II Commissione - Resoconto di marted́ 26 settembre 2006


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SEDE REFERENTE

Martedì 26 settembre 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), facendo riferimento allo scandalo suscitato dall'uso illegale delle intercettazioni, rileva come le osservazioni svolte in seno alla Commissione in precedenti occasioni si siano rivelate assai poco fantasiose rispetto alla realtà, che si prospetta di gran lunga più inquietante. Sottolinea l'esigenza che il Parlamento faccia la sua parte nell'accertamento della verità, senza sovrapporsi all'autorità giudiziaria, ma neanche limitandosi al recepimento delle indicazioni governative. A suo avviso, non basta infatti prendere in considerazione la disciplina delle intercettazioni legali, così come fanno le proposte di legge all'ordine del giorno, oppure quella delle intercettazioni illegali, così come fa il decreto-legge presentato dal Governo, ma ci si deve porre altresì il problema dell'uso privato ed illecito delle stesse intercettazioni legalmente effettuate. È ben noto, infatti, che le strutture pubbliche di intercettazione non sono sufficienti e che quindi il complessivo controllo ne risulta problematico. Ritiene quindi prioritaria la formazione di una commissione d'inchiesta parlamentare sulla base delle proposte di legge all'esame della Commissione, eventualmente procedendo alla costituzione di un comitato ristretto. Considera peraltro discutibile l'ipotesi avanzata di una «supercommissione» governativa, ancor più se svolta di concerto con la competente authority.

Stefania CRAXI (FI) concorda sulla necessità di procedere alla costituzione


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della commissione d'inchiesta, ma invita a non rallentare l'iter della riforma della disciplina relativa alle intercettazioni.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) lamenta il fatto che in questa materia così delicata l'iniziativa parlamentare risulti subalterna a quella governativa. Rivendica la capacità del Parlamento di legiferare anche in tempi rapidi. Concorda con i colleghi che sono già intervenuti circa l'urgenza di procedere sia sul piano legislativo che ispettivo. Esprime dubbi e perplessità sulle resistenze che da talune parti sembrano frapporsi a tale urgenza. Sottolinea che l'ambito della commissione d'inchiesta dovrebbe essere più vasto e ricomprendere il fenomeno nel suo insieme, rispetto al contenuto del decreto-legge presentato dal Governo che, a suo avviso, non contiene particolari novità e si limita a restringere i margini di incertezza della disciplina. Si tratta, infatti, di non limitarsi a prendere in considerazioni gli aspetti penalistici, ma di portare avanti una più ampia riflessione politica.

Pino PISICCHIO, presidente, richiama i colleghi ad intervenire esclusivamente sull'ordine dei lavori e illustra l'ordine del giorno della Commissione, rilevando come siano in atto tre percorsi assolutamente non alternativi o confliggenti tra di loro. Il primo riguarda le intercettazioni non illegali ed è svolto con riferimento all'esame delle proposte di legge presentate ed assegnate alla Commissione, su cui è impegnato quale relatore l'onorevole Tenaglia. Il secondo riguarda la dimensione patologica del fenomeno e potrà essere materia di una commissione d'inchiesta ove non solo la Commissione Giustizia, ma tutto il Parlamento, la ritenga necessaria. Rammenta che sono all'ordine del giorno per la relativa relazione tre proposte di legge in merito e che pertanto non vi è alcuna inadempienza. Il terzo percorso è invece affrontato dal decreto-legge che il Governo ha presentato al Senato per rispondere alla «deflagrazione» delle intercettazioni illegali con soluzioni che saranno attentamente valutate sia sul piano tecnico che politico. In conclusione, ritiene che i tre percorsi possano anche intersecarsi ma non escludersi a vicenda. Pertanto, come ha già dimostrato di saper fare in altri casi, la Commissione potrà razionalizzare il suo impegno in tale direzione, contribuendo a ristabilire nel Paese quella condizione di civiltà giuridica che oggi appare messa a repentaglio.

Enrico COSTA (FI) condivide l'impostazione presentata dal presidente e chiede che il Governo fornisca alla Commissione un quadro statistico del fenomeno delle intercettazioni.

Pino PISICCHIO, presidente, invita il Governo a prendere nota della richiesta precisando tuttavia come in proposito l'istruttoria legislativa preveda un'apposita procedura all'articolo 79, comma 6, del Regolamento della Camera, da attivare nell'ambito dell'esame delle proposte di legge iscritte all'ordine del giorno della Commissione.

Paola BALDUCCI (Verdi) suggerisce di chiudere la discussione sull'ordine dei lavori e di procedere nel merito dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche.
C. 1164 Migliore, C. 1165 Fabris, C. 1170 Craxi, C. 1344 Mazzoni, C. 1638 Governo, C. 1257 Nan, C. 1587 Brancher e C. 1594 Balducci.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 20 settembre 2006.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo), relatore, fa presente che, nell'ambito dell'iniziativa parlamentare, risultano assegnate alla Commissione e quindi abbinate altre tre proposte di legge, che si presentano diversamente articolate. La proposta di legge n. 1257, a firma dell'onorevole Nan, consta di un articolo unico ispirato a ragioni di trasparenza, ove si prescrive che ogni singola procura trasmetta annualmente


