I Commissione - Resoconto di giovedì 14 settembre 2006


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SEDE REFERENTE

Giovedì 14 settembre 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Intervengono il viceministro dell'interno Marco Minniti e il sottosegretario di Stato per l'interno Alessandro Pajno.

La seduta comincia alle 9.45.

Difensore civico delle persone private della libertà personale.
C. 626 Mazzoni, C. 1090 Mascia e C. 1441 Boato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 13 settembre 2006.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) osserva che le proprie perplessità, manifestate nel corso della seduta di ieri, derivanti dalla istituzione di figure analoghe a quella disciplinata dalle proposte di legge in esame da parte di organi territoriali, trova un ulteriore motivo di sostegno nelle numerose iniziative che si stanno assumendo nella regione Umbria. Ritiene infatti che una sovrapposizione di normative nazionali e locali, senza un previo momento di coordinamento normativo, potrebbe ripercuotersi sulle reciproche autonomie normative. Sottolinea quindi il proprio convincimento sulla opportunità di rafforzare le strutture che già operano a tutela dei diritti dei detenuti, evitando di istituirne altre con il rischio di complicare il quadro complessivo. Si sofferma quindi sulle considerazioni, svolte da deputati della maggioranza nel corso della seduta di ieri, dirette ad evidenziare un sostanziale fallimento dell'azione della magistratura di sorveglianza, che sarebbe alla base della istituzione della figura del Garante in esame. Ritiene inopportune tali critiche, evidenziando invece il fondamentale ruolo che la magistratura di sorveglianza svolge a tutela del rispetto dei diritti dei soggetti detenuti.


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Graziella MASCIA (RC-SE), relatore, osserva che la figura del Garante in esame, che mutua analoghe esperienze in ambito europeo, deve tendere a mediare preventivamente i contenziosi aventi ad oggetto i diritti dei detenuti, evitando altresì l'insorgere di conflitti con altre figure che operano all'interno delle strutture carcerarie e a supportare le persone private della libertà personale nell'esercizio di diritti previsti dalla normativa vigente. Per quanto concerne il rapporto tra l'istituendo Garante e la magistratura di sorveglianza, ricorda che, nel corso della passata legislatura, la Commissione ha esaminato attentamente tale questione, anche ricorrendo allo svolgimento di apposite audizioni, pervenendo alla definizione di un testo sul quale si era registrato un largo consenso sia in sede parlamentare, sia da parte delle strutture amministrative interessate alla sua applicazione. Con riferimento all'azione della magistratura di sorveglianza, ritiene che essa non abbia fallito nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, quanto piuttosto abbia assunto ruoli diversi che hanno aggravato i relativi carichi di lavoro, rendendone complicata l'attività. In quest'ottica considera di estrema utilità, nell'interesse dei detenuti, l'istituzione della figura in esame. Con riferimento al rilievo del deputato Benedetti Valentini, non ritiene di aver avvertito, nel corso della seduta di ieri, toni di polemica da parte dei deputati della maggioranza nei confronti dell'attività della magistratura di sorveglianza. Per quanto concerne poi il merito delle proposte di legge in esame, dichiara di condividere la proposta del presidente Violante volta a consentire che l'attività del Garante si svolga anche presso i luoghi dove si eseguono pene alternative alla detenzione che interessano soggetti minori. Ritiene inoltre necessaria una riflessione sulle modalità di elezione dei componenti l'Autorità, come pure sul delicato nodo del rapporto dell'Autorità stessa con le strutture regionali. Sotto questo aspetto, considerato il fatto che analoghe figure di Garante sono già operative presso diversi enti locali, ancorché con funzioni di assistenza e senza la possibilità di accesso automatico alle strutture carcerarie, ritiene preferibile istituire una autorità centrale, fermo restando che quest'ultima, nell'annuale relazione al Parlamento, potrà esprimere le proprie valutazioni sul rapporto tra struttura centrale e quelle regionali o locali. Per quanto concerne la proposta del deputato Santelli di restituire all'Amministrazione penitenziaria l'esercizio di alcuni poteri oggi attribuiti alla magistratura di sorveglianza, ritiene che su tale punto debba svolgersi una idonea riflessione. Infine, aderendo alla proposta formulata dal presidente Violante nella seduta di ieri, si riserva di predisporre una proposta di testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione nel corso della prossima settimana.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Aggregazione del comune di Lamon alla regione Trentino-Alto Adige.
C. 1359 cost. Boato e C. 1427 cost. Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, ricorda che nella seduta del 6 luglio scorso aveva svolto la relazione introduttiva sul progetto di legge ordinaria C. 27, presentata dal deputato Boato, sul medesimo oggetto di quelle in titolo. Ricorda che nel corso della relazione aveva evidenziato la particolarità della fattispecie in esame, che prevede il distacco di un comune da una regione a statuto ordinario ad una a statuto speciale, rilevando come su tale punto la dottrina sia divisa circa la necessità di utilizzare lo strumento della proposta di legge costituzionale ovvero quella ordinaria, ritenendo altresì opportuno dare luogo ad un ciclo di audizioni di esperti di diritto costituzionale. Ricorda inoltre che un'analoga questione problematica era stata sollevata dal deputato La


