XII Commissione - Resoconto di marted́ 26 settembre 2006


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SEDE REFERENTE

Martedì 26 settembre 2006. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Intervengono il Ministro delle politiche per la famiglia Rosy Bindi e i sottosegretari di Stato per la salute Antonio Gaglione e per la solidarietà sociale Franca Donaggio.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione di un Fondo nazionale per i non autosufficienti.
C. 11 Iniziativa popolare, C. 422 Zanotti, C. 557 Volontè, C. 1228 Sgobio, C. 1248 Zanotti e Lucà, C. 1295 Di Virgilio, C. 1355 Garavaglia e C. 1356 Garavaglia.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 422 Zanotti, C. 1228 Sgobio, C. 1248 Zanotti e Lucà, C. 1295 Di Virgilio, C. 1355 Garavaglia, C. 1356 Garavaglia e della petizione n. 32)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 luglio 2006.

Mimmo LUCÀ, presidente, avverte che sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, le proposte di legge C. 422 Zanotti, C. 1228 Sgobio ed altri, C. 1248 Zanotti e Lucà, C. 1295 Di Virgilio, C. 1355 Garavaglia e C 1356 Garavaglia: poiché le suddette proposte di legge vertono su materia identica a quella delle proposte di legge C. 11 e C. 557, ha disposto l'abbinamento delle stesse ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento. Avverte inoltre che in data 19 settembre 2006 è stata assegnata alla Commissione la petizione n. 32 del signor Aldo Zappaterra e di numerosi altri cittadini, i quali chiedono un provvedimento legislativo per l'istituzione di un sistema di protezione sociale e cura delle persone anziane non autosufficienti: poiché ritiene che le necessità esposte nella citata petizione possano essere utilmente valutate nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 11 e C. 557, propone di procedere all'abbinamento della petizione alle predette proposte di legge, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del regolamento.

La Commissione concorda.


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Katia ZANOTTI (Ulivo), relatore, rileva innanzitutto che la Commissione dispone delle risultanze di un lungo, intenso e convinto lavoro condotto nella scorsa legislatura, il quale ha fatto sì che si addivenisse a un testo condiviso a larghissima maggioranza dalla Commissione: tale testo è stato sostanzialmente riproposto in questa legislatura dalle proposte di legge C. 290 Bindi (non ancora assegnata alla Commissione) e C. 1248 Zanotti-Lucà.
Ricorda poi che, nella scorsa legislatura, fu rilevato che chi ha responsabilità di governo della cosa pubblica non può più sottrarsi al compito di promuovere politiche che mirano ad estendere significativamente la rete dei servizi per fornire risposte ai bisogni quotidiani di ogni singola persona non autosufficiente, potenziando ed aggiornando un sistema di servizi che deve essere qualitativamente diverso dal passato, basato su un forte coordinamento ed un'integrazione delle politiche sociosanitarie, in grado di offrire una maggiore possibilità di scelta agli utenti e di intervenire sulla base di progetti individuali personalizzati.
Rileva quindi come l'obiettivo che si persegue oggi, iniziando l'esame del provvedimento che istituisce il Fondo nazionale a sostegno delle persone non autosufficienti, sia quello di aumentare in misura consistente il numero delle persone non autosufficienti che possono beneficiare delle prestazioni assistenziali, sì da pervenire ad un universalismo vero, e potenziare tanto l'opportunità di assistenza a domicilio e sul territorio, superando la frammentarietà e i forti squilibri territoriali che sino ad ora hanno contraddistinto la rete dei servizi esistenti, quanto l'offerta di sostegno economico alle famiglie; l'obiettivo è insomma quello di rafforzare i diritti soggettivi delle persone non autosufficienti, rendendo esigibile il diritto alla prestazione.
Osserva quindi come, in questa prospettiva, il tema delle risorse finanziarie a disposizione diventi dirimente per chiunque si accinga alla predisposizione di un efficace e non propagandistico intervento legislativo che si proponga di rendere davvero praticabili tutele e sostegni.
Ricorda come, in altri Paesi europei, la discussione duri da anni e i modelli di intervento adottati siano già in corso di correzione alla luce delle esperienze effettuate: in alcuni Paesi, si è deciso di socializzare il rischio o ricorrendo ad un sistema di tipo assicurativo pubblico, obbligatorio o contributivo, o ad uno tipo universale, coperto da specifiche entrate fiscali; in altri Paesi si è prevista una compartecipazione alla spesa degli utenti e in altri ancora si è proceduto alla privatizzazione dell'assistenza. Osserva quindi come da tempo, in Europa, operino schemi di intervento di cui si potrà misurare l'efficacia e il livello di gradimento dei cittadini; l'Italia, invece, è ancora indietro.
Fa notare poi che il tema della redistribuzione delle risorse pubbliche esistenti secondo nuove priorità, nonché il nodo delle risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi disponibili, è innegabilmente di non facile soluzione per tutte le forze politiche che hanno presentato in Parlamento proposte di legge sul tema del sostegno alla non autosufficienza. Ritiene che tale questione richieda soluzioni inedite in ordine all'innovazione del welfare, che deve condurre a profondi cambiamenti in tutto il sistema delle prestazioni, a partire dal perseguimento delle integrazioni sul fronte istituzionale, finanziario, organizzativo e professionale: in buona sostanza, la crescita delle risorse per il sostegno alle persone non autosufficienti non può non avere come finalizzazione anche una riforma delle politiche e una profonda innovazione nelle modalità di fornitura delle prestazioni. Osserva che sarebbe infatti rovinoso non accompagnare un consistente investimento di risorse con un forte ripensamento delle politiche che metta al centro i diritti esigibili delle persone e quindi la certezza e la personalizzazione delle risposte: ci si trova nella situazione abbastanza paradossale


