionare al fine di assicurare un rapido recepimento dei provvedimenti comunitari, in quanto è necessario oramai circa un anno per pervenire all'approvazione di tale legge, pur avendo questa ad oggetto materie non controverse. A ciò si aggiunga che la pubblica amministrazione cui compete l'attuazione amministrativa dei provvedimenti comunitari, può iniziare a lavorare solo dopo qualche tempo dal momento dall'emanazione del provvedimento comunitario, in quanto deve attendere l'approvazione nell'ordinamento interno della legge comunitaria.
Ciò considerato, auspica quindi un'iniziativa in merito della Commissione bilancio, eventualmente interessando anche la Commissione XIV politiche dell'Unione europea. In particolare, propone di eliminare lo strumento della legge di delegazione e di attuare invece subito i provvedimenti comunitari con legge ordinaria: ciò non dovrebbe valere, peraltro, per le materie dal contenuto altamente tecnico quali, ad esempio, la finanza privata ovvero le offerte pubbliche di acquisto di società con azioni quotate presso mercati regolamentari. La legge ordinaria si potrebbe, del resto, approvare in Commissione in sede legislativa, senza pertanto procedere all'ulteriore approvazione dell'Assemblea, onde velocizzare ulteriormente i tempi.
Fa notare, inoltre, rinviando all'apposita tabella inserita nella relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2005 a pagina 16, che una parte notevole delle procedure di infrazione fanno capo alle autonomie territoriali. Propone al riguardo che la Commissione Bilancio stimoli il Governo ad un monitoraggio del problema condotto congiuntamente con le autonomie interessate.

Adriano MUSI (Ulivo), relatore, ringraziando l'onorevole La Malfa per il contributo d'esperienza offerto, preannuncia che nella prossima seduta si formulerà anche il parere sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2005. Avverte inoltre che nella proposta di parere inserirà una condizione volta ad ottenere al Parlamento una comunicazione più puntuale sulle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia.

Il sottosegretario Mario LETTIERI riconosce l'impegno in materia dell'onorevole La Malfa in qualità di Ministro per le politiche comunitarie e ricorda che ha già annunciato la presentazione alla competente commissione di merito di un emendamento volto a ridurre da 18 a 12 mesi il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame. Condivide inoltre l'opportunità di coinvolgere le autonomie locali nel monitoraggio sulla puntuale attuazione dei provvedimenti comunitari, ricordando la disponibilità del Governo in materia.

Lino DUILIO, presidente, rinvia a domani l'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 11.05.


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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 luglio 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 11.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.
Atto n. 7.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno scorso.

Il sottosegretario Mario LETTIERI consegna la documentazione predisposta dagli uffici (vedi allegato n. 2).

Lino DUILIO, presidente, rinvia quindi l'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 11.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.10 alle 11.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 luglio 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 11.20.

Disposizioni in materia di partecipazioni in società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale
C. 1041 Governo
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lino DUILIO, presidente, avverte che l'Ufficio di presidenza ha deliberato la convocazione della Commissione al fine di esprimere il parere sul disegno di legge 1041, sollecitato dalla Commissione di merito.

Marco CALGARO (Ulivo), relatore, osserva che il provvedimento reca l'abrogazione delle norme in materia di partecipazioni in società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale. Ricorda che l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 192/2001 (legge 301/2001), al fine di salvaguardare i processi di liberalizzazione e di privatizzazione in atto, ha introdotto alcune limitazioni in materia di acquisizione di società operanti nel settore elettrico e nel settore del gas da parte di società controllate da Stati o da loro amministrazioni pubbliche, che detengano una posizione dominante nel proprio mercato nazionale e che non siano quotate in mercati finanziari regolamentati. In particolare, il comma 2 ha previsto che per le azioni eccedenti il limite del 2 per cento del capitale sociale acquisite da società controllate da Stati o da loro amministrazioni pubbliche sia automaticamente sospeso il diritto di voto; ha previsto, inoltre, che delle predette azioni eccedenti il limite del 2 per cento non si tenga conto ai fini dei quorum assembleari deliberativi. In seguito all'introduzione di tale normativa la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano affermando che le norme del decreto-legge violano l'articolo 56 del Trattato in materia di libera circolazione dei capitali. La Corte di giustizia, con sentenza del 2 maggio 2005, ha espresso


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un giudizio di condanna nei confronti del Governo italiano. Quest'ultimo ha emanato il decreto legge 14 maggio 2005 n. 81 (legge n. 131/2005) al fine di conformarsi alla sentenza della Corte. Il provvedimento in questione prevede che le disposizioni limitative di cui al decreto legge n. 192 del 2001 non si applichino nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione europea o dalle sue amministrazioni pubbliche, titolari di una posizione dominante nel proprio mercato nazionale, qualora le competenti autorità degli Stati interessati abbiano definito indirizzi e avviato le procedure per la privatizzazione di tali soggetti, quali la quotazione nei mercati finanziari regolamentati, ovvero qualora siano state definite con il Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato. In assenza di tali circostanze, le limitazioni relative al diritto di voto di cui al decreto legge n. 192 continuano ad applicarsi anche nei confronti di imprese pubbliche appartenenti a Stati dell'Unione europea. La modifica normativa introdotta con il decreto legge n. 81 del 2005, come indicato nella relazione illustrativa al provvedimento in esame, è stata considerata insufficiente dalla Commissione europea. Quest'ultima ha avviato la procedura di esecuzione della sentenza della Corte di giustizia e, il 4 aprile 2006, ha adottato un parere motivato che fissa in due mesi il termine per l'adozione da parte dello Stato italiano dei provvedimenti necessari a dare esecuzione alla sentenza. Il provvedimento in esame, che risponde a tale necessità, reca, pertanto, l'abrogazione sia del decreto legge n. 192 del 2001, sia del decreto legge n. 81 del 2005. Rileva, in particolare, che il provvedimento non sembra presentare profili problematici di carattere finanziario. In ogni caso, considerata l'assenza di relazione tecnica, chiede al Governo di confermare che dalla sua attuazione non derivano conseguenze negative per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, rispondendo alla richiesta di chiarimenti del relatore, osserva che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica in quanto dallo stesso non derivano oneri finanziari.

Marco CALGARO (Ulivo), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione Bilancio, Tesoro e programmazione,

sul testo del provvedimento:
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui dall'attuazione del provvedimento non derivano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;
esprime

NULLA OSTA.».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.30.