Commissioni Riunite V e VI - Venerd́ 28 luglio 2006

TESTO AGGIORNATO AL 1° AGOSTO 2006


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ALLEGATO

D.L. 223/06: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. C. 1475 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
1. 1.
Verro, Giudice.

Al comma 1, dopo il numero 11 aggiungere il seguente: 24; dopo le parole cittadino consumatore aggiungere le seguenti: la protezione dell'affidamento del pubblico; aggiungere, in fine, le parole: compatibilmente con l'esigenza di protezione dei diritti fondamentali.
* 1. 3.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, dopo il numero 11 aggiungere il seguente: 24; dopo le parole cittadino consumatore aggiungere le seguenti: la protezione dell'affidamento del pubblico; aggiungere, in fine, le parole: compatibilmente con l'esigenza di protezione dei diritti fondamentali.
* 1. 4.
Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: dell'Autorità, fino alle parole: di settore.
1. 2.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Etichettatura di origine dei prodotti e tutela del «made in Italy»).

1. Alla presentazione in dogana i beni introdotti in Italia, destinati ad essere utilizzati sia come materie prime, sia come semilavorati, sia come beni finiti, provenienti, direttamente o indirettamente, da Paesi e territori estranei all'Unione europea devono essere accompagnati dalla etichettatura di origine, consistente nella attestazione della provenienza e dell'origine degli stessi, con indicazione specifica per ciascuna fase del processo di produzione,


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lavorazione, trasformazione o commercializzazione, del luogo e dello stabilimento relativi. Ai fini di cui al primo periodo, si intende per merce fabbricata nell'Unione europea quella con un processo produttivo realizzato nel territorio di un Paese dell'Unione in misura non inferiore al 90 per cento del complesso del ciclo di produzione, lavorazione, trasformazione fino all'introduzione in commercio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche tecniche dell'attestazione di cui al primo periodo, in maniera tale da assicurare costantemente la tracciabilità della produzione e dell'origine dei beni interessati, nel senso sopra indicato. In caso di beni confezionati separatamente, l'attestazione di cui al primo periodo deve essere riportata distintamente sulla singola unità di prodotto separatamente confezionata per la commercializzazione in Italia, senza possibilità di essere rimossa o alterata in ogni fase successiva di manipolazione del bene fino all'immissione in commercio in Italia.
2. È istituito il marchio «prodotto italiano di qualità» per designare i prodotti ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo.
3. È istituito il marchio full made in Italy per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano. Ai fini del presente comma, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.
4. L'utilizzo dei marchi di cui ai commi 2 e 3 è condizionato alla piena osservanza della vigente normativa in materia di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti interessati, nonché alle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Nei confronti dell'impresa responsabile di utilizzo abusivo di alcuno dei marchi previsti dal presente articolo, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla legge a partire dalla data di primo utilizzo del marchio.
5. Le disposizioni di attuazione dei commi 2 e 3 sono adottate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni di categoria imprenditoriali ed artigiane maggiormente rappresentative. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea».
1. 01.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Etichettatura di origine dei prodotti).

1. Alla presentazione in dogana i beni introdotti in Italia, destinati ad essere utilizzati sia come materie prime, sia come semilavorati, sia come beni finiti, provenienti, direttamente o indirettamente, da Paesi e territori estranei all'Unione europea devono essere accompagnati dalla etichettatura di origine, consistente nella attestazione della provenienza e dell'origine degli stessi, con indicazione specifica per ciascuna fase del processo di produzione, lavorazione, trasformazione o commercializzazione, del luogo e dello stabilimento relativi. Ai fini di cui al primo periodo, si intende per merce fabbricata nell'Unione europea quella con un processo produttivo realizzato nel territorio di un Paese dell'Unione in misura non inferiore al 90 per cento del complesso del ciclo di produzione, lavorazione, trasformazione fino all'introduzione in commercio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche tecniche dell'attestazione di cui al primo periodo, in maniera tale da assicurare costantemente la tracciabilità della produzione e dell'origine dei beni interessati, nel senso sopra indicato. In caso di beni confezionati separatamente, l'attestazione di cui al primo


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periodo deve essere riportata distintamente sulla singola unità di prodotto separatamente confezionata per la commercializzazione in Italia, senza possibilità di essere rimossa o alterata in ogni fase successiva di manipolazione del bene fino all'immissione in commercio in Italia».
1. 02.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
*2. 1.Mistrello Destro, Marras, Ravetto, Bruno, Boscetto, Marinello.

Sopprimerlo.
*2. 2.Benedetti Valentini, Pedrizzi.

Sopprimerlo.
*2. 3.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
*2. 29.Peretti, Galletti, Zinzi.

Sopprimerlo.
*2. 50.Ulivi.

Sopprimerlo.
*2. 40.Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa.


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Sostituirlo con i seguenti:

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle professioni intellettuali, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e agli articoli 2-bis, 2-ter e 2-quater. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria ed in conformità ai principi ed ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti, resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza degli stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo, in attuazione degli articoli 33, comma 5, 35, 41 e 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, disciplinando l'esercizio e le forme organizzative in materia di professioni intellettuali si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il libero esercizio delle professioni intellettuali esercitate in qualunque modo e forma, anche subordinata o collettiva previsti, al fine di tutelare gli interessi pubblici generali che la presente legge ad esse ricollega ed allo scopo di garantire alla persona la qualità e la correttezza della prestazione professionale richiesta;
b) provvedere affinché le professioni intellettuali siano svolte secondo modalità che garantiscano il rispetto dei principi della personalità della prestazione professionale, del pluralismo, dell'indipendenza, della responsabilità diretta ed individuale del professionista, secondo regole di deontologia legittimamente stabilite;
c) individuare i criteri per garantire la libera competizione professionale, secondo canoni compatibili con la natura delle prestazioni professionali e con l'organizzazione delle professioni intellettuali, nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione;
d) valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione;
f) tutelare gli interessi generali connessi con il corretto esercizio della professione e quindi l'affidamento della clientela e della collettività;
g) garantire l'indipendenza di giudizio e l'autonomia del professionista;
h) favorire il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità, nonché l'effettiva partecipazione dei professionisti all'organizzazione economica, politica e sociale del Paese;
i) disciplinare i requisiti per l'iscrizione agli albi professionali sulla base dell'esame di Stato e del relativo percorso formativo;
l) disciplinare il riconoscimento da parte dello Stato delle professioni non di interesse generale e la organizzazione delle relative associazioni di natura privata nel rispetto degli articoli 4, 33, 35, 41 e 17 della Costituzione, prevedendo il diritto dei professionisti a ottenere il riconoscimento pubblico delle professioni che non sono disciplinate da disposizioni normative e da ordinamenti professionali;
m) disciplinare condizioni e limiti per il riconoscimento pubblico, individuando le soglie di rilevanza soggettiva e oggettiva, che devono essere rispettate in relazione al settore economico di riferimento della attività ed escludendo che possa essere considerata


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professione un'attività regolamentata o tipica delle professioni di interesse generale;
n) prevedere che il potere di riconoscimento delle professioni, anche relativamente alla verifica della permanenza dei requisiti, spetti al Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministeri che hanno competenza sugli interessi e il settore economico di riferimento della professione, acquisito il parere obbligatorio del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
o) prevedere, altresì, che la vigilanza sull'esercizio della professione spetti ai Ministeri che hanno competenza sugli interessi ed il settore economico di riferimento della professione, mentre quella sugli ordini e sulle associazioni riconosciute e registrate spetti al Ministero della Giustizia, che deve effettuare periodiche verifiche;
p) ai fini dell'esercizio del potere di riconoscimento di cui alle lettere precedenti, il Ministero della Giustizia svolge, anche sentendo i soggetti interessati, un'istruttoria in modo da:
1) accertare i requisiti per il riconoscimento da parte dello Stato delle professioni nonché la loro organizzazione in ordini ovvero in associazioni;
2) accertare il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi della lettera q) da parte delle associazioni costituite da professionisti che presentano la domanda di iscrizione al relativo registro istituito presso il Ministero della Giustizia;
3) verificare la permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti;
4) acquisire i pareri obbligatori del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e sentiti, nel caso, i sindacati, gli Ordini e le Associazioni rappresentative dei professionisti interessati;
q) stabilire i requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro e ai professionisti per l'iscrizione alle associazioni, nonché per l'ottenimento dell'attestato circa la qualificazione professionale degli associati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) l'esistenza di uno statuto dell'associazione che preveda espressamente come scopo quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti verso la collettività e quindi:
1.1) che garantisca un ordinamento interno a base democratica;
1.2) che escluda ogni fine di lucro e preveda attività che comunque siano compatibili con le finalità della presente legge;
1.3) che determini l'ambito della professione;
1.4) che preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità professionale;
2) la disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l'iscrizione all'associazione e curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli associati, il relativo aggiornamento professionale nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;
3) la previsione di un limite temporale di validità dell'attestato di cui alla lettera q) del presente articolo;
r) stabilire che, con decreto ministeriale, sia istituito presso il Ministero della giustizia il registro delle associazioni e siano individuate le modalità di tenuta del registro medesimo;
s) prevedere che coloro che esercitano una professione per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo siano organizzati in Ordine professionale, con compiti di rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di rappresentanza proprie dei sindacati relativamente ai rispettivi iscritti;


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t) prevedere che l'Ordine professionale, quale ente pubblico non economico, abbia autonomia patrimoniale finanziaria, determini con statuto e regolamenti la propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni della presente legge. Lo statuto ed i regolamenti sono approvati dal Ministero della giustizia, ovvero dal Ministero competente che esercita compiti di vigilanza sugli ordini;
u) disciplinare che la vigilanza sull'attività e la gestione degli ordini professionali sia affidata al Ministero della giustizia, salvo attribuire eventuali specifici compiti di controllo e di vigilanza ad altri Ministeri, in relazione alla specificità delle singole professioni, prevedendo che:
1) le deliberazioni dell'Assemblea nazionale concernenti l'approvazione dello statuto e del codice deontologico e le loro variazioni, nonché le deliberazioni dei Consiglio nazionale concernenti l'approvazione dei regolamenti, siano inviate al Ministro della giustizia, il quale può richiederne il riesame;
2) i provvedimenti relativi all'aggiornamento professionale siano altresì notificati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica che può richiederne il riesame;
v) prevedere che il consiglio nazionale dell'ordine possa essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro vigilante, in caso di grave violazione di legge o impossibilità di funzionamento;
z) prevedere che i consigli degli ordini locali possano essere sciolti con decreto del Ministro vigilante, previo parere del Consiglio nazionale dell'Ordine, in caso di grave violazione di legge o di impossibilità di funzionamento;
aa) prevedere che l'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali sia libero, senza vincoli di predeterminazione numerica, previo superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali la legge richiede l'iscrizione in appositi albi o elenchi;
bb) prevedere la possibilità di terminare preventivamente il numero di coloro che possono conseguire l'abilitazione all'esercizio di particolari attività professionali che comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni;
cc) prevedere che lo svolgimento dell'attività professionale debba essere preceduto da un adeguato ed effettivo tirocinio, stabilendo la necessità di un equo compenso per il tirocinante, al quale non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali;
dd) stabilire l'obbligo per gli ordini di emanare un codice deontologico, valido per tutti gli iscritti e gli organi territoriali del medesimo ordine, secondo regole idonee a garantire la correttezza e la qualità della prestazione professionale, nonché secondo i principi dettati dalle leggi che regolano ciascun ordinamento di categoria;
ee) prevedere che l'ordinamento di categoria determini le sanzioni disciplinari nel caso di violazione delle leggi e del codice deontologico, nonché le condizioni e le procedure con le quali l'iscritto può essere sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione;
ff) prevedere che le tariffe professionali, stabilite nell'interesse generale con decreto del Ministro della giustizia o comunque del Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali, sentito il Consiglio di Stato, fissino livelli massimi, nonché livelli minimi inderogabili;
gg) prevedere che, per le professioni organizzate in associazioni, il compenso della prestazione sia stabilito su accordo delle parti;
hh) stabilire in materia di assicurazione professionale che gli ordinamenti di categoria e gli statuti delle associazioni prevedano:
1) che il professionista sia tenuto a stipulare in forma individuale o collettiva idonea polizza assicurativa per i rischi


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derivanti dall'esercizio dell'attività professionale propria e dei propri dipendenti o collaboratori, i cui estremi, incluso il massimale deve rendere noti al cliente al momento dell'assunzione dell'incarico;
2) il ricorso, in via prioritaria, a forme collettive di copertura assicurativa, stabilendo che ciascun ordine o associazione assuma le deliberazioni necessarie per l'attuazione di tale obbligo;
3) in ogni caso, una specifica disciplina agevolativa in ordine alle modalità di attuazione della copertura assicurativa per quel che riguarda la fase di avvio dell'attività professionale;
4) i termini minimi di copertura e le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative da rischio professionale;
5) che i codici deontologici degli ordini e delle associazioni prevedano le conseguenze disciplinari della mancata stipulazione della polizza assicurativa, salvo che i consigli nazionali di ordini od associazioni non abbiano sottoscritto una polizza collettiva;
ii) prevedere che gli ordini professionali si organizzino mediante loro statuti, in conformità alle norme dello Stato che disciplinano l'accesso alle professioni;
ll) prevedere che l'Ordine professionale si articoli in:
1) Consiglio nazionale dell'Ordine, che assume la denominazione di Consiglio Nazionale dell'Ordine della categoria, con i compiti di cui alla successiva lettera qq);
2) Ordini territoriali, che assumono la denominazione di: «Ordine» della categoria secondo l'organizzazione territoriale prevista dal relativo ordinamento, con i compiti di cui alla successiva lettera oo);
mm) prevedere che all'Ordine professionale non si applichino la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
nn) prevedere che l'Ordine territoriale sia così articolato:
1) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli iscritti all'albo; è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ordine, e può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero Consiglio;
2) Assemblea: ne fanno parte gli iscritti all'albo; elegge il Consiglio ed il Collegio dei revisori; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal Consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria;
3) Collegio dei revisori: è composto, in relazione al numero degli iscritti all'albo, da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori; è eletto dall'Assemblea ogni tre anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive;
oo) prevedere che al Consiglio dell'Ordine territoriale spettino i seguenti compiti:
1) garantire l'osservanza dei principi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale;
2) la tenuta e l'aggiornamento dell'albo e la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dandone comunicazione al Consiglio Nazionale;
3) la determinazione, nel rispetto dei bilancio preventivo, dei contributo obbligatorio annuale da corrispondere da ogni iscritto per il finanziamento dell'Ordine territoriale, nonché la percezione del contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;


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4) la vigilanza sul corretto esercizio della professione e il conseguente potere disciplinare sugli iscritti;
5) la formulazione di pareri in materia di liquidazione dei compensi ai agli iscritti all'Ordine;
6) l'esperimento, su richiesta, del tentativo di conciliazione fra gli iscritti ed i clienti che, in caso di controversie sui compensi, possono farsi assistere anche da associazioni di consumatori;
7) la formulazione di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni territoriali su materie di interesse locale;
8) ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria o delegata dal Consiglio Nazionale;
pp) prevedere che il Consiglio nazionale sia così articolato:
1) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli Ordini territoriali, con le modalità stabilite dallo Statuto di ciascun Ordine; è eletto dall'Assemblea degli Ordini territoriali ogni cinque anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio nazionale, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del Consiglio;
2) Assemblea nazionale: ne fanno parte i soggetti indicati nello statuto di ciascuno Ordine; elegge il Consiglio nazionale; approva il bilancio consuntivo e preventivo e, su proposta del Consiglio Nazionale, approva lo statuto ed il codice deontologico e loro variazioni;
3) Collegio dei revisori: è composto da tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori; è nominato dal Ministero della giustizia ogni quattro anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive;
qq) prevedere che al Consiglio Nazionale spettino i seguenti compiti:
1) vigilare sul rispetto dei principi della presente legge;
2) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari;
3) giudicare dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'Ordine territoriale, anche in funzione di giudice speciale qualora operante prima del gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione;
4) esercitare funzioni di coordinamento degli Ordini territoriali;
5) designare i rappresentanti della categoria presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;
6) formulare pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;
7) determinare le indennità dei consiglieri al fine di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico nonché, sulla base di bilanci di previsione approvati dall'Assemblea nazionale, la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge che deve essere corrisposto dall'Ordine territoriale previa esazione dagli iscritti agli albi, nonché percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;
8) la determinazione degli standard qualitativi propri delle prestazioni professionali;
9) adottare i regolamenti ad esso delegati dall'ordinamento di categoria;
10) coordinare l'aggiornamento professionale;


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11) assicurare la compiuta informativa al pubblico in ordine alle modalità di esercizio della professione;
12) ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
rr) prevedere l'istituzione di organismi di coordinamento regionale degli Ordini territoriali, ove questi non siano organizzati esclusivamente su base nazionale o regionale;
ss) garantire che i consigli nazionali, i coordinamenti regionali ed i consigli locali dell'ordine, anche di professioni diverse, possano definire reciproci rapporti con accordi di programma di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
tt) prevedere che gli ordini curino l'aggiornamento periodico obbligatorio degli iscritti, organizzando appositi corsi e seminari, anche d'intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università e istituzioni scientifiche e casse di professionisti;
uu) prevedere che le procedure elettorali garantiscano la trasparenza delle operazioni, la partecipazione degli iscritti e la tutela delle minoranze;
vv) prevedere che ciascun ordinamento professionale regoli il procedimento disciplinare garantendo, sulla base dei principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e di quelli dei codice di procedura civile:
1) la contestazione degli addebiti;
2) il diritto di difesa;
3) la distinzione fra le funzioni istruttorie e giudicanti;
4) la motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento;
5) la facoltà dell'esponente di partecipare al procedimento.
zz) prevedere che l'esercizio della professione, in qualunque modo e forma, possa essere oggetto di pubblicità informativa e non comparativa e che sia consentita la pubblicità delle attività professionali esclusivamente nelle forme previste dagli ordinamenti professionali e dagli statuti delle associazioni, in particolare dal codice deontologico.

Art. 2-bis.

1. Il Governo è delegato, con i decreti di cui all'articolo 2, ad adeguare l'ordinamento di categoria delle professioni indicate nell'allegato A, anche al fine di procedere alla unificazione tra ordini relativi a professioni le cui attività riguardano uno stesso settore economico o sociale nonché al riordino degli albi al fine di inserire le professioni di cui all'allegato B laddove venga accertata la omogeneità dei percorsi formativi.

Art. 2-ter.

1. Il Governo definisce, con i decreti di cui all'articolo 2, un regime agevolato dei requisiti organizzativi stabiliti ai sensi dell'articolo 1-bis a favore delle associazioni iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati del CNEL, istituita ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge, che riguardino professioni che abbiano ottenuto il riconoscimento pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-bis.
2. In ogni caso, le associazioni di cui al presente articolo sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 1-bis entro e non oltre cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal registro. A tal fine le associazioni in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 1-bis sono tenute a presentare apposita domanda d'iscrizione almeno sei mesi prima del termine innanzi stabilito.
3. In sede di prima applicazione ai professionisti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti alle associazioni che abbiano ottenuto il


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riconoscimento di cui al presente titolo non è richiesto il possesso del titolo di studio universitario, o equiparato, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione.

Art. 2-quater.

1. Il Governo è delegato, con i decreti di cui all'articolo 2 a riordinare la normativa in materia di agevolazioni e incentivi alle attività economiche, nel rispetto dei principi comunitari di settore, al fine di valorizzare la rilevanza economica e sociale delle libere professioni.

Allegato A

1. agenti di cambio
2. agrotecnici e agrotecnici laureati
3. architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti iuniores e pianificatori iuniores
4. assistenti sociali specialisti e assistenti sociali
5. attuari e attuari iuniores
6. avvocati
7. biologi e biologi iuniores
8. chimici e chimici iuniores
9. consulenti del lavoro
10. dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari
11. dottori commercialisti
12. farmacisti
13. geologi e geologi iuniores
14. geometri e geometri laureati
15. giornalisti
16. infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia
17. ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali iuniores, ingegneri industriali iuniores, ingegneri dell'informazione iuniores
18. medici chirurghi, odontoiatri
19. notai
20. ostetriche
21. periti agrari e periti agrari laureati
22. periti industriali e periti industriali laureati
23. psicologi e dottori in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottori in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.
24. tecnici di radiologia medica
25. ragionieri
26. spedizionieri doganali
27. veterinari

Allegato B

1. podologo
2. fisioterapista
3. logopedista
4. ortottista, assistente di oftalmologia
5. terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
6. tecnico della riabilitazione psichiatrica
7. terapista occupazionale
8. educatore professionale
9. tecnico audiometrista
10. tecnico sanitario di laboratorio biomedico
11. tecnico di neurofisiopatologia
12. tecnico ortopedico
13. tecnico audioprotesista
14. tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
15. igienista dentale
16. dietista
17. tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
2. 27.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali).

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio


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dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione in materia di professioni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari difformi a quanto stabilito nei commi successivi:
2. a) Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti di cui all'articolo 2233 del codice civile, le tariffe, previa istruttoria con i soggetti interessati e con le associazioni che nel proprio statuto prevedono specificatamente la tutela dei consumatori, sono stabilite nell'interesse generale con decreto del Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali, sentito il Consiglio di Stato.
b) Le tariffe prevedono livelli massimi e minimi, inderogabili, per le prestazioni che incidono su interessi generali costituzionalmente rilevanti. Sono nulli i patti difformi laddove prevedano una riduzione superiore al venti per cento del compenso previsto sulla base dei livelli tariffari.
c) Sono fatte salve le disposizioni che stabiliscono tariffe, aliquote, tabelle di compensi e corrispettivi per attività professionali, settori ovvero materie determinati.
3. a) L'attività libero professionale ed intelletuale, in qualunque modo esercitata, può essere oggetto di pubblicità informativa.
b) Il codice deontologico stabilisce le modalità con cui tale pubblicità può essere resa dagli iscritti.
4. A) La professione è esercitata, sulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti di categoria, in forma individuale nonché, sotto la responsabilità e direzione personale del professionista, in forma associata e societaria.
B) La società che ha per oggetto l'esercizio di una professione deve costituirsi secondo il tipo denominato «STP-Società tra professionisti», che è regolato dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
C) Le società tra professionisti possono essere costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente regolata a condizione che:
a) ove i soci esercitino una professione di interesse generale, la costituzione sia consentita dall'ordinamento di categoria;
b) i soci non professionisti siano ammessi in numero tale da non poter conseguire, anche indirettamente, il controllo della società;
c) in tutti gli atti ed i documenti della società e comunque ove indicati nei rapporti con i terzi, i soci non professionisti indichino, accanto al proprio nome, la qualifica di «socio non professionista», salva diversa disposizione dei singoli ordinamenti di categoria.
D) Alla società costituita ai sensi della lettera C) del presente comma si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; non si applicano il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e le altre disposizioni che disciplinano le procedure concorsuali.
E) L'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. In ogni caso, le prestazioni che la legge riserva a una o più categorie possono costituire oggetto esclusivamente della società costituita dai professionisti appartenenti alla medesima categoria. Gli articoli 2 e seguenti della legge 23 novembre 1939, n. 1815, sono abrogati. È abrogato l'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
5. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo


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stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.
6. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1o gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
7. Le associazioni che nel proprio statuto prevedono specificatamente la tutela dei consumatori sono tenute ad indicare il numero complessivo dei rispettivi associati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
2. 30.Peretti, Galletti, Zinzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali).

