II Commissione - Resoconto di marted́ 3 ottobre 2006


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 ottobre 2006.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle intercettazioni telefoniche, informatiche, telematiche o ambientali.
C. 706 Osvaldo Napoli, C. 1240 Cirino Pomicino e C. 1277 Buemi.
(Seguito dell'esame e rinvio - Costituzione di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 28 settembre 2006.

Giuseppe CONSOLO (AN) rappresenta l'opportunità di istituire un Comitato ristretto al quale affidare il compito di elaborare un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Paola BALDUCCI (Verdi), relatore, concordando con il deputato Consolo, propone di costituire un Comitato ristretto.


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La Commissione approva la proposta del relatore.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche.
C. 1164 Migliore, C. 1165 Fabris, C. 1170 Craxi, C. 1344 Mazzoni, C. 1638 Governo, C. 1257 Nan, C. 1587 Brancher e C. 1594 Balducci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 27 settembre 2006.

Manlio CONTENTO (AN) sottolinea l'esigenza che alla Commissione siano forniti dal Governo tutti gli elementi ed i dati necessari per approfondire in maniera adeguata le modalità concrete di applicazione della disciplina delle intercettazioni quali mezzo di ricerca della prova. Per quanto riguarda il dato particolare del costo delle intercettazioni effettuate dagli uffici giudiziari, evidenzia l'opportunità che il Governo differenzi il costo relativo alla attività di intercettazione da quello inerente al noleggio degli strumenti necessari per svolgere le intercettazioni. Dalla indagine conoscitiva in materia di intercettazioni telefoniche in corso di svolgimento presso la Commissione Giustizia del Senato, si evince, infatti, una particolare incidenza del costo del noleggio sul costo complessivo delle operazioni di intercettazioni. A tale proposito, sarebbe necessario che il Governo fornisca, suddiviso per Procure della Repubblica, l'elenco delle società private alle quali sono affidate le operazioni di intercettazione. Riservandosi di intervenire sul punto nel corso dell'esame preliminare, rileva l'incongruità della scelta del Governo di prevedere delle apposite sale di intercettazione presso gli uffici giudiziari.

Paola BALDUCCI (Verdi) dichiara di condividere le osservazioni del deputato Contento circa l'esigenza di avere un quadro chiaro delle spese sostenute dal ministero della giustizia in relazione alle operazioni di intercettazione telefonica. A tale proposito, osserva che una delle questioni che dovrà essere affrontata dalla Commissione sarà quella della delega ai privati delle operazioni di intercettazione, in quanto si pongono problemi non solo di costi ma anche di affidabilità.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione nell'ordinamento di disposizioni penali in materia di tortura.
C. 915 Pecorella, C. 1206 Forgione, C. 1279 Suppa e C. 1272 De Zulueta.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 13 settembre 2006.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, comunica che le commissioni I, III e V hanno espresso il parere di competenza sul testo unificato risultante dagli emendamenti approvati. Mentre la III Commissione ha espresso parere favorevole senza alcuna osservazione o condizione, le Commissioni I e V hanno apposto, rispettivamente, una osservazione ed una condizione al loro parere favorevole. In particolare, la I Commissione ha rilevato che la definizione di reato di tortura recata dal testo unificato potrebbe presentare profili di criticità in riferimento al principio di determinatezza della fattispecie penale. A tale proposito nel parere si osserva che la definizione della nozione di tortura contenuta nella Convenzione ONU del 1984 appare essere più restrittiva di quella recata dal testo unificato, in quanto, al contrario di quanto previsto da questo, nella Convenzione è meglio specificato l'evento determinato dalla condotta. Tale evento si concretizzerebbe in dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, inflitti intenzionalmente ad una persona. La I Commissione, pertanto, invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di


