II Commissione - Giovedì 13 luglio 2006


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ALLEGATO 1

Amnistia e indulto.
C. 525 Buemi, C. 662 Boato, C. 663 Boato, C. 1122 Giordano, C. 1266 Capotosti, C. 665 Forlani, C. 1323 Crapolicchio e C. 372 Jannone.

PROPOSTA DI TESTO BASE DEL RELATORE CONCESSIONE DI INDULTO

Art. 1.

1. È concesso indulto per tutti i reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2005 nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
2. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, indulto. Si estinguono altresì le pene accessorie che conseguono a condanne che, per l'applicazione dell'indulto, comportano una pena inferiore a cinque anni di reclusione.
3. L'indulto non si applica:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 270, primo comma (associazioni sovversive);
2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
3) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
4) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
9) 416, sesto comma, (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602);
10) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
11) 422 (strage);
12) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù);
13) 600-bis (prostituzione minorile);
14) 600-ter (pornografia minorile);
15) 600-quater (detenzione di materiale pornografico) aggravato ai sensi del secondo comma;
16) 600-quater.1 (pornografia virtuale), nella sola ipotesi aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 600-quater qualora il materiale pornografico sia stato esclusivamente procurato o detenuto;
17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
18) 601 (tratta di persone);


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19) 602 (acquisto ed alienazione di schiavi);
20) 609-bis (violenza sessuale);
21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
24) 630, commi primo, secondo e terzo, (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);
25) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per il delitto riguardante la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4. II beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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ALLEGATO 2

Amnistia e indulto.
C. 525 Buemi, C. 662 Boato, C. 663 Boato, C. 1122 Giordano, C. 1266 Capotosti, C. 665 Forlani, C. 1323 Crapolicchio e C. 372 Jannone.

TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE CONCESSIONE DI INDULTO

Art. 1.

1. È concesso indulto per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006 nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
2. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, indulto. Si estinguono altresì le pene accessorie che conseguono a condanne che, per l'applicazione dell'indulto, comportano una pena inferiore a cinque anni di reclusione.
3. L'indulto non si applica:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 270, primo comma (associazioni sovversive);
2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
3) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
4) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
9) 416, sesto comma, (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602);
10) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
11) 422 (strage);
12) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù);
13) 600-bis (prostituzione minorile);
14) 600-ter (pornografia minorile);
15) 600-quater (detenzione di materiale pornografico) aggravato ai sensi del secondo comma;
16) 600-quater.1 (pornografia virtuale), nella sola ipotesi aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 600-quater qualora il materiale pornografico sia stato esclusivamente procurato o detenuto;
17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
18) 601 (tratta di persone);


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19) 602 (acquisto ed alienazione di schiavi);
20) 609-bis (violenza sessuale);
21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
24) 630, commi primo, secondo e terzo, (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);
25) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per il delitto riguardante la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4. II beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.