1. In conformità al principio comunitario di libera Concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche dei servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni, secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista nota può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti (esercizio delle professioni reso


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nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.
2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Sono nulli, se sono redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati ed i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al Comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1o gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
2. 28.Franzoso.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) il divieto anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e i criteri per la determinazione degli onorari delle prestazioni;
b) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando la necessità di adottare il tipo della società semplice e della società in nome collettivo; che il professionista non può essere socio a più di una società o associazione; che la specifica prestazione deve essere resa sotto la direzione e responsabilità del socio-amministratore iscritto all'albo competente, il cui nome è preventivamente comunicato al cliente; che la società sia costituita nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 novembre 1939, n. 1815; il rispetto dello norme deontologiche che stabiliscono, nell'interesse della clientela, le incompatibilità a necessaria garanzia di integrità ed autonomia nei rapporti di collaborazione integrata tra le diverse categorie.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime pressate in via generale a tutela degli utenti.
3. Entro sei mesi dalla entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi adottano gli atti necessari a dare attuazione, per quanto di competenza, ai principi di cui al presente articolo, dandone comunicazione all'amministrazione vigilante.
4. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto il Governo è delegato a emanare, sentiti gli ordini e collegi interessati, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che stabiliscono lo tariffe professionali nel rispetto dei seguenti criteri e principi:
a) le tariffe obbligatorie, fisse o minime, possono essere stabilite con riferimento


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alle sole prestazioni che sono oggetto di riserva di competenze ovvero che incidono su interessi generali;
b) il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi può essere abolito per le prestazioni che non sono oggetto di riserva di competenze ovvero che non incidono su interessi generali;
c) sono, in ogni caso, fatta salve le tariffe che regolano i servizi professionali soggetti alle procedure di evidenza pubblica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
2. 25.Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 1.
2. 4.Cota, Brigandi, Montani, Filippi.

Al comma 1, alinea sopprimere le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 35.Pedrini.

Al comma 1 dopo le parole: professionali e intellettuali aggiungere le seguenti: non riservate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. 37.Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa.

Al comma 1, sostituire le parole da: che prevedono a professionisti con le seguenti: , fatta eccezione per quelle riguardanti l'esercizio dell'attività d'avvocato, che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obbiettivi perseguiti; b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni. Sono altresì abrogate le disposizioni che determinano o comportano il divieto di fornire


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all'utenza servizi professionali di tipo interprofessionale, da parte di professionisti attraverso società di persone o associazioni fra loro costituite,.
2. 41.Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa.

Al comma 1 sopprimere la lettera «a» e la lettera «b».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. 5.Verro, Giudice, Marinello.

Al comma 1 sopprimere la lettera a) i commi 2, 2-bis e 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. 6.Bernardo, Armosino, Marinello.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*2. 7.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*2. 8.Buontempo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*2. 47.Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime aggiungere le seguenti: sostituite dall'indicazione dei costi minimi di produzione delle prestazioni limitatamente a quelle attività professionali che si caratterizzano per obblighi di tutela della salute verso le quali l'utente è portatore di palesi asimmetrie informative.
2. 33.Pedrini.

Al comma 1 lettera a) sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del periodo.
*2. 38.Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
*2. 9.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole da: ovvero fino a: perseguiti; con le seguenti: , con eccezione per quelle riguardanti l'esercizio dell'attività d'avvocato;.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
**2. 42.Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: ovvero a: perseguiti; con le seguenti: , con eccezione per quelle riguardanti l'esercizio dell'attività d'avvocato;.
**2. 10.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelle attività professionali sanitarie ove prevale l'obbligo dei mezzi rispetto all'obbligo dei risultati.
2. 34.Pedrini.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*2. 11.Buontempo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*2. 12.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche parziale con le parole: fermi i limiti stabiliti da disposizioni deontologiche o pattizie e da codici di autodisciplina;.
2. 13.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: anche parziale con le seguenti: fermi i limiti stabiliti da disposizioni deontologiche o pattizie e da codici di autodisciplina.
2. 44.Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: criteri di trasparenza aggiungere la seguente parola: , serietà;.
2. 14.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).
*2. 15.Buontempo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*2. 16.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: da parte di società di persone o associazioni di professionisti con le seguenti: da parte di professionisti attraverso società di persone o associazioni fra loro costituite,.
2. 43.Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa.

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere dalle parole: che il medesimo professionista non può partecipare fino alla fine del paragrafo.
2. 18.Buontempo.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, il seguente periodo: non è comunque consentita la costituzione di società interdisciplinari


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per gli esercenti le professioni legali ovvero per lo svolgimento di attività ritenute incompatibili per legge, regolamento o norma deontologica;.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. 19.Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino, Gianfranco Conte, Marras, Marinello.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i divieti di cui alle lettere b) e c) non si applicano ai professionisti iscritti ai propri ordini professionali da meno di cinque anni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. 26.Gioacchino Alfano.

Sopprimere il comma 2.
2. 17.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 2, dopo la parola: riguardanti aggiungere le seguenti: l'esercizio della professione di avvocato e.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. 45.Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa.

Al comma 2, dopo le parole: reso nell'ambito aggiungere le seguenti: dei settori pubblici.
2. 20.Buontempo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. È istituito l'ordine professionale dei chiropratici, incaricato della tenuta del relativo albo professionale. L'iscrizione al suddetto albo è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente della durata di cinque anni rilasciato


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in Italia o in paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle organizzazioni con le strutture del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.
2-ter. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. 48.Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa.

Sopprimere il comma 2-bis.
2. 21.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
2-ter. È istituito, presso il Ministero della salute, senza oneri per il bilancio dello Stato, un registro dei dottori chiropratici. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente della durata di cinque anni rilasciato in Italia o in paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.
2-quater. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.


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2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
2. 32.Peretti, Galletti, Zinzi.

Sopprimere il comma 3.
2. 22.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 3, sostituire le parole da: 1o gennaio 2007 al termine con le seguenti: 30 giugno 2007.
2. 23.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 3, sostituire le parole da: 1o gennaio 2007 fino alla fine del periodo con le seguenti: 30 giugno 2007.
2. 46.Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal seguente:
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e, per quanto di competenza, del Ministro della Salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti per l'esercizio in forma associata delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) facoltà di utilizzare le forme societarie previste dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile a condizione che i soci professionisti detengano la maggioranza nell'assemblea e nel consiglio di amministrazione;
b) iscrizione della società all'Ordine professionale sulla base dell'attività prevalente svolta;
c) indicazione nello statuto delle garanzie a tutela dei clienti;
d) salvaguardia della facoltà di scelta del singolo professionista da parte del cliente;
e) stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile.
*2. 24.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal seguente:
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e, per quanto di competenza, del Ministro della Salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti per l'esercizio in forma associata delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) facoltà di utilizzare le forme societarie previste dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile a condizione che i soci professionisti detengano la maggioranza nell'assemblea e nel consiglio di amministrazione;
b) iscrizione della società all'Ordine professionale sulla base dell'attività prevalente svolta;
c) indicazione nello statuto delle garanzie a tutela dei clienti;
d) salvaguardia della facoltà di scelta del singolo professionista da parte del cliente;
e) stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
*2. 31.Peretti, Galletti, Zinzi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal seguente:
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e, per quanto di competenza, del Ministro della Salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti per l'esercizio in forma associata delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) facoltà di utilizzare le forme societarie previste dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile a condizione che i soci professionisti detengano la maggioranza nell'assemblea e nel consiglio di amministrazione;
b) iscrizione della società all'Ordine professionale sulla base dell'attività prevalente svolta;
c) indicazione nello statuto delle garanzie a tutela dei clienti;
d) salvaguardia della facoltà di scelta del singolo professionista da parte del cliente;
e) stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
*2. 39.Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 6, dell’articolo 92, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «Il 30 per cento della tariffa professionale», sono sostituite dalle seguenti: «Il


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30 per cento del valore della prestazione professionale calcolata in base ai parametri del libero mercato».
2. 49.Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al fine di consentire l'emersione e la valorizzazione di attività professionali, nonché l'applicazione alle medesime attività degli studi di settore, le associazioni professionali di natura privata e ad adesione volontaria, costituite da professionisti che esercitano attività non riservate agli iscritti negli albi tenuti dagli ordini e collegi professionali, sono iscritte in un apposito registro istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.
2. Il riconoscimento delle associazioni professionali è disposto con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto col Ministero di giustizia.
3. Le associazioni professionali rilasciano periodicamente, con scadenza non superiore a tre anni, agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato di competenza in ordine al possesso di requisiti professionali, tenendo in considerazione: i curriculum formativi, le certificazioni acquisite, le esperienze professionali maturate, l'aggiornamento professionale effettuato, il rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale. L'attestato di competenza rilasciato dall'associazione non è requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
4. I requisiti minimi richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro sono:
a) l'esistenza di uno Statuto che: garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, preveda l'adozione obbligatoria e di un codice deontologico, determini l'ambito dell'attività professionale e i relativi requisiti associativi;
b) la disponibilità di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
c) la stipula di forme di assicurazione collettiva o individuale per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
d) l'adozione di un regolamento per: la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la valutazione dei requisiti professionali, la verifica della professionalità, la verifica degli aggiornamenti professionali acquisiti l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico.

5. La composizione del Consiglio del CNEL, di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, viene ampliata con la nomina di quattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle attività professionali non riservate, di cui almeno due iscritte nel registro di cui al comma 1.
6. Il Governo è delegato a stabilire, al fine di uniformare i trattamenti dei professionisti, condizioni e limiti per l'istituzione, di uno o più enti interprofessionali per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali a favore dei professionisti aderenti alle associazioni iscritte al registro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi


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dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
2. 01.Peretti, Galletti, Zinzi.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: alimenti e bevande, inserire le seguenti: e la vendita di giornali quotidiani e periodici.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
3. 5.Della Vedova.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
3. 2.Verro, Giudice.

Al comma 2, dopo le parole: le disposizioni, inserire le seguenti: finalizzate al perseguimento di obiettivi di difesa della salute pubblica, nonché quelle che.
3. 3.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 3, lettera f-bis), le parole: con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione sono sostituite con le seguenti: a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione, le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
3. 8.Peretti, Galletti, Zinzi.


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Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 114 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«6. Al rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento, nella misura massima del 50 per cento della superficie di vendita, e per una sola volta, delle grandi strutture di vendita, anche in forma di centro commerciale, già attive da almeno 5 anni, e per le quali l'ampliamento richiesto sia compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4. Il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita è subordinato al versamento da parte dell'interessato di un contributo straordinario determinato dal comune competente per territorio non inferiore a 500 euro al metro quadro e non superiore a 1.000 euro al metro quadro».
*3. 4.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 114 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«6. Al rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento, nella misura massima del 50 per cento della superficie di vendita, e per una sola volta, delle grandi strutture di vendita, anche in forma di centro commerciale, già attive da almeno 5 anni, e per le quali l'ampliamento richiesto sia compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4. Il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita è subordinato al versamento da parte dell'interessato di un contributo straordinario determinato dal comune competente per territorio non inferiore a 500 euro al metro quadro e non superiore a 1.000 euro al metro quadro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
*3. 7.Peretti, Galletti, Zinzi.

All'articolo 3, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62 e l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito in legge dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dal decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, convertito in legge dalla legge 24 novembre 2003, n. 335, sono abrogati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
3. 6.Della Vedova.


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Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Regole di tutela della concorrenza e dei consumatori nel settore della produzione alimentare).

1. Al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei consumatori, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, assicurando condizioni di omogeneità e di parità di accesso delle imprese al mercato, l'esercizio delle attività di produzione alimentare è subordinato al possesso di appositi requisiti di qualificazione professionale, riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti, da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare il possesso dei predetti requisiti.
2. Al fine di assicurare ai consumatori condizioni adeguate di accessibilità all'acquisto ed alla degustazione di prodotti alimentari, nel rispetto della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, le imprese di produzione alimentare, di cui al primo comma, che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti possono attrezzare i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, per consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente strumentale rispetto al consumo dei prodotti alimentari dell'impresa, e sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.
*3. 01.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Regole di tutela della concorrenza e dei consumatori nel settore della produzione alimentare).

1. Al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei consumatori, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, assicurando condizioni di omogeneità e di parità di accesso delle imprese al mercato, l'esercizio delle attività di produzione alimentare è subordinato al possesso di appositi requisiti di qualificazione professionale, riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti, da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare il possesso dei predetti requisiti.
2. Al fine di assicurare ai consumatori condizioni adeguate di accessibilità all'acquisto ed alla degustazione di prodotti alimentari, nel rispetto della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, le imprese di produzione alimentare, di cui al primo comma, che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti possono attrezzare i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, per consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente strumentale rispetto al consumo dei prodotti alimentari dell'impresa, e sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
*3. 03.Peretti, Galletti, Zinzi.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Regole di tutela della concorrenza e dei consumatori nel settore della produzione alimentare).

1. Al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei consumatori, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, assicurando condizioni di omogeneità e di parità di accesso delle imprese al mercato, l'esercizio delle attività di produzione alimentare è subordinato al possesso di appositi requisiti di qualificazione professionale, riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti, da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare il possesso dei predetti requisiti.
2. Al fine di assicurare ai consumatori condizioni adeguate di accessibilità all'acquisto ed alla degustazione di prodotti alimentari, nel rispetto della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, le imprese di produzione alimentare, di cui al primo comma, che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti possono attrezzare i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, per consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente strumentale rispetto al consumo dei prodotti alimentari dell'impresa, e sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.
*3. 04.Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di apertura di sale cinematografiche).

1. L'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è sostituito dal seguente:
«1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di apertura, trasformazione


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ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento di sale e arene già in attività.
2. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, l'attività economica di apertura, trasformazione e adattamento di sale cinematografiche è svolta senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività;
b) una programmazione della distribuzione territoriale delle sale, in rapporto alla popolazione, al numero degli schermi presenti nel territori regionale, provinciale o comunale, all'ubicazione delle sale in rapporto a quelle operanti in comuni limitrofi, a distanze minime obbligatorie tra sale, al livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature.

3. Ai fini di cui al comma 1, si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;
d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
3. 02.Della Vedova.

ART. 4.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 4. 1.Verro, Giudice, Marinello.


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Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 4. 2. Misuraca, Ravetto, Lenna.

Sopprimerlo.
* 4. 3. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimerlo.
* 4. 4.Buontempo.

Sopprimerlo.
* 4. 32. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 1, le parole: a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2008.
** 4. 5. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2008.
** 4. 25. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 1, le parole: a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
** 4. 6. Lupi, Colucci.

Al comma 2, sostituire le parole: soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali con le seguenti: regolati dalle normative che verranno appositamente emanate dalle regioni entro il 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con


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le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
4. 7. Lupi, Colucci, Marinello.

Al comma 2, le parole: La dichiarazione deve essere corredata dalla autorizzazione della competente azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari, sono sostituite dalle seguenti: La dichiarazione deve essere corredata dalla registrazione in autocertificazione del rispetto dei requisiti igienico-sanitari prevista dal regolamento comunitario n. 852 del 29 maggio 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 4. 8. Verro, Giudice.

Al comma 2, sostituire le parole: La dichiarazione deve essere corredata dalla autorizzazione della competente azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari, con le seguenti: La dichiarazione deve essere corredata dalla registrazione in autocertificazione del rispetto dei requisiti igienico-sanitari prevista dal regolamento comunitario n. 852 del 29 maggio 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 4. 9. Osvaldo Napoli, Marinello.

Al comma 2, dopo le parole: dal titolo abilitativo edilizio, inserire le seguenti: e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione dal permesso di agibilità dei locali, e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.
* 4. 10. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 2, dopo le parole: dal titolo abitativo edilizio sono inserite le seguenti: e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione dal permesso di agibilità dei locali, e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei


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luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.
* 4. 29. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 2, dopo le parole: titolo abilitativo edilizio inserire le seguenti: e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione.
** 4. 11. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 2, dopo le parole: titolo abitativo edilizio inserire le seguenti: e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione.
** 4. 27. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata anche dall'autorizzazione della Camera di commercio che valuta ed accerta l'idoneità e la conformità dei requisiti strutturali, dei locali, delle macchine e degli impianti, nonché i requisiti di professionalità dell'operatore.
*** 4. 12. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata anche dall'autorizzazione della Camera di Commercio che valuta ed accerta l'idoneità e la conformità dei requisiti strutturali, dei locali, delle macchine e degli impianti, nonché i requisiti di professionalità dell'operatore.
*** 4. 33. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il titolare, oppure il collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante, che presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto, sovrintendendo e coordinando la produzione del pane e degli impasti da pane in tutte le sue fasi, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:
1) aver conseguito un diploma biennale presso una scuola professionale di panificazione con praticantato di almeno un anno presso un'impresa di panificazione;
2) aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso imprese di panificazione con la qualifica di operaio panettiere qualificato o superiore;
3) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo.
4. 13. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis.1. L'utilizzo della denominazione di panificio è riservato esclusivamente all'impresa di panificazione che attiva un impianto di panificazione e che per struttura ed organizzazione del lavoro è in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura completa del pane stesso. La denominazione di forno di qualità è riservata in via esclusiva al panificio, definito come sopra, che applica nel proprio ambito produttivo specifici disciplinari di produzione la cui applicazione volontaria è convalidata da un ente istituzionalmente competente o da un ente certificatore.
4. 14. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 2-bis sostituire le parole: con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione con le seguenti: a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione,


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le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
4. 22. Peretti, Galletti, Zinzi.

Al comma 2-ter, premettere la seguente lettera:
0a) il possesso di appositi requisiti di qualificazione tecnico-professionale da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico con il compito di sovrintendere e coordinare il ciclo produttivo nelle sue fasi.
4. 15. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 2-ter, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) il possesso di appositi requisiti di qualificazione tecnico-professionale da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico con il compito di sovrintendere e coordinare il ciclo produttivo nelle sue fasi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
4. 31. Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Pedrizzi.

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
2-quater. Il titolare, oppure il collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante, che presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto, sovrintendendo e coordinando la produzione del pane e degli impasti da pane in tutte le sue fasi, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:
1) aver conseguito un diploma biennale presso una scuola professionale di panificazione con praticantato di almeno un anno presso un'impresa di panificazione;


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2) aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso imprese di panificazione con la qualifica di operaio panettiere qualificato o superiore;
3) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
4. 24. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. L'utilizzo della denominazione di panificio è riservato esclusivamente all'impresa di panificazione che attiva un impianto di panificazione e che per struttura ed organizzazione del lavoro è in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura completa del pane stesso. La denominazione di forno di qualità è riservata in via esclusiva al panificio, definito come sopra, che applica nel proprio ambito produttivo specifici disciplinari di produzione la cui applicazione volontaria è convalidata da un ente istituzionalmente competente o da un ente certificatore.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
4. 34. Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Pedrizzi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Alle imprese di panificazione, consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione ove sussistano strutture adeguate. In assenza dei requisiti strutturali previsti per la somministrazione e fatto salvo il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di propria produzione.
* 4. 16. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Alle imprese di panificazione è consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione ove sussistano strutture adeguate. In assenza dei requisiti strutturali previsti per la somministrazione e fatto salvo il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di propria produzione.
* 4. 26. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi.


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Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Alle imprese di panificazione, fatto salvo il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legislatura vigente per i chioschi, è consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
4. 17.Lupi, Colucci.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al fine di rendere chiare e inequivocabili al momento dell'acquisto le caratteristiche del prodotto e di distinguere in modo trasparente il pane fresco da quello a media e lunga conservazione o ottenuto per completamento di cottura di impasti conservati, la denominazione di pane fresco è riservata in via esclusiva al pane caratterizzato dai seguenti requisiti:
a) posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre la giornata nella quale è stato completato il processo produttivo;
b) prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate alla conservazione, a partire dalle materie prime fino alla completa cottura finale;
c) ottenuto per cottura di impasti che non hanno subito surgelazione, congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata dell'impasto stesso e tale, per sua natura, da costituire interruzione del processo produttivo.
* 4. 18. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di rendere chiare e inequivocabili al momento dell'acquisto le caratteristiche del prodotto e di distinguere in modo trasparente il pane fresco da quello a media e lunga conservazione o ottenuto per completamento di cottura di impasti conservati, la denominazione di pane fresco è riservata in via esclusiva al pane caratterizzato dai seguenti requisiti:
a) posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre la giornata nella quale è stato completato il processo produttivo;
b) prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate alla conservazione, a partire dalle materie prime fino alla completa cottura finale;
c) ottenuto per cottura di impasti che non hanno subito surgelazione, congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata dell'impasto stesso e tale, per sua natura, da costituire interruzione del processo produttivo.
* 4. 30. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Pedrizzi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Nei panifici, fermi restando i requisiti igienico-sanitari, è permesso il consumo immediato degli alimenti di cui è consentita la produzione, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate, fatta eccezione per mensole, piani d'appoggio, stoviglie e posateria a perdere. Gli stessi limiti valgono per gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo


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1998, n. 114, nei quali è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
4. 19. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie.
* 4. 20. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 4. 28. Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Pedrizzi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
* 4. 21. Peretti, Galletti, Zinzi.

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 1. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.


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Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.
(Interventi urgenti nel campo della distribuzione dei farmaci).

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e j), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le strutture commerciali esistenti lungo le autostrade (autogrill), le stazioni ferroviarie e gli aeroporti possono vendere al pubblico farmaci da banco (OTC) e di automedicazione dei quali sia prevista la possibilità di esposizione al pubblico, di acquisto in modalità "self-service" e di effettuare comunicazione pubblicitaria.
2. La vendita dei farmaci di cui al comma 1. è consentita durante il normale orario di apertura dell'esercizio commerciale, limitatamente ad un elenco di farmaci predisposto annualmente dalla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) entro il 30 settembre e con vigenza dal 1o gennaio dell'anno successivo. Sono vietati i concorsi, le operazioni a premio, le vendite sotto costo ed ogni forma di promozione che incentivi l'utilizzo del farmaco; è altresì vietato differenziare il prezzo a seconda del cliente, inserendo i farmaci in azioni commerciali indirizzate a particolari categorie, come ad esempio i soci nel caso di alcune tipologie di esercizio commerciale, oppure i portatori di particolari "carte fedeltà".
3. I criteri adottati da AIFA per la stesura della lista di prodotti vendibili liberamente ovunque devono escludere i farmaci che per la loro forma farmaceutica, per il contenuto in principio attivo, per il dosaggio della singola unità posologica, per il numero di unità posologiche contenute in una singola confezione o per la somma di questi fattori possano comportare rischi nella loro utilizzazione o per i quali le norme vigenti abbiano introdotto limitazioni all'utilizzo per determinate categorie di persone o per classi di età.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto il seguente periodo: "Dall'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio, sono esclusi i farmaci di cui al comma 1, dei quali sia prevista la libera vendita e dei quali sia consentita la pubblicità".
5. Il comma 1) dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è così sostituito: "La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti ed a società tra farmacisti. Sono fatti salvi i diritti delle società di persone e delle società cooperative a responsabilità limitata che gestiscono farmacie da una data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".
Il comma 2) dello stesso articolo è cosi sostituito: "Le società di cui al comma 1) possono gestire un numero massimo di tre farmacie. Sono soci della società farmacisti iscritti all'Albo di una delle province della regione in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell'idoneità professionale prevista dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni".
Al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola: "distribuzione".
6. Sono abrogati i commi 5), 6) e 7) dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Dal comma 9), del medesimo articolo vengono eliminate tutte le frasi successive alla parola "acquisizione".
7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006 il testo del comma 2) è sostituito dal seguente:
"2. Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale; tali attività sono incompatibili tra loro anche se svolte da società formalmente differenti, ma riconducibili ad uno stesso gruppo economico od imprenditoriale"».


