I Commissione - Marted́ 25 luglio 2006


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ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare. (C. 40-326-571-688-890/B).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1. 1.Boato.

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
1. 8.Zaccaria.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«La Commissione adotta le deliberazioni aventi ad oggetto le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri di atti e documenti, nonché i provvedimenti di accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, a maggioranza di due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge. La Commissione non può adottare provvedimenti aventi ad oggetto misure cautelari personali o intercettazioni delle comunicazioni».
1. 5.I relatori.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«La Commissione, non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, o aventi ad oggetto intercettazioni delle comunicazioni».
1. 4.I relatori.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Adotta le deliberazioni aventi ad oggetto ispezioni, perquisizioni e sequestri a maggioranza dei due terzi dei votanti e con atto motivato».
1. 2.Boato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
Nei casi previsti dall'articolo 133 cpp. può disporre l'accompagnamento coattivo dei testimoni e comminare le sanzioni ivi previste.
1. 6.Zaccaria.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
Può altresì disporre ispezioni, perquisizioni o sequestri ai sensi dell'articolo 14 Cost.
1. 7.Zaccaria.

Al comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Nello svolgimento delle sue funzioni, la Commissione può consultare anche


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soggetti e associazioni, a carattere nazionale o locale, che operano contro le attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e similari».
1. 3.Boato.

ART. 4.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «una sola volta» con le seguenti: «solo due volte».
4. 1.Boato.

Al comma 4, sostituire le parole: «una sola volta» con le seguenti: «non oltre la chiusura delle indagini preliminari».
4. 2.I relatori.

Al comma 4, sostituire le parole: «una sola volta» con le seguenti: «. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari».
4. 2. (Nuova formulazione) I relatori.

ART. 6.

Al comma 3, dopo le parole: «all'Amministrazione dello Stato» aggiungere le seguenti: «o ad altre amministrazioni pubbliche».
6. 1.Boato.

Al comma 3, dopo le parole: «ove occorra» aggiungere le seguenti: «e con il loro consenso».
6. 2.Boato.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale sull'accesso degli studenti stranieri all'istruzione universitaria per l'anno accademico 2006-2007. (Atto n. 11).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno 2006-2007 (atto n. 11);
rilevato che l'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, dispone che «in materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano»;
considerato che il comma 4 del medesimo articolo 39 prevede che, sulla base delle disponibilità comunicate dalle Università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero;
rilevato che l'articolo unico dello schema di decreto ministeriale in esame stabilisce in 47.128 il numero delle autorizzazioni all'ingresso che potranno essere concesse, per l'anno accademico 2006-2007, dalle Ambasciate e dai Consolati all'estero per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei nazionali statali e non statali abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale;
ritenuto, infine, che le disposizioni recate dallo schema di decreto ministeriale in esame appaiono riconducibili alle materie «immigrazione» e «norme generali sull'istruzione», che l'articolo 117, secondo comma, lettere a) e n) della Costituzione riserva alla potestà legislativa dello Stato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. (C. 17/B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo della proposta di legge C. 17/B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Istituzione di una Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse»,
viste le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, che ha soppresso l'articolo 4 e ha integrato l'articolo 1, comma 3, con un nuovo periodo volto a stabilire che in nessun caso la Commissione di inchiesta può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione,
ritenuto, con riferimento alla modifica di cui all'articolo 1, comma 3, che vada comunque specificato che la Commissione d'inchiesta non debba adottare provvedimenti limitativi della libertà personale nonché aventi ad oggetto intercettazioni delle comunicazioni, precisando tuttavia che debba essere comunque consentito alla Commissione disporre l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
1) All'articolo 1, al comma 3, sia sostituito il secondo periodo con il seguente: «La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, o aventi ad oggetto intercettazioni delle comunicazioni».