I Commissione - Resoconto di marted́ 1° agosto 2006

TESTO AGGIORNATO AL 24 OTTOBRE 2006


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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 1o agosto 2006. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.

La seduta comincia alle 9.05.

Decreto-legge 223/2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
C. 1475, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo), relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici quanto al rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni e formula una proposta di parere di nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere.


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Legge comunitaria 2006.
C. 1042/A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Riccardo MARONE, presidente, sostituendo il relatore Zaccaria, impossibilitato a partecipare alla seduta del Comitato, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici quanto al rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni e formula una proposta di parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.10.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DELLE SENTENZE ASSEGNATE

Martedì 1o agosto 2006 - Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA.

Sui lavori del Comitato.

La seduta inizia alle 13.25.

Enrico LA LOGGIA, presidente, avverte che il Comitato per l'esame delle sentenze assegnate alla I Commissione è stato oggi convocato al fine di procedere a una prima definizione delle modalità di svolgimento delle sue attività. Al riguardo fa presente, in via preliminare, quali sono gli ambiti di competenza del Comitato. Come risulta dalla delibera istitutiva, il Comitato ha il compito di esaminare le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte europea dei diritti dell'uomo assegnate alla I Commissione. Evidenzia in proposito l'importanza del lavoro istruttorio su questi argomenti, sottolineando come nelle precedenti legislature non siano state assunte specifiche iniziative per monitorare la giurisprudenza, riconoscendo quindi al presidente Violante il merito per avere promosso la costituzione del Comitato permanente per lo studio delle citate sentenze. Ricorda in proposito che alla I Commissione sono assegnate, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento tutte le sentenze della Corte costituzionale, mentre le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono assegnate alla Commissione, ai sensi dell'articolo 127-bis del regolamento, solo qualora incidano su profili di competenza della Commissione medesima. Analogamente si procede per l'assegnazione alla I Commissione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il Comitato permanente esaminerà le predette sentenze a norma dell'articolo 22, comma 4, del regolamento. Il Comitato procederà, pertanto, all'esame e all'approvazione periodica di relazioni, che saranno quindi distribuite a tutti i componenti la Commissione. Ciascun componente la Commissione potrà richiedere, entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che le relazioni siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria. Ai fini della predisposizione delle relazioni, la presidenza ritiene di attribuire, a ciascun compente il Comitato, l'incarico di esaminare un gruppo di sentenze, secondo modalità che si riserva di definire anche alla luce dell'esigenza di consentire, ove possibile, una verifica contestuale degli orientamenti giurisprudenziali delle diverse Corti su un medesimo argomento. Sottolinea come questo rappresenti il profilo di maggiore interesse, da tenere presente nell'ambito dell'istruttoria legislativa, al fine di evitare l'insorgere di contenzioso sia in ambito nazionale che in ambito comunitario o in sede internazionale. Con specifico riferimento alle sentenze della Corte costituzionale assegnate alla Commissione in via primaria, in quanto incidenti su materie per le quali la Commissione è competente nel merito, oltre che per i profili generali, fa presente che l'articolo 108, comma 3, del regolamento, prevede che la Commissione possa esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative legislative, indicandone i criteri informativi. La predisposizione


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di tali documenti può essere ritenuta rientrante nell'attività di competenza del Comitato, fermo restando la necessità di una deliberazione della Commissione, che potrà essere considerata implicitamente adottata, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, qualora non sia formulata, nei tempi ivi previsti, la richiesta di sottoposizione alla deliberazione della Commissione. Analogamente si potrà procedere per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e per quelle della Corte europea dei diritti dell'uomo che, come si è detto, sono assegnate alla I Commissione solamente in quanto incidenti su profili riconducibili alla sua competenza di merito. Viceversa è da escludere che il Comitato, come del resto la I Commissione in composizione plenaria, possa procedere alla approvazione di tali documenti con riferimento alle sentenze della Corte costituzionale assegnate per i profili di competenza anche ad altra Commissione. In tale ipotesi, infatti, il regolamento attribuisce alla Commissione competente per il merito il compito di esaminare le sentenze e di elaborare il documento finale, con l'intervento di uno o più relatori designati dalla I Commissione.
Per quanto concerne l'organizzazione dei lavori del Comitato, si riserva di definire un programma di lavoro da sottoporre al Comitato alla ripresa dei lavori dopo la sospensione estiva, sulla base di una previa ricognizione delle sentenze assegnate.

