II Commissione - Marted́ 18 luglio 2006


Pag. 33


ALLEGATO 1

Introduzione nell'ordinamento di disposizioni penali in materia di tortura. C. 915 Pecorella, C. 1206 Forgione e C. 1279 Suppa.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 613-bis. - (Delitto di tortura). - È punito con la pena della reclusione da 4 a 12 anni chiunque infligga ad una persona dolore e sofferenze, fisiche e mentali, allo scopo di ottenere da essa, o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettato di aver compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per l'atto dalla stessa o da una terza persona compiuto o è sospettato d'aver compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.
La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.
La pena è aumentata se dal fatto deriva; una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.
Il fatto non è punibile se sono inflitte sofferenze o patimenti come conseguenza di condotte o sanzioni legittime ad esse connesse o dalle stesse cagionate.
Non può essere assicurata l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da una autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.»


Pag. 34

ALLEGATO 2

Introduzione nell'ordinamento di disposizioni penali in materia di tortura. C. 915 Pecorella, C. 1206 Forgione e C. 1279 Suppa.

NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 613-bis. - (Delitto di tortura). - È punito con la pena della reclusione da 4 a 12 anni chiunque infligga ad una persona dolore e sofferenze, fisiche o mentali, allo scopo di ottenere da essa, o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettato di aver compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per l'atto dalla stessa o da una terza persona compiuto o è sospettato d'aver compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.
La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.
La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al dolore od alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da essa cagionati.
Non può essere assicurata l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da una autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.»


Pag. 35


ALLEGATO 3

Amnistia e indulto. Nuovo testo C. 525 Buemi, C. 662 Boato, C. 663 Boato, C. 1122 Giordano, C. 1266 Capotosti, C. 665 Forlani, C. 1323 Crapolicchio, C. 372 Jannone e C. 1333 Balducci.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.
*1. 90.Lussana.

Sopprimerlo.
*1. 6.Gasparri.

Sopprimere il comma 1.
1. 4.Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 maggio 2006 con le seguenti: 1 gennaio 2006.
1. 91Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 maggio 2006 con le seguenti: 1 gennaio 2004.
1. 64.Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sei mesi.
1. 65.Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
1. 66.Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno e due mesi.
1. 67.Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
*1. 8.Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
*1. 45.Palomba.

Al comma 1, dopo le parole: per le pene detentive e inserire le seguenti: non superiore a 10.000 euro.
1. 85.Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: e per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive con le seguenti: e per quelle pecuniarie non superiori a mille euro.
1. 63.Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: e per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive con le seguenti: e per quelle pecuniarie non superiori a duemila euro.
1. 62.Lussana.


Pag. 36

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 68.Lussana.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'indulto non si applica nei confronti dei recidivi né nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
1. 69.Lussana.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'indulto non si applica nei confronti dei recidivi né nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza né nei confronti di coloro che siano sottoposti a regime di sorveglianza speciale ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
1. 70.Lussana.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'indulto non si applica ai recidivi nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 99 del codice penale né ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nel caso di condanna per delitti.
1. 79.Mazzoni.

Sopprimere il comma 2.
*1. 2.Maran, Tenaglia, Suppa, Gambescia, Naccarato, Cesario, Samperi, Mantini.

Sopprimere il comma 2.
*1. 5.Lussana.

Sopprimere il comma 2, con i seguenti:
2. L'indulto si applica a condizione che il condannato, per il periodo di tempo corrispondente alla pena condonata e comunque non inferiore ad un anno, dia prova effettiva e costante di buona condotta e di volontà di reinserimento sociale.
2-bis. L'indulto si applica al cittadino straniero immigrato clandestinamente a condizione che abbandoni il territorio dello Stato entro trenta giorni dalla sospensione dell'esecuzione della sentenza.
1. 71.Lussana.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. L'indulto non si applica quando il detenuto non abbia provveduto all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
1. 59.Lussana.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. L'indulto non si applica quando non è avvenuto il risarcimento della persona offesa dal reato.
1. 60.Lussana.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. L'indulto non si applica senza il consenso della persona offesa da reato.
1. 61.Lussana.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Le pene accessorie temporanee sono estinte con l'indulto solo se questo estingue completamente la pena da espiare.
1. 46.Palomba.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*1. 3.Maran, Tenaglia, Cesario, Samperi, Gambescia, Suppa, Naccarato, Mantini.


Pag. 37

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*1. 47.Palomba.