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Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 5. 3.
Gioacchino Alfano, Zorzato, Armosino, Gianfranco Conte, Marras, Marinello.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.
(Interventi urgenti nel campo della distribuzione dei farmaci).

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e j), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le strutture commerciali esistenti lungo le autostrade (autogrill), le stazioni ferroviarie e gli aeroporti possono vendere al pubblico farmaci da banco (OTC) e di automedicazione dei quali sia prevista la possibilità di esposizione al pubblico, di acquisto in modalità "self-service" e di effettuare comunicazione pubblicitaria.
2. La vendita dei farmaci di cui al comma 1, è consentita durante il normale orario di apertura dell'esercizio commerciale, limitatamente ad un elenco di farmaci predisposto annualmente dalla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) entro il 30 settembre e con vigenza dal 1o gennaio dell'anno successivo. Sono vietati i concorsi, le operazioni a premio, le vendite sotto costo ed ogni forma di promozione che incentivi l'utilizzo del farmaco; è altresì vietato differenziare il prezzo a seconda del cliente, inserendo i farmaci in azioni commerciali indirizzate a particolari categorie, come ad esempio i soci nel caso di alcune tipologie di esercizio commerciale, oppure i portatori di particolari "carte fedeltà".
3. I criteri adottati da AIFA per la stesura della lista di prodotti vendibili liberamente ovunque devono escludere i farmaci che per la loro forma farmaceutica, per il contenuto in principio attivo, per il dosaggio della singola unità posologica, per il numero di unità posologiche contenute in una singola confezione o per la somma di questi fattori possano comportare rischi nella loro utilizzazione o per i quali le norme vigenti abbiano introdotto limitazioni all'utilizzo per determinate categorie di persone o per classi di età.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto il seguente periodo: "Dall'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio, sono esclusi i farmaci di cui al comma 1, dei quali sia prevista la libera vendita e dei quali sia consentita la pubblicità".
5. Il comma 1) dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è così sostituito: "La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti ed a società tra farmacisti. Sono fatti salvi i diritti delle società di persone e delle società cooperative a responsabilità limitata che gestiscono farmacie da una data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".
Il comma 2) dello stesso articolo è così sostituito: "Le società di cui al comma 1) possono gestire un numero massimo di tre farmacie. Sono soci della società farmacisti iscritti all'Albo di una delle province della regione in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell'idoneità professionale prevista dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni".


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Al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola: "distribuzione".
6. Sono abrogati i commi 5), 6) e 7) dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Dal comma 9), del medesimo articolo vengono eliminate tutte le frasi successive alla parola "acquisizione".
7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006 il testo del comma 2) è sostituito dal seguente:
"2. Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale; tali attività sono incompatibili tra loro anche se svolte da società formalmente differenti, ma riconducibili ad uno stesso gruppo economico od imprenditoriale"».
* 5. 39.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1 sostituire le parole da: di cui all'articolo 9-bis fino a: prescrizione medica con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: alla presenza fino a: iscritti al relativo ordine.

Conseguentemente al comma 3, primo periodo dopo le parole: sul prezzo aggiungere le seguenti: dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica.

Conseguentemente dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. L'Agenzia Italiana del Farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite ad un numero ridotto di unità posologiche, necessarie al fine di consentire la vendita di medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
* 5. 7. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1 sostituire le parole da: di cui all'articolo 9-bis fino a: prescrizione medica con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente al comma 2, sono soppresse le parole: alla presenza e con


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personale di uno o più farmacisti abilitati alla professione ed iscritti al relativo ordine.

Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: sul prezzo aggiungere le seguenti: dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica.

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite ad un numero ridotto di unità posologiche, necessarie al fine di consentire la vendita di medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1.
* 5. 4.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1 sostituire le parole da: di cui all'articolo 9-bis fino a: prescrizione medica con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente:
al comma 2 sopprimere le seguenti parole:
alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine;
al comma 3, dopo le parole: confezione del farmaco aggiungere le seguenti: senza obbligo di prescrizione;

dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:
3.1. L'agenzia italiana del farmaco riclassifica i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite ad un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1.
5. 45.
Antonio Pepe. Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 1 sostituire le parole da: di cui all'articolo 9-bis fino a: prescrizione medica con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente:
al comma 2 sopprimere le seguenti parole:
alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine;
al comma 3, sostituire le parole rientrante nelle categorie di cui al comma 1 con le seguenti: dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica;

dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:
3.1. L'agenzia italiana del Farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite ad un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1.
** 5. 5.
Moroni, Lucchese, Di Virgilio, Lisi, Garavaglia, Marras, Marinello.

Al comma 1 sostituire le parole da: di cui all'articolo 9-bis fino a: prescrizione


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medica con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente:
al comma 2 sopprimere le seguenti parole:
alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine;
al comma 3, sostituire le parole rientrante nelle categorie di cui al comma 1 con le seguenti: dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica;

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. L'agenzia italiana del Farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite ad un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
** 5. 6.
Giudice, Zorzato.

Al comma 1 sostituire le parole da: di cui all'articolo 9-bis fino a: prescrizione medica con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente:
al comma 2 sopprimere le seguenti parole:
alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine;
al comma 3, sostituire le parole rientrante nelle categorie di cui al comma 1 con le seguenti: dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica;

dopo il comma. 3 aggiungere il seguente:
3-bis. L'agenzia italiana del Farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite ad un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1.
** 5. 8.
Buontempo.

Al comma 1 sostituire le parole da: di cui all'articolo 9-bis fino a: prescrizione medica con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge sopprimere, dopo le parole: apposito reparto, le parole: alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.


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Conseguentemente al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge aggiungere, dopo le parole: confezione del farmaco le parole: senza obbligo di prescrizione;

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
3-bis. L'agenzia italiana del Farmaco riclassifica i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite ad un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
5. 9.
Armosino, Bernardo.

Al comma 1 sostituire le parole da: di cui all'articolo 9-bis fino a: prescrizione medica con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
* 5. 10.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1 sostituire le parole da: di cui all'articolo 9-bis fino a: prescrizione medica con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
* 5. 11.
D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1 sostituire le parole da: di cui all'articolo 9-bis fino a: prescrizione medica con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato


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dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
* 5. 47.
Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 1 le parole da: di cui all'articolo 9-bis fino a: prescrizione medica sono sostituite con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
* 5. 54.
Ulivi, Saglia, Pedrizzi.

Al comma 1 sostituire le parole: previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio, con le seguenti: previa comunicazione al Ministero della salute, alla Regione in cui ha sede l'esercizio e al competente Ordine provinciale dei farmacisti unitamente al nome, cognome, data di assunzione e di cessazione dei farmacisti addetti all'esercizio.
5. 49.
Ulivi, Saglia, Pedrizzi.

Al comma 2, dopo le parole: La vendita aggiungere le seguenti: e la dispensazione.
5. 48.
Ulivi, Saglia, Pedrizzi.

Al comma 2, sopprimere le parole: è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
5. 12.
Verro, Giudice, Marinello.

Al comma 2, dopo le parole: apposito reparto inserire le seguenti: dotato di cassa dedicata al pagamento dei farmaci, e dopo la parola: l'assistenza, inserire la seguente: continuativa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
5. 41.
Peretti, Galletti, Zinzi.

Al comma 2, capoverso 1, sopprimere le parole: alla presenza e con l'assistenza


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personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.

Conseguentemente sostituire il comma 7 con il seguente: I soggetti in possesso del titolo e dell'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di farmacista sono autorizzati, anche se in regime non convenzionato con il S.S.N., ad esercitare liberamente la professione di farmacista in farmacia, previa comunicazione al Ministero per la salute ed alla Regione nel cui territorio intendono svolgere tale attività.
5. 13.
Rao, Reina, Oliva, Neri, Lo Monte.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, in una parte della superficie ben definita e distinta dagli altri reparti, con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati il self service, i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
5. 14.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 2, dopo la parola: commerciale aggiungere: nonché, nei comuni con oltre 50.000 abitanti durante gli appositi turni notturni e festivi decisi dalle competenti autorità comunali.
5. 15.
Cirino Pomicino, Catone, De Luca, Nardi, Barani, Del Bue.

Al comma 2, dopo le parole: apposito reparto inserire le seguenti: dotato di cassa dedicata al pagamento dei farmaci, e dopo la parola: l'assistenza, inserire la seguente: continuativa.
5. 16.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 2 sono soppresse le parole: alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.
5. 52.
Ulivi, Saglia, Pedrizzi.

Al comma 2, dopo la parola: assistenza inserire la seguente: continuativa.
5. 17.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di consentire la completa tracciabilità dei farmaci venduti al di fuori delle farmacie, gli esercizi commerciali di cui al comma 1 provvedono a trasmettere alla Banca dati centrali istituita presso l'Agenzia italiana del farmaco, secondo le procedure e le modalità fissate dal decreto ministeriale 15 luglio 2004, tutti i dati e le informazioni atti a consentire il monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno dei sistema distributivo».
5. 18.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. I reparti degli esercizi commerciali di cui al comma 1 destinati alla vendita di farmaci devono possedere tutti i requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi previsti dalla normativa vigente per i servizi di farmacia e sono responsabili della corretta conservazione dei medicinali dal momento della consegna da parte dei distributore fino all'acquisto da parte dei privati.
5. 19.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. La vendita delle confezioni monodose o delle confezioni contenenti una singola unità posologica di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005


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n. 87, limitatamente ai farmaci individuati al comma 1, è consentita negli esercizi commerciali anche al di fuori degli appositi reparti di cui al comma precedente.

5. 20.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di incentivare il livello di offerta a vantaggio del consumatore e di armonizzare gli orari delle farmacie territoriali con quelli degli esercizi commerciali di cui al comma 1, sono eliminati:
a) il limite massimo delle ore di apertura settimanale delle farmacie territoriali;
b) i giorni di chiusura obbligatoria domenicale o per festività;
c) il limite minimo di ferie annuali;
d) l'uniformità negli orari di apertura a livello regionale.
5. 21. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 3, dopo le parole: sul prezzo aggiungere le seguenti: dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica.
5. 22. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 3, sostituire le parole: rientrante nelle categorie di cui al comma 1 con le seguenti: dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica.
5. 51. Ulivi, Saglia, Pedrizzi.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le farmacie che operano gli sconti sui farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e sui farmaci di automedicazione debbono darne comunicazione al pubblico attraverso l'affissione di un avviso all'esterno della farmacia stessa.
5. 23. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le farmacie rurali l'IVA su tutti i farmaci vendibili senza obbligo di presentare ricetta medica è ridotta al 4 per cento, il relativo minor costo va automaticamente a ridurre il prezzo indicato sulla confezione.
* 5. 24.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le farmacie rurali l'IVA su tutti i farmaci vendibili senza obbligo di presentare ricetta medica è ridotta al 4 per cento, il relativo minor costo va automaticamente a ridurre il prezzo indicato sulla confezione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
* 5. 42.
Peretti, Galletti, Zinzi.


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Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
«3-bis. Per le farmacie rurali l'IVA su tutti i farmaci vendibili senza obbligo di presentare ricetta medica è ridotta al 4 per cento. Il relativo minor costo va automaticamente a ridurre il prezzo indicato sulla confezione.
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato in 100.000 euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».
5. 25.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente comma:
«3-ter. L'Agenzia Italiana del Farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, necessarie al fine di consentire la vendita dei medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
5. 53.
Ulivi, Saglia, Pedrizzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, necessarie al fine di consentire la vendita dei medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1.
5. 26.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:
«3-ter. L'Agenzia Italiana del farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965,


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n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
5. 43.
Peretti, Galletti, Zinzi.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
5. 44.
Peretti, Galletti, Zinzi.

Sopprimere il comma 5.
5. 27.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

All'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole da: al comma 1, lettera a) fino alla fine del comma.
5. 28. Cancrini.

Sopprimere il comma 6.
5. 29.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono abrogati i commi 6 e 7, e il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie».

Conseguentemente, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
6-bis. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n, 362, è sostituito dal seguente:
«9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto


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alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
5. 46.Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Pedrizzi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:
«5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie».

Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
5. 30.D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 6, sostituire le parole: 5, 6 e 7 con le seguenti: 5 e 7.
*5. 31.Buontempo.

Al comma 6 sostituire le parole: 5, 6 e 7 con le seguenti: 5 e 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;


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2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
*5. 32.Giudice, Zorzato, Marinello.

Sostituire il comma 6-bis con il seguente:
6-bis. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:
«9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina, di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione».
5. 33.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, sostituire le parole: previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio, con le seguenti: previa comunicazione al Ministero della salute, alla Regione in cui ha sede l'esercizio e al competente Ordine provinciale dei farmacisti unitamente al nome, cognome, data di assunzione e di cessazione dei farmacisti addetti all'esercizio.

Conseguentemente, al comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascun farmacista può partecipare ad una sola delle società di cui al comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
5. 35.Bernardo, Armosino, Marinello.

Al comma 6-bis, capoverso 9, aggiungere i seguenti periodi: Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto e al presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,


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dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
5. 34.D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente:
6-quater. Ciascun farmacista può partecipare ad una sola delle società di cui al comma 1.
5. 50.Ulivi, Saglia, Pedrizzi.

Sopprimere il comma 7.
5. 36.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il testo del comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale; tali attività sono incompatibili tra loro anche se svolte da società formalmente differenti, ma riconducibili ad uno stesso gruppo economico od imprenditoriale».
5. 37.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, al fine di provvedere, in seguito ad una più vasta diffusione sul mercato di prodotti farmaceutici, alla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della salute, di intesa con le regioni, promuove una campagna istituzionale finalizzata ad informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori.
7-ter. Per l'attuazione del comma 7-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui ai decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
5. 38.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Alle farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale non superiore ad euro 260.000 al netto dell'IVA non si applica la percentuale di sconto prevista dall'articolo 1, comma 40, legge 23 dicembre 1996, n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
2. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2, legge 8 marzo 1968, n. 221 con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale non superiore ad euro 390.000 al netto dell'IVA, non si applica la percentuale di sconto prevista dall'articolo 1 comma 40 legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale compreso tra euro 390.000 al netto dell'IVA e 750.000, si applica la percentuale di sconto ex articolo 1 comma 40 legge 23 dicembre 1996 n. 662, pari al 2 per cento.
4. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario


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Nazionale compreso fra euro 750.000 superiore al netto dell'IVA ed euro 1.000.000, si applica la percentuale di sconto ex articolo 1 comma 40, legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari al 4 per cento.
5. Al comma 40 dell'articolo 1 legge 662 del 1996 è abrogato il seguente periodo: «Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni, con fatturato non superiore a lire 750.000.000, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 16.
5. 01.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 2.Antonio Pepe, Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: o stagionali con le seguenti: , per un massimo di un mese - o stagionali - non concedibili entro l'anno solare più volte allo stesso soggetto.
6. 1.Buontempo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Interventi per il potenziamento del servizio noleggio con conducente esercitato mediante autovetture ed autobus).

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 11 agosto 2003, n. 218, dopo la parola: «autobus», aggiungere le seguenti: «e di autovetture».
2. L'articolo 2 della legge 11 agosto 2003, n. 218 è sostituito dal seguente:
«1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus e autovetture con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2 utilizzando autobus e autovetture rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.
2. Per servizi di noleggio di autobus e autovetture con conducente, si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a singoli e a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus e dell'autovettura adibita al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Per autovetture si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992. Per i servizi di noleggio di autovetture con conducente, il regime autorizzativo previsto dalla predetta legge n. 21 del 1992, si intende abrogato.
5. Per disponibilità degli autobus e autovetture si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riserva dominio».


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3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 11 agosto 2003, n. 218, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«c) non si applica la sospensione della carta di circolazione nei casi non previsti dalla presente legge».

4. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 4 della legge 11 agosto 2003, n. 218, dopo le parole: «noleggio di autobus», inserire le seguenti parole: «e di autovetture».
5. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218, dopo le parole: «noleggio di autobus», inserire le seguenti parole: «e di autovetture». Al comma 5 dopo le parole: «ogni autobus», inserire le seguenti: «e di autovetture».
6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 11 agosto 2003 n. 218, dopo le parole: «degli autobus», inserire le seguenti: «e di autovetture».
7. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 11 agosto 2003 n. 218, dopo le parole: «degli autobus», inserire le seguenti: «o delle autovetture». Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218, dopo la parola: «autobus», inserire le seguenti: «e dell'autovettura».
8. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 2003, n. 218, dopo le parole: «di autobus», inserire le seguenti: «e di autovetture».
9. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 11 agosto 2003, n. 218, dopo la parola: «autobus», inserire le seguenti: «e di autovetture».
10. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 218, dopo le parole: «di autobus», inserire le seguenti: «e di autovetture».
11. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 11 agosto 2003, n. 218, dopo le parole: «di autobus», inserire le seguenti: «e di autovetture».
11-bis). Le imprese in possesso di licenza di noleggio di autovetture con conducente, acquisiscono i requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori come indicato dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni.
6. 01.Marinello.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:
1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetti l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo.
2. Il comma 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
7. 1.Armosino, Zorzato, Gioacchino Alfano, Gianfranco Conte.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I soggetti che hanno ricevuto o autenticato gli atti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di trascrivere gli stessi presso il Pubblico registro automobilistico nel più breve tempo possibile.
2-ter. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) Presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto, costituita per regolamentare il servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
7. 4.Leo, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, La Russa, Pedrizzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. L'utilizzo dello Sportello Telematico dell'Automobilista, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000 n. 358, è esteso alle agenzie private regolarmente autorizzate per pratiche auto».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
7. 2.Amoruso.

ART. 8.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;


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2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 8. 1.Ravetto.

Sopprimerlo.
* 8. 7. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Pedrizzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Clausole anticoncorrenziali in tema di Assicurazioni).

1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi, o altro distributore di servizi assicurativi, ad una o più compagnie assicurative individuate, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza, e, comunque, non oltre il 1o gennaio 2007.
3. Sono, altresì, nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, le clausole, i patti e le intese che consentono agli intermediari di non applicare i prezzi minimi o gli sconti massimi uniformemente a tutti i consumatori.
4. Fatto salvo quanto disposto dai comma 2 e 3, l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva, o la violazione dell'uniforme trattamento dei consumatori, comporterà l'applicazione, da parte dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa di e 1.000.000,00, per ciascuna violazione, e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa alla compagnia mandante.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
8. 3. Peretti, Galletti, Zinzi.

Al primo comma, le parole dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono sostituite dalle seguenti: dal 1o gennaio 2009.

Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo del comma 2 con il seguente: Per i rapporti di agenzia che contengano le clausole di cui sopra, le parti attivano una procedura, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2008, per la rinegoziazione


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dei rapporti stessi relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto. Qualora, a tale scadenza, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il rapporto agenziale, relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, si risolve di diritto senza preavviso. In quest'ultimo caso, agli agenti spettano le indennità di risoluzione previste dagli articoli da 25 a 27 dell'Accordo nazionale agenti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
8. 9. Leo, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal 1o gennaio 2009.

Sostituire l'ultimo periodo del comma 2 con il seguente: Qualora entro la suddetta data, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il rapporto agenziale, relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, si risolve di diritto senza preavviso. In quest'ultimo caso, agli agenti spettano le indennità di risoluzione previste dagli articoli da 25 a 27 dell'Accordo nazionale agenti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
8. 4. Peretti, Galletti, Zinzi.

Al comma 1, le parole dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono sostituite dalle seguenti: dal 1o gennaio 2008.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le


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seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
8. 6. Leo.

Al comma 1, sostituire le parole dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: a partire dalla data del 2 gennaio 2007.

Conseguentemente, al comma 2, premettere le parole Successivamente dalla data del 2 gennaio 2007 e, conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: della data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: del 2 gennaio 2007.
8. 11. Antonio Pepe, Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Pedrizzi.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per i rapporti di agenzia che contengano le clausole di cui sopra, le parti attivano una procedura, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2007, per la rinegoziazione dei rapporti stessi relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto. Qualora, a tale scadenza, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il rapporto agenziale, relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, si risolve di diritto senza preavviso. In quest'ultimo caso, agli agenti spettano le indennità di risoluzione previste dagli articoli da 25 a 27 dell'Accordo nazionale agenti.
8. 8. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
8. 2. Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino, Gianfranco Conte.

Dopo il comma 3-bis inserire il seguente:
3-ter. All'articolo 150, primo comma, del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: «ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale»;
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«f) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni di forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando


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la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
* 8. 5. Peretti, Galletti, Zinzi.

Dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
3-ter. All'articolo 150, primo comma, del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: «ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale»;
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«f) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni di forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte dei danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia».
* 8. 10. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Pedrizzi.

ART. 9

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-quater con il seguente:
2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore riguardo all'andamento dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dello sviluppo economico definiscono, di concerto, le modalità per porre a disposizione delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali i collegamenti ai sistemi informativi loro afferenti ed al database nazionale denominato area prezzi della Borsa merci telematica italiana.
9. 1.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-quater con il seguente:
2-quater. Al fine di accrescere il livello di informazione del consumatore riguardo al processo di formazione dei prezzi al consumo il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mettono in comune e rendono pubblici i dati contenuti ai sistemi informativi sui prezzi all'ingrosso ed al dettaglio attualmente detenuti dalle strutture ad essi afferenti. Il pubblico accesso a tali dati avviene, sia direttamente, attraverso i siti internet dei


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Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole e forestali, sia indirettamente, per tramite delle regioni, delle province e dei comuni, a disposizione dei quali sono posti, dagli stessi Ministeri, i collegamenti ai sistemi informativi di cui sopra.
9. 2.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: anche mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia con le seguenti: secondo le modalità ritenute più efficaci, purché senza ulteriori oneri per le amministrazioni interessate.
9. 3.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti ortofrutticoli, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore della relativa filiera è fatto obbligo, per tutti i prodotti ortofrutticoli, di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
9. 4.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti agro-alimentari, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore delle relative filiere è fatto obbligo, per tutti i prodotti agro-alimentari, di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti agro-alimentari esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
9. 5.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

ART. 10.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 118 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 è sostituito dal seguente:
«Art. 18. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell'articolo 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto le variazioni sfavorevoli sono comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, tale facoltà può essere esercitata, con preavviso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto,


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quando ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore.
2. In caso di variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, la comunicazione di cui al comma 1 può essere pubblicizzata nei modi e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
*10. 9.Peretti, Galletti, Zinzi.

L'articolo è sostituito dal seguente:

Art. 10.
(Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari).