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che se ci fosse già oggi il fondo, non ci sarebbe ancora una rete adeguata in grado di utilizzarlo.
In ordine agli effetti finanziari dell'invecchiamento della popolazione in Italia, ricorda che un recente studio della Commissione europea mostra come l'impatto demografico sui sistemi sanitari e assistenziali sarà molto forte: la spesa pubblica registrerà in Italia una percentuale intorno al 7,5 per cento del PIL: al riguardo, va sottolineato che il più del 90 per cento dell'incremento è attribuibile alla maggiore spesa per gli ultraottantenni. Ricorda quindi che, nella scorsa legislatura, l'allora opposizione calcolò un fabbisogno di risorse che si aggirava intorno ai 7-8 miliardi di euro l'anno, al quale si riteneva di far fronte mediante il ricorso alla fiscalità generale, ipotizzando addizionali espressamente finalizzate a obiettivi sociali e di solidarietà.
Osserva poi che il fenomeno della non autosufficienza, secondo i dati dell'ISTAT, coinvolge in Italia circa 2.800.000 persone, pari al 5,2 per cento della popolazione dai sei anni in su; la quasi totalità di questi soggetti vive in casa, mentre i rimanenti sono ospiti di strutture residenziali; circa il 44 per cento dei non autosufficienti residenti in casa risulta, nella terminologia ISTAT, «confinato» cioè non in condizione di uscire di casa senza aiuto; di questi, circa 500mila sono «immobilizzati» a letto o su una sedia a rotelle e 350 mila presentano un grado di non autosufficienza grave.
Ricorda che la distribuzione per età mostra come la non autosufficienza interessi soprattutto, anche se non esclusivamente, gli anziani: gli ultrasessantacinquenni costituiscono oltre il 70 per cento dei disabili, con una concentrazione relativa sulle forme più gravi; molto diffusa tra i non autosufficienti, soprattutto nei grandi centri urbani, è la condizione di single e quella di famiglia con due soli componenti.
Rileva quindi come, nel complesso, la famiglia costituisca ancora oggi la principale risorsa a disposizione delle persone disabili ed anziane per fronteggiare la non autosufficienza, e come i costi della cura siano sostenuti principalmente dalle stesse famiglie attraverso il ricorso ai familiari oppure al lavoro privato di cura - in gran parte sommerso - e poco possono al momento le indennità di accompagnamento.
Ricorda poi il ruolo delle 900 mila badanti che sarebbero presenti in Italia e che, secondo uno studio della Bocconi, costituirebbero un «esercito di convenienze nascoste»: esse lavorano in nero o con contratti di venticinque ore, non hanno tempo libero, vorrebbero cambiare lavoro e non frequentano corsi di formazione. Ritiene che le istituzioni e le forze sociali dovrebbero essere più attente alle problematiche dell'«esercito invisibile» delle badanti e che sia necessaria una legge che le riconosca, dia dignità al loro lavoro, le valorizzi, le aiuti a formarsi, dia certezze alle famiglie.
Desidera poi sottolineare la grande sensibilità registrata sul tema della non autosufficienza dalla Commissione, incalzata anche da una pressione dei sindacati e delle diverse associazioni, e segnalare l'esigenza di mantenere un raccordo forte con le proposte di legge di iniziativa popolare presentate nel corso della precedente legislatura.
Con riferimento al complesso delle proposte di legge in esame, desidera anzitutto segnalare che esse stanziano risorse finanziarie, nella gran parte dei casi attraverso l'istituzione di appositi fondi, per migliorare il sistema di protezione sociale a favore dei soggetti non autosufficienti, integrando i servizi e le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione.
Dopo aver precisato che nell'illustrare le proposte di legge terrà conto anche di quelle non ancora assegnate (C. 290 e C. 1348), ricorda che alcune delle proposte sono volte altresì a promuovere una disciplina dei livelli di assistenza per i soggetti non autosufficienti, la cui definizione puntuale è affidata: ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (C. 1248 e C. 290); ad un Piano nazionale nel campo della non autosufficienza