Il Comitato prende atto.

Franco RUSSO (RC-SE) chiede al presidente se il Comitato potrà esaminare anche sentenze risalenti alla precedente legislatura.

Enrico LA LOGGIA, presidente, nel fare presente che il Comitato è chiamato ad esprimersi solamente sugli atti assegnati, ritiene che l'attività istruttoria possa, anzi debba, essere svolta anche in riferimento ai principali filoni di indirizzi giurisprudenziali che le nuove sentenze assegnate via via vanno ad integrare.

La seduta termina alle 13.35.

AUDIZIONI

Martedì 1o agosto 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, Prof. Luigi Nicolais.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, Prof. Luigi Nicolais, sulle linee programmatiche del suo dicastero.
(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi il seguito dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti i deputati Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo), Riccardo MARONE (Ulivo) Sesa AMICI (Ulivo) e Jole SANTELLI (FI).

Replica quindi il ministro Luigi NICOLAIS rispondendo ai quesiti formulati.

Luciano VIOLANTE, presidente, ringrazia il ministro per l'esauriente replica svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.


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SEDE REFERENTE

Martedì 1o agosto 2006 - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte.
C. 193 cost. Boato, C. 523 cost. D'Elia, C. 1175 cost. Mascia e C. 1231 cost. Piscitello.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2006.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che le Commissioni II e IV hanno espresso parere favorevole sulle proposte di legge in titolo.

Marco BOATO (Verdi), relatore, sottolinea che sulle proposte di legge in esame, dal contenuto identico, si è registrato un consenso unanime da parte della Commissione.

Graziella MASCIA (RC-SE) evidenzia che le ragioni del consenso del proprio gruppo sul provvedimento in esame sono contenute nella relazione illustrativa della proposta di legge C. 1175, di cui è firmataria, e possono essere sintetizzate nella necessità di eliminare l'intrinseca contraddizione presente nell'articolo 27 della Costituzione che, da un lato, fa riferimento alla funzione rieducativa della pena e, dall'altro, astrattamente prevede la possibilità per l'ordinamento di fare ricorso alla pena capitale. Ritiene pertanto necessario cancellare in modo irreversibile tale ultima ipotesi dall'ordinamento costituzionale, iscrivendo così l'Italia tra i paesi totalmente abolizionisti, anche al fine di conferire maggiore forza e legittimazione all'impegno italiano a livello internazionale per il rispetto dei diritti umani.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo, sottolineando l'importanza del provvedimento in titolo, la cui portata va ben oltre il suo mero significato letterale e rappresenta un efficace strumento per adeguare la Costituzione alle esigenze correnti.

Italo BOCCHINO (AN) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, che già si era espresso favorevolmente in occasione della modifica del codice penale militare e in coerenza con le posizioni assunte in occasione della recente discussione della mozione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali. Sottolinea come il ruolo dell'Italia a livello internazionale possa trovare piena legittimazione anche da questa modifica costituzionale.

Jole SANTELLI (FI) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo, sottolineando come questo provvedimento tenda a rafforzare l'attività internazionale dell'Italia per una moratoria totale della pena di morte Ringrazia quindi il relatore Boato, che si è impegnato a sostegno di questo provvedimento anche nel corso della scorsa legislatura.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore Boato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato delle identiche proposte di legge.

