I Commissione - Giovedì 27 luglio 2006


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ALLEGATO 1

Decreto-legge 223/2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (C. 1475 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 1475 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale,
ritenuto che le disposizioni dallo stesso recate siano prevalentemente riconducibili ad ambiti di intervento riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, e in particolare alle seguenti materie: sistema tributario e contabile dello Stato (lettera e) e tutela della concorrenza (lettera e) che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 14 del 2004, «costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali;
ritenuto che alcune disposizioni recate dal provvedimento interessano anche altri ambiti materiali riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, quali l' «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (lettera g); «ordinamento civile» (lettera l); determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
rilevato, inoltre che ulteriori disposizioni del testo in esame appaiono riconducibili ad ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali il «armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» e le «professioni»;
rilevato che la disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 19, volte ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente un «Fondo per le politiche della famiglia» e un «Fondo per le politiche giovanili» appaiono avere contenuto analogo a quello dell'articolo 1, comma 153, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), istitutivo di un Fondo speciale per la promozione delle politiche giovanili, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 118 del 2006, in quanto volto a destinare risorse, in modo vincolato, in una materia non riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;


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ritenuto pertanto che le predette disposizioni possano essere considerate conformi al dettato costituzionale solo in quanto siano interpretate in sede applicativa come volte a finanziare interventi ricadenti in settori di competenza legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che la disposizione recata dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 28, volto ad estendere al personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi inclusi le regioni e gli enti locali, l'applicabilità della riduzione delle diarie per le missioni all'estero stabilita, ai sensi del primo periodo dello stesso comma 1, per il personale statale, appare configurare un principio in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica
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PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005. (C. 1253 Governo).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006. (C. 1254 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2006.

RELAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1253 Governo, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005, relativamente alle parti di propria competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1254 Governo, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006 per i profili di competenza, in particolare la Tabella n. 8 recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno e la Tabella 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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ALLEGATO 3

Decreto-legge 223/2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (C. 1475 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1475 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale,
ritenuto che le disposizioni dallo stesso recate siano prevalentemente riconducibili ad ambiti di intervento riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, e in particolare alle seguenti materie: sistema tributario e contabile dello Stato (lettera e) e tutela della concorrenza (lettera e) che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 14 del 2004, «costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali;
ritenuto che alcune disposizioni recate dal provvedimento interessano anche altri ambiti materiali riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, quali l' «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (lettera g); «ordinamento civile» (lettera l); determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
rilevato, inoltre che ulteriori disposizioni del testo in esame appaiono riconducibili ad ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali il «armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» e le «professioni»;
rilevato che la disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 19, volte ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente un «Fondo per le politiche della famiglia» e un «Fondo per le politiche giovanili» appaiono avere contenuto analogo a quello dell'articolo 1, comma 153, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), istitutivo di un Fondo speciale per la promozione delle politiche giovanili, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 118 del 2006, in quanto volto a destinare risorse, in modo vincolato, in una materia non riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;


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ritenuto pertanto che le predette disposizioni possano essere considerate conformi al dettato costituzionale solo in quanto siano interpretate in sede applicativa come volte a finanziare interventi ricadenti in settori di competenza legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che la disposizione recata dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 28, volto ad estendere al personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi inclusi le regioni e gli enti locali, l'applicabilità della riduzione delle diarie per le missioni all'estero stabilita, ai sensi del primo periodo dello stesso comma 1, per il personale statale, appare configurare un principio in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica
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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a) al fine di evitare illegittime ingerenze dello Stato nell'esercizio di funzioni spettanti alle regioni e agli enti locali attraverso il ricorso a finanziamenti ad hoc in materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, sia valutata l'opportunità di riformulare i commi 1 e 2 dell'articolo 19, al fine di escludere che le risorse dei fondi da essi istituiti possano essere finalizzate a finanziare interventi ricadenti in settori di competenza legislativa delle regioni;