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al Ministero della giustizia l'elenco delle persone che hanno subito intercettazioni, purché si siano concluse le indagini preliminari. La proposta di legge n. 1594, a firma dell'onorevole Balducci, si concentra sull'istituzione di un archivio riservato presso ciascun ufficio del pubblico ministero, prevedendone la responsabilità disciplinare. Ulteriori norme sono invece volte a rafforzare la disciplina sanzionatoria. È aumentata la pena in caso di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, di cui all'articolo 326 del codice penale. Si introduce in particolare, con l'articolo 379-ter, il reato specifico di accesso abusivo ad atti del procedimento penale e di sfruttamento delle relative notizie. Sia la reclusione che l'ammenda di cui all'articolo 684 del codice penale (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) sono infine incrementate.
La proposta di legge n. 1587, di cui è primo firmatario l'onorevole Brancher, seguito da rappresentanti di tutti i gruppi della Casa delle Libertà, si compone di 15 articoli e si ripropone - al pari del disegno di legge governativo, ma con soluzioni ovviamente in parte divergenti - un intervento a tutto campo sulla materia. L'articolo 1 - che ne costituisce una specificità - riforma gli articoli 36 e 53 del codice di rito, prevedendo l'obbligo di astensione del giudice «se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli» ovvero la sua sostituzione da parte del capo dell'ufficio, anche nel caso di sottoposizione ad indagine per violazione dell'articolo 326 del codice penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). L'articolo 2 modifica gli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale, da un lato rafforzando il divieto di pubblicazione degli atti in analogia al disegno di legge del Governo, dall'altro puntualizzando l'intervento dell'organo disciplinare - in caso di violazione da parte di impiegati dello Stato o di esercenti una professione su abilitazione statale - sino alla sospensione cautelare. L'articolo 3 interviene sugli articoli 266 e 266-bis del codice di procedura penale, generalizzando la sussistenza di un fondato motivo in relazione ai casi di intercettazione tra presenti, cui comunque si estendono le norme relative alle intercettazioni telefoniche. L'articolo 4 modifica l'articolo 267 del codice di procedura penale. Si prescrive tra l'altro che il decreto motivato di autorizzazione sia anche contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile; che le intercettazioni siano disposte solo in presenza di indizi di colpevolezza valutati ai sensi dell'articolo 203, mentre si limitano i reati per cui è ammesso intercettare i soggetti non indagati. Si introduce poi il limite temporale massimo di tre mesi, al pari del disegno di legge del Governo. Viene altresì precisato il modo di tenuta del registro riservato di cui al comma 5 dell'articolo 267. L'articolo 5 modifica l'articolo 268 del codice di rito, precisando i criteri di redazione dei verbali. Si segnala, in particolare, che la trascrizione integrale viene subordinata al fatto che il giudice la ritenga necessaria ai fini della decisione da assumere, nonché il divieto di disporre lo stralcio prima del deposito in segreteria. L'articolo 6 introduce l'articolo 268-bis del codice di procedura penale, in materia di avviso a persone non indagate in termini che appaiono più ampi rispetto all'iniziativa governativa. L'articolo 7 disciplina il regime transitorio relativo al citato divieto di stralcio, prevedendo il relativo deposito. L'articolo 8, intervenendo sull'articolo 269 del codice di procedura penale, introduce l'archivio riservato delle intercettazioni presso l'ufficio del pubblico ministero. Si modifica inoltre la legge sulla stampa essenzialmente per escludere i commenti alla pubblicazione di atti e potenziare il diritto di rettifica. L'articolo 9, modificando l'articolo 270 del codice di rito, limita l'utilizzabilità delle intercettazioni in altri procedimenti al caso in cui siano indispensabili per l'accertamento di particolari delitti. L'articolo 10, riformando l'articolo 271 del codice di procedura penale, aggiunge il divieto di utilizzazione delle intercettazioni nell'ipotesi in cui la qualificazione giuridica del fatto ritenuto dal giudice all'udienza preliminare o al


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dibattimento non corrisponda ai limiti di ammissibilità richiesti dall'articolo 266. L'articolo 11, intervenendo sull'articolo 408 del codice di procedura penale, consente, ove intercorra l'archiviazione della notizia di reato, l'avviso dell'avvenuta intercettazione ai soggetti non indagati anche nei casi di norma esclusi di cui al precedente articolo 6. L'articolo 12 modifica l'articolo 326 del codice penale accrescendo la reclusione e l'articolo 684 dello stesso codice accrescendo l'ammenda. L'articolo 13, intervenendo sull'articolo 89 delle norme di attuazione del codice di rito, individua la figura del funzionario responsabile del servizio di intercettazione - su designazione del procuratore della Repubblica. L'articolo 14, introducendo un articolo 89-bis alle suddette norme di attuazione, dettaglia la tenuta dell'archivio riservato delle intercettazioni, sotto la direzione e la sorveglianza del PM. L'articolo 15, inserendo l'articolo 25-septies nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, estende l'applicabilità dell'articolo 684 del codice penale agli enti, adottando una soluzione esclusa dall'iniziativa governativa.
Illustra, quindi, il disegno di legge del Governo, che pure si compone di 15 articoli. L'articolo 1 interviene a modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale, relativo al divieto di pubblicazione di atti e di immagini. Viene disposto il divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti da segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Pertanto, oltre a prevedere anche il divieto di pubblicazione «per riassunto», la nuova formulazione del comma 2 contempla, accanto agli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, quelli contenuti nel fascicolo delle indagini difensive. Inoltre, introducendo una previsione innovativa rispetto all'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 114, viene stabilito un divieto assoluto di pubblicazione (anche parziale, o per riassunto, o nel contenuto) degli atti contenuti nei due fascicoli citati in presenza di archiviazione del procedimento. Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 114 stabilisce un divieto di pubblicazione più stringente, esteso anche al contenuto (oltre che alla pubblicazione parziale o per riassunto). Il nuovo comma 2-ter stabilisce poi un divieto assoluto di pubblicazione (parziale, per riassunto, o nel contenuto) dei provvedimenti emessi in materia di misure cautelari, consentendone tuttavia la pubblicazione soltanto nel contenuto, dopo che l'indagato o il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza. La lettera c) dell'articolo in esame è diretta a sostituire il comma 3 dell'articolo 114 del codice di rito, conformandone la formulazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 59 del 1995. Pertanto, la nuova formulazione del comma 3 si limita a vietare la pubblicazione, anche parziale, qualora si proceda al dibattimento, degli atti del fascicolo del pubblico ministero se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello, oltre a confermare la facoltà di pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. L'articolo 2 interviene sull'articolo 267 del codice di procedura penale relativo ai presupposti ed alle forme del provvedimento di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. La lettera a) diretta a sostituire il comma 1 del citato articolo, riferisce espressamente alla richiesta dell'autorizzazione a disporre le intercettazioni del PM al GIP il presupposto della sussistenza dei gravi indizi di reato e della assoluta indispensabilità delle intercettazioni per la prosecuzione delle indagini, che l'attuale formulazione della citata disposizione riferisce soltanto al decreto del giudice. La nuova formulazione del comma 3, pur mantenendo a quindici giorni l'ordinaria durata delle operazioni di intercettazione, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura, stabilisce comunque una durata complessiva massima di tre mesi delle operazioni medesime. Tale limite potrà essere superato soltanto in presenza di nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti dei gravi indizi di reato e dell'assoluta indispensabilità delle