1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
«1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell'articolo 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, le variazioni sfavorevoli sono comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3 lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tale facoltà può essere esercitata, con preavviso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto, quando ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore.
2. In caso di variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, la comunicazione di cui al comma 1 può essere pubblicizzata nei modi e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se pregiudizievoli per il consumatore».


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Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
*10. 10.Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 1, capoverso articolo 118, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo: «nei contratti di durata» inserire le seguenti: «salvo che, ma solo per i tassi di interesse, nei finanziamenti fondiari,»;
al comma 2, dopo «deve essere comunicata» inserire le seguenti: «qualora peggiorativa».

Conseguentemente al comma 2 dopo le parole: in ogni caso nei contratti di durata inserire le seguenti: salvo che nei finanziamenti fondiari,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
10. 1.Armosino, Bernardo.

Al comma 1, capoverso articolo 118, sopprimere le parole: qualora sussista un giustificato motivo.
Al comma 2, dopo la parola: contrattuali aggiungere le seguenti: , se comportante maggiori oneri o costi o trattamento deteriore, o meno favorevole per il cliente,.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui le modifiche sono determinate da giustificato motivo, ma in tale caso i termini nelle stesse indicati sono rispettivamente di cinque e dieci giorni.
10. 3.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, capoverso articolo 118, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341 del codice civile;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata al cliente per iscritto, con preavviso minimo di trenta giorni, e con la esplicitazione, con caratteri evidenti e in testa alla comunicazione, della seguente dicitura: "Attenzione: proposta di modifica unilaterale del contratto - il cliente confronti le analoghe clausole contrattuali praticate dalle altre banche concorrenti"».
10. 2.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, capoverso articolo 118, al comma 2, sostituire le parole: con preavviso minimo di 30 giorni, con le seguenti: con preavviso minimo di 60 giorni; al medesimo comma sostituire le parole: dal


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contratto entro 60 giorni con le seguenti: dal contratto entro 90 giorni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
10. 4.Ravetto, Zorzato, Giudice, Verro, Caserio, Angelino Alfano.

Al comma 1, capoverso articolo 118, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Nei contratti di conto corrente le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli debitori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
10. 5.Peretti, Zinzi.

Al comma 1, capoverso articolo 118, dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Il CICR stabilisce modalità e termini per l'applicazione del presente articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485


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della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
10. 6.Peretti, Zinzi.

Al comma 1, capoverso articolo 118, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le violazioni di cui al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.
10. 7.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Alla rubrica, sostituire le parole: conti correnti con la seguente: rapporti.
10. 8.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

ART. 11.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 11. 1. Bertolini, Giudice, Osvaldo Napoli.

Sopprimerlo.
* 11. 2. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimere i commi 2 e 3, conseguentemente al comma 3 dell'articolo 18, sostituire le parole: 50 milioni, con le seguenti: 25 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
11. 5. Fratta Pasini, Jannone, Vitali.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;


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2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 11. 3. Ceccacci Rubino, Marras, Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 2.
* 11. 4. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di contrastare l'abusivismo nell'attività di mediatore, all'articolo 8, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «una somma compresa tra 7.500 e 15.000 euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
11. 6. Fratta Pasini, Jannone, Vitali, Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 11. 7. Fratta Pasini, Jannone, Vitali, Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 11. 8. Ceccacci Rubino, Verro, Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 3.
* 11. 9. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.


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Al comma 5, sostituire le parole non possono fare parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione con le seguenti: possono fare parte rappresentanti delle categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione ai soli fini della indicazione di fatti e pratiche economiche e negoziali da cui sono desumibili gli usi. Ai comitati partecipano anche rappresentanti di categorie aventi interessi contrapposti, con particolare riferimento ai consumatori.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
11. 10. Peretti, Zinzi, D'Agrò.

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere le parole: accessibile al pubblico.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
12. 1.Verro, Giudice.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Delega al Governo per l'emanazione di un regolamento per la disciplina dei veicoli destinati a persone invalide).

1. Il Governo è delegato ad emanare, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'A.N.C.I., un regolamento per la disciplina della circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone invalide, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) individuazione dei veicoli e determinazione del contrassegno speciale o altro dispositivo di individuazione di cui devono essere muniti per fruire delle agevolazioni di circolazione stradale. Il contrassegno deve essere del tipo conforme alle disposizioni comunitarie;
b) determinazione di procedure semplificate per ottenere le autorizzazioni in deroga e il contrassegno per i veicoli;


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c) revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nell'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e nell'articolo 381 del relativo regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sulla base delle mutate esigenze degli utenti interessati;
d) competenze dei comuni per il rilascio delle autorizzazioni e dei contrassegni e validità dei medesimi sul territorio nazionale;
e) costituzione di una banca dati, per fini di controllo, da istituirsi con Decreto del Ministro dei trasporti d'intesa con l'Anci, gestita senza oneri per lo Stato a cura e spese dei comuni interessati con una convenzione tra il Ministero competente e l'Anci stessa;
f) individuazione degli organi sanitari deputati a determinare i casi di invalidità che richiedono il rilascio del contrassegno;
g) individuazione ed adeguamento della segnaletica stradale necessaria per favorire il transito e la sosta dei veicoli autorizzati.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 12. 01.Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Delega al Governo per l'emanazione di un regolamento per la disciplina dei veicoli destinati a persone invalide).

1. Il Governo è delegato ad emanare, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'A.N.C.I., un regolamento per la disciplina della circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone invalide, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) individuazione dei veicoli e determinazione del contrassegno speciale o altro dispositivo di individuazione di cui devono essere muniti per fruire delle agevolazioni di circolazione stradale. Il contrassegno deve essere del tipo conforme alle disposizioni comunitarie;
b) determinazione di procedure semplificate per ottenere le autorizzazioni in deroga e il contrassegno per i veicoli;
c) revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nell'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e nell'articolo 381 del relativo regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sulla base delle mutate esigenze degli utenti interessati;
d) competenze dei comuni per il rilascio delle autorizzazioni e dei contrassegni e validità dei medesimi sul territorio nazionale;
e) costituzione di una banca dati, per fini di controllo, da istituirsi con Decreto del Ministro dei trasporti d'intesa con l'Anci, gestita senza oneri per lo Stato a cura e spese dei comuni interessati con una convenzione tra il Ministero competente e l'Anci stessa;


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f) individuazione degli organi sanitari deputati a determinare i casi di invalidità che richiedono il rilascio del contrassegno;
g) individuazione ed adeguamento della segnaletica stradale necessaria per favorire il transito e la sosta dei veicoli autorizzati.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 12. 02.Verro, Giudice.

ART. 13.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
*13. 1. Osvaldo Napoli.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
*13. 2. Bernardo, Giudice.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;


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2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
*13. 3. Verro, Giudice.

Sopprimerlo.
*13. 34. Iacomino.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
*13. 32. Peretti, Galletti, Zinzi.

Sopprimerlo.
*13. 4. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sostituirlo con il seguente:
1. Le società, a capitale interamente pubblico o nelle quali la partecipazione pubblica condiziona anche in parte la nomina degli organi amministrativi o di controllo, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, che operano in favore degli enti predetti mediante affidamento diretto, possono svolgere prestazioni in favore di altri soggetti pubblici solo tramite le procedure di gara esperite ai sensi della vigente legislazione europea e nazionale.
2. Le stesse società non possono partecipare ad altre società o enti se non previa espressa e motivata deliberazione assunta con il voto favorevole della parte pubblica del capitale.
3. Le attuali partecipazioni dovranno essere confermate, con la procedura di cui al comma 2, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In mancanza la partecipazione dovrà essere ceduta a terzi, salvo che la società partecipata sia posta in liquidazione volontaria.
4. Gli atti posti in essere in violazione delle prescrizioni dei commi precedenti sono nulli.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;


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2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
13. 5. Verro, Giudice.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite con affidamento diretto dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi a rilevanza economica, strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti e non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati in affidamento diretto».
13. 8. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di privati, né in affidamento diretto né con gara. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società od enti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
13. 7. Lupi.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. In attesa della compiuta riforma della disciplina dei servizi pubblici locali, di cui al titolo V del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al fine della effettiva realizzazione di condizioni di liberalizzazione, evitando alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato, assicurando parità di accesso al mercato per tutti gli operatori, le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite con affidamento diretto per la produzione di beni e servizi di pubblica utilità o strumentali all'attività di pubbliche amministrazioni, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, possono rendere prestazioni esclusivamente nei confronti degli enti che hanno partecipato alla loro costituzione. Le medesime società non possono partecipare ad altre società o enti e possono svolgere prestazioni in favore di altri soggetti pubblici o privati diversi dagli originari costituenti, anche qualora questi ultimi siano subentrati nella medesima compagine sociale successivamente alla sua costituzione, indipendentemente dall'ammontare del relativo


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valore, esclusivamente in seguito ad affidamento mediante gara ad evidenza pubblica comunitaria».
13. 6. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, gli affidamenti delle attività non consentite alle società di cui al comma 1 devono cessare il 31 dicembre 2011 con esclusione di ogni proroga o rinvio. A tale fine possono cedere nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, effettuando la separazione contabile e gestionale, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro il 31 dicembre 2011. I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
13. 9. Verro, Giudice.

Al comma 1, sostituire le parole: a capitale interamente pubblico o misto con le seguenti: in cui la quota di capitale pubblico è superiore al 50 per cento.
13. 10. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, sostituire la parola: misto con la seguente: maggioritario.
13. 11. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, dopo le parole: costituite o inserire le seguenti: successivamente allo scopo.
13. 14. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, dopo le parole: per la produzione di beni e servizi inserire le seguenti: non aventi rilevanza imprenditoriale o industriale.
13. 15. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1 le parole: strumentali all'attività di tali enti sono sostituite dalle seguenti: in favore di tali enti ed in funzione della loro attività.
13. 12. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1 sostituire le parole: strumentali all'attività di tali enti con le seguenti: strumentali all'attività degli enti costituenti.
13. 13. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1 dopo le parole: attività di tali enti aggiungere le seguenti: e che abbiano queste attività in affidamento diretto.
13. 16. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, dopo le parole: all'attività di tali enti aggiungere le seguenti: privi di rilevanza economica.
13. 17. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.


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Al comma 1, dopo le parole: con esclusione dei servizi pubblici locali inserire le seguenti: disciplinati dalla normativa dei singoli settori.
13. 18. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, dopo le parole: dei servizi pubblici locali inserire le seguenti: di rilevanza economica disciplinate dalle disposizioni di settore e da quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie.
13. 19. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1 dopo le parole: debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti aggiungere le seguenti: o loro enti strumentali, anche di diritto privato purché compatibili con il diritto comunitario.
13. 20. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1 dopo le parole: e non possono partecipare ad altre società o enti aggiungere le seguenti: per lo svolgimento di attività non consentite dal presente articolo.
13. 21. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, dopo le parole: società o enti aggiungere le seguenti: aventi lo stesso oggetto sociale del servizio svolto in esclusiva.
13. 22. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimere il comma 2.
13. 23. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, gli affidamenti delle attività non consentite alle società di cui al comma 1 devono cessare entro il 31 dicembre 2011, senza possibilità di proroga o rinvio. A tal fine, entro la medesima data, le attività non consentite possono essere cedute a terzi ovvero scorporate, effettuando la separazione contabile e gestionale, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
13. 33. Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno validità a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le operazioni contrattuali e societarie già perfezionate o in corso di perfezionamento a tale data».
13. 26. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 3 sostituire il primo periodo con i seguenti: «I contratti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza, con esclusione di ogni


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proroga e rinnovo. Le partecipazioni acquisite per le attività di cui al precedente periodo devono essere cedute entro dodici mesi dalla scadenza dei relativi contratti».
13. 24. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 3 sostituite le parole: cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: cessano entro il 10 gennaio 2011.
13. 27. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
13. 28. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 3 sopprimere le parole: anche costituendo una separata società da collocare sul mercato.
13. 25. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Aggiungere in fine il seguente comma:
«4-bis. Le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266».
13. 29. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Società per Azioni a maggioranza pubblica, costituite nel territorio della regione siciliana, per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2005».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
13. 30. Giudice.

Aggiungere il seguente comma:
4-bis. «Nel passaggio dei cantieri conseguenti alle disposizioni di cui ai commi precedenti si fa riferimento alla situazione organizzativa alla data del 31 dicembre 2005, posticipato al 30 giugno 2006 per le società costituite nel 2006. Comunque per i soggetti cessionari che riceveranno attività da soggetti cedenti che hanno realizzato perdite negli ultimi tre esercizi ripianate dagli enti partecipanti a capitale sociale non si applicano gli obblighi relativi al mantenimento delle organizzazioni preesistenti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;


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2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
13. 31. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

«Art. 13-bis.
(Norme per la liberalizzazione dell'attività di patronato e assistenza sociale).

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Possono altresì costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le associazioni di consumatori, di liberi professionisti, di consulenti del lavoro, di quadri e dirigenti nonché i consorzi di cooperative e mutue purché rispondano ai requisiti indicati nelle lettere b), c), d) di cui al comma 1 del presente articolo";
b) all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Analoga possibilità, alle medesime condizioni, è concessa ai soggetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 2";
c) all'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:
"9-bis. In vista di una ristrutturazione dei relativi criteri e modalità, per gli anni 2006-2007-2008, il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e d'assistenza sociale è corrisposto in misura dell'ammontare spettante nel 2005".

Art. 13-ter.
(Norme per la libertà di scelta del lavoratore in materia di previdenza complementare).

1. L'ultima parte del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dalle parole: "Nel caso in cui" alle parole "predetti contratti o accordi" è sostituito come segue:
"Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire ad una forma pensionistica, di cui agli articoli 3, 12 e 13 del presente decreto legislativo, e qualora abbia diritto, a qualunque titolo, ad un contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2".

Art. 13-quater.
(Norme in materia di riscossione dei contributi associativi).

1. All'articolo 26 della legge 30 maggio 1970, n. 300 è aggiunto il seguente comma:
"Le convenzioni stipulate tra gli enti previdenziali e le associazioni sindacali e professionali per la riscossione dei contributi associativi, in forma diretta e con ritenuta sulle prestazioni, sono di carattere oneroso e devono prevedere, a pena di nullità, criteri di validità temporanea delle deleghe sottoscritte"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
*13. 02. Gioacchino Alfano, Zorzato, Armosino, Gianfranco Conte.


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Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

«Art. 13-bis.
(Norme per la liberalizzazione dell'attività di patronato e assistenza sociale).

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Possono altresì costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le associazioni di consumatori, di liberi professionisti, di consulenti del lavoro, di quadri e dirigenti nonché i consorzi di cooperative e mutue purché rispondano ai requisiti indicati nelle lettere b), c), d) di cui al comma 1 del presente articolo";
b) all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Analoga possibilità, alle medesime condizioni, è concessa ai soggetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 2";
c) all'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:
"9-bis. In vista di una ristrutturazione dei relativi criteri e modalità, per gli anni 2006-2007-2008, il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale è corrisposto in misura dell'ammontare spettante nel 2005".

Art. 13-ter.
(Norme per la libertà di scelta del lavoratore in materia di previdenza complementare).

1. Al comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ultimo periodo, le parole: "nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi" sono soppresse.

Art. 13-quater.
(Norme in materia di riscossione dei contributi associativi).

1. All'articolo 26 della legge 30 maggio 1970, n. 300 è aggiunto il seguente comma:
"Le convenzioni stipulate tra gli enti previdenziali e le associazioni sindacali e professionali per la riscossione dei contributi associativi, in forma diretta e con ritenuta sulle prestazioni, devono prevedere, a pena di nullità, criteri di validità temporanea delle deleghe sottoscritte"».
*13. 03. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Caparini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

Al fine di promuovere assetti di mercato maggiormente competitivi e di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione rafforzando il partenariato tra pubblico e privato, le società che gestiscono servizi pubblici di rilevanza economica ovvero le società a cui siano stati conferiti la priorità di reti, impianti e dotazioni patrimoniali, qualora costituite nella forma di società per azioni, possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni ovvero strumenti finanziari partecipativi da destinare alla realizzazione e gestione di reti, impianti e dotazioni o del servizio pubblico, ovvero alla valorizzazione economica del patrimonio immobiliare conferito, nel rispetto dei principi comunitari di libera circolazione dei capitali, di concorrenza e non discriminazione.
13. 01. Cirino Pomicino, Catone, Nardi, Francesco De Luca, Barani, Del Bue.


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Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994).

1. Per i contributi previdenziali, premi assicurativi e tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, i termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 31 dicembre 2006. La presente disposizione si applica entro i limiti delle risorse assegnate».
13. 04. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Trasferimenti alle Regioni per la concessione di incentivi alle imprese).

1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2006 i trasferimenti di risorse finanziarie alle Regioni, in attuazione dell'articolo 7 della legge 59/97, limitatamente alla quota destinata all'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese, stabilita con DPCM del 26 maggio 2000. Fino alla medesima data, le risorse finanziarie di cui al presente comma non sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
13. 05. Peretti, Galletti, Zinzi.

ART. 14.

Sopprimerlo.
* 14. 1. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimerlo.
* 14. 9. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Leo, Pedrizzi.

Sopprimere il comma 1.
* 14. 2. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimere il comma 1.
* 14. 6. Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Antonio Pepe, Pedrizzi.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, comma 2, dopo le parole: ai sensi del


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comma 1 sono inserite le seguenti: possono essere soggette ad immediata impugnazione, sono applicabili per un limitato periodo di tempo e.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
14. 8. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, comma 2, dopo le parole: del comma 1 aggiungere le seguenti: possono essere soggette ad immediata impugnazione, sono applicabili per un limitato periodo di tempo.
14. 3. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, al comma 3, sostituire le parole: 3 per cento del fatturato con le seguenti: 1 per cento del fatturato.
* 14. 4. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, comma 3, sostituire le parole: 3 per cento del fatturato con le seguenti: 1 per cento del fatturato.
* 14. 7. Antonio Pepe, Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Pedrizzi.

Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, comma 1, le parole: Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 e 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE sono sostituite dalle seguenti: Fino alla decisione di cui all'articolo 15 che accerta la violazione degli articoli 2 o 3 o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE.
14. 5. Saglia.

ART. 14-bis.

Sopprimerlo.
14-bis. 1.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo del 1o agosto 2003, n. 259 aggiungere le seguenti: nel rispetto delle garanzie di partecipazione e di contraddittorio con i soggetti interessati.
14-bis. 2.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, dopo le parole: comunicazioni elettroniche aggiungere le seguenti: La proposta di impegni è oggetto di consultazione con gli altri operatori terzi eventualmente interessati e le associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005.
14-bis. 3.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

ART. 15.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Al decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, i commi da 1 a 3 dell'articolo 23 sono sostituiti con i seguenti:
«1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del


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decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2006, tale periodo può essere prolungato per i periodi stabiliti al comma 7 del medesimo articolo 15, qualora si verifichi una delle condizioni indicate.
2. I termini di cui al comma 1 non si applicano ai comuni che hanno avviato la procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas entro il 31 dicembre 2005.
3. I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché la facoltà di riscatto anticipato durante il periodo transitorio, di cui al comma 1, se prevista nell'atto di affidamento o di concessione».
15. 01. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

ART. 16.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 1 e 3;
b) al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;

sopprimere l'articolo 19;

all'articolo 29, sopprimere il comma 7;

all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;
b) al comma 2 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento»;

Conseguentemente dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

Art. 34-bis.

1. A decorrere dall'anno 2006, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.
2. A decorrere dall'anno 2006, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascun anno.
3. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminata ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta dell'importo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

all'articolo 37 apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 2;
b) nel comma 4, nel capoverso a), sopprimere le seguenti parole: «nonché la natura degli stessi» e sopprimere il capoverso b);
c) al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1o gennaio 2001, ancorché cessati, nonché»;
d) al comma 6, lettera a), sopprimere il numero 2;
e) sopprimere i commi 7, 8 e 9;


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f) al comma 15, capoverso articolo 32-bis, sopprimere il comma 13;
g) al comma 18, sopprimere il capoverso 15-bis e le lettere a) e b) del capoverso 15-ter;
h) al comma 21 sopprimere le parole: «senza oneri per lo Stato» e sostituire le parole: «i dati dei bilanci di esercizio depositati» con le seguenti: «i bilanci di esercizio depositati»;
i) sopprimere i commi 24, 25 e 26;
j) sopprimere i commi 29 e 30;
k) sopprimere il comma 31;
l) al comma 32, sopprimere la lettera b);
m) sostituire il comma 33 con il seguente:
33. Per la trasmissione telematica dei dati concernenti l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte dei soggetti indicati dall'articolo 1, comma 429, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere indicati ulteriori modalità di adempimento, specifiche tecniche e termini in coerenza con lo sviluppo tecnologico e la disponibilità di strumenti di comunicazione telematica a disposizione dell'amministrazione finanziaria, e sopprimere i commi da 34 a 37;
n) sopprimere il comma 51.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
16. 1. Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:
a)
sopprimere i commi 1 e 3;
b) al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;

sopprimere l'articolo 19;

all'articolo 29, sopprimere il comma 7;

all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;
b) al comma 2 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento»;

dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

Art. 34-bis.

1. A decorrere dall'anno 2006, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.
2. A decorrere dall'anno 2006, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3


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gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascun anno.
3. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminata ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta dell'importo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

all'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 1;
b) sopprimere i commi 8, 9 e 10;
c) al comma 12, sostituire le parole: «salvo per importi unitari inferiori a 100 euro» con le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di limitazioni all'uso del contante per la prevenzione del riciclaggio»;
d) al comma 14 dopo le parole: «La disposizione di cui al comma precedente» inserire le seguenti: «si applica ai Paesi e territori non compresi nell'Unione europea e»;
e) sopprimere i commi 25 e 26;
f) al comma 27, dopo le parole: «nei confronti dei danneggiati» inserire le seguenti: «, con esclusione delle prestazioni comunque conseguenti ad eventi lesivi della salute», e dopo le parole: «la causale del predetto versamento» inserire le seguenti: «comunque con l'esclusione di dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale»;
g) al comma 35, sopprimere il terzo periodo.

all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
16. 2. Armosino, Zorzato, Gioacchino Alfano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica e del Comune di Milano sono escluse dal patto di stabilità interno».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
16. 3. Lupi.


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ART. 17-bis.

Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.

1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad acquistare quote di capitale della società Terna Spa, attualmente di proprietà della Cassa depositi e prestiti Spa, nei limiti delle risorse di cui al comma 6.
2. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad acquistare quote di capitale della società Snam rete gas, attualmente di proprietà dell'Eni, nei limiti delle risorse di cui al comma 6.
3. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ai necessari potenziamenti delle infrastrutture acquisite in virtù dei commi precedenti, allo scopo di assicurare costantemente un adeguato livello di capacità trasmissiva e di trasporto.
4. A decorrere dal 2007 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le procedure, le condizioni ed i corrispettivi necessari per i trasferimenti stabiliti dai precedenti commi 1 e 2.
5. Al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, al comma 4, le parole: «superiori al 20 per cento» sono soppresse.
6. Per i maggiori oneri connessi ai corrispettivi di cui al comma 4 si provvede nei limiti delle maggiori entrate nette rivenienti dall'articolo 40.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
17-bis. 01.Peretti, Galletti, Zinzi.

ART. 18.

