II Commissione - Marted́ 25 luglio 2006


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ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.
C. 40/B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminata la proposta di legge C. 40 ed abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato,
premesso che:
il Senato ha soppresso l'articolo 4 del testo approvato dalla Camera, volto a prevedere una specifica procedura aggravata per l'adozione, da parte della Commissione d'inchiesta, di provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite ed ha previsto espressamente al comma 2 dell'articolo 1 il divieto di adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;
All'articolo 5, comma 4, il Senato ha introdotto la limitazione della possibilità dell'autorità giudiziaria di ritardare, per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti dalla Commissione, stabilendo che dopo un anno dalla richiesta, l'autorità giudiziaria sia comunque obbligata a trasmettere alla Commissione d'inchiesta copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso;
rilevato che:
l'articolo 82 della Costituzione prevede espressamente che «la Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria». La norma costituzionale appare chiara nel porre un preciso parallelo tra i poteri di indagine ed esame dell'autorità giudiziaria e quelli delle Commissioni d'inchiesta;
la circostanza che i provvedimenti di indagine dell'autorità giudiziaria limitativi delle libertà siano emessi da un organo terzo (il gip) su proposta dell'organo di indagine (il pm), mentre quelli della Commissione d'inchiesta siano emessi direttamente dall'organo di indagine (la Commissione stessa) non fa venir meno il parellelismo tra i poteri di indagine dell'autorità giudiziaria e quelli della Commissione d'inchiesta, ma è la conseguenza diretta della diversa natura e legittimazione dei due organi. Dalla natura politica della Commissione d'inchiesta deriva necessariamente l'autonomia della medesima nel disporre dei poteri che la Commissione le attribuisce. Il richiamo nel testo della Costituzione alle limitazioni che sono poste all'autorità giudiziaria sta a significare unicamente che la Commissione può esercitare i poteri di indagine dell'autorità giudiziaria solo nei casi in cui questa può esercitarli;
la limitazione dei poteri di inchiesta attivabili dalla Commissioni comporterebbe il rischio di pregiudicare l'efficacia della attività di inchiesta, soprattutto con riferimento alla impossibilità di disporre l'accompagnamento coattivo di un testimone;
dalla legittima preoccupazione per il rischio di un abuso nella utilizzazione da parte della Commissione dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria non può derivare l'esclusione da parte del legislatore


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ordinario di tutti quei poteri di indagine che coinvolgono interessi attinenti alla libertà personale e alla libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, come, invece, previsto dal Senato;
non condivisa la modifica apportata dal Senato al regime di opponibilità del segreto istruttorio da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto non appare ragionevole presumere ex lege che le ragioni di natura istruttoria che impediscono di derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale vengano comunque meno dopo un anno dalla richiesta di trasmissione di atti di indagini in corso;
è ritenuto più corretto il sistema che rimette all'autorità giudiziaria la scelta di concedere o negare con decreto motivato la trasmissione di atti di indagine alla Commissione d'inchiesta;
il termine massimo delle indagini preliminari per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è fissato in due anni;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1. sopprimere all'articolo 1, comma 2, le parole: «In nessun caso può adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione»;
2. sopprimere all'articolo 4, comma 4, le parole: una sola volta.


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ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.
C. 40/B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DELL'ONOREVOLE PECORELLA

La Commissione Giustizia,
esaminata la proposta di legge in oggetto,
rilevato che l'articolo 82 della Costituzione prescrive che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria;
ritenuto che la predetta disposizione debba essere interpretata nel senso che alla Commissione d'inchiesta siano attribuiti esclusivamente i poteri d'indagine che la legge assegna autonomamente alla magistratura inquirente,
non condivisa la modifica apportata dal Senato al regime di opponibilità del segreto istruttorio da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto non appare ragionevole presumere ex lege che le ragioni di natura istruttoria che impediscono di derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale vengano comunque meno dopo un anno dalla richiesta di trasmissione di atti di indagini in corso;
è ritenuto più corretto il sistema che rimette all'autorità giudiziaria la scelta di concedere o negare con decreto motivato la trasmissione di atti di indagine alla Commissione d'inchiesta;
il termine massimo delle indagini preliminari per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è fissato in due anni;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sopprimere all'articolo 4, comma 4, le parole: una sola volta.


