IX Commissione - Marted́ 11 luglio 2006


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ALLEGATO

DL 181/2006: Riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (C. 1287 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, approvato, con modificazioni, dal Senato;
ritenuta opportuna la complessiva operazione di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di taluni Ministeri dettata dal provvedimento in esame, in quanto volta a consentire una ripartizione delle competenze più razionale e, nel contempo, una maggiore funzionalità delle strutture amministrative coinvolte;
considerata necessaria la ripartizione delle funzioni in materia di infrastrutture e trasporti tra un Ministero delle infrastrutture e un Ministero dei trasporti, con il conseguente superamento di una struttura unitaria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, alla prova dei fatti, non è apparsa in grado di consentire il pieno bilanciamento tra le rilevanti esigenze di infrastrutturazione del territorio e la necessità della elaborazione di una coerente politica gestionale dei trasporti;
ritenuta, in particolare, congrua l'attribuzione, disposta dai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge, al Ministero delle infrastrutture delle funzioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter) e d-quater), del decreto legislativo n. 300 del 1999, e al Ministero dei trasporti delle funzioni di cui alle lettere c) e d) del medesimo articolo;
rilevata inoltre l'opportunità di chiarire espressamente a chi spetti la titolarità della competenza in materia di «integrazione modale fra i sistemi di trasporto», atteso che, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, tale locuzione è stata espunta dall'articolo 42, comma 1, lettera a), che, come si è detto, enumera le aree funzionali ora ricondotte in capo al Ministero delle infrastrutture, e non è stata conseguentemente ricompresa nell'ambito delle lettere c) e d) del medesimo articolo 42, riferito invece, come si è visto, alle competenze del Ministero dei trasporti;
considerata positivamente la previsione, al comma 5 dell'articolo 1, in forza della quale si è inteso precisare che spetta al Ministero dei trasporti proporre, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica nonché i piani di settore per i trasporti, ed esprimere, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture;
rilevato peraltro che la predetta disposizione riconosce al Ministero dei trasporti il potere di proposta, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, anche dei piani urbani di mobilità e che, a tale proposito, sarebbe opportuno che fosse precisata la relazione tra tale competenza statale e l'obbligo di adozione dei medesimi piani che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 340 del 2000 grava in capo a determinati comuni,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire a chi spetti la titolarità della competenza in materia di «integrazione modale fra i sistemi di trasporto», atteso che, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, tale locuzione è stata espunta dall'articolo 42, comma 1, lettera a), che enumera le aree funzionali ora ricondotte in capo al Ministero delle infrastrutture, senza essere conseguentemente ricompresa nell'ambito delle aree funzionali invece rientranti, a norma delle lettere c) e d) del medesimo articolo 42, nella competenza del Ministero dei trasporti;
b) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di precisare quale sia la relazione tra la competenza riconosciuta in capo al Ministero dei trasporti in ordine al potere di proposta, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, dei piani urbani di mobilità, e l'obbligo di adozione dei medesimi piani che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 340 del 2000 grava sui comuni.