XIII Commissione - Giovedì 20 luglio 2006


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00104 Fundarò: Interventi per lo smaltimento delle produzioni vinicole.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento a quanto rappresentato, si ricorda che l'articolo 64 paragrafo 5 del regolamento CE n. 1623/2000 prevede che «gli alcoli per i quali sono corrisposti gli aiuti di cui al presente articolo non possono più essere acquistati dalle autorità pubbliche».
Tuttavia, è possibile derogare in via eccezionale alle disposizioni generali che prevedono la concessione degli aiuti comunitari per le quantità di alcool ottenute dalla distillazione del vino da tavola qualora sia stato elaborato un programma di vendita di alcool che non interferisca con gli usi tradizionali; tale è il programma di tipo agro-ambientale per la vendita di alcool nel settore dei carburanti.
È evidente, in tale contesto, che l'approvazione data dalla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione europea, con decisione n. 717/2002, riguarda una materia diversa da quella in questione, in quanto il programma di tipo agro-ambientale è stato ritenuto conforme solo per quanto riguarda la riduzione delle accise, ma non per la materia degli aiuti di Stato.
Ben diverso è il contesto comunitario dell'alcool vinico per il quale, oltre al Reg. 1623/00 già citato, esiste il Reg. CE 670/2003 relativo a misure specifiche per il mercato nel settore dell'alcool etilico di origine agricola che prevede, all'articolo 10, che «alla produzione ed al commercio dei prodotti di cui al regolamento si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del Trattato»; articoli riguardanti la disciplina degli aiuti di Stato.
Comunque, si fa presente che il programma triennale di natura agro-ambientale, di cui all'articolo 22 della legge n. 388/2000, come da ultimo differito dall'articolo 1, comma 520, della legge n. 311/2004, volto ad incrementare l'utilizzo di bioetanolo, è stato notificato all'Unione europea dall'Ufficio Relazioni Internazionali del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne segue l'iter procedurale ai fini dell'approvazione.
Infine, quanto ad un provvedimento notificato alla Commissione volto a porre in evidenza l'intenzione dell'Organismo di intervento di acquistare alcool vinico ad un prezzo superiore a quello di cessione per destinarlo alla carburazione, si fa presente che all'Amministrazione non risulta nulla in tal senso.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00105 Zucchi: Situazione di siccità nelle regioni dell'Italia settentrionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente la siccità che sta colpendo il nord dell'Italia preme, innanzi tutto, evidenziare che, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, laddove a seguito di verifica da parte degli organi regionali competenti risulti a carico delle aziende agricole una incidenza del danno non inferiore al 30 per cento (20 per cento nel caso si trattasse di zone svantaggiate), potranno essere attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale beneficiando, così, delle seguenti provvidenze:
contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile;
prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo;
proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento;
agevolazioni previdenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento, consistenti nell'esonero parziale del pagamento dei contributi propri e per i lavoratori dipendenti;
contributi in conto capitale fino al 100 per cento dei costi effettivi a titolo di indennizzo in caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte.