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(C. 11, C. 422 e C. 1228); ad un decreto legislativo del Governo (C. 1295 e C. 1348); altre proposte sono indirizzate soprattutto a finanziare interventi per favorire l'inserimento sociale dei soggetti con disabilità (C. 557) ovvero a promuovere l'innovazione tecnologica nel campo del sostegno alle persone disabili (C. 1356).
Osserva quindi che diverse sono le modalità di finanziamento dei fondi per la non autosufficienza: si prevede infatti una nuova imposta addizionale e l'impiego delle risorse destinate all'erogazione delle indennità di accompagnamento e di comunicazione, che rimangono inalterate (C. 1248 e C. 290); una pluralità di finanziamenti derivanti dal contributo di solidarietà ex legge n. 311 del 2004, da contributi della comunità europea e di privati e dalle somme attualmente stanziate per gli assegni di accompagnamento e disabilità (C. 11, C. 422 e C. 1228); l'istituzione di una nuova assicurazione obbligatoria (C. 1295); l'introduzione di un contributo di solidarietà (C. 1348); la previsione di un contributo per la non autosufficienza a carico dei titolari della tessera sanitaria (C. 1355); utilizzo di una quota del gettito dell'8 per mille e di contributi privati (C. 1356); stanziamenti obbligatori a carico di Stato, province ed enti locali (C. 557).
Passando a un'analisi più puntuale delle singole proposte di legge, si sofferma inizialmente sulle proposte C. 1248 e C. 290, composte di sei articoli, che ripropongono sostanzialmente i contenuti del testo unificato approvato dalla Commissione nella passata legislatura (C. 2166-A). Ricorda che, a tal fine, le due proposte di legge disciplinano: l'istituzione, presso il Ministero della solidarietà, di un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno disciplinati i livelli essenziali di assistenza e le prestazioni del Fondo, che non sostituiscono quelle sanitarie - articolo 1); le finalità del Fondo, fra le quali il potenziamento della rete dei servizi e la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti (articolo 2) oltre che benefici economici e sollievo delle spese delle famiglie; le procedure per il riparto del Fondo fra le regioni, la gestione ed il controllo delle risorse, l'individuazione dei soggetti che possono beneficiare del Fondo (articolo 3); la dotazione del Fondo, costituita dal gettito di una nuova imposta addizionale (le risorse destinate all'erogazione delle indennità di accompagnamento e di assicurazione - articoli 4 e 5 - entrano a far parte del Fondo rimanendo inalterata, anche nelle modalità di erogazione, la loro natura di intervento di sostegno e riconoscimento di un diritto soggettivo); la possibilità per le regioni di istituire una addizionale regionale aggiuntiva, nella misura massima dello 0,5 per cento, per le finalità del Fondo (articolo 6).
Più in dettaglio, desidera sottolineare i seguenti aspetti: le risorse del Fondo di sostegno per le persone non autosufficienti, di cui all'articolo 1, sono destinate a coloro che «hanno subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione»; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri; le prestazioni del Fondo non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate ad interventi nel campo dell'assistenza integrata socio-sanitaria.
Rileva che le proposte indicano altresì, all'articolo 2, le prestazioni e i servizi a carico del Fondo: indennità di accompagnamento e di comunicazione; potenziamento della rete dei servizi; progetti individuali per le prestazioni assistenziali; benefici economici per la fruizione di prestazioni sociali e di cura ed il pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari; iniziative di solidarietà per favorire la vita dei disabili all'interno delle