Al comma 3, sostituire le parole: 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008 con le seguenti 80 milioni per il 2006 e 100 milioni per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
18. 14. Bono.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito della dotazione si riserva al settore cinematografico una quota corrispondente al 25 per cento del totale.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
18. 4. Carlucci.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Nell'ambito della quota del Fondo, come integrata dal comma 3, destinata al settore cinematografico, si riservano 10 milioni di euro per l'ideazione e realizzazione di opere innovative, realizzate da giovani autori, destinate alla proiezione in pubblica sala, ma anche alla trasmissione su nuove piattaforme multimediali di telefonia mobile.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
18. 5. Carlucci.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Nella dotazione totale del Fondo unico per lo spettacolo, 10 milioni di euro della quota riservata al settore cinematografico è destinata alla ideazione e realizzazione di opere innovative, realizzate da giovani autori, da proiettarsi in pubblica sala e da trasmettere su nuove piattaforme multimediali di telefonia mobile.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
18. 1. Carlucci.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. La dotazione del Fondo Unico per lo spettacolo, così come incrementata dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è riservata, nella misura pari al 25 per cento del totale, al settore cinematografico.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;


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2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
18. 2. Carlucci.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere il comma 1.
18. 9. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 3, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 20 milioni.
18. 3. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 3, sostituire le parole: 50 milioni, con le parole: 25 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 36, sopprimere il comma 22.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
18. 11. Armosino, Zorzato, Gioacchino Alfano, Gianfranco Conte, Di Centa.

Al comma 3, la cifra: 50 milioni è sostituita dalla seguente: 30 milioni.

Conseguentemente, sopprimere il comma 31.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
18. 12. Fabbri, Palmieri.

Al comma 3, sostituire le parole: 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008 con le seguenti: 44 milioni di euro per l'anno 2006 e 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Conseguentemente, all'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 1, apportare le seguenti modificazioni: Alla rubrica Ministero dell'interno, voce Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile, accantonamento 2006, apportare le seguenti modificazioni:
«03.01.01.01 Spese generali di funzionamento 0
03.01.01.02 Formazione e addestramento 0
03.01.01.03 Mezzi operativi e strumentali 0».
18. 15. Grimoldi, Cota, Brigandì, Montani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. La dotazione di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata


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dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 60 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 1, elenco 1, incrementare uniformemente gli importi relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 nella misura dell'8 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
18. 6. Zorzato, Verdini, Verro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. La dotazione di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 1, elenco 1, incrementare uniformemente gli importi relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 nella misura del 6,5 per cento.
* 18. 7. Fundarò.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. La dotazione di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 1, elenco 1, incrementare uniformemente gli importi relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 nella misura del 6,5 per cento.
* 18. 8. Li Causi, D'Elpidio.

ART. 18-bis.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di contrasto agli incendi boschivi di competenza del Corpo Forestale dello Stato, per l'anno 2006, è trasferito allo stesso un contributo di euro quattro milioni da ripartire tra i singoli Comandi regionali, in misura inversamente proporzionale alle unità di personale che, nei rispettivi territori di competenza, sono impiegate nei servizi antincendi, inclusi gli operai, anche a tempo determinato, alle dipendenze dello stesso Corpo Forestale dello Stato e delle Amministrazioni regionali. Entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il piano di lotta agli incendi boschivi per il biennio 2007-2008. A tal fine, per ciascuno degli anni 2007 e 2008 è autorizzata la spesa di euro dieci milioni.
18-bis. 1.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di contrasto agli incendi boschivi di competenza del Corpo Forestale dello Stato, per l'anno 2006, è trasferito allo stesso un contributo di euro quattro milioni da ripartire tra i singoli Comandi regionali, in misura proporzionale alla superficie forestale presente sul territorio di loro competenza. Entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Ministro delle politiche


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agricole, alimentari e forestali definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il piano di lotta agli incendi boschivi per il biennio 2007-2008. A tal fine, per ciascuno degli anni 2007 e 2008 è autorizzata la spesa di euro dieci milioni.
18-bis. 2.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le suddette risorse sono ripartite tra i Comandi regionali in misura inversamente proporzionale alle unità di personale che, sul territorio di competenza, sono impiegate nei servizi antincendi, inclusi gli operai, anche a tempo determinato, alle dipendenze dello stesso Corpo Forestale dello Stato e delle Amministrazioni regionali.
18-bis. 3.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le suddette risorse sono ripartite tra i Comandi regionali in misura proporzionale alla superficie forestale presente sul territorio di competenza.
18-bis. 4.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare la destinazione delle risorse di cui al comma 1 in funzione delle effettive esigenze dei Comandi regionali, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un piano triennale delle attività antincendi.
18-bis. 5.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

ART. 19.

Sopprimere il comma 1.
19. 1. Buontempo.

Al comma 1 sostituire le parole: 3 milioni di euro per l'anno 2006 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: 6 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
19. 2. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimere il comma 2.
19. 3. Buontempo.

Sopprimere il comma 3.
19. 4. Buontempo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di favorire l'insediamento giovanile in agricoltura, è assegnata alle regioni e province autonome la somma di 90.000.000 di euro per ciascun anno dal 2007 al 2013 per il finanziamento di aiuti di Stato complementari ai piani di sviluppo rurale di cui al Regolamento CEE n. 1698/2005. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità della predetta somma. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 37, comma 15.

Conseguentemente all'articolo 37, comma 15, sostituire le parole: settemila euro con le seguenti: diecimila euro.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
19. 5. Peretti, Galletti, Zinzi.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

1. Le disponibilità finanziarie dell'INAIL ammontanti a circa 9 miliardi di euro, depositate su un conto infruttifero del ministero del Tesoro, sono impiegate in modo selettivo, al fine di:
a) attuare politiche mirate di sostegno ed incentivo alla prevenzione - ivi compreso lo sviluppo di strumenti già esistenti, quali l'articolazione delle tariffe premi secondo un criterio di bonus malus e il finanziamento dei programmi di adeguamento alla normativa sulla sicurezza da parte di imprese piccole e medie e di quelle appartenenti ai settori agricolo e artigianale -, nonché dei progetti per favorire l'informazione e la formazione da parte dei lavoratori;
b) ampliare la tutela assicurativa, con particolare riferimento all'ambito delle malattie professionali, anche non tabellate.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'impiego delle disponibilità finanziarie di cui al primo comma.
19. 01. Antonio Pepe, La Russa, Leo, Alberto Giorgetti, Pedrizzi.

ART. 20.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
20. 12. Bono.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;


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2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
20. 9. Bono.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
20. 13. Leo, Alberto Giorgetti, La Russa, Antonio Pepe, Pedrizzi.

Sopprimere il comma 3-bis.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
20. 11. Bono.

Sopprimere il comma 3-ter.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
20. 10. Bono.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Per i soli anni di competenza 2002 e 2003 i contributi previsti dai commi 8 lettera a), 9 e 10 lettera a) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si calcolano sui costi risultanti dal solo bilancio di competenza invece che sulla media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi e la percentuale di pubblicità si calcola sull'anno di riferimento dei contributi, invece che sull'anno precedente come previsto dal comma 2, lettera c), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Conseguentemente all'articolo 25, comma 1, elenco 1, incrementare uniformemente gli importi relativi all'anno 2006 nella misura del 4,5 per cento e quelli relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 nella misura del 6 per cento.
20. 1. Fundarò.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Per i soli anni di competenza 2002 e 2003 i contributi previsti dai commi 8 lettera a), e 9 e 10 lettera a) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si calcolano sui costi risultanti dal solo bilancio di competenza invece che sulla media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi tre esercizi


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e la percentuale di pubblicità si calcola sull'anno di riferimento dei contributi, invece che sull'anno precedente come previsto dal comma 2, lettera c), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 1, elenco 1, incrementare uniformemente gli importi relativi all'anno 2006 nella misura del 4,5 per cento e quelli relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 nella misura del 6 per cento.
20. 2. Li Causi, D'Elpidio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per i soli anni di competenza 2002, 2003, 2004 e 2005 i contributi previsti dai commi 8 lettera a), 9 e 10 lettera a) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si calcolano sui costi risultanti dal solo bilancio di competenza invece che sulla media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi e la percentuale di pubblicità si calcola sull'anno di riferimento dei contributi, invece che sull'anno precedente come previsto dal comma 2, lettera c), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

Conseguentemente al comma 3 le parole: 39 milioni di euro per l'anno 2006 sono sostituite dalle seguenti: 89.

Conseguentemente, dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.

I compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono proporzionalmente ridotti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 20. 3. Gioacchino Alfano, Zorzato, Armosino, Gianfranco Conte.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per i soli anni di competenza 2002, 2003, 2004 e 2005 i contributi previsti dai commi 8 lettera a), 9 e 10 lettera a) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si calcolano sui costi risultanti dal solo bilancio di competenza invece che sulla media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi e la percentuale di pubblicità si calcola sull'anno di riferimento dei contributi, invece che sull'anno precedente come previsto dal comma 2, lettera c), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

Conseguentemente al comma 3 le parole: 39 milioni di euro per l'anno 2006 sono sostituite dalle seguenti: 89 milioni di euro per l'anno 2006.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 20. 4. Zorzato, Verdini, Verro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per i soli anni di competenza 2002, 2003, 2004 e 2005 contributi previsti dai commi 8 lettera a), 9 e 10 lettera a) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si calcolano sui costi risultanti dal solo bilancio di competenza invece che sulla media dei costi risultanti dal bilanci degli ultimi due esercizi e la percentuale di pubblicità si calcola sull'anno di riferimento dei contributi, invece che sull'anno precedente come previsto dal comma 2, lettera c), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.
20. 5. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per i soli anni di competenza 2002, 2003, 2004 e 2005 i contributi previsti dai commi 8 lettera a), 9 e 10 lettera a) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si calcolano sui costi risultanti dal solo bilancio di competenza invece che sulla media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi e la percentuale di pubblicità si calcola sull'anno di riferimento dei contributi, invece che sull'anno precedente come previsto dal comma 2, lettera c), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
20. 6. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimere il comma 2.
20. 7. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

ART. 21.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.

I compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono proporzionalmente ridotti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;


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2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
21. 1. Armosino, Zorzato, Gioacchino Alfano, Gianfranco Conte, Boscetto.

Sopprimerlo.
21. 2. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 21. 3. Boscetto, Armosino.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 21. 4. Bernardo, Armosino.

Sopprimere il comma 1.
21. 5. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, dopo le parole a carico dell'erario sono aggiunte le seguenti: , nonché per il pagamento dei compensi spettanti ai giudici di pace, ai procuratori e ai giudici onorari di tribunale, ai giudici onorari aggregati, ai componenti le sezioni agrarie e i tribunali delle acque.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30/12/2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
21. 19. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 1, dopo le parole tranne che aggiungere le seguenti: per il pagamento dei compensi spettanti ai giudici di pace, ai procuratori e ai giudici onorari di tribunale, ai giudici onorari aggregati,.
21. 6. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimere il comma 2.
21. 7. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimere i commi 3 e 4.
21. 21. Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Pedrizzi.


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Sopprimere il comma 3.
21. 8. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 3, sostituire le parole: è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008 con le seguenti: è ridotto di 25 milioni di euro per l'anno 2006, di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2008.
21. 9. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 3, introdurre il seguente:
3-bis. Per gli anni 2006, 2007, 2008 ogni Procura della Repubblica può disporre intercettazioni telefoniche entro un limite di spesa stabilito con decreto del Ministro della giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In via eccezionale, qualora sia necessario procedere ad indagini particolarmente complesse, il Procuratore generale presso la Corte d'Appello autorizza l'intercettazione oltre il limite di spesa sopra stabilito.
In ogni caso per l'anno 2006 la spesa per intercettazioni telefoniche non può essere superiore al 60 per cento del corrispondente ammontare di spesa sostenuto nell'anno 2005.
21. 10. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 3, introdurre il seguente:
3-bis. Per gli anni 2006, 2007, 2008 ogni Procura della Repubblica può disporre intercettazioni telefoniche entro un limite di spesa che non può essere superiore al corrispondente ammontare di spesa dell'anno precedente, diminuito del 20 per cento. In via eccezionale, qualora sia necessario procedere ad indagini particolarmente complesse, il Procuratore generale presso la Corte d'Appello autorizza l'intercettazione.
Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, stabilisce con proprio decreto i limiti di spesa entro cui ogni Procura della Repubblica può disporre le intercettazioni telefoniche in coerenza con gli obiettivi di cui al precedente comma.
21. 11. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 3, introdurre il seguente:
3-bis. Per gli anni 2006, 2007, 2008 ogni Procura della Repubblica può disporre intercettazioni telefoniche entro un limite di spesa che non può essere superiore al 60 per cento del corrispondente ammontare di spesa sostenuto nell'anno 2005. In via eccezionale, qualora sia necessario procedere ad indagini particolarmente complesse, il Procuratore generale presso la Corte d'Appello autorizza l'intercettazione oltre il limite di spesa sopra stabilito.
Le minori spese provenienti dall'applicazione del comma precedente sono destinate al funzionamento del gratuito patrocinio a spese dello Stato di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 217.
21. 12. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2006.
21. 13. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimere il comma 4.
21. 20. Antonio Pepe, Leo, Alberto Giorgetti, La Russa, Pedrizzi.


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Sopprimere il comma 4.
21. 14. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 1 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.
21. 15. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è aggiunto in fine il seguente comma:
« 6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 350».
21. 16. Capotosti.

Al comma 4 capoverso 6-ter, sostituire le parole da: è versato al bilancio dello Stato fino alla fine del periodo con le seguenti: è versato al Ministero della Giustizia.
21. 17. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimere il comma 5.
21. 18. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Spese sostenute dai Comuni per funzionamento Uffici giudiziari).

1. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2006, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia.
2. Presso il Ministero dell'Interno è istituito un fondo pari a 400 milioni di euro a partire dall'anno 2007. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2006.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 21. 01.Verro, Giudice.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Spese sostenute dai Comuni per funzionamento Uffici giudiziari).

1. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2006, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia.
2. Presso il Ministero dell'Interno è istituito un fondo pari a 400 milioni di euro a partire dall'anno 2007. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2006.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 21. 02.Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative essenziali è autorizzata l'assunzione di personale presso gli uffici periferici delle amministrazioni centrali dello Stato ed enti pubblici situati sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano, per una spesa complessiva pari a 2.000.000,00 di euro a valere dal fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1o gennaio 2007.
2. Alla ripartizione delle assunzioni, di cui al comma 1, si provvede con decreto del Dipartimento della Funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
21. 03. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

ART. 22.

Sopprimerlo.
22. 1. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, sostituite le parole: e delle istituzioni scolastiche, con le seguenti: , delle istituzioni scolastiche e degli Enti Parco.
22. 2. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: e delle stazioni sperimentali per l'industria.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,


Pag. 111

al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
*22. 10. Peretti, Galletti, Zinzi.

Al comma 1, dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: e delle stazioni sperimentali per l'industria.
*22. 6. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1 dopo le parole: delle istituzioni scolastiche sono inserite le seguenti: delle Università, degli Enti e istituzioni di ricerca.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
22. 4. Peretti, Zinzi, D'Agrò.

Al comma 1 dopo le parole: delle istituzioni scolastiche sono inserite le seguenti: degli Enti e istituzioni di ricerca.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
22. 3. Peretti, Zinzi, D'Agrò.


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Al comma 1, dopo le parole: ... delle istituzioni scolastiche, inserire le seguenti: delle Università e degli Enti di Ricerca.
22. 5. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1 del presente decreto-legge sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento; all'elenco h 1 di cui all'articolo 25, comma 1, aumentare, proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

Conseguentemente sostituire l'articolo 22 con il seguente:

Art. 22.
(Deroga a patto di stabilità per i triennio 2006-2008).

1. In deroga a quanto disposto dal comma 140 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i comuni, se in possesso delle caratteristiche sotto elencate, possono per il triennio 2006-2008 aumentare le spese correnti dell'anno 2004 nella percentuale media di aumento delle entrate iscritte nel Titolo I e III del bilancio di previsione assestato per l'anno 2005 e di quelle iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2006, rispetto alla medesima voce del bilancio consuntivo dell'anno 2004:
a) popolazione non superiore a 15.000 abitanti;
b) indice di autonomia finanziaria rilevato nell'anno 2004 non inferiore al 95 per cento;
c) indice di autonomia impositiva rilevato nell'anno 2004 non inferiore al 62 per cento.

Ai medesimi enti locali non si applica il comma 144 della medesima legge.

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, sostituire le parole: «8 per cento» con le seguenti: «Il per cento».
22. 13. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 36, il comma 15 è sostituito dal seguente:
15. Nell'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguente: «del 3 per cento».
22. 11. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 1, comma 188 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere il seguente: 88-bis. I limiti di cui al comma 187 non si applicano agli enti parchi nazionali ove costituiti informa consortile».

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
22. 7. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 187 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al secondo periodo dopo le parole «artistica e musicale» aggiungere le seguenti: «e per gli enti parchi nazionali».


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Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
22. 8. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Aggiungere il seguente comma:
3. Non sono qualificati enti od organismi pubblici non territoriali, ai sensi dei presente articolo, gli enti previdenziali che abbiano assunto personalità giuridica di diritto privato in applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
22. 12. Amoruso.

ART. 22-bis.

Al comma 2, sopprimere le parole: e comunque entro il 31 luglio 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
22-bis. 1.Di Virgilio, Lisi, Lucchese, Garavaglia, Marras, Aprea.

ART. 23.

Sopprimerlo.
23. 1.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

ART. 24.

Sopprimerlo.
24. 1.Ulivi.

ART. 25.

Al comma 1, elenco 1, sono aumentati fino a totale copertura dell'onere della parte consequenziale.

Conseguentemente, all'articolo 35, sopprimere i commi 8, 9 e 10.
25. 9.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

All'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 3, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. L'applicazione della disposizione di cui articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 derivante dal mutato regime fiscale disposto dal comma 8 non si applica nei casi in cui l'attività sia svolta da società il cui capitale sociale sia posseduto,


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a maggioranza assoluta, da enti non commerciali o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e i beni immobili siano utilizzati dagli enti stessi ovvero da società aventi i predetti requisiti.
25. 8.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.

Conseguentemente all'articolo 35, al comma 15, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti «1,3 per cento»;
b) le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «5,2 per cento»;

al comma 15, lettera b, capoverso 3:
c) le parole: «1,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1per cento»;
d) le parole: «4,75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 4 per cento.
25. 10.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, elenco 1, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere della parte consequenziale.

Conseguentemente, all’articolo 35, comma 7, capoverso 10-ter, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «, nei limiti ivi previsti,», ovunque ricorrano, sono soppresse;
b) dopo le parole: «dichiarazione annuale» sono aggiunte le seguenti «se di ammontare superiore a centomila euro».

Al comma 7, capoverso 10-quater sopprimere le parole: nei limiti ivi previsti, e dopo le parole: somme dovute sono aggiunte le seguenti: se di ammontare superiore a centomila euro.
25. 12.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

All'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 3, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

Conseguentemente, all'articolo 36 sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai fabbricati strumentali entrati in funzione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
25. 3.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, elenco n. 1 aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere della parte consequenziale.

Conseguentemente, al comma 15, lettera a), capoverso comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: «2per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1,3 per cento»;
b) le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5,2 per cento»;
b) al medesimo comma, lettera b), capoverso comma 3, apportare le seguenti modifiche;
c) le parole: «1,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1 per cento»;
d) le parole: «4,75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
25. 11.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

All'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 3, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.


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Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Nell'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 3 per cento».
25. 2.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

All'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 3, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 2.
25. 1.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

All'elenco n. 1 alla voce Istruzione, sostituire il punto 03.01.01.01 (Uffici centrali) con il seguente:
Accantonamento 2006: 2.475.120;
Riduzione 2007: 3.207.964;
Riduzione 2008: 3.218.973;
Riduzione 2009: 3.245.546.

Conseguentemente, all'elenco n. 1, alla voce Istruzione, sostituire il punto 03.01.01.02 (Edilizia scolastica) con il seguente:
Accantonamento 2006: 0;
Riduzione 2007: 0;
Riduzione 2008: 0;
Riduzione 2009: 0.
*25. 4.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

All'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 3, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 2.
25. 1.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

All'elenco n. 1 alla voce Istruzione, sostituire il punto 03.01.01.01 (Uffici centrali) con il seguente:
Accantonamento 2006: 2.475.120;
Riduzione 2007: 3.207.964;
Riduzione 2008: 3.218.973;
Riduzione 2009: 3.245.546.

Conseguentemente, all'elenco n. 1, alla voce Istruzione, sostituire il punto 03.01.01.02 (Edilizia scolastica) con il seguente:
Accantonamento 2006: 0;
Riduzione 2007: 0;
Riduzione 2008: 0;
Riduzione 2009: 0.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
*25. 5.Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino, Gianfranco Conte.

Al comma 1, elenco n. 1, alla voce Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica, sostituire il punto 04.01.01.01 (Uffici centrali) con il seguente:
Accantonamento 2006: 128.276;
Riduzione 2007: 150.589;
Riduzione 2008: 151.587;
Riduzione 2009: 178.160.


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Conseguentemente, al comma 1, all'elenco n. 1, (previsto dall'articolo 25, comma 1) alla voce Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica, sostituire il punto 04.01.01.02 (Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche) con il seguente:
Accantomento 2006: 0;
Riduzione 2007: 0;
Riduzione 2008: 0;
Riduzione 2009: 0.
**25. 6.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, elenco n. 1, alla voce Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica, sostituire il punto 04.01.01.01 (Uffici centrali) con il seguente:
Accantonamento 2006: 128.276;
Riduzione 2007: 150.589;
Riduzione 2008: 151.587;
Riduzione 2009: 178.160.

Conseguentemente, all'elenco n. 1, alla voce Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica ricerca scientifica e tecnologica, sostituire il punto 04.01.01.02 (Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche) con il seguente:
Accantonamento 2006: 0;
Riduzione 2007: 0;
Riduzione 2008: 0;
Riduzione 2009: 0.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
*25. 7.Gioacchino Alfano, Zorzato, Armosino, Gianfranco Conte.

ART. 29.

Al comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: a esclusione degli Ordini e Collegi professionali e delle relative Federazioni Nazionali.
29. 4.Pedrini.

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente lettera:
e-quater) quando designati come nuovi componenti in commissioni consultive di qualsiasi livello - di nomina parlamentare, governativa o ministeriale - siano ex parlamentari, la loro partecipazione avviene a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso spese.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
29. 3.Amoroso.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle strutture comunque denominate che svolgono attività di valutazione e che siano organicamente incardinate nelle amministrazioni pubbliche.
* 29. 1.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.


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Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle strutture comunque denominate che svolgono attività di valutazione e verifica e che siano organicamente incardinate nelle amministrazioni pubbliche.
* 29. 5. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Pedrizzi.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Patto di stabilità: semplificazione degli obiettivi).

1. Il primo periodo del comma 142 della legge n. 266 del 2005 è sostituito dal seguente:
142. «Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle:».

2. Il primo periodo del comma 143 della legge n. 266 del 2005 è sostituito dal seguente:
143. «Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle:»

3. Il comma 144 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
«Gli enti di cui al comma 138, ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2006, non possono eccedere, in termini di cassa, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, così come determinato ai sensi dei commi 142 e 143».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 29. 01.Verro, Giudice.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Patto di stabilità: semplificazione degli obiettivi).

1. Il primo periodo del comma 142 della legge n. 266 del 2005 è sostituito dal seguente:
142. «Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle:».