Luciano VIOLANTE, presidente, nel prendere atto del consenso unanime che si è registrato nella votazione testè svolta, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Difensore civico delle persone private della libertà personale.
C. 626 Mazzoni, C. 1090 Mascia e C. 1441 Marco Boato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.


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Graziella MASCIA (RC-SE), relatore, ricorda che nella seduta del 27ottobre 2005 si era svolta in Assemblea la discussione sulle linee generali di un testo unificato (C. 411 e abb.-A), licenziato dalla Commissione affari costituzionali il precedente 20 ottobre, che istituiva un'autorità indipendente denominata Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. L'iter in Commissione era iniziato il 30 luglio 2003, prendendo in esame in sede referente tre proposte di legge di iniziativa parlamentare miranti ad istituire e disciplinare la figura del difensore civico delle persone private della libertà personale. Il testo finale unificato era il risultato del proficuo confronto in Commissione, cui avevano concorso, con lo svolgimento di apposita attività conoscitiva, diversi soggetti competenti sulla materia. In questa legislatura, sotto la spinta proveniente dalla necessità di adattare la nostra legislazione a quella europea, sono state presentate tre proposte di legge, da parte dei deputati Mazzoni (C. 626), Mascia ed altri (C. 1090) e Boato (C. 1441). Queste ultime due coincidono in linea di massima con il testo approvato dalla Commissione nella scorsa legislatura. La proposta C. 626 ripropone la denominazione di difensore civico, mentre la proposta C. 1090 e la C. 1441 adottano quella di garante dei diritti (articolo 1), cui vengono specificati gli attributi di indipendenza e autonomia. Entrambe fanno riferimento a un organo collegiale costituito da cinque membri: la proposta C. 626 propone che siano nominati dai Presidenti delle Camere, le proposte C. 1090 e C. 1441 riservano agli stessi solo la nomina del presidente del collegio, prevedendo invece che gli altri quattro membri siano eletti in parti eguali dalla Camera e dal Senato (articoli 1 e 2), a maggioranza assoluta dei componenti e con il sistema del voto limitato. Per ogni membro le proposte C. 1090 e C. 1441 prevedono inoltre le indennità di funzione. Tutte le proposte, seppure diversamente, fanno riferimento a requisiti, incompatibilità e sostituzioni relativamente ai componenti del difensore civico o garante dei diritti. Oltre all'esperienza pluriennale nel campo, la proposta C. 626 richiede il requisito di eleggibilità a senatore della Repubblica. Diversamente è prevista anche l'organizzazione del lavoro di tale organo collegiale: la proposta di legge C. 626 prevede la possibilità di avvalersi di uffici e personale dei difensori civici regionali (articolo 3), nonché la possibilità di avvalersi di personale dipendente della pubblica amministrazione, mentre la C. 1090 prevede l'istituzione di un ufficio centrale e ne disciplina composizione e spese relative (articolo 5 e 6). Inoltre, sia la proposta di legge C. 626 (articolo 4) sia la C. 1090 e la C. 1441 (articolo 7) prevedono l'accesso, senza autorizzazione, del difensore civico o garante dei diritti in tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per minori i centri di permanenza temporanea e assistenza per stranieri, le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, i commissariati di pubblica sicurezza. Secondo quanto previsto dagli articoli 5 (C. 626) e 8 (C. 1090 e C. 1441 ) delle proposte di legge tutti i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al difensore civico o garante dei diritti. Diversamente disciplinati sono invece gli interventi di quest'ultimo, nel caso, una volta effettuati gli accertamenti, lo stesso riscontri anomalie o comportamenti non conformi alle norme. L'articolo 7 della C. 626 prevede che il difensore civico svolga in prima istanza una funzione di persuasione nei confronti dell'amministrazione, la quale, può provvedere nei termini indicati dal difensore civico oppure può comunicare il proprio dissenso motivandolo. In caso di riscontrata persistente inadempienza, il difensore civico emana una dichiarazione pubblica di biasimo, che può essere pubblicizzata tramite i mezzi di informazione e, nei casi più gravi, può richiedere all'autorità competente l'attivazione di un procedimento disciplinare. L'articolo 9 della C. 1090 dispone che, ove il garante dei diritti verifichi che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all'articolo 7, comma 2, lettera a), tengano comportamenti non conformi ovvero