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loro famiglie, da realizzare con la collaborazione del volontariato e delle ONLUS.
Osserva poi che il funzionamento del Fondo è regolato, in base all'articolo 3, da un decreto emanato dal Ministro delle solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata, che ne determina, tra l'altro, le modalità e i criteri di gestione.
Ricorda che la dotazione del Fondo è costituita, in base agli articoli 4 e 5, dalle risorse destinate all'erogazione delle indennità di accompagnamento e di comunicazione nonché da una nuova imposta addizionale, disciplinata con decreto legislativo, secondo i seguenti criteri e principi direttivi: esenzione dei redditi medio-bassi e applicazione al reddito delle persone fisiche e delle società, limitatamente agli anni 2007 e 2008, di un incremento medio dello 0,75 per cento, differenziato in relazione ai diversi scaglioni di reddito (a decorrere dall'anno 2009, la misura dell'addizionale e dell'esenzione è determinata annualmente dalla legge finanziaria).
Rileva infine che, per le finalità di cui alle citate proposte di legge, le regioni possono, in base all'articolo 6, prevedere addizionali regionali aggiuntive, nella misura massima dello 0,5 per cento.
Passando a considerare le proposte C. 11, C. 422 e C. 1228, desidera evidenziare che esse, composte di dieci articoli, disciplinano una serie d'interventi a favore delle persone non autosufficienti, da inquadrare fondamentalmente nei seguenti ambiti: istituzione di un Fondo nazionale per la non autosufficienza, di cui beneficiano non solo i cittadini italiani, ma anche gli appartenenti agli Stati dell'Unione europea e gli stranieri residenti nel territorio nazionale (articoli 1 e 8); definizione dei requisiti per accedere al Fondo e delle forme di tutela dei diritti esigibili (articoli 2 e 7); previsione di un Piano nazionale per la non autosufficienza, all'interno del quale sono definiti tra l'altro i nuovi livelli di assistenza e le modalità di gestione del Fondo (articoli 3 e 5); individuazione delle strutture preposte all'erogazione delle prestazioni (articolo 6); definizione delle forme di finanziamento del Fondo e delle modalità di riparto delle risorse (articolo 9); previsione di eventuali fondi integrativi regionali (articolo 10).
Quanto alla proposta C. 1295, ricorda che essa, composta di dieci articoli, disciplina le tutele socio-sanitarie in favore delle persone non autosufficienti ed istituisce un Fondo nazionale di solidarietà. In particolare, osserva che la proposta in esame prevede: l'istituzione di un Fondo nazionale di solidarietà, i cui beneficiari sono le persone non autosufficienti, indipendentemente dal reddito o dal versamento di contributi (articoli 1 e 2); l'indicazione delle prestazioni e dei servizi finanziati con le risorse del Fondo (articolo 3); livelli aggiuntivi di assistenza che regioni, province autonome ed enti locali possono erogare anche al fine di favorire la permanenza di persone non autosufficienti nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare (articolo 4); l'istituzione in ogni distretto sanitario di una centrale operativa territoriale al fine di valutare e monitorare le esigenze delle persone non autosufficienti (articolo 5); una delega al Governo per la definizione del funzionamento del Fondo, del suo finanziamento (attraverso un'assicurazione obbligatoria) e dei livelli essenziali di assistenza (articoli 6 e 7); la promozione di attività di ricerca e di sperimentazione per contrastare le malattie e le condizioni patologiche relative alla condizione di non autosufficienza (articolo 9).
Quanto alla proposta C. 1355, ricorda che essa, composta di sette articoli, intende ampliare i diritti di cittadinanza delle persone non autosufficienti; a tal fine, la proposta disciplina: i requisiti generali e le procedure per il riconoscimento della non autosufficienza, necessario per accedere ai programmi di assistenza previsti (tale riconoscimento può essere richiesto dal soggetto interessato o dal suo tutore, nonché dal medico di medicina generale - articolo 1; un progetto di vita individualizzato per le persone non autosufficienti, quale prestazione aggiuntiva rispetto a quelle di tipo socio-sanitario