2. Il primo periodo del comma 143 della legge n. 266 del 2005 è sostituito dal seguente:
143. «Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle:»

3. Il comma 144 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
«Gli enti di cui al comma 138, Ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2006, non possono eccedere, in termini di


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cassa, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, così come determinato ai sensi dei commi 142 e 143».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 29. 02.Osvaldo Napoli.

ART. 30

Sopprimerlo.
30. 1. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, sopprimere il seguente periodo:
«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 30. 3.
Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sopprimere il seguente periodo:
«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 30. 4.
Verro, Giudice.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 204-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;


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2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 30. 6.
Verro, Giudice.

Al comma 1, sopprimere il seguente periodo:
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 30. 5.
Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sostituire il capoverso 204-ter con il seguente:
«204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005».
30. 7.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

ART. 32.

Al capoverso 6, le parole: ad esperti di provata competenza sono sostituite dalle seguenti: a soggetti di provata competenza.
32. 5. Filipponio Tatarella, Bono.

Al comma 1, capoverso 6, lettera c), sopprimere le parole: e altamente qualificata.
32. 1. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 6-bis.
32. 2. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al capoverso 6-bis, dopo le parole: procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. sono inserite le seguenti: Le università possono prescindere dall'espletamento delle suddette procedure comparative laddove la prestazione richiesta sia riferita ad attività di durata limitata e non soggetta a proroghe o rinnovi, quali quelle connesse con la realizzazione di specifiche fasi di progetti di ricerca o con il soddisfacimento di particolari esigenze relative a servizi anche didattici a favore degli studenti. In entrambe le fattispecie, la relativa spesa dovrà gravare su entrate proprie dei bilanci degli Atenei.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
32. 3. Filipponio Tatarella, Bono.


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Al capoverso 6-bis, dopo le parole: procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. sono inserite le seguenti: Le università possono prescindere dall'espletamento delle suddette procedure comparative laddove la prestazione richiesta sia riferita ad attività di durata limitata e non soggetta a proroghe o rinnovi, quali quelle connesse con la realizzazione di specifiche fasi di progetti di ricerca o con il soddisfacimento di particolari esigenze relative a servizi anche didattici a favore degli studenti. In entrambe le fattispecie, la relativa spesa dovrà gravare su entrate proprie dei bilanci degli Atenei.
32. 4. Filipponio Tatarella, Bono.

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.

1. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.
2. La legge 4 giugno 1973, n. 311 è abrogata.
32. 01. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Caparini.

ART. 33.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 33. 7. Leo, Giorgetti, La Russa, Antonio Pepe, Pedrizzi.

Sopprimerlo.
* 33. 1. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Caparini.

Sopprimere il comma 1.
33. 2. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Caparini.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale.
1-ter. Per i professori ordinari e associati rimangono ferme le disposizioni in materia di collocamento a riposo di cui alla legge 4 novembre 2005, n. 230.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
33. 3. Di Virgilio, Lisi, Lucchese, Garavaglia, Ceroni, Aprea.

Al comma 2, sopprimere le parole: e autorizzata.
33. 4. Buontempo.


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Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
33. 5. Verro, Giudice.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Il termine di cui sopra non si applica nei confronti dei Dirigenti degli Enti Locali che instaurino rapporti di lavoro dipendente di diritto privato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
33. 6. Verro, Giudice.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre, 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 sono soppressi.
33. 01. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Caparini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

1. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre, 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, è abrogato.
33. 02. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Caparini.

ART. 34.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria, diritti del contribuente e leale collaborazione).

1. Per le finalità di accertamento di qualsiasi imposta e tassa, l'amministrazione finanziaria può acquisire dati e informazioni rilevanti esclusivamente a fini tributari presso banche, la società Poste italiane Spa per le attività finanziarie e creditizie, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, relativamente solo a contribuenti in stato fallimentare o che si siano rifiutati di fornire personalmente quegli stessi dati e informazioni.


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Dell'avvenuta acquisizione dei dati e delle informazioni, entro dieci giorni, viene data notizia al contribuente.
34. 0. 1. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Trasferimenti alle Regioni per la concessione di incentivi alle imprese).

1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2006 i trasferimenti di risorse finanziarie alle Regioni, in attuazione dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1997, limitatamente alla quota destinata all'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000. Fino alla medesima data, le risorse finanziarie di cui al presente comma non sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
34. 0. 2. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

ART. 35.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 2. Armosino, Zorzato, Gioacchino Alfano, Gianfranco Conte, Giudice.

Ai commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
2. Al terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al comma precedente possono essere desunte anche da gravi incongruenze tra il corrispettivo indicato nell'atto e il valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto».
3. Nel comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, l'accertamento può essere basato su gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e il valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».


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Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 93. Leo, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, La Russa, Pedrizzi.

Ai commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al comma precedente possono essere desunte anche da gravi incongruenze tra il corrispettivo indicato nell'atto e valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14».
3. Nel comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, l'accertamento può essere basato su gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 84. Leo.

Al comma 2, sostituire le parole da: anche se sino a: presente decreto con le parole: qualora il corrispettivo della cessione sia sensibilmente diverso dai valori catastali, tenuto conto dei valori di mercato.

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole da: anche se sino a: n. 917 con le seguenti: qualora i relativi ricavi siano sensibilmente diversi dai valori catastali, tenuto conto dei valori di mercato e sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;


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2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 3. Giaanfranco Conte, Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino.

Sopprimere il comma 4.
35. 4. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. All'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle prestazioni di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 35. 87. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Pedrizzi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle prestazioni di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 35. 110. Ulivi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, comunque, a condizione che venga garantito il rimborso del credito IVA del subappaltatore, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dell'istanza di rimborso. Con specifico decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei rimborsi.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 91. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: e, comunque, a condizione che venga garantito il rimborso del credito Iva del subappaltatore, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dell'istanza di rimborso. Con specifico Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite


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le modalità per l'erogazione del rimborsi.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 98. Alberto Giorgetti, Leo, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque, a condizione che venga garantito il rimborso del credito Iva dei subappaltatore, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dell'istanza di rimborso. Con specifico Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei rimborsi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 35. 5. Bernardo, Armosino.

Al comma 6 aggiungere le seguenti parole: E, comunque, a condizione che venga garantito il rimborso del credito IVA del subappaltatore, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dell'istanza di rimborso. Con specifico decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei rimborsi.
* 35. 6. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per i soggetti subappaltatori che prevalentemente effettuano operazioni di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al pagamento dell'imposta è tenuto il committente, non si applica il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.
** 35. 7. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente:
6-quater. Per i soggetti subappaltatori che prevalentemente effettuano operazioni di cui all'articolo 17, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali spetta al committente il pagamento dell'imposta, non si applica il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decrèto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di un conto fiscale.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
** 35. 8. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 94. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Pedrizzi.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 10. Gianfranco Conte, Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino.

Al comma 7 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «, nei limiti ivi previsti,» , ovunque ricorrano, sono soppresse;
b) dopo le parole: «dichiarazione annuale» sono aggiunte le seguenti: «se di ammontare superiore a centomila euro»;
c) dopo le parole: «somme dovute» sono aggiunte le seguenti: «se di ammontare superiore a centomila euro».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 100. Leo, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, La Russa, Pedrizzi.


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Al comma 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «nei limiti ivi previsti,», ovunque ricorrano, sono soppresse;
b) dopo le parole: «dichiarazione annuale» sono aggiunte le seguenti: «se di ammontare superiore a centomila euro»;
c) dopo le parole: «somme dovute» sono aggiunte le seguenti: «se di ammontare superiore a centomila euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 83. Leo.

Al comma 7, ove ricorrono, sostituire le parole: nei limiti ivi previsti con le seguenti: per importi superiori a 75.000 euro.
35. 12. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 7, capoverso 10-ter le parole: dovuta in base alla sono sostituite dalle seguenti: avendo omesso di presentare la.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 95. Leo, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, La Russa, Pedrizzi.

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 35. 97. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi.

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;


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2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 35. 111. Ulivi.

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 51.
35. 14. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni: alla lettera a), ai capoversi «8» e «8-bis», anteporre le seguenti parole: «nei confronti di un soggetto privato».

Sopprimere le lettere b), c) e d).

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.
35. 15. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Ai commi 8 e 9, le parole: quattro anni, ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: cinque anni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 82. Leo.

Al comma 8, lettera a), al capoverso 8-bis) aggiungere il seguente periodo:
Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici che li hanno locati per più di cinque anni nell'ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita e le cessioni effettuate, oltre i cinque anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o recupero, di unità immobiliari facenti parte di fabbricati venduti per oltre i due terzi entro cinque anni dai suddetti termini;.

Conseguentemente è soppresso il comma 9.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».


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Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 92. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma 8-bis:
L'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, è così modificato:
«1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.
2. La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.
3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.
4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti e' a carico esclusivamente di questa.
5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.
6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato più parti, contiene più disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive è limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.
7. Nei contratti in cui sono parte lo Stato, le Regioni o gli Enti Locali, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello Stato.
8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento; l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente sono lo Stato, le Regioni o gli Enti Locali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 16. Osvaldo Napoli.


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Dopo il comma 9 è inserito il seguente:
9-bis. L'applicazione della disposizione di cui articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 derivante dal mutato regime fiscale disposto dal comma 8 non si applica nei casi in cui l'attività sia svolta da società il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, da enti non commerciali o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e i beni immobili siano utilizzati dagli enti stessi ovvero da società aventi i predetti requisiti.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota dei 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 102. Leo, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, La Russa, Pedrizzi.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 derivante dal mutato regime fiscale disposto dal comma 8 non si applica nei casi in cui l'attività sia svolta da società il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, da enti non commerciali o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e i beni immobili siano utilizzati dagli enti stessi ovvero da società aventi i predetti requisiti.
35. 17. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 10, lettera b), la parola: proporzionale è sostituita dalla seguente: fissa.

Al comma 10, la lettera c) è soppressa.

Al comma 10-bis, lettera b), le parole: 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: 1 per cento.

Il comma 10-ter è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già


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previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
35. 80. Peretti, Galletti, Zinzi.

Al comma 10-bis, lettera b), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 1 per cento.

Conseguentemente sopprimere il comma 10-ter.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 20. Della Vedova.

Al comma 10-bis, lettera b), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 1 per cento.

Conseguentemente sopprimere il comma 10-ter.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 25. Armani.

Al comma 10, lettera b), la parola: proporzionale è sostituita dalla parola: fissa.

Al comma 10, la lettera c) è soppressa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 35. 18. Della Vedova.

Al comma 10, lettera b), la parola: proporzionale è sostituita dalla parola: fissa.


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Al comma 10, la lettera c) è soppressa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 35. 22. Armani.

Al comma 10, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: le locazioni inserire le seguenti: non finanziarie.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 19. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 10, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis. All'articolo 5 della Tariffa, parte prima, comma 1, dopo la parola: «locazione» sono inserite le seguenti: «non finanziaria».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 21. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 10 inserire il seguente:
10-bis. Le disposizioni di cui al comma 8, 9 e 10 non si applicano
per tutte le operazioni iniziate prima dell'entrata in vigore del presente decreto salvaguardando la detraibilità delle fatture emesse.
35. 23. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il comma 10 è inserito il seguente: comma 10. 1. Per le cessioni di fabbricati strumentali e non, soggette ad Iva effettuate dalle società di cui all'articolo 113 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni non trovano applicazione le imposte ipotecarie e catastali di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 347.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 24. Osvaldo Napoli.

Al comma 10-ter, sostituire le parole da: fondi immobiliari chiusi fino a: 1o settembre 1993, n. 385 con le seguenti:
a) fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86;
b) imprese di locazione finanziaria;
c) banche e intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 26.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 10-ter sopprimere le parole da: L'efficacia della disposizione fino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 28.Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Sopprimere i commi 12 e 12-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
*35. 29.Boscetto, Marras.


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Sopprimere il commi 12 e il comma 12-bis.
*35. 30.Benedetti Valentini, Pedrizzi.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 88.Contento, Leo, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, La Russa, Pedrizzi.

Sopprimere il comma 12.
35. 31.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 12, il primo periodo è soppresso.
35. 113.Contento.

Al comma 12, prima delle parole: i soggetti di cui sono inserite le parole: dal 1o gennaio 2007.
35. 112.Contento.

Al comma 12, sopprimere le parole da: I soggetti a pagamento delle spese.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
*35. 32.Boscetto, Armosino.

Al comma 12 sopprimere le parole da: I soggetti sino a: per il pagamento delle spese.
*35. 117.Antonio Pepe.

Al comma 12, secondo periodo, prima delle parole: i compensi sono inserite le parole: dal 1o gennaio 2007.
35. 107.Contento.

Al comma 12 sono soppresse le parole da: I compensi in danaro sino alla fine del comma.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 89.Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 12, sopprimere le parole da: I compensi sino a: inferiori a 100 euro.
*35. 114.Contento.

A1 comma 12 sopprimere le parole da: I compensi sino a: inferiori a 100 euro.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
*35. 33.Boscetto, Armosino.

Al comma 12 sopprimere le parole da: I compensi sino a: inferiori a 100 euro.
*35. 34.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 12 sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 3 mila euro.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 90.Antonio Pepe, Contento, La Russa, Leo, Alberto Giorgetti, Pedrizzi.

Sostituire il comma 12-bis con il seguente:
In attesa di una disciplina fiscale che possa consentire la deducibilità parziale o totale delle spese sostenute per prestazioni da parte degli esercenti arti e professioni, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 30 giugno 2007, il limite è stabilito in 1.000 Euro.
35. 42.Cirino Pomicino, Catone, Nardi, Francesco De Luca, Barani, Del Bue.

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo, dopo le parole: «di cui al primo comma» inserire le seguenti: «qualora realizzino compensi annui maggiori a 300.000,00,»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «salvo per importi unitari inferiori a 100 euro» con l5 seguenti: «per importi superiori a 3.000,00 euro».
35. 35.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 12, dopo le parole: i soggetti di cui al primo comma, inserire le seguenti: aventi compensi superiori a 25.000 euro.
35. 36.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 12, dopo le parole: 100 euro aggiungere le seguenti: a partire dal primo luglio 2007.
35. 38.Cirino Pomicino, Catone, Nardi, Francesco De Luca, Barani, Del Bue.

Al comma 12, dopo le parole: 100 euro aggiungere: sono esenti le professioni sanitarie.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti


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di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
35. 39.Bosi, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 12 inserire il seguente:
12.1. Dopo la lettera b) dell'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:
«b-bis) i compensi pagati per prestazioni relativi ad arti e professioni nelle forme previste dal comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 223 del 4 luglio 2006 fino al limite di 2.500 euro».
35. 40.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12.1. All'articolo 32, comma 1, n. 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il penultimo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti degli esercenti arti e professioni che osservano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del presente decreto.
35. 41.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 96.Antonio Pepe, Leo, Alberto Giorgetti, La Russa, Pedrizzi.

Sopprimere il comma 13.
35. 43.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 13, le parole da: 5-bis. Salvo ... a consiglieri residenti nel territorio dello Stato, sono sostituite dalle seguenti: 5-bis. Salvo prova contraria, la sede dell'amministrazione delle società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, si considera esistente nel territorio dello Stato a condizione che dette partecipazioni rappresentino la maggior parte del patrimonio sociale di tali società ed enti e che questi ultimi siano, in alternativa:
a) controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, dei codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato, ovvero;
b) amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Conseguentemente, al comma 13, le parole: periodo di gestione del soggetto estero controllato sono sostituite dalle seguenti: periodo di gestione dei soggetto estero.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 85.Leo.

Al comma 14, aggiungere in fine le seguenti parole: La norma non si applica nei confronti delle società con sede nei Paesi che hanno stipulato con l'Italia trattati contro la doppia imposizione fiscale.
35. 44.Filippi.

Sopprimere i commi 15 e 16.

Conseguentemente, all'articolo 37 sopprimere il comma 51.
35. 45.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 15, lettera a), capoverso comma 1, alla lettera b) sostituire la cifra: 61 con la seguente: 4,5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 46.Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 15 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: per cento» sono sostituite dalle seguenti: ,3 per cento»;
b) le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5,2 per cento»;
c) le parole: ,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: per cento»;
d) le parole: «4,75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a)
sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;


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2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 103.Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa.

Nell'articolo 35, comma 15, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: per cento» sono sostituite dalle seguenti: ,3 per cento»;
b) le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5,2 per cento»;
c) le parole: ,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: per cento»;
d) le parole: «4,75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 81.Leo.

Al comma 15, lettera a) capoverso » al punto a) sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1 per cento e al punto c) sostituire le parole: il 15 per cento con le seguenti: il 3 per cento, al medesimo articolo sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 51.
35. 50.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 15 lettera a) sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1,5 per cento.
35. 51.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 15, lettera a), capoverso comma 1, alla lettera b), sostituire la cifra: 6 con la seguente: 4, 5.
35. 53.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 15, lettera a), al capoverso », aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le percentuali di cui, alla lettera a) e c) sono ridotte rispettivamente all'1 per cento e al 3 per cento per i beni situati in comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti.
35. 52.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 15, lettera b), capoverso comma 3, alla lettera b) sostituire la cifra: 4,75 con la seguente: 3,25.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 49.Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.


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Al comma 15 lettera a) capoverso 1, sostituire la parola: 6 per cento con la seguente: 5 per cento.
35. 54.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 15 lettera b) capoverso 3, lettera a) sostituire le parole: 1,50 per cento con le seguenti: 1 per cento.
35. 55.Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 15, capoverso 3, lettera b), sostituire le parole: 4,75 per cento con le seguenti: 4 per cento.
35. 56. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 15, lettera b), capoverso comma 3, alla lettera b), sostituire la cifra: 4,75 con la seguente: 3,25.
35. 57. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis: «La disciplina di cui all'articolo 30 della legge 724 del 1994 non si applica alle società aderenti al consolidato fiscale di cui agli articolo 117 e seguenti del TUIR».
35. 58. Filippi.

Sostituire il comma 18 con il seguente:
18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano dal 1o gennaio 2007».
35. 59. Filippi.

Sostituire il comma 17 con il seguente:
17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prescindendo dall'eventuale retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi dei comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo dei soggetti che partecipano alla fusione, calcolato applicando le ordinarie regole di determinazione dei reddito d'impresa in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione».

Al comma 18, sono eliminate le parole: Per le operazioni deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del 29 settembre 1973, n. 600».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 86. Leo.

Sopprimere i commi 19 e 20.
35. 60. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimere i commi 21, 22 e 23.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.
35. 61. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.


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Sopprimere il comma 22.
*35. 118. Antonio Pepe.

Sopprimere il comma 22.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
*35. 62. Ceccacci Rubino, Marras.

Sostituire il comma 22 con il seguente:
«22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare
se si è avvalsa di un mediatore e nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
il codice fiscale per la ditta individuale e la partita iva per la società;
il numero di iscrizione al Ruolo agenti affari in Mediazione e la camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;
se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare;
l'esatta denominazione, del soggetto e la sua ragione sociale;
il codice fiscale per la ditta individuale professionista e la partita IVA per la società;
l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa. In caso di assenza dell'iscrizione al Ruolo di agenti d'affari in mediazione ai sensi legge n. 39/89, il notaio è obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle Entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore, senza alcun vincolo al valore catastale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
*35. 63. Bertolini, Lemma.

Sostituire il comma 22 con il seguente:
«22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti


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hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale per la ditta individuale e la partita Iva per le società;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli Agenti affari in mediazione e la Camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e nell'ipotesi affermativa ha l'obbligo di dichiarare:
l'esatta denominazione, del soggetto e la sua ragione sociale;
il codice fiscale per la ditta individuale professionista e la partita IVA per la società;
l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa; In caso di assenza dell'iscrizione al Ruolo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge n. 39/89, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle Entrate di competenza.

In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore, senza vincoli nei confronti del valore catastale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
*35. 121. Fratta Pasini, Jannone, Vitali, Osvaldo Napoli.

Al comma 22, dopo le parole : ad IVA aggiungere le seguenti: con esclusione di quelle effettuate tra parenti ed affini entro il 3o grado.
35. 115. Antonio Pepe.

Al comma 22, sopprimere le parole da: Con le medesime modalità fino alla fine del comma.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.
35. 64. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 22, sostituire le parole da: Con le medesime modalità fino alla fine del comma, con le
seguenti:
All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-bis) le spese di mediazione sostenute per l'acquisto o la vendita di un bene immobile».


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Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.
35. 65. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 22, aggiungere in fine, le seguenti parole: Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano per i corrispettivi pagati prima del 4 luglio 2006.
35. 116. Antonio Pepe.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
«22-bis1. I soggetti che pongono in essere cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa soggette ad IVA, ai sensi dell'articolo 10, n. 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono ottenere una perizia rilasciata da un esperto iscritto agli albi dei geometri, architetti o ingegneri indicante il valore di mercato dell'immobile trasferito. Qualora il trasferimento sia finanziato mediante mutuo fondiario, la perizia di cui al precedente periodo è sostituita da quella rilasciata all'istituto di credito ai fini dell'erogazione del mutuo stesso.
22-bis2. La perizia di cui al comma 22-bis1 è allegata ai relativi atti di cessione. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale può essere desunto dalla perizia di cui al comma 22-bis1».
35. 66. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 22-bis, sono aggiunti i seguenti:
«22-bis1. I soggetti che pongono in essere cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa soggette ad IVA, ai sensi dell'articolo 10, n. 8-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono ottenere una perizia, rilasciata da un esperto iscritto all'albo dei geometri, degli architetti o degli ingegneri, indicante il valore di mercato dell'immobile trasferito. Qualora il trasferimento sia finanziato mediante mutuo fondiario, la perizia di cui al periodo precedente è sostituita da quella rilasciata all'istituto di credito ai fini dell'erogazione del mutuo stesso.
22-bis2. La perizia di cui al comma, 22-bis1 è allegata ai relativi atti di cessione. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54, terzo comma, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il valore normale può essere desunto dalla perizia di cui al comma 22-bis1».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 68. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 22, inserire il seguente:
«22-bis. Al fine di contrastare l'abusivismo nell'attività di mediatore di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39 nell'articolo 8 della legge medesima sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1 sostituire le parole: "una somma compresa ira lire un milione e lire quattro milioni" con le parole: "una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000".


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Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 67. Bertolini, Verro.

Dopo il comma 23 è inserito il seguente comma:
«23-bis1. Le modifiche all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, introdotte dal precedente comma hanno effetto per gli incentivi all'esodo corrisposti a partire dal 1o gennaio 2007».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 108. Ulivi.

Sopprimere il comma 23-ter.
35. 119. Antonio Pepe.

Al comma 23-ter, capoverso comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. Per le cessioni di beni immobili concessi in locazione finanziaria effettuate in seguito al riscatto dell'utilizzatore, il valore dichiarato non è soggetto a rettifica qualora sia pari o superiore al valore di acquisto sostenuto da parte della società concedente».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 69. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 23-ter aggiungere in fine, le seguenti parole: le stesse disposizioni si applicano comunque in caso di donazione e divisione.
35. 120. Antonio Pepe.