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che le istanze e i reclami ad esso rivolti siano fondati, richiede alle amministrazioni interessate di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni. In proposito si prevede un procedimento amministrativo in forza del quale, ove le amministrazioni direttamente interessate non si conformino, il garante può rivolgersi anche agli uffici ad esse sovraordinati. Qualora si registri un'ulteriore inerzia, il garante può ricorrere al tribunale di sorveglianza, questore e prefetto territorialmente competente, ed al magistrato territorialmente competente. L'articolo 10 disciplina il caso di ricorso al tribunale di sorveglianza, mentre l'articolo 11 dispone l'obbligo per il garante dei diritti di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato. Un'impostazione analoga risulta avere la procedura prevista nella proposta C. 1441 in tema di procedimento e procedimento contenzioso. Tutte le proposte di legge dispongono infine di presentare al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta. La stessa deve altresì essere trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene o trattamenti inumani o degradanti e a tutti i ministeri interessati. Gli articoli 13 delle tre proposte definiscono la copertura finanziaria relativa. In ultima analisi, ritiene di evidenziare che la proposta di legge C. 1090 corrisponde esattamente al testo illustrato in Assemblea nella precedente legislatura, fatti salvi i necessari aggiornamenti. Infatti, diversamente da quanto previsto dal testo approvato dalla Commissione ed anche dalla proposta C. 1441 che pure ne riprende l'impianto complessivo, la proposta C. 1090 non prevede il preavviso relativamente alle visite nei centri di permanenza temporanea ed assistenza e presso le camere di sicurezza che si trovano in caserme dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e nei commissariati di pubblica sicurezza. Inoltre, oltre all'idoneità delle strutture edilizie, durante le visite delle camere di sicurezza il Garante verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi. Analogamente durante le visite nei centri di permanenza temporanea e assistenza il Garante verifica, oltre all'idoneità delle strutture, il rispetto degli adempimenti e delle procedure previste agli articoli. 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni. Infine la proposta di legge C. 1090, a fronte di comportamenti non conformi alle norme vigenti ovvero alla fondatezza di istanze e reclami da parte di soggetti trattenuti, prevede l'intervento del questore e del prefetto territorialmente competenti nei casi riferiti alle camere di sicurezza (articolo 9, comma 7) e l'intervento del magistrato territorialmente competente nei casi rilevati nei centri di permanenza temporanea e assistenza (articolo 9, comma 10).Conclude sottolineando che la finalità principale del provvedimento in esame è quella di creare una figura che non abbia una mera rilevanza simbolica, ma che anzi possa svolgere un ruolo attivo e propositivo nella gestione delle competenze ad essa assegnate. A tale fine ritiene che il lavoro svolto nel corso della precedente legislatura possa rappresentare una valida base di partenza.

Sesa AMICI (Ulivo) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta, che consentirà alla Commissione di giungere ad una sollecita conclusione dell'esame in sede referente del provvedimento in titolo. Si sofferma sulla opportunità di prevedere che la figura del difensore civico delle persone private della libertà personale abbia una sua rilevanza sostanziale che possa concretamente adoperarsi per assicurare ai soggetti privati della libertà personale la garanzia del godimento dei principali diritti della persona. Osserva come questo provvedimento tenda a colmare l'assenza della relativa disciplina a livello nazionale, mentre pure si ravvisa l'esistenza di disciplina a livello regionale e


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locale. Rileva inoltre che in altri ordinamenti europei numerose iniziative in materia sono state assunte a seguito di relazioni presentate da organismi analoghi, che hanno così inciso concretamente per la ricerca di soluzione ai problemi collegati alla detenzione. Ritiene infatti che la condizione dei soggetti privati della libertà personale, sempre nel rispetto del principio della certezza della pena, rappresenti una questione di primaria importanza. Preannuncia quindi un orientamento favorevole da parte del proprio gruppo.