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già incluse nei LEA (articolo 2), definito nei contenuti, nelle procedure di elaborazione e di attuazione, in cui sono comprese anche le relative prestazioni socio-sanitarie (articolo 4); l'istituzione di unità operative semplici per la non autosufficienza, presso le aziende sanitarie locali, deputate alla elaborazione e attuazione degli interventi di sostegno (articolo 3); le citate unità operative predispongono anche una relazione annuale sull'attività svolta (articolo 5); la facoltà di regioni, province autonome ed enti locali di definire livelli aggiuntivi di assistenza rispetto a quelli garantiti dalla legge (articolo 6); un nuovo contributo per la non autosufficienza a carico di tutti i titolari di tessera sanitaria, il cui ammontare per il primo anno di attuazione della normativa è fissato in 30 euro pro capite (articolo 7).
Fa quindi presente che la proposta di legge C. 557, composta di nove articoli, intende ampliare la gamma di strumenti volti a favorire l'inserimento dei soggetti portatori di gravi deficit fisici, psichici e sensoriali in attività socio-educative ed occupazionali; in particolare si disciplina: le categorie dei soggetti aventi diritto a nuove forme di sostegno (articolo 2); la realizzazione di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, organizzati e monitorati dagli enti locali (articoli 3, 4 e 8); le procedure per la definizione da parte delle ASL di un piano di attività occupazionale individualizzato (articolo 5); l'obbligo degli enti locali e delle ASL di stanziare risorse finanziarie per le finalità della legge; il contributo annuale dello Stato è stabilito dalla legge finanziaria (articoli 6 e 7).
Infine, ricorda che la proposta di legge C. 1356, composta di due articoli, istituisce il Fondo per l'autonomia delle persone disabili, al fine di potenziare la ricerca e la diffusione delle tecnologie compensative per l'integrazione sociale delle persone disabili.
Ritiene che ora si tratti di ricomporre in un testo unificato, se vi è accordo, le diverse proposte e che le condizioni per trovare una buona sintesi ci siano tutte. Osserva che il tema aperto rimane il finanziamento del fondo e le diverse ipotesi prospettate nelle proposte di legge: si tratta di dare certezza di risorse e consolidare nel tempo il fondo, obiettivo per il quale è indispensabile la relazione con il Governo a partire dal prossimo disegno di legge finanziaria.

Il Ministro Rosy BINDI si riserva di intervenire in sede di replica.

Domenico DI VIRGILIO (FI), riservandosi di intervenire più diffusamente nel prosieguo dell'esame, esprime apprezzamento per la relazione del deputato Zanotti, che ringrazia. Desidera quindi richiamare l'attenzione dei colleghi sulla necessità di definire con precisione l'ambito di applicazione della legge, stabilendo in particolare se essa debba applicarsi soltanto alle persone anziane o anche a soggetti che, per diversa ragione, debbano considerarsi non autosufficienti. Sottolinea poi i problemi connessi al finanziamento del fondo per la non autosufficienza, dichiarando comunque di non essere d'accordo con l'ipotesi di farvi confluire l'indennità di accompagnamento. Rileva infine l'importanza dei tempi con cui si procederà all'approvazione e successivamente all'attuazione del provvedimento in esame.

Giuseppe PALUMBO (FI), dopo avere espresso apprezzamento per la relazione del deputato Zanotti, dichiara di condividere il richiamo del collega Di Virgilio alle difficoltà connesse con la precisa individuazione dei destinatari del provvedimento. Ricorda in proposito come, nella scorsa legislatura, si fosse partiti da una limitazione della platea di beneficiari alle solo persone anziane, per poi procedere ad un progressivo ampliamento delle categorie interessate, con il conseguente aumento delle risorse necessarie. Rileva inoltre come un secondo aspetto problematico riguardi l'indennità di accompagnamento e la quasi generale opposizione registrata, nella scorsa legislatura, nel corso delle audizioni, rispetto all'ipotesi di un superamento di tale misura. Richiama quindi l'attenzione sulla circostanza per cui molte


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persone ignorano attualmente i benefici cui pure avrebbero diritto e dunque sulla necessità che le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame siano sufficientemente pubblicizzate. Esprime inoltre perplessità sulla reale possibilità, per il Governo, di reperire una quantità di risorse vicina ai 10 miliardi di euro citati nella relazione. Conclusivamente, osserva che solo affrontando da subito il problema della platea di beneficiari e delle risorse disponibili si possono creare le condizioni perché l'esame del provvedimento abbia esito positivo.

Ugo LISI (AN) concorda sulla necessità di definire con chiarezza la platea dei beneficiari del provvedimento in esame ed esprime apprezzamento per la relazione del deputato Zanotti e per il fatto che la Commissione sia riuscita a iniziare l'esame del provvedimento, senza farsi, almeno in questo caso, precedere dalla analoga Commissione del Senato. Conclude augurandosi che la Commissione sappia individuare le forme opportune e le risorse necessarie per condurre l'esame del provvedimento ad un esito positivo.

Salvatore MAZZARACCHIO (FI), premesso che non si può non essere d'accordo con le finalità delle proposte in esame, si chiede se esse siano in sintonia con la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha riconosciuto spettare alle regioni la competenza a decidere sulla finalizzazione di questo genere di fondi. Ricorda altresì come, in passato, si fosse opportunamente assunto l'indirizzo di evitare la frammentazione dei fondi e la distribuzione di risorse a pioggia: tale impostazione rischia, a suo avviso, di essere stravolta dal provvedimento in esame. Quanto al tema centrale delle risorse, osserva che esso non può essere risolto invocando di continuo il ricorso alle addizionali di imposta. Ritiene infine che sarebbe forse preferibile pensare in materia ad una legge-quadro che definisca il contesto entro cui si possano inserire le regioni nell'esercizio delle loro competenze.