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intercettazioni, elementi che possono essere desunti anche dal contenuto delle conversazioni intercettate, e che dovranno essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga insieme ai presupposti sopra citati. Limitatamente poi alle intercettazioni di comunicazioni tra presenti nelle abitazioni, nei luoghi di privata dimora nelle appartenenze di essi, il nuovo comma 3-bis stabilisce un limite massimo di due proroghe, superabile qualora ricorrano le medesime circostanze di cui al comma 3. Infine il nuovo comma 3-ter fa espressamente salve le particolari disposizioni che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, sono stabilite dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 e dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374. L'articolo 3 detta alcune modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale, concernente le modalità di esecuzione delle operazioni. In particolare la lettera a) dell'articolo in esame, mediante la sostituzione del comma 3 dell'articolo 268, opera una profonda innovazione circa gli impianti da utilizzarsi per lo svolgimento delle operazioni, stabilendo che le registrazioni siano compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati e custoditi in appositi centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello; le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate, invece, saranno compiute mediante impianti installati presso la competente procura della repubblica o anche, salva in questo caso l'espressa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. Il nuovo comma 3-ter dispone l'immediata trasmissione - in ogni caso mai successiva alla scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione - al pubblico ministero dei verbali e delle registrazioni e la custodia degli stessi nell'archivio riservato istituito, presso la procura della Repubblica, dal successivo articolo 10 del disegno di legge. Il nuovo comma 3-quater attribuisce poi ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.
L'articolo 4 inserisce, dopo l'articolo 268, cinque nuovi articoli, vale a dire gli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies. L'articolo 268-bis, inserito dalla lettera a) dell'articolo in esame, detta una nuova disciplina del deposito e della acquisizione dei verbali e delle registrazioni. Come evidenziato nella relazione illustrativa l'obbiettivo perseguito è quello di assicurare la riservatezza dei soggetti coinvolti nelle intercettazioni; viene attribuito prima al pubblico ministero e poi al giudice il potere-dovere di selezionare le intercettazioni da acquisire, delineata una procedura più snella, garantito il diritto di difesa. In particolare, nel termine di cinque giorni (termine che può essere posticipato dal giudice fino alla chiusura delle indagini preliminari nel caso in cui possa derivare pregiudizio alle indagini medesime) dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni ritenute rilevanti, motivando sulla rilevanza, unitamente ai decreti di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni. Confluiscono invece nell'archivio riservato gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle non rilevanti perché riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini. Ai difensori delle parti, immediatamente avvisati, sono concesse le facoltà di esaminare gli atti depositati e custoditi, di ascoltare le registrazioni, di indicare specificamente al giudice sia le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, motivando sulla loro rilevanza, che quelle depositate che ritengono irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione. Scaduto il termine durante il quale gli atti rimangono depositati (termine stabilito dal PM e prorogabile dal giudice), il giudice dispone con ordinanza non impugnabile l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Non si prevede in relazione a tale provvedimento un'apposita udienza ma è concessa al