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ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.
C. 40/B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,
esaminata la proposta di legge C. 40 ed abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato,
premesso che:
il Senato ha soppresso l'articolo 4 del testo approvato dalla Camera, volto a prevedere una specifica procedura aggravata per l'adozione, da parte della Commissione d'inchiesta, di provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite ed ha previsto espressamente al comma 2 dell'articolo 1 il divieto di adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;
all'articolo 5, comma 4, il Senato ha introdotto la limitazione della possibilità dell'autorità giudiziaria di ritardare, per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti dalla Commissione, stabilendo che dopo un anno dalla richiesta, l'autorità giudiziaria sia comunque obbligata a trasmettere alla Commissione d'inchiesta copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso;
rilevato che:
l'articolo 82 della Costituzione prevede espressamente che «la Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria». La norma costituzionale appare chiara nel porre un preciso parallelo tra i poteri di indagine ed esame dell'autorità giudiziaria e quelli delle Commissioni d'inchiesta;
la circostanza che i provvedimenti di indagine dell'autorità giudiziaria limitativi delle libertà siano emessi da un organo terzo (il gip) su proposta dell'organo di indagine (il pm), mentre quelli della Commissione d'inchiesta siano emessi direttamente dall'organo di indagine (la Commissione stessa) non fa venir meno il parallelismo tra i poteri di indagine dell'autorità giudiziaria e quelli della Commissione d'inchiesta, ma è la conseguenza diretta della diversa natura e legittimazione dei due organi. Dalla natura politica della Commissione d'inchiesta deriva necessariamente l'autonomia della medesima nel disporre dei poteri che la Commissione le attribuisce. Il richiamo nel testo della Costituzione alle limitazioni che sono poste all'autorità giudiziaria sta a significare unicamente che la Commissione può esercitare i poteri di indagine dell'autorità giudiziaria solo nei casi in cui questa può esercitarli;
la limitazione dei poteri di inchiesta attivabili dalla Commissioni comporterebbe il rischio di pregiudicare l'efficacia della attività di inchiesta, soprattutto con riferimento alla impossibilità di disporre l'accompagnamento coattivo di un testimone;
dalla legittima preoccupazione per il rischio di un abuso nella utilizzazione da parte della Commissione dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria non può derivare l'esclusione da parte del legislatore


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ordinario di tutti quei poteri di indagine che coinvolgono interessi attinenti alla libertà personale e alla libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, come, invece, previsto dal Senato;
non condivisa la modifica apportata dal Senato al regime di opponibilità del segreto istruttorio da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto non appare ragionevole presumere ex lege che le ragioni di natura istruttoria che impediscono di derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale vengano comunque meno dopo un anno dalla richiesta di trasmissione di atti di indagini in corso;
è ritenuto più corretto il sistema che rimette all'autorità giudiziaria la scelta di concedere o negare con decreto motivato la trasmissione di atti di indagine alla Commissione d'inchiesta;
il termine massimo delle indagini preliminari per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è fissato in due anni;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sopprimere all'articolo 4, comma 4, le parole: una sola volta
e con la seguente osservazione:
la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere all'articolo 1, comma 2, le parole: «In nessun caso può adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione».


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ALLEGATO 4

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti.
C. 17/B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminata la proposta di legge in oggetto,
rilevato che l'articolo 82 della Costituzione prescrive che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria;
ritenuto che la predetta disposizione debba essere interpretata nel senso che alla Commissione d'inchiesta siano attribuiti esclusivamente i poteri d'indagine che la legge assegna autonomamente alla magistratura inquirente,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 5

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti.
C. 17/B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DELL'ONOREVOLE MARAN

