VI Commissione - Mercoledì 26 luglio 2006


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00128 Ronconi e D'Agrò: Revisione delle procedure relative alla restituzione dei crediti d'imposta.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla prima osservazione posta nell'interrogazione (tempi di attesa dei rimborsi), occorre precisare che l'Agenzia delle Entrate, nel 2005, ha erogato 856.018 rimborsi ad altrettanti contribuenti per un totale rimborso pari ad euro 498.553.210,67 (importo comprensivo di interessi). Nel primo semestre del 2006, ha erogato n. 1.489.917 rimborsi ad altrettanti contribuenti per un totale rimborsato pari ad euro 828.974.775,87 (importo comprensivo di interessi) e si accinge ad erogare, nel corso del secondo semestre del 2006, altri rimborsi (presumibilmente in numero di circa 350.000) per un totale preventivato pari a circa 360 milioni di euro più interessi.
I rimborsi sopra citati riguardano le imposte delle persone fisiche (es. IRPEF) e tutti i periodi d'imposta fino all'anno d'imposta 2002.
Nel corso del 2007, una volta definitivamente decaduto il termine per le operazioni di liquidazione automatizzata previste dagli articoli 36-bis DPR 600/73, 54-bis DPR 633/72 e per i controlli documentali di cui all'articolo 36-ter DPR 600/73, sarà legittimamente possibile procedere all'erogazione dei rimborsi richiesti con le dichiarazioni unificate presentate nel 2004 per i redditi del 2003 e, subito dopo, all'erogazione dei rimborsi richiesti con le dichiarazioni unificate presentate nel 2005 per i redditi del 2004.
Prima che intervenga il termine di decadenza per l'azione di controllo da parte dell'Agenzia, non è possibile definire come certo e liquido il credito vantato dal contribuente che, pertanto, non può essere erogato.
In relazione alla seconda delle osservazioni poste nell'interrogazione (procedure di accertamento dell'esistenza del credito), occorre far presente che i rimborsi a favore di persone fisiche, richiesti con le dichiarazioni unificate, godono di una pressoché totale automazione. Gli unici ostacoli all'automazione sono alcuni controlli di cautela che vengono interposti quando il beneficiario risulta essere un soggetto privo di capacità giuridica (es. minore, tutelato); quando il beneficiario risulta deceduto ed è necessario verificare l'asse ereditario e l'avvenuta corretta esecuzione degli adempimenti in materia di dichiarazione di successione (per le successioni aperte fino al 25 ottobre 2001); quando la rilevanza degli importi suggerisce un ordinario livello di cautela; quando, sulla base delle informazioni presenti negli archivi informatici dell'Agenzia, esistono informazioni che facciano paventare la possibilità di duplicazioni.
In tutti gli altri casi, è utile ripeterlo, l'erogazione dei rimborsi a persone fisiche avviene con procedure automatizzate. L'intervento del contribuente è richiesto unicamente per fornire, tramite uffici postali, uffici locali dell'Agenzia o via internet, facoltativamente, le coordinate bancarie o postali da utilizzare per accreditare il rimborso.
In caso di rimborsi richiesti con istanze presentate agli uffici dell'Agenzia delle Entrate invece che con le dichiarazioni, è d'obbligo eseguire una pur breve istruttoria che, verificando la fondatezza delle richieste, permetta la corretta erogazione del rimborso spettante. Per ragioni di correttezza e trasparenza


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dell'azione amministrativa, la concreta erogazione dei rimborsi da istanza, in ogni caso, segue la stessa cronologia dei rimborsi da dichiarazione cosicché, in questo momento, sono stati erogati rimborsi da istanze considerate fondate, ma solo se inerenti ad anni d'imposta fino al 2002, al pari di quanto avvenuto con i rimborsi da dichiarazione.
Nel corso del 2005 l'Agenzia ha erogato 70.750 rimborsi da istanza per un totale di euro 56.243.565,67 e, nel primo semestre del 2006, ha erogato 88.452 rimborsi da istanza per un totale di euro 52.505.325,75.
In merito alla terza osservazioneche è anche una delle due richieste avanzate nell'interrogazione (i contribuenti debbono pagare pur vantando crediti) è necessario tener presente che, con il decreto legislativo 241 del 1997, fu introdotta la possibilità, per tutti i contribuenti, di utilizzare l'eventuale credito emerso dalla dichiarazione dei redditi, IRAP o IVA per pagare i debiti immediatamente successivi.