Non dimenticando che, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale e tra queste quelle irrigue e di bonifica.
In merito alla specifica situazione rappresentata nell'atto oggi in discussione, nel far presente che allo stato non sono pervenute proposte regionali in tal senso, si assicura che non appena le stesse perverranno, nei termini e secondo le modalità prescritte, l'Amministrazione provvederà tempestivamente all'istruttoria di competenza per l'emissione del decreto di declaratoria.
Questo per quanto riguarda gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, per le altre problematiche connesse alla crisi idrica si fa rinvio a quanto detto in risposta all'interrogazione dell'onorevole Mellano.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00106 Mellano: Emergenza idrica nelle regioni dell'Italia settentrionale e centro-settentrionale e politiche di risparmio idrico in agricoltura.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla grave situazione prospettata nell'interrogazione, non si può non convenire che l'agricoltura, come gli altri settori produttivi, ha bisogno di acqua per esprimersi in tutta la sua potenzialità.
Naturalmente, oltre alla siccità che riduce le disponibilità idriche alla fonte, va tenuto conto anche dello stato in cui versa la rete di adduzione e di distribuzione idrica, dall'origine ai comprensori sottesi ai bacini, che di fatto, aumentano i problemi collegati all'uso efficiente della risorsa disponibile.
È proprio in questa direzione che va ricercata la soluzione del problema, attraverso la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di grande importanza, avviati con il Programma per l'approvvigionamento idrico in agricoltura (legge 388/2000 e legge 178/2002), il completamento delle reti di adduzione dei grandi bacini di ritenuta, la riconversione di vecchi schemi idrici incompatibili con il moderno concetto di tutela, la salvaguardia e l'ottimizzazione della risorsa idrica, nonché l'ammodernamento delle reti di monitoraggio e controllo delle dighe.
Solo mediante una preventiva azione di accumulo e conservazione della risorsa idrica, ottenibile con la realizzazione di invasi, canalizzazioni ed altre adeguate infrastrutture irrigue, è possibile intervenire nelle fasi più difficili delle emergenze idriche nazionali.
In tale contesto risulta ineludibile la necessità di prevedere un continuo apporto di risorse finanziarie da destinare alle azioni di studio e progresso tecnologico nel settore dell'irrigazione.
Peraltro, la direttiva comunitaria 2000/60/CE, che costituisce la base strategica in materia di gestione e protezione delle risorse idriche, prevede che tutti i Paesi europei dovranno adeguarsi, al fine di istituire un quadro condiviso a livello comunitario per l'attuazione di una politica sostenibile a lungo termine di uso e di protezione per tutte le acque interne, per le acque di transizione e per le acque marino-costiere.
In questo contesto si è inserito l'articolo 4 della Finanziaria 2004 che si è proposto di «garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico» al fine di integrare in modo sinergico i molteplici usi - spesso conflittuali - cui è soggetta la risorsa idrica, affidando al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la redazione del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, di concerto con gli altri Ministeri competenti: il Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle politiche agricole e forestali e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Nell'ambito del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico si inserisce il Piano irriguo nazionale, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto delle cui priorità, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del 20 maggio 2004, sono stati censiti progetti per un investimento complessivo di 7,3 miliardi di euro, solo per il


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settore irriguo, di cui circa 1,7 miliardi di euro per progetti pressoché cantierabili.
Per completezza, si ricorda che il Piano irriguo ha trovato attuazione attraverso le seguenti delibere CIPE:
n. 41/2002 (criteri di priorità per l'attuazione degli interventi);
n. 74/2005 (Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, di cui fa parte il Piano irriguo nazionale);
29 marzo 2006, in corso di pubblicazione, (completamento finanziario dei progetti esecutivi previsti dal Piano irriguo nazionale).


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00107 Delfino: Interventi a favore del settore avicolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Lo scenario che si è venuto a determinare a seguito dello stato di allarme causato dall'influenza aviaria ha prodotto un diffuso disorientamento nel consumatore italiano con pesanti conseguenze per l'intero comparto non solo in termini economici ma anche di immagine.
Al momento, la crisi si è notevolmente attenuata.
Tuttavia, per sostenere le aziende che hanno dovuto sopportare forti perdite di reddito nella fase più acuta della crisi sono state intraprese dal Governo italiano azioni incisive sull'Esecutivo comunitario; azioni che si sono concluse con il varo del Regolamento (CE) n. 1010/2006 del 3 luglio scorso, che ha disposto alcune misure eccezionali a sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in taluni Stati membri.
Con una recentissima modifica dello stesso provvedimento, in corso di pubblicazione, la Commissione europea ha dato il via libera ad un pacchetto di misure di sostegno agli operatori del settore del pollame; misure che prevedono una pluralità di interventi, finanziati al 50 per cento dall'Unione europea ed al 50 per cento dagli Stati membri.
Finalità principale degli interventi è quella di attutire l'ingente danno economico subito dalle imprese, favorendone la ripresa.
Per il nostro Paese sono stati approvati quasi tutti gli interventi che il Ministro De Castro, d'intesa con le organizzazioni di categoria, aveva richiesto alle autorità comunitarie.
Le imprese verranno quindi compensate per la riduzione della produzione imposta dalla crisi di mercato.
L'ammontare complessivo delle risorse erogate alle imprese italiane potrà raggiungere i 45 milioni di euro.
L'Amministrazione, al fine di corrispondere gli aiuti alle aziende interessate entro breve termine e, comunque, anteriormente alla data del 31 dicembre 2006 prevista dalla normativa comunitaria, si è prontamente attivata avviando l'iter per la pubblicazione del decreto relativo alle norme nazionali di attuazione del regolamento.
Si tratta di una prima, concreta risposta alle nostre imprese, che favorirà il rilancio del settore.