La Commissione Giustizia,
esaminata la proposta di legge in oggetto,
premesso che:
il Senato ha soppresso l'articolo 4 del testo approvato dalla Camera, volto a prevedere una specifica procedura aggravata per l'adozione, da parte della Commissione d'inchiesta, di provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite ed ha previsto espressamente al comma 3 dell'articolo 1 il divieto di adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;
rilevato che:
l'articolo 82 della Costituzione prevede espressamente che «la Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria». La norma costituzionale appare chiara nel porre un preciso parallelo tra i poteri di indagine ed esame dell'autorità giudiziaria e quelli delle Commissioni d'inchiesta;
la circostanza che i provvedimenti di indagine dell'autorità giudiziaria limitativi delle libertà siano emessi da un organo terzo (il gip) su proposta dell'organo di indagine (il pm), mentre quellidella Commissione d'inchiesta siano emessi direttamente dall'organo di indagine (la Commissione stessa) non fa venir meno il parellelismo tra i poteri di indagine dell'autorità giudiziaria e quelli della Commissione d'inchiesta, ma è la conseguenza diretta della diversa natura e legittimazione dei due organi. Dalla natura politica della Commissione d'inchiesta deriva necessariamente l'autonomia della medesima nel disporre dei poteri che la Commissione le attribuisce. Il richiamo nel testo della Costituzione alle limitazioni che sono poste all'autorità giudiziaria sta a significare unicamente che la Commissione può esercitare i poteri di indagine dell'autorità giudiziaria solo nei casi in cui questa può esercitarli;
la limitazione dei poteri di inchiesta attivabili dalla Commissioni comporterebbe il rischio di pregiudicare l'efficacia della attività di inchiesta, soprattutto con riferimento alla impossibilità di disporre l'accompagnamento coattivo di un testimone;
dalla legittima preoccupazione per il rischio di un abuso nella utilizzazione da parte della Commissione dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria non può derivare l'esclusione da parte del legislatore ordinario di tutti quei poteri di indagine che coinvolgono interessi attinenti


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alla libertà personale e alla libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, come, invece, previsto dal Senato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere all'articolo 1, comma 3, le parole: «In nessun caso può adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione».


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ALLEGATO 6

Introduzione nell'ordinamento di disposizioni penali in materia di tortura.
C. 915 Pecorella, C. 1206 Forgione, C. 1279 Suppa e C. 1272 De Zulueta.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire il primo comma del capoverso Art. 613-bis con il seguente: Chiunque sottopone una persona a tortura mediante violenza fisica o morale allo scopo di ottenere informazioni su fatti o circostanze, da essa o da altri posti in essere, anche se non costituenti reato, ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni.
1. 3.
Suppa.

Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: infligga ad una persona dolore e sofferenze con le seguenti: chiunque sottoponga una persona a sofferenza.
1. 2.
Suppa.

Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, sopprimere il quarto comma.
*1. 1.
Suppa.

Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, sopprimere il quarto comma.
*1. 6.
De Zulueta, Balducci.

Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, quarto comma, sostituire le parole: al dolore fino alle parole: da essa cagionati con le seguenti: nelle ipotesi di sofferenze conseguenti all'esecuzione di sanzioni legittimamente inflitte.
1. 4.
Suppa.

Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, sopprimere il quinto comma.
1. 10.
Il relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, quinto comma, le parole: Non può essere assicurata sono sostituite dalle seguenti: Non è assicurata.
1. 5.
Suppa.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura, destinato ad assicurare un equo risarcimento al fine di una completa riabilitazione delle vittime, la cui dotazione annua è pari a 50.000 euro.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità revisionale di base di


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parte corrente, Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2006.
1. 03.
Forgione, Daniele Farina, Migliore.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura, destinato ad assicurare un equo indennizzo e la completa riabilitazione psicofisica delle vittime, la cui dotazione annua è pari a 50.000 euro.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente, Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2006.
1. 03.
(Seconda formulazione)Forgione, Daniele Farina, Migliore.

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis.

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura, destinato ad assicurare un equo risarcimento al fine di una completa riabilitazione delle vittime, la cui dotazione annua è pari a 50.000 euro.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente, Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2006.
È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui al comma 1, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. 02.
Forgione, Daniele Farina, Migliore.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 2.
(Fondo per le vittime del reato di tortura).

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per le vittime del reato di tortura, destinato ad assicurare alle stesse il risarcimento dei danni subiti e l'erogazione di contributi per garantire loro una completa riabilitazione psico-fisica, la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge finanziaria.
2. In caso di morte della vittima, conseguente a un atto di tortura, gli eredi hanno diritto al risarcimento previsto dal comma 1.
3. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, con il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti e dei contributi di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
1. 01.
De Zulueta, Balducci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le


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vittime dei reati di tortura, destinato ad assicurare un equo indennizzo e la completa riabilitazione psicofisica delle vittime, la cui dotazione annua è pari a 50.000 euro.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente, Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2006.
1. 01.
(Seconda formulazione)De Zulueta, Balducci.