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giudice una semplice facoltà di sentire le parti, ove necessario, senza formalità. Al giudice è poi sempre concessa la facoltà di esaminare, qualora lo ritenga necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 89-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Si prevede poi un richiamo, nei limiti della compatibilità, delle citate disposizioni ai dati relativi al traffico telefonico (comma 7) e si autorizzano espressamente (comma 8) i difensori delle parti ad estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.
Quanto alla ratio delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 268-bis la relazione di accompagnamento al disegno di legge evidenzia che la selezione preventiva della documentazione rilevante riduce i rischi di divulgazione dei contenuti delle intercettazioni, senza abbassare il livello di tutela del diritto di difesa dell'imputato, al quale viene riconosciuta la facoltà di prendere cognizione di tutta la documentazione, compreso quella che il pubblico ministero ha ritenuto non rilevante e di indicare al giudice le conversazioni in relazione alle quali reputi necessaria l'acquisizione. L'articolo 268-ter, inserito dalla lettera b) dell'articolo 4, disciplina la trascrizione delle registrazioni, stabilendo che il giudice disponga perizia in tal senso oppure la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, e disponendo che, appena concluse le operazioni, i verbali e le registrazioni siano immediatamente ricollocati nell'archivio riservato, mentre le trascrizioni confluiranno nel fascicolo per il dibattimento. Viene in ogni caso stabilito il divieto di trascrizione di quelle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini, e viene previsto che il giudice disponga che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. Anche in tale ipotesi viene consentito ai difensori di estrarre copia delle trascrizioni e delle stampe, anche su supporto informatico. L'articolo 268 quater, introdotto dalla lettera c), disciplina l'ipotesi in cui, anche prima della chiusura delle indagini preliminari, sorga la necessità di utilizzare le intercettazioni realizzate. L'articolo 268-quinquies, introdotto dalla lettera d) dell'articolo in esame, disciplina le ipotesi in cui l'ascolto e l'acquisizione delle conversazioni vengano disposte dal giudice dopo la conclusione delle indagini preliminari. Tale facoltà di acquisizione è riconosciuta al giudice anche nel corso del dibattimento, soltanto però quando sia stata avanzata richiesta delle parti specificamente motivata. Infine, il nuovo articolo 268-sexies, disciplina l'avviso a persone non indagate, disponendo che, dopo la chiusura delle indagini preliminari il pubblico ministero dia avviso dell'avvenuta intercettazione, in piego chiuso, e secondo particolari modalità precisamente stabilite, ai soggetti titolari delle utenze in ordine alle quali è stata disposta intercettazione, diversi da quelli nei cui confronti si procede e non indagati in procedimenti connessi o collegati. A tale regola vengono tuttavia stabilite alcune eccezioni (ricorrendo le quali l'avviso non viene inviato) relative ai casi in cui si proceda per alcuni reati particolarmente gravi, ovvero qualora dagli atti di indagine risulti che l'utenza è stata comunque utilizzata da persone indagate nel procedimento o in procedimenti connessi o collegati nonché se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze sia stata acquisita al procedimento.
L'articolo 5 interviene a modificare l'articolo 269 del codice di procedura penale, relativo alla conservazione della documentazione. La lettera a) sostituisce il comma 1 dell'articolo citato disponendo che i verbali ed i supporti contenenti le registrazioni siano conservati integralmente nell'archivio riservato sopraccitato. Inoltre, ai sensi del nuovo comma 2, introdotto dalla lettera b) dell'articolo in esame, viene stabilito che - salvo i casi di intercettazioni che non possono essere utilizzate - il giudice possa disporre la distruzione della documentazione contenuta


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nell'archivio soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza o dopo che siano trascorsi cinque anni dal deposito del decreto di archiviazione. Viene tuttavia concessa agli interessati la facoltà di chiedere la distruzione della documentazione, sempre che la stessa non sia rilevante per il procedimento, anche prima del decorso dei citati termini, a tutela della riservatezza. Il giudice decide sull'istanza con decreto motivato: in questa ipotesi dovrà comunque acquisire il consenso delle parti. Gli articoli 6 e 7, dettando rispettivamente alcune modifiche al comma 2 dell'articolo 270 (Utilizzazione in altri procedimenti) e al comma 3 dell'articolo 295 (Verbale di vane ricerche) adeguano alla nuova disciplina (mediante un richiamo delle relative disposizioni) l'ipotesi di trasmissione ad altra autorità giudiziaria delle intercettazioni per l'utilizzabilità in altro procedimento e la normativa in tema di intercettazioni finalizzate alla ricerca dei latitanti. L'articolo 8 introduce nel codice di procedura penale un articolo aggiuntivo, il 329-bis, diretto a sancire uno specifico obbligo di segretezza relativamente alla documentazione custodita nell'archivio riservato. Viene infatti stabilito che i verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato e non acquisiti, nonché la documentazioni ad essi inerente sono sempre coperti da segreto.
L'articolo 9 del disegno di legge è costituito da un unico comma che apporta modificazioni all'articolo 89 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, contenente «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale». La lettera a) dell'articolo 9 del disegno di legge modifica il comma 2 del suddetto articolo 89, sostituendo alle parole «i nastri contenenti le registrazioni» la più ampia formulazione «i supporti contenenti le registrazioni ed i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche». La lettera b) introduce, inoltre, dopo il comma 2, i commi 2-bis e 2-ter. Il comma 2-bis istituisce la figura del funzionario responsabile del servizio di intercettazione, il quale, designato dal procuratore della Repubblica, cura la tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali ed i supporti di cui al nuovo articolo 89-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale. Il comma 2-ter stabilisce che il funzionario responsabile del servizio di intercettazione comunica al procuratore della Repubblica, con periodicità bimestrale, l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi, con la finalità, evidenziata anche nella relazione illustrativa, di rendere costantemente edotto il capo dell'ufficio giudiziario in ordine al volume delle intercettazioni in corso presso la struttura da lui diretta e di agevolare le relative attività di vigilanza.
L'articolo 10 inserisce, dopo il già richiamato articolo 89 del decreto legislativo n. 271/1989, l'articolo 89-bis che prevede l'istituzione, presso la procura della Repubblica, dell'archivio riservato per le intercettazioni (comma 1). Tale archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta (comma 2). Il comma 3 prevede che l'accesso all'archivio sia consentito, oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, anche al giudice ed ai difensori, nei casi stabiliti dalla legge. Ogni accesso all'archivio è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti di cui è stata presa conoscenza. Al difensore, nei casi previsti dalla legge, è consentito ascoltare le registrazioni utilizzando esclusivamente gli apparecchi a disposizione dell'archivio (comma 4).
L'articolo 11 apporta alcune modifiche ed integrazioni al codice penale, introducendo, tra l'altro, una nuova fattispecie di reato. In particolare, la lettera a) riscrive l'articolo 379-bis dettando una peculiare disciplina per la rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale. Alla luce della rielaborazione contenuta nel disegno di legge, il delitto di rivelazione