Luciano VIOLANTE, presidente, rivolto al relatore, chiede di sapere se il provvedimento in esame sarà applicato anche alle strutture che ospitano minori, che spesso si trovano all'interno delle comunità. Osserva infatti che le comunità si differenziano tra loro e che in alcune di esse hanno caratteristiche analoghe a quelle degli istituiti penitenziari. Invita quindi il relatore a tenere presente questo aspetto e ritiene altresì utile che sul punto si dia corso ad audizioni.

Graziella MASCIA (RC-SE), relatore, condivide l'osservazione del presidente, ritenendo che su tale questione la Commissione debba sviluppare un'adeguata riflessione.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale.
C. 203 cost. Zeller, C 980 cost. Bressa e C. 1241 cost. Boato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 luglio 2006.

Michaela BIANCOFIORE (FI) ricorda di avere presentato una proposta di legge costituzionale, ancora non assegnata alla Commissione, che verte sull'identico argomento di quelle in esame, ancorché formulata come modifica dell'articolo 116 della Costituzione, e non sotto forma di intervento di revisione delle singole norme statutarie. Pur ritenendo che da un punto di vista sostanziale l'esame dovrebbe essere abbinato, preannuncia l'intenzione di riformularla sotto forma di modifica alle norme statutarie, al fine di rendere possibile un esame abbinato.

Luciano VIOLANTE, presidente, prende atto dell'intenzione manifestata dal deputato Biancofiore di riformulare la proposta di legge di cui è firmataria e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Luciano VIOLANTE, presidente, informa la Commissione che nel corso della riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni Affari costituzionali del Senato e della Camera, svoltasi lo scorso 28 luglio 2006, è stato dato mandato ai Presidenti delle due Commissioni di organizzare le modalità procedurali di svolgimento congiunto dell'indagine conoscitiva sul Titolo V della parte seconda della Costituzione. Ricorda in proposito di avere richiesto ai componenti dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di questa Commissione, di segnalare entro la giornata odierna i soggetti che intenderebbero audire nel corso dell'indagine conoscitiva. Fa presente che l'avvio dell'indagine conoscitiva potrebbe essere previsto nelle giornate del 29 e 30 settembre 2006, con lo svolgimento, presso la Camera dei deputati, delle prime due sessioni tematiche, concernenti il riparto delle competenze tra Stato, regioni e autonomie locali e il rapporto tra il federalismo e le garanzie di eguaglianza nel godimento dei diritti sociali, mentre le altre due sessioni tematiche dovrebbero avere luogo presso il Senato. Ai soggetti da audire saranno trasmessi


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dei quesiti volti ad individuare con precisione gli argomenti che le Commissioni intendono approfondire in ciascuna sessione tematica.

Marco BOATO (Verdi) ritiene più opportuno che lo svolgimento dei primi due incontri abbia luogo nelle giornate del 28 e 29 settembre 2006. Segnala l'esigenza che i quesiti siano previamente trasmessi ai componenti la Commissione.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che la predisposizione dei quesiti è in corso di elaborazione e che, non appena possibile, essi saranno trasmessi ai componenti la Commissione affinché possano suggerire eventuali integrazioni.

Jole SANTELLI (FI) chiede se lo svolgimento separato delle due sessioni delle audizioni implichi solo una diversa gestione degli aspetti organizzativi.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che lo svolgimento dell'indagine conoscitiva avviene in forma congiunta e che, pertanto, la sua articolazione in due distinte sessioni consente comunque la partecipazione dei componenti di entrambe le Commissioni alle varie audizioni. Per quanto concerne la definizione della data di svolgimento delle audizioni fa presente l'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione possibile.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica alla legge sulla cittadinanza
C. 24 Realacci.