Sopprimere i commi 25 e 26.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.
35. 70. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-bis1. Le facoltà previste dai precedenti commi 25 e 26 possono essere


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esercitate, ai soli fini della riscossione coattiva delle loro entrate, dagli Enti locali e dai loro concessionari».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
*35. 71. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-bis1. Le facoltà previste dai precedenti commi 25 e 26 possono essere esercitate, ai soli fini della riscossione coattiva delle loro entrate, dagli Enti locali e dai loro concessionari».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
*35. 73. Verro, Giudice.

Dopo il comma 26-quinquies è inserito il seguente:
«26-sexies. Le facoltà previste dai commi 25 e 26 possono essere esercitate, ai soli fini della riscossione coattiva delle proprie entrate, dagli Enti locali e dai loro concessionari».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 105. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa.

Il comma 27 è sostituito dal seguente:
«27. All'articolo 7 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: Le imprese di assicurazioni che erogano, in ragione di contratti di assicurazione del ramo r.c. auto, somme di denaro a titolo di risarcimento, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e, se disponibile, dei soggetti che hanno effettuato prestazioni che sono state specificamente considerate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1o gennaio 2007.
II contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».


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Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 106. Alberto Giorgetti, Leo, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 28, sostituire le parole: L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento con le seguenti: L'appaltatore verifica l'effettuazione e il versamento.
35. 74. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Il comma 29 è sostituito dal seguente:
«29. La responsabilità solidale viene meno se il subappaltatore presenta all'appaltatore la documentazione comprovante la regolarità contributiva (Durc) e l'assolvimento dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
L'appaltatore è altresì sollevato da ogni responsabilità per le omissioni documentali del subappaltatore.
L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota dei 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 99. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Sostituire il comma 29, con il seguente:
«La responsabilità solidale viene meno se il subappaltatore presenta all'appaltatore la documentazione comprovante la regolarità contributiva (Dure) e l'assolvimento dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
L'appaltatore è altresì sollevato da ogni responsabilità per le omissioni documentali del subappaltatore.
L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;


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2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 75. Bernardo, Armosinio.

Al comma 29, sostituire le parole: La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, con le seguenti: La verifica da parte dell'appaltatore avviene.
35. 76. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-bis. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo all'iscrizione dell'ipoteca su beni immobili, aggiungere alla fine del periodo i seguenti: "Il concessionario prima di emettere il provvedimento di iscrizione dell'ipoteca sugli immobili è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure relative all'ipoteca e conseguenti nonché la corresponsione delle spese esecutive. Il provvedimento di iscrizione di ipoteca deve essere effettuato sull'immobile di minor valore al fine di rispettare la proporzionalità tra bene ipotecato e debito d'imposta. In caso di più di una iscrizione di ipoteca sul medesimo bene da parte del concessionario, spetta il rimborso spese esecutive esclusivamente alla prima iscrizione. Il concessionario non può iscrivere ulteriori ipoteche su altri beni del contribuente, se il valore delle ipoteche già iscritte supera di 10 volte l'importo del debito d'imposta iscritto a ruolo"».
35. 72. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimere il comma 30.
35. 77. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimere i commi 32 e 33.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 109. Ulivi.

Sopprimere il comma 32.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 78. Gianfranco Conte, Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino.

Al comma 34 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto, saranno individuate le verifiche che il committente deve effettuare prima di procedere al pagamento del corrispettivo e le altre modalità attuative della disposizione».


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Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 104. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
«35-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: "territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento".
35-ter. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: "quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila euro"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 79. Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino, Gianfranco Conte.

ART. 36.

Sopprimerlo.
36. 1. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimere il comma 1.
* 36. 2. Buontempo.

Sopprimere il comma 1.
* 36. 3. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, l'aliquota è innalzata all'11 per cento per tutti prodotti del settore dolciario e da forno.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento»;


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2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
36. 93. Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e i servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, sono soppresse le voci di cui ai numeri 62), 64), 123-bis), 127-decies) e la voce numero 122) è sostituita dalla seguente: 122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
36. 70. D'Agrò, Peretti, Galletti, Zinzi.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

ART. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 82. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 5. Giudice, Zorzato, Conte, Gioacchino Alfano, Armosino.

Al comma 2 sopprimere le parole: adottato dal Comune e: dall'approvazione della regione e.
36. 87. Nannicini.


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Al comma 2, sostituire le parole da: indipendentemente fino a: del medesimo con le seguenti: dopo l'approvazione della Regione e indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
36. 64. Peretti, Galletti, Zinzi.

Al comma 2, sostituire le parole: indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo con le parole: definitivamente approvato con legge regionale.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
36. 97. Alberto Giorgetti, Leo, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 2, sostituire le parole: dall'adozione con le seguenti: dall'approvazione, e dopo le parole: di strumenti attuativi aggiungere le seguenti: se previsti.
36. 88. Nannicini.

Sopprimere i commi 3 e 4.
36. 7. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sostituire i commi 3, 4 e 4-bis con i seguenti:
3. All'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente comma:
4-bis. Le disposizioni del precedente comma 4 si applicano anche con riguardo agli utili provenienti da società residenti nei Paesi o territori a regime fiscale privilegiato a condizione che:
a) le azioni, quote o altri strumenti finanziari e diritti da cui derivano gli utili siano detenuti tramite soggetti direttamente o indirettamente controllati, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, dal percipiente residente, e che;
b) per tali soggetti dette azioni, quote o altri strumenti finanziari e diritti rappresentino la maggior parte del patrimonio sociale.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano agli utili percepiti a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 72. Leo.

Sostituire il secondo periodo del comma 7 con il seguente: La quota del costo complessivo da attribuire alle predette aree è determinata sulla base di apposita perizia di stima, redatta dai soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili o, in mancanza, in misura pari al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 10 per


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cento del costo complessivo stesso; a tale fine il costo complessivo è assunto al netto dei costi Incrementativi capitalizzati. Per le società che adottano, anche per opzione, i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio l'attribuzione di cui al periodo precedente è determinata, in ogni caso, sulla base dei valori risultanti in bilancio.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai fabbricati strumentali acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. In deroga all'articolo 3, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei precedenti commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati costruiti, acquistati o comunque utilizzati a partire da periodi di imposta precedenti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 73. Leo.

Sopprimere i commi 5 e 6.
36. 8. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
36. 80. Leo, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, La Russa, Pedrizzi.

Sopprimere il comma 7.
36. 9. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è assunto in misura pari a quella risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da atti di acquisizione o perizie anteriori alla medesima data. In mancanza il costo attribuibile alle aree è quantificato in misura pari al 7 per cento e, per i fabbricati industriali, al 10 per cento del costo complessivo.
36. 11. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono


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pertinenza qualora detto costo risulti superiore alle spese necessarie per la demolizione dei fabbricati ivi esistenti e dello sgombero dai detriti.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30/12/2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
36. 81. Leo, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, La Russa, Pedrizzi.

Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza qualora detto costo risulti superiore alle spese necessarie per la demolizione dei fabbricati ivi esistenti e dello sgombero dai detriti.
36. 12. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 51.
36. 10. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.
* 36. 13. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari all'importo esposto in bilancio o, in mancanza di separata indicazione, a quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.
* 36. 62. Saglia.

Al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente: Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari all'importo esposto in bilancio o, in mancanza di separata indicazione, a quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.
*36. 14. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente:
Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari all'importo esposto in bilancio o, in mancanza di separata indicazione, a quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
36. 91. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi.


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Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili.
36. 15. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 20 per cento e: 30 per cento rispettivamente con le seguenti: 10 per cento e: 10 per cento.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.
36. 16. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese del settore agricolo.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.
36. 17. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento residuo relative ai fabbricati costruiti od acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti, fatte salve le quote di ammortamento già effettuate.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.
36. 18. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai fabbricati strumentali entrati in funzione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.
36. 19. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai fabbricati strumentali entrati in funzione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 69. Leo.

Il comma 8 è sostituito dal seguente:
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai fabbricati strumentali entrati in funzione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento»;


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2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
36. 89. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 8, dopo la parola decreto sono soppresse le seguenti parole: anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso dei periodi di imposta precedenti.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
36. 94. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 8, dopo la parola: decreto sopprimere le seguenti: anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso del periodo di imposta precedente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 20. Bernardo, Armosino.

Al comma 8, dopo la parola: decreto sopprimere le seguenti: anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso dei periodi di imposta precedenti.
36. 21. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 operano con riferimento ai redditi imputati dalle società partecipate per effetto dell'esercizio o del rinnovo delle opzioni di cui agli articoli 115, comma 4, e 116, comma 1, del testo unico delle imposte sul redditi, trasmesse all'Agenzia delle entrate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 74. Leo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio delle opzioni in materia


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di trasparenza e consolidato fiscale, di cui agli articoli 115, 116, 117 e 130 del testo unico delle imposte sui redditi, i cui termini siano già scaduti alla predetta data ovvero vengano a scadenza entro il sessantesimo giorno successivo possono essere eseguite fino e tale ultimo giorno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 75. Leo.

Sopprimere i commi 12 e 13.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.
36. 22. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 12, lettera a), numero 2), sostituire la parola: produttiva con le seguenti: commerciale ai fini dei presente Testo unico.

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 51.
36. 23. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 12, lettera a), numero 2) sostituire la parola: produttiva con la seguente: economica.

Conseguentemente, all'articolo 37 sopprimere il comma 51.
36. 24. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 13, sostituire le parole: ma non oltre l'ottavo con le seguenti: senza alcun limite di tempo.
36. 25. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.
36. 26. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 76. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Sostituire il comma 15 con il seguente:
15. All'articolo 33 comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «i trasferimenti di beni immobili» aggiungere


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le seguenti parole: «relativi ad aziende agricole condotte dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99».

Conseguentemente i compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono proporzionalmente ridotti.
36. 27. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sostituire il comma 15 con il seguente:
15. All'articolo 33 comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «i trasferimenti di beni immobili» sono aggiunte le seguenti: «relativi ad aziende agricole condotte dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 28. Gioacchino Alfano, Zorzato, Armosino, Gianfranco Conte.

Sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Nell'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 3 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 67. Leo.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. In deroga a quanto previsto al comma precedente, le agevolazioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano ai trasferimenti di immobili appartenenti ad aree soggette a piani urbanistici particolareggiati all'interno di aree di sviluppo industriale o di aree artigianali.
36. 29. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. In deroga a quanto previsto al precedente comma, le agevolazioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 si applicano ai trasferimenti di immobili in piani urbanisti particolareggiati, diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione.


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Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
36. 92. Antonio Pepe, Leo, Alberto Giorgetti, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 16 sopprimere la lettera a).
36. 30. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimere il comma 20.
36. 31. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimere il comma 23.
36. 37. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimere il comma 22, conseguentemente, all'articolo 37 sopprimere il comma 51.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 32. Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino, Di Centa.

Al comma 22, sopprimere la lettera b).
36. 33. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 22, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all’articolo 11, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deduzione non spetta alle persone fisiche non residenti».
36. 34. Cota, Brigand́, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 22, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all’articolo 11, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deduzione non spetta alle persone fisiche non residenti, relativamente ai redditi da fabbricati».
36. 35. Cota, Brigand́, Montani, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 23 con il seguente:
23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 52 anni, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione dei trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 17».

Conseguentemente all'articolo l, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
36. 120. Ulivi.


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Il comma 23 è sostituito dal seguente:
23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-bis è così modificato:
«per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 55 anni, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità indicate nel richiamato comma 1 dell'articolo 17 fino ad un importo di 100.000 euro, e con aliquota ordinaria per importi eccedenti la cifra».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento»,
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
36. 79. Alberto Giorgetti, Pedrizzi.

Sostituire il comma 23 con il seguente:
23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, al comma 4-bis le parole: «che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano superato l'età di 55 anni».
36. 38. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sostituire il comma 23 con il seguente:
23. Nell'articolo 19 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-bis è soppresso con effetto dal 1o gennaio 2007.
36. 39. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Per le pattuizioni degli incentivi all'esodo aventi data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore prima della soppressione.
36. 40. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 23 è inserito il seguente:
23-bis. Le modifiche all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal precedente comma hanno effetto per gli incentivi all'esodo corrisposti a partire dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 78. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.


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Dopo il comma 23 inserire il seguente:
23-bis. Le modifiche all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal precedente comma hanno effetto per gli incentivi all'esodo corrisposti a partire dal 1o gennaio 2007.
36. 42. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. La disposizione di cui al comma precedente si applica con riferimento alle somme il cui diritto alla percezione si verifica a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento.
36. 41. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 26, dopo le parole: assegnazione ai dipendenti si effettua inserire le seguenti: a seguito di piani di opzioni comunque deliberati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 43. Bernardo, Armosino.

Al comma 26 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La modifica di cui al comma 25 non rileva ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, relativamente ai piani di azionariato già deliberati alla data di entrata in vigore dei presente decreto.
36. 44. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimere i commi 27 e 28.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 63.
Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Sopprimere i commi 27 e 28.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.
36. 45.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 27, capoverso articolo 8, sopprimere il comma 3.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 46.
Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 27 capoverso articolo 8 comma 3, sopprimere le parole: nonché quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5.
Al termine del primo periodo dopo le parole: ... in essi inserire le seguenti: le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, il computo previsto nel periodo precedente ammesso non oltre il decimo periodo d'imposta successivo.
36. 47.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 29, lettera a) sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
36. 48.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 29, lettera a) sopprimere il punto 2.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30/12/2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
36. 96.
Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 29, sopprimere la lettera a), punto 2.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30/12/2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
36. 119.
Ulivi.

Al comma 29, il punto 2 della lettera a) è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30/12/2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
36. 85.
Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 29, lettera a), al comma 2 sopprimere le parole: e da questi addebitate in fattura.
36. 49.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 29, al punto 2 della lettera a) sostituire le parole: se sostenute dal committente fino a: nella fattura, con le seguenti: anche se anticipate dal professionista


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e rimborsate dal committente. Sono altresì deducibili in capo a quest'ultimo le spese direttamente sostenute in correlazione al mandato professionale.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30/12/2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
36. 86.
Leo, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 29, lettera a), numero 1) aggiungere il seguente:
1-quinquies. Sono consentiti gli ammortamenti anticipati.
36. 50.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 29, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis):
a) al comma 1-bis, dopo la parola «esclusi», sopprimere le seguenti: «gli immobili e»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola «esclusi», sopprimere le seguenti: «gli immobili e»;
c) al comma 2, nel terzo periodo, dopo le parole «locazione finanziaria» sopprimere le seguenti «di beni mobili»;
d) nel terzo periodo, dopo le parole «nel predetto decreto» aggiungere le seguenti: «, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di 15 anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili».
e) sopprimere il quarto periodo dalle parole da «Per gli immobili» alle parole «alla rendita catastale».
f) nel quinto periodo, dopo le parole «locazione finanziaria» sopprimere le seguenti: «di beni mobili».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 51.
Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 29, lettera a), al punto 2 sostituire le parole: se sostenute dal committente fino a: nella fattura con le seguenti: anche se anticipate dal professionista e rimborsate dal committente. Sono altresì deducibili in capo a quest'ultimo le spese direttamente sostenute in correlazione al mandato professionale.
36. 52.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Al comma 29, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) nell'articolo 164, comma 2, dopo le parole «determinazione del reddito d'impresa» aggiungere le parole «e di lavoro autonomo», e nel comma 3 dopo le parole «Ai fini dell'applicazione» aggiungere le parole «del comma 2 dell'articolo 54 e».


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Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 61.
Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Sopprimere il comma 30.
* 36. 53.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimere il comma 30.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30/12/2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
36. 77.
Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Il comma 30 è sostituito dai seguenti:
«30. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico.
30-bis. La disposizione di cui al comma 30 si applica ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico che concorrono a formare il reddito imponibile per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30/12/2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
36. 84.
Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Sopprimere il comma 31.
* 36. 54.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sopprimere il comma 31.
* 36. 65.
Tolotti, Benzoni, Codurelli, Rusconi.

Sostituire il comma 31 con il seguente:
31. All'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, sostituire le parole: 00.000» con le seguenti: 00.000».
36. 66.
Tolotti, Benzoni, Codurelli, Rusconi.

Sopprimere il comma 33.
36. 55.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.


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Sopprimere il comma 34.
* 36. 110.
Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi.

Il comma 34 è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 68.
Leo.

Sopprimere il comma 34.
* 36. 56.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sostituire il comma 34 con il seguente:
«34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in sede di versamento, della seconda ovvero unica rata dell'acconto, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle società per il periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2007, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizione del presente decreto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 36. 57.
Bernardo, Armosino.

Il comma 34 è sostituito dal seguente:
«34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in sede di versamento della seconda ovvero unica rata dell'acconto, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle società per il periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2007, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizione del presente decreto».


Pag. 163

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
36. 95.
Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 34 aggiungere, in fine, le parole: Sono escluse sanzioni sulla prima rata di acconto per differenze determinate dall'applicazione dei presente decreto».
36. 58.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:
«34-bis. A partire dall'anno 2007, è istituita una tassa di concessione governativa annuale sull'attività di notaio, pari a 50.000 euro».
36. 59.
Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

ART. 37.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: per la quota del 30 per cento» con le seguenti: per la quota del 60 per cento.
37. 103.Ulivi.

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: per la quota del 30 per cento» con le seguenti: per la quota del 60 per cento.
37. 102.Ulivi.

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 37. 91. Antonio Pepe, Leo, La Russa, Alberto Giorgetti.

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:


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1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 37. 1.Bernardo, Armosino.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
** 37. 51.Leo.

Sopprimere il comma 2.
** 37. 93. Antonio Pepe, Leo, La Russa, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 2.
37. 2. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Al comma 5, sostituire le parole: dal gennaio 2005 con le seguenti: dal 1o gennaio 2006.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 4.Bernardo, Armosino.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 le parole: «mediante versamento in conto corrente postale» sono soppresse.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già


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previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
37. 5.Peretti, Zinzi.

Al comma 6 aggiungere, in fine il seguente periodo:
Le informazioni acquisite dall'Anagrafe tributaria devono essere assoggettate alla massima riservatezza, in linea con quanto previsto dalla legge sulla Privacy.
37. 90. Antonio Pepe, Leo, La Russa, Alberto Giorgetti.

Sopprimere i commi 8 e 9.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: per la quota del 30 per cento» con le seguenti: per la quota del 60 per cento.
37. 106.Ulivi.

Sopprimere i commi 8 e 9.
* 37. 100. Antonio Pepe, Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Pedrizzi.

Sopprimere i commi 8 e 9.
* 37. 6. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: per la quota del 30 per cento» con le seguenti: per la quota del 60 per cento.
37. 63. Alberto Giorgetti, Leo, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 37. 7.Bernardo, Armosino.

Al comma 8, lettera a) sostituire le parole: Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti, con le seguenti: Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).


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1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 37. 50.Leo.

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti, con le seguenti: Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,.
* 37. 85. Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Antonio Pepe, Pedrizzi.

Al comma 8 lettera a), dopo le parole: il contribuente aggiungere le seguenti: con volume d'affari superiore a 20.000 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
** 37. 49.Leo.

Al comma 8, lettera a), dopo le parole il contribuente aggiungere le seguenti con volume d'affari superiore a 20.000 euro.
** 37. 84. Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Antonio Pepe, Pedrizzi.

Al comma 8, lettera a), dopo le parole l'elenco dei soggetti sono aggiunte le seguenti titolari di partita Iva; conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*** 37. 86. Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Antonio Pepe, Pedrizzi.

Al comma 8, lettera a), dopo le parole l'elenco dei soggetti sono aggiunte le seguenti titolari di partita Iva; conseguentemente, il comma 9 è sostituito dal seguente L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
*** 37. 48. Leo.

Apportare le seguenti modificazioni:


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a) al comma 8, lettera a), dopo le parole: l'elenco dei soggetti sono aggiunte le seguenti: titolari di partita Iva;
b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
37. 8. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) le disposizioni della lettera a) non si applicano alle imprese che fruiscono della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, rinunciando alla detraibilità dell'IVA.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 71. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 8, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
a-bis) la disposizione di cui alla precedente lettera a) non si applica alle imprese che hanno esercitato il diritto alla dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, rinunciando alla detraibilità dell'IVA.
37. 9. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Al comma 8, lettera a), dopo il capoverso 4-bis, inserire il seguente:
4-ter. Sono dispensati dalla presentazione dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, i soggetti tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e dei gas ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605.
37. 37. Saglia.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30/12/2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
37. 64. Alberto Giorgetti, Leo, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Sopprimere il comma 9.
37. 70. Alberto Giorgetti, Leo, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Sostituire il comma 9, con il seguente: L'elenco di cui al comma precedente deve essere presenta a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 37. 47. Leo.

Sostituire il comma 9, con il seguente: L'elenco di cui al comma precedente deve essere presenta a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
* 37. 83. Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Antonio Pepe, Pedrizzi.

Sopprimere i commi 10, 11, 12, 13 e 14.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30/12/2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
37. 104. Ulivi.

Sopprimere i commi da 10 a 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 10. Bernardo, Armosino.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, sopprimere la lettera a);
b) sopprimere il comma 51.
37. 32. Fugatti, Cota.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, sopprimere la lettera b);
b) sopprimere il comma 51.
37. 33. Fugatti, Cota.

Al comma 10, nella lettera b), punto 1) le parole ovvero in via telematica entro il 31 luglio, sono sostituite dalle seguenti ovvero invia telematica entro il 30 settembre; conseguentemente, nella lettera b), punto 2) le parole settimo mese sono sostituite dalle seguenti: nono mese; conseguentemente, nella lettera d) le parole 31 marzo, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre; conseguentemente, nella lettera e), punto 2), le parole del settimo sono sostituite dalle seguenti del nono; conseguentemente, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) all'articolo 5-bis le parole «, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo


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a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica.», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 37. 46. Leo.

Al comma 10 lettera b), punto 1) le parole: ovvero in via telematica entro il 31 luglio sono sostituite dalle seguenti: ovvero in via telematica entro il 30 settembre; conseguentemente lettera b), punto 2) le parole settimo mese sono sostituite dalle seguenti: nono mese; conseguentemente lettera d) le parole: 31 marzo, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre; conseguentemente lettera e), punto 2), le parole: del settimo sono sostituite dalle seguenti: del nono; conseguentemente lettera f) è sostituita dalla seguente: f) all'articolo 5-bis le parole «, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica».
* 37. 82.
Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Antonio Pepe, Pedrizzi.

Al comma 10, lettera b), sostituire il comma 9 con il seguente:
«1. Al comma 1 le parole: «tra il 1o maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» sono sostitute dalle seguenti: «tra il 1o maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30/12/2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
37. 59.
Alberto Giorgetti, Leo, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 10, lettera b), sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al comma 1 le parole: «tra il 1o maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» sono sostitute dalle seguenti: «tra il 1o maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre».
37. 65.
Alberto Giorgetti, Leo, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 10, sopprimere la lettera c); sopprimere il comma 51.
37. 34.
Fugatti, Cota.

Al comma 10, sopprimere la lettera d);

Conseguentemente sopprimere il comma 51.
37. 35.
Fugatti, Cota.


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Il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma l, lettera b), le parole: «l5 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;
b) all'articolo 13, comma 2, le parole: «se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti: «se è in essere un contratto di lavoro nel mese di giugno»;
c) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 20 settembre»;
d) all'articolo 17, comma l, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti «entro il 20 settembre».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30/12/2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
37. 60.
Alberto Giorgetti.