Al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: un anno.
1. 72.Lussana.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'indulto si applica al cittadino straniero immigrato clandestinamente a condizione che abbandoni il territorio dello Stato o regolarizzi la sua posizione entro trenta giorni dalla sospensione dell'esecuzione della sentenza.
1. 78.Mazzoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'indulto si applica al cittadino straniero immigrato clandestinamente a condizione che abbandoni il territorio dello Stato.
1. 75.Lussana.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'indulto si applica ai condannati che abbiano espiato almeno metà della pena detentiva.
1. 73.Lussana.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'indulto si applica ai condannati che abbiano espiato almeno due terzi della pena detentiva.
1. 74.Lussana.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 270, primo comma (associazioni sovversive);
2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
3) 270-ter (assistenza agli associati di cui agli articoli 270 e 270-bis);
4) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
5) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
6) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
7) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
8) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
9) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
10) 319-ter (corruzione in atti giudiziari);
11) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602);
12) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
13) 419, secondo comma (devastazione e saccheggio);
14) 420, terzo comma (attentato a impianti di pubblica utilità);
15) 422 (strage);
16) 432, commi primo e terzo (attentato alla sicurezza dei trasporti);
17) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);
18) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù);
19) 600-bis (prostituzione minorile);


Pag. 38


20) 600-ter (pornografia minorile);
21) 600-quater (detenzione di materiale pornografico) aggravato ai sensi del secondo comma;
22) 600-quater.1 (pornografia virtuale), nella sola ipotesi aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 600-quater qualora il materiale pornografico sia stato esclusivamente procurato o detenuto;
23) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
24) 601 (tratta di persone);
25) 602 (acquisto ed alienazione di schiavi);
26) 609-bis (violenza sessuale);
27) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
28) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
29) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
30) 630, commi primo, secondo e terzo, (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);
31) 644 (usura);
32) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.
1. 80.Mazzoni.

Al comma 3, lettera a), sopprimere il n. 1).
1. 57.Forgione, Farina, Migliore, Mascia.

Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) i delitti previsti dai capi I e II del Titolo I del Libro II del codice penale.
1. 48.Palomba.

Al comma 3, sostituire il numero 2) con il seguente: 2) i delitti connessi con attività di terrorismo».

Conseguentemente sopprimere i numeri da 4 a 8.
1. 49.Palomba.

Al comma 3, lettera a), n. 6), aggiungere le seguenti parole: e i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.
1. 102. Governo.

Al comma 3, lettera a), dopo il n. 8), introdurre il seguente:
8-bis) 306 (banda armata).
1. 7.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo il n. 8), introdurre il seguente:
8-bis) 314, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 324, 368, 372, 373.
1. 50.Palomba.

Al comma 3, lettera a), dopo il n. 8), inserire il seguente:
8-bis) delitti contro la pubblica amministrazione quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti.

Conseguentemente dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale militare di pace, quando non vi sia stata


Pag. 39

la restituzione delle somme di denaro e dei beni pubblici indebitamente sottratti.
1. 41.Crapolicchio.

Al comma 3, lettera a), dopo il n. 8), inserire il seguente:
8-bis)
i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, libro II, titolo II, capo I, quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti.
1. 81.Mazzoni.

Al comma 3, lettera a), dopo il n. 8), inserire il seguente:
8-bis) 314 (peculato).
1. 8.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo il n. 8), inserire il seguente:
8-bis) 317 (concussione).
1. 9.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo il n. 8), inserire il seguente:
8-bis) 318 (corruzione per un atto d'ufficio).
1. 10.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo il n. 8), inserire il seguente:
8-bis) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).
1. 11.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo il n. 8), introdurre il seguente:
8-bis) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore).
1. 12.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo il n. 8), inserire il seguente:
8-bis) 322 (istigazione alla corruzione).
1. 13.Lussana.

Al comma 3, lettera a), numero 9), sopprimere le seguenti parole: sesto comma.
1. 14.Lussana.

Al comma 3, lettera a), n. 10), aggiungere le seguenti parole: e i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203.
1. 101. Governo.

Al comma 3, dopo il n. 10), inserire il seguente:
10-bis) 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso).
1. 51.Palomba.

Al comma 3, lettera a), dopo il n. 10), inserire il seguente:
10-ter) delitti connessi con quelli di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale.
1. 52.Palomba.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 10), inserire il seguente:
10-bis) 419 (devastazione e saccheggio).
1. 15.Lussana.


Pag. 40

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 10), inserire il seguente:
10-bis) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità).
1. 16.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 11), inserire il seguente:
11-bis) 423 (incendio).
1. 17.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 11), inserire il seguente:
11-bis) 423-bis (incendio boschivo).
1. 18.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 11), inserire il seguente:
11-bis) 430 (disastro ferroviario).
1. 19.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 11), inserire il seguente:
11-bis) 432 (attentato alla sicurezza dei trasporti).
1. 20.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 11), inserire il seguente:
11-bis) 438 (epidemia).
1. 21.Lussana.