Giacomo BAIAMONTE (FI), dopo essersi dichiarato d'accordo sulle finalità del provvedimento, sottolinea l'esigenza che siano posti paletti ben precisi riguardo all'indennità di accompagnamento, al fine di scongiurare la creazione di inutili doppioni. Paletti ben precisi ritiene altresì debbano essere previsti a proposito della indennità di non autosufficienza, onde evitare possibili abusi e malfunzionamenti.

Mimmo LUCÀ, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero.
C. 780 Di Virgilio.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore, fa presente che in Italia, come nella gran parte dei Paesi industrializzati, le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte: ogni anno muoiono in Italia di morte improvvisa circa 60.000 persone. Osserva che è un dato che deve fare riflettere sull'importanza di riuscire ad attuare una strategia di prevenzione attiva in grado di incidere su queste imponenti cifre. Rileva infatti che, a dispetto degli enormi sforzi profusi negli ultimi anni per migliorare il tasso di sopravvivenza, l'arresto cardiaco extraospedaliero continua a essere una delle principali cause di morte in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi industrializzati. Al riguardo, ricorda che dopo un arresto cardiaco il tempo è cruciale: ogni minuto di ritardo nel somministrare la scarica elettrica riduce del 5-10 per cento le possibilità di far riprendere al cuore la sua attività. Ricorda quindi che un miglioramento nel tasso di sopravvivenza si ottiene quando i testimoni del malore sono in grado di riconoscerne la gravità, dare


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subito l'allarme e indicare correttamente i dati sulle condizioni del paziente che vengono richiesti dalla centrale operativa; il passo successivo è l'esecuzione, da parte dei testimoni, di manovre di rianimazione cardiopolmonare utili a guadagnare tempo in attesa dell'arrivo dei soccorsi; il terzo anello della catena della sopravvivenza dell'infartuato, quello più critico, è la defibrillazione precoce, poiché l'arresto del cuore determina, molto spesso, una condizione di fibrillazione ventricolare; l'ultimo anello è il veloce trasporto in un centro specialistico di rianimazione. Osserva quindi che l'unico intervento terapeutico risolutore è rappresentato dalla defibrillazione elettrica la quale, peraltro, deve essere attuata con grande tempestività dal momento della perdita di conoscenza, pena la morte, il coma irreversibile o il permanere di gravissimi danni neurologici: in tal senso, i defibrillatori semiautomatici sono uno strumento tecnologicamente avanzato adeguato alle necessità di primo intervento e in grado di salvare vite umane che rischiano di essere stroncate in caso di arresto cardiocircolatorio; ma una condizione essenziale per l'efficacia del loro impiego è la velocità con la quale vengono utilizzati (buone possibilità di sopravvivenza si hanno se si interviene entro dieci minuti dall'evento). Ricorda che le squadre attrezzate mobili del servizio 118, in molti casi, soprattutto a causa delle caratteristiche del territorio, non riescono a svolgere un tempestivo intervento e per questo il decesso di gran parte dei pazienti colpiti da arresto cardiaco (90-95 per cento) avviene prima di poter attuare un qualsiasi soccorso. Rileva che la legge 3 aprile 2001, n. 120, recante utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero, può rappresentare un elemento utile per superare gli ostacoli legati all'erogazione della defibrillazione; essa, infatti, consente anche a personale non medico di utilizzare sul territorio questi strumenti che riconoscono autonomamente l'aritmia responsabile dell'arresto cardiaco e possono erogare l'adeguata scarica elettrica. In proposito, fa presente che il riconoscimento automatico dell'aritmia ha rappresentato l'elemento di svolta per togliere la responsabilità medico-legale agli operatori non medici e per permettere quindi l'affidamento di tali strumenti a questi ultimi. Ricorda quindi che leggi analoghe sono patrimonio di numerosi Stati europei e nordamericani nei quali, a seguito della loro introduzione, si è assistito a un notevole incremento della sopravvivenza all'arresto cardiaco, fino al 35-40 per cento dei casi. Rimane a suo avviso il problema organizzativo ed economico dei luoghi in cui installare i defibrillatori automatici esterni (DAE) e dell'individuazione dei soggetti cui affidarne l'utilizzo per una ottimale efficacia dell'intervento. Osserva al riguardo che attualmente vi è la tendenza generalizzata a dotare di defibrillatori automatici esterni tutti i mezzi mobili di soccorso sanitario e i mezzi di polizia (che spesso sono i primi a giungere sul luogo dell'evento) e a installarne alcuni in postazioni fisse ben selezionate, sulla base dello studio di apposite commissioni di esperti, che valutano l'incidenza dell'arresto cardiaco in particolari luoghi, soprattutto ad alta densità di popolazione (aeroporti, stazioni, ipermercati, grandi uffici pubblici, case di detenzione), lasciando all'iniziativa dei singoli l'installazione di tali strumenti in ambienti nei quali è nota la bassissima incidenza dell'evento letale (ristoranti, piccoli uffici, alberghi). Fa presente che tale scelta è stata, dappertutto, dettata dal fatto che l'acquisto e la manutenzione degli strumenti e l'addestramento e il periodico riaddestramento del personale addetto hanno dei costi non irrilevanti. Fa quindi notare che la proposta di legge in esame intende assicurare, attraverso integrazioni alla normativa vigente, i criteri basilari per una corretta diffusione dell'utilizzo dei defibrillatori automatici esterni in alcune strutture fisse e mobili individuate in maniera precisa dalla legge. Ricorda inoltre che essa interviene sulla normativa che regolamenta l'impiego dei defibrillatori semiautomatici di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 120 e che tale disciplina è stata una prima volta integrata dall'articolo 1 della legge 15