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illecita di segreti inerenti a un procedimento penale è commesso da chiunque rivela indebitamente notizie inerenti atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.
La norma, che commina la reclusione da sei mesi a tre anni, prevede quindi come condotte delittuose sia la rivelazione indebita di notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti da segreto, sia l'agevolazione in qualsiasi modo di tale conoscenza (comma 1). La lettera b) inserisce dopo l'articolo 617-sexies del codice penale, il nuovo articolo 617-septies, che prevede il delitto di accesso abusivo ad atti del procedimento penale. Il delitto si perfeziona allorquando l'agente, in modo illecito, prenda diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto. La nuova fattispecie criminosa, che può essere commessa da chiunque (configurandosi quindi come reato comune), è punita con la reclusione da uno a tre anni. La lettera c) e la lettera d) dell'articolo in commento modificano il testo dell'articolo 684 del codice penale, concernente il reato contravvenzionale di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. La lettera c) emenda il primo comma dell'articolo 684, sostituendo le parole «o a guisa di informazione», con le parole «o nel contenuto», in modo da armonizzare il testo dello stesso articolo 684 con la nuova formulazione dell'articolo 114 del codice di procedura penale di cui all'articolo 1 del disegno di legge. La lettera d), nell'inserire un ulteriore comma dopo il primo, prevede che al reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale possa applicarsi la pena accessoria della pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale. L'articolo 12 apporta modificazioni ed integrazioni al testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali. In particolare, la lettera a) inserisce, dopo l'articolo 164, il nuovo articolo 164-bis, che disciplina gli illeciti per finalità giornalistiche. Il nuovo articolo introdotto dal disegno di legge commina una sanzione amministrativa in caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139 comma 1. La sanzione prevista in caso di commissione dell'illecito di cui all'articolo 164-bis consiste nel pagamento di una somma da tremila a diciottomila euro o, se si tratta di dati sensibili o riguardanti minori o se la violazione è reiterata o comunque di particolare gravità, da diecimila a sessantamila euro. Al di fuori delle ipotesi di concorso, il direttore o vice-direttore responsabile rispondono della violazione commessa, in caso di omissione del controllo necessario ad impedirla (comma 1). Nelle ipotesi previste al comma 1, il Consiglio nazionale e il competente Consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e chiedere di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (comma 2). Il comma 3 prevede la possibilità di applicare la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 165 del decreto legislativo n. 196 del 2003 ai casi indicati al comma 1, primo periodo, dell'articolo in commento. Tale sanzione accessoria è in ogni caso applicata se la violazione riguarda dati sensibili o minori o è reiterata o, comunque, di particolare gravità. La lettera b) dell'articolo 12 del disegno di legge modifica il comma 5 dell'articolo 139 del citato decreto legislativo, coordinandone il testo con le previsioni del nuovo articolo 164-bis. Analogamente, la lettera c) interviene a modificare il testo dell'articolo 165, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, inserendo, tra i casi in cui può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento del Garante, anche quelli previsti dal nuovo articolo 164-bis. L'articolo 13 abroga l'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98, concernente la


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tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni. Secondo la relazione illustrativa, l'abrogazione si giustifica in quanto tale norma «appare in contrasto con i principi comunitari di libera circolazione delle merci nonché con la specifica normativa del settore degli apparati radio e terminali di telecomunicazione» dettata dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che recepisce la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità.
L'articolo 14 detta alcune disposizioni relative al regime transitorio. Il comma 1 precisa che le disposizioni contenute nel disegno di legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Con riferimento alla riformulazione del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, il comma 2 prevede che le nuove disposizioni troveranno applicazione decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica istituiti presso i distretti di Corte d'appello. Fino a tale data, resta in vigore la disposizione precedente (è da ritenersi quindi che trovi applicazione il testo nella formulazione attualmente vigente). L'articolo 15 definisce la copertura finanziaria del disegno di legge. In particolare, il comma 1 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del disegno di legge, stimati in euro 820.000 per l'anno 2007, si faccia fronte mediante l'impiego delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Nel ribadire il fine dell'iniziativa sia parlamentare che governativa di contemperare le esigenze investigative con la tutela dei diritti alla riservatezza dei singoli ed all'informazione della pubblica opinione, si sofferma su alcuni aspetti del disegno di legge del Governo appena illustrato. Rileva innanzitutto l'opportunità di approfondire i termini relativi al divieto di pubblicazione ed all'ambito di estensione del segreto, con riferimento alla fase ed al contenuto, in relazione al riformando articolo 114 del codice di procedura penale. Evidenzia quindi l'importanza della tutela offerta dal registro riservato delle intercettazioni, in relazione al divieto di trascrizione delle parti relative a fatti e persone estranee al procedimento. Invita altresì a valutare attentamente le forme del divieto di pubblicazione, anche riguardo agli aspetti pratici connessi agli adempimenti amministrativi. Un'ulteriore riflessione considera necessaria circa l'abolizione dei commi da 4 a 8 dell'articolo 268 del codice di procedura penale circa l'udienza a stralcio. Rammenta come l'ormai consueto ritardo nel deposito degli atti, pur avallato dalla Suprema Corte, abbia spesso comportato il trascinarsi fino alla fase dibattimentale del materiale non stralciato, con evidenti conseguenze problematiche sotto il profilo della pubblicità. Esprime apprezzamento per l'introduzione dell'obbligo di motivazione della proroga delle intercettazioni auspicando che, pur rimanendo invariati i presupposti per l'autorizzazione iniziale, possa eventualmente anche per quest'ultima prevedersi un analogo rafforzamento della parte motiva. Pone poi la questione dello sdoppiamento introdotto circa le operazioni di intercettazione e di ascolto e si richiama quindi agli aspetti sanzionatori. Conclude sottolineando come anche l'inquietante aspetto delle intercettazioni illegali - oggetto del decreto-legge presentato dal Governo al Senato - meriterebbe una considerazione sinergica con l'esame delle proposte di legge in materia di intercettazioni legali, al fine di realizzare un intervento omogeneo, con particolare riguardo alla tutela dei soggetti terzi.