Il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
e) all'articolo 13, comma l, lettera b), le parole: 5 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;
f) all'articolo 13, comma 2, le parole: «se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti. «se è in essere un contratto di lavoro nel mese di giugno»;
g) all'articolo 16, comma l, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
h) all'articolo 17, comma l, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 settembre».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30/12/2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento».
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
37. 61.
Alberto Giorgetti.


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All'articolo 37, dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
14-bis. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modifiche:
2. al comma 6, dopo le parole «commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta» sono inserite le seguenti: «la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché»,
3. al comma 8, le parole «ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3» sono sostituite dalle seguenti: «o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche»;
4. il comma 10 è sostituto dal seguente: «La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica»;
5. dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:
a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;
b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione. Fino al momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione della trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta. Ufficiale.
14-ter. L'articolo 7 bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituto dal seguente: «In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la


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sanzione amministrativa tributaria da euro 258, 00 a euro 2.065, 00 ridotta a euro 100, 00 se il ritardo non è superiore a 5 mesi».
* 37. 80.
Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Antonio Pepe, Pedrizzi.

Nell'articolo 37, dopo il comma 14 sono inseriti seguenti:
14-bis. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modifiche:
1. al comma 6, dopo le parole «commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta» sono inserite le seguenti: «la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché»;
2. al comma 8, le parole «ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3» sono sostituite dalle seguenti: «o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche»;
3. il comma 10 è sostituito dal seguente: «La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica»;
4. dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. I soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:
a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;
b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione. Fino al momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione della trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».
14-ter. L'articolo 7 bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituto dal seguente: «In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258,00 a euro 2.065,00 ridotta a euro 100, 00 se il ritardo non è superiore a 5 mesi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:


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1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 37. 45.
Leo.

Al comma 15, capoverso 1, articolo 32-bis, comma 4, sopprimere la parola: agricole.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 72.
Leo, Alberto Giorgetti, La Russa, Antonio Pepe, Pedrizzi.

Al comma 15, capoverso 32-bis comma 1, dopo le parole: 7.000 euro sono aggiunte le seguenti: a 20.000 euro nel caso di attività agricole.
37. 12.
Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Al comma 15, capoverso 32-bis, comma 1, dopo le parole: 7.000 euro sono aggiunte le seguenti: a 20.000 euro nel caso di attività agricole.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 13.
Gioacchino Alfano, Zorzato, Armosino, Gianfranco Conte.

Al comma 15, capoverso 1, articolo 32-bis, comma 4, sostituire le parole: 7000 euro con le seguenti: 15.000 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 101.
Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 15, capoverso 32-bis, comma 1, sostituire le parole: 7.000 euro con le seguenti da: 15.000 euro.
37. 11.
Cota, Brigandì, Filippi, Montani.


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Al comma 15, capoverso articolo 32-bis, comma 1, sostituire le parole: 7000 euro con le seguenti: 10.000 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 75.
Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Nell'articolo 37, al comma 15, capoverso articolo 32-bis le parole sono esonerati sono sostituire dalle seguenti: possono optare per l'esonero; conseguentemente le parole: I soggetti che rientrano nel regime -di cui a presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata sono sostituite dalle seguenti: L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di. permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
* 37. 81.
Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Antonio Pepe, Pedrizzi.

Al comma 15, capoverso Art. 32-bis, le parole: sono esonerati sono sostituite dalle seguenti: possono optare per l'esonero.

Conseguentemente, le parole: I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata sono sostituite dalle seguenti: L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
*37. 44. Leo.


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Al comma 15, capoverso Art. 32-bis, comma 3, sostituire le parole: di determinazione dell'imposta con le seguenti: di determinazione o di detrazione dell'imposta.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 74. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa.

Sopprimere i commi 18, 19 e 20.
37. 14. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Sopprimere i commi 18, 19 e 20.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 15. Gianfranco Conte, Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino.

Al comma 18, sostituire il capoverso 15-ter con il seguente:
«15-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 43. Leo.

Al comma 18, sopprimere la lettera b).
37. 79. Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Antonio Pepe, Pedrizzi.

Sopprimere il comma 20.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:


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1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 16. Gioacchino Alfano.

Sopprimere il comma 32.
37. 99. Antonio Pepe, Leo, La Russa, Alberto Giorgetti.

Al comma 32, sopprimere la lettera a).
37. 98. Antonio Pepe, Leo, La Russa, Alberto Giorgetti.

Al comma 32, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al numero 4) aggiungere infine le seguenti parole: «il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento non può essere inferiore a 60 giorni, con possibilità di proroga su richiesta del contribuente».
37. 97. Antonio Pepe, Leo, La Russa, Alberto Giorgetti.

Sopprimere i commi 33, 34, 35, 36 e 37.
*37. 87. Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Antonio Pepe.

Sopprimere i commi da 33 a 37.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
*37. 42. Leo.

Al comma 33, dopo le parole: della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono inserite le seguenti: con volume d'affari superiore a 20.000 euro.

Conseguentemente aggiungere il seguente periodo: I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
*37. 76. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 33, dopo le parole: della legge 30 dicembre 2004, n. 311, inserire le seguenti: con volume d'affari superiore a 20.000 euro.

Conseguentemente, aggiungere in fine, il seguente periodo: I contribuenti con volume Affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle


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disposizioni di cui al paragrafo precedente».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
*37. 39. Leo.

Al comma 33, dopo le parole: trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate sono inserite le seguenti: direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998.
**37. 78. Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Antonio Pepe, Pedrizzi.

Al comma 33, dopo le parole: trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate sono inserite le seguenti: direttamente o tramite gli incaricati di cui all' articolo 3, commi 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
**37. 41. Leo.

Al comma 34, dopo le parole: modalità tecniche aggiungere le seguenti: , comprese quelle per la correzione di eventuali errori,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
***37. 40. Leo.

Al comma 34, dopo le parole: modalità tecniche aggiungere le seguenti: , comprese quelle per la correzione di eventuali errori,.
***37. 77. Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Antonio Pepe, Pedrizzi.

Al comma 37, sostituire le parole: 1o gennaio 2006 con le seguenti: 1o gennaio 2008 e le parole: mese di luglio 2007 con le seguenti: mese di luglio 2008.
37. 96. Antonio Pepe, Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Pedrizzi.


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Al comma 38, premettere alla lettera a), la seguente:
a) dopo le parole: «esclusi quelli acquisti per successione» aggiungere: «nonché quelli relativi ad aziende agricole condotte dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99».
*37. 17. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Al comma 38, premettere alla lettera a) la seguente:
a) dopo le parole: «esclusi quelli acquisiti per successione» aggiungere: «nonché quelli relativi ad aziende agricole condotte dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
*37. 18. Armosino, Zorzato, Gioacchino Alfano, Gianfranco Conte.

Il comma 43 è sostituito dal seguente: All'articolo 19 del Decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il terzo periodo del comma 1 è soppresso.
**37. 19. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Il comma 43 è sostituito dal seguente: All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il terzo periodo del comma 1 è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
**37. 20. Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino, Gianfranco Conte.

Al comma 45, sopprimere la lettera b).
***37. 92. Antonio Pepe, Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Pedrizzi.

Al comma 45 sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;


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2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
***37. 21. Bernardo, Armosino.

Sopprimere il comma 49.

Conseguentemente sopprimere il comma 51.
37. 36. Fugatti, Cota.

Sopprimere il comma 49.
*37. 89. Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Antonio Pepe, Pedrizzi.

Sopprimere il comma 49.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 37. 22. Bernardo, Armosino.

Al comma 49, le parole: A partire dal 1o ottobre 2006, sono soppresse; conseguentemente dopo le parole: titolari di partita IVA sono aggiunte le seguenti: intestatari di un conto corrente bancario o postale e con volume d'affari superiore a 20.000 euro; conseguentemente infine è aggiunto il seguente paragrafo: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, saranno stabiliti i termini, a decorrere dal 1o gennaio 2007, da cui progressivamente il nuovo adempimento, in relazione al volume d'affari dei contribuenti interessati, diverrà obbligatorio e le ulteriori modalità attuative del presente comma.
**37. 23. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Al comma 49, le parole: A partire dal 1o ottobre 2006, sono soppresse; conseguentemente, dopo le parole: titolari di partita IVA sono aggiunte le seguenti: intestatari di un conto corrente bancario o postale e con volume d'affari superiore a 20.000 euro; conseguentemente, è aggiunto il seguente paragrafo: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, saranno stabiliti i termini, a decorrere dal 1o gennaio 2007, da cui progressivamente il nuovo adempimento, in relazione al volume d'affari dei contribuenti interessati, diverrà obbligatorio e le ulteriori modalità attuative del presente comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
**37. 73. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.


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Al comma 49, dopo le parole: A partire dal 1o ottobre 2006, sono soppresse; conseguentemente dopo le parole: titolari di partita IVA sono aggiunte le seguenti: intestatari di un conto corrente bancario o postale e con volume d'affari superiore a 20.000 euro; conseguentemente in fine è aggiunto il seguente paragrafo: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, saranno stabiliti i termini, a decorrere dal 1o gennaio 2007, da cui progressivamente il nuovo adempimento, in relazione al volume d'affari dei contribuenti interessati, diverrà obbligatorio e le ulteriori modalità attuative del presente comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
**37. 38. Leo.

Al comma 49, le parole: A partire dal 1o ottobre 2006, sono soppresse; conseguentemente dopo le parole: titolari di partita IVA sono aggiunte le seguenti: intestatari di un conto corrente bancario o postale e con volume d'affari superiore a 20.000 euro; conseguentemente infine è aggiunto il seguente paragrafo: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, saranno stabiliti i termini, a decorrere dal 1o gennaio 2007, da cui progressivamente il nuovo adempimento, in relazione al volume d'affari dei contribuenti interessati, diverrà obbligatorio e le ulteriori modalità attuative del presente comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
**37. 24. Giacchino Alfano, Lemma, Verro.

Sopprimere i commi 53 e 55.
37. 25. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Dopo il comma 53 aggiungere il seguente comma:
53-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» si aggiungono le seguenti parole: «, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica»;
c) all'articolo 10:
i commi 1, 2, 3, 4 sono sostituiti dai seguenti:
1. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; à tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici


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giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta secondo le modalità previste dal comune, a norma dell'articolo 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ferma restando la facoltà del contribuente di utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Alfine di regolare in base a principi di economicità ed efficienza l'utilizzo del modello di pagamento unificato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani sono stabiliti la misura dei compensi per la riscossione, le modalità di rendicontazione e di versamento, nonché l'individuazione degli appositi codici tributo adattati alle diverse esigenze locali, anche con riferimento all'utilizzo del medesimo modello per il pagamento delle altre entrate degli enti locali.
5. Al fine di applicare efficacemente il dispositivo di abolizione dell'obbligo di dichiarazione o comunicazione delle variazioni ICI di cui all'articolo37, comma 53 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta, derivanti da atti rogati o autenticati, registrati con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico presentato dal pubblico ufficiale rogante dell'atto, ovvero dipendano da atti o denunce in genere comunque sottoposti a registrazione, ovvero presentati o pervenuti all'Agenzia del territorio, sono trasmessi ai comuni interessati da parte dell'Agenzia stessa, con esonero da parte dei soggetti passivi della presentazione della dichiarazione. La comunicazione dell'Agenzia del territorio ai comuni ha effetto anche per gli anni successivi.
6. Il notaio o l'ufficio che acquisisce l'atto soggetto a comunicazione telematica mediante il modello unico informatico, rilascia apposita ricevuta liberatoria con riferimento agli obblighi di comunicazione ai fini delle imposte comunali e erariali.
7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani e con l'Agenzia del territorio, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono emanate disposizioni in ordine alle specifiche tecniche ed alle modalità di fornitura ai comuni ove sono ubicati gli immobili dei dati rilevanti ai fini dell'imposta. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di trasmissione telematica o su supporto magnetico degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, derivanti dalle dichiarazioni di successione.
8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello di dichiarazione, anche congiunta, da utilizzare nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica dei dati.
al comma 5 le parole da: «Al fine di a: «suddette anagrafi» sono sostituite dalle seguenti: «Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un'efficace azione accertativa dei comuni e per assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) organizza le relative attività strumentali»; dopo le parole: «alla riscossione» aggiungere: «, riversato, nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere».


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il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data della loro nomina devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del relativo decreto di trasferimento.
d) all'articolo 11 sono abrogati i commi 5 e 6;
e) all'articolo 12, comma l, la parola: «novanta» è sostituita dalla parola: «sessanta».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 28.Verro, Giudice.

Aggiungere il seguente comma:
53-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» si aggiungono le seguenti parole: «, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica»;
c) all'articolo 10:
i commi 1, 2, 3, 4 sono sostituiti dai seguenti:
1. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta secondo le modalità previste dal comune, a norma dell'articolo 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ferma restando la facoltà del contribuente di utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Al fine di regolare in base a principi di economicità ed efficienza l'utilizzo del modello di pagamento unificato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani sono stabiliti la misura dei compensi per la riscossione, le modalità di rendicontazione e di versamento, nonché l'individuazione degli appositi codici tributo adattati alle diverse esigenze locali, anche con riferimento all'utilizzo del medesimo modello per il


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pagamento delle altre entrate degli enti locali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 27.Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 55.
37. 29. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Al comma 55, sostituire le parole da: L'imposta comunale sugli fino a: n. 241 con il seguente periodo: I contribuenti che risultino, in sede di dichiarazione di tributi erariali, creditori, possono utilizzare tale credito per il pagamento dell'ICI utilizzando per il versamento le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
37. 95. Antonio Pepe, Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Pedrizzi.

Al comma 55 sostituire il primo periodo con il seguente: I contribuenti che risultino, in sede di dichiarazione di tributi erariali, creditori, possono utilizzare tale credito per il pagamento dell'ICI utilizzando per il versamento le modalità del Capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 37. 30. Osvaldo Napoli.

Al comma 55 sostituire il primo periodo con il seguente: I contribuenti che risultino, in sede di dichiarazione di tributi erariali, creditori, possono utilizzare tale credito per il pagamento dell'ICI utilizzando per il versamento le modalità del Capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 37. 31.Verro, Giudice.


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Dopo il comma 57, inserire i seguenti commi:
58. Nell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, il comma 11 è sostituito dal seguente:
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.

All'articolo 8 del Decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 dopo il comma 3 è introdotto il seguente comma:
4. Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.065 ad euro 20.658 quando l'omissione o l'incompletezza riguardano le spese e gli altri componenti negativi di cui al comma 10 dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
Alle violazioni già contestate si applica, se più favorevoli per il contribuente, la sanzione prevista dal nuovo comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.
59. All'articolo 7 del Decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
4-bis. È punito con la sanzione da euro 2.065 ad euro 20.658 il cedente o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17, o la invia con dati incompleti o inesatti. Qualora la dichiarazione d'intento di cui il cedente o il prestatore ha omesso la comunicazione o ha comunicato con dati inesatti o incompleti, sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, si applica la sanzione di cui al comma 3.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 105.Ulivi.

Dopo il comma 57, inserire il seguente comma:
57-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo editale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata»;
b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a


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carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
c) al comma 1, lettera b), le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole: «da euro 516 ad euro 5.165»;
d) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;
e) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;
f) al comma 3, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole: «da euro 258 ad euro 2.582».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 62. Alberto Giorgetti, Leo, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente;
57-bis.
All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo editale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata»;
b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
c) al comma l, lettera b), le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole: «da euro 516 ad euro 5.165»;


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d) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;
e) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;
f) al comma 3, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole: «da euro 258 ad euro 2.582».
37. 68. Alberto Giorgetti, Leo, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
57-bis.
Le attività disciplinate dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, e dall'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, non sono assoggettate all'assolvimento dell'obbligo della tassa di concessione governativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.
37. 94. Antonio Pepe, Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Pedrizzi.

Dopo l'articolo 37 è i il seguente:

Art. 37-bis.

I ruoli esattoriali emessi per la riscossione dei tributi per gli esercizi 1990, 1991 e 1992, sospesi in conseguenza degli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990, che colpirono le province di Siracusa, Ragusa e Catania, sono sospesi fino alla data del 31 dicembre 2006. L'Agenzia delle entrate è impegnata ad effettuare, entro il 30 novembre 2006, ogni opportuna verifica sull'effettiva sussistenza dell'obbligazione tributaria a carico di ciascun contribuente e, conseguentemente, a procedere alla correzione dei ruoli.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 02.Bono.

Dopo l'articolo 37 è i il seguente:

Art. 37-bis.
(Poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria, diritti del contribuente e leale collaborazione).

Per le finalità di accertamento di qualsiasi imposta e tassa, l'amministrazione finanziaria può acquisire dati e informazioni


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rilevanti esclusivamente a fini tributari presso banche, la società Poste italiane Spa per le attività finanziarie e creditizie, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, relativamente solo a contribuenti in stato fallimentare o che si siano rifiutati di fornire personalmente quegli stessi dati e informazioni. Dell'avvenuta acquisizione dei dati e delle informazioni, entro dieci giorni, viene data notizia al contribuente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 01. Armosino, Zorzato, Gioacchino Alfano, Gianfranco Conte.

ART. 38.

Sopprimerlo.
38. 1.Buontempo.

Sopprimere il comma 1.
38. 2. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
38. 23.Buontempo.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
38. 24.Buontempo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 10 per cento.
38. 3. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 5 per cento.
38. 4. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Al comma 1, lettera b), sostituire la cifra: 3 con la cifra: 4.
38. 25.Buontempo.

Al comma 1, lettera c), cancellare le parole: le sale destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,.
38. 26.Buontempo.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: , le sale pubbliche di gioco fino alla fine del periodo.
38. 5.Buontempo.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: le sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.
38. 6. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: n. 29, aggiungere le seguenti: nelle quali non possono essere esercitati giochi-diversi da quello previsto dal medesimo decreto.
38. 7. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.


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A1 comma 2, capoverso 287, lettera h) le parole: venticinquemila e settemilacinquecento sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: cinquantamila e diciassettemilacinquecento.
38. 8. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Al comma 2, capoverso 287, lettera i), sostituire la parola: duecentomila, con la seguente: trecentomila.
38. 9. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) il possesso di una concessione italiana da parte di un operatore straniero soddisfa di per sé i requisiti di affidabilità definiti dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b-ter) gli operatori stranieri già in possesso di una concessione italiana prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento si intendono autorizzati ad operare.
38. 10. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:
i-bis) l'acquisizione della possibilità di raccogliere gioco a distanza si intende distinta, separata ed autonoma da quella di raccolta nei punti vendita. Le modalità di distribuzione sono definite dal Ministero delle finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con proprio provvedimento. Sono fatte salve a norma del punto j) del presente comma, le autorizzazioni alla raccolta a distanza già ottenute dai concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa.
38. 11 Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:
i-bis) le scommesse effettuate presso gli operatori autorizzati a raccogliere gioco a distanza sono sottoposte alla verifica periodica ed ai controlli a richiesta dell'Autorità competente. I providers autorizzati dispongono le comunicazioni periodiche dei dati della raccolta effettuata al totalizzatore nazionale e rispondono di ogni eventuale irregolarità.
38. 12. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:
i-bis) gli operatori che non si attengono alle norme dettate dalla presente legge sono puniti con le sanzioni di cui all'articolo 4 della legge n. 401 del 1989, oltre che con l'inibizione all'utilizzo delle reti effettuate dai fornitori di connettività alla rete internet dietro comunicazione di AAMS. Ai destinatari delle comunicazioni, in caso di violazione dell'obbligo di inibizione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L'Autorità competente è AAMS.
38. 13. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Al comma 3, capoverso punto 3), sostituire le parole: 3 per cento, ovunque ricorrano, con le seguenti: 5 per cento; e gli importi: 8, 6,8, 6, 2.5, 5.5, 2, 5, rispettivamente con le seguenti: 10, 8.5, 8, 5, 7.5, 4.5, 7.
38. 14. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Sopprimere il comma 4.
38. 27.Buontempo.

Sopprimere il comma 5.
38. 28.Buontempo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:


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5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
6. Fermo restando gli effetti autorizzatori di tutti i titoli già rilasciati nei pubblici esercizi alla data del 31 agosto 2006, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, il numero massimo degli apparecchi di cui alla tipologia comma 6 dell'articolo 110 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, installabili presso locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero punti di raccolta di altri giochi autorizzati non ancora provvisti di dette autorizzazioni, nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione, sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi installabili la natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi. L'installazione di congegni di cui al comma 7 dell'articolo 110 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è regolata dalle medesime forme e procedure, ma in nessun caso è consentita la presenza simultanea nel medesimo locale pubblico, aperto al pubblico, ovvero punto di raccolta di altri giochi autorizzati, di detti apparecchi con i congegni di cui alla tipologia comma 6 dell'articolo 110 R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:
5-bis) Le disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
38. 15. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Al comma 5, capoverso 6, dopo le parole: altri giochi autorizzati, inserire le seguenti: fermo restano quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, del Ministro delle finanze,.
38. 16. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Sopprimere il comma 6.
38. 29.Buontempo.

Sopprimere il comma 7.
* 38. 17. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Sopprimere il comma 7.
* 38. 30.Buontempo.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: «in monete metalliche», sono aggiunte le seguenti: «ovvero attraverso gli appositi strumenti di pagamento elettronici definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato eventualmente utilizzati per l'acquisto della partita vincente».
38. 18. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Sopprimere il comma 8.
38. 19. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a)
numero 1 e 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2007 con le seguenti: 1o settembre 2006;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «L'articolo 1, comma 531, della


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legge 23 dicembre 2005, n. 266», è sostituito dal seguente: «531. Il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 773 del 1931, e successive modificazioni, è fissato nella misura: del 13 per cento a partire dal 1o settembre 2006 e del 12 per cento a partire dal 1o gennaio 2007.
38. 20.Salerno.

Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 1o gennaio 2007, con le seguenti: 1o settembre 2006.
38. 22. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

Al comma 8, sostituire le parole: 1o gennaio 2007, con le seguenti: 1o settembre 2006.
38. 21. Cota, Brigandì, Filippi, Montani.

ART. 39.

Sopprimere la parola: esclusivamente.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
39. 3. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 1, dopo le parole: che non abbiano sopprimere la seguente: esclusivamente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 39. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 1 dopo le parole: che non abbiano sopprimere la seguente: esclusivamente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:


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1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 39. 2.Verro, Giudice.

ART. 39-bis.

Dopo l'articolo 39-bis, inserire il seguente:

Art. 39-ter.

Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 39-bis. 01.Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 39-bis, inserire il seguente:

Art. 39-ter.

Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 39-bis. 02.Verro, Giudice.

Dopo l'articolo 39-bis, inserire il seguente:

Art. 39-ter.

1. I comuni ed i concessionari iscritti all'Albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, per la notifica degli atti di accertamento e di liquidazione, nonché degli atti della procedura esecutiva di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, possono nominare uno o più messi notificatori. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del comune o del concessionario che lo ha nominato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;


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2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 39-bis. 03.Verro, Giudice.

Dopo l'articolo 39-bis, inserire il seguente:

Art. 39-ter.

1. I comuni ed i concessionari iscritti all'Albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, per la notifica degli atti di accertamento e di liquidazione, nonché degli atti della procedura esecutiva di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, possono nominare uno o più messi notificatori. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del comune o del concessionario che lo ha nominato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 39-bis. 04.Osvaldo Napoli.