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Loggia nel corso della seduta del 27 giugno 2006, prima che fosse avviato l'esame della citata proposta di legge C. 27. I dubbi in questione, ancorché non risolti, sono stati superati dalla presentazione da parte del Governo e del deputato Boato di due iniziative legislative di natura costituzionale sullo stesso oggetto. Essendo la proposta di legge C. 1359 del deputato Boato riproduttiva del testo di quella su cui ha già svolto la citata relazione, avverte pertanto che si limiterà ad integrare la relazione con riferimento al testo del disegno di legge di iniziativa governativa C. 1427, che si limita a disporre il distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e ad aggregarlo alla regione Trentino Alto Adige nell'ambito della provincia di Trento. Questo disegno di legge si differenzia dalla proposta di legge C. 1359, che prevede ulteriori disposizioni attuative e di dettaglio, che invece l'iniziativa legislativa del Governo in titolo implicitamente rimette alla potestà legislativa della regione.

Maurizio PANIZ (FI) condivide preliminarmente la correttezza della scelta di seguire la strada dell'iniziativa legislativa costituzionale, osservando al riguardo che il quadro giurisprudenziale che si è formato sull'applicazione dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, è orientato a ritenere che la legge che dispone l'aggregazione di comuni o province da una regione a statuto ordinario ad una a statuto speciale debba avere natura costituzionale. Osserva che esiste anche un ampio dibattito dottrinale, sorto negli anni settanta, quando molti comuni avevano richiesto l'aggregazione presso le province di Trento e di Bolzano, che si è concluso sostanzialmente suffragando l'opinione che la legge richiamata dal secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione dovesse avere natura costituzionale. Rileva inoltre che la Corte costituzionale, che ha affrontato la questione indirettamente con la sentenza n. 196 del 2002, ha precisato che la normativa ordinaria è inidonea a definire i confini regionali delle regioni ad autonomia differenziata. Si sofferma quindi sul merito delle iniziative legislative in esame. Ritiene preliminarmente che la richiesta, da parte di singoli enti locali di essere aggregati all'interno di regioni a statuto speciale, sia motivata dalla prospettiva di ottenere maggiori benefici a livello finanziario. Pur riconoscendo la legittimità della richiesta proveniente dal comune di Lamon in ordine alla aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, osserva che ove tale richiesta dovesse trovare una soluzione positiva con l'approvazione delle iniziative legislative in esame, si produrrebbe la conseguenza per cui altri enti locali all'interno della provincia di Belluno avvierebbero analoghe iniziative. A tale riguardo osserva che le motivazioni recate dalla proposta di legge C. 1359 del deputato Boato a sostegno della richiesta avanzata dal comune di Lamon, fondate su motivi geografici, finanziari e sociali, possono valere per tutti i comuni della provincia di Belluno. Osserva infatti che la configurazione geografica della provincia bellunese renderebbe inevitabile, in caso di approvazione delle proposte in titolo, una successiva positiva valutazione delle eventuali ulteriori istanze di aggregazione di altri comuni di tale provincia presso la regione Trentino-Alto Adige. Ritiene tuttavia che il problema non riguarda soltanto il caso in esame, ma si estende a numerose altre fattispecie in diverse altre zone del Paese, dove altri comuni hanno già avviato o si accingono ad avviare richieste di aggregazioni presso regioni a statuto speciale. Ritiene in sostanza che la soluzione che sarà trovata sulla richiesta del comune di Lamon potrebbe produrre un effetto a catena per altre situazioni analoghe, alimentando così velleità di tipo secessionistico di altri enti locali. Ritiene invece che il problema abbia una portata più ampia e che debba essere risolto con una soluzione più generalizzata, prevedendo, ad esempio, la creazione di zone di confine alle quali assicurare un regime fiscale più favorevole, ancorché non identico, a quello delle regioni a statuto speciale. Ricorda che nel corso della passata legislatura il Governo aveva risposto ad alcune sollecitazioni, fornendo risposte positive anche in termini