Giulia BONGIORNO (AN) evidenzia come le proposte di legge all'esame della Commissione affrontino una materia ampia,


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tecnica e delicata, soffermandosi spesso su momenti diversi della stessa. Esprime la preoccupazione che un dibattito generico possa risultare improduttivo e suggerisce la costituzione di un comitato ristretto.

Pino PISICCHIO, presidente, condivide l'esigenza di individuare un'efficace metodologia di lavoro per la Commissione, ma richiama alla necessità che vi sia preventivamente un dibattito sulle linee politiche del provvedimento.

Gaetano PECORELLA (FI) si associa all'indicazione formulata dal presidente ed invita il relatore a suggerire alcuni principi per orientare la discussione generale, affinché l'eventuale comitato ristretto possa disporre di un mandato da parte della Commissione.

Manlio CONTENTO (AN) concorda con l'esigenza di affrontare preliminarmente i principi di fondo. A titolo di esempio, sottolinea il profilo degli oneri finanziari comportati dalle intercettazioni ed ipotizza al riguardo l'eventualità che si possa individuare una responsabilità contabile ed amministrativa. Richiama altresì l'importanza di riflettere sui «gravi indizi» che rappresenterebbero i presupposti per l'autorizzazione delle intercettazioni stesse. Ritiene invece più agevole il percorso per istituire la commissione d'inchiesta parlamentare, al di là della determinazione dell'oggetto, in quanto riscontra una diffusa opinione favorevole in seno alla Commissione. Insiste, in conclusione, sulla necessità di acquisire elementi istruttori eventualmente audendo tecnici della sicurezza qualificati, affinché si possa valutare con cognizione di causa la congruità finanziaria di alcune soluzioni proposte, quale la creazione di centri unici di intercettazione in ogni distretto giudiziario, secondo la proposta presentata dal Governo.

Edmondo CIRIELLI (AN) evidenzia la gravità dell'utilizzo a fini illeciti delle intercettazioni ed apprezza il fatto che la maggioranza di centro-sinistra, convertendosi ad una visione garantista della società, abbia ritenuto di intervenire tempestivamente. Pur consapevole di apparire forse contro-corrente, sottolinea la necessità di non dimenticare che le intercettazioni sono ormai uno strumento di indagine assolutamente indispensabile, in particolare nel contrasto della criminalità organizzata, dello spaccio di stupefacenti e della stessa criminalità comune. A suo avviso tale principio deve restare presente alla Commissione, pur nella repressione dei fenomeni patologici.

Pino PISICCHIO, presidente, invita il relatore a concludere il primo giro di interventi, pregandolo di raccogliere le sollecitazioni formulate dai colleghi.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo), relatore, ribadisce la chiara finalità del provvedimento di conseguire un assetto equilibrato dei diversi diritti coinvolti. Richiama altresì i principi dell'effettività della giurisdizione e del controllo di legalità, cui aveva fatto riferimento nella seduta della settimana scorsa. Prospetta alla Commissione l'opportunità di approfondire i punti problematici cui ha accennato nell'intervento precedente e si riserva ulteriori considerazioni di merito che passino dal profilo descrittivo a quello propedeutico alla definizione di un testo condiviso. Ricorda infine l'importanza di utilizzare il materiale conoscitivo approntato dal Senato, eventualmente integrandolo con ulteriori atti istruttori.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Mario PEPE (FI), prendendo spunto dall'iter relativo ai vari provvedimenti sulle intercettazioni, lamenta l'esclusione del Parlamento da parte del Governo nel procedimento di formazione delle leggi e si domanda se i lavori della Commissione