In tal modo il contribuente che vanti un credito e che sappia di dover onorare un debito, anche di imposte diverse da quelle per cui è emerso il credito, può evitare di anticipare il denaro e, semplicemente presentando un modello F24 alla banca, alla posta o via internet, può spendere il credito di cui dispone per eseguire i pagamenti successivi.
Il volume delle compensazioni eseguite dai contribuenti nel 2005 è stato pari a circa 23 miliardi di euro, mentre quello delle compensazioni eseguite in questo scorcio del 2006 è stato pari a circa 15 miliardi di euro.
Nessun controllo preliminare, diverso da quelli imposti dalla normativa IVA, è anteposto all'uso spontaneo della compensazione. I controlli sono successivi ed automatici, cioè non coinvolgono il contribuente a meno di diversità tra le informazioni esposte in dichiarazione e quelle in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.
Alla possibilità offerta dallo strumento della compensazione, occorre aggiungere anche un'altra possibilità che molti contribuenti possono adire per evitare di attendere un rimborso dall'Agenzia, si tratta di una possibilità estesa ad una platea sempre più ampia di contribuenti così da intercettare le esigenze anche delle nuove tipologie di lavoro atipico (es. lavoratori a progetto). Si tratta delle possibilità offerte dal sistema dell'assistenza fiscale. Il contribuente lavoratore subordinato, para-subordinato o il pensionato, possono redigere il modello 730 in luogo dell'UNICO e presentando tra aprile e giugno al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, direttamente o per il tramite di un centro autorizzato di assistenza fiscale. In questo modo, alla retribuzione di luglio, o, al più tardi, di agosto, il datore di lavoro o l'ente pensionistico, aggiungerà il rimborso scaturito dalla liquidazione del modello 730.
In tema di certificazioni, che è l'altro oggetto della richiesta degli onorevoli Ronconi e D'Agrò, preme precisare che l'articolo 10 del decreto-legge 269 del 2003 ha già introdotto tale strumento sovente utilizzato dai titolari di credito annuale o infrannuale IVA.
L'Agenzia, allo scopo di dotarlo di valore aggiunto ha anche stretto accordi con i principali istituti di credito o bancari perché, alla presentazione delle attestazioni di credito, i contribuenti possano fruire di finanziamenti a tassi convenzionali e quindi particolarmente favorevoli, che garantiscono la liquidità alle imprese nel periodo che intercorre tra il termine dei controlli e l'effettiva disponibilità delle somme da erogare.
In materia di attestazione del credito IVA l'Agenzia ha rilasciato, nel 2005, 2.627 attestazioni per un valore pari a 736 milioni di euro e, nel 2006 fino ad oggi, ha rilasciato 2.084 attestazioni per un valore pari a 385 milioni di euro.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00129 Filippi e Fugatti: Problemi applicativi della disciplina introdotta dal decreto-legge n. 223 del 2006 in ordine al calcolo degli ammortamenti per i fabbricati strumentali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla interrogazione in oggetto, riguardante l'interpretazione dell'articolo 36, commi 7 e 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l'Agenzia delle entrate ha comunicato quanto segue.
L'articolo 36 contiene nuove disposizioni per il calcolo della base imponibile ai fini IRES. In particolare, il comma 7, prevede che «Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza...». Il successivo comma 8, stabilendo la decorrenza della suddetta disposizione, prevede che la stessa si applichi «a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso dei periodi di imposta precedenti».
Come chiarito dalla relazione di accompagnamento al decreto-legge, la norma intende affermare il principio della non ammortizzabilità dei terreni e delle aree occupate dai fabbricati strumentali e, al fine di agevolare lo scorporo del costo del terreno da quello del fabbricato, indica la misura percentuale di riduzione che determina in modo forfetario il costo del terreno.
Come è noto, il provvedimento di cui trattasi è all'esame del Parlamento (approvato dal Senato e dalla data odierna in discussione alla Camera - A.C. 1475).
In proposito, l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente che, una volta approvato definitivamente il provvedimento, potrà, se necessario, essere emanata una circolare esplicativa per chiarire anche quanto auspicato dalle SS.LL. onorevoli.