Al comma 3, dopo il numero 11), inserire i seguenti numeri:
11-bis) 439 (avvelenamento delle acque);
11-ter) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);
11-quater) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate).
1. 43.Balducci.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 11), inserire il seguente:
11-bis) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari).
1. 22.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 11), inserire il seguente:
11-bis) da 499 (distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione) a 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci).
1. 77.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 11), inserire il seguente:
11-bis) 572, comma 2 (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli).
1. 23.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 11), inserire il seguente:
11-bis) 575 (omicidio).
1. 24.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 23, inserire il seguente:
23-bis) 624-bis (furto in abitazione e furto con strappo).
1. 25.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 23), inserire il seguente:
23-bis) 628, (rapina).
1. 26.Lussana.


Pag. 41

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 23), inserire il seguente:
23-bis) 629, (estorsione).
1. 27.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 24), inserire il seguente:
24-bis) 640 (truffa).
1. 28.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 24), inserire il seguente:
24-bis) 644 (usura).
*1. 29.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 24), inserire il seguente:
24-bis)
644 (usura).
*1. 44.Balducci.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 24), inserire il seguente:
24-bis) 648 (ricettazione).
1. 30.Lussana.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 25), inserire il seguente:
25-bis)
727 (maltrattamento di animali).
1. 42.Balducci.

Al comma 3, lettera a), dopo il n. 25), inserire il seguente:
25-bis) alle pene che conseguono a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 305.
1. 103. Governo.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) per i reati previsti dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2638 del codice civile.
1. 58.Lussana.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) per i reati previsti dagli articoli 2621 (false comunicazioni sociali) e 2622 (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori).
1. 40.Crapolicchio.

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) per il delitto di cui all'articolo 2621 del codice civile.
1. 53.Palomba.

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) per i reati in materia fiscale puniti con pena detentiva.
1. 54.Palomba.

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
a-bis) per i reati di cui all'articolo 20, primo comma, lettere b) e c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della


Pag. 42

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che si tratti di violazioni di un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti e sempre che non siano stati violati i vincoli di cui all'articolo 33, primo comma, della citata legge n. 47 del 1985, o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma dello stesso articolo;
a-ter) per i reati di cui all'articolo 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dall'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, salvo che sia conseguita in sanatoria l'autorizzazione da parte delle competenti autorità.
1. 39.Crapolicchio.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Con il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza per effetto dell'indulto condizionato, al beneficiato sono imposte le prescrizioni e gli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
3-ter. Con il provvedimento di sospensione è imposto l'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, per il periodo di sospensione dell'esecuzione.
3-quater. Con il provvedimento di sospensione della pena è sempre disposto per il cittadino italiano il divieto di espatrio ai sensi dell'articolo 281 del codice di procedura penale, per tutto il periodo di sospensione.
1. 56.Lussana.

Al comma 4, sostituire le parole: entro cinque anni con le seguenti parole: entro dieci anni.
1. 31.Lussana.

Subemendamento all'emendamento Lussana 1.31 (seconda formulazione)

Sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: sette anni.
0.1.31 (seconda formulazione).1. Il Relatore.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più delitti non colposi per i quali sia stato condannato complessivamente ad una pena detentiva non inferiore a due anni.
1.31. (seconda formulazione) Lussana.

Al comma 4, sostituire le parole: riporti condanna con le seguenti parole: riporti una o più condanne.
1. 32.Lussana.

Al comma 4, sostituire le parole: non inferiore a due anni con le seguenti: non inferiore a sei mesi.
1. 34.Lussana.

Al comma 4, sostituire le parole: non inferiore a due anni con le seguenti: non inferiore ad un anno.
1. 33.Lussana.

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:
4-bis. La revoca del beneficio si applica anche nei confronti di chi, nei tre anni


Pag. 43

successivi al termine di cui al comma 4, commette più delitti in conseguenza dei quali riporta condanne ad una pena detentiva complessivamente superiore a due anni.
1. 35.Lussana.

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:
4-bis. La revoca del beneficio si applica anche nei confronti di chi, nei cinque anni successivi al termine di cui al comma 4, commette più delitti in conseguenza dei quali riporta condanne ad una pena detentiva complessivamente superiore a due anni.
1. 36.Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: giorno successivo con le seguenti: decimo giorno.
1. 37.Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: giorno successivo con le seguenti: trentesimo giorno.
1. 38.Lussana.