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abbiano o meno, in tale contesto, una rilevanza ed una finalità.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda al collega Pepe come nella precedente legislatura l'87 per cento dell'attività legislativa sia stato di iniziativa del Governo.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle intercettazioni telefoniche, informatiche, telematiche o ambientali.
C. 706 Osvaldo Napoli, C. 1240 Cirino Pomicino e C. 1277 Buemi.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Paola BALDUCCI (Verdi), relatore, osserva che le tre proposte di legge in esame - in larga parte omogenee - muovono dalla rilevazione dell'elevato numero di intercettazioni disposte in Italia e dalla conseguente preoccupazione che, a causa soprattutto della diffusione a mezzo stampa dei relativi contenuti, possano risultarne lesi i diritti costituzionalmente garantiti di molti cittadini, spesso neanche indagati. È comune intento dei presentatori che il Parlamento non si sottragga dal manifestare un segnale di interesse e dall'intervenire sulla questione anche nell'ottica dell'iniziativa legislativa. Le tre proposte di legge differiscono in particolare per l'intitolazione della Commissione di inchiesta. La proposta n. 706 (Osvaldo Napoli) si limita alle intercettazioni telefoniche. mentre quella n. 1277 (Buemi ed altri) si estende alle intercettazioni informatiche, telematiche ed ambientali. La proposta n. 1240 (Cirino Pomicino ed altri), a sua volta, indica sin dal titolo della Commissione l'eventualità dell'utilizzazione indebita o illecita. Nell'indicare i compiti dell'istituenda Commissione, la proposta di legge n. 706 evidenzia la necessità di accertare i motivi e la legalità dell'alto numero delle intercettazioni effettuate, ma anche di verificare la sussistenza delle reali esigenze investigative. La proposta di legge n. 1240 presenta un più analitico dettaglio degli obiettivi dell'inchiesta, maggiormente rivolta all'azione svolta, nella pratica investigativa, dagli organi giudiziari, così da accertarne non solo la reale efficacia, ma anche profili collaterali quali le strutture private di supporto nonché gli oneri sostenuti a partire dal 1995. La proposta di legge n. 1277, seguendo un'opzione in un certo senso intermedia, si segnala per l'esigenza statistica di accertare numero, motivi, durata ed oneri delle intercettazioni, suddivise inoltre per area territoriale e tipologia di reato, soffermandosi poi in particolare sugli aspetti relativi alla diffusione dei contenuti delle medesime intercettazioni. Con riferimento alla composizione della Commissione, mentre le proposte di legge nn. 706 e 1240 prevedono venti deputati e venti senatori, la proposta n. 1277 ne prevede la metà. Quanto alla durata dei lavori, le proposte nn. 706 e 1277 indicano l'intera durata della legislatura, mentre la proposta n. 1240 - forse con più attinenza alle finalità specifiche dell'inchiesta - indica il termine di un anno. In tutte le proposte, i poteri e i limiti della Commissione sono riferiti - a norma della Costituzione - a quelli dell'autorità giudiziaria. Nelle proposte nn. 1240 e 1277 sono correttamente richiamati gli articoli da 366 a 384bis del codice penale in materia di audizioni a testimonianza. La richiesta di atti e documenti è come di consueto disciplinata, fatto salvo l'articolo 329 del codice di procedura penale ove sussistano ragioni di natura istruttoria e limitatamente alla loro persistenza. Le proposte nn. 706 e 1277 esplicitamente rispettano la segretezza delle fonti di polizia, mentre la sola proposta n. 706 contiene opportunamente analoga previsione a tutela della difesa di parte Non mancano in tutte e tre le proposte le disposizioni in materia di segreto dei lavori, ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. Per quanto attiene l'organizzazione interna, comune è la previsione di un regolamento della Commissione stessa, per la cui adozione la proposta n. 1240 richiede la maggioranza qualificata dei tre quinti. Con riferimento alle collaborazioni esterne, le altre due


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proposte di legge prevedono esplicitamente la possibilità del distacco di un magistrato nonché di un dirigente dell'amministrazione dell'Interno. Le spese sono come di consueto ripartite a metà tra i due rami del Parlamento. Per completezza, segnala che anche presso il Senato - ove peraltro è stata svolta un'indagine conoscitiva sulla stessa materia - risulta presentato un disegno di legge per l'istituzione di una commissione di inchiesta, il cui contenuto non si discosta dalle proposte presentate alla Camera ed in particolare, con riferimento ai compiti, da quella n. 706.
Rammenta altresì che i due rami del Parlamento, nel corso della presente legislatura, hanno già esaminato le proposte di legge per la ricostituzione delle commissioni di inchiesta per la lotta alla mafia e per il riciclaggio dei rifiuti. Dopo la seconda lettura alla Camera, entrambe le proposte sono ora tornate al Senato. Nel relativo esame, sono emerse alcune indicazioni di portata generale, da un lato sull'ambito dei poteri delle Commissioni di inchiesta nell'emanazione di provvedimenti incidenti sulla libertà personale, dall'altro sulla definizione preventiva delle risorse finanziarie da assegnare alle Commissioni stesse.
Raccomandando alla Commissione di procedere speditamente all'approvazione del provvedimento richiama quelli che a suo avviso dovrebbero essere i compiti dell'istituenda commissione d'inchiesta parlamentare: la verifica dell'applicazione della legislazione vigente; la rilevazione statistica delle intercettazioni; la valutazione dei relativi oneri finanziari; le cause della diffusione dei contenuti delle medesime intercettazioni; le modalità di effettuazione delle intercettazioni da parte delle società private; l'accertamento della reale efficacia di tale strumento nei procedimenti penali, anche in relazione alle pratiche invalse.