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economici nei confronti di province che si trovavano nella stessa situazione di quella di Belluno. Ribadisce quindi il proprio dissenso in ordine alla richiesta del comune di Lamon, della quale comunque ribadisce la legittimità, per le conseguenze che ne deriverebbero su tutto il territorio della provincia di Belluno e, più in generale, su tutte le richieste di aggregazione presso regioni a statuto speciale che immancabilmente verrebbero formulate e sulle quali il Parlamento si troverebbe a dover rispondere in modo coerente con le scelte che si accinge ad adottare in questa sede.

Marco BOATO (Verdi) esprime preliminarmente la propria soddisfazione per l'avvio dell'esame delle iniziative legislative in titolo e ringrazia il relatore Bressa per il lavoro svolto, ricordando che già nella passata legislatura era stato iniziato l'esame di una proposta di legge ordinaria a sua firma, il cui esame non era proseguito a causa della chiusura della legislatura. Osserva che le proposte di legge in esame si fondano su una rigorosa applicazione del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, che prevede la possibilità per comuni e province di essere aggregati ad una regione diversa da quella di appartenenza. Tale disposizione non è stata attuata fino al 1970, quando è stata approvata la legge n. 352 del 1970, di disciplina dell'istituto referendario, che ha inoltre previsto per il Governo, dopo in caso di esito positivo della consultazione referendaria, l'obbligo di presentare al Parlamento un disegno di legge che disponga l'aggregazione oggetto del referendum. Avendo il referendum svoltosi nel comune di Lamon ottenuto un esito largamente favorevole ed essendo stati gli altri adempimenti procedurali rispettati, ritiene che il Parlamento debba approvare questi provvedimenti, evitando così di trasmettere un messaggio di scarsa credibilità al Paese, non trattandosi di un atto secessionistico, ma solo di un'aggregazione di un comune presso una diversa regione, come previsto dalla Costituzione. Per quanto riguarda, invece, le questioni di carattere generale, evidenziate nell'intervento del deputato Paniz reputa opportuno che il Parlamento ed il Governo avviino una riflessione su di esse già a partire dalla indagine conoscitiva sul titolo V della parte seconda della Costituzione deliberata recentemente dalle Commissioni Affari costituzionali del Senato e della Camera, valutando, nel caso di una riforma dell'articolo 132, l'opportunità di precisare la natura dell'iniziativa legislativa che il Governo è tenuto a presentare a seguito del positivo esito del referendum citato. Al riguardo ritiene che la scelta di presentare una proposta di legge costituzionale possa fugare ogni dubbio di legittimità costituzionale, reputando comunque che anche l'iniziativa legislativa ordinaria sarebbe stata idonea. Osserva infatti che quando la Costituzione richiede il ricorso alla fonte costituzionale, lo fa espressamente, come nel caso di cui al primo comma dello stesso articolo 132, mentre il secondo comma dello stesso articolo fa un riferimento alla sola legge della Repubblica. Tuttavia, al fine di fugare dubbi derivanti dal fatto che la modifica dei confini regionali nel caso in esame investe una regione a statuto speciale, anche il Governo ha ritenuto di presentare una iniziativa legislativa di natura costituzionale. Per quanto concerne il contenuto dei provvedimenti in esame, ritiene che debba stabilirsi se limitarsi a prevedere la sola aggregazione del comune di Lamon presso la regione Trentino-Alto Adige, come fa il disegno di legge governativo, ovvero definire ulteriori disposizioni attuative, come previsto dalla proposta di legge C. 1359 a propria firma. Per quanto concerne il parere che, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione devono esprimere i consigli regionali, ricorda che nel corso della passata legislatura il Governo si limitò a trasmettere ai due consigli regionali interessati lo schema del disegno di legge ordinario approvato nel Consiglio di ministri, che tuttavia poi non presentò alle Camere. Evidenzia infine che il consiglio provinciale di Belluno, organo effettivamente rappresentativo della provincia, ha espresso una sostanziale condivisione