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marzo 2004, n. 69, e successivamente dall'articolo 39-vicies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273. Quanto al quadro normativo di riferimento, ricorda che la legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, al fine di garantire maggiori possibilità di intervento in caso di arresto cardiocircolatorio, autorizza l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede ospedaliera ed extraospedaliera anche da parte del personale sanitario non medico, nonché del personale non sanitario in possesso formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare; le regioni disciplinano il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale predetto, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o sotto la responsabilità dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza; la formazione dei soggetti autorizzati può essere svolta anche da organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché da enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione. Ricorda infine che la stessa legge ha stabilito che fossero adottate, con decreto del Ministero della salute, apposite linee guida per il rilascio della prevista autorizzazione da parte delle regioni; a seguito delle modifiche intervenute al Titolo V della Costituzione, le linee guida sono state adottate nella forma di Accordo del 27 febbraio 2003 in sede di Conferenza Stato-regioni: con tale provvedimento sono disciplinati i criteri per l'utilizzo dei defibrillatori semi automatici, le modalità ed i termini per l'autorizzazione al loro impiego e la formazione degli operatori autorizzati all'utilizzo di tali apparecchiature; in tale ambito, si specifica in particolare che l'accreditamento e la certificazione dei formatori sono di competenza delle regioni, sentiti i comitati regionali per l'emergenza. Conclusivamente, auspica che tutti i componenti la Commissione diano il proprio contributo nel corso dell'esame e, con riferimento ai profili di copertura finanziaria, suggerisce l'opportunità di prevedere la detraibilità fiscale degli oneri sostenuti dai privati per far fronte agli obblighi introdotti dalla proposta in esame.

Il sottosegretario Antonio GAGLIONE si riserva di intervenire in sede di replica.

Giacomo BAIAMONTE (FI) esprime apprezzamento per la proposta di legge in esame e si stupisce che il problema su cui essa verte non sia stato ad oggi ancora risolto. Sottolinea poi come persino alcune ambulanze del servizio di 118 siano sprovviste di defibrillatori, con la conseguenza che gli operatori si trovano spesso costretti a praticare una manovra delicata e rischiosa come il massaggio cardiaco. Richiama infine l'attenzione sull'importanza che la presenza di defibrillatori riveste in concomitanza con grandi eventi sportivi, come ebbe modo di constatare quando si occupò dell'organizzazione, nella propria città, dei campionati del mondo di calcio del 1990.

Roberto ULIVI (AN) si dichiara d'accordo con il provvedimento in esame, anche alla luce delle esperienze condotte in altri paesi ed degli studi realizzati in alcune città d'Italia. Esprime quindi apprezzamento per il fatto che la relazione abbia fatto riferimento alla necessità di dotare di defibrillatori anche le farmacie e osserva come, per la corretta attuazione del provvedimento, si renderanno necessari corsi volti ad assicurare l'appropriatezza degli interventi di soccorso.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (Ulivo) esprime apprezzamento per la relazione e per il merito della proposta di legge in esame e sottolinea come effettivamente la tempestività dell'intervento di soccorso possa, in determinate circostanze, riuscire decisiva. Dichiara altresì di condividere il richiamo all'importanza di un'adeguata attività formativa. Rileva poi come, sebbene sia certamente auspicabile la massima diffusione dei defibrillatori, proposte del genere comportino oneri significativi e, a questo riguardo, ritiene che


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la proposta formulata dal relatore, in ordine alla detraibilità delle spese sostenute dai privati al fine dotarsi di tali apparecchiature, rappresenti un punto di possibile convergenza.