Gaetano PECORELLA (FI), pur riconoscendo lo sforzo della collega relatrice sotto il profilo dell'uso e dell'abuso dello strumento delle intercettazioni, invita ad individuare obiettivi più limitati, anche in considerazione del decorso della legislatura. A suo avviso, dal punto di vista delle intercettazioni legali, il profilo prevalente è quello del loro uso eccessivo mentre, dal punto di vista delle intercettazioni illegali, è determinante tutelare la riservatezza del cittadino.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), concordando con l'onorevole Pecorella, invita a non mettere tutto in discussione e a non rifare la storia, individuando piuttosto alcuni filoni prioritari. Sotto il profilo delle intercettazioni legali, gli sembra prioritaria la tutela del cittadino relativamente alla diffusione del loro contenuto. Sottolinea poi la dimensione patologica delle intercettazioni illegali e suggerisce di approfondire soprattutto gli aspetti connessi alla strumentazione tecnologica ed alla sua sicurezza. Condivide il problema segnalato dalla relatrice circa la crescita esponenziale delle intercettazioni da cui deriva il ricorso a strutture esterne che non presentano adeguati margini di tutela. Si esprime infine in senso contrario alla parcellizzazione dei centri di intercettazione perché di fatto moltiplica le occasioni di violazione della legge.

Stefania CRAXI (FI) raccomanda di non tralasciare il filone relativo alle intercettazioni illegali che sono state comunque usate nell'ambito di procedimenti penali, provocando non pochi sconvolgimenti nella società italiana.

Enrico BUEMI (RosanelPugno), condividendo le preoccupazioni espresse dall'onorevole Pecorella, suggerisce alla Commissione di partire dalla sua proposta di legge, integrandola in relazione alla debolezza del sistema rispetto agli usi impropri ed illeciti e non trascurando gli aspetti informatici. Si associa ai rilievi formulati dal collega Gambescia circa i margini di impenetrabilità del meccanismo delle intercettazioni e sottolinea l'importanza di esaminare i sistemi di sicurezza che vi sono impiegati.


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Giuseppe CONSOLO (AN) richiama la Commissione ad una più puntuale considerazione dei limiti dell'inchiesta parlamentare, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, al fine di non duplicare l'attività della magistratura. Apprezzando il lavoro svolto dalla relatrice, ritiene che si debba indagare soprattutto sull'uso distorto delle intercettazioni, senza avviare discussioni puramente teoriche.

Manlio CONTENTO (AN) ritiene che l'istituenda commissione d'inchiesta non debba riproporsi obiettivi di natura legislativa per non bloccare l'iter già in corso per la revisione della disciplina in materia di intercettazioni. Invita a focalizzare pochi temi e a contenere i tempi di svolgimento dell'inchiesta. A suo avviso, alcuni aspetti, come quelli relativi ai dati statistici ed agli oneri finanziari, potrebbero essere approfonditi nel corso dell'istruttoria legislativa sulle proposte già all'esame della Commissione. Al riguardo, considera prioritario riflettere sull'incidenza delle intercettazioni rispetto al numero complessivo delle indagini svolte presso ciascuna procura. In conclusione, ribadisce l'opportunità di non sovrapporre la commissione d'inchiesta all'iter legislativo ordinario.

Francesco FORGIONE (RC-SE) dichiara di condividere il senso delle osservazioni svolte dall'onorevole Contento. Manifesta, peraltro, la sua opinione favorevole al decreto-legge presentato dal Governo in materia di intercettazioni illegali. Esprime invece alcune perplessità sull'istituenda commissione d'inchiesta, che rischia di profilarsi come una messa in discussione dell'esito dell'attività giudiziaria sino al punto di interferire anche con i procedimenti in corso. A suo avviso, ci si dovrebbe invece limitare ad un'inchiesta sulle distorsioni del fenomeno. Suggerisce di andare avanti in modo netto sulla riforma della disciplina delle intercettazioni e sull'intervento a carattere d'urgenza che il Governo ha presentato. Ove la commissione d'inchiesta assumesse nel corso dell'esame le finalità da lui paventate, la sua parte politica assumerebbe un atteggiamento conseguente.

Enrico COSTA (FI) si associa alla proposta avanzata dal collega Contento di affrontare nel corso dell'istruttoria legislativa relativa alle proposte nn. 1164 ed abbinate alcune delle questioni poste dalla relatrice in ordine all'istituzione della commissione d'inchiesta.

Gaetano PECORELLA (FI) rileva che l'onorevole Forgione ha posto un problema politico che mette in dubbio quale sia il complessivo atteggiamento della maggioranza parlamentare. Invita ad un preventivo chiarimento, a conclusione del dibattito generale, al fine di evidenziare la volontà della Commissione di procedere ulteriormente all'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO (AN) condivide l'esigenza che l'istituenda commissione d'inchiesta non interferisca con i procedimenti in corso, ma ribadisce l'esistenza di una patologia che ne raccomanda l'approvazione.

Pino PISICCHIO, presidente, ritiene che il collega Forgione abbia espresso una volontà di approfondimento politico, cui risponde ribadendo che, nei termini emersi dalla discussione, non vi è alcuna pregiudizialità od alternatività tra le proposte di legge in materia di intercettazioni e quelle di istituzione di una commissione d'inchiesta sul medesimo fenomeno. Si ripromette, comunque, di investire della questione l'Ufficio di presidenza della Commissione.

Francesco FORGIONE (RC-SE) ringrazia il presidente per il chiarimento e precisa che non vi è alcuna pregiudiziale da parte del suo gruppo in ordine alla costituzione di una commissione d'inchiesta


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sulle intercettazioni. Ribadisce la necessità di un chiarimento politico al fine di evitare il rischio di snaturare le finalità della commissione stessa e, a rassicurazione dei colleghi, esclude la sussistenza di un atteggiamento ostruzionistico.

Pino PISICCHIO, presidente, nell'imminenza della ripresa dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno nono sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 528 Buemi.

Istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori.
C. 412 D'Agrò.