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della scelta compiuta dal comune di Lamon. Illustra al riguardo le deliberazioni consiliari del 19 giugno 2006 del citato consiglio in merito al referendum svoltosi presso il comune di Lamon, rilevando che in tale seduta sono stati approvati, senza alcun voto contrario, tre ordini del giorno presentati dai gruppi di maggioranza e di opposizione che evidenziano l'intenzione di dare seguito alla volontà espressa dal comune di Lamon. Sottolinea quindi l'importanza assunta dal referendum svoltosi nel comune di Lamon in quanto esso, come evidenziato dalla dottrina, investe in modo significativo il rapporto tra il corpo elettorale e il Parlamento. Osserva infatti che in passato altri referendum su analoghe questioni sono stati svolti, ma mai avevano conseguito il quorum richiesto. Conclude affermando l'opportunità di tenere distinta la questione particolare in esame, rispetto alla quale ritiene che sarebbe un errore non dare un seguito legislativo, da quella più generale che riguarda il complessivo assetto della normativa in questione.

Il sottosegretario Maurizio PAJNO osserva che il Governo ha pienamente rispettato le previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione ed alla legge n. 352 del 1970 mediante la presentazione del disegno di legge in titolo, a cui farà seguito il dibattito parlamentare, che sarà integrato anche dai pareri dei consigli regionali interessati. Ritiene poi che debba essere chiarito se spetti all'Esecutivo ovvero a questa Commissione inoltrare ai consigli regionali interessati la richiesta di espressione del parere previsto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Sottolinea infine che il Governo ha ritenuto di presentare un disegno di legge costituzionale in quanto il contenuto ivi recato è volto a modificare il territorio di una regione a statuto speciale.

Marco BOATO (Verdi) condivide l'opportunità che i pareri previsti dal secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione siano tempestivamente richiesti ai consigli regionali interessati.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling) dichiara preliminarmente di condividere la scelta di presentare iniziative legislative di natura costituzionale. Per quanto concerne poi la richiesta dei pareri da inoltrare ai consigli regionali interessati, ritiene che, essendo il provvedimento volto ad incidere sullo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, sarebbe opportuno che essi venissero richiesti anche ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 103 dello Statuto stesso.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) sottolinea l'utilità del dibattito in corso, evidenziando come anche da questioni che assumono carattere locale, spesso liquidate come meramente campanilistiche, si possa finire per trattare questioni rilevanti di ordine costituzionale. Con riferimento all'ordine del giorno, citato dal deputato Boato, presentato presso il consiglio comunale di Belluno da un consigliere di Alleanza Nazionale e condiviso dai consiglieri di Forza Italia, osserva che esso non prende una precisa posizione sulla questione in esame, ma si limita ad affermare la necessità di rispettare la volontà popolare, rilevando, tuttavia che solo un responsabile governo delle istituzioni locali, in ossequio al principio di sussidiarietà, può permettere di evitare, non auspicati fenomeni di disgregazione del territorio della provincia di Belluno, mentre, nella parte dispositiva, reca un invito a garantire e promuovere un autentico federalismo fiscale.

