V Commissione - Marted́ 11 luglio 2006


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ALLEGATO

D.L. 181/2006: Riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 1287 Governo, approvato dal Senato.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

1. Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006, ha previsto una redistribuzione delle competenze ed una revisione delle strutture ministeriali elevando da 14 a 18 il numero dei Ministeri, trasferendo, inoltre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri alcune competenze già espletate da strutture ministeriali, nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa.
2. In particolare, il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 181/2006, al fine di consentire la pronta operatività delle nuove strutture ministeriali ha previsto che «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del precedenti commi, nonché alla individuazione, in via provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa».
3. In relazione a quanto precede, si ritiene necessario fornire alle amministrazioni interessate talune indicazioni in materia. Come affermato nella relazione tecnica di accompagnamento, il rispetto del vincolo dell'invarianza di spesa dovrà essere assicurato attraverso un organico processo di riallocazione delle risorse attualmente assegnate ai Ministeri e alla Presidenza del Consiglio, anche adottando, ove occorra, effettive misure compensative. A tal fine si rende necessario che le misure attuative contenute nei citati decreti del Presidente del Consiglio tengano conto del contesto complessivo per la verifica dell'effettività delle compensazioni nel quadro generale degli interventi.
4. Ciò premesso, per quanto riguarda specificamente le peculiarità delle differenti strutture coinvolte nel processo di trasferimento, le amministrazioni, si atterranno alle indicazioni che seguono, provvedendo a fornire gli elementi di seguito richiesti:
le amministrazioni dovranno individuare le strutture (Dipartimenti, ove previsti, Uffici dirigenziali generali e non generali) che in base all'assetto organizzativo previgente svolgevano le funzioni finali, le quali, ai sensi del richiamato decreto-legge n. 181/2006, sono state oggetto di trasferimento a nuovi o altri Ministeri. Gli elementi informativi risultanti da tale ricognizione andranno comunicati ai sensi del successivo punto 5. Analoga comunicazione andrà effettuata in relazione alle strutture tecniche (nuclei, osservatori, comitati, commissioni ed organismi consultivi vari) attualmente operanti presso i Ministeri interessati dal riordino. Si sottolinea che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha natura esclusivamente ricognitiva e, pertanto, non può dare luogo alla creazione di nuove strutture oltre a quelle attualmente esistenti, né recare maggiori oneri;


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in tale individuazione dovranno essere specificate le risorse finanziarie, strumentali e umane attualmente utilizzate per lo svolgimento delle competenze trasferite, nel limite delle relative dotazioni organiche attualmente vigenti, in modo tale da rispettare il più volte richiamato vincolo finanziario, espressamente previsto sia nel decreto-legge sia nella relazione tecnica di accompagnamento. Conseguentemente le risorse umane dovranno essere contenute nel limite delle relative dotazioni organiche attualmente vigenti;
per quanto concerne in particolare le funzioni strumentali (affari generali, gestione del personale, sistema informativo, logistica e altri servizi comuni) il richiamato comma 10 prevede l'individuazione, in via provvisoria, di un contingente minimo atto a consentire l'immediata operatività della riforma, garantendo comunque l'invarianza della spesa. Al riguardo, ferma restando la necessità che le amministrazioni procedano ad una attenta ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie e strumentali nonché del personale assegnati a tali funzioni, non sussistono particolare problemi applicativi nel caso in cui nei previgenti assetti organizzativi risultino strutture strumentali già specificamente dedicate in modo esclusivo al supporto delle funzioni trasferite. Nei restanti casi, in cui tali strutture attualmente supportino funzioni attribuite a più dicasteri, si ritiene che l'immediata operatività potrà essere garantita mantenendo, in via transitoria, in base al principio dell'avvalimento, la funzione di supporto in capo alle strutture esistenti, che opereranno in posizione di dipendenza funzionale dai Ministeri di nuova istituzione;
per quanto riguarda la costituzione degli uffici di diretta collaborazione, considerato che il riassetto previsto dal decreto-legge, investendo direttamente la maggioranza dei Ministeri oltre la Presidenza del Consiglio, assume un carattere globale che coinvolge la struttura governativa nella sua collegialità, l'intervento di revisione degli uffici in argomento non potrà che interessare tutti i Ministeri. Pertanto, tutte le amministrazioni dovranno inviare nei termini richiamati un'ipotesi di contenimento delle spese delle strutture in argomento, ivi compresi i compensi dei responsabili in misura non inferiore al 10 per cento rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente, fermo restando che le amministrazioni più direttamente interessate il contingente del personale di supporto dovrà essere contenuto nel limite di quello assegnato ai preesistenti Ministeri (ex Infrastrutture e Trasporti, ex Attività Produttive, ex Istruzione, Università e Ricerca, ex Lavoro e Politiche Sociali). Tali amministrazioni più direttamente coinvolte dovranno, pertanto, far pervenire una proposta congiunta nel rispetto dei predetti vincoli finanziari. Particolari misure di contenimento dovranno essere adottate dal Ministero dell'economia e delle finanze in relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge.

5. Per consentire in tempi rapidi, l'operatività del nuovo assetto organizzativo gli elementi richiesti dovranno pervenire, entro il termine perentorio di dieci giorni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi e Dipartimento della funzione pubblica, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederanno a svolgere, anche in sede di tavolo tecnico, una funzione di supporto e di coordinamento nella fase di ricognizione.
6. In ordine agli adempimenti di bilancio, di cui al citato comma 10, gli elementi informativi già richiesti, con telex n. 76177 del 26 maggio 2006, dal competente Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dovranno pervenire, senza alcun indugio, anche nella prospettiva del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato.


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7. Sino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in via transitoria, tutte le funzioni continueranno ad essere svolte dagli uffici precedentemente competenti; pertanto, i nuovi Ministeri utilizzeranno, sotto forma di «avvalimento», le risorse umane e strumentali in dotazione agli uffici originali, che provvederanno a fornire ogni elemento utile per la ricognizione delle strutture, delle risorse e del personale trasferito.

Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni alla luce degli assetti organizzativi consolidati a seguito della conversione in legge del provvedimento.