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definire in termini più specifici la condotta delittuosa. Ritenendo che possa essere accolto l'invito della I Commissione, presenta quindi l'emendamento 1.20 (vedi allegato), diretto a specificare che la condotta del delitto di tortura debba consistere nel sottoporre, con violenze o minacce gravi, una persona a sofferenze fisiche o mentali. Rileva tuttavia che l'esigenza di garantire una maggiore determinatezza della fattispecie penale potrebbe realizzarsi anche caratterizzando in maniera più chiara l'evento, precisando, ad esempio, che il dolore e le sofferenze debbano essere gravi.
Avverte, inoltre, che la V Commissione, rilevata la carenza di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ha posto come condizione al proprio parere favorevole la soppressione dell'articolo 2 avente ad oggetto l'istituzione del fondo per le vittime dei reati di tortura. Al fine di recepire tale parere, presenta l'emendamento 2.20 (vedi allegato), diretto a sopprimere l'articolo 2.

Giuseppe CONSOLO (AN) ed Enrico BUEMI (RosanelPugno) dichiarano di condividere la scelta del relatore di specificare meglio gli elementi della condotta del reato di tortura.

Edmondo CIRIELLI (AN) osserva che le perplessità da lui più volte espresse sulla palese incostituzionalità del testo unificato in esame sono state condivise, almeno in parte, dalla Commissione Affari costituzionali. Ritiene che sia condivisibile la scelta del relatore di recepire il parere di tale Commissione conferendo determinatezza agli elementi della condotta attraverso nozioni giuridiche, quali la violenza e la minaccia, già conosciute dal codice penale. Rimane, invece, l'incostituzionalità delle disposizioni relative alla pena prevista per il reato di tortura. Si tratta di pene irragionevoli, in quanto appaiono essere eccessive, specialmente nel minimo, sia rispetto alla effettiva gravità della fattispecie che si intende punire, sia in relazione ad altre figure di reato, quali, ad esempio, le lesioni gravi o gravissime, la violenza sessuale o l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Osserva che la previsione di pene non corrispondenti alla effettiva gravità della condotta illecita determina necessariamente la violazione del principio costituzionale della rieducatività della pena.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di condividere la scelta del relatore di meglio specificare ulteriormente gli elementi della condotta del reato di tortura. Tuttavia, al fine di evitare equivoci interpretativi, invita il relatore a riformulare il suo emendamento in maniera tale da chiarire che il requisito della gravità si riferisce alle minacce e non anche alle violenze.

Gaetano PECORELLA (FI) ritiene che il requisito della gravità debba riferirsi all'evento piuttosto che alla condotta, in quanto la nozione di tortura si incentra, come ribadito dalla stessa Convenzione dell'ONU del 1984, proprio nella gravità delle sofferenze determinate da condotte che, considerate in astratto, potrebbero non concretizzarsi in violenze o minacce gravi.

Giuseppe CONSOLO (AN), al fine di evitare lacune normative, ritiene che il requisito della gravità possa riferirsi sia alla condotta che all'evento.

Nino MORMINO (FI) ritiene che le preoccupazioni espresse dal deputato Pecorella possano essere superate approvando al contempo l'emendamento del relatore ed un ulteriore emendamento diretto a specificare che il dolore e le sofferenze inflitte debbano essere «forti», così come espressamente previsto dalla Convenzione di New York del 1984.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ritiene che la nozione di dolore e sofferenza forte possa suscitare perplessità sotto il profilo del principio di determinatezza della fattispecie penale. Considerato che dal dibattito sono emerse due diverse soluzioni al problema della determinatezza della fattispecie del delitto di


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tortura, l'una incentrata sulla condotta e l'altra sull'evento, ritiene opportuno consentire alla Commissione di affrontare tali diverse soluzioni attraverso l'esame di emendamenti. Fissa, pertanto, alle ore 13 di mercoledì 4 ottobre prossimo il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti al testo unificato in esame, che abbiano ad oggetto in particolare gli elementi del delitto di tortura. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori.
C. 412 D'Agrò.

Riforma del codice di procedura penale.
C. 323 Pecorella.