Gabriele BOSCETTO (FI) rileva preliminarmente che il Sottosegretario Pajno ha chiarito che gli obblighi del Governo derivanti dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione e dalla legge n. 352 del 1970 si possono ritenere assolti con la presentazione del disegno di legge in titolo. Rileva quindi come gli interventi svoltisi nel corso della seduta odierna abbiano evidenziato sia le ragioni della specificità del caso in esame, illustrate dal deputato Boato, che quelle della generalità del problema, evidenziate dal deputato


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Paniz, che ha sottolineato i rischi di conseguenze a catena che potrebbero derivare da una eventuale approvazione dei provvedimenti in titolo. Sottolinea infatti come la soluzione che verrà trovata per la richiesta del comune di Lamon sarà presa come riferimento per eventuali successive richieste analoghe di cui il Parlamento dovesse occuparsi in futuro. Ritiene che in sede di riforma dell'articolo 132 della Costituzione sarebbe stato forse opportuno verificare se la previsione di cui al secondo comma debba applicarsi anche alle regioni a statuto speciale, ovvero solo a quelle ordinarie, sottolineando come il tenore della disposizione si limiti a prevedere la possibilità di consentire il distacco di province e comuni a regioni diverse da quelle di appartenenza. Evidenzia l'estrema delicatezza della decisione da assumere in ordine alle problematiche in esame, riservandosi di assumere una posizione che possa tenere conto delle diverse problematiche emerse nel corso del dibattito. Dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo, si associa alla proposta di inoltrare la richiesta di parere ai consigli regionali interessati.

Enrico LA LOGGIA (FI) osserva preliminarmente che la divisione del territorio nazionale in regioni non sempre ha coinciso con le reali ragioni geografiche, politiche e sociali, rispondendo a volte ad esigenze diverse, per lo più di natura prettamente politica. Ritiene che alle richieste di aggregazione di enti locali presso regioni diverse da quella di appartenenza sia sempre sottesa una valutazione dei cittadini residenti sulle proprie aspettative di vita. Dopo aver rilevato che non esiste un obbligo di procedere nell'esame dei provvedimenti in titolo, si dichiara perplesso sulla opportunità di pervenire ad una loro approvazione, che potrebbe produrre conseguenze non auspicabili a fronte di nuove iniziative di analogo tenore da parte di altri comuni che insistono su territori confinanti a regioni a statuto speciale. Ricorda in proposito di aver già espresso analoghe perplessità nel corso della passata legislatura. Ritiene in proposito che una soluzione più idonea potrebbe essere individuata in una corretta applicazione del federalismo fiscale, che risolverebbe adeguatamente i problemi sottesi al caso in esame. Conclude sottolineando come il riferimento, contenuto nella relazione di accompagnamento al disegno di legge governativo, a specifici obblighi internazionali quali fondamento dell'autonomia del Trentino-Alto Adige non sia più attuale.

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva che le questioni problematiche emerse nel corso dell'esame debbono indurre la Commissione a valutare adeguatamente le possibili soluzioni, tenendo conto delle reali esigenze sottese, nei singoli casi concreti, a richieste formulate sulla base di una specifica previsione costituzionale.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, ritiene necessario chiarire se, ai fini dell'espressione del prescritto parere, debbano essere trasmessi ai consigli interessati entrambi i provvedimenti in esame, oppure fare una scelta diversa. Ricorda che nell'ambito dell'esame delle modifiche costituzionali relative all'articolo 132, aveva presentato un emendamento, poi respinto, volto a prevedere per l'aggregazione di un ente locale presso una regione diversa da quella di appartenenza la necessaria espressione di consenso da parte dei consigli regionali di entrambe le regioni interessate. Si sofferma poi sull'osservazione del deputato Paniz, secondo cui i motivi che hanno indotto il comune di Lamon a chiedere l'aggregazione presso il Trentino-Alto Adige possono valere per tutti gli altri comuni della provincia di Belluno. Al riguardo ritiene che una soluzione a problemi analoghi a quello in esame potrebbe essere rinvenuta mediante l'applicazione del vigente terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che prevede la possibilità di attribuire ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ad altre regioni, oltre a quelle a statuto speciale. Tuttavia, nonostante tale previsione sia vigente dal 2001, non sono mai state assunte iniziative in tal senso.