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ALLEGATO 5

Risoluzione n. 7-00025 Alessandri: Sulle procedure di riscossione coattiva dei prelievi supplementari sul latte.

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL GOVERNO

Si sottolinea, innanzi tutto, che alla rateizzazione del prelievo supplementare dovuto per le campagne 1995/1996 - 2001/2002, autorizzata con decisione del Consiglio dell'Unione europea del 16 luglio 2003, hanno aderito la maggioranza assoluta dei produttori interessati.
Infatti, su circa 25.000 produttori con un prelievo dovuto per le campagne in esame, 15.000 hanno presentato istanza di rateizzazione mentre 10.000 hanno preferito continuare a contestare le imputazioni in via giurisdizionale.
Non stupisce che sul versante dell'importo la situazione sia opposta, visto che è stato rateizzato un prelievo pari 344 milioni su un totale di 1.041 milioni dovuto; evidentemente chi ha accumulato enormi esuberi, producendo a prescindere dalla propria quota, ha maggiori difficoltà a recuperare una situazione ormai compromessa.
I produttori che non hanno versato la prima rata, inizialmente individuati in 269, dopo le verifiche effettuate dagli organi regionali sono risultati soltanto 120; il che, su un totale di 15.000, non rappresenta certo una incidenza significativa.
Il fenomeno della riduzione delle aziende produttrici di latte, che è proseguito nel periodo 2003-2005 così come si è verificato negli anni precedenti, è di concentrazione e non di contrazione della produzione (che infatti nell'ultima campagna è aumentata significativamente), e negli studi di settore pubblicati risulta strettamente connesso alla ricerca di una maggiore, necessaria, competitività delle aziende sul mercato.
Il meccanismo di «restituzione» del prelievo supplementare, introdotto dalla legge 119/2003, non prevede priorità molto dissimili da quelle precedentemente in vigore con la «compensazione»; il fatto che per la campagna 2004/2005 le imputazioni siano rimaste a carico di 1.222 aziende è dipeso esclusivamente dalla deliberata inosservanza da parte di queste dell'obbligo di versare mensilmente il prelievo corrispondente al proprio esubero.
Di conseguenza, anche la loro localizzazione sul territorio è del tutto estranea a «meccanismi» normativi.
Le aziende in attività, per il periodo 2005/2006 appena concluso, sono state 49.176; di queste, 35.248 non hanno alcun debito di prelievo supplementare.
Delle aziende tenute a pagare un prelievo supplementare, la maggior parte (8.000 aziende) hanno rateizzare interamente il prelievo.
Restano, quindi, candidate ad un recupero forzoso del prelievo supplementare circa 6.000 aziende in attività.
Di queste 6.000 aziende, 829 hanno un debito complessivo contenuto entro i 1.000 euro, mentre circa 5.000 aziende hanno concentrato un enorme debito di prelievo supplementare (oltre un miliardo di euro) e proseguono nella loro attività a prescindere dal «rischio chiusura».
Infine, si evidenzia che le condizioni di rateizzazione ottenute sono frutto del miglior risultato possibile in sede comunitaria.
Del resto, secondo una valutazione della Commissione, tale norma costituisce una corretta base legislativa per l'applicazione


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del regime e, se pienamente e correttamente attuata, consentirà un buon funzionamento del regime. (cfr. Decisione del Consiglio dell'Unione europea del 16 luglio 2003, considerato 7).
Naturalmente è fondamentale dimostrare che anche nel nostro Paese la regolamentazione comunitaria che ha istituito il regime delle quote latte ed il prelievo supplementare sulle produzioni fuori quota venga rispettata dagli allevatori; in tal senso la riforma del settore attuata con la legge n. 119/2003 sta fornendo buoni risultati.