Il sottosegretario Antonio GAGLIONE dichiara di apprezzare e condividere le finalità della proposta in esame. Osserva quindi che, in base alla normativa italiana, i defibrillatori devono essere utilizzati da personale la cui formazione spetta alle regioni e che, come ricordato dal relatore, l'accreditamento e la certificazione dei formatori, in base all'Accordo Stato-regioni del 27 febbraio 2003, sono di competenza delle regioni. Ritiene comunque che l'intento perseguito dalla proposta di legge debba essere favorito e accompagnato da un'adeguata formazione dei soggetti che saranno chiamati ad impiegare i defibrillatori, ciò che rappresenta, a suo avviso, un aspetto particolarmente delicato. Sottolinea poi il problema connesso alla manutenzione di questo genere di attrezzature, che devono essere sottoposte a collaudi quotidiani, a fronte di un impiego che può essere anche molto raro. Sottolinea infine come, nel definire un intervento in materia, debba essere tenuta in considerazione la realtà attuale, che vede persino alcuni reparti di ospedale sprovvisti di defibrillatori.

Emanuele SANNA (Ulivo) reputa la proposta in esame assolutamente condivisibile, anche se essa potrà naturalmente essere migliorata nel corso dell'esame in Commissione. Ritiene inoltre che i provvedimenti in materia debbano essere improntati a grande realismo; al riguardo, osserva come i riferimenti di cui alle lettere q) e r) del comma 2-ter, che la proposta di legge in esame intende aggiungere all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, debbano essere ulteriormente precisati. In particolare, osserva come l'obbligo di detenere un defibrillatore in qualsiasi struttura nella quale si possa praticare attività sportiva, anche a livello dilettantistico, appaia di difficile attuazione. Sottolinea infine come esista un più ampio problema di carattere culturale, in quanto in Italia molti medici continuano a pensare che certe operazioni di soccorso possano essere attuate solo da personale medico, laddove in altri Paesi si riesce a salvare molte vite umane grazie ad una generalizzata attività di formazione in ordine agli interventi di soccorso basilari.

Gino BUCCHINO (Ulivo) dichiara di condividere pienamente l'intervento del deputato Sanna e suggerisce al relatore l'opportunità di precisare meglio il riferimento all'obbligo di dotarsi di personale addestrato e formato all'uso dei defibrillatori, di cui all'articolo 1 della proposta in esame, chiarendo se con ciò si intenda un obbligo di assumere personale idoneo. Ritiene poi che l'adozione di un provvedimento altamente condivisibile e utile, come quello in esame, non debba essere ostacolata da forme eccessive di realismo o dal timore di invadere le competenze regionali, in quanto ritiene che l'Italia debba colmare, in materia, un grave ritardo.

Luigi CANCRINI (Com.It) si associa ai giudizi positivi sulla proposta in esame e sottolinea l'opportunità di un azione culturale ad ampio raggio, anche attraverso i mezzi di comunicazione, al fine di diffondere una diversa mentalità sugli interventi di soccorso in situazioni di emergenza. Nel merito della proposta osserva che essa nulla prevede per l'eventualità che i soggetti ivi indicati non ottemperino all'obbligo di tenere un defibrillatore. Sottolinea inoltre come la spesa derivante dal provvedimento non dipenda solo dall'acquisto delle apparecchiature ma anche dagli investimenti necessari per la formazione di personale in grado di impiegarle. Conclusivamente, ribadisce l'importanza della proposta e ne auspica l'approvazione.

Ugo LISI (AN) rileva innanzitutto come la proposta abbia l'obiettivo di far sì che l'Italia non rimanga indietro su


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temi basilari, che riguardano la vita di migliaia di persone. Ricorda poi l'impegno di tante associazioni, anche nella sua regione, a favore della raccolta di fondi per l'acquisto di defibrillatori e il successo che hanno riscosso iniziative volte ad introdurre questa apparecchiatura nella dotazione delle volanti di polizia e carabinieri.

Mimmo LUCÀ, presidente, essendo imminente la ripresa dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.