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Roberto ZACCARIA (Ulivo) dichiara di condividere la sostanza dell'intervento svolto dal deputato Boato, evidenziando come i provvedimenti in esame rappresentino una forma significativa di attuazione della Costituzione, ritiene pertanto che il problema in esame debba essere affrontato senza eccessive preoccupazioni per eventuali conseguenze emulative che potrebbero derivarne. Ritiene che sono le ragioni storiche sottese alla definizione dei confini delle regioni ad aver ispirato il Costituente nella elaborazione dell'articolo 132, volto proprio a consentire limitati aggiustamenti, pur nel rispetto di precisi limiti di carattere geografico, economico e culturale, ben evidenziati nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge C. 1359 del deputato Boato. La scelta che la Commissione si accinge ad adottare, nel rispetto di tali criteri, dovrà configurare un criterio guida che potrà informare il parlamento anche in occasione di decisioni future su casi analoghi.

Luciano VIOLANTE, presidente, concorda con il deputato Zaccaria sulla valutazione che la soluzione che sarà trovata in ordine ai provvedimenti in esame rappresenterà il parametro per la risoluzione di analoghe questioni che dovessero ripresentarsi in futuro. Sottolinea come la relazione di accompagnamento alla proposta di legge C. 1359 del deputato Boato contenga significative indicazioni al riguardo.

Franco RUSSO (RC-SE), dopo aver condiviso l'intervento del presidente Violante, sottolinea la necessità di non confondere il regionalismo asimmetrico previsto dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, rispetto al quale il proprio gruppo nutre forti perplessità, con l'applicazione della procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 132.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente in proposito che il deputato Bressa, nel richiamare la procedura di cui al terzo comma dell'articolo 116, ha fatto riferimento alla possibilità che idonee forme di federalismo flessibile possano rappresentare una soluzione adeguata per problemi di livello locale analoghi a quello in esame.

Gabriele BOSCETTO (FI) ritiene che in casi del genere debba essere specificato il soggetto destinatario della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, osservando che, se fosse la regione, questa dovrebbe poi prevedere forme di autonomia speciale per le singole realtà locali.

Luciano VIOLANTE, presidente avverte che, rilevandosi una sostanziale intesa in tal senso, si riserva di attivare la procedura l'acquisizione dei prescritti pareri sui progetti di legge costituzionale in titolo da parte dei consigli interessati. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum.
C. 1043 Mascia e C. 1098 Sgobio.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, osserva che la ricostruzione dei fatti accaduti a Genova nel luglio del 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa social forum sono state oggetto, nel corso della XIV legislatura, di una indagine conoscitiva svolta da questa Commissione congiuntamente alla 1a Commissione del Senato, nonché di una proposta di legge concernente l'istituzione di una apposita Commissione di inchiesta in materia, il cui esame non si è tuttavia concluso. Rileva quindi come le proposte di legge in titolo si pongano in una linea di continuità rispetto all'attività svolta da questa Commissione nella passata legislatura sulla questione in oggetto. Ritiene che la citata indagine conoscitiva svoltasi nella XIV legislatura sia stata condotta in modo serio e approfondito sebbene si sia conclusa


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in maniera non uniforme con la presentazione di una relazione di maggioranza e di relazioni di minoranza. Osserva come alla base delle proposte di legge in esame può essere ricondotta anche la risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2003, che deplorava una possibile sospensione dei diritti fondamentali della persona nel corso delle manifestazioni citate, nonchè una più generale attenzione dello stesso Parlamento europeo su tali avvenimenti. Ritiene in sostanza che una pagina della storia nazionale così controversa abbia bisogno di una trasparente ricostruzione dei fatti, compito questo che indubbiamente compete al Parlamento al fine di definire le responsabilità e di fugare ogni dubbio sulle eventuali sospensioni dei diritti fondamentali della persona. Ritiene opportuno procedere attraverso l'istituzione di una Commissione di inchiesta, ricordando come nella passata legislatura, il Presidente della Camera pro tempore Casini avesse evidenziato la necessità di un ripensamento sull'utilizzo dello strumento dell'inchiesta, cui aveva fatto seguito una riflessione sulle prospettive di riforma dell'articolo 82 della Costituzione anche in riferimento alla composizione delle Commissioni medesime. Cita in proposito il precedente del Parlamento statunitense, che in occasione della istituzione della Commissione di inchiesta sugli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, ha per la prima volta previsto una composta paritaria fra le forze politiche, così chiamate a collaborare per raggiungere una soluzione soddisfacente.
Con riferimento poi al contenuto delle proposte di legge in esame, osserva che esse hanno entrambe ad oggetto l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, composta di venti deputati e di venti senatori, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione. Se si eccettua il comma 2 dell'articolo 1, diversamente formulato quanto all'elencazione delle finalità dell'inchiesta, le due proposte di legge sono identiche. La prima (C. 1043) riproduce sostanzialmente il testo della proposta di legge presentata dal deputato Mascia ed altri nella scorsa legislatura C. 3589, della quale la I Commissione della Camera aveva iniziato l'esame. Entrambe le proposte di legge, all'articolo 1, comma 2, elencano dettagliatamente, pur se con diversa formulazione, le questioni oggetto di accertamento ad opera della Commissione. In sintesi, secondo entrambe le proposte di legge, la Commissione dovrà ricostruire la gestione dell'ordine pubblico e le relative responsabilità politiche e amministrative nelle vicende in oggetto: la proposta di legge C. 1043 richiede, in particolare, che si faccia luce «sulla catena di comando e sulle dinamiche che hanno innescato e perpetuato una spirale repressiva nei confronti dei manifestanti», mentre la C. 1098 prevede, in due specifici punti, l'accertamento delle «circostanze che hanno portato all'autorizzazione dell'uso delle armi da fuoco da parte delle Forze dell'ordine contro i manifestanti» e delle «circostanze e responsabilità per le quali gruppi non autorizzati, quali quelli denominati black bloc, come risulta da numerose testimonianze, hanno potuto agire in maniera quasi indisturbata in diverse aree della città, mentre il corteo dei manifestanti, nel corso delle giornate del 20 e del 21 luglio, è stato oggetto di numerose e ripetute cariche da parte delle Forze dell'ordine nonostante le manifestazioni fossero state tutte precedentemente autorizzate»: La Commissione dovrà inoltre accertare se durante i giorni in cui ha avuto luogo il vertice G8 si sia verificata la sospensione dei diritti costituzionali fondamentali; indagare sulla dinamica della morte del manifestante Carlo Giuliani, anche al fine di accertare le eventuali responsabilità politiche ed amministrative; indagare sulla vicenda concernente l'irruzione notturna delle forze dell'ordine nella scuola Diaz, anche in tal caso accertando le eventuali responsabilità amministrative e politiche con riguardo alle violenze verificatesi nell'occasione e, in particolare, ricostruendo la catena di comando; ricostruire i fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto, utilizzata quale centro di permanenza temporanea dei manifestanti arrestati, con particolare riguardo al trattamento riservato a questi ultimi. La sola proposta di


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legge C. 1043 prevede, quale autonomo compito, la puntuale ricostruzione degli avvenimenti accaduti a Genova in occasione del vertice. La Commissione è formata, secondo entrambe le proposte, da venti deputati e venti senatori, nominati rispettivamente dai Presidenti di Camera e Senato in proporzione al numero di componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento (articolo 2, comma 1). Per quanto riguarda la scelta del presidente della Commissione (nonché dei due vicepresidenti e dei due segretari), le proposte ne prevedono l'elezione da parte della Commissione stessa tra i propri membri (articolo 2, comma 2). I testi in esame danno inoltre alla Commissione la possibilità di riunirsi in seduta segreta quando lo ritenga (articolo 5, comma 2) e di avvalersi direttamente dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria (articolo 5, comma 3). Per quanto concerne l'attività d'indagine ed i poteri della Commissione, le proposte prevedono che la Commissione operi con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (articolo 3 comma 1). Per le audizioni a testimonianza in Commissione si prevede l'applicazione degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale, che sanzionano una serie di delitti contro l'attività giudiziaria (articolo 3, comma 4). Per il perseguimento delle proprie finalità, la Commissione può richiedere copie di atti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria e altri organi inquirenti, ovvero relativi a indagini o inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto (articolo 3, comma 2). Ulteriori disposizioni significative riguardano, in fine, il regime del segreto e la conclusione dei lavori, fissato in sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa. In considerazione di improrogabili impegni assunti precedentemente, chiede di rinviare l'avvio degli interventi nella discussione di carattere generale alla prossima settimana.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 settembre 2006.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale.
C. 203 cost. Zeller, C. 980 cost. Bressa e C. 1241 cost. Boato.